Common use of Lavoro notturno Clause in Contracts

Lavoro notturno. 1) Lavoro notturno ordinario. Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Per tale lavoro è prevista una indennità di € 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di € 6,20 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art. 56. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta. E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al Dlgs 66/03, quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente l’intervallo tra le 24.00 e le ore 05.00 in relazione alla ipotesi formulata all’art. 1, lett. d), del citato decreto legislativo. Agli effetti della lett. e), dell’art. 1, del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore notturno il lavoratore che con riferimento all’orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di lavoratore notturno; Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al mese. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che l’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell’arco delle 24 ore. Ai sensi dell’art.15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazione. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all’esame delle competenti RSA/RSU o in loro assenza alle XX.XX. territoriali. Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro notturno. 1) Lavoro notturno ordinario. Per Si considera lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Per tale lavoro è prevista una indennità di € 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di € 6,20 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art. 56. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta. E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al Dlgs 66/03, quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le 24.00 cinque del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 22:00 e le 05:00, ovvero tra le 23:00 e le 06:00, ovvero tra le 24:00 e le 07:00. Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno tre ore della sua prestazione giornaliera ordinaria ossia almeno tre ore comprese tra le 22:00 e le 07:00. Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21.00 e le ore 05.00 07.00. Il limite delle 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni è calcolato come media nelle ventiquattro ore. Il divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale. La non obbligatorietà del lavoro notturno, prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per: - lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in relazione alla ipotesi formulata all’art. 1alternativa, lett. d)lavoratore padre convivente con la stessa, - lavoratrice o lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni, - lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del citato decreto legislativo. Agli effetti della lett. e)minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, dell’art. 1in alternativa, del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore notturno il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa, - lavoratrice o lavoratore che con riferimento all’orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoroabbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 e successive modificazioni, in regime di continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante riguarda anche il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di lavoratore notturno; Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al meseeccezionale. Ai sensi dell’art. 17delle previsioni legislative di cui agli articoli 14 e 15 del D.Lgs n. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese del d.lgs 66/2003, si concorda che l’orario datore di lavoro viene effettuata la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell’arco - per il tramite delle 24 ore. Ai sensi dell’art.15 competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del citato decreto legislativomedico competente - attraverso controlli preventivi e periodici, che garantisce il trasferimento dal almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazione. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all’esame delle competenti RSA/RSU o in loro assenza alle XX.XX. territoriali. Ai cui sono adibiti i lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntivastessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro notturno. 1(art.10, 11, 14) Lavoro notturno ordinario. Per Sono previsti particolari inquadramenti e specifiche retribuzioni definite in sede contrattuale per quanto riguarda il lavoro notturno si intende ai soli notturno: • personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali nella fascia oraria 20.00 – 8.00 (Tabella D) • personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna (senza fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Per tale lavoro assistenziali) con fascia oraria 21.00 – 8.00 (Tabella C) • inoltre è prevista una indennità di € 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di € 6,20 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art. 56. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta. E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al Dlgs 66/03, quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente l’intervallo tra le 24.00 22.00 e le ore 05.00 6.00, che è compensato, se ordinario con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto FESTIVITA’ (art.16) 1° gennaio – 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno ‐ 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono, in relazione alla ipotesi formulata all’art. 1, lett. d), del citato decreto legislativo. Agli effetti della lett. e), dell’art. 1, del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore notturno queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa. Se una delle festività sopra elencate coincide con riferimento all’orario giornaliero svolga la domenica (o nel giorno di riposo stabilito) il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoroaltra giornata o, in regime alternativa, al pagamento di continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo)1/26 della retribuzione globale di fatto mentre se è lavorata è dovuto, durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di lavoratore notturno; Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al mese. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che l’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell’arco delle 24 ore. Ai sensi dell’art.15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livellooltre alla normale retribuzione giornaliera, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazionepagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all’esame delle competenti RSA/RSU o in loro assenza alle XX.XX. territoriali. Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 Per i rapporti ad ore su le festività verranno retribuite sulla base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntivadella normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale.

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Samples: Lettera Di Assunzione

