Common use of Offerte anormalmente basse Clause in Contracts

Offerte anormalmente basse. Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016. Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture. La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici (15) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 d.lgs. 50/2016; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9, del d.lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al “piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008. La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In considerazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione giudicatrice di cui all'art. 00 xxx x.xxx. 00/0000 (x. Linee guide ANAC n. 3/2016).

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Offerte anormalmente basse. Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016. Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture. La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici (15) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 d.lgs. 50/2016; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9, del d.lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al “piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008. La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In considerazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione giudicatrice di cui all'art. 00 xxx x.xxx. 00/0000 (x. Linee guide ANAC n. 3/2016).

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