COSTO DELLA PRESTAZIONE Clausole campione

COSTO DELLA PRESTAZIONE. ICC tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione del servizio DOC 24, salvo ove diversamente specificato.
COSTO DELLA PRESTAZIONE. L'Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della consulenza medico- specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato. Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato.
COSTO DELLA PRESTAZIONE. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione dei servizi presenti e disponibili nell’ “APP DOC 24”.
COSTO DELLA PRESTAZIONE. La Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della consulenza medico-specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato. Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato. (*) La rete delle strutture sanitarie specialistiche e dei centri convenzionati nelle principali località turistiche e di affari dotate della stazione di telemedicina è in corso di continui ampliamenti e nuove installazioni. L’elenco completo delle stazioni è consultabile sul sito del Gruppo Filo Diretto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) oppure può essere richiesto alla Centrale Operativa della Impresa.
COSTO DELLA PRESTAZIONE. L'Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione dei servizi presenti e disponibili nell’app MED24 L’assicurato dichiara fin d’ora di esonerare l’Impresa da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato funzionamento – totale e/o parziale – dell’App MED24 a causa di mancata e/o parziale copertura del servizio Internet, attraverso il quale l’App MED24 funziona in modo adeguato. L’Assicurato prende atto che, in caso di divergenza tra il dato rilevato dallo strumento di misurazione e quello pubblicato sul tablet/smartphone, è da ritenere valido quello rilevato dallo strumento di misurazione e che in ogni caso il servizio non può in alcun modo sostituirsi all’esame obiettivo del medico curante.
COSTO DELLA PRESTAZIONE. La Società che eroga il servizio App Doc 24 tiene a proprio carico tutte le spese (escluse quelle di connessione web o telefonica) relative all’organizzazione e alla gestione dei servizi presenti e disponibili nell’App DOC 24 L’Assicurato dichiara fin d’ora di esonerare la Società da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato funzionamento – totale e/o parziale – dell’App DOC 24 a causa di mancata e/o parziale copertura del servizio Internet, attraverso il quale l’App DOC 24 funziona in modo adeguato. L’Assicurato prende atto che, in caso di divergenza tra il dato rilevato dallo strumento di misurazione e quello pubblicato sul tablet/smartphone, è da ritenere valido quello rilevato dallo strumento di misurazione e che in ogni caso il servizio non può in alcun modo sostituirsi all’esame obiettivo del medico curante.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).