Lavoro notturno. 1) Lavoro notturno ordinarioAl lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D Lgs 8 aprile 2003, n.66, e successive modificazioni. Per Gli artt.12 e 13 del succitato decreto possono essere derogat i in sede di contrattazione aziendale. Nelle more di detto accordo resta salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle ventiquattro ore. 2.Le ore 22.00 alle accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga. 3. Le ore 06.00. Per tale lavoro è prevista una indennità accantonate in banca ore, potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di € 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di € 6,20 per prestazioni oltre le minimo due ore e fino alle quattro e, quando saranno richieste a copertura dell’intera o per più giornate lavorative, saranno immediatamente accolte le richieste presentate con congruo anticipo o debitamente documentate. compatibilmente con le esigenze di servizio. 4. Le ore per notte. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità godute, saranno liquidate entro tre mesi dal termine del periodo di disponibilità di cui al presente articolocomma 1 5. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art. 56. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni Ulteriori articolazioni dell’istituto e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturneverifica dell’andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta. E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al Dlgs 66/03, quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente l’intervallo tra come previsto nell’articolo 7 lettera f) Ogni sei mesi le 24.00 e le ore 05.00 in relazione alla ipotesi formulata all’art. 1, lett. d), del citato decreto legislativo. Agli effetti della lett. e), dell’art. 1, del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore notturno il lavoratore che con riferimento all’orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di lavoratore notturno; Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al mese. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003parti, si concorda incontreranno, a livello aziendale, per definire ulteriori articolazioni dell’Istituto e per la verifica dell’andamento, della concessione dei permessi e della corretta gestione dell’istituto, come previsto nell’art. 7 lettera … Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part- time) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all’attività dell’azienda sanitaria, tutelando anche le esigenze assistenziali dell’utenza; - consentire, tenendo conto delle necessità tecnico– organizzative aziendali, le esigenze individuali dei lavoratori. Si conviene che l’orario Il numero dei lavoratori notturni rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo intese con le 12 ore nell’arco delle 24 oreXX.XX. Ai sensi dell’art.15 del citato decreto legislativodi cui all’articolo ... L’assunzione di personale a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno corrispondente a quello diurnoper i lavoratori assunti a tempo pieno; - la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell’orario con riferimento, si prevede che nel secondo la tipologia di part time, al giorno, alla settimana, al mese, all’anno, comunque non inferiore a 1/3 dell’orario di lavoro previsto per il tempo pieno; - la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico e normativo. - la sede di lavoro In caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livelloassunzione a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale e, fermo restando la comunicazione scritta da affiggere in luogo accessibile a tutti nei locali della Art. 20 - Banca delle ore La banca delle ore si costituisce con l’accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore possa essere spostato da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a mansioni sua disposizione per l’anno di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazionematurazione e per il semestre successivo. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all’esame delle competenti RSA/RSU o ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in loro assenza alle XX.XXbusta paga. territoriali. Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 Le ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite accantonate in banca ore, potranno essere usufruite come permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazioneanche a gruppi di minimo due ore e, quando saranno richieste a copertura dell’intera o per più giornate lavorative, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore richieste e non godute per motivate esigenze organizzative saranno retribuite, su specifica richiesta struttura, ulteriori modalità di informazione saranno definite in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’ art…. Il trattamento economico, ivi compresi i trattamenti accessori, gli automatismi di carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavorativa effettiva. In caso di comprovato impedimento tempo parziale verticale con prestazione piena, tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte in misura integrale per la fruizione l’intera giornata di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntivalavoro. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

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Samples: www.fpcgil.it

Lavoro notturno. 1) Lavoro notturno ordinario. ordinario Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Per tale lavoro è prevista una indennità di € 12,39 L. 20.000 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di € 6,20 L. 10.000 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. A decorrere dall’ 1/1/2001 le succitate indennità saranno incrementate rispettivamente a L. 24.000 e a L. 12.000. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art. 56all'art.50. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta. Applicazione Dlgs 532/99 E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al Dlgs 66/03, 532/99 quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente l’intervallo tra le 24.00 e le ore 05.00 in relazione alla ipotesi formulata all’art. 1, lett. d), alla lettera a) del punto 1 dell’art.2 del citato decreto legislativoDlgs. Agli effetti della lett. e), dell’art. 1, legali di cui alla lettera B del punto 1 del citato decreto legislativo, Xxxx è considerato lavoratore notturno il lavoratore che con riferimento all’orario al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione (( e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di lavoratore notturno; Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al mese. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che l’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell’arco delle 24 ore. Ai sensi dell’art.15 dell’art.6 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazione. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte definite all’esame delle competenti RSA/RSU o in loro assenza mancanza alle XX.XX. territoriali. Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annuaannua a decorrere dal 01/07/2000. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori

Lavoro notturno. 1) Lavoro notturno ordinario. Per E’ considerato lavoro notturno si intende notturno, ai soli fini retributivi effetti retributivi, quello prestato dalle tra le ore 22.00 alle 22,00 e le ore 06.00. Per tale lavoro è prevista una indennità di € 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di € 6,20 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art. 56. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione 6,00 del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svoltamattino. E’ considerato lavoro notturno notturno” agli effetti legali di cui al Dlgs 66/03, quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente l’intervallo tra le 24.00 ore 22,00 e le ore 05.00 5,00 del mattino in relazione alla ipotesi all’ipotesi formulata all’artdall’art. 1, comma 2, lett. d), ) del citato decreto legislativolegislativo n. 66/2003. Agli effetti della lett. e), dell’art. 1, del citato decreto legislativo, legali è considerato lavoratore notturno notturno” il lavoratore che che: - con riferimento all’orario al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo)assegnazione, durante il periodo tra le ore 24.00 22,00 e le 05.00ore 5,00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di lavoratore notturno; Si - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22,00 e le ore 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno, da riproporzionare, per il part – time verticale e misto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l. quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al mese. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che l’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell’arco delle 24 ore. Ai sensi dell’art.15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazione. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all’esame delle competenti RSA/RSU o in loro assenza alle XX.XX. territoriali. Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.relazione ai seguenti casi ec- cezionali:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro