CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 01 – Oggetto dell’appalto Art. 02 – Ammontare dell’appalto
Art. 03 – Modalità di stipulazione del contratto
Art. 04 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Art. 05 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Art. 01 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di “ RIFACIMENTO MANTO COPERTURA ASILO NIDO”, presso l'immobile sito in via Dell’Arcobaleno 2, nel comune di Ferno.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 02 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a) +b) | |
Importo esecuzione lavori | Oneri per la sicurezza (specifici) | TOTALE | ||
A misura | Euro 63.861,03 | Euro 3.759,61 | Euro 67.620,64 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso (definito dai prezzi unitari della lista) offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, colonna a), aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131 del D.lgs. 163/2006 e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del Decreto Legislativo n°494/96.
Art. 03 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi degli articoli 53, 4 comma, del D.Lgs. 163/2006.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti ”elenco dei prezzi unitari“.; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.
Art. 04 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
0.Xx sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato ”A“ al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell’articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella ”A“, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale.
3. I lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella ”B“ allegata al presente capitolato speciale.
4. Fatto salvo quanto specificato al precedente comma 3 i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato ”A“ al D.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000.
Art. 05 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I
gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del D.Lgs 12/04/2006 n.163 1994, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella ”B“, allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 06 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto Art. 07 – Documenti che fanno parte del contratto
Art. 08 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto Art. 09 – Fallimento dell’appaltatore
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Art. 12 – Denominazione in valuta
Art. 06 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 07 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) Il presente capitolato speciale di appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'art,131 comma 2 lettera b) D.Lgs. 12/04/2006 n.163
o del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 D.Lvo n° 494/1996 e s.m.i. eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli art. 3 c. 4bis e 5; comma 1bis dello stesso decreto;
f) //
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti- colare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D.Lgs 12/04/2006 n.163
- l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D.Lgs 12/04/2006 n.163
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 08 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 09 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento generale.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 – Denominazione in valuta
Gli importi saranno espressi in EURO.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori Art. 15 – Sospensioni e proroghe
Art. 16 – Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale
le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
I lavori dovranno compiersi inderogabilmente in giorni 30(TRENTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Essi non dovranno interferire in alcun modo con l'attività dell’asilo nido.
1. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 , comma 1, lettere a), b) , c)e d), D.Lgs 12/04/2006 n.163
2. Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille (Euro uno e centesimi zero ogni mille euro) dell’importo contrattuale,
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall’articolo 119 del regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 – Anticipazione
Art. 21 – Pagamenti in acconto Art. 22 – Pagamenti a saldo
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo Art. 25 – Revisione prezzi
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta,, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a Euro 35.000,00.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: ”lavori a tutto il / / “ con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 ; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs 12/04/2006 n.163, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs 12/04/2006 n.163
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs 12/04/2006 n.163
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs 12/04/2006 n.163
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs 12/04/2006 n.D.Lgs 12/04/2006 n.163, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117del 163 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 – Lavori a misura Art. 28 – Lavoro a corpo
Art. 29 – Lavori in economia
Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Art. 27 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella ”B“, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 28 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella ”B“, allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella ”B“, integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella ”B“, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 29 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella ”B“, integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorchè accettati dalla direzione lavori
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31 – Cauzione provvisoria
Art. 32 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Art. 33 – Riduzione delle garanzie
Art. 34 – Assicurazione a carico dell’impresa
Art. 31 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006 n°163, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
Tale cauzione provvisoria potrà essere presentata mediante:
▪ quietanza comprovante il versamento in numerario al tesoriere dell'Amministrazione presso la Banca Popolare di Bergamo Spa- Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxx Xxxxx 0;
▪ fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, muniti di specifica autorizzazione a rilasciare garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, rilasciate dal Ministero dell’Economia, come da decreto del Presidente della Repubblica 30.03.2004 n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 05.05.2004 e con le quali l'Istituto si obblighi incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957.
Detta cauzione provvisoria, in qualunque modo prestata, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione circa l’impegno del garante ,debitamente abilitato, (Istituto Bancario o Assicurativo):
▪ a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia pari al dieci per cento degli importi dei lavori appaltati quale cauzione definitiva, a favore della stazione appaltante valida fino alla data dell'apposito documento di svincolo rilasciato dall'ente appaltante.;
▪ ad aumentare la garanzia per cauzione definitiva di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci ed il venti per cento in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci o venti per cento.
La garanzia prestata mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs 12/04/2006 n.163, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Ogni variazione dell’importo della garanzia definitiva ricalcolata ai sensi dei punti precedenti dovrà comunque sempre essere comunicato alla stazione appaltante entro cinque giorni dalla avvenuta variazione, mediate presentazione di nota da parte dell’istituto garante o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 70 del DPR 445/2000 L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, o emessa da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, muniti di specifica autorizzazione a rilasciare garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, rilasciate dal Ministero dell’Economia, come da decreto del Presidente della Repubblica 30.03.2004 n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 05.05.2004 e con le quali l'Istituto si obblighi incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957.
Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
La garanzia prestata mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 33 – Riduzione delle garanzie
L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs 12/04/2006 n.163 L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 34 - Assicurazione a carico dell’impresa
Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs 12/04/2006 n.163, l’appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma ”Contractors All Risks“ (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c) la somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del contratto incrementato dell’I.V.A., come determinato in precedenza, l’importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato Euro 50.000,00.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:
a)prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b)prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori;
d) prevedere le spese per demolizione e sgombero: somma assicurata € 50.000,00;
e) la responsabilità civile per le seguenti tipologie di danni:
- a cose dovuti a vibrazioni;
- a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- a cavi e condutture sotterranee.
Si precisa che la presente polizza dovrà essere accompagnata da dichiarazione debitamente firmata da persona autorizzata ad impegnare la Società Assicuratrice emittente la polizza, di avvenuto pagamento del premio, pena la mancata consegna dei lavori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 37, comma 5, del D.Lgs 12/04/2006 n.163, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 – Variazione dei lavori
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Art. 35 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del D.Lgs 12/04/2006 n.163.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella ”B“ allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 – Norme di sicurezza generali Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 40 – Piani di sicurezza
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 38 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi- lito nel presente articolo.
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 40 – Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 – Subappalto
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori
Art. 43 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (50) da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso
D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub- contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori
1. Nel caso in cui la Stazione appaltante non provveda direttamente al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 46 – Controversie
Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 48 – Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Art. 46 - Controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell’articolo 241 del D.Lgs 12/04/2006 n.163, nonché degli articoli 149 e 150 del regolamento generale e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d’appalto.
2. Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del- l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132 comma 6, del 163, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 50 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione (55) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 50 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione Art. 55 – Custodia del cantiere
Art. 56 – Cartello di cantiere
Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) Gli oneri relativi al tracciamento dell’opera
d) Gli oneri relativi all’intercettazione in sito dei sottoservizi esistenti al fien di evitare il danneggiamento degli stessi durante l’esecuzione dei lavori anche ove il progetto non rechi espressa menzione dell’esistenza degli stessi
e) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
f) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;
g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate- riali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astexxxxx xal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) L'appaltatore dovrà fornire alla direzione lavori ogni assistenza necessaria alle prove di collaudo effettuate dalla D.L.
u) l'idonea protezione durante l'esecuzione dei lavori dei manufatti esistenti al fine di evitare il danneggiamento degli stessi
v) rimozione delle protezioni posizionate al fine di proteggere superfici pulizia completa degli ambienti a opere eseguite
w) Il progetto dei cementi armati non compresi nel progetto e che si rendano necessari nel corso dell’esecuzione dei lavori e il deposito ai sensi della L. 1086/71 e succ. mod. ed integr. della pratica relativa alle opere in
c.a. .
x) Progettazione completa ai sensi della L. 46/90 degli impianti elettrico, idraulico e riscaldamento, gas compreso a firma di un tecnico abilitato. Nella progettazione dovranno essere comprese le opere necessarie al ripristino dell’impianto di illuminazione (qualora si rendesse necessario).
y) L'appaltatore dovrà fornire le dichiarazioni di corretta posa ed i certificati di resistenza al fuoco e di omologazione di ogni materiale eventualemente prescritto dal progetto o dalla D.L. con specifica resistenza REI .
z) Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla ditta esecutrice per la eventuale posa di pareti fonoisolanti.
Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dalla stazione appaltante , a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 55 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 56 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 80 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella ”C“, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro , dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA
OPERE EDILI E AFFINI NORME TECNICHE
SOMMARIO
I. QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 10
ARTICOLO 1:MATERIALI E MANUFATTI IN GENERE 10
ARTICOLO 2:ACQUA 13
ARTICOLO 3:INERTI 14
3.1:INERTI PER CALCESTRUZZI E MALTE, PER GETTI DI SOTTOFONDO E MASSETTI 14
3.2:INERTI PER VESPAI IN MATERIALE SCIOLTO 14
ARTICOLO 4:LEGANTI E ADDITIVI PER AGGLOMERATI CEMENTIZI 16
4.1:CALCI 16
(a)CALCI AEREE 16
(b)CALCI IDRAULICHE 16
4.2:CEMENTI 17
4.3:ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI 17
4.4:NORMATIVE DI RIFERIMENTO 18
ARTICOLO 5:LATERIZI 20
5.1:LATERIZI PER MURATURE 20
5.2:LATERIZI PER SOLAI 21
5.3:NORMATIVA DI RIFERIMENTO 23
ARTICOLO 6:PRODOTTI DEL LEGNO 24
6.1:LEGNO MASSICCIO 24
6.2:LEGNO CON GIUNTI A DITA 24
6.3:ELEMENTI DI COLLEGAMENTO MECCANICI 24
6.4:SEGATI DI LEGNO 26
6.5:PANNELLI A BASE DI LEGNO 26
6.6:PANNELLI A BASE DI PARTICELLE DI LEGNO 26
6.7:PANNELLI DI LEGNO COMPENSATI 27
ARTICOLO 7:MATERIALI FERROSI 28
7.1:MATERIALI FERROSI 28
7.2:METALLI VARI 28
7.3:ACCIAI PER CEMENTO ARMATO 28
7.4:RETE ELETTROSALDATA 29
1.1:PROFILATI IN ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA 29
1.2:ELEMENTI GRIGLIATI 30
1.3:ELEMENTI IN PROFILATI NORMALI 30
ARTICOLO 8:MALTE 31
8.1:MALTE PER MURATURE 31
8.2:MALTE PER INTONACI 32
8.3:NORMATIVA DI RIFERIMENTO 32
ARTICOLO 9:CONGLOMERATI CEMENTIZI 34
9.1:IMPASTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 34
9.2:CONTROLLI SUL CONGLOMERATO 35
9.3:NORMATIVA DI RIFERIMENTO 35
ARTICOLO 10:ISOLANTI TERMICI 37
10.1:LANA DI VETRO 39
10.2:POLISTIRENE ESPANSO 40
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE 40
1.4:IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CONTRO TERRA 44
1.5:PROTEZIONE DELLE GUAINE 44
1.6:IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI PIANI 45
10.3:IMPERMEABILIZZAZIONI PER COPERTURE IN PVC 45
1.7:BARRIERA AL VAPORE 45
1.8:NORMATIVA DI RIFERIMENTO 46
ARTICOLO 11:PIETRE NATURALI 47
11.1:NORMATIVA DI RIFERIMENTO 47
ARTICOLO 12:MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI 48
12.1:PIASTRELLE DI CERAMICA 48
12.2:PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO mm. 10, FINITURA NATURALE 49
12.3:PRODOTTI DI GOMMA 50
12.4:PRODOTTI DI VINILE 51
12.5:PRODOTTI DI CALCESTRUZZO 51
(a)MATTONELLE DI CEMENTO 51
(b)MASSETTI DI CALCESTRUZZO 51
(c)MASSETTI DI CALCESTRUZZO CON FINITURE SPECIALI A CERA 52
12.6:PAVIMENTO IN MASSETTI AUTOBLOCCANTI 54
12.7:PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE 55
12.8:MATTONELLE IN ASFALTO 56
12.9:PRODOTTI DI METALLO 56
12.10:NORMATIVA DI RIFERIMENTO 56
ARTICOLO 13:PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 58
13.1:PIASTRELLE DI CERAMICA 58
13.2:ELEMENTI DI METALLO O MATERIA PLASTICA 58
13.3:LASTRE DI CARTONGESSO 59
13.4:LASTRE DI CALCESTRUZZO 59
13.5:INTONACI 59
13.6:PRODOTTI VERNICIANTI 59
(a)SMALTO PER OPERE IN FERRO 60
(b)PITTURAZIONE DI PARETI INTERNE A CIVILE 61
(c)PITTURAZIONE DI PARETI ESTERNE A CIVILE (PRODOTTI AI SILICATI) 61
13.7:NORMATIVA DI RIFERIMENTO 61
ARTICOLO 14:INFISSI 62
14.1:INFISSI IN LEGNO 64
(a)Serramenti esterni 65
(b)Porte interne 66
14.2:SERRAMENTI IN ALLUMINIO 66
14.3:SERRAMENTI IN FERRO 67
14.4:PORTE TAGLIAFUOCO AD UN’ANTA 67
14.5:PORTE TAGLIAFUOCO A DUE ANTE 67
14.6:SERRAMENTO IN FERRO/VETRO ASSEMBLATO IN VETROCAMERA DI SICUREZZA 68
14.7:NORMATIVA DI RIFERIMENTO 69
ARTICOLO 15:VETRI E CRISTALLI 70
15.1:VETRI PIANI GREZZI 70
15.2:VETRI PIANI LUCIDI 70
15.3:VETRI PIANI TRASPARENTI FLOAT 71
15.4:VETRI PIANI TEMPRATI 71
15.5:VETROCAMERA 71
15.6:VETRI PIANI STRATIFICATI 71
15.7:VETRI PIANI PROFILATI AD “U” 72
15.8:NORMATIVA DI RIFERIMENTO 72
ARTICOLO 16:PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA) 73
16.1:TEGOLE E COPPI DI LATERIZIO 73
16.2:TEGOLE DI CALCESTRUZZO 74
16.3:LASTRE DI FIBROCEMENTO PIANE 75
16.4:LASTRE IN FIBROCEMENTO ONDULATE 75
16.5:LASTRE DI FIBROCEMENTO NERVATE 76
16.6:LASTRE DI MATERIA PLASTICA 76
16.7:LASTRE DI METALLO 76
16.8:PRODOTTI DI PIETRA 77
ARTICOLO 17:MATERIALI PER LATTONERIE E PLUVIALI 78
17.1:LATTONERIA IN RAME 78
17.2:PLUVIALI IN POLIETILENE 78
ARTICOLO 18:COMPARTIMENTAZIONE DI XXXXXX 79
ARTICOLO 19:PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO 79
1.9:CONTROSOFFITTATURA FONOIMPEDENTE 80
ARTICOLO 20:PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO 81
ARTICOLO 21:PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 82
ARTICOLO 22:PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI,ADESIVI, GEOTESSILI) 86
22.1:SIGILLANTI 86
22.2:ADESIVI 86
22.3:GEOTESSILI 87
ARTICOLO 23:ALTRE FORNITURE ED OPERE 88
III. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 89
ARTICOLO 24:NORME GENERALI 89
ARTICOLO 2:SCAVI 90
24.1:SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA 90
24.2:SCAVI DI SOTTOMURAZIONE 91
ARTICOLO 25:RILEVATI E REINTERRI 92
ARTICOLO 26:DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 93
ARTICOLO 27:OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE 94
27.1:NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE 94
27.2:RESPONSABILITA’ PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO 95
ARTICOLO 28:STRUTTURE PREFABBRICATE DI CLS ARMATO E PRECOMPRESSO 96
28.1:POSA IN OPERA 96
28.2:UNIONI E GIUNTI 96
28.3:APPOGGI 96
28.4:MONTAGGIO 97
28.5:ACCETTAZIONE 98
ARTICOLO 29:OPERE E STRUTTURE IN MURATURA 99
29.1:MALTE PER MURATURE 99
29.2:MURATURE IN GENERE: CRITERI GENERALI PER L’ESECUZIONE 99
29.3:MURATURE PORTANTI: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TECNICHE 100
(a)MURATURA ELEMENTI RESISTENTI ARTIFICIALI 100
(b)MURATURA ELEMENTI RESISTENTI NATURALI 101
29.4:MURATURA PORTANTE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI 101
29.5:PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME 103
ARTICOLO 30:MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO-VESPAI 104
30.1:MURATURE IN PIETRAME A SECCO 104
30.2:RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO 104
30.3:VESPAI E INTERCAPEDINI 104
ARTICOLO 31:SOLAI 105
31.1:SOLAI SU TRAVI E TRAVETTI DI LEGNO 105
31.2:SOLAI SU TRAVI DI FERRO A DOPPIO T (PUTRELLE) CON VOLTINE DI MATTONI (PIENI O FORATI) O CON ELEMENTI LATERIZI INTERPOSTI 105
31.3:SOLAI DI CEMENTO ARMATO O MISTI: GENERALITÀ E CLASSIFICAZIONE 106
(a)SOLAI MISTI DI CLS ARMATO O CLS ARMATO PRECOMPRESSO E BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO 106
(b)SOLAI PREFABBRICATI 109
(c)SOLAI MISTI DI CLS ARMATO O CLS ARMATO PRECOMPRESSO E BLOCCHI DIVERSI DAL LATERIZIO 109
(d)SOLAI REALIZZATI CON L'ASSOCIAZIONE DI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO PREFABBRICATI 110
ARTICOLO 32:STRUTTURE IN ACCIAIO 111
32.1:COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI 111
32.2:CONTROLLI IN XXXXX XX XXXXXXXXXXX 000
32.3:MONTAGGIO 112
32.4:PROVE DI CARICO E COLLAUDO STATICO 113
ARTICOLO 33:ESECUZIONE DI COPERTURE DISCONTINUE (PIANE) 114
33.1:MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI STRATI 115
33.2:CONTROLLI DEL DIRETTORE DEI LAORI 117
ARTICOLO 34:ESECUZIONE COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA) 118
34.1:MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI STRATI 119
34.2:CONTROLLI DEL DIRETTORE DEI LAVORI 120
ARTICOLO 35:INTONACI 121
35.1:INTONACO GREZZO O ARRICCIATURA 121
35.2:INTONACO COMUNE O CIVILE 121
ARTICOLO 36:SISTEMI DI RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 122
36.1:SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI RIGIDI 122
(a)PIASTRELLE DI CERAMICA 122
(b)LASTRE DI PIETRA, CALCESTRUZZO, FIBROCEMENTO E PRODOTTI SIMILARI 122
(c)LASTRE, PANNELLI, ECC. A BASE DI METALLO O MATERIA PLASTICA 123
36.2:SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI FLESSIBILI 123
36.3:SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI FLUIDI 123
36.4:CONTROLLI DEL DIRETTORE DEI LAVORI 124
ARTICOLO 37:OPERE DI PAVIMENTAZIONE 126
37.1:PAVIMENTAZIONE SU STRATO PORTANTE 127
37.2:PAVIMENTAZIONI SU TERRENO 128
37.3:CONTROLLI DEL DIRETTORE DEI LAVORI 129
ARTICOLO 38:OPERE DA SERRAMENTISTA 131
38.1:CONTROLLI DEL DIRETTORE DEI LAVORI 131
ARTICOLO 39:OPERE DA VETRAIO 132
ARTICOLO 40:OPERE DI ISOLAMENTO E COIBENTAZIONE 134
40.1:LANA DI VETRO 134
ARTICOLO 41:OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 135
41.1:CONTROLLI DEL DIRETTORE DEI LAVORI 136
ARTICOLO 42:OPERE DA VERNICIATORE 138
42.1:PITTURAZIONE DI ELEMENTI IN FERRO 138
42.2:TINTEGGITURA PARETI INTERNE INTONACATE A CIVILE 139
42.3:TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE INTONACATE A CIVILE 139
ARTICOLO 43:ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 140
ARTICOLO 44:IMPIANTI ASCENSORI 142
44.1:ASCENSORI E MONTACARICHI 142
44.2:SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI 143
44.3:ASCENSORI: CARATTERISTICHE TECNICHE 143
44.4:SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI: CARATTERISTICHE TECNICHE 143
44.5:CONTROLLI DEL DIRETTORE DEI LAVORI 144
IV. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E MODO DI VALUTARE I LAVORI 145
ARTICOLO 45:ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI 145
V. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 146
ARTICOLO 46:SCAVI IN GENERE PERQUALSIASI TIPO DI TERRENO 146
ARTICOLO 47:RILEVATI E RINTERRI 147
ARTICOLO 48:RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE 147
ARTICOLO 49:MURATURE IN GENERE 147
ARTICOLO 50:CALCESTRUZZI 148
ARTICOLO 51:CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 148
ARTICOLO 52:SOLAI 149
ARTICOLO 53:CONTROSOFFITTI 149
ARTICOLO 54:VESPAI 149
ARTICOLO 55:PAVIMENTI COMPRESO SFRIDO 5% 150
ARTICOLO 56:RIVESTIMENTI DI PARETI COMPRESO SFRIDO 5% 150
ARTICOLO 57:FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI 150
ARTICOLO 58:INTONACI 151
ARTICOLO 59:TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE 151
59.1:TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI 151
59.2:PORTE, BUSSOLE E SIMILI 152
59.3:OPERE IN FERRO SEMPLICI SENZA ORNATI 152
59.4:OPERE IN FERRO TIPO NORMALE A DISEGNO 152
59.5:SERRANDE DI LAMIERA ONDULATA O AD ELEMENTI DI LAMIERA 152
ARTICOLO 60:INFISSI DI LEGNO 152
ARTICOLO 61:INFISSI DI ALLUMINIO 153
ARTICOLO 62:LAVORI DI METALLO 153
ARTICOLO 63:TUBI PLUVIALI 153
ARTICOLO 64:OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI 153
ARTICOLO 65:MANODOPERA 154
ARTICOLO 66:NOLEGGI 155
ARTICOLO 67:TRASPORTI 155
I. QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
ARTICOLO 1: MATERIALI E MANUFATTI IN GENERE
Tutti i materiali e manufatti da impiegarsi, anche se non espressamente specificato nei successivi articoli, dovranno essere delle migliori qualità in commercio e rispondere ai requisiti stabiliti dal Capo 2° (parte prima) del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavoro edilizio edito dal Ministero dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale, stampato a Roma da "Libreria dello Stato".
