Obblighi e responsabilità del Broker Clausole campione

Obblighi e responsabilità del Broker. Il Broker dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la diligenza tipica degli incarichi specialistici e secondo la perfetta regola d’arte in conformità alle previsioni del presente Capitolato. Dette prestazioni e attività nonché i relativi costi e oneri sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell’aggiudicatario. Il Broker nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente appaltante, né potrà impegnare il medesimo nei confronti di terzi. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria o dalla persona appositamente autorizzata. A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, l’Aggiudicatario dovrà: - garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’Azienda Sanitaria committente assicurando la tutela degli interessi della stessa, anche tenendo conto che trattasi di una Pubblica Amministrazione; - agire in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dell’Azienda Sanitaria; - rispettare le procedure e le istruzioni impartite dall’Azienda Sanitaria; - acquisire tutte le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dell’Azienda Sanitaria e operare in modo che quest’ultima sia sempre informata; - garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l’Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo o che possa influire sulla gestione del rapporto medesimo; - astenersi da effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto; - astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare le compagnie assicurative a discapito dell’Azienda Sanitaria; - seguire quanto dallo stesso proposto con la relazione tecnica, presentata in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Azienda Sanitaria, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici; - provvedere all’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato con propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e l’Azienda Sanitaria; l’Aggiudicatario, pertanto, dovrà tenere indenne l’Azien...
Obblighi e responsabilità del Broker. 1. Sono a carico del Broker, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, dall’esecuzione contrattuale.
Obblighi e responsabilità del Broker. 1. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali, né è in grado di impegnare l’Ente se non previa esplicita autorizzazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).