Obblighi del Certificatore Clausole campione

Obblighi del Certificatore. Gli obblighi del Certificatore sono quelli indicati nel punto 3.1.1. del Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA. Il Certificatore non assume altri obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle presenti condizioni generali di contratto e dal Manuale Operativo ICERT-INDI- MOCA. In particolare, il Certificatore non presta alcuna garanzia sul corretto funzionamento e sulla sicurezza dei macchinari hardware e dei software utilizzati dall’Utente Titolare, su usi diversi della chiave privata, del dispositivo di firma e del certificato di autenticazione rispetto a quelli previsti dal Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA, sul regolare e continuativo funzionamento di linee elettriche e telefoniche nazionali e/o internazionali, sulla segretezza, validità e rilevanza, anche probatoria, del certificato di autenticazione o di qualsiasi messaggio, atto o documento ad esso associato o confezionato tramite le chiavi a cui il certificato è riferito, nonché sull’integrità degli stessi.
Obblighi del Certificatore. Gli obblighi del Certificatore sono quelli indicati dalla normativa vigente e, in generale, dal Manuale Operativo. Il Certificatore non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle presenti condizioni generali, dal Manuale Operativo e dalle leggi vigenti in materia di attività di certificazione. In particolare, il Certificatore non presta alcuna garanzia sul corretto funzionamento e sulla sicurezza dei macchinari hardware e dei software utilizzati dal Titolare, su usi diversi del certificato di sottoscrizione rispetto a quelli previsti dalle norme italiane vigenti e dal Manuale Operativo , sul regolare e continuativo funzionamento di linee elettriche e telefoniche nazionali e/o internazionali, sulla validità e rilevanza, anche probatoria, del certificato di sottoscrizione o di qualsiasi messaggio, atto o documento ad esso associato, tramite le chiavi a cui il certificato è riferito, rispetto ad atti e documenti sottoposti a legislazioni differenti da quella italiana, sulla loro segretezza e/o integrità (nel senso che eventuali violazioni di quest’ultima sono rilevabili unicamente dal Titolare o dal destinatario attraverso l’apposita procedura di verifica). Il Certificatore garantisce unicamente il funzionamento della procedura di firma remota secondo i livelli di servizio indicati al Richiedente e al Titolare. In considerazione di quanto stabilito nelle presenti condizioni generali, il Certificatore non assume alcun obbligo di sorveglianza in merito al contenuto, alla tipologia o al formato elettronico dei documenti e degli hash trasmessi dalla procedura informatica indicata dal Richiedente o dal Titolare, non assumendo alcuna responsabilità, salvo il caso di dolo o colpa grave, in merito alla validità degli stessi ed alla riconducibilità dei medesimi alla effettiva volontà del Titolare.
Obblighi del Certificatore. Il Certificatore garantisce unicamente il funzionamento della procedura automatica di firma secondo i livelli di servizio indicati al Cliente ed all’Utente Titolare, e la corrispondenza tra i documenti trasmessi dalla procedura informatica indicata dal Cliente e/o dall’Utente Titolare ed i documenti sottoposti a procedura automatica di firma. Il Certificatore non assume altri obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle presenti condizioni generali di contratto e dalle norme vigenti in tema di procedure automatiche di firma digitale. In particolare, il Certificatore non presta alcuna garanzia sul corretto funzionamento e sulla sicurezza dei macchinari hardware e dei software utilizzati dall’Utente Titolare, sul regolare e continuativo funzionamento di linee elettriche e telefoniche nazionali e/o internazionali. In considerazione di quanto stabilito al precedente art. 36, ultimo comma, il Certificatore non assume alcun obbligo di sorveglianza in merito al contenuto, alla tipologia o al formato elettronico dei documenti trasmessi dalla procedura informatica indicata, non assumendo alcuna responsabilità, salvo il caso di dolo o colpa grave, in merito alla validità degli stessi ed alla riconducibilità dei medesimi alla effettiva volontà dell’Utente Titolare.
Obblighi del Certificatore. Gli obblighi cui è soggetto il Certificatore sono riportati nella corrispondente sezione del Manuale Operativo ICERT-INDI-MO.
Obblighi del Certificatore. 28.1. Gli obblighi del Certificatore sono esclusivamente quelli indicati dalla Normativa Applicabile e dal Manuale Operativo ICERT-INDI-MO. In particolare, InfoCert si obbliga a conservare in un apposito archivio digitale non modificabile per 20 (venti) anni tutti i Certificati emessi e i log del Servizio nelle modalità previste dal Manuale Operativo.
Obblighi del Certificatore. InfoCert S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tecnoinvestimenti S.p.A. - Sede legale: Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx T +00 00 000000 - F +00 00 0000000 Cap. Soc. € 17.704.890,00 i.v. - Codice Fiscale e P. IVA 07945211006 - C.C.I.A.A. Roma 1064345
Obblighi del Certificatore. Nello svolgimento della propria attività, il QTSP INTESA adotta tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri e opera in conformità con quanto disposto dal CAD e dal Reg. eIDAS. In particolare, il Certificatore, in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 32 del CAD: • si attiene alle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e riceve, tramite Unicredit, previo esplicito consenso del Richiedente e/o del Titolare, i dati necessari al rilascio e al mantenimento del Certificato Qualificato per la Firma Digitale; • rilascia il Certificato Qualificato per la Firma Digitale secondo quanto stabilito dall’art. 32 del CAD; • informa il Richiedente, in modo compiuto e chiaro, circa la procedura di certificazione, i necessari requisiti tecnici per accedervi, le caratteristiche e le limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione; • assicura che il dispositivo sicuro per la generazione delle firme (HSM) presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all’art. 35 del CAD e all’art. 11 del DPCM e dall’Art. 29 del Reg. eIDAS; • procede, su istanza del Titolare o del Terzo Interessato, alla revoca e sospensione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale e alla pubblicazione di tale revoca o sospensione; • tiene registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al Certificato Qualificato per la Firma Digitale per 20 (venti) anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; • non esporta le chiavi private di firma del soggetto, cui ha fornito il servizio di certificazione, dagli HSM in cui sono state generate e in cui vengono utilizzate per il servizio di firma; • informa il Titolare di una coppia di chiavi dell’obbligo di mantenere in modo esclusivo la conoscenza delle informazioni di abilitazione all’uso della chiave privata; • aggiorna Unicredit in merito a modifiche di carattere tecnico o normativo che possano influire sull’attività svolta dalla stessa nella sua veste di Registration Authority.
Obblighi del Certificatore. Il Certificatore Namirial S.p.A:
Obblighi del Certificatore. 38.1. Gli obblighi del Certificatore sono esclusivamente quelli indicati dalla Normativa (venti) anni tutti i Certificati emessi e i log del Servizio nelle modalità previste dal Manuale Operativo. Il Certificatore garantisce unicamente il funzionamento della procedura automatica di firma, secondo i livelli di servizio indicati al Cliente e al Titolare, e la corrispondenza tra i documenti trasmessi dalla procedura informatica indicata dal Cliente e/o dal Titolare, da una parte, e i documenti sottoposti a procedura automatica di firma, dall’altra.

Related to Obblighi del Certificatore

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).