Mansioni Clausole campione

Mansioni. 1. I compiti assegnati agli appartenenti al CFVA comprendono tutte le mansioni attualmente stabilite per gli ex profili professionali di provenienza fino alla definitiva regolamentazione delle declaratorie e dei profili professionali ai sensi delle norme transitorie del presente contratto.
Mansioni. 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del CCNL sottoscritto il 31/03/1999 per la revisione dell’ordinamento professionale, il Comune potrà adibire il dipendente ceduto a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.
Mansioni. 1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
Mansioni. Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di 3 mesi (6 mesi per il passaggio alla qualifica di quadro).
Mansioni. Articolo J
Mansioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL 31.03.1999 sull’ordinamento professionale del personale dipendente, l’obbligazione alla prestazione del lavoratore, assunta con la stipulazione del presente atto convenzionale, è articolata e diffusa in ordine indistintamente a tutte le mansioni ascritte e ascrivibili alla categoria professionale d'inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti. Per obiettive esigenze di servizio, il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere di modificare in verticale le mansioni del dipendente da parte del Dirigente, nel rispetto dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché delle norme contrattuali vigenti nel tempo. L’assegnazione di mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 è nulla.
Mansioni. Il dipendente, nell'ambito delle mansioni corrispondenti al menzionato profilo di qualifica, livello, sarà adibito a svolgere le seguenti funzioni: - …………………………………………………………………………………………….. -………………………………………………………………………………………………..
Mansioni. Impiegato
Mansioni. Il Personale ceduto continuerà ad essere adibito alle mansioni che svolgeva presso la cedente per un lasso temporale di almeno 6 mesi dall’avvenuta cessione.
Mansioni. Non verranno effettuati, senza il consenso del Personale distaccato, mutamenti di mansioni.