MERITO Clausole campione
MERITO. L’accordo mira ad incentivare il personale che attraverso la continuità nella prestazione lavorativa contribuisca al miglioramento dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto d’Istituto.
MERITO. Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati in carriera dagli uffici competenti in relazione all’anno di prima immatricolazione (per chiarimenti in merito a cosa si intende per “anno di prima immatricolazione” consultare attentamente la relativa voce nel Glossario). I crediti riconosciuti per competenze acquisite precedentemente all’immatricolazione (CPA e CMPA) non possono essere conteggiati nel computo del merito.
MERITO. Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati in carriera in relazione all’anno di prima immatricolazione (per chiarimenti in merito a cosa si intende per “anno di prima immatricolazione” consultare attentamente la relativa voce nel Glossario).
MERITO. La risposta nel merito al quesito, riba- dendo le puntuali argomentazioni svolte nella richia- mata delib. n. 405/2019 della sezione, cui si rinvia, è connessa alla sussistenza del controllo dell’entità in esame da parte dell’ente. Dalla richiesta di parere non si evincono elementi sufficienti per consentire alla se- zione di stabilire la sussistenza o meno di questo re- quisito che, indipendentemente dalla non presenza nell’elenco Istat dell’entità in esame o dall’assenza di finanziamenti pubblici o garanzie a suo favore, impe- direbbe il “conferimento di incarichi e di cariche di organi di governo” a soggetti in quiescenza.
MERITO. Il Gruppo FNM sostiene la crescita professionale delle proprie risorse e premia chi si impegna nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo.
MERITO. 1b la i z 3 4 5 ' . e 7 . e g 10 11 1b it> la 5 6 '6 7 e s sinistro 3 5 6 - 7 ' e • 9 10 sin atri 5 a a ' 10 ii n n 4O più Sinistri 3 . 5 e s 9 10 11 ' 11 11 È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodò di osservazione precedente al rinnovo stesso. . In.caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non Interrompe II periodo di osservazio- ne In corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato. Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione. L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilità civile au- toveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per so spostamenti del contratto stesso dalla classe di merito alla quale esso è assegnato al momento dell'esten- sione.
MERITO. Per le restanti posizioni, il ricorso è fondato per i motivi e nei limiti appresso esposti. Ritiene questo Tribunale che il recesso effettuo dalla Banca con comunicazione del 27.07.2009 operi solo nei confronti dei lavoratori in servizio iscritti al fondo, laddove il recesso nei confronti dei lavoratori già in pensione assumerebbe piuttosto la valenza giuridica di una elusione dagli obblighi contrattuali. E' vero che è possibile recedere da vincoli contrattuali quando questi hanno una durata indeterminata, ma ciò non può elidere l'adempimento delle obbligazioni che derivano da quei vincoli connotati da reciprocità. Nel caso di specie i diritti dei lavoratori, che al momento del recesso già godevano del trattamento integrativo derivante dal "Fondo", derivavano da un nesso giuridico di reciprocità tale per cui a fronte del versamento dei contributi faceva carico al Fondo erogare le controprestazioni di cui al regolamento FIP del 17.07.1998. Congelare pertanto il pagamento delle pensioni alla data del recesso, sopprimendo le perequazioni e la reversibilità delle stesse, più che un recesso costituirebbe una forma di inadempimento, sia pur parziale, delle obbligazioni originariamente assunte, tanto più quando le motivazioni poste a base del recesso sono quelle di natura eminentemente economica oggetto della lettera 27.07.2009 ( come si può argomentare Cass. 22.11.2010 n. 23614). Va considerato altresì che il conseguimento del diritto alla pensione integrativa venga a far parte del diritto individuale del singolo lavoratore, e come tale non può più essere modificato dalla contrattazione collettiva ( sul punto Cass 20.06.2001 n. 8404). Ne consegue che l'accordo sindacale del 04.11.2009 non sia opponibile ai ricorrenti pensionati, soprattutto nella parte in cui impone il trasferimento coattivo perché verrebbe a configurarsi un contrasto con l'art 1. Comma 2 D.L.vo 252/05 che invece impone la volontarietà e la libertà di adesione. Quanto alla domanda di cui al capo B punti 5-6-7 delle conclusioni precisate alla udienza del 01.04.2011: - non sono da accogliere quelle sub 5) e 6) perché sfornite di prova; - è invece da accogliere quella della retrocessione della posizione previdenziale di ciascuno dei ricorrenti dal Fondo Banco di Napoli al FIP. E' altresì da accogliere la domanda di condanna alla perequazione automatica della pensione ai sensi del regolamento FIP già citato dal 01.01.2010, come richiesto da liquidarsi in separato giudizio. Viene infine accolta la do...
MERITO. Il merito è dato dal numero di crediti formativi/unitm formative/percentuale di frequenza (in base alla tipologia di corso) conseguiti e registrati in carriera in relazione all’Anno di prima immatricolazione/iscrizione. A tutte le studentesse e gli studenti con disabilitm, individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invaliditm pari o superiore al 66%, verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%. Per la verifica dei crediti formativi ottenuti all’estero, lo studente o la studentessa dovrm presentare un certificato ufficiale in lingua inglese comprovante i crediti sostenuti e registrati o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza. Eventuali documentate situazioni oggettive che impediscono il raggiungimento dei requisiti di merito (gravi motivi di salute o organizzazione didattica) possono richiedere una deroga ai criteri di merito. Lo studente o la studentessa dovrm documentare adeguatamente la propria condizione di necessitm; tale documentazione dovrm essere inviata all’indirizzo di posta certificata ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇. Le richieste saranno valutate da una commissione composta dal direttore di Opera Universitaria o suo delegato, dal dirigente del Servizio provinciale competente o suo delegato, da un funzionario del Servizio provinciale competente.
2.3.1 Studentesse e studenti iscritti al primo anno
2.3.2 Studentesse e studenti immatricolati nell’a.a./a.f. 2021-2022
