MODELLO 231 Clausole campione

MODELLO 231. 24.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di SAVE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal d.lg. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo. In fede a quanto sopra, il presente atto, redatto in doppio originale, viene firmato dai contraenti. SAVE S.p.A. […..] Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:
MODELLO 231. Il Cliente prende atto che MailUp ha adottato un proprio codice di condotta (il “Codice Etico”) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello 231”) in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (il "Decreto 231"). L’adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto Legislativo e di evitare l’applicazione delle relative sanzioni. Copia del Codice Etico e del Modello 231, dei quali il Cliente dichiara di conoscere i contenuti, è disponibile sul sito internet di MailUp. L’inosservanza delle disposizioni contenute all’interno del Codice Etico, del Modello 231 o del Decreto 231 costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima MailUp a risolvere di diritto il contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 8.7 del presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
MODELLO 231. Le Parti dichiarano di rispettare la normativa di cui alle norme previste nel Codice Etico e nei principi dei propri rispettivi modelli 231, predisposti in attuazione del D. Lgs. 231/2001.
MODELLO 231. Le parti dichiarano di rispettare la normativa di cui alle norme previste nel Codice di Comportamento e nei principi dei propri rispettivi modelli 231 D.Lgs. 08/06/2001. ART. 12 –
MODELLO 231. 13.1 Il Professionista dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Compagnia di San Paolo e i principi di comportamento in esso contenuti.
MODELLO 231. 13.1 Il Professionista dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di CSP e del Museo e i principi di comportamento in esso contenuti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).