Manutenzione in garanzia Clausole campione

Manutenzione in garanzia. Il Fornitore garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla “data di accettazione delle apparecchiature”, con le modalità ed i livelli di servizio indicati nel seguito del paragrafo, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell’apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti. Qualora venga richiesta dalle Amministrazioni il servizio opzionale di estensione della garanzia 24 mesi, la durata della gestione e manutenzione in garanzia delle apparecchiature dovrà essere garantita per la durata di 60 mesi. Il servizio di manutenzione si intende comprensivo di tutte le parti, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso. Il servizio di manutenzione dovrà essere esteso a tutte le apparecchiature, alle componenti opzionali ed alle ulteriori componenti opzionali ordinate, al sistema operativo, all’eventuale software di base e al firmware costituenti le apparecchiature.
Manutenzione in garanzia. Il Fornitore garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla “data di accettazione della apparecchiatura base”, con le modalità ed i livelli di servizio indicati nel seguito del paragrafo, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell’apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.
Manutenzione in garanzia. La Società deve prestare il Servizio di manutenzione in garanzia dei Prodotti realizzati per 365 (trecentosessantacinque) giorni a decorrere dalla data del relativo collaudo positivo, senza alcun onere per INSIEL. Le attività di manutenzione in garanzia che devono essere assicurate dalla Società consistono nell’analisi e correzione di tutte le anomalie ed errori riscontrati durante l’esercizio e riconducibili alle attività svolte, e l’eventuale adeguamento della relativa documentazione. I malfunzionamenti verranno notificati da INSIEL alla Società attraverso un’apposita “Comunicazione di rilevazione errori”, contenente: • la descrizione dettagliata dell’anomalia riscontrata, eventualmente corredata di allegati esplicatvi; • il livello di impatto sull’operatività del sistema, in termini di: ⮚ anomalia bloccante se compromette l’operatività delle principali funzionalità dell’applicazione; ⮚ anomalia grave se impedisce l’utilizzo di una funzionalità; ⮚ anomalia lieve se comporta solo appesantimento dell’operatività ma non la compromette; • eventuali soluzioni di bypass adottate da INSIEL nel caso di anomalie bloccanti per ripristinare almeno in parte l’operatività del sistema; ⮚ la data richiesta per la chiusura dell’intervento: Salvo diversa indicazione nella “Comunicazione di rilevazione errori” le attività di manutenzione in garanzia saranno svolte presso la sede della Società. Di norma e salvo diversa intesa tra INSIEL e la Società, le anomalie debbono essere rimosse: • entro 4 ore lavorative per gli errori bloccanti e gravi; • entro 8 ore lavorative per errori non bloccanti. Per ore lavorative si intende l’intervallo orario di tempo tra le 9.00 e le 18.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì. La Società potrà comunicare la rimozione dell’anomalia per le vie brevi, (pec o e-mail) ma è comunque tenuta a restituire il modulo “Comunicazione di rilevazione errori” completato con la data e l’ora di comunicazione di chiusura dell’intervento, la descrizione degli interventi effettuati sul software e le eventuali modifiche della documentazione.
Manutenzione in garanzia. I ritardi maturati nelle operazioni di ritiro e/o riconsegna del materiale, di cui all’articolo5 comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’0,1 per mille del valore netto del contratto.
Manutenzione in garanzia. L’Impresa garantisce tutti gli apparati, compresi i “software” di base e d’ambiente a corredo, per un periodo di mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa stessa, della comunicazione di verifica favorevole, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti al successivo paragrafo “Livelli di Servizio”. Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli. Il ritiro del sistema dovrà avvenire nella sede concordata con l’Amministrazione. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell’Impresa, compresi gli oneri assicurativi relativi ai rischi di trasporto eventualmente necessari in caso di ritiro e riconsegna della strumentazione durante il periodo coperto da garanzia. Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica tecnica da parte dell’Amministrazione. Nel periodo di manutenzione in garanzia si intendono inclusi anche gli aggiornamenti software degli applicativi associati al prodotto nella configurazione offerta. Qualora l’Impresa non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia e all’effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo Art. 12. Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell’approntamento alla verifica del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte dell’Impresa, della comunicazione della verifica negativa. Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale alla verifica comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni. L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
Manutenzione in garanzia. In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi di manutenzione, con riferimento a ciascun semestre, saranno applicate le seguenti penalità: − Tempo di prima risposta telefonica: per ogni ora di ritardo rispetto al periodo di un’ora, stabilita come limite massimo per la richiamata alla persona di riferimento indicata dall’Amministrazione al momento della richiesta di intervento, sarà applicata una penale pari ad € 50,00; − Tempo di intervento “on site” o ritiro dell’apparecchiatura: per ogni ora di ritardo rispetto alle 8 ore previste sarà applicata una penale pari ad € 50,00; − Tempi di ripristino della normale operatività del sistema: ⮚ € 200,00 nell’80% degli interventi per ogni giorno lavorativo di ritardo; ⮚ € 300,00 nel restante 20% dei casi per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Manutenzione in garanzia. In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi per le attività di Garanzia, saranno applicate le seguenti penalità:
Manutenzione in garanzia. Il Fornitore dovrà erogare servizi di manutenzione in garanzia per ogni intervento di manutenzione evolutiva realizzato, per un periodo di 6 mesi, o per il periodo di durata maggiore offerto quale proposta migliorativa (Cfr. Tabella 4 del presente CT “Criteri di valutazione per gli elementi migliorativi dell'offerta tecnica”, NR.6 “Estensione della garanzia”) decorrenti dalla data del verbale di collaudo con esito positivo sulle funzioni sviluppate. Tali servizi dovranno prevedere in particolare le seguenti prestazioni:
Manutenzione in garanzia. Per ricevere le richieste di intervento, l'Impresa dovrà fornire a INPDAP un indirizzo di email e un numero di telefono, sempre presidiati nell'orario 8‐17 dei giorni feriali. La presa in carico del problema deve avvenire, con comunicazione a INPDAP ‐ via email ‐ delle modalità previste di intervento, entro 1 ora lavorativa dalla trasmissione della richiesta. Per ogni ora o frazione di ritardo rispetto ai termini di cui sopra, l’Impresa corrisponderà a INPDAP una penale pari a euro 200 (duecento). Per quanto riguarda l'intervento, esso deve avvenire secondo le seguenti modalità: • Ripristino hardware presso le sedi periferiche entro 24 ore lavorative dalla richiesta in caso di guasto bloccante il funzionamento del sistema (anche in uno solo dei suoi componenti). Per ogni ora o frazione di ritardo rispetto ai termini di cui sopra, l’Impresa corrisponderà a INPDAP una penale pari a euro 300 (trecento).

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  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO