I rischi esclusi Clausole campione

I rischi esclusi. La presente Polizza non copre:

Related to I rischi esclusi

  • RISCHI ESCLUSI La garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Malattia non è valida nei seguenti casi: - Dolo dell'Aderente, dell’Assicurato o del Beneficiario - Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico - Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze - Malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente - Malattie sorte a seguito di partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo - Malattie sorte a seguito di partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto - Malattie che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme - Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate - Malattie sorte a seguito di uso o produzione di esplosivi

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

  • Rischio di cambio I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

  • FATTORI DI RISCHIO La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia detiene il 44,12% del capitale sociale ordinario della Carige. L’art. 13 dello Statuto sociale prevede, peraltro, limitazioni all’esercizio del diritto di voto da parte delle fondazioni bancarie socie escludendole dal voto – nelle assemblee ordinarie – limitatamente ad un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da ciascuna fondazione e l’ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione. Per maggiori informazioni in merito all’assetto proprietario si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVIII. L’Emittente e le società del Gruppo sono soggette ai rischi propri della loro attività: rischi finanziari, rischi operativi, rischi di credito e rischi assicurativi. Il controllo sulla gestione dei rischi del Gruppo bancario è affidato al servizio di risk management che è supportato da una struttura organizzativa comprendente organi di controllo a tutti i tre livelli previsti dal sistema dei controlli interni (SCI). Presso le Compagnie assicurative controllate dall’Emittente sono istituiti un autonomo ufficio di risk management ed un autonomo sistema dei controlli interni. Ciò nonostante, non vi può essere certezza che le politiche e le procedure delle società del Gruppo volte a identificare, monitorare e gestire tali rischi si rivelino sempre adeguate, con conseguenti possibili effetti pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per ulteriori dettagli sul sistema di gestione dei rischi si veda Sezione Prima, Paragrafo VI.1.3. L’Emittente, in considerazione del forte radicamento sul proprio territorio di appartenenza, è soggetto ai rischi legati all’andamento dell’economia regionale. Nonostante la strategia di espansione di Banca Carige abbia interessato buona parte del territorio nazionale, l’attività della Banca stessa e del Gruppo bancario continua a essere caratterizzata da un forte radicamento in Liguria, regione in cui alla data del 30 giugno 2007 è situato il 49% circa della rete di vendita del Gruppo e nella quale sono realizzati circa il 63% della raccolta diretta e circa il 53% dei crediti alla clientela. Qualora in futuro l’andamento dell’economia italiana in generale e della Liguria in particolare non fosse positivo, ciò potrebbe comportare effetti pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per maggiori informazioni in merito al posizionamento di mercato del Gruppo si rinvia alla Sezione Prima, Paragrafo VI.2. L’Emittente e le società del Gruppo sono soggetti ai rischi derivanti dalla concorrenza propria dei rispettivi settori di attività.

  • Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante:

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i casi: - autoveicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi; - partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - autoveicoli adibiti a scuola guida, noleggio o con targa in prova; - danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni ed indicazioni della carta di circolazione; - autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti; - uso improprio dell'autoveicolo; - immobilizzo dell'autoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione , controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; - richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso , fatta eccezione per i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore; - danni alle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento; - infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; - paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; - autoveicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria) limitatamente alla copertura di depannage per batteria scarica.

  • DESCRIZIONE DEL RISCHIO L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte da A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni/Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali. Qualora dette attività vengano svolte da Xxxxx, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa. L'attività assicurata è quella di seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell’Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate al successivo art. 8 "Rischi esclusi dall’assicurazione".

  • RISCHI ASSICURATI La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma dell’Art. 1917 III Codice Civile.

  • Rischio volo La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte - Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scende.

  • Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.