Common use of MANUTENZIONE ORDINARIA Clause in Contracts

MANUTENZIONE ORDINARIA. Il concessionario dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, impianti e delle attrezzature esistenti nelle piscine affidate in concessione, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma di manutenzione formulato dal concessionario in sede di gara. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni e penali. Per la conduzione dell’impianto termico il concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.; gli interventi di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici dovranno essere eseguiti da ditta abilitata che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Il concessionario può apportare, a proprie spese, modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e subordinate all’approvazione della stessa.

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MANUTENZIONE ORDINARIA. Il concessionario dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le opere di Per manutenzione ordinaria s'intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che saranno necessarie possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h) del DPR 412/199 e nel DPR 551/99. Lo scopo della manutenzione ordinaria è quello di mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti al fine di assicurare le condizioni contrattuali. L'assuntore dovrà espletare la metodica ed assidua vigilanza di tutti gli impianti ed apparecchiature e provvedere a tutte quelle operazioni tendenti ad assicurare il normale e perfetto funzionamento, del quale sarà unica responsabile. A tal uopo dovrà fornire la mano d'opera necessaria per mantenere il funzionamento degli impianti e per la conduzione delle caldaie, che dovrà essere effettuata da personale munito di regolare patentino di abilitazione, nonché quella necessaria per effettuare l’accurata manutenzione degli impianti. L'accensione e lo spegnimento degli impianti potranno avvenire con l’impiego delle apparecchiature di telecontrollo attualmente esistenti o da installare e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportiveintegrare a cura dell'impresa aggiudicataria in conformità del progetto presentato ed approvato, dei benisalvo nei casi, impianti e delle attrezzature esistenti nelle piscine affidate in concessione, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessiprevisti dalla legge, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma di manutenzione formulato dal concessionario in sede di garatali operazioni debbono essere effettuate con personale abilitato. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario L'assuntore dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni e penali. Per la conduzione dell’impianto termico prestazioni ed alle incombenze necessarie per il concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.; gli interventi di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e migliore esercizio degli impianti elettrici dovranno essere eseguiti da ditta abilitata che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Il concessionario può apportare, ed in particolare a proprie spese, modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e subordinate all’approvazione della stessa.quanto segue:

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MANUTENZIONE ORDINARIA. Il concessionario dovrà deve provvedere all’effettuazione alla effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria come intesa alla lettera “OO quater art. 3 del Codice” oltre che saranno all’esecuzione del piano delle manutenzioni allegato al presente capitolato necessarie per a mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportivedella struttura sportiva, dei beni, impianti e beni delle attrezzature esistenti nelle piscine affidate in concessione, degli impianti anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché nonchè ad assicurare l’ottimale l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, arredi e provvedendo anche alla loro sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma di manutenzione formulato dal concessionario in sede di gara. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli agli obblighi sopra citati sopracitati il Comune avrà ha la facoltà di provvedere direttamente, direttamente incamerando la cauzione e/o fideiussione con rimborso avvio dell’azione di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni e penalirisoluzione contrattuale per inadempimento . Per la conduzione dell’impianto termico il concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.; gli Gli interventi di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e degli agli impianti elettrici dovranno devono essere eseguiti da ditta abilitata che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. ex DM 37 del 22 gennaio 2008DEL 22.01.2008. Il concessionario può apportare, apportare a proprie spese, spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere impianti purchè preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e subordinate all’approvazione della stessaautorizzate dalla Amministrazione.

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MANUTENZIONE ORDINARIA. Il concessionario dovrà ha l’obbligo di provvedere all’effettuazione alla gestione completa e continuativa della struttura. Il concessionario provvederà per la durata del rapporto a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, sollevando da ogni responsabilità ed onere l’Amministrazione Comunale, eseguendo tutte le opere che si rendessero necessarie a mantenere in efficienza la struttura. Si fa presente che tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili devono essere autorizzati dal comune su parere vincolante della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio. Tutte le opere di manutenzione ordinaria straordinaria saranno invece a carico dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario provvederà altresì alla pulizia di tutti i vani e gli accessori interni, compresi eventuali spazi esterni avuti in consegna. Eventuali spese per ulteriori apparecchiature che, anche su prescrizione della competente Autorità Sanitaria, eventualmente si rendessero necessarie, saranno ad esclusivo carico del gestore stesso. Eventuali chiusure straordinarie che saranno si rendessero necessarie per mantenere l’esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ripristinare il buono stato ristrutturazione saranno concordate tra le parti ed eseguite possibilmente nel periodo di conservazione delle strutture sportiveminor afflusso della struttura, a meno che, a causa della urgenza ed improcrastinabilità dei benilavori, impianti e delle attrezzature esistenti nelle piscine affidate in concessione, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma di manutenzione formulato dal concessionario in sede di gara. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà non disponga d’autorità, la facoltà di provvedere direttamentechiusura in qualsiasi momento, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni e penali. Per la conduzione dell’impianto termico per il concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.iitempo strettamente necessario per l’effettuazione dei medesimi.; gli interventi di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici dovranno essere eseguiti da ditta abilitata che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Il concessionario può apportare, a proprie spese, modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e subordinate all’approvazione della stessa.

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Samples: www.comune.casina.re.it

MANUTENZIONE ORDINARIA. Il concessionario Concessionario dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportivedella struttura, dei beni, impianti e delle attrezzature esistenti nelle piscine affidate in concessionee degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma piano di manutenzione formulato dal concessionario conduzione di cui all'All.B) del presente Capitolato, predisposto ai sensi dell'art.5, c.5 e c.7 della L.R. 11/2007, nonché di quanto indicato nel Progetto organizzativo presentato in sede di gara. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario Concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario gestore e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni e penali. Per la conduzione dell’impianto termico il concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.; gli interventi di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici dovranno essere eseguiti da ditta abilitata che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Il concessionario Concessionario può apportare, apportare a proprie spese, spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale comunale e subordinate all’approvazione della stessa.

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Samples: www.comune.cadeo.pc.it