Commissione di aggiudicazione Clausole campione

Commissione di aggiudicazione. (ARTT. 77 DEL D.L.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA.
Commissione di aggiudicazione. L’art. 77 individua le modalità di composizione della commissione di aggiudicazione per le ipotesi in cui gli appalti debbano essere aggiudicati in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Esso recepisce la lett. hh) legge delega, e costituisce uno dei punti innovativi della riforma degli appalti pubblici, sottraendosi la scelta dei commissari di gara alle stazioni appaltanti, in funzione delle esigenze di trasparenza, imparzialità, competenza professionale dei commissari di gara. Si tratta di un indubbio strumento che si aggiunge agli altri che l’ordinamento appronta per la prevenzione e la lotta alla corruzione e alla infiltrazione criminale nella gestione delle gare pubbliche. Rispondendo la norma a finalità di trasparenza e prevenzione di illeciti penali, la stessa può essere ricondotta sia all’ordine pubblico che alla tutela della concorrenza e non può dirsi afferente a profili strettamente organizzativi, che come tali, a legislazione costituzionale oggi vigente, rientrerebbero nella competenza legislativa regionale (come ha a suo tempo affermato la Corte cost. 19-23 novembre 2007, n. 401 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 84, commi 2, 3, e 8, d.lgs. n. 163/2006 relativi alla composizione e nomina delle commissioni di gara, “nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che le norme in essi contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole”). A maggior ragione quando l’art. 117 vigente alla data odierna, verrà sostituito dal nuovo art. 117, dovrebbe essere fugato ogni dubbio in ordine alla riconducibilità della disciplina delle commissioni di gara alla competenza legislativa statale esclusiva. Per quanto riguarda il comma 3 (che disciplina le modalità di individuazione del commitssari attraverso il metodo del pubblico sorteggio) il testo va adeguato al criterio di delega hh.2), che richiama il “rispetto del principio di rotazione”. A tal fine, alla fine del secondo periodo, si suggerisce di inserire le parole “e comunque nel rispetto del principio di rotazione”. Analogo rilievo va svolto sulla possibilità di nominare componenti interni, che deve essere comunque subordinata al rispetto del principio di rotazione. Pertanto, valuterà il Governo se la previsione di cui al quarto periodo (possibilità, per gli appalti cc.dd. ‘sotto-soglia’ e per quelli di non particolare complessità di nominare commissari propri dipendenti) sia effettivamente compatibile con il criterio di ...
Commissione di aggiudicazione. La valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante nei termini e con le modalità di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri.
Commissione di aggiudicazione. 1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione di aggiudicazione, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto che opera secondo le norme stabilite dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative e, in particolare, dalle Linee guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e ed aggiornate con Deliberazione n.4 del 10/01/2018.
Commissione di aggiudicazione. 1) Qualora si faccia luogo all’aggiudicazione della procedura con il sistema del massimo rialzo, l’aggiudicazione è disposta da una Commissione di gara costituita da: • Responsabile dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Bilancio, Presidente; • Responsabile, o un suo delegato, dell’Ufficio Patrimonio e Affari Generali, componente; • Responsabile, o un suo delegato, dell’Area Professionisti – componente. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del procedimento.
Commissione di aggiudicazione. 1)L’aggiudicazione è disposta da una Commissione di gara ad hoc nominata dal Presidente dell’Ente secondo le regole di cui al presente articolo, comma 2; la nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte di acquisto Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del procedimento.
Commissione di aggiudicazione. 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Commissione di aggiudicazione. La valutazione delle offerte ricevute sarà effettuata da un “Seggio di gara” relativamente alla documentazione amministrativa e da una Commissione giudicatrice all’uopo nominata dalla Stazione appaltante nei termini e con le modalità di cui all’art. 77 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, relativamente alle offerte tecnico/economiche ed eventuale anomalia di ribasso. La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016) secondo i pesi e le ponderazioni di seguito indicati.
Commissione di aggiudicazione. 1. Il Dirigente del Settore nel cui interesse è effettuata la gara provvede all’avvio della procedura di affidamento mediante apposita determinazione a contrattare nella quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Lo stesso Dirigente, qualora decida di avvalersi del supporto della SUA della Provincia di Fermo, dovrà trasmettere alla stessa la determinazione a contrattare contenente l’indicazione espressa di conferimento alla SUA dell’adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione dello schema di bando o lettera invito e suoi allegati, prevedendone i relativi costi.
Commissione di aggiudicazione. 1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice.