Common use of LAVORO INTERMITTENTE Clause in Contracts

LAVORO INTERMITTENTE. (ARTT. 13-18) Gli articoli da 13 a 18 riguardano il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata). Si ricorda che mediante tale contratto - il quale può essere a tempo indeterminato o a termine - un lavoratore "si pone a disposizione" di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente. La disciplina del lavoro intermittente non subisce sostanziali modifiche rispetto alla riforma Fornero (legge n.92/2012), già intervenuta su questo istituto con previsioni che ne hanno di fatto ridotto l’applicazione a seguito di una più complessa burocrazia gestionale. Rispetto all'attuale disciplina dell'istituto, stabilita dagli artt. da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che viene espressamente abrogata (art. 55, c.1, lettera d), emergono le seguenti differenze: • stando alla infelice formulazione dell'art. 13, c. 1, del decreto, sembrerebbe che si subordini alle determinazioni dei contratti collettivi anche l'ammissibilità dell'ipotesi di contratto intermittente relativo a periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, mentre la precedente disciplina consentiva in via diretta quest'ipotesi di contratto intermittente (su questo aspetto occorrerà attendere dunque i chiarimenti delle amministrazioni competenti); • il criterio di computo dei lavoratori intermittenti nell'organico dell'impresa ("in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre") è esteso alle ipotesi in cui il computo rilevi per l'applicazione di una disciplina di fonte contrattuale (mentre la corrispondente norma previgente fa riferimento solo all'applicazione delle "normative di legge"). Per quanto riguarda le tipologie di attività per le quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente occorre continuare a rifarsi alla contrattazione collettiva o, in assenza, ai casi individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo deve ritenersi che, fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale, restino in vigore i casi individuati nel precedente decreto 23 ottobre 2004 e che quindi sia “ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” (art. 55, c. 3). Resta sempre ammesso il lavoro intermittente con giovani con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni si svolgano entro il 25°anno) e con adulti che abbiano più di 55 anni.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego