LIBERA PROFESSIONE Clausole campione

LIBERA PROFESSIONE. 1. La libera professione è esercitata secondo le norme del presente articolo.
LIBERA PROFESSIONE. 1. Il medico di medicina generale, al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale dando comunicazione all’Azienda sulla tipologia e le caratteristiche della stessa e purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
LIBERA PROFESSIONE. 1) L’Azienda garantisce al personale universitario convenzionato con rapporto di lavoro esclusivo l’esercizio della libera professione intramuraria nell’ambito e nei limiti delle norme di legge, contrattuali e aziendali che la regolamentano e si impegna a liquidare direttamente agli interessati i compensi spettanti.
LIBERA PROFESSIONE. 1. La libera professione può essere esercitata al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
LIBERA PROFESSIONE. 1Il medico capoclinica rinuncia alla libera professione durante il periodo di impiego. 2In caso di occupazione a tempo parziale tale attività è soggetta a autorizzazione da parte dell’Ospedale.
LIBERA PROFESSIONE. 1. Il pediatra di libera scelta, al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
LIBERA PROFESSIONE. Art. 67 Compiti del medico
LIBERA PROFESSIONE. 1. I criteri per l’attribuzione dei proventi al personale del comparto che presta la propria collaborazione a supporto dell’attività libero – professionale dei dirigenti sanitari sono determinati dall’Azienda previa contrattazione con le RSU e le XX.XX. e disciplinati in apposito Regolamento (approvato con deliberazione n. 317 del 24/4/2008).
LIBERA PROFESSIONE. 17 TITOLO VI - ASPETTI GESTIONALI 17
LIBERA PROFESSIONE. 1. In applicazione delle indicazioni della Regione Xxxxxx Xxxxxxx la sede di erogazione delle prestazioni in libera professione è quella dell’azienda con cui il Professionista ha instaurato il rapporto di lavoro.