Obbligo di informazione Clausole campione

Obbligo di informazione. 1. Il Comune predispone a proprie spese in lingua italiana ed in inglese il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.
Obbligo di informazione. La denuncia di xxxxxxxx dovrà essere debitamente compilata e rispedita. Se lo riteniamo necessario, si è obbligati a farsi visita- re da uno dei nostri medici. Richiediamo la seguente prova, che diventa di nostra proprietà:
Obbligo di informazione. L’operatore è tenuto a fornire informazioni sui destinatari finali su richiesta di Regione per fini statistici e di monitoraggio, con particolare riferimento all'attività di valutazione.
Obbligo di informazione. L’A.O. di Desio e Vimercate provvederà a fornire all’aggiudicatario ogni informazione necessaria e qualsiasi altra notizia inerente le prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, l’A.O. si impegna a collaborare fattivamente con l’aggiudicatario per l’acquisizione di ulteriori informazioni che si rendessero necessarie o utili per un migliore e più completo svolgimento dell’appalto. L’appaltatore, alla scadenza del contratto, si impegna alla restituzione di tutta la documentazione ricevuta.
Obbligo di informazione. 1. La disciplina dell’obbligo di informazione gravante sul professionista: le novità sistematiche e precettive 181
Obbligo di informazione. In conformità all’art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), prima della stipulazione del contratto di assicurazione Art 500, l’assicuratore deve informare il contraente dell’assicurazione in maniera comprensibile sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione come pure sull’entità dell’assicuratore. Potete rilevare queste informazioni da questo memorandum. Si tratta di una panoramica non esaustiva sui diritti e i doveri essenziali delle parti, come risultano dalla polizza, dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché dalla LCA. Questa informazione non sostituisce le condizioni della polizza, delle CGA e della LCA. La proposta firmata dal proponente è valutata dall’assicuratore. Dopo l’avvenuta accettazione, l’assicuratore invia al contraente dell’assicurazione una polizza, che nel contenuto corrisponde alla proposta.
Obbligo di informazione. (introdotta dal contratto integrativo provinciale del 1987)
Obbligo di informazione. L'obbligo del datore di lavoro, di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, previsto dall'art. 4 lett. b) d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, è imposto dall'ordinamento allo scopo di rendere improduttive di effetti lesivi anche le condotte dei lavoratori caratterizzate da ignoranza e imperizia, ciò che non si esaurisce con la debita adozione delle misure tecniche di prevenzione, ma postula anche la necessità (ex art. 2087 c.c.) di informare i lavoratori dei pericoli esistenti, con modalità e accuratezza adeguate e proporzionate all'importanza e alla gravità dei rischi, e altresì programmandola sequenza delle operazioni onde ridurre i margini di aleatorietà e arbitrarietà [Pretura Brescia 20 aprile 1983, in Riv. giur. lav. 1984, IV,673]. Il Decreto legislativo n. 626/94, a partire dagli articoli 21 e 22 ha ampliato notevolmente la portata del suddetto obbligo.
Obbligo di informazione. Il professionista on-line ha l’obbligo di informare il consumatore circa l’esistenza del diritto di recesso, nonché di spiegare allo stesso tutte le fasi che regolano la procedura, per il valido esercizio di tale facoltà. In particolare, se il professionista omette di fornire l’informazione sul diritto di recesso, nonché tutti i dati utili all’esercizio del recesso in tempi antecedenti la stipulazione del contratto, i termini per l’esercizio di tale diritto si allungano (il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale ovvero quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni tardive). Il professionista ha, altresì, il dovere di consegnare all’acquirente un modello di lettera per l’esercizio del recesso (c.d. modulo standard), lasciando al consumatore la facoltà di utilizzare o meno tale modulo preimpostato.
Obbligo di informazione. In ogni circostanza in cui il Socio Industriale, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, ravvisi motivi di insoddisfazione nel rapporto con la Società, lo stesso avrà obbligo di notificarli preventivamente per iscritto, previa lettera raccomandata AR, al legale rappresentante della Società. Il Socio Industriale si impegna a non intraprendere alcuna azione legale, di rivalsa o autotutela, di qualsiasi natura e presso qualsiasi autorità, senza che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della notifica sopra citata, al fine di concedere alla stessa il tempo necessario per esaminare ogni motivo di insoddisfazione del Socio Industriale e di poter risolvere bonariamente ogni controversia.