Modifiche contrattuali e cancellazione contabile (IFRS9) Clausole campione

Modifiche contrattuali e cancellazione contabile (IFRS9). Come anticipato, alla luce del proseguo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle inevitabili ricadute sociali e finanziarie, il Governo nazionale ha varato diverse misure di sostegno finanziario all’economia (in particolare in favore delle PMI, principale tessuto produttivo del paese). Anche le principali Autorità, Organismi e standard setter, nazionali e comunitari, hanno definito diverse misure di sostegno al sistema bancario europeo funzionali a sostenere l’economia colpita dall’emergenza. Le linee guida dell’EBA del 2 aprile 2020 sopra richiamate, equiparano alle moratorie pubbliche le moratorie concesse su base privatistica in risposta al Covid-19; conseguentemente anche queste ultime beneficiano della interruzione del conteggio dello scaduto purché rispettino i requisiti richiamati nelle linee guida dell’EBA. L’European Banking Authority ribadisce che le concessioni effettuate nel contesto Covid-19, nei casi di sostanziale invarianza del valore attuale dei flussi di cassa successivi alla modifica contrattuale, non sono da considerare onerose, non comportano il passaggio allo stato di default e rappresentano un temporaneo sollievo per coloro che non sono in grado di adempiere i propri obblighi contrattuali a causa della interruzione delle attività dovuta alla pandemia. Nel richiamare a quanto già espresso nella Relazione sulla gestione, in continuità con quanto messo in opera a partire dall’inizio della pandemia, a seguito delle misure di sostegno legate alla pandemia da Covid-19, sono proseguite le azioni di sostegno alla clientela attraverso:
Modifiche contrattuali e cancellazione contabile (IFRS9). Come anticipato, alla luce della gravità dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle inevitabili ricadute sociali e finanziarie, il Governo nazionale ha varato diverse misure di sostegno finanziario all’economia (in particolare in favore delle PMI, principale tessuto produttivo del paese). Anche le principali Autorità, Organismi e standard setter, nazionali e comunitari, hanno definito diverse misure di sostegno al sistema bancario europeo funzionali a sostenere l’economia colpita dall’emergenza. Le linee guida dell’EBA del 2 aprile 2020 sopra richiamate, equiparano alle moratorie pubbliche le moratorie concesse su base privatistica in risposta al Covid-19; conseguentemente anche queste ultime beneficiano della interruzione del conteggio dello scaduto purché rispettino i requisiti richiamati nelle linee guida dell’EBA. L’European Banking Authority ribadisce che le concessioni effettuate nel contesto Covid-19, nei casi di sostanziale invarianza del valore attuale dei flussi di cassa successivi alla modifica contrattuale, non sono da considerare onerose, non comportano il passaggio allo stato di default e rappresentano un temporaneo sollievo per coloro che non sono in grado di adempiere i propri obblighi contrattuali a causa della interruzione delle attività dovuta alla pandemia. Nel richiamare a quanto già espresso nella Relazione sulla gestione, nel corso nel 2020, a seguito delle misure di sostegno legate alla pandemia da Covid-19, sono state concesse modifiche contrattuali su n.104 finanziamenti. Di seguito, il dettaglio delle moratorie concesse: Moratorie legislative (EBA compliant) 37 Moratorie collettive (EBA compliant) 53 Moratorie individuali (non EBA compliant) 14 Le moratorie concesse su iniziativa della società, lanciate in risposta alla pandemia da Covid -19, possono essere ricondotte a tre distinte tipologie: • Moratoria “Grandi Imprese” (n.3) che è stata avviata a partire da marzo 2020 ed ha previsto la sospensione integrale delle rate dei finanziamenti fino al 30.06.2020, estendibile fino al 30.09.2020. Le società che potevano accedere a tale misura dovevano essere imprese di grandi dimensioni, dichiarare di essere state danneggiate dalla pandemia da Covid-19 e non dovevano presentare esposizioni debitorie deteriorate. La società ha ritenuto meritevole di estensione alle grandi imprese in considerazione del fatto che tali tipologie di aziende non rientravano nelle specifiche agevolazioni nazionali relative al Decreto “Cura Italia” e alla Mor...

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).