Indennità speciale Clausole campione

Indennità speciale. Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala verrà corrisposta una speciale indennità pari al 34,25% della retribuzione ordinaria in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della gratifica natalizia e del premio annuale.
Indennità speciale. 1. E’ attribuita al Farmacista collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di almeno 24 mesi, o almeno dodici anni, una Indennità Speciale, corrisposta per 14 mensilità, il cui ammontare è riportato nella Tabella A. Tale indennità fa parte della retribuzione individuale.
Indennità speciale. XXXX, in aumento agli indennizzi dovuti per incendio, furto e rapina, in caso di sinistro totale corrisponde un importo forfettario pari al 2% di quello liquidato, con il massimo di € 250, per eventuali maggiori spese.
Indennità speciale. Il personale addetto alla direzione tecnica o amministrativa o di un ufficio con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, non soggetto a limitazioni di orario, ha diritto a un'indennità speciale pari al 20% della paga base nazionale.
Indennità speciale. A decorrere dall'1.7.99 verrà corrisposto a titolo d'indennità speciale un importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi e le scadenze indicate di segu ito. L'importo mensile della suddetta indennità, che non sarà considerata utile ai fini della 13ª mensilità, viene individuato nelle seguenti misure e scadenze: liv. 1.7.99 1.10.00 1.10.01 1.4.02 totale 1 81.000 45.000 45.000 45.000 216.000 2 67.950 37.750 37.750 37.750 181.200 3Super 65.250 36.250 36.250 36.250 174.000 3 59.400 33.000 33.000 33.000 158.400 4 53.550 29.750 29.750 29.750 142.800 5 49.500 27.500 27.500 27.500 132.000 6 45.000 25.000 25.000 25.000 120.000 L'indennità speciale va cor risposta in caso di assenza dal lavoro per xxxxx, malattia, infortunio. In caso di rapporto di lavoro part -time l'indennità speciale va riproporzionata all'orario di lavoro effettivamente prestato.
Indennità speciale. A decorrere dal 1° ottobre 2014 verrà corrisposto a titolo di indennità speciale un importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi e le scadenze indicate di seguito. L'importo mensile della suddetta indennità che non sarà considerata utile ai fini della 13ª mensilità, viene individuato nelle seguenti misure: 4° 83,73 5° 78,17 6° 71,97 L'indennità speciale va corrisposta in caso di assenza dal lavoro per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia e infortunio. In caso di rapporto di lavoro part-time l'indennità speciale va riproporzionata all'orario di lavoro effettivamente prestato.
Indennità speciale. Art. 339 Chiarimento a verbale
Indennità speciale. NORMATIVA DI IMPIEGO
Indennità speciale. L’indennità speciale ricomprende innanzitutto il premio riconosciuto al personale ai sensi della nuova regolamentazione della partecipazione del personale tecnico-amministrativo ad attività di ricerca per conto terzi (ex art. 66 del DPR 382/1980) ovvero ad iniziative e attività formative nell’ambito di programmi e progetti finalizzati ed è pertanto connesso al fondo incentivante per il miglioramento dei servizi di supporto alla ricerca (bonus). L’indennità speciale può essere inoltre riconosciuta al personale tecnico-amministrativo in funzione della sua partecipazione a progetti specificatamente individuati dall’Amministrazione e che richiedono un rilevante impegno del personale in termini di carico di lavoro.
Indennità speciale. Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala verrà corrisposta una speciale indennità pari al 34,25% della retribuzione ordinaria in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della gratifica natalizia e del premio annuale. I minimi tabellari nazionali, esclusa l’indennità di contingenza, del personale addetto alla rappresentazioni in palcoscenico ed in sala assunto a termine per l’intera durata della stagione teatrale per quattro stagioni consecutive saranno incrementati a partire dalla quinta assunzione consecutiva a tempo determinato per l’intera durata della stagione teatrale di una percentuale che, con decorrenza 1° gennaio 2009, è fissata nella misura del 2,73%.