LIBERA PROFESSIONE. 1. Il medico di medicina generale, al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale dando comunicazione all’Azienda sulla tipologia e le caratteristiche della stessa e purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive
LIBERA PROFESSIONE. 1. Il medico di medicina generale, al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale dando comunicazione all’Azienda sulla tipologia e le caratteristiche della stessa e purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti alla sua attività all’interno della AFT. Nel caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3, il medico di medicina generale dà comunicazione all’Azienda sulla tipologia e le caratteristiche della stessa.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive Modificazioni Ed Integrazioni, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive Modificazioni Ed Integrazioni, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive Modificazioni Ed Integrazioni
LIBERA PROFESSIONE. 1. Il medico di medicina generale, convenzionato al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale dando comunicazione all’Azienda sulla tipologia e le caratteristiche della stessa e stessa, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
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