Common use of Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Clause in Contracts

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113103, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale1 della D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decretodi cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113103, commi 2 e 3, del Codice dei contratticomma 4 della D. Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con durata non inferiore a sei mesi oltre la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia, per il termine previsto rimanente ammontare residuo del 20 per l’ultimazione dei lavori; Approvato il cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo ovvero il provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta ; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché La cauzione così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'esecutore, delle obbligazioni previste in Contratto. Oltre che per gli scopi specificatamente previsti dal Contratto, essa è prestata inoltre a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.seguenti somme:

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 113dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 1 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una denominata "garanzia fideiussoria, definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la predetta misura percentualerisarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto cessa di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa avere effetto solo alla data di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, emissione del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, . La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi reintegrazione della garanzia fideiussoria, parzialmente ove questa sia venuta meno in tutto o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazioneparte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneinottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattualicui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.comma 7, per la garanzia provvisoria;

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 Decreto Legislativo n. 163 del regolamento generale2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per centodiecipercento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta misura percentuale; qualora ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la predetta misura percentualepolizza assicurativa di cui al punto precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al cui all'articolo 107 del decreto ministeriale 12 marzo 2004legislativo 1° settembre 1993, n. 123385, che svolgono in osservanza via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle clausole finanze, di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decretoall’art. 75, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e comma 3, del Codice Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con durata non inferiore ai sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei contratti. La garanzia lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell’articolo 113, anche limitatamente alla scheda tecnicacomma 3, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzionedel Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la garanzia fideiussoria si intende di cui al primo comma del presente articolo è progressivamente svincolata ed estinta di dirittoa misura dell'avanzamento dell'esecuzione, automaticamentenel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di ulteriori atti formalibenestare del committente, richiestecon la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, autorizzazionida parte dell'appaltatore o del concessionario, dichiarazioni liberatorie degli stati di avanzamento dei lavori o restituzionidi analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, 113 del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 Decreto Legislativo n° 163 del regolamento generale12 aprile 2006, è richiesta ri- chiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per centoun de- cimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato polizza bancaria o assicurativa, e- messa da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decretoistituto autorizzato, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice durata non inferiore a 6 mesi oltre il termine pre- visto per l’ultimazione dei contratti. La garanzia lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante Appal- tante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; . Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzionecollaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richiesteri- chieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie liberatorie, o restituzioni. L’Amministrazione La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazionedalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originariodell’importo.

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113103, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualequadriennale di cui all’art. 4; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazionecompagnia assicurativa, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decretoapprovato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico19 gennaio 2018, n. 31 con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3103, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; . Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, di cui sopra qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Contratto

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di È dovuta la cauzione definitiva, definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualesecondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici. La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata: - a garanzia fideiussoria è prestata mediante atto dell’adempimento di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; - a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Si applica l'art. 103 del Codice. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx dottore in Ingegneria Civile xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in conformità alla scheda tecnica 1.2cantiere. Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contrattiprezzo da corrispondere all’appaltatore. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento . L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora per l’aggiudicatario ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, l’importo delle cauzioni è ridotto secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del Codice stesso.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria Nonché Di Pronto Intervento Da Eseguirsi Nei Cimiteri Urbano E Suburbani Del Comune Di Terni Per La Durata Di Anni Uno Per L’importo Totale Pari Ad €. 200.000,00 Progettista: Federico Nannurelli Rup: Federico Nannurelli

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato art. 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall’art. 93, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 12, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una codice civile - l’operatività della garanzia fideiussoriamedesima entro quindici giorni, a titolo semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto qualora l’affidatario risulti in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93, c.7, del D. Lgs. 50/2016, nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo la stessa dovrà essere reintegrata fino a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualeconcorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioAppaltante.

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato articolo 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall’art. 93, comma 12, del Codice D. Lgs. 50/2016 o mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei contrattirequisiti di cui al comma 3 del citato art. 93, e dell’articolo 101 dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del regolamento generaledebitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, è richiesta una comma - 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia fideiussoriamedesima entro quindici giorni solari, a titolo semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all’art. 93, c.7, del D. Lgs. 50/2016, nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo la stessa dovrà essere reintegrata fino a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualeconcorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioAppaltante.

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 1131. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una denominata “garanzia fideiussoria, definitiva” a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la predetta misura percentualerisarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto cessa di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa avere effetto solo alla data di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, emissione del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, . La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi reintegrazione della garanzia fideiussoria, parzialmente ove questa sia venuta meno in tutto o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazioneparte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneinottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattualicui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.comma 7, per la garanzia provvisoria;

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, contratti (D. Lgs. 12 aprile 2001 n. 163) è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta disposta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; . Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità all’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei indicata dai suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in . In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, comma 1prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del Codice dei contratti, 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le modalità e dell’articolo 101 i termini previsti dall’art. 113 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In caso di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la predetta polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura percentualedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa avere effetto solo alla data di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, emissione del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, la . L'importo della garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di dirittocui al presente Articolo è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di cui all’art. 75 comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarion. 163.

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1103, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 D.Lgs. 50 del regolamento generale2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 (dieci dieci) per cento) cento dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decretodi cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113103, commi 2 e 3, del Codice dei contratticomma 4 della D. Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con durata non inferiore a sei mesi oltre la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il termine previsto rimanente ammontare residuo del 20 per l’ultimazione dei lavori; Approvato il cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo ovvero il provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta ; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoriafidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei suddetti commi, commi 1 e 3 del presente articolo qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazionedalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di eventuali successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Per la partecipazione alla gara è prevista la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, secondo quanto prescitto dall’art.93 del D.Lgs.50/2016. La garanzia potrà essere ridotta in accordo a quanto prescritto dall’art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, dell’art. 103 del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generaleD.Lgs 50/2016, è richiesta all’appaltatore una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci 10 per cento) cento dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento. Tale garanzia può essere ridotta, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per centoricorrendone le condizioni, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualeai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria cauzione definitiva è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole dai soggetti di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, all’art.93 c.3 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016. La garanzia è cauzione definitiva, presentata in originale alla Stazione appaltante all’Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con deve avere durata non inferiore a sei dodici mesi oltre il termine massimo previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato termine del contratto. Conformemente alle disposizioni di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzionecui all’art.103, comma 4, del D.Lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria si intende deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltante e può essere svincolata solo ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie esclusivamente dall’Appaltante medesima con apposita dichiarazione o restituzionicon semplice restituzione dell’originale. L’Amministrazione L’Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, anche per il pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore nel caso siano accertate irregolarità retributive e/o contributive in materia di tutela e trattamento dei lavoratori, per le spese dei lavori lavori/servizi/forniture da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione dell’appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità all’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originariodall’Appaltante.

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di È dovuta la cauzione definitiva, definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualesecondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici. La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata: - a garanzia fideiussoria è prestata mediante atto dell’adempimento di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; - a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Si applica l'art. 103 del Codice. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in conformità alla scheda tecnica 1.2cantiere. Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contrattiprezzo da corrispondere all’appaltatore. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento . L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora per l’aggiudicatario ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, l’importo delle cauzioni è ridotto secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del Codice stesso.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria E

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualedegli importi minimi garantiti per i due singoli comuni; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazionecompagnia assicurativa, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza inosservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; . Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generaleD.Lgs 12/04/2006 n.163, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (dieci per centoun decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è l’aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la predetta misura percentualesola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Ogni variazione dell’importo della garanzia definitiva ricalcolata ai sensi dei punti precedenti dovrà comunque sempre essere comunicato alla stazione appaltante entro cinque giorni dalla avvenuta variazione, mediate presentazione di nota da parte dell’istituto garante o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 70 del DPR 445/2000 L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto polizza bancaria o assicurativa, o emessa da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al cui all'articolo 107 del decreto ministeriale 12 marzo 2004legislativo 1° settembre 1993, n. 123385, che svolgono in osservanza delle clausole via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, muniti di specifica autorizzazione a rilasciare garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, rilasciate dal Ministero dell’Economia, come da decreto del Presidente della Repubblica 30.03.2004 n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 05.05.2004 e con le quali l'Istituto si obblighi incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contrattiall'art. La garanzia 1957. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore . La garanzia prestata mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei suddetti commilavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Assicurazione E Garanzia Della Qualita’

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 1131. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una denominata "garanzia fideiussoria, definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la predetta misura percentualerisarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto cessa di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa avere effetto solo alla data di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, emissione del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, . La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi reintegrazione della garanzia fideiussoria, parzialmente ove questa sia venuta meno in tutto o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazioneparte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneinottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattualicui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.comma 7, per la garanzia provvisoria;

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario è tenuto a prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi del citato art. 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall’art. 93, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 12, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una civile; - l’operatività della garanzia fideiussoriamedesima entro quindici giorni, a titolo semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all’art. 93, c.7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà presentare alla Stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo la stessa dovrà essere reintegrata fino a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualeconcorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata definitiva resterà vincolata fino al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione completo soddisfacimento degli importi obblighi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: www.sissa.it

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 123 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con durata non inferiore a sei mesi oltre la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il termine previsto rimanente ammontare residuo del 25 per l’ultimazione dei lavori; Approvato il cento, cessa di avere effetto all'emissione del certificato di collaudo ovvero il provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione ; La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei suddetti commi, commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazionedalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: servizi.comune.follonica.gr.it

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1103, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 D.Lgs. 50 del regolamento generale2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 (dieci dieci) per cento) cento dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere prestata mediante atto da Istituti di fideiussione rilasciato da una banca Credito o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa Imprese di assicurazioneAssicurazione ai sensi dell’art. 107 del Regolamento Generale e deve: " Lavori di adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei corpi di fabbrica destinati a servizi necroscopici e uffici all'interno del Cimitero Comunale” 14/35 - avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e, in conformità alla scheda tecnica 1.2assenza del rilascio del certificato, allegata fino a 12 (dodici) mesi della data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di ultimazione lavori; - prevedere la rinuncia al decreto ministeriale beneficio della preventiva escussione; - contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; - essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al D.M. Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è ; - essere presentata in originale alla Stazione appaltante Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnicatecnica di cui alla precedente lettera d). La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto nel limite massimo del 75 (settantacinque) per l’ultimazione dei lavoricento dell'iniziale importo garantito; Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamentelo svincolo è automatico, senza necessità di ulteriori atti formalibenestare della Stazione Appaltante, richiestecon la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, autorizzazionida parte dell'Appaltatore, dichiarazioni liberatorie degli stati di avanzamento dei lavori o restituzionidi analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’Amministrazione L'ammontare residuo, pari al 25 (venticinque) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore per la quale la garanzia è prestata. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoriafidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei suddetti commi, commi 1 e 3 del presente articolo qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazionedalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di eventuali successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: old.molfetta.clio.it