Luogo del trattamento Clausole campione

Luogo del trattamento. I dati sono trattati presso la sede del Responsabile e presso i datacenter localizzati in Italia. Sia la sede che il data center si trovano nello Spazio Economico Europeo. Il trasferimento di dati al di fuori del SEE (Spazio Economico Europeo), qualora sia richiesto dal Cliente anche tramite le impostazioni del servizio (es. utilizzo di servizi di analytics), è ammesso a condizione che il paese di destinazione garantisca un livello di protezione adeguato oppure esistano specifiche decisione di adeguatezza emanate dalla Commissione europea o clausole contrattuali utilizzate dal Cliente. Qualora un servizio selezionato dal Cliente implichi un trasferimento di dati al di fuori del SEE, e ciò comporti la sottoscrizione di apposita clausola o DPA con il servizio in questione, tale sottoscrizione dovrà essere operata dal Cliente, comunicandone espressamente al Responsabile l’adozione.
Luogo del trattamento. I trattamenti connessi ai servizi web e di comunicazione di questo sito hanno luogo presso la sede della Titolare e sono curati da personale tecnico dell’Ufficio Incaricato del Trattamento e in occasionali operazioni di manutenzione da eventuali incaricati esterni come quelli del servizio di hosting. Il web hosting che è responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.
Luogo del trattamento. I dati personali rilasciati dagli interessati potranno essere trattati presso la sede legale: Xxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx e le unità locali di OCERT: Xxx XX Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxxxxx 10, 28100 Novara e presso i soggetti autorizzati Responsabili del trattamento dei dati.
Luogo del trattamento. Il trattamento dei dati sensibili oggetto dell'accordo esige il previo consenso scritto del titolare per sedi diverse dall'indirizzo del responsabile e dei sub-responsabili del trattamento, come da Allegato 3. Il responsabile del trattamento dei dati deve farsi rilasciare ogni anno a sue spese un relazione di verifica/ispezione da eventuali terzi che attesti la sua conformità con il presente accordo e con i relativi allegati. La relazione o altro formato di audit deve essere inoltrata al titolare o pubblicata sul sito web di quest'ultimo quanto prima previa predisposizione.
Luogo del trattamento. Il trattamento dei dati personali ai sensi delle Clausole non può essere effettuato in luoghi diversi da quelli che seguono, senza la previa autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento: [INDICARE DOVE HA LUOGO IL TRATTAMENTO] [INDICARE IL RESPONSABILE O IL SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO CHE USA L’INDIRIZZO] UN PAESE TERZO O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE] [DESCRIVERE UN’ISTRUZIONE SUL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO [INDICARE LA BASE GIURIDICA DEL TRASFERIMENTO DI CUI AL CAPO V DEL RGPD] Se il titolare del trattamento non fornisce nelle Clausole o successivamente istruzioni docu- mentate riguardanti il trasferimento dei dati personali verso un paese terzo, il responsabile del trattamento non ha diritto di eseguire tale trasferimento nell’ambito delle Clausole. [DESCRIVERE LE PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI REVISIONE DA PARTE DEL TITO- LARE DEL TRATTAMENTO, COMPRESE LE ISPEZIONI, RELATIVAMENTE AL TRATTA- MENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DEL RESPONSABILE ] Ad esempio: [OPPURE] [E, SE APPLICABILE] [SE APPLICABILE, DESCRIVERE LE PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI REVISIONE DA PARTE DEL TITOLARE DI TRATTAMENTO, COMPRESE LE ISPEZIONI, RELATIVAMENTE ALTRATTAMENTO DI DATI PERSONALI SVOLTO DAL SUB-RESPONSABILE ] [AD ESEMPIO] [OPPURE] [E, SE APPLICABILE] [E, SE APPLICABILE]
Luogo del trattamento. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede della Regione Marche sita in xxx Xxxxxxx, x. 00. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Il sottoscritto in qualità di avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR attraverso la presa visione del documento ’”Informativa sul conferimento e trattamento dei dati personali e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta” pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente/Amministrazione di esser stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati nella stessa.
Luogo del trattamento. Germania. • Regno Unito; se i dati vengono trattati all’interno dell’Unione Europea per finalità di hosting e/o di supporto IT, sono stati stipulati appositi contratti per l’elaborazione dei dati degli ordini. • Qualora il Fornitore ricorra a un subfornitore al di fuori dell’Unione Europea (a tale proposito vedere il punto 8 dell’Allegato 1) per finalità di hosting e/o di supporto IT, i dati personali andranno inoltrati sulla base delle clausole di contratto standard/clausole standard relative alla protezione dei dati stipulate tra il Fornitore e il subfornitore per la trasmissione dei dati personali agli incaricati del trattamento che risiedono in Paesi terzi secondo l’art. 46 comma 2 c) dell’RGPD.
Luogo del trattamento. I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale di BITRABI, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 6, 40128 Bologna (BO) e presso la sede operativa di Xxx. Xxxxxx 0000/X, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx (XX). I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Luogo del trattamento. I dati di titolarità del Cliente saranno trattati nei luoghi dove risiedono le infrastrutture il CYBEROO e dei subappaltatori da essa incaricati, ai sensi dell’articolo 18 che segue.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: