Procedura per il risarcimento del danno Clausole campione

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • in caso di collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e l...
Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; • nel caso di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni,...
Procedura per il risarcimento del danno. DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
Procedura per il risarcimento del danno. Premesso che i Ciclomotori coinvolti nel sinistro devono essere tutti targati secondo il nuovo regime di targatura, entrato in vigore il 14 luglio 2006, nel caso l’Assicurato sia coinvolto in un sinistro avvenuto nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del D.lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006. In questo caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia o tramite email a documenti@ xxxxxx-xxxxxxx.xx o tramite fax al numero 00.00.000.000 o tramite la compilazione dell’apposito form di denuncia del sinistro situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
Procedura per il risarcimento del danno. Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005), si applica la nuova proce- dura di Risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.
Procedura per il risarcimento del danno. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO Per la procedura di risarcimento diretto al fine di conoscerne le ipotesi di applicazione, le procedure liquidative, i termini per la denuncia del sinistro, i competenti centri di liquida- zione sinistri ed i termini entro i quali la Società deve liquidare il sinistro e deve effettuare il Pagamento, si rinvia alla sezione “ Risarcimento diretto” del sito Internet.
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri). Risarcimento diretto.
Procedura per il risarcimento del danno. R.C.A. Risarcimento diretto In caso di Sinistro tra due Veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile, l’Assicurato può chiedere l’applicazione della Procedura di Risarcimento Diretto. Per ulteriori approfondimenti in merito all’applicabilità o meno della Procedura di Risarcimento Diretto e le relative procedure liquidative si rinvia a quanto contenuto all’art. 149 della Legge, agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 254/2006 e all’art. 24 delle CGA.
Procedura per il risarcimento del danno. Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. Xxxxx risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all’assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se: - il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli - il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d’invalidità - il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano - i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l’obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all’A- genzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto.