Common use of LAVORO INTERMITTENTE Clause in Contracts

LAVORO INTERMITTENTE. Artt. 73 - 77 Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e per i casi di svolgimento straordinario di lavoro (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi di ferie estive e vacanze natalizie e pasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, per ciascun lavoratore, è possibile utilizzare il lavoro intermittente per massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi. Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello, che sarà proporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Qualora il lavoratore si impegni a restare in attesa di chiamata, ha diritto a percepire un’indennità di disponibilità, che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile lorda normale. Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 3 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla cassa integrazione. Il Datore di lavoro deve comunicare alla D.T.L. competente per territorio l’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, secondo le modalità previste per Xxxxx.

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Samples: cisalterziario.it, www.anpit.it

LAVORO INTERMITTENTE. Artt. 73 - 77 Contratto 49,50, 51,52,53 54 e 55 Nel contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale lavoro intermittente il lavoratore si mette pone a disposizione dell’Azienda, del datore di lavoro che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1utilizzarlo quando ne ha effettivo bisogno con un preavviso di almeno 48 ore. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e per i casi di svolgimento straordinario di lavoro (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da Può sempre essere concluso con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamentoetà o con meno di 24 anni; nonché, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel indipendentemente dall’età: ● nei fine settimana, nei periodi di ferie estive e xxxxx xxxxxx, vacanze natalizie e pasquali, festività nazionali; ● per sostituire lavoratori assenti per cause impreviste; ● in caso di commesse straordinarie o fattispecie analoghe; ● per attività promozionali o meeting; ● per fattispecie previste dalla contrattazione aziendale. Presso lo stesso Datore Può essere stipulato con o senza obbligo di Lavororisposta alla chiamata, nel promo caso il lavoratore avrà diritto ad una specifica indennità, oltre al normale compenso per ciascun lavoratore, è possibile utilizzare il lavoro intermittente per massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi. Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello, che sarà proporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguitale attività realmente espletate nella misura del 20% della paga oraria. Qualora il lavoratore sia temporaneamente impossibilitato a rispondere alla chiamata è tenuto a darne tempestiva notizia al datore di lavoro, in difetto, decadrà dal diritto all’indennità. In caso di ingiustificato rifiuto si impegni a restare in attesa potrà avere la risoluzione del contratto, la restituzione dell’indennità di chiamata, ha diritto a percepire un’indennità disponibilità relativa al periodo successivo al rifiuto e il risarcimento del danno eventualmente subito pari al 50% dell’indennità di disponibilità. Il lavoro a chiamata è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, per le imprese che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile lorda normale. Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha abbiano effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia che abbiano proceduto a licenziamento per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 3 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni. La misura dell’indennità di lavoro disponibilità è quantificata nell’importo minimo mensile di € 410 fino al 30.9.2014; € 415 per identiche mansioni con ricorso alla cassa integrazioneil periodo dall’1.10.2014 al 30.4.2015; € 420 per il periodo dall’1.5.2015 al 30.6.2016. Il Datore Per la determinazione dell’importo orario va utilizzato il divisore fisso di lavoro deve comunicare alla D.T.L. competente per territorio l’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, secondo le modalità previste per Xxxxx173 ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Micro, Piccole E Medie Imprese Aziende Del Settore Terziario, Commercio E Servizi

LAVORO INTERMITTENTE. Artt. 73 66 - 77 70 Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e per i casi di svolgimento straordinario di lavoro (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi di ferie estive e vacanze natalizie e pasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, per ciascun lavoratore, è possibile utilizzare il lavoro intermittente per massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi. Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello, che sarà proporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Qualora il lavoratore si impegni a restare in attesa di chiamata, ha diritto a percepire un’indennità di disponibilità, che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile lorda normale. Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 3 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla cassa integrazione. Il Datore di lavoro deve comunicare alla D.T.L. competente per territorio l’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, secondo le modalità previste per Xxxxx.

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Samples: www.cidec.it

LAVORO INTERMITTENTE. Artt. 73 66 - 77 70 Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e per i casi di svolgimento straordinario di lavoro (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi di ferie estive e vacanze natalizie e pasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, per ciascun lavoratore, è possibile utilizzare il lavoro intermittente per massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi. Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello, che sarà proporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Qualora il lavoratore si impegni a restare in attesa di chiamata, ha diritto a percepire un’indennità di disponibilità, che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile lorda normaleRetribuzione Mensile Normale. Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 3 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla cassa integrazione. Il Datore di lavoro deve comunicare alla D.T.L. competente per territorio l’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, secondo le modalità previste per Xxxxx.

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Samples: www.anpit.it