La caparra confirmatoria Clausole campione

La caparra confirmatoria. Il codice individua due tipi di caparra, diversi per effetti e fun- zione: la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) e la caparra peni- tenziale (art. 1386 c.c.). La caparra confirmatoria (arrha poenalis), gia` conosciuta dal di- ritto romano e piu` tardi ripresa anche nella codificazione del Regno d’Italia del 1865, consiste in una somma di denaro o in una quantita` di altre cose fungibili che, normalmente al momen- to del perfezionamento dell’accordo oppure successivamente(4), una parte consegna all’altra a testimonianza della serieta` dell’im- pegno, ed assolve alla funzione di ‘‘cautela’’ per il risarcimento dei danni nel caso di inesatta o mancata esecuzione del contratto cui afferisce. Occorre, ad ogni modo, come richiede la costante giurisprudenza(5), una formulazione espressa perche´ una simile dazione valga quale caparra confirmatoria, dovendosi, nel dub- bio, propendere per la natura di semplice acconto.
La caparra confirmatoria. L’acconto, infine, è semplicemente un’anticipazione di una quota del prezzo fissato dal proponente (o pattuito dai contraenti), e la sua funzione è sostanzialmente una maggiore garanzia offerta al proponente stesso circa la serietà delle intenzioni di addivenire alla stipula da parte del potenziale accettante (è il caso assai frequente di clienti che, al fine di impedire che, ad esempio, un capo di abbigliamento della propria taglia possa essere venduto ad altri subito dopo, lascia al venditore una somma di denaro, che ha in quel momento a disposizione, in modo da farsi “mettere da parte” per lui quel bene di consumo).
La caparra confirmatoria. L'art. 1385 c.c., ipotizzando tutte le possibili evoluzioni del rapporto contrattuale, dall'adempimento sino alla 2 X. Xxxx., 00.0.0000, n. 11626. 3 Cfr. Cass., 6.2.1999, n. 1050 e Cass., 11.2.1997, n. 1258; v. altresì, in tema, Cass., 26.11.2002, n. 16678 e Cass., 8.7.1993, n. sua fase patologica, disciplina l'istituto della caparra confirmatoria4. Secondo la dottrina maggioritaria, la caparra confirmatoria, al pari di quella penitenziale5, ha la struttura di patto contrattuale6 a carattere reale7 ed una funzione complessa8 che racchiude in sé diverse finalità: di 1) prova dell'avvenuta conclusione del contratto principale9; 2) anticipata parziale esecuzione della prestazione convenuta10; 3) rafforzamento del vincolo contrattuale, mediante la tutela preventiva del credito11 e la coazione indiretta del debitore12; 4) liquidazione preventiva e convenzionale del danno conseguente all'inadempimento di una obbligazione13, qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso14, o di 5) garanzia del conseguimento del risarcimento dei danni15 nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia preferito domandare la risoluzione o l'adempimento del contratto16. In caso di adempimento, dunque, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta; in caso
La caparra confirmatoria. L’art. 1385 c.c., ipotizzando tutte le possibili evolu- zioni del rapporto contrattuale, dall’adem pimento sino alla sua fase patologica, disciplina l’istituto della caparra confirmatoria(4).
La caparra confirmatoria. La caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 del codice civile,dichiara: «Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare la esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali» (art. 1385 c. 2). Nel diritto civile, la caparra è una somma di denaro o una quantità d'altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l'inadempimento nel contratto oppure come corrispettivo per il caso di recesso dal contratto. La sua funzione è infatti quella di prevedere una sorta di risarcimento immediato nel caso di inadempienza contrattuale e in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta18. Generalmente si applica in quei contratti a prestazioni corrispettive e ad effetti obbligatori dei quali si abbia un'esecuzione differita e che prevedano un pagamento in soluzione non unica. Si costituisce con la mera consegna della somma di denaro. La dazione deve essere perfezionata prima del momento di esecuzione della prestazione e della controprestazione, poiché sono le azioni delle quali la caparra va a garantire la futura esecuzione. Con il versamento della caparra, la parte che l'ha versata (tradens) si impegna a non recedere dal contratto pena la perdita della caparra stessa. La parte che l'ha ricevuta (accipiens) invece si impegna a non recedere pena la restituzione di quanto ricevuto più il pagamento di un ulteriore eguale importo al versante. In genere gli ordinamenti consentono patti per i quali alla parte non inadempiente è consentito richiedere alla parte inadempiente (ove non impedito da circostanze di fatto), in luogo della restituzione o ritenzione delle caparre, l'esecuzione in forma specifica del contratto o la sua risoluzione. A seconda dell'accordo fra le parti, la caparra può costituire una generica garanzia contro l'inadempimento, oppure può valere di corrispettivo per il recesso (una sorta di indennizzo). Se la caparra vale come indennizzo per i danni eventualmente patiti a causa della mancata sottoscrizione del contratto, con la ritenzione o restituzione della caparra si considera risarcito il danno e con la ritenzione (se la parte inadempiente è chi l'aveva versata) o la restituzione con aggiunta di un pa...

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