Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
Testo Ufficiale
In vigore dal 1° gennaio 1995 COSTITUZIONE DELLE PARTI
Addì 3 dicembre 1994, in Roma, presso la sede della A.N.C.C. Lega Nazionale Cooperative e Mutue
tra
l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue), rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxx, dal Vice Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxx membro della Presidenza, da Xxxxxx Xxxxxxx responsabile del Settore Nazionale Lavoro e Formazione, da Xxxxxx Xxxxxx e da una delegazione composta da Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx;
l'Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxx, da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx A.N.C.D. e da una delegazione composta da: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx;
la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane), rappresentata dal suo Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx, dal Vice Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e da una delegazione composta da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, assistita dal Responsabile del Servizio Sindacale Confcooperative Xxxxx Xxxxx;
l'Associazione Generale Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, da Xxxxxxxx Xxxxx membro dell'Ufficio di Presidenza e Xxxxxxxx Xxxx Commissario del settore Cooperative di Consumo;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Xxxxxxxx, Mense e Xxxxxxx (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxx Xxxxxxxx, dal Segretario Generale aggiunto Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, e dai componenti il Comitato Direttivo nelle persone di Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx X'Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Angioletta
La Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxxx Xxxxxxx;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Generali Aggiunti Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, da Xxxxxxxxx Xxxxxxx dell'Ufficio Sindacale unitamente
ad una delegazione composta da: Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Dal Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx'xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx
Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Santo Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx
Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, con la partecipazione della Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxxx Xxxxxxx;
l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx; da Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx del Dipartimento Sindacale della UILTuCS; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx,
Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx X'Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx De Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx; da una rappresentanza del settore Cooperazione composta da Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxx Xxxxx;
si è stipulato
il presente CCNL composto da 49 titoli, 181 articoli e 16 allegati.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le parti stipulanti.
AVVERTENZA
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all'esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale.
I titoli, pertanto, non sono esaustivi nell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.
Le parole e i numeri evidenziati in corsivo indicano le innovazioni apportate dall'ipotesi di accordo del 3.12.94 e in fase di stesura.
PREMESSA AL CCNL
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e
sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93, ne realizza, per quanto di competenza del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali
· attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
· regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese una
gestione programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
A tal fine le parti si impegnano a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate dal presente contratto.
Le parti si impegnano, inoltre, ad intervenire congiuntamente per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo previdenziale, così come previsto per le erogazioni del secondo livello di contrattazione dal Protocollo del 23.7.93.
Le parti, infine, avendo anche assunto quale orientamento per i propri comportamenti lo sviluppo delle imprese nel quadro di un corretto confronto competitivo tra le imprese distributive, italiane e straniere, operanti in Italia e la valorizzazione del lavoro, nel quadro di una evoluzione del sistema di relazioni sindacali finalizzato alla partecipazione ai processi, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23.7.93.
VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente dalle cooperative di consumo, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, che appartengano al settore della distribuzione, del terziario e dei servizi. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua (vedi i protocolli allegati n. 5 e 6).
Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale dipendente da cooperative fra dettaglianti, ai loro consorzi e società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale è complessivamente migliorativo rispetto al precedente CCNL, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, provinciali, aziendali,
accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale.
Ai fini dell'applicazione del presente contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.
Nota a verbale.
In relazione all'applicazione del presente CCNL alle società controllate nei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione di contratto le parti si incontreranno preventivamente per esaminare le necessarie armonizzazioni.
Prima parte - RELAZIONI SINDACALI
Titolo I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Art. 1 - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
1. Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle Cooperative nel settore distributivo anche quale premessa indispensabile per sviluppare l'occupazione, riconoscono l'importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga partecipazione, nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia economica e d'impresa, anche attraverso l'esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente CCNL
2. Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un sistema di relazioni sindacali come sotto specificato:
2-1) informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità stabilite dall'art. 2 (diritti di informazione);
2-2) partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indicate nell'art. 3;
2-3) contrattazione collettiva al livello nazionale e al secondo livello di contrattazione con le modalità e i contenuti stabiliti nell'art. 13.
3. Strumenti per un'efficace gestione delle relazioni sindacali vengono definiti:
3-1) Osservatorio Nazionale (art. 6);
3-2) Commissione Paritetica Nazionale (art. 7);
3-3) Comitati Misti Paritetici (art. 8).
4. In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico un'etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nell'esperienza italiana quale patrimonio positivo delle
Organizzazioni Sindacali e cooperative firmatarie del presente contratto.
5. Le parti, anche alla luce del nuovo sistema di relazioni sindacali, sono impegnate a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi indicati dal Protocollo del
23.7.93 (v. Protocollo 23.7.93, parte prima - Impegni delle Parti - Allegato n. 13)
6. Le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che nelle compatibilità di mercato siano tali da poter contenere i prezzi entro i livelli necessari alla politica dei redditi.
7. Le parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sindacali, struttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l'intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipazione ai processi di sviluppo della cooperazione e dell'occupazione.
8. Una coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli, di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno delle parti e può consentire, alla verifica, di aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.
9. Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni indicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto si ricorrerà, ad un confronto tra le organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprenderanno libertà di azione.
10. Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la
Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 7 del presente CCNL.
11. Le parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o anticipatamente su richiesta, al fine di valutare la corrispondenza e adeguamento della normativa contrattuale alla legislazione emanata per le parti espressamente demandate da questa alla contrattazione collettiva.
Art. 2 - DIRITTI DI INFORMAZIONE
1. Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle Cooperative e le rispettive distinte
responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
2. Al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione e
alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato.
3. In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni Cooperative, in piena autonomia, fornirà alle predette Organizzazioni Sindacali informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo.
A) Livello nazionale.
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, alla evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative e ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell'occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
2. In questo ambito e nei suoi termini più generali, l'informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie, avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle cooperative e sarà preventiva nei termini di cui al successivo art. 3, punto 3, lett. a). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.
3. Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione, per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze dei consumatori e garantire il contenimento dei prezzi - specie nei prodotti di prima necessità - e apprezzabili livelli qualitativi.
4. Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui
problemi inerenti la riforma del settore distributivo - ivi compresa la modifica della vigente legislazione - e sulle iniziative reciproche verso
i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
B) Livello regionale la rappresentanza delle Associazioni delle Cooperative nel confronto a livello regionale sarà quello distrettuale laddove la struttura associativa delle cooperative abbia assunto tale dimensione. Per le provincie di Trento e Bolzano, invece, il livello regionale è sostituito dal livello provinciale).
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle Cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull'andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Il suddetto incontro verterà anche sull'opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
3. In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'autorità competente.
4. Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra Associazioni Distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali interessate e/o le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL.
C) Livello aziendale.
1. Nelle cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e alle RSU di cui all'art. 27, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell'anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive
della cooperativa, del consorzio, o delle società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo e di ristrutturazione aziendale e delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento:
I. ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II. agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
III. alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Durante l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell'occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi, dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell'azienda nonché dati riferiti al bilancio preventivo e al suo andamento periodico nell'anno di riferimento.
3. Xxxxxxx fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei consumatori.
4. Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto.
Art. 3 - PARTECIPAZIONE
a) - Confronto sui progetti.
1. Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, contenute nel precedente articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico organizzative nei
comparti commerciali e i loro riflessi sull'organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e professionali, le Organizzazioni Sindacali competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l'apertura di una fase di confronto.
2. Data la riservatezza delle informazioni che saranno fornite l'uso di esse sarà consentito nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 C.C. (vedi appendice, leggi e regolamenti).
3. Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l'iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventive rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU e/o RSA una effettiva partecipazione ai medesimi.
4. In particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto sui progetti dell'organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.
5. Le parti convengono altresì sull'utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.
b) - Procedure.
1. Relativamente al precedente punto a) si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all'azienda e alla Associazione Cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2. L'azienda interessata e l'Associazione cooperativa competente per livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le Organizzazioni Sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale e di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e
di mobilità, di cui all'art. 20, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
3. La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le
proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento della procedura di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4. Nell'ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi Paritetici formati per il livello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Cooperative competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle aziende interessate e dalle RSU con il compito di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmettere alle rispettive Organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui
sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU e da 6 (sei) membri nominati dall'Associazione Cooperativa competente per livello o dall'azienda interessata.
c) - Accordi di avvio.
Le parti, anche come coerente sviluppo di quanto previsto dai precedenti punti, a fronte di nuovi insediamenti avvieranno confronti preventivi tesi
a definire accordi di avvio sulle materie relative all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa e dall'articolazione dell'orario, alle flessibilità organizzative.
Il confronto si dovrà esaurire, di norma, un mese prima del nuovo insediamento.
Art. 4 - LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE
Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente su due livelli: nazionale per il primo livello e aziendale per il secondo (ferme restando le materie di cui all'art. 13 titolo VI, per le province
di Trento e Bolzano, per quanto attiene la contrattazione di secondo livello, in sostituzione della contrattazione integrativa aziendale potrà essere effettuata la contrattazione provinciale).
Art. 5 - PROCEDURE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE
Ai sensi del Protocollo 23.7.93 le parti per i rispettivi livelli di competenza si atterranno alle procedure di seguito indicate, ritenute funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e all'intento di prevenire il conflitto ed evitare carenze contrattuali.
A) Rinnovo del contratto nazionale.
1. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
2. Le Associazioni Cooperative si impegnano ad iniziare le trattative entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della piattaforma. in occasione del primo incontro oltre all'illustrazione dei contenuti della piattaforma tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato.
3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza
del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti
non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. Le parti si danno atto che in assenza di accordo, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i
lavoratori.
5. La violazione della norma di cui al comma 3 della presente lett. A) comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal
quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
6. L'indennità di vacanza contrattuale, eventualmente erogata, cesserà
dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto.
B) Rinnovo dei contratti di secondo livello.
1. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali.
2. Entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste sindacali, nel rispetto delle norme e delle procedure contrattuali, le aziende si impegnano ad iniziare le trattative stabilendo il percorso del negoziato.
3. Durante tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per
il mese successivo alla scadenza dell'accordo, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, saranno garantite condizioni di normalità sindacale
con esclusione del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Titolo II - STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - a) SEZIONE NAZIONALE DELL'OSSERVATORIO INTERCONFEDERALE
1. Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, le parti si impegnano a dare concreta attuazione alla fase di avvio dell'apposita sezione riguardante la distribuzione cooperativa, costituita nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione di cui al punto 5 del Protocollo Interconfederale del 5.4.90 (vedi allegato n. 11) con lo scopo precipuo di:
I. confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
II. realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
III. analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché quella dell'occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento;
IV. seguire l'andamento dell'occupazione femminile e acquisire conoscenze adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal
fine con la commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, di cui all'art. 22, comma 2;
V. rilevare eventuali problematiche derivanti dall'inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicap e individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
VI. sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
VII. svolgere indagini e approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche a livello europeo, l'evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale.
2. Tutte le elaborazioni e le proposte della sezione dell'Osservatorio Nazionale saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni e un loro eventuale utilizzo. I finanziamenti delle iniziative di studio e ricerca adottate, qualora queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle parti, saranno ripartiti fra le stesse, secondo modalità da concordarsi.
Norma transitoria.
Le parti si impegnano a dare concreta attuazione, in tempi immediatamente successivi alla data di entrata in vigore del presente CCNL, al regolamento per il funzionamento della sezione dell'Osservatorio di cui alla presente intesa, che ha già costituito oggetto di confronto e che si intende formalmente approvato (allegato n. 9).
Conseguentemente la sezione dell'Osservatorio terrà la sua prima riunione entro il dicembre 1995.
Art. 7 - b) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
1. E' istituita a Roma, presso la sede della A.N.C.C., la Commissione Paritetica Nazionale.
Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse esaminando tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari.
Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
2. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti detto contratto e/o le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni territoriali
di competenza. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro 130 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e,
ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 411, comma 3, 412 C.P.C. e 2113, comma 4 C.C., come
modificati dalla legge 11.8.73 n. 533.
3. In pendenza di procedura presso la Commissione Nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcuna iniziativa sia sindacale che legale.
4. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di Organizzazione Sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso - sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri -
potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni), di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
5. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
Art. 8 - c) COMITATI MISTI PARITETICI
1. A livello regionale, ove sia più significativa la presenza di imprese cooperative del settore, le parti stipulanti costituiranno "Comitati Misti Paritetici".
2. Compiti principali di tali comitati sono:
I. Effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario, nel territorio al quale si rivolgono.
II. Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo.
III. Attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le
conoscenze che per favorire la reperibili sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative del settore.
IV. Espletare quanto demandato dall'art. 80 in materia di contratti a termine.
3. I Comitati misti regionali coordineranno la propria attività con la Commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità nonché con la Commissione prevista per i contratti di formazione e lavoro, fermo restando, per questi ultimi le procedure di approvazione di cui all'art. 4 dell'accordo quadro (vedi allegato n. 4).
Titolo III - LIVELLO DI CONFRONTO REGIONALE
Art. 9.
1. Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale momenti di confronto per giungere a positive intese operative in merito a:
I. attivazione e regolamentazione dei comitati misti paritetici sul mercato del lavoro di cui all'art. 8 e per le azioni positive e le pari opportunità;
II. attivazione e regolamentazione dei comitati consultivi paritetici per l'esercizio del diritto all'informazione di cui all'art. 3, lett. b, punto 4;
III. confronti in merito a norme vigenti o emanante in tema di orari commerciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le
parti potranno assumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli enti pubblici predetti;
IV. attivazione e regolamentazione delle commissioni paritetiche per la gestione dell'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro;
V. verifiche generali sull'applicazione del contratto di lavoro nelle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Titolo IV - MERCATO DEL LAVORO Art. 10.
1. In conformità con gli obiettivi di cui al presente titolo le parti,
allo scopo di consentire alle aziende di soddisfare le proprie esigenze organizzative e produttive rivolte a salvaguardare e sviluppare la loro competitività e di dare al tempo stesso un contributo positivo all'occupazione, riconoscono l'opportunità di utilizzare le occasioni offerte dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in tema di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di contratti a tempo
determinato e di lavoro a tempo parziale nell'ambito della contrattazione degli organici e dell'organizzazione del lavoro.
2. Le parti si danno atto che il ricorso al lavoro a tempo parziale su base annua, oltre a rispondere alle esigenze di cui al precedente comma, risponde anche all'obiettivo di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro
a tempo determinato.
3. In questo contesto le parti valutano positivamente l'opportunità di interessare all'avviamento i vari soggetti dell'offerta di lavoro secondo quanto previsto dalle altre normative in materia di collocamento, con particolare riferimento alle categorie socialmente più deboli.
4. A tal fine potranno essere utilizzate le indagini conoscitive realizzate dai comitati misti di cui all'art. 8 e dalla sezione dell'Osservatorio di cui all'art. 6.
Titolo V - LAVORO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AD ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Art. 11.
1. Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Al riguardo le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nelle strutture aziendali, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative di queste, degli invalidi e dei portatori di handicap in funzione della loro capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU.
3. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi
di lavoro protetto" di cui all'art. 25 della legge 30.3.71 n. 118. Su tale punto convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato e affrontato con la massima sensibilità.
4. Inoltre in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici
per esaminare le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro. In questo quadro le parti si adopereranno per individuare interventi atti a superare le "barriere architettoniche" compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecniche-organizzative. Allo scopo verranno anche attivate idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Art. 12 - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge 23.7.91 n. 223, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva le assunzioni:
I. dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli Quadro, I, II e III;
II. dei lavoratori del IV e V livello, per quest'ultimo relativamente al profilo 1, a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del terziario e/o della distribuzione cooperativa e siano stati interessati da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzione di organico.
2. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
3. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma 5 dell'art. 25 della legge 23.7.91 n. 223, saranno computabili, ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art.
25 citato, anche quando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Titolo VI - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE Art. 13 - FUNZIONE E MATERIE
1. La contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola volta nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli
definiti dal CCNL medesimo.
I contratti di secondo livello hanno durata quadriennale.
2. Il secondo livello di contrattazione è di competenza della RSU unitamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie competenti per livello.
3. Le erogazioni retributive del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le
imprese dispongono nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa medesima.
4. Considerati i vantaggi che in ragione della funzione specifica e innovativa degli istituti della contrattazione aziendale possono derivare all'intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione dell'impresa, queste erogazioni devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale che verrà emanato in attuazione dell'impegno di cui al Protocollo 23.7.93.
5. La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:
I. articolazioni dell'orario di lavoro mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 84;
II. problematiche connesse all'organizzazione del lavoro;
III. organici;
IV. mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo aziendale;
V. inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
VI. problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all'utilizzazione delle diverse tipologie di contratto (part-time, tempo determinato, apprendistato, ecc.) e all'applicazione della legge 28.2.87 n. 56;
VII. tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VIII. pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di legge;
IX. determinazione dei periodi feriali ai sensi dell'art. 97;
X. modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
XI. quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge
20.5.70 n. 300 "Statuto dei lavoratori";
XII. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa medesima.
Tali erogazioni devono rispondere alle caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo;
XIII. altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
6. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Nota a verbale.
Per i gerenti o gestori di cui al terzo livello si procederà in sede aziendale alla fissazione di un elemento aggiuntivo alla retribuzione tabellare, in relazione all'entità del negozio gestito, commisurata al numero dei dipendenti e/o al volume delle vendite.
Art. 14 - ASSETTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI DIRETTIVI
1. Le parti si impegnano, in sede aziendale, ad intervenire sull'assetto retributivo dei lavoratori con funzioni di carattere direttivo e/o altamente qualificati, non appartenenti alla categoria quadri, mediante la previsione o la eventuale rivalutazione delle quote salariali aggiuntive esistenti al fine di cogliere e valorizzare i contenuti professionali
delle prestazioni, sia in rapporto alle particolari modalità di svolgimento delle prestazioni medesime, sia in rapporto alle situazioni del mercato del lavoro, adeguate alle specifiche funzioni svolte nell'ambito del sistema organizzativo aziendale, tenendo conto dei seguenti criteri che possono essere presenti congiuntamente o alternativamente:
I. capacità propositive in relazione ai processi decisionali, in riferimento alle proprie funzioni;
II. incidenza della funzione stessa e della responsabilità nella organizzazione aziendale;
III. gestione di procedure basate sull'impiego di tecnologie complesse;
IV. complessità delle strutture aziendali;
X. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx.
0. Tali indennità potranno essere riassorbite dalla contrattazione collettiva, se espressamente previsto.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che con l'istituzione delle fasce retributive suddette non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria stabilita dal vigente CCNL. Pertanto esse riconfermano il principio dell'equivalenza delle mansioni all'interno dei rispettivi livelli d'inquadramento a tutti gli effetti contrattuali e, principalmente, ai
fini dell'eventuale mobilità aziendale che le parti non intendono ulteriormente vincolare.
Titolo VII - FORMAZIONE Art. 15.
1. Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e dell'occupazione. Convengono che la formazione professionale rivolta all'acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche in relazione alla diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile negli attuali processi di innovazione, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
2. Alla luce di questi convincimenti le parti ritengono che i principali obiettivi della formazione consistono nel:
I. porre i lavoratori in condizioni di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche e organizzative delle imprese;
II. soddisfare le necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori;
III. facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di aspettativa previsti dal presente CCNL e dalle norme di legge.
3. Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto aziendale, per la elaborazione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
I. formazione nel settore della comunicazione sociale;
II. formazione sui principi generali della distribuzione e sulla cooperazione, sulle problematiche delle attività dei servizi, sul ruolo di tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa;
III. formazione riguardante il rapporto di lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione e gli accordi sindacali sulla salute e la sicurezza;
IV. formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock;
V. formazione di contabilità;
VI. formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;
VII. studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.
4. A tal fine le parti, considerato quanto previsto dal punto 3 del protocollo interconfederale del 5.4.90 e dall'accordo interconfederale
23.7.94 tra Centrali Cooperative e CGIL, CISL, UIL in materia di formazione professionale (allegato n. 15), si impegnano a collaborare con gli organismi paritetici preposti alla realizzazione degli obiettivi
stabiliti individuando le specifiche esigenze formative della distribuzione commerciale cooperativa anche monitorando, ai fini di un migliore orientamento, i fabbisogni degli addetti delle imprese cooperative. Si impegnano, inoltre, ai diversi livelli di competenza, ad attivarsi presso le istituzioni comunitarie e nazionali per ottenere i finanziamenti da queste destinate alle attività formative.
5. I comitati misti di cui all'art. 8 collaboreranno alla realizzazione delle finalità assunte dal Comitato Interconfederale e potranno predisporre, con i predetti enti pubblici competenti, specifici progetti di formazione professionale, con particolare attenzione alle specializzazioni non sufficientemente offerte dal mercato e tesi ad attuare azioni positive per le pari opportunità nonché a favorire l'inserimento delle fasce più disagiate del mercato del lavoro di cui all'art. 10.
6. In sede aziendale saranno valutati programmi e progetti formativi nonché le possibilità di sperimentare le iniziative proposte dai comitati paritetici nazionali e regionali. A tal fine le cooperative presenteranno annualmente i programmi formativi in essere, elaborati secondo le finalità del presente articolo, corrispondenti ai fabbisogni rilevati nel quadro della propria politica di valorizzazione delle risorse umane. Modalità, criteri, finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti. La definizione dei programmi esecutivi e la scelta dei docenti, ad esclusione di quanto previsto dai punti 6 bis e
6 ter, sono di competenza aziendale.
6 bis) Qualora le parti convengano di far ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo Sociale per la formazione iniziale e continua, i programmi e i progetti esecutivi saranno concordati tra le parti stipulanti ai vari livelli di competenza.
6 ter) Per i progetti di cui al precedente punto le parti si incontreranno
a scadenze concordate per verificare lo stato di avanzamento del progetto formativo e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione
del singolo programma formativo le parti si incontreranno per la valutazione complessiva.
7. In questo contesto le parti convengono sull'opportunità che siano realizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti di RSU e per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione della cultura inerente le materie di cui all'art. 3 (partecipazione) e alla conoscenza di strumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali, realizzati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a diffondere cultura in tema di ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra le parti e da queste gestiti.
Titolo VIII - APPALTI Art. 16.
1. Le Associazioni Cooperative, consapevoli della rilevanza economica e sociale che assume il problema degli appalti anche in rapporto alle prospettive di un diverso sviluppo produttivo del paese, convengono sulla necessità di addivenire ad una migliore disciplina degli eventuali contratti di appalto di opere e/o servizi che saranno stipulati da parte
delle cooperative, in modo da contemperare sempre più efficacemente le esigenze delle cooperative stesse con i legittimi interessi dei lavoratori.
2. In base a questa premessa - ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui alla legge 23.10.60 n. 1369, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda - le parti si danno reciprocamente atto
che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tale proposito, le direzioni
delle cooperative appaltanti informeranno preventivamente le RSU sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche
delle relative imprese appaltatrici.
3. Ove possibile, le imprese appaltatrici devono essere scelte fra le cooperative di servizi.
4. Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell'impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.
5. Di norma sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, i lavori di pulizia e di facchinaggio, che vengono svolti in via continuativa e che siano tali da consentire la piena utilizzazione, anche in mansioni diverse, delle prestazioni lavorative giornaliere dei lavoratori.
6. I contratti di appalto di cui sopra, stipulati prima del presente accordo, restano in vigore fino alla loro scadenza. Comunque, resta esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione e/o impianti di manutenzione esclusiva delle ditte fornitrici.
7. Per gli altri casi di appalto, ivi compresi i trasporti, si darà
luogo ad incontri in sede aziendale per ricercare, ove possibile, adeguate soluzioni.
8. La stipulazione dei contratti di appalto per opere e/o servizi sarà subordinata all'inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l'obbligo delle imprese appaltatrici al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui esse appartengono, delle norme previdenziali e antinfortunistiche nonché degli obblighi ad esse derivanti dalla legge 20.5.70 n. 300 e delle altre leggi in materia di lavoro.
9. I lavoratori delle ditte appaltatrici che svolgono la loro attività
con carattere continuativo presso le cooperative appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.
Titolo IX - AMBIENTE E SALUTE
Dichiarazione a verbale (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro).
Le parti, considerato il recepimento con D.lgs. 19.9.94 n. 626 delle direttive CEE riguardanti l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire una commissione paritetica con il compito di avanzare alle parti stipulanti proposte di adeguamento della vigente disciplina contrattuale al nuovo quadro normativo, ai fini della prevenzione dei rischi professionali, dell'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, dell'informazione, consultazione e partecipazione
dei lavoratori e della formazione dei lavoratori stessi e dei loro rappresentanti.
Pertanto anche gli artt. 17 e 18 del presente CCNL saranno aggiornati in base a quanto previsto al D.lgs. 19.9.94 n. 626 nonché da quanto concordato tra le parti, su proposta della commissione paritetica di cui sopra, in applicazione del suddetto decreto.
L'accordo che interverrà su tale materia costituirà parte integrante del presente CCNL.
La Commissione, costituita come da verbale allegato, inizierà i propri lavori entro il gennaio 1995 per concluderli non oltre il 31 ottobre 1995.
Art. 17 - NORMATIVE GENERALI
1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300, le RSU e/o RSA hanno
diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
2. Quando di comune accordo si riconosca la necessità di promuovere le relative rilevazioni o indagini di cui al precedente comma, attraverso i preposti istituti sanitari pubblici e adottare i provvedimenti di conseguenza, in caso di eventuale temporanea carenza di predetti istituti sanitari pubblici, le spese relative faranno carico alla cooperativa interessata.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge 20.5.70 n. 300, si conviene che gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del DLCPS 29.7.47 n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle cooperative.
4. I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività.
5. Per quanto riguarda l'istituzione e tenuta dei registri dei dati ambientali e biostatistici le parti si danno atto che tale incombenza, in base alle norme di legge vigenti, è delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 18 - VIDEOTERMINALI
1. Le parti convengono che le apparecchiature informatiche, dotate di video terminale, di cui alla direttiva del Consiglio CEE del 29.5.90, sono da considerarsi un comune strumento di lavoro che agevola lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. In caso di installazione di nuove apparecchiature informatiche dotate di video terminale l'azienda fornirà alle strutture aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto le informazioni relative alla loro collocazione e alle caratteristiche ergonomiche dei posti di lavoro.
3. In caso di utilizzo prevalente e continuato delle apparecchiature informatiche dotate di video terminale l'attività lavorativa degli operatori dovrà essere organizzata con periodiche interruzioni durante le quali saranno assegnati ad altri compiti; eventuali controlli oculistici
di tali operatori saranno compiuti ai sensi e secondo le modalità di cui
all'art. 17 del presente CCNL.
4. In caso di pregiudizio alla salute, accertato dagli organi competenti in materia di lavoro, dovuto all'utilizzo delle apparecchiature informatiche dotate di video terminali, la lavoratrice, durante il periodo della gestazione, dovrà essere adibita obbligatoriamente ad altre mansioni.
Titolo X - TRASFERIMENTO DI AZIENDA Art. 19.
1. Ai sensi dell'art. 47 della legge 19.12.90 n. 428 (legge riportata in appendice) quando si intenda effettuare, ai sensi del nuovo art. 2112 C.C., un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive RSU e/o RSA delle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle organizzazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle Associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione Sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:
a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle RSU e/o RSA o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20.5.70 n. 300.
Titolo XI - MOBILITA' Art. 20.
Per affrontare gli effetti sull' occupazione conseguenti ai processi di
sviluppo, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, al fine di garantire l'occupazione in rapporto alla contrattazione degli organici, si conviene di contrattare tra le parti, a livello aziendale di competenza,
la mobilità aziendale, definendone e concordandone in sede di confronto le modalità, i limiti territoriali e i criteri obiettivi che dovranno
garantire la professionalità dei lavoratori.
Titolo XII - REGOLAMENTI AZIENDALI Art. 21.
I regolamenti aziendali non possono essere in contrasto con le norme di legge e di contratto e devono essere preventivamente esaminati con la RSU prima della loro applicazione.
Titolo XIII - AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' Art. 22 - COMMISSIONE PARITETICA
1. Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna (legge riportata in appendice), attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
2. In relazione a quanto sopra è costituita dalle parti una Commissione Paritetica Nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti - Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (L.N.C. e M.), Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti (L.N.C. e M.), Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (C.C.I.), Associazione Italiana Cooperative di Consumo (A.G.C.I.), Federazione Italiana
Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), Federazione
Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL).
Analoghe commissioni potranno, su richiesta delle parti, essere costituite a livello aziendale.
3. I compiti della Commissione Nazionale consistono nel:
I. raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel Rapporto sulla situazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100 dipendenti, le quali sono tenute a redigerlo, almeno ogni due anni ai
sensi dell'art. 9 della legge 10.4.91 n. 125 (legge riportata in appendice);
II. studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui al successivo art. 23, verificando la eventuale consistenza del fenomeno nelle cooperative al fine di individuare le iniziative atte a prevenirle;
III. predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti c), d), e) dell'art. 1 della legge 10.4.91 n. 125;
IV. proporre iniziative di formazione professionale di concerto con i Comitati Misti di cui all'art. 8 per favorire le donne in percorso di carriera e nella riqualificazione dopo le assenze dal lavoro per lungo periodo.
4. Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
5. Annualmente la commissione nazionale elaborerà un rapporto complessivo sulle iniziative intraprese.
Art. 23 - MOLESTIE SESSUALI
1. Le parti riconoscono la gravità del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro e assumendo ad orientamento generale la risoluzione
del Consiglio della CEE del 29.5.90, nonché le normative nazionali emanate o emanande da parte dei poteri pubblici, si impegnano a prevenirle e si attiveranno verso le istituzioni affinché sia promossa una forte campagna d'informazione culturale e di sensibilizzazione per creare una adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori.
2. Le parti convengono di considerare riconducibili a forme di molestie sessuali quelle manifestazioni fisiche o verbali e/o gestuali, che risultino indesiderate od offensive per i soggetti destinatari e che le stesse costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana, in applicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente.
Titolo XIV - DIRITTI SINDACALI Art. 24 - DIRIGENTI SINDACALI
1. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da
considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali o periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
b) di rappresentanze sindacali aziendali costituite, ai sensi dell'art.
19 della legge 20.5.70 n. 300 (*), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di otto dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle RSA, nelle imprese che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di otto dipendenti.
(*) Come modificato dagli esiti referendari dell'11.6.95 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28.9.95: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie
di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento".
2. Le Organizzazioni Sindacali interessate devono comunicare, con lettera raccomandata, alle cooperative e alle Associazioni rappresentative di queste ultime, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1,
lett. a) e b), mentre per i dirigenti xxxxxx in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 29 dell'accordo interconfederale del 13.9.94.
3. I componenti del Consigli o Comitati di cui alla lett. a) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di ottanta ore annue.
Art. 25 - CONTRIBUTI SINDACALI
1. Le parti convengono che l'impresa provvederà alla trattenuta del contributo associativo-sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
2. La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui l'impresa dovrà versarla. Quest'ultima, garantendo la segretezza della scelta del lavoratore, trasmetterà l'importo della trattenuta all'Organizzazione Sindacale prescelta.
Art. 26 - DIRITTI SINDACALI DELLE RAPPRESENTANZE PREVISTE DALL'ART. 24,
comma 1, lett. b)
1. Alle rappresentanze sindacali aziendali previste dall'art. 24, comma 1, lett. b) del presente CCNL, trovano applicazione le disposizioni della legge 20.5.70 n. 300.
2. Per le assemblee indette dalle rappresentanze di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni per lo svolgimento delle assemblee contenute nell'art. 20 della legge 20.5.70 n. 300. Le procedure e le modalità sono quelle stabilite dal successivo art. 35.
Art. 27 - R.S.U.: COMPITI, FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle
federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel
CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
1. Nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria di cui all'art. 24, comma 1, lett. c) è costituita da 1 componente.
Qualora la cooperativa abbia più di 8 e fino a 15 dipendenti, operanti in unità produttive situate in regioni geografiche diverse, la RSU di cui sopra è costituita da 3 componenti.
2. In via sperimentale la Rappresentanza Sindacale Unitaria delle cooperative fino a 15 dipendenti (v. nota a verbale) potrà essere costituita a livello interaziendale o per area territoriale o circoscrizionale ed essere eletta dai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.
Il bacino interaziendale e le aree territoriali o circoscrizionali di competenza nonché le modalità di ripartizione degli oneri tra le cooperative sono definite mediante accordo tra le parti a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Nelle cooperative che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 8 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata non raggiunge tali limiti, la RSU di cui all'art. 24, comma 1, lett. c), è
costituita da 3 componenti.
4. Nelle cooperative che occupano più di 15 dipendenti la RSU di cui all'art. 24, comma 1, lett. c), è costituita da:
a) 1 componente nelle unità produttive in cui sono occupati più di 8 e fino a 15 dipendenti, garantendosi comunque in tali unità la rappresentanza di 3 componenti qualora le altre unità produttive dell'impresa siano costituite ciascuna da un numero di dipendenti uguale o inferiore ad 8;
da almeno:
b) 3 componenti nelle unità produttive in cui sono occupati più di 15 e fino a 200 dipendenti;
c) 3 componenti, per ogni 300 dipendenti o frazioni di essi, nelle unità produttive in cui sono occupati da 201 a 3000 dipendenti;
d) in aggiunta ai componenti di cui alla lett. c), 3 per ogni 500 dipendenti o frazione di essi, nelle unità produttive in cui è occupato un numero di dipendenti superiore a 3000.
Nota a verbale.
Le parti si danno atto che quanto previsto al punto 2 dell'art. 27 è applicabile alle sole cooperative aderenti alla Confcooperative / Federconsumo.
Art. 28 - COMPOSIZIONE SPERIMENTALE DELLE R.S.U.
1. In via sperimentale nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria è composta come segue:
a) da 16 a 70 dipendenti - 3 rappresentanti
b) da 71 a 90 dipendenti - 4 rappresentanti
c) da 91 a 120 dipendenti- 5 rappresentanti
d) da 121 a 200 dipendenti - 8 rappresentanti
e) da 201 a 300 dipendenti - 10 rappresentanti
f) da 301 a 600 dipendenti - 12 rappresentanti
g) da 601 a 900 dipendenti - 15 rappresentanti
2. Nelle unità produttive che occupano più di 900 dipendenti la RSU è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
3. Le parti si incontreranno, su richiesta, prima della scadenza del presente contratto per verificare la possibilità di consolidamento della
sperimentazione di cui al comma 1.
Art. 29 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.
1. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui alla lett. c) del precedente art. 24 hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti.
2. Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) a 3 componenti la RSU costituita nelle unità produttive che occupano più di 15 e fino a 200 dipendenti;
b) a 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) a 3 componenti per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b);
d) per la RSU costituita nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti il diritto a permessi retribuiti spetta ai componenti indicati espressamente ai punti 1 e 3 del precedente art. 27, secondo le fattispecie ivi previste.
3. I permessi spettanti alle RSU di cui al presente articolo saranno pari a 15 ore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti e a 2 ore annue per ciascun dipendente nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti.
4. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola 24 ore prima come segue: nei casi di cui alla lett. b), comma 1 dell'art.
24 tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale; nei casi di cui alla lett. c) comma 1 dell'art. 24 tramite la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nei confronti delle Organizzazioni Sindacali che siano state eventualmente convenute e sottoscritte in accordi collettivi aziendali, in materia di numero dei dirigenti delle RSA, diritti, permessi e libertà sindacali.
6. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.
7. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle
Organizzazioni Sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
Art. 30 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le Organizzazioni Sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o,
comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata e dichiarano automaticamente decadute le RSA, i consigli dei delegati, nonché il delegato aziendale, precedentemente costituiti, al momento della costituzione della RSU.
Art. 31 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U. COMPOSTE SPERIMENTALMENTE
I rappresentanti le RSU composte in via sperimentale ai sensi dell'art. 28 del presente CCNL usufruiranno, complessivamente, dei permessi retribuiti spettanti ai componenti indicati all'art. 29 punto 2 lett. a) - b) - c) -
d), secondo le modalità previste al punto 3 dello stesso art. 29 (unità produttive che occupano fino e oltre 200 dipendenti).
Art. 32.
Per quanto concerne la disciplina dell'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria e l'esercizio dei diritti sindacali valgono le norme contenute nell'accordo tra le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmato il 12.10.95, applicativo dell'Accordo
Interconfederale Centrali Cooperative AGCI, CCI, LNC e M e Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL sottoscritto in data 13.9.94, che diventano
parte integrante del presente CCNL.
Art. 33 - PERMESSI NON RETRIBUITI
1. I componenti le RSU hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non superiore a 8 giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al precedente
comma devono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola 3 giorni prima tramite la RSU.
2. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.
Art. 34 - AFFISSIONI
Il diritto di affissione negli appositi spazi di cui all'art. 25 della
legge 20.5.70 n. 300 è esteso alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Art. 35 - ASSEMBLEA
1. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
2. Dette riunioni avranno luogo su convocazione delle RSU e/o delle Organizzazioni Sindacali in base a quanto previsto dall'art. 6 dell'allegato accordo firmato in data 12.10.95.
3. La convocazione sarà comunicata alla direzione entro la fine dell'orario di lavoro, del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
4. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro e anche durante l'orario di lavoro, entro un limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione di fatto di cui all'art. 142.
5. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nelle unità o gruppi di essi.
6. Relativamente ai lavoratori quadri le ore di assemblea previste dal CCNL oltre che essere utilizzate nell'unità produttiva possono essere
utilizzate anche in riunioni in unica sede aziendale.
7. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla cooperativa, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
8. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni Nazionali stipulanti.
9. Ove si costituiscano RSU interaziendali o di area territoriale o circoscrizionale (punto 2 art. 27 del presente CCNL) il diritto di assemblea viene esercitato su convocazione delle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti delle Federazioni Sindacali stipulanti il CCNL o della stessa RSU.
Art. 36 - REFERENDUM
1. La cooperativa consentirà nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla RSU o, unitariamente, dalle Organizzazioni Sindacali, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e
alla categoria particolarmente interessata.
2. Ulteriori modalità per lo svolgimento dei referendum saranno stabilite da accordi aziendali.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300.
Art. 37 - DISTACCO SINDACALE
1. Nella comune intesa di cui alla premessa contrattuale le parti contraenti convengono che potrà essere avanzata dalle organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto richiesta di esonero retribuito per distacco sindacale nelle cooperative con almeno 200 dipendenti.
2. Tale richiesta verrà discussa in sede aziendale tra la Direzione, con l'assistenza della rispettiva Associazione cooperativa competente per territorio, e l'Organizzazione Sindacale richiedente.
Titolo XV - CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI Art. 38 - CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
1. Per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto potrà essere effettuato il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso l'Associazione competente per territorio, alla quale aderisce o conferisce mandato la cooperativa interessata, con la assistenza:
a) per le cooperative, della stessa Associazione delle Cooperative;
b) per i dipendenti, dell'Organizzazione Sindacale di una delle Federazioni nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
2. La parte interessata alla definizione della controversia chiederà il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o conferisca mandato.
3. L'Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta notificare la controversia all'organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da una cooperativa, l'Associazione delle Cooperative ne darà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
5. Ricevuta la comunicazione, l'Associazione delle Cooperative provvederà entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali, fissando il giorno e l' ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
6. Il verbale di conciliazione o di mancato accordo, redatto in cinque
copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni.
Copia del verbale sarà inviata dall'Associazione delle Cooperative all'Ufficio del Lavoro competente per territorio per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 22.7.61 n. 628 e dall'art. 411, comma 3 C.P.C. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Art. 39 - CONCILIAZIONE PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
Le parti interessate, o anche una di esse, qualora non intendano avvalersi della procedura di conciliazione di cui agli articoli precedenti, possono. promuovere, tramite e con l'assistenza della rispettiva Organizzazione Sindacale, il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411
C.P.C. dinanzi alla competente commissione di conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.
Art. 40 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Per le controversie conseguenti a licenziamenti individuali si fa riferimento alla legge 11.5.90 n. 108 (legge riportata in appendice) per i casi nei quali il tentativo di conciliazione, previsto alternativamente
dai precedenti artt. 38 e 39, è reso obbligatorio dall'art. 5 della legge sopra citata ai fini della procedibilità della domanda in giudizio.
Art. 41 - ARBITRATO IRRITUALE
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, sia nei casi di licenziamenti individuali intimati ai sensi della legge 11.5.90 n. 108 sia nei casi previsti dall'art. 7 della legge 20.5.70 n. 300, le parti
possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure e le modalità da definire con apposito regolamento.
Titolo XVI - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 42.
a) PREMESSA
1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 47 e 48 del presente
contratto, le parti convengono di istituire uno strumento di studio per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale, al fine di identificare le peculiarità, le professionalità e l'evoluzione di profili professionali esemplificativi nell'ambito delle imprese, in rapporto ai processi di trasformazione dell'organizzazione del lavoro e all'introduzione di tecnologie innovative.
2. A tal fine durante la vigenza del presente contratto opererà una commissione paritetica nazionale per lo studio delle problematiche connesse all'evoluzione della classificazione dei lavoratori.
b) COMPOSIZIONE
La commissione è composta da 12 membri effettivi di cui 6 designati dalle Associazioni delle imprese cooperative stipulanti e 6 dalle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
c) COMPITI
Sviluppare uno studio sull'attuale classificazione, ivi compresi i lavoratori quadri, nonché la ricerca delle coerenze tra le attuali declaratorie contrattuali e le relative esemplificazioni, formulando eventuali proposte di aggiornamento. In relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza si procederà a:
1) individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione;
2) esaminare l'evoluzione dei profili professionali esemplificativi;
3) esaminare le esperienze di contrattazione realizzate a livello aziendale in merito alla professionalità in stretto rapporto con le modifiche ed evoluzioni dell'organizzazione del lavoro e le innovazioni tecnico/organizzative.
d) MODALITA'
1. La commissione si riunirà di norma quadrimestralmente o a richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione dinamica della classificazione.
2. La commissione procederà all'analisi del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Le conclusioni della commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente
CCNL.
3. La commissione è presieduta a turno da uno dei componenti delle parti e delibera all'unanimità sulle proposte da sottoporre alle parti stipulanti e in ordine agli indirizzi e ai metodi di lavoro.
4. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la commissione riporterà alle parti stipulanti in uno specifico incontro i risultati degli studi
compiuti.
5. In questa sede verranno presentati tanto i risultati del lavoro sui quali sia stata raggiunta unanimità di pareri della commissione quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle parti componenti.
6. Sei mesi prima della scadenza contrattuale la commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.
Titolo XVII - CONTRIBUTO DI SERVIZIO CONTRATTUALE Art. 43.
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei titoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori, le Associazioni Cooperative stipulanti, la
Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Albergo-Mensa e Servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione dei contributi di servizio contrattuale secondo il regolamento allegato al presente articolo che ne fa parte integrante (allegato n. 3).
2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto le imprese che i rispettivi dipendenti.
3. Le misure contributive e le relative norme di esazione di ripartizione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti ed eventualmente con l'istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono essere subite deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
4. Le imprese porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Dichiarazione sulla previdenza integrativa.
Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.
Le parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso il Governo e le istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico, adeguata alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i costi previdenziali a carico delle aziende.
A tale fine verrà insediata una Commissione Paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse.
