Proroga della garanzia Clausole campione

Proroga della garanzia. Si precisa che la proroga della scadenza contrattuale prevista all’Art. 6 delle C.G.P. potrà essere richiesta dall’Assicurato anche qualora la Compagnia si sia avvalsa della facoltà di recesso previsto all’Art. 4 delle C.G.P. In tal caso, al fine di determinare la scadenza prorogata del contratto non si terrà conto della data di scadenza originaria della polizza, ma di quella anticipata in conseguenza della facoltà di recesso esercitata dalla Compagnia.
Proroga della garanzia. Se il contraente proroga il periodo di garanzia previsto dalla legge relativamente alla fornitura di prodotti (contratto di com- pravendita o di appalto), a parziale modifica dell’art. 7 d) delle CGA la Compagnia rinuncia a far valere i termini più brevi pre- visti dalla legge per le richieste di risarcimento a seguito della fornitura di prodotti difettosi. Tale rinuncia ha validità soltanto se il periodo di garanzia non supera i 5 anni e se è stato concordato prima dell’insorgenza del danno ai sensi dell’art. 9 a) delle CGA.
Proroga della garanzia. Si precisa che la proroga della scadenza contrattuale prevista all’Art. 20 delle C.G.A. potrà essere richiesta dall’Assicurato anche qualora la Compagnia si sia avvalsa della facoltà di recesso previsto all’Art. 4 delle C.G.A. In tal caso, al fine di determinare la scadenza prorogata del contratto non si terrà conto della data di scadenza originaria della polizza, ma di quella anticipata in conseguenza della facoltà di recesso esercitata dalla Compagnia.

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  • Proroga dell’assicurazione Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Oggetto della garanzia Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora nel corso del viaggio dell’ Assicurato, un suo famigliare a casa in Italia dovesse trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio. La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in funzione 24 ore su 24 Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 – 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI).

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All9esito delle operazioni di cui sopra il RUP chiuderà le operazioni di gara. Qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua, sostenibile o idonea in relazione all9oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all9aggiudicazione ai sensi dell9art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell9art. 85, comma 5 Codice, dell'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l9appalto. Prima dell9aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell9art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente/i cui ha deciso di aggiudicare l9appalto di presentare i documenti di cui all9art. 86 del Codice, ai fini della prova dell9assenza dei motivi di esclusione di cui all9art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all9art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l9utilizzo del sistema FVOE Fascicolo Virtuale dell9Operatore Economico in conformità alla delibera A.N.A.C. n. 464 del 27 luglio 2022. Ai sensi dell9art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell9aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall9art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l9appalto. L9aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell9art. 32, comma 7 del Codice, all9esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell9aggiudicazione, alla segnalazione all9A.N.A.C. nonché all9incameramento della garanzia provvisoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall9art. 88 comma 4-bis e 89 e dall9art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell9art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all9aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell9avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall9art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell9informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all9art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. Il contratto, ai sensi dell9art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall9invio dell9ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatta salve le eccezioni di cui al comma 10 del suddetto articolo. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall9intervenuta efficacia dell9aggiudicazione ai sensi dell9art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l9aggiudicatario. All9atto della stipulazione del contratto, l9aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull9importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall9art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all9art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l9affidamento dell9esecuzione o del completamento del servizio. Ai sensi dell9art. 105, comma 2, del Codice l9affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l9importo e l9oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell9inizio della prestazione. L9affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all9art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. I contratti applicativi derivanti dall9accordo quadro verranno sottoscritti a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente. N.B. Per la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, ai sensi dell9art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio (c.d. <stand still=) di 35 giorni sopra richiamato. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell9avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell9aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall9aggiudicazione con le seguenti modalità: lettera di invito a stipula. Sono a carico dell9aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

  • Proroghe 1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

  • Direttore dell’esecuzione 1. Il Direttore dell’Esecuzione è il Dott. […].

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.