MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE Clausole campione

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 25/03/2019 alle ore 16:00. La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità telematica, utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx . Per manifestare l’interesse a partecipare: - i fornitori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; - i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma START nell’area riservata all’appalto in oggetto.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. I soggetti interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura in oggetto, devono presentare a pena di esclusione un plico chiuso e sigillato che dovrà arrecare all’esterno la dicitura:
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione alla manifestazione di interesse tramite la predisposizione e l’invio della seguente documentazione:
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. Le imprese interessate, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare una manifestazione di interesse, utilizzando l’allegato fac-simile “A”. La richiesta deve essere accompagnata da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa richiedente). La comunicazione, indirizzata al Comune di Mediglia, Ufficio di Stato Civile, deve pervenire entro il termine del 12/04/2021 mediante presentazione diretta al Protocollo dell’Ente oppure mediante PEC all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000000000 o mediante raccomandata A.R. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, che sarà libera di avviare altre procedure o di non avviare alcuna procedura di scelta del contraente. Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento, Sindaco, informa il legale rappresentante che: • il titolare del trattamento è COMUNE DI MEDIGLIA, nella persona del sindaco pro-tempore, xxx 000000000 – email xxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx – pec xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • i dati di contatto del DPO sono: tel. 0000000000 – email xxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx – pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx • le finalità del trattamento attengono all’istaurazione del rapporto contrattuale con l’operatore economico; la base giuridica è da ravvisarsi: - nell’art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; - nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. • il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento; • non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblica...
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al punto 2, compilando e sottoscrivendo il modello A allegato al presente avviso; in caso di firma non digitale, il modello dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del sottoscrittore. L'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo mbac-bnc­ xx@xxx0xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, con oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente la concessione del servizio di gestione della mensa, del bar nella sede della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma". In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all'istanza di manifestazione di interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla mandataria, o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l'istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo. Il modello di cui all'Allegato A, citato al precedente capoverso, dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati e anche da quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, se esistenti. La manifestazione di interesse dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 6.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. Le manifestazioni di interesse dovranno essere indirizzate a: Xxxxx xx Xxxx X.x.X. x/x Xxxxxx & Co. S.r.l. Via Po 25a – 00000 Xxxx c.a. Xxxxxxxxx Xxxxxx Le manifestazioni di interesse ed i documenti presentati dovranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Le manifestazioni di interesse dovranno essere consegnate all'indirizzo su indicato a mano, in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura "Progetto E5 Fiera di Roma – Manifestazione di interesse", improrogabilmente entro il giorno 30 Novembre, ore 11:00 antimeridiane (ora italiana) (farà fede l’orario apposto dall’addetto alla ricezione). Le manifestazioni di interesse non potranno essere subordinate a condizioni e dovranno includere le dichiarazioni ed i documenti indicati ai punti 11 ("Requisiti di partecipazione") e 12 ("Ulteriore documentazione da allegare alla domanda di partecipazione") del presente invito. Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Soggetto Manifestante Interesse. Nel caso di partecipazione in Cordata, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun componente la Cordata. Le manifestazioni di interesse e la documentazione ad esse allegate dovranno essere presentate in un originale e 2 copie.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 24 Luglio 2018 alle ore 13:00:00.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: