ACCORDO ABI – PARTE SOCIALI PER L’ANTICIPAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI ORDINARIO E IN DEROGA EX COVID-19
ACCORDO ABI – PARTE SOCIALI PER L’ANTICIPAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI ORDINARIO E IN DEROGA EX COVID-19
1.BANCHE ADERENTI
La presente Convenzione è aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le Banche che intendono sostenere attivamente l’iniziativa.
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione - da parte delle Banche che applicano la Convenzione - dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid- 19, a favore dei/lle lavoratori/trici di cui al punto 4 che segue, senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.
3. MISURA DELL’ANTICIPAZIONE
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale– che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
4. DESTINATARI
L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
Le parti concordano l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento
diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per COVID-19 di cui all’art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.
Le Parti si impegnano a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l’anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore, con particolare riferimento alle comunicazioni che dovranno pervenire alla banca da parte del datore di lavoro e lavoratore.
5. MODALITÀ OPERATIVE
Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici di cui al punto 4 dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.
Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.
In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.
È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.
In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
Le Parti riconoscono l’importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all’accesso all’anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi di garanzia” dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.
Ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l’importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l’INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e
dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le competenti Commissioni regionali ABI.
6. TERMINE DELL’ANTICIPAZIONE
Ai sensi del punto 3 che precede, l’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.
Il/la lavoratore/trice e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.
In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi di cui al punto 3 qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
Nei casi della anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province Autonome ove costituiti “fondi di garanzia” ai sensi del punto 5 - comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.
In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla presente Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.
Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale – della richiesta di integrazione
salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.
7. CLAUSOLA FINALE
Le Parti firmatarie ritengono opportuno favorire la anticipazione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 da parte delle imprese che non chiederanno il pagamento diretto da parte dell’INPS.
In tale prospettiva si ritiene necessaria l’individuazione di un’adeguata forma di garanzia che consenta alle predette imprese la possibilità di acquisire, attraverso le banche, la necessaria liquidità da destinare alla corresponsione delle indennità di
cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 ai propri dipendenti, ancorché non ancora autorizzate dall’INPS.
Le Parti firmatarie ritengono che le adeguate forme di garanzia dovrebbero essere previste in occasione di un prossimo provvedimento legislativo, tenuto conto che la sospensione delle attività è connessa con la diffusione del COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti interdittivi disposti dalle competenti Autorità. Inoltre, è intenzione del Decreto legge 18/2020 garantire i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria a tutti i lavoratori dipendenti da imprese beneficiarie degli stessi.
Le Parti firmatarie si impegnano a promuovere nei confronti del Governo l’adozione dei predetti provvedimenti e laddove, ciò dovesse avvenire le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per valutare gli opportuni aspetti applicativi.
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Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.