Common use of Obblighi e responsabilità Clause in Contracts

Obblighi e responsabilità. Il soggetto aggiudicatario della gara è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Puglia (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1602 del 24/11/2014, in BURP n. 51 suppl. del 18/12/2014), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Puglia che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi. Il soggetto aggiudicatario della gara si assumerà ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto e solleverà la Regione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione e/o dell’Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto. Il soggetto aggiudicatario della gara si impegnerà espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore osserverà tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

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Obblighi e responsabilità. Il soggetto aggiudicatario della gara Sono a carico dell’Appaltatore, oltre a quelli espressamente indicati dal presente Contratto, tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti di gara, cui si rimanda, e quelli imposti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. L’Appaltatore è tenuto al rispetto del Codice alla trasmissione alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di comportamento dei dipendenti avvenuta denunzia di ruolo della Giunta della Regione Puglia nuovo lavoro agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1602 del 24/11/2014, in BURP n. 51 suppl. del 18/12/2014se dovuta), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento assicurativi e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una antinfortunistici nonché copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione piano di cui al comma 17 del contrattocitato art. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, 105 del d.lgs. n. 165/200150/2016 e s.m.i. Con l’eventuale consegna anticipata l’Appaltatore assume la piena responsabilità dell’esecuzione dei lavori. La sorveglianza esercitata dalla stazione appaltante, l'aggiudicatario deve impegnarsi a dai suoi Rappresentanti e dalla Direzione Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati tecnici e progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall’Amministrazione e dalla Direzione Lavori, non concludere contratti sollevano in alcun caso l’Appaltatore dalla integrale responsabilità di lavoro subordinato cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile in ordine ai lavori e alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si dovessero riscontrare nei materiali o autonomo nei lavori o per negare l’eventuale conseguente responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” e/o dei terzi. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme vigenti in materia. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u), del Testo Unico Sicurezza, ha l’obbligo di munire tutti gli addetti operanti all’interno della Regione Puglia Sede del Committente, che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regionedovranno esporla, nei tre anni successivi alla cessazione di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità e la qualifica del rapporto lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, nonché gli elementi di cui all'art. Il soggetto aggiudicatario 5 della gara dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto Legge n. 136/2010. L'Appaltatore è tenuto, durante tutta la durata del contrattoContratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari ad osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, comunitarie statali e regionali, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni igienico - sanitarie dei luoghi, all’inquinamento delle acque, all’inquinamento dell’aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori affidatigli con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento dell’appalto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti. L’attività dell’Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività dell’Amministrazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro e della Azienda Sanitaria Locale “Città di assicurazioni socialiTorino” al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, assumendo a proprio carico tenuto conto in particolare dello specifico interesse della stazione appaltante. L’Appaltatore deve adottare tutti gli oneri relativi. Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà adottare tutte le cautele necessarie a accorgimenti idonei per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai a beni di proprietà della Regione o di terzi. Il soggetto aggiudicatario della gara si assumerà ogni responsabilità per i casi di infortunio pubblici e per i danni arrecati alla Regione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto e solleverà la Regioneprivati, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione e/o dell’Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto. Il soggetto aggiudicatario della gara si impegnerà espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore osserverà osservando tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanateeventualmente emanate nel corso di esecuzione dei lavori. Gli L’Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose dell’Amministrazione o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dalla stazione appaltante. L’Appaltatore, inoltre, assicura che l’Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto a manlevare la stazione appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali maggiori terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri derivanti dalla necessità e spese comprese quelle legali da esse derivanti. L’Appaltatore, pena la nullità assoluta del Contratto, è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge. Più precisamente, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del Contratto di Subappalto o del Subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente. L’Esecutore, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative; deve altresì osservare la normativa sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L’Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati la stazione appaltante provvederà a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all’Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell’Ispettorato che l’Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopraal comma 5 del medesimo articolo, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula il responsabile unico del contrattoprocedimento invita, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatoreper iscritto, intendendosi il soggetto inadempiente, ed in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensil’affidatario, a tale titoloprovvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, nei confronti la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Regione, assumendosene ogni relativa aleaSalute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

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Obblighi e responsabilità. Il soggetto aggiudicatario La Provincia di Lodi, con la sottoscrizione della gara è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Puglia (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1602 del 24/11/2014presente convenzione si impegna a garantire , in BURP n. 51 suppl. del 18/12/2014)fin da subito, in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento sicurezza e la risoluzione tutela dei fruitori secondo le normative vigenti, della sommità dell’argine maestro del contrattofiume Po ed affluenti diretti.----- Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del presente accordo e pena la nullità del medesimo, nel rispetto le parti che lo sottoscrivono condividono una specifica cartografia nella quale vengono evidenziati i tratti dei principi quali si concorda l’ utilizzo. Rimane facoltà di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Puglia che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro AIPo e di assicurazioni socialiRegione Lombardia revocare e/o sospendere il transito in sommità in qualunque momento, assumendo a qualora si presentassero circostanze di incompatibilità dell’utilizzo della sommità in conseguenza della presenza di cantieri o della necessità di svolgere il Servizio di Piena. Sarà cura di AIPo informare la Provincia di Lodi sulla presenza di cantieri o sull’apertura del Servizio di Piena; in tal caso, sarà cura della Provincia di Lodi diramare le opportune comunicazioni e/o installare opportuna cartellonistica o segnaletica verticale, al fine di impedire l’accesso alla ciclovia. AIPo si impegna – in relazione alle disponibilità del proprio carico tutti gli oneri relativi. Il soggetto aggiudicatario bilancio - ad effettuare la manutenzione ordinaria e lo sfalcio della gara dovrà adottare tutte le cautele necessarie vegetazione spontanea nonché a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni corretta funzionalità idraulica del manufatto arginale. Rimane in capo alla Provincia di proprietà della Regione o di terzi. Il soggetto aggiudicatario della gara si assumerà ogni Lodi la responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto e solleverà la Regioneconnessa con il transito in sommità, per quanto di rispettiva competenzaeffetto della presente convenzione, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione e/o dell’Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto. Il soggetto aggiudicatario della gara si impegnerà espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore osserverà tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti derivante dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate normativa in vigore successivamente in merito alla stipula del contrattoPolizia Idraulica. A tal fine, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede la Provincia di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, Lodi si impegna a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa aleastipulare apposita polizza assicurativa per dare idonea copertura agli eventuali sinistri ipotizzabili.

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