I bandi Clausole campione

I bandi. Il Ministero della difesa dichiara55 che tutte le articolazioni interessate hanno 52 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 53 Note n. 19502 del 7 marzo 2018 e n. 32731 del 20 aprile 2018. 54 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 55 Nota n. 19502 del 7 marzo 2018. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 5/2020/G confermato che sono sempre indicati nei bandi di gara gli elementi prescritti (art. 64, all. IX A, e art. 71, all. XIV, del d.lgs. n. 163/2006 e del d.lgs. n. 50/2016). È stato evidenziato dalla Direzione degli armamenti terrestri che i bandi inerenti al procurement militare vengono redatti in conformità dell’art. 22 del decreto e, per quanto applicabili, dei citati allegati, stante la specificità del settore. Anche sulle modalità di pubblicazione dei bandi, le stazioni appaltanti hanno assicurato il rispetto della normativa codicistica, secondo le varie modalità di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.lgs. n. 50/2016, senza, pertanto, ulteriori forme di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie, a eccezione della Direzione generale di commissariato che ha segnalato di utilizzare, quale forma facoltativa di pubblicità, gli avvisi sul portale ‘Acquisti in rete’ della piattaforma Consip. Il Ministero dell’istruzione riferisce56 che nei bandi di gara vengono sempre indicati gli elementi prescritti dalla normativa, procedendo secondo le modalità di pubblicazione prescritte. Secondo il Ministero della difesa57, le stazioni appaltanti esercitano i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 38 del vecchio codice, ed ex artt. 80 e 83 del nuovo, autocertificati dagli operatori economici nelle dichiarazioni sostitutive e nel documento di gara unico europeo (Dgue), attraverso la verifica diretta presso gli organi certificanti. Per il 2014 e il 2015, non sono emersi dubbi né esperiti ricorsi sui requisiti di ordine generale; per il 2016, la Direzione generale di commissariato riferisce che sono stati sollevati 39 ricorsi, in prevalenza per presunti illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c), del nuovo codice) tutti respinti; la Direzione attesta, inoltre, che nel 2017 è stato presentato un ricorso per la presunta mancata dichiarazione dell’assenza di sentenze di condanna da parte degli amministratori del socio di maggioranza del concorrente, dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto. Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri riferisce c...
I bandi. Il Ministero degli affari esteri riferisce che non vengono sempre indicati, nei bandi, tutti gli elementi prescritti dal codice92 non procedendosi, di conseguenza, nemmeno a forme ulteriori di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie. Infatti, l’adempimento è ritenuto riguardare solo i bandi di gara europei; pertanto, “è stato posto in essere da parte delle sole strutture che hanno utilizzato tale modalità di affidamento. Per quanto riguarda l’adozione 90 Nota n. 16270 dell’8 marzo 2016.
I bandi. L’indagine svolta ha permesso di identificare nel complesso 165 interventi (161) riconducibili alla materia di interesse. Analizzando nel dettaglio la distribuzione dei bandi si nota innanzitutto che non tutte le Regioni hanno attivato interventi ad hoc per gli Elders: tra queste vi sono la Basilicata, il Molise e la Sicilia. Il diverso andamento tra regioni del Nord e del Sud appare legato ad una diversa (e più lenta) capacità di reazione e programmazione da parte delle singole amministrazioni regionali rispetto ai cicli di attivazione dei fondi strutturali. In particolare, dalla citata indagine ISFOL è emerso che il periodo in cui si sovrappone la “coda” della programmazione precedente e l’avvio di quella successiva vede alcune regioni, specie del Centro - Nord, più rapide nell’avviare la nuova programmazione nei tempi richiesti. Il che indica una capacità di spesa più uniforme nel tempo e, conseguentemente, una programmazione e realizzazione degli interventi in maniera più regolare e prevedibile. L’inefficienza di alcune regioni rispetto ad altre è stata di recente ribadita nel “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020: “ … la scarsa capacità amministrativa degli organismi coinvolti nella gestione e nell’erogazione dei programmi finanziati con i fondi, in particolare nelle Regioni meridionali, ha finora minato l’uso efficiente ed efficace dei Fondi Strutturali ed il relativo impatto sul territorio (162). Esistono livelli estremamente differenziati in termini di capacità amministrativa nella gestione dei Fondi, in particolare per ciò che riguarda un’inadeguata pianificazione, selezione, monitoraggio e valutazione di progetti, così come una lenta attuazione di programmi. Anche in questo caso si evince un forte divario tra il Centro-Nord e il Sud, con una certa differenziazione anche all’interno del Sud stesso” (163). Dai dati citati appare consistente il ricorso al FSE per la realizzazione di tali politiche: il 57,6% del totale degli interventi attivati ha fatto uso del Fondo Europeo o esclusivamente o utilizzandolo in unione con altre fonti di finanziamento (164). Anche in tale ambito si registra un utilizzo differenziato tra regione e regione: ad esempio, Liguria e Puglia (interessati da pochi bandi) hanno fatto ricorso esclusivamente a risorse generali del FSE; Lombardia e Veneto (con un numero di bandi e di interventi più significativo) hanno utiliz...

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

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  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

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