Firma Clausole campione

Firma. La fi rma apposta in calce alla Proposta di Adesione alle iniziative “Soluzione Telefono”, “Soluzione Accessori” e “Rata Telefono”, impli- ca la presa visione e la completa accettazione da parte del Cliente delle Condizioni di Adesione delle iniziative stesse.
Firma. La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Firma. N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.
Firma. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.
Firma. 1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Bruxelles, presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del protocollo, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione della decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa alla firma del protocollo da parte dell'Unione europea. Il depositario notifica a tempo debito tale data a tutte le parti contraenti. 2. Soltanto le parti contraenti dell'accordo Interbus possono firmare il presente protocollo, aderirvi o ratificarlo. Gli strumenti di firma, adesione o ratifica saranno depositati presso il depositario, che ne informa le altre parti contraenti.
Firma. Dal 1° maggio 2001 al 31 dicembre 2002 compreso, il presente Accordo sarà aperto, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao e dei governi invitati alla Conferen- za delle Nazioni Unite sul cacao. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao o il Consiglio istituito a norma del presente Accordo possono prorogare il termine per la firma del presente Accordo, dandone immediata notifica al depositario.
Firma. Il Capo Cantiere: ……………………………………………………………………. Indirizzo: …………………………………………………………………. firma Il Sostituto del Capo Cantiere :…………………………………….………………………………………. Indirizzo: …………………………………………………………………. firma il Medico Competente c/o …………………………………………………………………. Via ……………………………………… Città……………………………..
Firma. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizza- zioni d’integrazione economica regionale a Rotterdam l’11 settembre 1998 e presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 12 settembre 1998 al 10 settembre 1999.
Firma. 1. Gli atti, relativi ai rapporti le cui procedure di stipula sono disciplinate dal presente regolamento, sono di norma sottoscritti: - dal Rettore ai sensi dell’art. 14, comma 2 lett. g), del vigente Statuto d’Ateneo; - dai Direttori dei Dipartimenti, giusta il combinato disposto dell’art. 28, comma 2 lett. e), ed art. 30, comma 1 lett. d), del vigente Statuto d’Ateneo. 2. Nelle ipotesi espressamente previste dallo Statuto e da Regolamenti dell’Università o da apposito atto di delega del Rettore, la stipula degli atti è attribuita ai Presidenti delle Strutture di Raccordo, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori delle Scuole di Specializzazione, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed al personale di categoria EP (Elevata Professionalità) Responsabile di Servizi o Settori.
Firma. LA BANCA