MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO Clausole campione

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO. Sino a che non sia stato ultimato, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Impresa che avrà a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale. Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione dell’opera ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L. ed a richiesta insindacabile di questa, anche con lavoro notturno. Ove, però, l’Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Impresa.
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO. Sino a che non siano intervenute a cura dell’organo di collaudo le verifiche di competenza, opportunamente verbalizzate in contraddittorio con l’Appaltatore, di ciascun Intervento, il medesimo Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare la manutenzione delle tratte oggetto di consegna per la realizzazione degli Interventi, a sua cura e spese. Peraltro qualora le opere realizzate vengano prese in consegna anticipatamente dalla Società previa redazione di apposito verbale redatto e sottoscritto da un rappresentante della Società e dal Direttore dei Lavori oltre che da un Rappresentante dell’Impresa ed aperte al traffico, a partire dalla relativa data, cesserà l’obbligo di manutenzione da parte dell’Appaltatore anche in caso di mancato collaudo. Tale attività, fatto salvo quanto sopra specificato, dovrà essere garantita anche in presenza del traffico esistente sull'autostrada già in fase di esercizio e senza portare in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni delle competenti Direzioni di Tronco della Società, restando al riguardo, e comunque fino alla relativa presa in consegna da parte della Società, a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità, sia civile che penale. L'Appaltatore, pertanto, sarà tenuto all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Società, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere. Per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso.
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO. ART. 32 –
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO. Fino alla consegna del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse deve essere eseguita a cura e spese dell'assuntore. Per tutto il periodo occorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'assuntore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'assuntore, la stessa, dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed accurato, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Secondo quanto prescritto dal D.P.R. n. 207/2010, il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio dell’Accordo Quadro, la manutenzione delle opere, anche di carattere provvisorio, deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. Le attività di manutenzione dovranno essere eseguite senza recare in alcun modo turbamento alla circolazione, comunque rispettando le norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale. L'Impresa sarà tenuta all'osservanza anche delle ulteriori prescrizioni che dovesse fissare la Commit- tente, senza che, per gli oneri eventualmente derivanti, abbia nulla a pretendere. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo prov- visorio, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall' art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa sarà garante dei lavori e delle prestazioni eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sosti- tuzioni ed i ripristini che si rendessero necessari. Durante tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni caute- la, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie. Per ogni riparazione di tipo provvisorio l'Impresa dovrà sempre richiedere la preventiva autorizza- zione della Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori o dalla Committen- te con invito scritto, vi provvederà la Committente e la spesa verrà addebitata all'Impresa dedu- cendola direttamente dalle somme dovute all’Impresa.
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzio- ne delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Impresa. Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sanci- te all’art. 1669 del Codice Civile, l’Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, so- stituzioni e ripristini che si rendessero necessari. La manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo e ove l’Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione Lavori, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Impresa stessa. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte.
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore. Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione ed il collaudo, l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà fatta a cura e spese dell'Impresa. Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Impresa tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte dell'ACER. Qualora l'Impresa non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'ACER, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Impresa stessa.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.