Nuove acquisizioni Clausole campione

Nuove acquisizioni. Qualora durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE il CONTRAENTE dovesse acquisire, direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell’Art. 2359 c.c. di un’altra entità giuridica, la stessa sarà automaticamente inclusa nella definizione di SOCIETA’ CONTROLLATA, a condizione che la stessa:
Nuove acquisizioni. Non sono da considerarsi assicurati siti, attività o imprese qualora non siano comunicati alla Società e regolarmente inseriti in Polizza.
Nuove acquisizioni. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato, nel periodo di validità della presente polizza acquisisca il controllo o formi altre aziende (ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto ovvero abbia il controllo della gestione) operanti nello stesso settore ovvero in settori complementari alle attività indicate in polizza, le stesse nuove aziende si intenderanno comprese nel novero degli Assicurati sempreché il Contraente ne dia comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla avvenuta acquisizione o formazione. Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società. Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette aziende, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in “Differenza di condizioni”, per quelle condizioni ivi non prestate. Qualora l’attività delle stesse dovesse risultare sostanzialmente diversa da quanto indicato in polizza, la Società si riserva il diritto di fissare nuovamente i tassi di premio e le condizioni con effetto retroattivo dall’inclusione in garanzia delle nuove Società.
Nuove acquisizioni. I beni rientranti nella definizione di collezione, da Lei acquisiti durante il periodo di assicurazione, saranno indennizzati a termini della presente sezione sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel prospetto di polizza, sempre che Lei ci abbia comunicato la loro acquisizione entro 90 giorni dalla stessa. Oltre tale importo, Noi potremo aumentare l’indennizzo fino al 30% rispetto alla somma assicurata per la collezione in considerazione dei beni di nuova acquisizione, a condizione che Lei abbia versato un premio aggiuntivo.
Nuove acquisizioni. Fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, si intendono automaticamente assicurate, su base di "valore dichiarato" (definizione n), le opere d'arte acquistate nel corso dell'anno assicurativo dal momento in cui vengono collocate nei locali del Contraente: - senza obbligo di comunicazione, se di valore singolo pari o inferiore a Euro 50.000,00; - purché lo stesso ne abbia data preventiva comunicazione scritta (fax, raccomandata) alla Società, se di valore singolo superiore a Euro 50.000,00. Al termine di ciascuna annualità assicurativa, entro 120 giorni, si procederà: - all'aggiornamento della somma totale assicurata e del premio;
Nuove acquisizioni. P.0509.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 10 Al di fuori dei casi espressi in “Fusione o trasformazione del Contraente/ Assicurato-Fuoriuscita di un Assicurato dal Gruppo”, nel caso in cui l’Ente Assicurato, durante il Periodo di assicurazione della presente Polizza, acquisisca il controllo o costituisca nuove Società ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nell’assemblea ovvero abbia il controllo della gestione o comunque ne detenga il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, che:
Nuove acquisizioni. La garanzia è automaticamente estesa, su base di “valore dichiarato”, alle opere d'arte acquisite nel corso dell'annualità assicurativa dal momento in cui vengono collocate nei locali del Contraente: senza obbligo di comunicazione, se di valore singolo pari o inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila); purché lo stesso ne abbia data preventiva comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, telefax o e- mail alla Società, se di valore singolo superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila).
Nuove acquisizioni. E’ facoltà del Contraente chiedere l’inserimento, nelle garanzie di polizza, di oggetti d’arte acquisiti nel corso dell’annualità assicurativa, oppure l’esclusione di oggetti d’arte assicurati. Fino alla concorrenza di € 250.000,00, si intendono automaticamente assicurate, su base del "valore dichiarato", le opere d'arte acquisite nel corso dell'anno assicurativo dal momento in cui vengono collocate nei locali del Contraente: - senza obbligo di comunicazione, se di valore singolo pari o inferiore a € 10.000,00; - purché lo stesso ne abbia data preventiva comunicazione scritta (telex, telegramma, fax, raccomandata) alla Società, se di valore singolo superiore a € 10.000,00; Al termine di ciascuna annualità assicurativa si procederà: - all’aggiornamento della somma totale assicurata e del premio; - al conguaglio del premio per il periodo di assicurazione trascorso imputando sul valore complessivo delle opere acquistate il 50% del tasso annuo.
Nuove acquisizioni. Si intendono automaticamente assicurate, fino alla concorrenza di complessivi € 200.000,00, le opere e gli oggetti d’Arte acquistati e/o acquisiti nel corso dell’annualità assicurativa, sulla base del valore dichiarato, con effetto e copertura dalle ore 24.00 del giorno in cui vengono collocati nei locali del contraente. Al termine dell’annualità assicurativa, la società procederà:

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  • FISCO E CASA: ACQUISTO E VENDITA La scelta, però, implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione, accertata dall’Istat, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati), locate a uso abitativo, e per le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione. Sono esclusi dal regime della cedolare i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. Quando non è possibile (o non si desidera) scegliere il regime fiscale della cedolare secca, il reddito del fabbricato locato sarà costituito dall’importo maggiore fra: ▪ la rendita catastale rivalutata del 5% (il 50% della rendita catastale rivalutata, per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico) ▪ il canone annuo, ridotto di una percentuale pari al 5% (25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; 35%, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico). Se il fabbricato si trova in un Comune ad alta densità abitativa ed è locato a “canone concordato”, in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone.

  • Accordo bonario e transazione 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

  • Disposizioni della Borsa Denominazione a listino ufficiale ISIN Tipo strumento: ETF - Exchange Traded Fund Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazione: 08/01/2016 Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus Segmento di quotazione: Segmento ETF INDICIZZATI - CLASSE 2 Specialista: COMMERZBANK AG - IT3577 SOCIETA' DI GESTIONE Denominazione: BlackRock Asset Management Deutschland AG CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE vedi scheda riepilogativa DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 08/01/2016, lo strumento indicato nella scheda riepilogativa verrà inserito nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus. Allegati: - Scheda riepilogativa - Documento per la Quotazione Denominazione/Long Name Codice ISIN Trading Code Instrument Id Valuta negoziazione Exchange Market Size Differenziale Massimo di prezzo Quantitativo minimo di negoziazione Valuta denominazione Numero titoli Numero titoli al Indice benchmark / sottostante Natura indice TER – commissioni totali annue Dividendi (periodicità) XXXXXXX MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923 EXS3 785452 EUR 1100 0,7 % 1 EUR 9550000 28/12/15 MDAX TOTAL RETURN 0,51 % CAPITALIZZATI DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA COPERTINA: 4 GENNAIO 2016 DATA DI VALIDITA’ DELLA COPERTINA: 8 GENNAIO 2016 LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL’OPPORTUNITÀ DELL’INVESTIMENTO PROPOSTO. IL PRESENTE DOCUMENTO È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DEL PROSPETTO. DM_EU 3118799-2.068183.0010 DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 4 GENNAIO 2016 DATA DI VALIDITA’ DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: DALL’8 GENNAIO 2016

  • Disposizioni finali e transitorie Art. 129

  • Disposizioni transitorie e finali Con successivo provvedimento dell’Autorità competente, da pubblicare sul sito del Dipartimento ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono adottate disposizioni per disciplinare i rapporti tra gli enti ed i volontari del servizio civile impiegati in progetti sperimentali. In sede di prima applicazione della normativa concernente il servizio civile universale possono essere apportate modifiche al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2015. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio assegnazione e gestione dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del Dipartimento. Roma, 20 agosto 2018

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 28 marzo 2023, alle ore 10:00. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno tre giorni prima della data fissata. La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche-temporali; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • Dichiarazioni Integrative E Documentazione a Corredo Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

  • Disposizione transitoria Ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto».

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.