Common use of LAVORO INTERMITTENTE Clause in Contracts

LAVORO INTERMITTENTE. Art. 146 Può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o comunque nei casi in cui non sia possibile predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il contratto di lavoro intermittente può essere altresì stipulato per prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Parti, nonché in casi di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre anni solari. Nell'ipotesi di superamento del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNL. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità. Contratto a tempo determinato Art. 151 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 12 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Qualora il limite dei 12 mesi sia superato in assenza delle condizioni suddette, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesi, o 24 in presenza delle causali suesposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, quelli da startup innovative per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova sarà pari al 20% della durata di quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 158 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga base.

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LAVORO INTERMITTENTE. ArtArtt. 146 Può essere stipulato per lo 82 - 88 Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o comunque nei intermittente, e per i casi in cui non sia possibile predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il contratto svolgimento straordinario di lavoro intermittente può essere altresì stipulato per (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni, con termine delle prestazioni entro il 25° anno di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle di ferie estive o delle e vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Partipasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, nonché in casi di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di etàper ciascun lavoratore, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro è possibile utilizzare il venticinquesimo anno di età. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre anni solarinell’arco degli ultimi 36 mesi. Nell'ipotesi Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato ed a parità di superamento del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNL. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità. Contratto a tempo determinato Art. 151 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo indeterminato dello stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 12 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinarialivello. Qualora il limite Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere, un’“Indennità oraria di disponibilità” (per le tabelle retributive si rimanda ai relativi articoli del CCNL). Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei 12 rischi, per sostituire dei lavoratori in sciopero, se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi sia superato precedenti l’assunzione o quando siano in assenza delle condizioni suddettecorso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione Contratti di Solidarietà espansiva Art. 65 Secondo le previsioni legali e al fine d’incrementare gli organici, il contratto si trasforma l’Azienda e le Associazioni Datoriali e Sindacali firmatarie potranno stipulare un accordo Aziendale che preveda, programmandone i modi d’attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesi, o 24 in presenza delle causali suesposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, quelli da startup innovative per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova sarà pari al 20% della durata di quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 158 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga basenuovo personale.

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Samples: cisalterziario.it, cisalterziario.it

LAVORO INTERMITTENTE. Art. 146 149 Può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o comunque nei casi in cui non sia possibile predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il contratto di lavoro intermittente può essere altresì stipulato per prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Parti, nonché in casi di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Il Per lo specifico settore di applicazione del presente CCNL, il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre anni solari. Nell'ipotesi di superamento del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNLcontratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilitàdisponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati nei contratti territoriali o aziendali, l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte dell'azienda. Contratto a tempo determinato Art. 151 155 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 12 36 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Qualora il limite dei 12 mesi sia superato in assenza delle condizioni suddettesuperato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesi, o 24 in presenza delle causali suesposte, 36 mesi è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Qualora il rapporto prosegua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Ai sensi della normativa vigente, la disciplina della successione di contratti a tempo determinato non trova applicazione per le attività stagionali e per quelle legate alla disponibilità delle materie prime. Nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una durata complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto comprese le eventuali proroghe Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 5 dipendenti, computando tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da più di 5 a 10 dipendenti, così come sopra calcolati, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore determinato nella misura massima del 40% dei lavoratori a tempo determinato ogni dueindeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all'unità superioresuperiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi stipulati: a. nella fase di avvio di nuove attività, quelli ; b. da startup innovative per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, quelli conclusi imprese start-up innovative; c. con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla anni; d. per la sostituzione di lavoratori assenti o assenti; e. per lo svolgimento di attività stagionali. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova sarà pari al 20% della durata di quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 158 162 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle di specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 2550% delle ore di lavoro settimanale. In tali casi il lavoro supplementare è compensato con una maggiorazione del 15%. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o mistosupplementari ulteriori, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo fino al raggiungimento del 20+60% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' rispetto all'orario stabilito, in tal caso è prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura retributiva del 15% rispetto alla paga base30%.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

LAVORO INTERMITTENTE. ArtArtt. 146 Può 140 ss. Puo' essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o comunque nei casi in cui sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale per l'impossibilita, o comunque la difficolta, di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il contratto di lavoro intermittente può essere altresì stipulato per prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Parti, nonché in casi di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre anni solari. Nell'ipotesi di superamento del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa dell'utilizzazione, L'importo dell'indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNLcontratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità. Contratto a tempo determinato Art. 151 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 12 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Qualora il limite dei 12 mesi sia superato in assenza delle condizioni suddette, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesi, o 24 in presenza delle causali suesposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà disponibilità riferita al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari periodo successivo al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, quelli da startup innovative per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnatorifiuto. Nel caso di rapporti inferiori all'annolavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, la durata del periodo nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati nei contratti territoriali o aziendali, l'indennità di prova sarà pari disponibilità è corrisposta al 20% della durata di quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 158 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore prestatore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. solo in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga baseeffettiva chiamata da parte dell'azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

LAVORO INTERMITTENTE. Art. 146 Può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o comunque nei casi in cui non sia possibile predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il Il contratto di lavoro intermittente o contratto di lavoro a chiamata ovvero “job on call” è un contratto di lavoro subordinato, con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro, secondo particolari modalità e nel rispetto dei limiti dettato dalla legge. Il Contratto di Lavoro Intermittente o a chiamata può essere altresì stipulato per prestazioni le particolari caratteristiche dell’attività che rivestono le associate di cui all’art. 1 che per natura sono da rendersi nel fine considerarle discontinue e non programmabili, precisamente quanto:  l’attività lavorativa non è programmabile,  l’attività non è sostenibile con il personale già presente in servizio;  ovvero quanto sussistono le seguenti ipotesi:  emergenza di aiuto alla persona sia in struttura ospedaliera pubblica che privato e/o a domicilio;  emergenza di trasporto e servizio funebre;  servizi di necroforo e seppellitore;  sostituzione in via provvisoria e temporanea di personale mancante nei servizi cimiteriali; per periodi predeterminati nell’arco della settimana, nei periodi del mese o dell’anno, quali i fine settimana (Il venerdì dalle 18,00 alle 10,00 del lunedì), non preventivamente stabiliti dal contratto collettivo in quanto non programmabile, il periodo delle ferie estive (Dal mese di giugno al mese di settembre) o delle vacanze festività natalizie (dal 8.12 al 7.1 di ogni anno) e pasquali ed (Dal lunedì prima di Pasqua al venerdì seguente la pasqua). L’Impresa, in altri periodi che saranno individuati dalle Particonsiderazione della sua particolare specificità, nonché in casi di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può può in ogni caso essere concluso caso, assumere lavoratori con contratto intermittenti soggetti inoccupati o in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di età ovvero lavoratori con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro 55 anni di età, fermo restando che non siano stati espulsi dal ciclo produttivo e siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento. E’ fatto divieto all’ Impresa la sostituzione della prestazione ordinaria di un lavoratore con un altro a contratto intermittente nelle seguenti fattispecie:  per sostituzione di lavoratori in tale caso sciopero;  di lavoratori licenziati per esubero nei sei mesi precedenti;  di lavoratori in corso di riduzione di orario di lavoro;  per le imprese che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno non hanno messo in sicurezza l’ambiente di etàlavoro. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavorolavoratore, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento alle 400 (quattrocento) giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre nell’arco di 3 (tre) anni solari. Nell'ipotesi In caso di superamento del suddetto limite predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. L'importo dell'indennità Il contratto individuale del lavoratore è stipulato in forma scritta e deve indicare: • la durata della prestazione lavorativa; • le ipotesi oggettive o soggettive, che consentono la stipula del contratto; • il luogo della prestazione; • le modalità della disponibilità, se garantita dal lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore ad 1 giorno lavorativo; • il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore per le prestazioni eseguite e la relativa indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNL. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento ove prevista; • l’indicazione delle forme e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità. Contratto a tempo determinato Art. 151 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 12 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Qualora il limite dei 12 mesi sia superato in assenza delle condizioni suddette, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesi, o 24 in presenza delle causali suesposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, modalità con cui il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori è legittimato a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, quelli da startup innovative per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova sarà pari al 20% della durata di quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 158 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale richiedere l’esecuzione della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome nonché delle modalità di rilevazione della stessaprestazione e i tempi e le modalità di pagamento delle retribuzioni e della indennità di disponibilità; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore rilevazione della presenza; • la modalità e i tempi di lavoropagamento dello stipendio e delle eventuali indennità di disponibilità; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario • le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Sono previste due forme di contratto di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga base.intermittente:

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LAVORO INTERMITTENTE. ArtArtt. 146 Può essere stipulato per lo 73 - 79 Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o comunque nei intermittente, e per i casi in cui non sia possibile predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il contratto svolgimento straordinario di lavoro intermittente può essere altresì stipulato per (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni, con termine delle prestazioni entro il 25° anno di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle di ferie estive o delle e vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Partipasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, nonché in casi di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di etàper ciascun lavoratore, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro è possibile utilizzare il venticinquesimo anno di età. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre anni solarinell’arco degli ultimi 36 mesi. Nell'ipotesi Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato ed a parità di superamento del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNL. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità. Contratto a tempo determinato Art. 151 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo indeterminato dello stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 12 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinarialivello. Qualora il limite dei 12 mesi sia superato lavoratore si impegni a restare in assenza delle condizioni suddetteattesa di chiamata, il contratto si trasforma ha diritto a tempo indeterminato dalla data percepire un’indennità di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesidisponibilità, o 24 in presenza delle causali suesposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Le Parti convengono che possono non può essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, quelli da startup innovative per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova sarà pari inferiore al 20% della durata Retribuzione Mensile Normale. Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di quella prevista lavoro per i lavoratori identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. Contratto espansivo Art. 59 Al fine d’incrementare gli organici, l’Azienda e le Associazioni Sindacali firmatarie possono stipulare un contratto collettivo che preveda, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 158 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga basenuovo personale.

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LAVORO INTERMITTENTE. Art. 146 149 ss. Può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o comunque nei casi in cui non sia possibile predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il contratto di lavoro intermittente può essere altresì stipulato per prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Parti, nonché in casi di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Il Per lo specifico settore di applicazione del presente CCNL, il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre anni solari. Nell'ipotesi di superamento del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNLcontratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilitàdisponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati nei contratti territoriali o aziendali, l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte dell'azienda. Contratto a tempo determinato Art. 151 154 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 12 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Qualora il limite dei 12 mesi sia superato in assenza delle condizioni suddette, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesi, o 24 in presenza delle causali suespostesopra esposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Lavoro Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Qualora il rapporto prosegua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 5 dipendenti, computando tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da più di 5 a 10 dipendenti, così come sopra calcolati, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore determinato nella misura massima del 40% dei lavoratori a tempo determinato ogni dueindeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all'unità superioresuperiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività, quelli da startup innovative per un periodo attività o di quattro anni dalla costituzione della societàavvio di una nuova unità produttiva aziendale, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla conclusi per la sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionaliassenti. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per non potrà essere superiore alla meta della durata del primo contratto di lavoro, sempre nel rispetto del limite di 180 giorni previsto dalla normativa vigente. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo indeterminato determinato, che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova sarà pari al 20% della durata di quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnatole stesse mansioni nel biennio precedente. Contratto a tempo parziale Art. 158 161 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative lavorativa o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda l'intero studio medico o unità organizzative autonome della stessadello stesso; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga base.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

LAVORO INTERMITTENTE. ArtArtt. 146 Può essere stipulato per lo 84 - 90 Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o comunque nei intermittente, e per i casi in cui non sia possibile predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il contratto svolgimento straordinario di lavoro intermittente può essere altresì stipulato per (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni, con termine delle prestazioni entro il 25° anno di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle di ferie estive o delle e vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Partipasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, nonché in casi di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di etàper ciascun lavoratore, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro è possibile utilizzare il venticinquesimo anno di età. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco nell’arco degli ultimi 36 mesi. N.B. Non vi è obbligo di rispettare tale limite per tutte le attività proprie dei tre anni solarisettori Turismo, Pubblici Esercizi e Spettacolo. Nell'ipotesi Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato ed a parità di superamento del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNL. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità. Contratto a tempo determinato Art. 151 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo indeterminato dello stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 12 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinarialivello. Qualora il limite Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere, un’“Indennità oraria di disponibilità”, conforme alla seguente tabella: Liv. D2 Liv. D1 Liv. C2 Liv. C1 1,741 1,902 2,068 2,234 Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei 12 rischi, per sostituire dei lavoratori in sciopero, se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi sia superato precedenti l’assunzione o quando siano in assenza delle condizioni suddettecorso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione Contratto espansivo Art. 67 Al fine d’incrementare gli organici, il l’Azienda e le Associazioni Sindacali firmatarie possono stipulare un contratto si trasforma collettivo che preveda, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesi, o 24 in presenza delle causali suesposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, quelli da startup innovative per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova sarà pari al 20% della durata di quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 158 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga basenuovo personale.

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LAVORO INTERMITTENTE. ArtArtt. 146 Può essere stipulato per lo 90 - 96 Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o comunque nei intermittente, e per i casi in cui non sia possibile predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il contratto svolgimento straordinario di lavoro intermittente può essere altresì stipulato per (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni, con termine delle prestazioni entro il 25° anno di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle di ferie estive o delle e vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Partipasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, nonché in casi di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di etàper ciascun lavoratore, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro è possibile utilizzare il venticinquesimo anno di età. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre anni solarinell’arco degli ultimi 36 mesi. Nell'ipotesi Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato ed a parità di superamento del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNL. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità. Contratto a tempo determinato Art. 151 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo indeterminato dello stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 12 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinarialivello. Qualora il limite Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere, un’“Indennità oraria di disponibilità” (per le tabelle retributive si rimanda ai relativi articoli del CCNL). Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei 12 rischi, per sostituire dei lavoratori in sciopero, se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi sia superato precedenti l’assunzione o quando siano in assenza delle condizioni suddettecorso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione Contratti di Solidarietà espansiva Art. 73 Secondo le previsioni legali e al fine d’incrementare gli organici, il contratto si trasforma l’Azienda e le Associazioni Datoriali e Sindacali firmatarie potranno stipulare un accordo Aziendale che preveda, programmandone i modi d’attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesi, o 24 in presenza delle causali suesposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, quelli da startup innovative per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova sarà pari al 20% della durata di quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 158 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga basenuovo personale.

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LAVORO INTERMITTENTE. Art. 146 Può Il contratto di lavoro intermittente che può essere stipulato anche a tempo determinato è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell'azienda che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni che seguono. L'impresa può far ricorso al contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o comunque nei casi in cui sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l'impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il Il contratto di lavoro intermittente può essere altresì stipulato concluso anche per prestazioni rese da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed soggetti in altri periodi che saranno individuati dalle Parti, nonché in casi stato di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può in ogni caso essere concluso disoccupazione con soggetti meno di 25 anni d'età ovvero da lavoratori con più di cinquantacinque 45 anni d'età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di età mobilità e di collocamento. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato: -per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; -salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con soggetti con meno diritto al trattamento di ventiquattro anni integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di etàlavoro intermittente; -da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di etàD.lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: (a)indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto; (b)luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita al lavoratore con il medesimo datore e del relativo preavviso di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre anni solari. Nell'ipotesi di superamento chiamata del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNL. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità. Contratto a tempo determinato Art. 151 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti che in ogni caso non può superare i 12 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza essere inferiore a 1 giorno lavorativo; (c)indicazione delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee forme e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Qualora il limite dei 12 mesi sia superato in assenza delle condizioni suddette, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesi, o 24 in presenza delle causali suesposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, modalità con cui il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori è legittimato a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, quelli da startup innovative per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova sarà pari al 20% della durata di quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 158 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale richiedere l'esecuzione della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome nonché delle modalità di rilevazione della stessa; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga base.prestazione;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

LAVORO INTERMITTENTE. ArtArtt. 146 Può essere stipulato per lo 63 - 69 Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o comunque nei intermittente, e per i casi in cui non sia possibile predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Per lo specifico settore di applicazione del CCNL, il contratto svolgimento straordinario di lavoro intermittente può essere altresì stipulato per (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni, con termine delle prestazioni entro il 25° anno di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle di ferie estive o delle e vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Partipasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, nonché in casi di pandemia od epidemia dichiarate dalle competenti Autorità Sanitarie. Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di etàper ciascun lavoratore, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro è possibile utilizzare il venticinquesimo anno di età. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre anni solarinell’arco degli ultimi 36 mesi. Nell'ipotesi Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato ed a parità di superamento del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente CCNL. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità. Contratto a tempo determinato Art. 151 ss. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo indeterminato dello stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 12 mesi. Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinarialivello. Qualora il limite dei 12 mesi sia superato in assenza delle condizioni suddetteLavoratore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 12 mesiricevere, o 24 in presenza delle causali suesposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima un’“Indennità di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Le Parti convengono disponibilità” che possono non potrà essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 4 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere un massimo di 4 lavoratori a tempo determinato; c. I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, quelli da startup innovative per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli finalizzati alla sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova sarà pari inferiore al 20% della durata di quella prevista Componente Parametrica (CCNL art. 168) Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi, per i sostituire dei lavoratori in sciopero, se abbia proceduto a tempo indeterminato licenziamenti collettivi per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 158 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore corso riduzioni dell’orario di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, per identiche mansioni con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha inoltre facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto ricorso alla paga baseCassa integrazione.

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