La predetta Commissione, composta da 6 membri per parte, verrà insediata entro il 31.1.95 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.
Impegno a verbale.
Le parti si incontreranno nel corso del vigente CCNL al fine di verificare la possibilità di realizzare forme di assistenza sanitaria integrativa per
i dipendenti della cooperazione del settore di cui alla sfera di applicazione del CCNL.
Parte seconda - RAPPORTO DI LAVORO Titolo XVIII - ASSUNZIONE
Art. 44 - NORME
1. L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
2. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) data di assunzione;
b) la durata dell'eventuale periodo di prova (in mancanza di atto scritto il periodo di prova si intende non pattuito (art. 2096 C.C.);
c) la qualifica del lavoratore;
d) il trattamento economico.
Art. 45 - DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE
1. Per l'assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di studio;
b) libretto di lavoro (*);
c) eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge sul collocamento;
d) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della legge 30.4.62 n. 283 e all'art. 37 del DPR 26.3.80 n. 327 concernente il regolamento di attuazione della legge stessa;
e) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
f) eventuali altri documenti e certificati.
(*) Legge 10.1.35 n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5.3.35). Sono eccettuati: la moglie, i parenti e gli affini conviventi a carico, non
oltre il terzo grado; il personale con funzioni direttive; i lavoratori esclusivamente a compartecipazione. Il libretto di lavoro è rilasciato dal Comune a richiesta dell'interessato; agli stranieri è rilasciato dall'ispettorato del Lavoro a richiesta del datore di lavoro. Durante il periodo di occupazione il libretto resta depositato presso il datore di lavoro.
2. La cooperativa è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati, il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Titolo XIX - PERIODO DI PROVA Art. 46.
1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- Quadri e primo livello 150 giorni
- Secondo e terzo livello 60 giorni
- Quarto e quinto livello 45 giorni
- Sesto livello 30 giorni
- Apprendisti 30 giorni
2. Ai sensi dell'art. 4 del RDL 16.11.24 n. 1825 convertito in legge
18.3.26 n. 562, il periodo indicato per Quadri e I livello deve essere
computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato attribuito.
4. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualsiasi momento, da una parte e dall'altra senza preavviso. In tale caso spettano al lavoratore il trattamento di fine rapporto, i ratei di ferie e delle mensilità supplementari, calcolati per dodicesimi
in base ai mesi di servizio prestati in cooperativa, computandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni (Corte Costituzionale: sentenza del 22.12.80 n. 189).
5. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo sarà computato nell'anzianità di servizio (art. n. 2096 C.C.).
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Titolo XX - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 47 - INQUADRAMENTO
1. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica, fondata su declaratorie e profili, articolata in livelli, in ciascuno dei quali sono comprese diverse categorie di lavoratori anche se, agli effetti delle norme di legge o delle disposizioni contrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili, prevedono, allo stato, trattamento differenziato.
2. Ai singoli livelli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione minima tabellare nazionale, di cui al successivo art. 143, comma 2.
3. La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i requisiti per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
4. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate e hanno valore esemplificativo.
5. Per le mansioni non rappresentate nei profili, l'inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili delle qualifiche indicate in ciascun livello.
Chiarimento a verbale.
1. Le parti ribadiscono che la nuova classificazione unica non modifica
le norme contenute nel CCNL 1.1.71 e nei CCNL precedenti per i relativi periodi in vigore, riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie.
2. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascuno istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto.
3. La nuova classificazione, pertanto, non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel CCNL 1.1.71, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e ogni altra normativa in vigore ed emananda.
4. L'istituzione del livello quadri nella classificazione, salvo quanto stabilito dalla legge 13.5.85 n. 190 e dalle norme del titolo XXI del
presente CCNL, non comporta per essi modificazioni all'applicazione delle norme per il personale con mansioni impiegatizie.
Art. 48 - LIVELLI DI INQUADRAMENTO
QUADRI - I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono definiti al Titolo XXI.
PRIMO LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori, inseriti nei diversi servizi aziendali, dotati di necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa, ai quali sono affidate mansioni che implicano la responsabilità gestionale e/o il coordinamento e il controllo delle attività di importanti strutture aziendali, disponendo dei necessari
poteri per l'attuazione delle direttive loro impartite.
Profili.
1. Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale e organizzativo di una grande unità di vendita che, nell'ambito delle politiche aziendali e delle procedure stabilite e nel rispetto delle disposizioni di legge, assicurano la razionale gestione del punto di vendita.
Esempio:
u responsabili di negozio.
2. Lavoratori che, nell'ambito della propria attività e sulla base delle direttive ricevute, svolgono, con autonomia operativa, rilevanti compiti di elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o tecnici, coordinando, se necessario, l'attività di altri lavoratori o uffici posti alle loro dipendenze, o lavoratori che svolgono compiti di coordinamento e controllo della corretta contabilizzazione dei fatti amministrativi, della preparazione dei bilanci infrannuali e annuali e della tenuta dei libri contabili.
Esempi:
u capi di un ufficio autonomo; u capi contabili.
3. Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute e alla valutazione dei dati a loro forniti, effettuano acquisti di rilevante impegno e/o complessità in relazione all'entità, all'estensione della gamma merceologica e dei fornitori, tali da richiedere specifiche conoscenze
tecniche relative al settore merceologico di competenza e alle tecniche di vendita della cooperativa; i suddetti lavoratori impostano e concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole
di acquisto, partecipano alla definizione delle scelte della gamma merceologica insieme alle cooperative.
Esempio:
u compratori.
4. Lavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa che dirigono e coordinano l'attività di un magazzino di settore merceologico con articolazione di funzioni organizzative interne sufficientemente autonome e che coordinano almeno due responsabili di settori organizzativi interni e assicurano, nel rispetto delle direttive e delle procedure stabilite, la razionale gestione delle varie fasi di attività del magazzino.
Esempio:
u capi magazzinieri.
5. Lavoratori che, nell'ambito della propria attività di intervento sui punti di vendita e sulla base di indicazioni ricevute dai responsabili dei settori di appartenenza, hanno la responsabilità di elaborare, con relativa autonomia, programmi operativi e di dare ad essi pratica attuazione, con apporti tecnici diretti, nell'ambito delle linee di politica aziendale stabilite nei vari settori, assicurandone la corretta applicazione.
Esempio:
u assistenti di direzione: commerciale, personale, strutture, ecc.
6. Lavoratori che, coordinati dal responsabile di negozio di cui alla ex 1° Super o Quadri, sotto la propria responsabilità, coordinano e
controllano l'andamento funzionale e organizzativo del settore food e non food a gamma merceologica completa.
Esempio:
u capi settori di negozio.
7. Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale e organizzativo del reparto di ipermercato loro affidato, di rilevante impegno in relazione alla complessità organizzativa, all'entità e all'estensione della gamma merceologica e del numero dei fornitori, che operano sulla base delle direttive del capo diretto gestendo la contrattualistica degli acquisti e sono responsabili degli obiettivi concordati di vendita, di servizio, dei costi e del margine del reparto di competenza.
Sono altresì responsabili dell'organizzazione, della gestione, sviluppo delle risorse umane assicurando il rispetto delle procedure aziendali e delle norme di legge di propria competenza.
Esempio:
u capi reparto ipermercato.
8. Lavoratori adibiti al centro elettronico di elaborazione dati che studiano e definiscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le correlazioni logiche, semplificandone le fasi di realizzazione; studiano il dimensionamento dell'hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software di base.
Esempio:
u analista programmatore di sistema.
9. Lavoratori che studiano, definiscono e descrivono le funzioni logiche delle applicazioni; definiscono nei vari aspetti gli archivi sui supporti dell'elaboratore e i flussi; concordano con l'utente i documenti di input
e di output; definiscono i diagrammi di flusso della procedura; producono tutta la documentazione necessaria per i programmatori, predisponendo, se del caso, le relative misure organizzative e assegnando ai programmatori i compiti per la realizzazione dei programmi; effettuano il test dell'intera procedura prima del rilascio al settore operativo.
Esempi:
u analisti di procedura;
u analisti che svolgano anche funzioni di programmatore;
u analisti responsabili di area applicativa con compiti di coordinamento pianificazione di gruppi di analisti del 2 livello e/o programmatori.
10. Lavoratori responsabili della validità dell'integrità della catalogazione e dell'aggiornamento dei dati contenuti in un "data-base".
Esempio:
u data-base administrator.
11. Lavoratori che sovrintendono al personale addetto all'elaboratore operante in multiprogrammazione e in teleprocessing locale e remoto, compreso RJE, nonché alle unità periferiche ad esso collegate e alle apparecchiature ausiliarie; schedulano i lavori sull'elaboratore con la diretta responsabilità della produzione dei risultati in tempo utile; sovrintendono alla gestione dei terminali remoti (a distanza); predispongono e aggiornano le procedure per l'esecuzione dei lavori. Lavoratori che, in possesso di notevole conoscenza delle tecniche della elaborazione elettronica dei dati e di sufficiente esperienza acquisita
nel campo scientifico, sono responsabili dell'andamento funzionale e organizzativo del centro E.D.P.
Esempi:
u capo centro E.D.P.;
u responsabili di settore operativo E.D.P.; u responsabili sala macchine.
SECONDO LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che svolgono compiti, che possono anche essere di coordinamento e di controllo, per i quali è richiesta un'adeguata competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa.
Profili.
1. Lavoratori responsabili dell'andamento di strutture di vendita non previsti ai livelli superiori che, nel rispetto delle disposizioni di
legge nonché nell'ambito delle politiche e delle procedure stabilite, assicurano la razionale gestione del punto di vendita.
Esempio:
u responsabili di negozio; ispettori alle vendite.
2. Lavoratori specializzati e/o con requisiti e capacità professionali tecnico-organizzative comunque conseguiti che, in base alle indicazioni del loro diretto superiore, hanno la responsabilità funzionale dei reparti
di una grande struttura di vendita di cui all'ex Primo Super o Quadro, per la cui attività e funzionalità necessitano di superfici, strutture e
addetti (sia d'ordine che specializzati) di ragguardevole entità e numero e comunque quei lavoratori che dirigono strutture di reparto o di area merceologica che, per numero di addetti e/o complessità e quantità delle attività, sono obiettivamente assimilabili alle strutture di reparto di
cui sopra, quali i reparti di macelleria aventi tali caratteristiche. Esempio:
u capi reparto.
3. Lavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa delle attività di magazzino relative al proprio settore i quali, anche coordinando altri
lavoratori, provvedono, con l'osservanza dei metodi e delle procedure stabilite, al controllo della qualità e della quantità delle merci in
arrivo e in partenza, curando la compilazione delle prescritte documentazioni e provvedono, ove necessario, alla reintegrazione dell'assortimento della gamma merceologica.
Esempio:
u magazzinieri consegnatari.
4. Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro
attività, all'analisi, al controllo e all'imputazione di fatti amministrativi e contabili, formulano situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali oppure effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione delle partite di rilevante entità e complessità relative a tutte le voci del piano dei conti, disponendo gli interventi tecnici idonei alla rettifica e all'aggiornamento delle voci medesime, dei documenti, delle scritture e delle situazioni contabili; lavoratori che, con equivalente contenuto professionale, svolgono anche compiti di coordinamento e controllo dell'attività dell'ufficio a cui sono preposti.
Esempi:
u contabili con mansioni di concetto; u capi ufficio.
5. Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute e a metodologie esistenti, nell'ambito del proprio centro di attività e attenendosi ad istruzioni loro impartite relative ai criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare, effettuano approvvigionamenti che
richiedono il possesso di adeguate conoscenze merceologiche nonché, ove richiesto, assistono e collaborano con i compratori di cui al Primo livello.
Esempio:
u compratori.
6. Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, eseguono e controllano da consolle e/o video i vari cicli di lavoro dell'elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con interventi di ordine di rettifica, stabilendo le priorità delle elaborazioni da eseguire e coordinando il lavoro degli altri operatori.
Lavoratori che, in base alle istruzioni ricevute o con riferimento alle metodologie esistenti, predispongono i programmi di lavoro sull'elaboratore.
Esempi:
u capo turno operatori;
u operatore con conoscenza delle procedure e con autonomia gestionale.
7. Lavoratori che, sulla base di documentazione ricevuta dall'analista,
con riferimento a metodologie esistenti, scrivono e codificano i programmi nel linguaggio di programmazione; compongono i relativi diagrammi e la documentazione necessaria; eseguono i test di prova controllandone i risultati; eseguono modifiche e migliorie ai programmi esistenti e/o
partecipano alla stesura delle procedure e alla formazione dell'utente. Esempio:
u programmatori.
8. Lavoratori addetti a mansioni che permettono l'acquisizione di conoscenze tecnico-pratiche necessarie per svolgere mansioni di livello superiore per un periodo massimo di 18 mesi.
Esempio:
u analisti di sistema o di procedura in training; ecc.
9. Lavoratori responsabili a livello funzionale e organizzativo del reparto di ipermercato loro affidato che svolgono compiti operativamente autonomi sulla base di specifiche direttive del capo diretto, attenendosi
a istruzioni loro impartite relative alle scelte dei fornitori, a clausole
e condizioni da applicare e che gestiscono in tale ambito, anche parzialmente, la contrattualistica degli acquisti. Sono responsabili degli obiettivi assegnati di vendite, di servizio, dei costi e del margine di competenza; sono responsabili altresì dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane e assicurano il rispetto delle procedure aziendali e delle norme di legge per quanto di competenza.
Esempio:
u Capo reparto ipermercato.
TERZO LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori e operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite.
PARAMETRO 180
Profili.
1. Lavoratori inquadrati al III livello sulla base della specifica declaratoria ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo professionale, vengono affidate con carattere di continuità funzioni di coordinamento di più lavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto.
Esempio:
u Coordinatore.
2. Lavoratori che, oltre a possedere le caratteristiche del profilo 3. del III livello (parametro 167) e svolgere le relative mansioni (frigorista, elettricista-impiantista, meccanico-motorista), compiono -
con maggiore abilità professionale e autonomia operativa, espressione di particolari, specifiche competenze - lavori che presuppongono comprovate conoscenze di tecnologie avanzate relative al funzionamento di impianti e macchinari complessi, coordinando anche altri lavoratori.
Esempio:
u Operai specializzati provetti.
3. Lavoratori di cui al profilo professionale 4. del III livello (parametro 167) che coordinano almeno 2 macellai provetti (l'attribuzione del parametro superiore annulla e sostituisce l'indennità di funzione disposta dalla nota del profilo 4. livello III, del CCNL 1.2.83)
Esempio:
u Capo reparto macelleria.
PARAMETRO 167
Profili.
1. Lavoratori con formazione specifica relativa allo svolgimento di lavori o funzioni che si esplicano attraverso procedure e tecniche definite.
2. Lavoratori adibiti a compiti di guida, controllo e coordinamento di reparto o squadra con apporti tecnici e pratici.
3. Lavoratori che sanno eseguire correttamente e in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica.
Esempi:
u magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
u operaio specializzato provetto (frigorista, elettricista-impiantista, meccanico-motorista);
u gastronomo preparatore.
4. Lavoratori con adeguate e specifiche capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica che in autono mia operativa, nell'ambito delle mansioni e procedure assegnate, svolgono con perizia tutte le fasi di lavoro quali taglio, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo (a mano o a macchina), presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e confezionamento.
Esempio:
u macellaio specializzato provetto.
5. Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità tecnico organizzativa del reparto loro affidato.
Esempio:
u capi reparto.
6. Lavoratori che conducono prevalentemente autoarticolati, autotreni o equivalenti mezzi pesanti.
In sede aziendale si darà pratica attuazione al passaggio di livello, previa verifica dell'esistenza delle condizioni di cui sopra.
Esempio:
u autista consegnatario.
7. Lavoratori responsabili di negozio con funzioni di vendita e che coordinano un massimo di tre addetti.
Esempio:
u gerente o gestore; capo negozio.
Nota.
u In sede locale tra le parti competenti si conviene di esaminare casi specifici che giustifichino il passaggio al 2° livello.
Nota a verbale.
Per la particolare attività svolta dai gerenti o gestori delle cooperative delle provincie di Trento e Bolzano, la determinazione dell'esatto
inquadramento è demandata a livello provinciale.
1. Lavoratori che, in base alle norme in uso nel loro campo di attività, svolgono compiti di segreteria, redigono corrispondenza anche avvalendosi di appunti stenografici, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni.
Esempio:
u segretari di direzione con mansioni di concetto.
2. Lavoratori che, con sufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa propria, nell'ambito di procedure operative relative al sistema contabile adottato nello specifico campo di competenza, rilevano e sviluppano dati anche diversi per l'elaborazione di situazioni riepilogative o rendiconti, effettuando anche l'imputazione ai conti nonché interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti, fornitori, ecc. ed eseguendo, se del caso, operazioni di cassa con effettuazione delle relative scritturazioni contabili.
Esempio:
u contabili/impiegati amministrativi.
3. Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e l' avviamento dell'elaboratore elettronico; seguono le fasi operative e coadiuvano l'operatore consollista nella gestione della consolle e/o video; conducono il macchinario ausiliario.
Esempio:
u operatore di sistema di elaborazione elettronica dei dati.
4. Lavoratori addetti a mansioni che permettono l'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche necessarie a svolgere mansioni di livello superiore per un massimo di 18 mesi.
Esempio:
u programmatore junior.
5. Lavoratori che, nell'ambito delle procedure stabilite, effettuano il filtro e la preparazione di tutti i documenti da passare in perforazione e/o registrazione elettronica e ne curano la distribuzione agli addetti alla perforazione e/o registrazione elettronica in modo funzionale
all'organizzazione del lavoro e/o effettuano il filtro, il controllo di merito e lo smistamento ai vari utenti dei documenti in uscita dal
calcolatore, archiviandone in maniera sistematica le copie di competenza dell'azienda.
Esempio:
u codificatori addetti al filtro documenti.
6. Lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa.
Esempio:
u ricevitore responsabile merci di ipermercato.
7. Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali che con sufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa propria nell'ambito di procedure operative definite svolgono attività e mansioni di concetto.
Esempio:
u impiegati di concetto.
QUARTO LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro.
PARAMETRO 155
Profili.
1. Lavoratori ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo professionale o mansioni promiscue di equivalente contenuto, vengono attribuite con carattere di continuità, nell'ambito della organizzazione
del lavoro in atto, mansioni di coordinamento di più lavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto.
Esempio:
u coordinatore; addetto cassa centrale ipermercato.
Nota a verbale.
Le parti chiariscono che l'individuazione di tale profilo non comporta l'introduzione generalizzata, indipendente dai modelli organizzativi concordati tra le parti, bensì tale profilo viene riconosciuto in stretto rapporto a modelli di organizzazione del lavoro concordati che esplicitamente lo prevedano.
2. Lavoratore in possesso di specifiche conoscenze professionali acquisite con adeguata esperienza lavorativa al banco salumi, gastronomia, pesce o carni, in grado di fornire utili indicazioni per il buon andamento dell'attività al banco e di porre la propria esperienza ai fini dell'affiancamento addestrativo con compiti di semplice coordinamento operativo di altri addetti, che svolge al suddetto banco in modo continuativo le seguenti operazioni:
u uso delle macchine, attrezzature e strumenti di lavoro in dotazione al reparto;
u lavorazione e taglio, riducendo al minimo scarti e dispersioni nonché pesature, confezionamento di prodotti sia al banco tradizionale che a libero servizio; lavorazione e taglio, eviscerazione e pulizia prodotto nonché pesatura e confezionamento;
u applicazione di tecniche di servizio con particolare riferimento alla presentazione del prodotto e alla fornitura di indicazione e consigli alla clientela;
u conservazione del prodotti o rotazione dei prodotti in assortimento, assicurando una buona presentazione degli stessi e offrendo una costante immagine di freschezza e di pulizia, nell'assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Esempio:
u salumiere banconiere; addetto qualificato al banco pesce; addetto qualificato al banco carni.
PARAMETRO 144
Profili.
1. Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali che, nel rispetto delle procedure prestabilite, svolgono attività e mansioni d'ordine.
2. Lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto
all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto e di rifornimento merci dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci.
3. Lavoratori addetti alla vendita al pubblico.
4. Lavoratori di magazzino addetti alle operazioni di preparazione e movimentazione, trasporto e consegna delle merci.
5. Lavoratori addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi, con oltre diciotto mesi di servizio.
Esempi:
u impiegato e/o contabile d'ordine; u stenodattilografo e dattilografo; u centralinista telefonico;
u perforatore/verificatore su schede; u registratore;
u verificatore su supporli magnetici; u videista;
u commesso alle vendite;
u addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;
u operai specializzati: autista consegnatario; autisti non compresi nel III livello. Preparatore di commissioni; carrellista-mulettista.
6. Lavoratori addetti al centro E.D.P. con funzioni esecutive: Esempi:
u perforatore verificatore su schede; u registratore;
u verificatore su supporti magnetici;
u videista (perforazione), verifica e/o registrazione su video; u addetto data-entry.
QUINTO LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori con capacità di compiere lavori od operazioni che chiedono il possesso di normali conoscenze di lavoro comunque acquisite.
Profili.
1. Lavoratori di primo impiego in attesa del tempo utile di formazione per l'inserimento nel IV livello.
2. Addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio: addetti all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di
prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio.
Esempi:
u commessi alla vendita per i primi 18 mesi di servizio per coloro che non hanno fatto l'apprendistato;
u addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita per i primi 18 mesi di servizio;
u addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi per i primi 18 mesi di servizio.
3. Addetti alla vigilanza e/o sorveglianza diurna e notturna.
Esempi:
u guardiano; u custode;
u portiere;
u usciere.
4. Personale generico.
Esempi:
u addetto al confezionamento e/o prezzatura merci di magazzino; u addetto al carico e scarico.
SESTO LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a semplici operazioni per la cui esecuzione non occorre alcuna preparazione professionale.
Esempio:
u addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.
Chiarimenti alla classificazione.
I gestori o gerenti, di cui al III livello, sono quei prestatori d'opera
che hanno in consegna il negozio o lo spaccio tradizionale sotto la loro responsabilità e ne rispondono, a norma degli artt. 167, 169 e 176 del presente CCNL, ai fini della disciplina, dell'inventario e/o dell'andamento degli affari, ai dirigenti della cooperativa.
Note alla classificazione.
I) Le parti si danno atto che l'assegnazione dei lavoratori al parametro superiore del medesimo livello di inquadramento avviene esclusivamente in relazione ai contenuti della declaratoria contrattuale del livello stesso
e che, con l'istituzione del doppio parametro retributivo suddetto, non hanno inteso istituire un livello superiore di mansioni.
Pertanto, riconfermano il principio dell'equivalenza delle mansioni all'interno di ciascun livello a tutti gli effetti contrattuali e, principalmente, ai fini dell'eventuale mobilità aziendale che le parti non hanno inteso ulteriormente vincolare.
II) Gli aumenti retributivi derivanti dalla differenza fra i nuovi parametri e quelli preesistenti nello stesso livello assorbono fino a concorrenza le indennità previste in sede aziendale a titolo equivalente, comunque denominato, per le relative figure professionali.
Art. 49 - PASSAGGI DI QUALIFICA
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 50 - ATTIVITA' PREVALENTE
1. Ad eccezione delle mansioni relative alle qualifiche di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero
servizio o di addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi (IV livello e V livello) in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
2. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare.
3. In tal caso, fermo restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l'inquadramento al livello superiore.
Art. 51 - TRATTAMENTO ECONOMICO - ANZIANITA'
1. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno "ad personam" avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'ex indennità di contingenza.
2. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
Titolo XXI - QUADRI
Art. 52 - REQUISITI DI APPARTENENZA
1. La categoria di quadro, prevista dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è attribuita a quei lavoratori subordinati che, senza appartenere alla categoria dei dirigenti, sono titolari delle posizioni organizzative aziendali di maggior rilievo per ampiezza e natura che richiedono un elevato contenuto professionale ed esercitano, con carattere continuativo, mansioni nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte.
Tali lavoratori svolgono un ruolo di fondamentale importanza ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali, in rapporto con la sovrastante struttura dirigenziale.
2. All'interno dei criteri generali assumono particolare rilevanza quelli connessi:
I) alle conoscenze specifiche elevate nel proprio campo di competenza, accompagnate da una esperienza lavorativa in ruoli direttivi maturata nell'azienda, o in aziende similari, valide e temporalmente consolidate;
II) all'istruzione o formazione di base buona e diversificata che consenta di rapportare le problematiche della posizione a quelle più ampie della gestione aziendale;
III) alla capacità innovativa e/o all'attitudine a lavorare per obiettivi globali e integrati;
IV) alla capacità gestionale riferita, in particolare, alla utilizzazione delle risorse umane e strumentali e alla collaborazione con altre unità organizzative.
3. In sede aziendale tra la Direzione e la rappresentanza sindacale dei quadri si provvederà, se del caso, alla loro integrazione o specificazione, tenuta di conto la particolare struttura organizzativa dell'impresa.
Art. 53 - PROFILI 1° PROFILO
Lavoratori che, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi generali stabiliti dalla direzione aziendale, programmano e organizzano le attività produttive e funzionali di unità organizzative molto rilevanti per dimensione e complessità, in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia in termini di efficacia che di efficienza, nell'area di responsabilità di ruolo attribuita e che sono chiamati a collaborare con un particolare contributo d'iniziative alla formulazione dei suddetti programmi.
Esempio:
u responsabili di strutture organizzative di rilevante complessità.
2° PROFILO
Lavoratori che, sulla base di direttive generali aziendali, nell'ambito del proprio campo di attività (amministrativo, tecnico, acquisti e vendite, ecc.) e con la necessaria conoscenza dei settori correlati,
svolgono analisi ed elaborazioni complesse di problematiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi della cooperativa, provvedendo alla loro impostazione e sviluppo e curandone le relative fasi di esecuzione. A tal
fine possono avvalersi dell'apporto di altri lavoratori non gerarchicamente subordinati, realizzandone il coordinamento operativo.
Esempio:
u specialisti di settore aziendale.
3° PROFILO
Lavoratori che, nell'ambito delle politiche aziendali e sotto la propria responsabilità, dirigono e assicurano l'andamento funzionale e organizzativo delle strutture di vendita cui sono preposti, composte dal supermercato alimentari e dal magazzino non alimentari a gamma merceologica completa, nonché lavoratori che dirigono e assicurano l'andamento funzionale e organizzativo di strutture di vendita le quali,
per i dati complessivi di dimensioni, numero di addetti, complessità e quantità delle attività, sono obiettivamente assimilabili alla struttura
di vendita di cui sopra.
Esempio:
u responsabili di negozio.
4° PROFILO
Lavoratori adibiti al centro elettronico di elaborazioni dati che studiano e definiscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le correlazioni logiche, semplificandone le fasi di realizzazione;
studiano il dimensionamento dell'hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software di base, coordinando altri analisti e/o programmatori.
Esempio:
u responsabili analisi del sistema.
5° PROFILO
Lavoratori che, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali stabiliti dalla direzione aziendale, sono preposti alla responsabilità di settori merceologici di rilevante importanza (per numero di merceologie, di referenze, di fornitori e per volume d'affari) e complessità
(merceologiche, di mercato e procedurali), e operano con elevata autonomia decisionale e margini di discrezionalità nella determinazione delle condizioni d'acquisto.
Esempio:
u capi settore con compiti di guida e coordinamento operativo dei compratori.
6° PROFILO
Lavoratori in possesso di notevoli conoscenze nella/e disciplina/e di propria competenza che collaborano con la direzione aziendale, fornendo contributi originali e creativi all'elaborazione delle strategie dell'impresa e alla determinazione degli obiettivi nonché, nella fase realizzativa, all'elaborazione di programmi e/o di progetti e/o di sistemi
di controllo, ad alta specializzazione e di notevole interesse aziendale. Esempio:
u progettisti - ricercatori - responsabili di analisi e programmazione generale.
7° PROFILO
Lavoratori che, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi generali, relativi all'area di loro competenza, stabiliti dalla Direzione Aziendale o dal Direttore dell'ipermercato, decidono sulle scelte di gestione commerciale dei reparti da loro coordinati (politica degli assortimenti, degli acquisti e delle vendite) e sono responsabili per l'area di competenza degli obiettivi concordati di vendita, servizio, costi,
margine, sviluppo risorse umane nonché del coordinamento dei capi reparto e garantiscono l'applicazione di tutte le norme di legge.
Esempio:
u capi area ipermercato.
Art. 54 - ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA E PROCEDURE
1. L'attribuzione della categoria di Quadro è operata dall'azienda sulla base della rispondenza della professionalità e delle responsabilità ai criteri sopra enunciati in relazione alla particolare struttura organizzativa aziendale. L'attribuzione della categoria di Quadro unitamente all'indicazione della funzione attribuita verrà comunicata dall'azienda ai lavoratori interessati e contemporaneamente alla rappresentanza sindacale dei quadri stessi.
2. Fermo restando che le sottoindicate procedure non sospendono l'efficacia immediata del provvedimento di attribuzione, i lavoratori che ritengono di essere stati ingiustamente non inclusi nella categoria Quadro, potranno presentare direttamente o tramite la loro rappresentanza
sindacale o l'organizzazione sindacale a cui sono iscritti o conferiscono mandato, motivato ricorso alla direzione aziendale, la quale, valutate le osservazioni, aprirà il confronto di merito entro 15 giorni dal ricorso stesso allo scopo di dare definitiva risposta entro i successivi 10 giorni, salvo eventuali proroghe da concordarsi.
Nota.
La norma di cui al comma 3 dell'art. II parte seconda del CCNL del 20.12.90, che si riporta testualmente, ha esaurito la sua validità in quanto norma transitoria e di prima applicazione della legge 1.5.85 n.
190: "In sede di prima applicazione l'individuazione di lavoratori a cui è attribuita la categoria di Quadro dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo".
Art. 55 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Ai Quadri, oltre al trattamento retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, in considerazione dell'importanza e delle responsabilità connesse al loro ruolo nonché alle modalità di svolgimento della prestazione, viene riconosciuta una indennità di funzione determinata nella misura minima di £. 80.000 lorde mensili per 14 mensilità.
2. Detta indennità di funzione unitamente ad altre indennità, quote salariali o emolumenti a titolo equivalente, erogati in sede aziendale, concorrerà a formare un'unica voce retributiva denominata indennità di funzione.
3. In sede aziendale potranno essere concordate quote salariali aggiuntive aventi le caratteristiche di:
I) incrementi dell'indennità di funzione eventualmente articolati in gradi, in ragione dei fattori specifici di cui ai punti da 1), a 4) del comma 2 dell'art. 52;
II) assegni variabili collegati ai risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi.
4. A decorrere dall'1.1.91 l'indennità di funzione di cui al comma 1 è incrementata di £. 20.000 mensili.
Tale aumento non è assorbibile.
5. A decorrere dall'1.1.95 l'indennità medesima è ulteriormente
incrementata di £. 150.000 lorde, elevando, di conseguenza, l'indennità di funzione a £. 250.000 lorde mensili.
Tale aumento è assorbibile al 50% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali, nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
Art. 56 - RESPONSABILITA' CIVILE
1. Le norme di attuazione dell'art. 5 della legge 13.5.85 n. 190 sono definite all'art. 177 del presente CCNL.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 177, i Quadri sono comunque esonerati da corrispondere somme a titolo di risarcimento danni nei confronti di terzi in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 5 della
legge 13.5.85 n. 190 in quanto a carico dell'impresa.
Art. 57 - INFORMAZIONE
1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, si riconosce per il Quadro il diritto ad essere informato circa le strategie, i progetti e gli obiettivi dell'impresa e i risultati, nonché ad essere consultato sulla definizione degli obiettivi dell'area di attività di sua competenza.
Art. 58 - FORMAZIONE
1. In relazione all'art. 15, con particolare riferimento al comma 6, inclusi i punti 6 bis e 6 ter, si darà luogo ad un incontro annuale tra la
direzione aziendale e la rappresentanza sindacale dei Quadri per esaminare congiuntamente i programmi formativi e di aggiornamento professionale nonché i relativi preventivi di spesa.
2. Tali programmi comprenderanno iniziative a favore del personale femmi nile al fine di incrementare la presenza delle donne nell'area quadri nonché iniziative specifiche per la loro riqualificazione dopo le assenze
di lungo periodo.
3. Gli investimenti formativi saranno realizzati anche attraverso l'attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.
Art. 59 - MUTAMENTO PROVVISORIO DI MANSIONI
1. L'assegnazione temporanea del lavoratore a mansioni di Quadro, di cui agli artt. 52 e 53, sempreché non si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, diverrà definitiva quando siano trascorsi 180 giorni di effettivo lavoro.
2. Con riferimento all'art. 6 della legge 13.5.85 n. 190 e alla legge
2.4.86 n. 106, l'assegnazione temporanea del Quadro a mansioni superiori alla qualifica di Quadro, ovvero dirigenziali, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non può essere di durata superiore a 180 giorni di effettivo lavoro.
Trascorso tale periodo la predetta assegnazione temporanea diventa definitiva.
3. In caso di assegnazione provvisoria a mansioni superiori agli interessati sarà corrisposta un'indennità pari alla differenza tra il trattamento economico contrattuale del sostituto e del sostituito con riferimento alla retribuzione di cui all'art. 141.
Art. 60 - TRASFERIMENTO
Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età può opporsi al trasferimento disposto dalla cooperativa esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.
Art. 61 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
1. Con decorrenza dall'1.1.95 ai Quadri delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL saranno garantite le prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'allegato
n. 10.
2. Tali prestazioni saranno attuate con un idoneo strumento operativo che sarà prescelto da ciascuna Associazione Cooperativa al quale si uniformeranno le cooperative associate. A cura di ciascuna Associazione Cooperativa verrà data informazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti e ai Quadri in merito allo strumento operativo prescelto.
3. Il finanziamento delle prestazioni concordate che saranno usufruite dal Quadro, nei limiti dei massimali e alle condizioni previste, è convenuto in £. 480.000 annue a carico dell'impresa.
4. In caso di variazioni legislative riguardanti l'assistenza sanitaria
le parti si impegnano ad apportare al presente articolo gli aggiornamenti e le modifiche che risultino opportune.
Art. 62 - ORARIO DI LAVORO
In considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri l'orario
di lavoro, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 87, terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse a tale funzione.
Pertanto, ove ciò non contrasti con l'organizzazione del lavoro aziendale in atto, il Quadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili in
entrata e in uscita periodicamente predeterminati e concordati con la Direzione competente.
Titolo XXII - APPRENDISTATO
Art. 63 - FINALITA' DELL'ISTITUTO
1. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorre un certo tirocinio.
Considerato il comune interesse a rivitalizzare l'istituto, le parti convengono che tale tipologia di impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro previsto dal secondo livello di contrattazione.
2. Ciò premesso le parti contraenti esprimono concordemente l'esigenza di svolgere, anche nei confronti degli organi competenti, tutte le azioni necessarie affinché l'istituto dell'apprendistato sia tenuto nella massima considerazione, particolarmente ai fini dell'apprendistato professionale.
3. Le organizzazioni contraenti si impegnano altresì a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori, in collaborazione con i Ministeri e con gli
Enti competenti. Tale partecipazione e collaborazione potrà essere oggetto di particolari determinazioni e iniziative ai vari livelli. Viene
confermato l'interesse e l'impegno delle parti per la realizzazione di adeguate politiche per l'addestramento professionale nel settore.
Art. 64 - AMMISSIBILITA'
1. L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel quarto livello, con le seguenti eccezioni:
I) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
II) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo"), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
III) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
2. L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato istituiti con
Decreti Presidenziali in applicazione dell'art. 9, RDL 21.9.38 n. 2038, convertito nella legge 2.6.39 n. 739 e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18.1.42 n. 86, ovvero di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge
21.12.78 n. 845, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.
Art. 65 - LIMITI NUMERICI
1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 19.1.55 n. 25, come modificato dalla legge 2.4.68 n. 424, il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori
non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge 28.2.87 n. 56 è tuttavia consentita l'assunzione fino a tre apprendisti, anche nelle cooperative che abbiano fino a otto lavoratori alle proprie dipendenze.
3. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiori a 20, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17.10.67 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e adolescenti.
Art. 66 - DURATA DELL'APPRENDISTATO
1. Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 24 mesi per le qualifiche comprese nel Quarto livello.
Nelle aziende del settore alimentare o singoli reparti delle unità produttive di queste che trattano prodotti, freschi e non, da vendersi a taglio e peso, il periodo di apprendistato per il raggiungimento delle qualifiche di addetto al banco di gastronomia, salumeria, pescheria e carni, di cui al profilo 2 parametro 155, è fissato in 36 mesi.
2. Trascorso tale periodo, l'apprendista, indipendentemente dall'età raggiunta e dalle mansioni effettivamente svolte, sarà assegnato alla qualifica per la quale ha compiuto l'apprendistato.
3. Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno.
Art. 67 - ASSUNZIONE
1. Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, al quale dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento cui saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
2. Ai sensi dell'art. 21 della legge 28.2.87 n. 56 per l'assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
Art. 68 - PERIODO DI PROVA
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso.
Art. 69 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA
1. La cooperativa ha l'obbligo:
I) di impartire o di fare impartire nell'azienda all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
II) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo e ad incentivo, se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del Lavoro;
III) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e a non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche;
IV) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi all'anno;
V) di informare periodicamente, comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà dei risultati dell'addestramento.
2. Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3) non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato, sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art. 70 - OBBLIGHI DELL'APPRENDISTA
Oltre all'osservanza delle norme disciplinari generali previste dal presente contratto e delle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, l'apprendista ha l'obbligo:
I) di attenersi alle istruzioni dei dirigenti delle cooperative o delle persone da questi incaricate della sua formazione professionale e di
seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
II) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
III) di frequentare con la massima assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare.
Art. 71 - TRATTAMENTO NORMATIVO
1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.
2. Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 72 - TRATTAMENTO ECONOMICO
La retribuzione degli apprendisti (allegato n. 2) risulta costituita dalle
seguenti componenti:
I) paga base nazionale conglobata:
- per la prima metà del periodo di apprendistato, il 75% della paga base nazionale conglobata corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato, l'85% della paga base nazionale conglobata corrisposta ai lavoratori qualificati.
II) indennità di contingenza determinata in attuazione della legge
26.2.86 n. 38 e successive modifiche nonché dall'accordo interconfederale 31.7.92.
III) Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di £. 20.000 mensili per 13 mensilità a norma del precitato accordo interconfederale del 31.7.92.
Art. 73 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO
1. Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del periodo di tirocinio comprendendo in esso il periodo dedicato alla formazione e all'addestramento professionale.
2. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni alla competente Sezione Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
3. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti, dei quali per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
4. Ai sensi dell'art. 19 della legge 19.1.65 n. 25, qualora al termine
del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 C.C., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.
Art. 74 - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato o di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia (*).
Titolo XXIII - FORMAZIONE E LAVORO Art. 75.
Per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro si rinvia alle norme di legge e all'accordo quadro allegato n. 4 al presente CCNL del quale è parte integrante (*).
(*) Nota a verbale agli artt. 74 e 75.
In relazione alla legislazione vigente e alla precedente contrattazione in materia di apprendistato e di contratti di formazione lavoro, la normativa del presente contratto riferita a tale istituto sarà armonizzata nelle province autonome di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra le parti a livello territoriale.
Titolo XXIV - LAVORO A TEMPO PARZIALE Art. 76 - PRINCIPI GENERALI
1. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
I) volontarietà di entrambe le parti;
II) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
III) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
IV) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso.
2. L'accordo fra le parti per le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo pieno e il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto convalidato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Art. 77 - FINALITA' DELL'ISTITUTO E NORMATIVA
1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:
u flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno;
u risposta ad esigenze individuali dei lavoratori anche già occupati compatibilmente con le esigenze aziendali.
3. L'utilizzo del lavoro a tempo parziale e le modalità di attuazione saranno contrattate preventivamente tra le parti in sede aziendale assumendo a parametri di riferimento, l'organizzazione del lavoro, la definizione degli organici, la professionalità dei lavoratori, l'incremento di quota di occupazione giovanile con particolare riferimento alle occasioni di studio e di lavoro. In tale ambito la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà compresa nelle articolazioni dell'orario di lavoro di cui all'art. 84.
4. La ricollocazione e/o la distribuzione temporale saranno possibili previa richiesta e/o consenso del lavoratore interessato.
5. Compatibilmente con le esigenze aziendali, per i primi 2 anni di vita
del bambino, il genitore può richiedere, secondo modalità e norme definite a livello aziendale, il passaggio a tempo parziale. A termine del periodo
il genitore riprenderà il lavoro a tempo pieno.
6. E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare quando sia richiesto da specifiche esigenze organizzative, l'esistenza delle quali sarà verificata preventivamente tra le parti, salvo imprevisti casi eccezionali purché il lavoratore vi acconsenta.
7. Sulla eccezionalità potranno essere fornite indicazioni esemplificative a livello aziendale.
8. Le ore di lavoro supplementari saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 142, maggiorata del 35% comprensiva di tutti gli istituti contrattuali ad essa afferenti (Nota a verbale: la percentuale di cui sopra decorre dall'1.4.87).
Art. 78 - CONTENUTI DEL CONTRATTO INDIVIDUALE
1. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
I) il periodo di prova per i nuovi assunti;
II) le mansioni, la durata della prestazione lavorativa ridotta e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
III) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità, in relazione all'entità della prestazione lavorativa e all'anzianità di servizio, rispetto a quello dei dipendenti dello stesso livello contrattuale che effettuano l'orario completo, con esclusione della riduzione dell'orario di lavoro che riguarda unicamente i lavoratori
a tempo pieno qualunque sia la riduzione attuata fermo restando l'adozione di diversi divisori convenzionali per la determinazione della paga oraria stabiliti dall'art. 145.
2. Fermo restando che la prestazione lavorativa con orario giornaliero fino a 4 ore non potrà essere frazionata nella stessa giornata, salvo espressa richiesta del lavoratore, le modalità di svolgimento della prestazione individuale saranno fissate tra cooperativa e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
I) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 16 a 25 ore;
II) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a 120 ore;
III) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a 1.300 ore.
3. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Dichiarazione congiunta.
Le parti congiuntamente si impegnano ad intervenire presso l'INPS affinché si chiarisca che in caso di malattia, di infortunio e di maternità, al personale a part-time misto, il riproporzionamento tenga conto, anche ai fini del trattamento economico, del rapporto fra giornate lavorative a
full-time e quelle a part-time.
Titolo XXV - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Art. 79 - FINALITA' DELL'ISTITUTO - AMMISSIBILITA'- LIMITI
1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18.4.62 n. 230.
2. Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
I) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
II) periodi di più intensa attività non ricorrenti nell'arco dell'anno, derivati da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
III) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
IV) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b, legge 18.4.62 n. 230;
V) assunzioni per integrazione di orario di cui all'art. 77, punto 5 riferite ai lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8 bis, legge 25.3.83 n. 79.
4. Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in
numero superiore al 10% dell'organico in forza in ogni unità produttiva. La quota di contratti a termine derivante da tale calcolo non contempla i contratti a termine utilizzabili secondo quanto previsto al Titolo XXXV - Aspettative non retribuite - che pertanto vanno considerati aggiuntivi.
Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti é consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (legge n. 230/62; DL n. 876/77 convertito nella legge n. 18/78 e successive proroghe) né con contratto di formazione e lavoro.
Nell'ambito della contrattazione aziendale possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Art. 80 - PROCEDURE
1. L'azienda che intende avvalersi della normativa di cui al precedente art. 79 è tenuta, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta al Comitato Misto competente e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti
per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. Il Comitato Misto, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto. Queste, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali
e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione anche temporanea dell'efficacia delle norme del presente articolo nei confronti delle imprese interessate.
2. All'atto della comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego delle assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire una dichiarazione relativa all'applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione sociale e di legislazione sul lavoro.
3. Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sono confermati.
Titolo XXVI - ORARIO DI LAVORO
Art. 81 - DURATA SETTIMANALE - LAVORO EFFETTIVO
1. L'orario di lavoro effettivo è:
u 40 ore settimanali fino al 30.6.89;
u 38 ore e mezzo settimanali dall'1.7.89 fino al 31.12.89; u 38 ore settimanali dall'1.1.90.
2. Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi
presi sia all'interno che all'esterno delle aziende, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero.
3. L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza (art. 20, legge 17.10.67 n. 977).
Nota a verbale.
Il passaggio dalle 38 ore e mezzo alle 38 ore potrà essere derogato previo accordo in sede aziendale. In tale caso le ore residue di cui ai punti 3 e
4 dell'art. 83 comma 3 saranno utilizzate come stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo. Resta comunque inteso che la determinazione della paga oraria sarà effettuata con i divisori convenzionali di cui all'art.
145 riferiti all'orario effettivo settimanale di lavoro. (Es. ore 38 = 165)
Art. 82 - LAVORO FUORI SEDE
1. Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
2. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla
fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è necessario al lavoratore - in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione - per raggiungere la sede.
3. Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, quando necessario, saranno rimborsate dalla cooperativa.
Art. 83 - MONTE ORE DI RIDUZIONE - CRITERI DI APPLICAZIONE
1. Il monte ore di riduzione d'orario in ragione di anno (*) è determinato come segue:
I) ore 88 per il periodo dalla data di decorrenza del CCNL fino al 31.12.88;
II) ore 96 (88 + 8) per il periodo dall'1.1.89 al 30.6.89 (ore 48 per il 1° semestre 1989);
III) ore 104 (96 + 8) dall'1.7.89 (ore 52 per il 2° semestre 1989).
(*) Nota a verbale: Le parti si danno atto che i criteri di determinazione del monte ore di riduzione dell'orario di lavoro in ragione di anno, come determinato dal presente articolo è in armonia con la determinazione del
monte ore di cui ai commi 1-2-3 dell'art. 22 del CCNL 1984, ovvero le 32 ore e mantengono il carattere originario di ex festività.
2. Tale riduzione è comprensiva delle 32 ore relative alle ex 4 festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54, con esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con DPR 28.12.85 n. 792, e delle ore di riduzione di cui all'art. 22 del CCNL 1.2.83.
3. La riduzione dell'orario di lavoro settimanale come stabilito dall'art. 81 avverrà con le seguenti modalità:
I) dalla data di decorrenza del CCNL al 30.6.89 la riduzione di orario di lavoro sarà attuata secondo quanto stabilito in sede aziendale previa
utilizzazione delle 88 ore di cui al comma 1, punto I), che dall'1.1.89 salgono a 96 ore per effetto di otto ore annue di nuova riduzione di orario;
II) dall'1.7.89 al 31.12.89 la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore e mezzo sarà attuata mediante assorbimento di 36 ore dal monte ore di cui al comma 1 punto III); (52 - 36 = 16 ore residue per il secondo semestre 1989);
III) dall'1.1.90 con l'adozione dell'orario settimanale di 38 ore e mezzo residuano 32 ore;
IV) dall'1.1.90 con l'adozione dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore saranno assorbite 96 ore dal monte ore di cui al comma 1 punto III) (104 - 96 = 8 ore residue).
4. Le 32 ore residue o le 8 ore residue, di cui ai precedenti punti III)
e IV) saranno utilizzate come permessi individuali o con diverse modalità tra cui quelle stabiliti dal successivo art. 84.
5. Le ore di incremento del monte ore di cui al comma 1 (8 ore dall'1.1.89 e ulteriori otto ore dall'1.7.89) non troveranno applicazione o saranno applicate fino a concorrenza laddove le riduzioni d'orario in essere effettuate con destinazione di ore aggiuntive a carico delle aziende rispetto a quelle stabilite dal precedente CCNL siano, rispettivamente, superiori o inferiori a quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
6. In caso di prestazione lavorativa ridotta, dovuta ad inizio o cessazione del rapporto di lavoro, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di anzianità di servizio non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge o di contratto.
7. La presente regolamentazione unitamente a quella dei successivi articoli in materia sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dall'accordo interconfederale 10.5.77, sulle festività abolite, fermo restando quanto previsto dall'art. 81.
8. Le parti convengono che nelle unità produttive delle aziende minori che occupino stabilmente un numero di addetti non superiore a 8, riferiti al tempo pieno, l'orario di lavoro settimanale potrà essere di 40 ore o di 44 ore per i lavoratori di cui al successivo art. 88 qualora sussistano fondati motivi che la riduzione settimanale di orario possa determinare una dequalificazione del servizio, una contrazione delle vendite, o ingiustificati appesantimenti gestionali.
9. Le ore eccedenti l'orario normale contrattuale e fino alle 40 ore o di 44 per i lavoratori di cui all'art. 88 saranno recuperate con le modalità di seguito stabilite.
10. Le ore intercorrenti fra l'orario normale di lavoro settimanale contrattuale e le 40 ore o le 44 ore per i lavoratori di cui all'art. 88 non sono da considerarsi lavoro straordinario a nessun effetto contrattuale.
11. Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di orario stabilite dal comma 1 del presente articolo saranno utilizzate, previa contrattazione aziendale e comunque in accordo tra le parti, a titolo di permesso individuale ovvero con diverse modalità, tra le quali quelle stabilite dall'art. 84. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze dei lavoratori quanto con quelle della cooperativa.
12. Nel caso di permessi individuali il lavoratore ne farà richiesta con almeno 24 ore di preavviso.
13. Di norma tali permessi dovranno essere goduti entro l'anno di maturazione e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo; a tale data, se non usufruiti, decadranno e le corrispondenti ore saranno pagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
14. Le ore residue di cui al presente articolo e all'art. 88 sono incrementate di 16 ore annue per le imprese con oltre 15 dipendenti con il seguente scaglionamento:
u 4 ore a decorrere dall'1.1.92 u 4 ore a decorrere dall'1.1.93 u 8 ore a decorrere dall'1.1.94.
Tali 16 ore non sono assorbibili.
Art. 84 - DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO
1. La distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall'art. 13, al fine di realizzare, nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi:
u la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale; u il miglioramento del servizio ai consumatori;
u il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono che:
u la distribuzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 si realizzerà, con articolazioni dell'orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente combinati tra loro;
u si contratteranno in sede aziendale forme di flessibilità dell'orario di lavoro.
3. A tal fine potranno essere attuate, anche in via sperimentale nell'ambito dell'esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate di orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti e/o per aree professionali in rapporto alle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell'orario di lavoro, di cui sopra, saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai periodi di maggiore attività produttiva e agli orari di maggiore concentrazione delle vendite e dei servizi.
4. In questo ambito si potranno realizzare periodi e ore programmati di superamento dell'orario contrattuale settimanale con conseguenti periodi compensativi di riduzione, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici, sino al limite di 42 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
Diversi limiti dell'orario settimanale e periodi di durata potranno essere convenuti sempre nell'ambito di tale livello di contrattazione, a fronte di specifiche esigenze organizzative.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.
5. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni concordati anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
6. Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
7. Sempre nei limiti dell'orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
8. Si darà luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate laddove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
Nota a verbale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale senza aumento o decurtazioni retributive, tranne nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i quali saranno effettuati i relativi conguagli in ragione degli orari effettuati nel periodo di riferimento.
Art. 85 - LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
Il lavoro effettuato nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) dovrà essere retribuito con la quota oraria delle retribuzione di fatto di cui all'art. 142 e con la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 141 (il nuovo sistema di computo decorre dall'1.9.84 mentre la percentuale di cui sopra ha effetto dall'1.4.87).
Art. 86 - ORARIO IPERMERCATI
1. Le parti considerano acquisita la compatibilità, in termini organizzativi, tra l'attività di vendita al pubblico negli ipermercati - intendendosi per tali le strutture di vendita al pubblico con una superficie di vendita superiore a 4.500 mq. - e l'interesse dei lavoratori a fruire dell'orario di lavoro settimanale di 37 ore nonché a migliorare le modalità della prestazione, in quanto tali strutture di vendita consentono interventi organizzativi coordinati e finalizzati ad assicurare il miglioramento della produttività nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio, ciò anche tenendo conto delle esigenze di competitività sul mercato.
2. La sede appropriata per la valutazione delle migliori condizioni atte a realizzare l'incontro tra i diversi interessi rappresentati è pertanto
quella aziendale e a tal fine la materia è demandata dal presente CCNL alla contrattazione di secondo livello.
3. Tutto ciò premesso e alla luce di quanto sopra, negli ipermercati
delle aziende di cui alla sfera di applicazione che realizzeranno la settimana lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti dal presente CCNL in materia di distribuzione degli orari e flessibilità di cui all'art 84, la pratica attuazione di questa avverrà a partire dall'1.1.94, utilizzando anche le 8 ore di permessi di cui all'art. 83, e le ulteriori 16 ore di cui al CCNL del 20.12.90.
Nota a verbale.
In relazione a quanto sopra, gli Accordi Integrativi Aziendali in essere, migliorativi della presente normativa, mantengono la loro validità.
Art. 87 - PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE
1. Il personale:
I) preposto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o di una parte di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio affidato;
II) le cui funzioni richiedono un autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro;
è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per il lavoro straordinario.
2. Qualora in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione della Direzione Aziendale, si verifichino prestazioni lavorative notturne e festive (ristrutturazioni, innovazioni tecniche, organizzative; ecc.) si procederà al pagamento delle stesse con le relative maggiorazioni.
3. Tuttavia, in casi eccezionali, quando per le funzioni e i compiti ad esso assegnati il suddetto personale sia soggetto a svolgerli in maniera non quantificabile e non controllabile, purché autorizzato espressamente dalla Direzione Aziendale, potrà essere istituita una particolare indennità economica.
4. L'individuazione dei casi in questione e la misura dell'indennità predetta sarà definita tra le parti in sede aziendale.
5. Ai gerenti o gestori e ai capi negozio di cui al livello terzo, nonché ai capi reparto, tenuti a prestare servizio anche dopo l'orario
normale di lavoro per il tempo necessario al regolare funzionamento dei
servizi ad essi affidati, compete, nel caso in cui partecipino alla vendita, il compenso per il lavoro straordinario prestato.
Art. 88 - LAVORO DISCONTINUO
1. L'orario normale settimanale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia è fissato in:
u 44 ore fino al 30.6.88;
u 42 ore e mezzo dall'1.7.89 al 31.12.89; u 42 ore dall'1.1.90.
2. Non sono considerati addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6.12.23 n. 2657, i lavoratori aventi le qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:
u i magazzinieri;
u gli addetti ai centralini telefonici; gli autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico;
u i fattorini;
u i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal Sindaco dei rispettivi comuni).
3. Nelle cooperative che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è applicabile il comma precedente del presente articolo, potranno essere esaminate in sede aziendale eventuali soluzioni atte a eliminare ingiustificate sperequazioni.
4. L'orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, fermo restando che non potrà durare senza interruzione, più di 4 ore e 30 minuti per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le 8 ore e le 40 ore settimanali per i minori tra i quindici e i diciotto anni compiuti.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
5. Il monte ore di riduzione di orario, stabilito in 112 ore annue dal CCNL 1984, viene elevato a 116 ore in ragione di anno.
6. L'incremento del monte ore, gli assorbimenti dal medesimo per l'attuazione delle riduzione dell'orario settimanale di cui al comma 1 e l'utilizzazione delle ore residue saranno attuate con le stesse decorrenze e modalità stabilite dal precedente art. 83, per gli altri lavoratori.
Titolo XXVII - LAVORO STRAORDINARIO Art. 89 - DECORRENZA
1. E' considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro prestato oltre l'orario di lavoro settimanale ad eccezione dei periodi di superamento di orario di cui al comma 4 dell'art. 84.
2. Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.
3. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
4. Le necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione della Cooperativa e la RSU, quando il ricorso ad esso non sia causato da necessità impreviste e indifferibili.
Le prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei limiti di 150 ore annue riferite al singolo dipendente.
La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere recuperata in riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, fermo restando il diritto alla maggiorazione.
Per la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all'art. 83, comma 13 del presente CCNL.
Art. 90 - MAGGIORAZIONI
1. Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dagli artt. 81 e 88 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto, di cui all'art. 142 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 141:
u del 20% per la prestazione di lavoro fino alla 48° ora settimanale; u del 25% per le prestazioni eccedenti la 48° ora settimanale.
2. Le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.
142 e con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione normale di cui all'art. 141 (Nota a verbale: il nuovo sistema di computo di cui al presente articolo decorre dall'1.9.84. Le percentuali di cui sopra decorrono dall'1.4.87).
3. Le ore straordinarie di lavoro prestato la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 142 e con la
maggiorazione del 55% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 141.
4. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 142, tenendo
conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
5. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Art. 91 - PAGAMENTO
1. La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
2. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e
che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali territoriali e/o delle RSU, presso la sede della cooperativa. Il registro di cui sopra può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
Titolo XXVIII - RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA' Art. 92 - RIPOSO SETTIMANALE
1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti
dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento (Codice Civile, art. 2109, legge 22.2.34 n. 370; legge 17.10.67 n. 977).
2. Qualora le cooperative siano autorizzate all'apertura domenicale dei negozi o degli spacci - limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari - ai sensi dell'art. 7 della legge 22.2.34 n. 370 esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita, in conformità dell'ultimo comma del suddetto art. 7, senza
corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.
Art. 93 - FESTIVITA'
Le festività che dovranno essere retribuite, sono quelle appresso indicate (per quanto riguarda le quattro festività abolite si rimanda all'art. 83):
I) Festività Nazionali
1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione.
2) 1° maggio - Festa dei Lavoratori.
II) Festività infrasettimanali
1) il primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio - Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
5) il 1° novembre - Ognissanti;
6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
7) il 25 dicembre - X. Xxxxxx;
8) il 26 dicembre - X. Xxxxxxx;
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro (per le unità produttive situate nel comune di Roma il 29 giugno - SS. Xxxxxx x Xxxxx).
