Obblighi della Banca Clausole campione

Obblighi della Banca. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi, ha l’obbligo di:
Obblighi della Banca. 1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
Obblighi della Banca. La Banca provvede a consegnare al Cliente, prima della sua sottoscrizione il documento di acquisto o di sottoscrizione, la documentazione d’offerta o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo. La documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dalle singole Società Prodotto, impegnandosi la Banca stessa a mettere a disposizione del Cliente, ovvero, se richiesto dalla normativa vigente, a consegnargli esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascuna di dette Società Prodotto. La Banca provvede all'invio alle Società Prodotto degli ordini del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente che siano eventualmente necessari alla esecuzione dei citati ordini, secondo i tempi e le modalità descritti negli specifici accordi conclusi con le Società Prodotto. La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla Società Prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto gli ordini da questi impartiti.
Obblighi della Banca. 1. La Banca mette a disposizione del Titolare, su richiesta da inoltrare agli indirizzi indicati sul Sito o all'Agenzia di Riferimento, quanto necessario per dimostrare di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art 90, per i diciotto mesi successivi alle comunicazioni stesse.
Obblighi della Banca. 1. La BANCA si impegna a: - rendere operativo il servizio telefonico negli orari comunicati sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO; eventuali variazioni potranno essere comunicate al CLIENTE tramite posta elettronica o pubblicate sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO; - fare in modo che il CLIENTE abbia accesso al SERVIZIO MITO mediante attivazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD, del CODICE PIN e del servizio DRINPASS; - assicurare che il SERVIZIO MITO sia, per tutta la durata del CONTRATTO, erogato e gestito nel pieno rispetto della NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Obblighi della Banca. 1. La Banca:
Obblighi della Banca. 1. La Banca provvede a consegnare al Cliente l’apposito modulo di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento. Il Cliente procede all’acquisto o alla sottoscrizione degli strumenti e prodotti finanziari solamente dopo aver ricevuto i predetti documenti e preso cognizione dei relativi contenuti.
Obblighi della Banca. La Banca dovrà eseguire il servizio oggetto della presente convenzione con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore. La Banca dovrà, in particolare, inviare gli estratti di conto corrente in formato digitale, con cadenza mensile. I dati saranno altresì trasmessi mediante flussi informatici compatibili con il sistema informatico dell’Ordine tramite il quale sarà possibile visualizzare, processare informaticamente e stampare i movimenti in qualsiasi momento oltre che verificare la serie storica degli stessi per un periodo massimo di diciotto mesi. L'invio degli estratti di conto corrente con scalare avverrà con cadenza trimestrale. Per quanto attiene alla conciliazione contabile delle disposizioni accreditate, la Banca assicura che la rendicontazione telematica avverrà con cadenza settimanale e sarà assistita dal dettaglio delle operazioni di accredito effettuate sul conto corrente bancario. La banca si/ non si impegna a garantire l’accesso alle informazioni del conto di cassa in tempo
Obblighi della Banca. 1. La Banca prima dell’acquisto o sottoscrizione dei prodotti da parte del Cliente provvede a consegnare allo stesso l’apposito modulo di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto e/o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla Normativa di riferimento. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente, ferma la possibilità per il Cliente di ritardare l’esecuzione dell’ordine al fine di visionare le suddette informazioni, è data facoltà al Cliente di procedere comunque con l’esecuzione dell’operazione e visionare l’informativa prescritta dalla Normativa di Riferimento simultaneamente o subito dopo la conclusione della transazione.