Garanzie fidejussorie Clausole campione

Garanzie fidejussorie. A garanzia della realizzazione a regola d’arte delle opere di interesse pubblico, la richiesta del primo titolo edilizio abilitativo dovrà essere corredata di idonea polizza fideiussoria, di durata illimitata, emessa a favore e del comune di Campogalliano, per un importo complessivo pari al valore del quadro economico degli interventi di interesse pubblico, stimato utilizzando i prezzi unitari del prezziario regionale vigente al momento della richiesta, nel rispetto delle specifiche di cui all’art. 8 dello schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. A garanzia degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree oggetto di cessisone, a garantire la durabilità nel tempo delle infrastrutture di interesse pubblico realizzate, il soggetto attuatore presta adeguata polizza fideiussoria a favore del comune di Campogalliano, di durata decennale, rinnovata, a carico del soggetto attuatore, obbligatoriamente fino all’avvenuto svincolo, con decorrenza dalla data cessione delle aree al comune di Campogalliano, per un importo complessivo pari al valore degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria stimati per l’intero periodo ed evidenziati nel piano di manutenzione, nel rispetto delle specifiche di cui all’art. 8 dello schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Garanzie fidejussorie. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente può, a richiesta, rilasciare garanzie fidejussorie a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 13
Garanzie fidejussorie. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, è tenuto a rilasciare garanzie fidejussorie, senza onere per il Comune, a favore di terzi creditori, previa apposizione di vincolo su una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10, applicando una commissione dello, % (alle condizioni offerte in sede di gara). La richiesta di rilascio delle garanzie fideiussorie è nella discrezionalità dell’Ente.
Garanzie fidejussorie. A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e i suoi allegati, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4 che precede, il soggetto attuatore consegna al Comune di Olbia, alla stipula della presente, le polizze fidejussorie di seguito descritte, rilasciate nell’interesse del soggetto attuatore (Marina di Olbia S.r.l.) e precisamente:
Garanzie fidejussorie. Il Tesoriere si impegna, su richiesta della Provincia, a rilasciare polizze fidejussorie nei casi previsti dalle norme vigenti. L'attivazione di tale garanzia è correlata all' apposizione del vincolo di una quota corrispondente
Garanzie fidejussorie. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, si impegna a rilasciare, a richiesta dell’Ente stesso, garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori, senza applicazione di spese fisse di rilascio e con commissioni annuali pari a , corrispondenti all’offerta presentata in sede di gara.
Garanzie fidejussorie. HGT potrà valutare se richiedere o meno il rilascio di apposite garanzie (fideiussioni assicurative- bancarie; prepagati; depositi; minimi garantiti) a copertura dei propri crediti. La polizza fidejussoria -da mantenere operante per tutto il periodo di validità del contratto- dovrà essere rilasciata da una primaria Compagnia assicurativa o istituto di credito avente, alla data di attivazione, un “rating” non inferiore a “A-” della Standard & Poor’s o equivalente, emesso da primaria agenzia di rating, con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. La polizza dovrà:
Garanzie fidejussorie. Le Parti danno atto che il Concessionario ha consegnato al Comune di Lucca garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo totale pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). Quest'ultima dovrà essere valida per almeno 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.
Garanzie fidejussorie. 1. Il Tesoriere si impegna, su richiesta del Comune, a rilasciare polizze fidejussorie nei casi previsti dalle norme vigenti e a titolo gratuito.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: