Common use of Gravidanza e puerperio Clause in Contracts

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in mate- ria di tutela e sostegno della maternità e paternità. A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richia- mate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente prece- dente a quello nel corso del quale ha inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro. Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio della malattia, il trattamento di cui all’art. 95 se risulti ad essa più favorevole.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza o di puerperio trova trovano applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in mate- ria di tutela 1204 e sostegno della maternità e paternitàsuccessive modificazioni ed integrazioni. A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richia- mate richiamate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall’artdall'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 20014 della legge 30 dicembre 1971, n. 1511204, l’importo l'importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente prece- dente precedente a quello nel corso del quale ha inizio l’astensione l'astensione obbligatoria dal lavoro. Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al primo comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio dall'inizio della malattia, il trattamento di cui all’artall'art. 95 88 se risulti ad essa più favorevole. E' in facoltà del Consorzio concedere al dipendente che abbia compiuto almeno tre anni di servizio effettivo, un periodo di aspettativa la cui durata non può, in un quinquennio, essere complessivamente superiore a dodici mesi. Durante il periodo di aspettativa, che non viene computato ad alcun effetto, al dipendente non spettano emolumenti di sorta. Secondo quanto convenuto con l'accordo collettivo nazionale di lavoro 2 giugno 1987 e successive modificazioni, ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato sono garantite le prestazioni sanitarie di cui all'allegato Q) del presente conratto, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in mate- ria materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richia- mate richiamate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall’artdall'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’importo l'importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente prece- dente precedente a quello nel corso del quale ha inizio l’astensione l'astensione obbligatoria dal lavoro. Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione l'astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio dall'inizio della malattia, il trattamento di cui all’artall'art. 95 101 se risulti ad essa più favorevole.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in mate- ria materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richia- mate richiamate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall’artdall'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’importo l'importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente prece- dente precedente a quello nel corso del quale ha inizio l’astensione l'astensione obbligatoria dal lavoro. Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione l'astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio dall'inizio della malattia, il trattamento di cui all’artall'art. 95 101 se risulti ad essa più favorevole.

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Samples: moodle.adaptland.it

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza o di e puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in mate- ria di tutela e sostegno della maternità e paternità. A parziale deroga di quanto stabilito nelle si applicano le disposizioni di legge richia- mate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, legge. In caso di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio alla lavoratrice madre è riconosciuta per tutto il periodo di astensione assenza obbligatoria dal lavoro previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente prece- dente a quello nel corso del quale ha inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro. Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio della malattia, il trattamento di cui all’art. 95 se risulti ad essa 16 del D.lgs n. 151/2001, una integrazione pari al 20% della retribuzione presa a base dall’INPS per la determinazione della indennità giornaliera a suo carico a norma dell’articolo 22 del citato Decreto. Nel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo, con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevolefavorevole il trattamento di legge. Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai casi di affidamento e di adozione. Il periodo di gravidanza e puerperio va computato a tutti gli effetti della anzianità di servizio in base alle norme di cui al D.lgs. 151/2001. Le Parti si incontreranno per valutare ed eventualmente stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale per maternità e paternità secondo le previsioni di cui all’art. 1, comma 339, della Legge n. 228/2012.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Impiegati Amministrativi

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in mate- ria materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richia- mate richiamate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall’artdall'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’importo l'importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente prece- dente precedente a quello nel corso del quale ha inizio l’astensione l'astensione obbligatoria dal lavoro. Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione l'astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio dall'inizio della malattia, il trattamento di cui all’artall'art. 95 se risulti ad essa più favorevole.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di

Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza o di puerperio trova trovano applicazione il le disposi- zioni del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative di legge in mate- ria materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richia- mate ri- chiamate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall’artprevista dall'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’importo l'importo globale della retribuzione retribuzio- ne ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente prece- dente pre- cedente a quello nel corso del quale ha inizio l’astensione l'astensione obbligatoria dal lavoro. Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ma- dre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio puerperio, considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente di- rigente spetta, a decorrere dall’inizio dall'inizio della malattia, il trattamento di cui all’artal- l'art. 95 51 se risulti ad essa più favorevole.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti Dei Consorzi Di Bonifica Degli Enti Similari Di Diritto Pubblico