Garanzia Postuma Clausole campione

Garanzia Postuma. L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma nei 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la Durata del Contratto quale definita in questa polizza. Altresì, nei confronti del Dipendente/Amministratore così come definito nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, o della rimozione della carica di Amministratore ,l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la validità del Contratto quale definita in questa polizza, da uno o più Dipendenti/Amministratori. Il Massimale stabilito nella ( Vedasi scheda di quotazione ) è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell’articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Garanzia Postuma. In caso di cessazione volontaria dell’attività, l’Assicurato avrà diritto – entro il termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista che ne voglia fare richiesta. Nel caso di morte dell’Assicurato, i suoi aventi causa avranno diritto - entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori cinque anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima del decesso. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista deceduto. Il Massimale indicato nell’Appendice (di pari importo del Massimale indicato nel Modulo di Polizza cui l’Appendice fa riferimento), opererà per uno o più Sinistri quale massimo risarcimento complessivo per l’intera durata della proroga. Tale garanzia potrà essere resa efficace soltanto alle seguenti condizioni: - se è stata inoltrata la richiesta di cancellazione dall’Albo professionale; - se è stato pagato il premio richiesto; - se viene emessa Appendice di Proroga da parte degli Assicuratori per l’estensione della garanzia.
Garanzia Postuma. A parziale deroga di quanto previsto dal Comma I) dell’Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., la garanzia comprende i danni conseguenti all’esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato entro un anno dalla data di compimento delle opere. Per compimento delle opere si intende: a- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio provvisorio del certificato di collaudo;
Garanzia Postuma. In caso di mancato rinnovo della polizza e qualora la stessa non venga sostituita da altra polizza stipulata con un’altra Impresa, possibilità di acquistare un periodo addizionale di copertura per denunciare i sinistri relativi ad atti illeciti o eventi precedenti alla data di mancato rinnovo della polizza, per un periodo massimo e ad un premio aggiuntivo da concordare con l’Impresa.
Garanzia Postuma. L’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni due, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.
Garanzia Postuma. (Art. 7 – ii) Fino a 60 mesi al 30% per anno dell’ultimo premio imponibile
Garanzia Postuma l’Assicurazione è operante per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori nel numero di anni indicati nella scheda di copertura successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa. Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L’assicurazione cesserà automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Garanzia Postuma a) In caso di mancato rinnovo della presente Polizza per decisione dell’Assicuratore (tranne che per mancato pagamento del premio o della risoluzione per dolo) o del Contraente, gli Assicurati otterranno automaticamente un Periodo di Garanzia Postuma di 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del Periodo Assicurativo in corso. Tuttavia:
Garanzia Postuma. (i) Qualora la Contraente decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
Garanzia Postuma. L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Il Massimale stabilito alla Sezione 4 è l’obbligazione massima alla quale la Società sarà tenuta, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell’Art.12 Sez.2 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.