Modifiche alla Convenzione Clausole campione

Modifiche alla Convenzione. 1. Le Parti concordano sulla possibilità di dover modificare la Convenzione, ivi compresi gli allegati di cui all’articolo 4, a seguito: - delle evoluzioni in materia di convenzioni di cooperazione applicativa nell’ambito del CAD; - della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Modifiche alla Convenzione. 1. Le modifiche alla presente convenzione, incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.
Modifiche alla Convenzione. Qualsiasi altro accordo o patto tra le Parti che integri, modifichi e/o deroghi, in tutto o in parte, quanto stabilito nella presente Convenzione dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritto da entrambe le Parti.
Modifiche alla Convenzione. Ogni variazione alla presente convenzione ritenuta necessaria od opportuna da una delle parti, che intervenga successivamente alla sua sottoscrizione, deve essere comunicata formalmente ed accettata dalla controparte.
Modifiche alla Convenzione. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma congiunta della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio (AdG) e da DiSCo, in qualità di Beneficiario.
Modifiche alla Convenzione. 1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
Modifiche alla Convenzione. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all’esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.
Modifiche alla Convenzione. La presente convenzione potrà essere integrata ovvero aggiornata a seguito delle sole modifiche del quadro generale normativo relativo all’impiantistica sportiva.
Modifiche alla Convenzione. Qualsiasi modifica alla presente convenzione deve essere concordata per iscritto tra le parti ed entra in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Modifiche alla Convenzione. Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata da entrambe le parti e formalizzata per iscritto. ART. 8 -