Art. 94 - LAVORO FESTIVO
1. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei suddetti giorni dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 90 e 145 del presente contratto.
2. Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali o nazionali con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà
corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, e cioè non variabile in relazione alle festività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 142.
3. Tale trattamento sarà applicato anche alle festività del 2 giugno e 4 novembre le cui celebrazioni sono state spostate alla prima domenica del mese relativo, in base alla legge del 5.3.77 n. 54.
Art. 95 - LAVORO NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALI
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla
legge 22.2.34 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 141, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti
in materia (*).
(*) Nota a verbale agli artt. 94 e 95.
Il nuovo sistema di calcolo decorre dall'1.9.84. Le percentuali di cui agli artt. 94 e 95 decorrono dall'1.4.87.
Titolo XXIX - FERIE
Art. 96 - COMPUTO DEI GIORNI
1. A decorrere dall'1.1.80 e in concomitanza col godimento delle ferie dello stesso anno, il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi - da lunedì a sabato - agli effetti del computo delle ferie.
2. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono
le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Dichiarazione a verbale.
1. Le parti si danno atto reciprocamente che la nuova disciplina della
misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.
2. Nei confronti dei lavoratori che alla data dell'1.1.74 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore.
Art. 97 - DETERMINAZIONE DEL PERIODO DELLE FERIE
1. Il periodo delle ferie sarà fissato dalla cooperativa compatibilmente con le esigenze della cooperativa stessa, sentite le istanze dei lavoratori e tenuto conto degli usi e consuetudini locali.
2. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
3. Il godimento delle ferie è sospeso in caso di sopravvenienza di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dall'istituto competente.
Art. 98 - COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
1. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto di cui all'art. 142.
2. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore
di lavoro corrisponderà, durante il periodo di xxxxx, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.
3. Nelle aziende con un solo dipendente spetterà al dipendente stesso, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni degli ultimi sei mesi.
4. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da un altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.
Art. 99 - RATEI FERIE
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestati per l'anno di
competenza, computandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni.
2. L'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 142.
3. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
Art. 100 - INTERRUZIONE DELLE FERIE
1. Per ragioni di servizio la cooperativa potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Art. 101 - IRRINUNCIABILITA' DELLE FERIE
1. Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnategli.
2. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con
le stesse garanzie e modalità previste dall'art. 91 comma 2 per il lavoro straordinario.
3. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
Titolo XXX - PERMESSI - CONGEDI
Art. 102 - PERMESSI INDIVIDUALI VARI
A. PERMESSI RETRIBUITI
1. In casi speciali e giustificati, la cooperativa potrà concedere, in
qualunque epoca dell'anno, permessi retribuiti con facoltà di dedurli da quelli individuali di cui agli artt. 83 e 88, ovvero, ove esauriti, dalle ferie.
2. In caso di decesso di familiari legati da un vincolo di parentela fino al 2° grado, sia in linea retta che collaterale, e di affinità di 1°
grado (*), nonché del coniuge o del convivente "more uxorio" risultanti dallo stato civile, il lavoratore avrà diritto a 2 giorni di permessi retribuiti uno dei quali sarà dedotto dai permessi individuali di cui al comma 1, ovvero, ove esauriti, dalle ferie.
(*) Sono da intendersi:
a) parenti fino al 2° grado in linea retta: i figli, i nipoti (figli dei figli), i genitori e i nonni;
b) parenti di 2° grado in linea collaterale: i fratelli e le sorelle;
c) affini di 1° grado: i suoceri e i figli del coniuge d'altro letto.
B. PERMESSI NON RETRIBUITI
I dipendenti che per gravi e comprovati motivi familiari dovessero recarsi in altri Stati esteri, possono su loro richiesta ricorrere, compatibilmente con l'esigenza dell'azienda, all'utilizzo di permessi non retribuiti e di continuità delle ferie maturate.
Art. 103 - PERMESSI ELETTORALI
1. I permessi elettorali sono regolamentati dall'art. 11 della legge
21.3.90 n. 53 che così recita:
"L'art. 119 del testo unico n. 361/57 è sostituito dal seguente: "Art. 119 - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate
da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o
di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa."
2. Detti lavoratori dovranno produrre alle aziende, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio (o di nomina a rappresentante di lista o, in occasione di referendum, di rappresentante dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum), anche di un secondo attestato firmato dal Presidente, di effettiva
presenza al seggio e dell'orario di chiusura delle operazioni elettorali. Per coloro che svolgono l'incarico di Presidente la certificazione potrà essere vistata dal Vice Presidente.
Art. 104 - PERMESSI DI CONSIGLIERE DI PARITA'
Il lavoratore nominato consigliere di parità ai sensi e dagli effetti dell'art. 8 della legge 10.4.91 n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) ha diritto a permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola, tre giorni prima.
Art. 105 - PERMESSI PER CORSI REGOLARI DI STUDIO
1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e qualificazione
professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
2. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti. Sono riconosciuti permessi retribuiti tutti i giorni di esami (compresi quelli di settembre) e due giorni precedenti gli esami stessi per un massimo di cinque esami l'anno.
3. Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui uso verrà programmato trimestralmente pro-quota, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative aziendali.
4. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
5. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
6. Rimangono salve le condizioni di migliore favore stabilite da accordi
aziendali.
Art. 106 - DIRITTO ALLO STUDIO: PERMESSI DELLE 150 ORE
1. I lavoratori che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente art 105, volendo migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività, aziendale, intendano frequentare, presso istituti pubblici, parificati o riconosciuti, corsi istituiti in base a disposizione di legge, anche monografici e professionali, o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire
di permessi retribuiti a carico di un monte-ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, che sarà determinato all'inizio di ogni triennio, a decorrere dall'1.2.84, moltiplicando le 150 ore per un
fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati presso ciascuna azienda o unità produttiva a tale data.
2. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro non devono superare il 2% del totale della forza occupata; inoltre dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno il doppio di quelle richieste come permesso.
3. I lavoratori interessati inoltreranno domanda alla Direzione nei termini e con le modalità che saranno concordati a livello aziendale.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al semestre.
4. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 1, la Direzione e la RSU stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 1.
5. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. L'interessato dovrà far pervenire all'azienda un certificato
di iscrizione al corso e, successivamente, certificati con l'indicazione delle ore di frequenza.
6. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate
dal presente articolo, saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione
e la RSU.
7. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo rimanendo che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 2, è costituito dalla regolare frequenza all'intero corso.
8. Qualora siano promossi da istituti e/o enti pubblici corsi specifici per la scolarizzazione e l'approfondimento della lingua in favore di lavoratori extracomunitari questi potranno usufruire dei permessi di cui al presente articolo con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
9. I permessi retribuiti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente art. 105.
Art. 107 - CONGEDI E PERMESSI PER HANDICAP
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge
5.2.92 n. 104, e dall'art. 2 della legge 27.10.93 n. 423, e cioè:
I) il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino;
II) in alternativa al punto 1), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;
III) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
2. Le agevolazioni di cui ai punti I), II), e III), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. Il genitore, parente o affine convivente di handicappato può scegliere la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
4. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità
accertata può usufruire dei permessi di cui ai punti II) e III) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Art. 108 - CONGEDO MATRIMONIALE
1. Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di 15 giorni di calendario.
2. Compatibilmente con le esigenze della cooperativa, questa dovrà conce dere il congedo straordinario nell'epoca scelta dal lavoratore. In ogni caso, se richiesto, la cooperativa dovrà concedere il congedo non frazionabile, con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
3. Il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla cooperativa, alla fine del congedo, regolare documentazione dell'atto di matrimonio.
4. Durante il periodo del congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 142.
Titolo XXXI - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE Art. 109 - OBBLIGHI DI LEVA - SERVIZIO CIVILE
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal DLCPS 13.9.46 n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
2. I giorni trascorsi dal lavoratore a disposizione del distretto militare (nella misura massima di tre giorni) per adempiere alle prove attitudinali vanno retribuiti, a completo carico della cooperativa, con la retribuzione di fatto di cui all'art. 142.
3. Al termine del servizio militare di leva, per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione della
cooperativa per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro si intende risolto senza diritto ad alcuna indennità.
4. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino
alla data del 31.5.82, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.
5. A decorrere dall'1.6.82, e fino al 31.3.87 il periodo trascorso in servizio militare, è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 19.5.82 n. 297.
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, a decorrere dall'1.4.87, durante il periodo trascorso in servizio militare, deve essere computato nella retribuzione, utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione, di cui all'art. 141, alla quale
il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
7. Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata del normale servizio di leva.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della legge 15.12.82 n. 772 sul riconoscimento della obiezione di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 9 febbraio 1978 n. 38 sulla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, anche ai lavoratori ai quali
sia riconosciuta la qualifica di volontario in servizio civile, ai sensi della legge stessa.
Art. 110 - RICHIAMO ALLE ARMI
1. In caso di richiamo alle armi il lavoratore, sia impiegato che operaio, ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi alla conservazione del posto (legge 3.5.55 n. 370 Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.5.55). Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità in vigore fino alla data del 31.5.82,
nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.
2. A decorrere dall'1.6.82, fino al 31.3.87, il periodo di richiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, a decorrere dall'1.4.87, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente
della normale retribuzione di all'art. 141 alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
4. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale:
u con mansioni impiegatizie ha diritto al trattamento previsto dalla legge 10.6.40 n. 653 (*);
u con mansioni non impiegatizie ha diritto al seguente trattamento a carico dell'azienda:
(*) L'intera retribuzione di fatto di cui all'art. 142, per i primi due mesi, e per il restante periodo la differenza tra il trattamento militare e quello civile, attraverso la speciale Cassa impiegati richiamati dall'INPS.
I) per il primo mese, all'intera retribuzione di fatto di cui all'art. 142;
II) per il secondo e terzo mese, alla metà della retribuzione di fatto di cui sopra.
5. Ai sensi dell'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, gli importi indicati al comma precedente sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto.
6. Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.
7. Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
I) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
II) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
III) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
IV) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti della anzianità di servizio.
Titolo XXXII - MISSIONI E TRASFERIMENTI Art. 111 - MISSIONI
1. La cooperativa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
In tal caso al personale compete:
I) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
II) il rimborso delle spese effettive per trasporto del bagaglio;
III) il rimborso delle spese postali, telegrafiche e altre, sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse della cooperativa;
IV) una diaria che verrà stabilita in sede aziendale in misura non inferiore al doppio della retribuzione di fatto di cui all'art. 142. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
2. Per le missioni di durata superiore al mese la misura della diaria potrà essere oggetto di particolari accordi in sede aziendale.
3. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
4. In luogo delle diarie di cui al punto 4) del comma 1 il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di optare per il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per
tutto il personale.
5. Per ottenere i rimborsi e la diaria di cui al presente articolo il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni in materia impartite dall'azienda.
Art. 112 - BREVI TRASFERTE
1. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella del soggiorno.
2. A quei lavoratori che per ragioni di necessità aziendali (ristrutturazioni, concentrazioni e fusioni) sono comandati temporaneamente a prestare la loro attività in località diverse dal luogo di lavoro (spaccio, magazzino, ecc.) ove prestano abitualmente servizio, la Direzione aziendale rimborserà le spese di trasporto e vitto, graduate secondo le distanze, la durata della trasferta e il tempo impiegato per
recarsi in servizio.
3. I suddetti rimborsi saranno stabiliti in sede aziendale a seconda dei casi specifici e saranno corrispondenti alle maggiori spese sostenute dal dipendente.
Art. 113 - TRASFERIMENTI CON CAMBIO DI RESIDENZA
1. Modalità di comunicazione.
Il trasferimento dei lavoratori che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
2. Trattamento.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma ai lavoratori sarà riconosciuto, per un periodo massimo di nove mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
3. Indennità.
I trasferimenti di residenza danno diritto al pagamento delle indennità qui di seguito specificate:
3.1) A chi non abbia familiari a carico:
I) il rimborso della spesa effettiva di viaggio secondo la via più breve;
II) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
III) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
IV) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea.
3.2) A chi abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
I) il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo la via più breve, per sé e per le persone della sua famiglia;
II) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del
bagaglio;
III) il rimborso per l'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
IV) una diaria nella misura fissata per il personale di missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a suo carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5.
3.3) Le diarie di cui ai punti IV di 3.1) e 3.2) saranno corrisposte per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie suddette fino a otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Art. 114 - TRASFERIMENTI SENZA CAMBIO DI RESIDENZA
Quando per ragioni di ristrutturazione, concentrazione, ecc. il lavoratore venga assegnato in altre località a prestare stabilmente la sua opera, la possibilità o meno di applicare le disposizioni di cui al precedente articolo, comma 3, punti 3.1) e 3.2), sarà esaminata in sede aziendale tra la Direzione dell'impresa e la RSU.
Art. 115 - CONDIZIONI E LIMITI DEL TRASFERIMENTO
1. A norma dell'art. 13 della legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Qualora il lavoratore non accetti il trasferimento ai sensi del comma precedente, fermo restando il diritto a tutte le indennità previste dal presente contratto, potrà essere soggetto al licenziamento solo dopo che siano state esperite le procedure previste dalla legge 15.7.66 n. 604 e della legge 20.5.70 n. 300 come modificate dalla legge 11.5.90 n. 108 (legge riportata in appendice).
3. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Titolo XXXIII - MALATTIA E INFORTUNIO
Art. 116 - ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 117 - DEFINIZIONE DI MALATTIA
Agli effetti di quanto previsto nei successivi articoli del presente titolo, si intende per "malattia" ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti la incapacità al
lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici.
Art. 118 - COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE MEDICA
1. Salvo i casi di giustificato e comprovato impedimento, in caso di malattia o infortunio nonché in caso di prosecuzione della malattia stessa, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia alla
cooperativa da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 168 e 169 del presente contratto.
2. Il lavoratore ammalato è tenuto altresì:
I) a far recapitare alla cooperativa o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il regolare certificato medico, entro due giorni dal relativo rilascio, contenente l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati nel caso di prolungamento della malattia stessa;
II) a sottoporsi ad eventuale visita di controllo da parte degli istituti previdenziali competenti, nel rispetto dell'art. 5 della legge 20.5.70 n. 300.
3. In caso di ritardo nell'invio e nella presentazione del certificato medico attestante la denuncia o la continuazione della malattia non sarà corrisposta alcuna indennità per i giorni di ritardo.
4. Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso del periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, deve essere comunicato tempestivamente dal lavoratore all'azienda.