Firma Clausole campione

Firma. La fi rma apposta in calce alla Proposta di Adesione alle iniziative “Soluzione Telefono”, “Soluzione Accessori” e “Rata Telefono”, impli- ca la presa visione e la completa accettazione da parte del Cliente delle Condizioni di Adesione delle iniziative stesse.
Firma. La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Firma. N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.
Firma. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.
Firma. Il Capo Cantiere: ……………………………………………………………………. Indirizzo: …………………………………………………………………. firma Il Sostituto del Capo Cantiere :…………………………………….………………………………………. Indirizzo: …………………………………………………………………. firma il Medico Competente c/o …………………………………………………………………. Via ……………………………………… Città……………………………..
Firma. LA BANCA
Firma. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizza- zioni d’integrazione economica regionale a Rotterdam l’11 settembre 1998 e presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 12 settembre 1998 al 10 settembre 1999.
Firma. 1. Gli atti, relativi ai rapporti le cui procedure di stipula sono disciplinate dal presente regolamento, sono di norma sottoscritti: - dal Rettore ai sensi dell’art. 14, comma 2 lett. g), del vigente Statuto d’Ateneo; - dai Direttori dei Dipartimenti, giusta il combinato disposto dell’art. 28, comma 2 lett. e), ed art. 30, comma 1 lett. d), del vigente Statuto d’Ateneo.
Firma. 1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Bruxelles, presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del protocollo, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione della decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa alla firma del protocollo da parte dell'Unione europea. Il depositario notifica a tempo debito tale data a tutte le parti contraenti.
Firma. Questa Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa così come degli Stati dotati di uno statuto consultivo, presso la Commissione economica per l’Europa, in virtù dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l’Europa che ha trasferito loro delle competenze per delle tematiche di cui questa Convenzione tratta, compreso la competenza per stipulare dei trattati su queste tematiche, ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, poi presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998.