Common use of Gravidanza e puerperio Clause in Contracts

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà so- speso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massi- mo di 12 mesi, all’interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ado- zione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli articoli 4, 5 e 6 della Leg- ge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi. Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provve- dere direttamente ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l’incarico di esercitarlo. Resta inteso che per gli affari prodotti durante tali periodi l’agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tali periodi grazie all’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante di com- mercio.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà so- speso sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massi- mo massimo di 12 mesi, all’interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ado- zione adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Nei casi di interruzione della gravidanzagravidanza , regolati dagli articoli 4, 5 e 6 della Leg- ge legge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi. Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provve- dere provvedere direttamente ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l’incarico di esercitarlo. Resta inteso che per gli affari prodotti durante tali periodi l’agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tali periodi grazie all’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante di com- merciocommercio.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e puerperio dell’agente o rappresentantesostegno della maternità e paternità. A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richiamate al precedente comma, il rapporto resterà so- speso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentantealle lavoratrici madri verrà corrisposto, per un tutto il periodo massi- mo di 12 mesiastensione obbligatoria dal lavoro previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 26/3/2001, all’interno dei quali deve considerarsi la data n. 151, l’importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà quale ha inizio l’astensione obbligatoria dal procedere alla risoluzione del rapportolavoro. La disposizione Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma precedente trova applicazione anche verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di ado- zione morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento di minoreesclusivo del bambino al padre. In tal caso entro Qualora durante il periodo di 12 mesi deve rientrare la data gravidanza o di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Nei casi di interruzione puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio della gravidanza, regolati dagli articoli 4, 5 e 6 della Leg- ge 22 maggio 1978, n. 194malattia, il rapporto resterà sospeso trattamento di cui all’art. 94 se risulti ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi. Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provve- dere direttamente ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l’incarico di esercitarlo. Resta inteso che per gli affari prodotti durante tali periodi l’agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tali periodi grazie all’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante di com- mercioessa più favorevole.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e puerperio dell’agente o rappresentantesostegno della maternità e paternità. A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richiamate al precedente comma, il rapporto resterà so- speso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentantealle lavoratrici madri verrà corrisposto, per un tutto il periodo massi- mo di 12 mesiastensione obbligatoria dal lavoro previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, all’interno dei quali deve considerarsi la data n. 151, l’importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà quale ha inizio l’astensione obbligatoria dal procedere alla risoluzione del rapportolavoro. La disposizione Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma precedente trova applicazione anche verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di ado- zione morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento di minoreesclusivo del bambino al padre. In tal caso entro Qualora durante il periodo di 12 mesi deve rientrare la data gravidanza o di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Nei casi di interruzione puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio della gravidanza, regolati dagli articoli 4, 5 e 6 della Leg- ge 22 maggio 1978, n. 194malattia, il rapporto resterà sospeso trattamento di cui all’art. 100 se risulti ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi. Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provve- dere direttamente ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l’incarico di esercitarlo. Resta inteso che per gli affari prodotti durante tali periodi l’agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tali periodi grazie all’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante di com- mercioessa più favorevole.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dei Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario Stipulato in Data 25.03.2010

Gravidanza e puerperio. Occorre preliminarmente precisare che in caso di gravidanza la lavoratrice può sospendere senza erogazione del corrispettivo il rapporto di lavoro, tale sospensione è rimessa alla sua esclusiva discrezionalità. Tuttavia, qualora per la natura dell’attività prestata la collaboratrice possa essere esposta a rischio, il datore di lavoro, dopo aver informato la stessa circa i rischi a cui potrebbe essere esposta in relazione al suo status, potrà sospendere il rapporto di lavoro, informandola contestualmente. Qualora la lavoratrice decida di chiedere la sospensione del rapporto di lavoro in relazione alla gravidanza ovvero nel caso in cui la sospensione sia disposta su iniziativa del committente nel caso di esposizione a rischio, il rapporto sarà automaticamente prorogato per il periodo richiesto fino ad un massimo 180 giorni. In caso di gravidanza sospensione del rapporto di collaborazione, dietro presentazione di domanda da parte della lavoratrice alla sede INPS competente, verrà corrisposta un’indennità pari all’80% di 1/365° del reddito utile ai fini contributivi, cioè il reddito degli ultimi 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, nei limiti del massimale annuale previsto. A decorrere dal 1° gennaio 2007 inoltre le collaboratrici coordinate e puerperio dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà so- speso continuative che abbiano diritto all’indennità di maternità hanno diritto ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massi- mo di 12 mesi, all’interno dei quali deve considerarsi la data congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ado- zione o affidamento di minorebambino. In tal caso entro il periodo rapporto è sospeso ed alla lavoratrice viene corrisposta, a carico dell’INPS, un’indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’Indennità di 12 mesi deve rientrare la data maternità. Le disposizioni di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Nei cui sopra si applicano anche nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli articoli 4, 5 e 6 della Leg- ge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente adozioni o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi. Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provve- dere direttamente ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l’incarico di esercitarlo. Resta inteso che per gli affari prodotti durante tali periodi l’agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tali periodi grazie all’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante di com- mercioaffidamento.

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Samples: www.unifi.it