Common use of Modalità operative Clause in Contracts

Modalità operative. L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e tutta la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo. Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato. Qualora sussista conflitto d’interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. La Società garantisce all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VII.2. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale

Modalità operative. L’Assicurato Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici di cui al punto 4 dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata. Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente. In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa. È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. In ogni caso, la banca è tenuto tenuta a fornire i chiarimenti veritieri tempestivamente risposta al richiedente. Le Parti riconoscono l’importante ruolo delle Regioni e tutta delle Province Autonome nel contribuire all’accesso all’anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi di garanzia” dei debiti relativi alle anticipazioni medesime. Ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l’importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l’INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo. Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato. Qualora sussista conflitto d’interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. La Società garantisce all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VII.2. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazionecompetenti Commissioni regionali ABI.

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Samples: Accordo Abi – Parte Sociali Per L’anticipazione Sociale Dei Trattamenti Ordinario E in Deroga Ex Covid 19

Modalità operative. L’Assicurato è tenuto La struttura si impegna a fornire i chiarimenti veritieri tenere una cartella clinica individuale per l’ospite, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione richiesta dalla Società clinica dell’ospite. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall’esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma del GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679). La struttura garantisce all’ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura. La struttura si impegna, altresì, a disciplinare i rapporti tra assistito e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici. L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale. La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento. La struttura è tenuta altresì: - a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; - a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni; - in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118 con la quale deve essere previsto un accordo per la corretta istruzione del fascicologestione delle emergenze - urgenze; - a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all’utente; - a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista; - a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell’assistito. Nel Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale. La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitari. In particolare, nel caso di sostituzione passaggio dell’utente alla maggiore età, provvede ad informare il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti del legale presceltoprogetto residenziale in corso, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca concordando le modalità di transizione del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato. Qualora sussista conflitto d’interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. La Società garantisce all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VII.2medesimo. In caso di disaccordo tra l’Assicurato ricovero ospedaliero dell’utente la struttura ne darà immediata comunicazione al Direttore UFC Salute Mentale Infanzia e la Società Adolescenza e ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole territorio. Sulla base del presente contrattoatto e del proprio regolamento interno, la decisione struttura assicurerà la necessaria vigilanza sul paziente anche in sede ospedaliera, nonché la continuità del rapporto utente/operatore, assumendo, se del caso, una funzione sostitutiva dei familiari del minore e rispettando il dovere di informativa nei confronti della UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza. In caso di ricovero ospedaliero è prevista la conservazione del posto con la precisazione che dal giorno di ricovero la retta verrà demandata ad decurtata dei costi generali non gravanti sulla struttura con detrazione dell’importo di Euro 18,34 da quello della retta. Qualora si renda necessario fornire sostegno e vigilanza anche educativa al minore all’interno della struttura di ricovero da parte di un Arbitro designato operatore del Consorzio, allo stesso verrà corrisposto il pagamento delle ore di comune accordo dalle Parti oassistenza fornite all’utente da detto operatore, parametrate al profilo professionale del lavoratore nonché alla collocazione temporale della prestazione resa (orario notturno, festivo) di cui al CCNL e Contratti integrativi in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il Consorzio deve puntualmente documentare detto servizio. La struttura dovrà inoltre disporre: - degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario; - del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Artquanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo art. XI CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione5.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Modalità operative. L’Assicurato è tenuto La struttura si impegna a fornire i chiarimenti veritieri tenere una cartella clinica individuale per l’ospite, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione richiesta dalla Società clinica dell’ospite. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall’esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma del GDPR n. 679/2016 (RegolamentoUE 2016/679). La struttura garantisce all’ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura. La struttura si impegna, altresì, a disciplinare i rapporti tra assistito e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici. L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale. La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e amantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento. La struttura è tenuta altresì: - a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; - a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni; - in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118, secondo gli accordi presi con l’Azienda per la corretta istruzione del fascicologestione delle emergenze - urgenze; - a curare la somministrazione e l’autosomministrazione dei farmaci prescritti all’utente (vedi allegato 2); - a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista; - a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell’assistito. Nel Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale. La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitari. In particolare, nel caso di sostituzione passaggio dell’utente alla maggiore età, provvede ad informare il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti del legale presceltoprogetto residenziale in corso, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca concordando le modalità di transizione del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionistimedesimo. La Societàstruttura dovrà inoltre disporre: - degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traversesalva-letto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario; - del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato. Qualora sussista conflitto d’interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. La Società garantisce all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VII.2. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex successivo Art. XI CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione6.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Modalità operative. L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e tutta la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo, nonché in via preventiva le richieste di pagamento formulate dai Professionisti. L’Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza benestare della Società. Nel caso di in cui la sostituzione del legale prescelto, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizionisia stata ratificata, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l’Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, in ogni casoper la preventiva ratifica, nell'eventualità della sostituzione l’indicazione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito capitale e l'assicuratodelle spese legali. Le spese di soccombenza liquidate a favore dell’Assicurato sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente . Qualora sussista conflitto d’interesse di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. La Società garantisce all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VII.2. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigentedal D. Lgs. n° 28 del 4/3/2010 e succ. modifiche, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie

Modalità operative. L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e tutta la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo. Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo - salvo duplicazione attività- attività - del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato. Qualora sussista conflitto d’interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. La Società garantisce all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VII.2. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGPIX. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro dall’Arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie

Modalità operative. L’Assicurato L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e tutta la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo, nonché in via preventiva le richieste di pagamento formulate dai Professionisti. L’Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza benestare della Società. Nel caso di in cui la sostituzione del legale prescelto, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizionisia stata ratificata, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo - salvo duplicazione attività- attività - del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l’Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, in ogni casoper la preventiva ratifica, nell'eventualità della sostituzione l’indicazione del legalecapitale e delle spese legali. Non è oggetto di copertura assicurativa il pagamento di sanzioni pecuniarie, perizie di parte ove non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivosussista contestazione, spese di consulenza se non seguite da trattativa stragiudiziale e/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicuratoo azione processuale esperita dallo stesso Xxxxxx. Qualora sussista conflitto d’interesse di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. La Società garantisce all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VII.2. In caso di disaccordo tra l’Assicurato l'Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro dell'Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicuratoall'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per L’inosservanza di una o più disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazionedecadenza dai benefici del contratto.

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Samples: Convenzione Assicurativa