Tali materiali e manufatti dovranno provenire da produttori di primaria importanza, e cioè in grado di assicurare nel tempo la costanza della qualità, la rispondenza dei prodotti alle specifiche, la puntualità delle forniture e la reperibilità nel tempo dei materiali necessari per le eventuali manutenzioni e sostituzioni: in particolare semi-lavorati e manufatti dovranno sempre essere commessi a produttori già in possesso di tecnologie e attrezzature adatti alle opere da realizzare.
A tal fine ogni materiale e prodotto finito utilizzato nella costruzione dell'opera dovrà essere dotato di una certificazione di qualità rilasciata da enti o da organismi di certificazione pubblici o di diritto privato abilitati al rilascio.
A richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la certificazione sopra menzionata necessaria ad accertare la idoneità dei produttori e sub-fornitori e la corrispondenza, per ogni materiale o prodotto finito utilizzato, alle caratteristiche richieste nel presente Capitolato ai sensi delle Norme "UNI" vigenti.
I materiali e manufatti dovranno pervenire nei loro imballaggi originali chiusi e recanti chiare indicazioni circa la ditta produttrice, l’eventuale nome commerciale del prodotto, la qualità, le dimensioni e il colore e comunque quanto altro necessario alla inequivocabile identificazione del prodotto. I materiali e manufatti dovranno essere conservati nei loro imballaggi originali fino al momento della messa in opera, dovranno essere immagazzinati in luogo idoneo, coperto, perfettamente asciutto e senza eccessive escursioni termiche, sollevati dal suolo e comunque sempre secondo le raccomandazioni del produttore. I materiali saranno accettati solo se esenti da qualsiasi difetto, ivi compresi i danni causati dal trasporto o dalla movimentazione in cantiere.
La D.L. avrà diritto di ricusare, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, qualsiasi fornitura che a suo avviso non presenti le caratteristiche di cui ai precedenti punti.
Queste premesse generali sono da ritenersi integralmente richiamate in ognuno dei successivi articoli relativi alle specifiche particolari.
Le normative citate nel presente Capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritte. Le suddette normative avranno valore cogente e pertanto tutte le forniture, prestazioni, lavori ed opere compiute dovranno uniformarvisi, salvo espressa deroga scritta da parte della D.L.
Xxx si presentassero contrasti tra le specifiche del presente capitolato e le normative citate, sarà facoltà della D.L. scegliere la casistica a lei più conveniente.
L'Appaltatore sarà comunque tenuto ad uniformarsi ad ogni disposizione (legge, decreto, circolare, ect.) emessa da organi dello Stato Italiano ed a ogni norma emessa dall'UNI-Ente Nazionale Italiano di Unificazione e vigenti al momento dell'esecuzione delle opere, anche se entrate in vigore dopo la consegna dei lavori, o comunque non espressamente citate nel presente capitolato.
Il seguente gruppo di normative è da intendersi, per quanto applicabile, comune ad ogni materiale e manufatto, fornitura, lavorazione ed opera compiuta previsti nel presente capitolato.
ASSICURAZIONE E GARANZIA DELLA QUALITA’
- UNI EN 28402: Qualità. Terminologia.
- UNI EN ISO 9000/1: Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità. Guida per la scelta e l'utilizzazione.
- UNI EN ISO 9001: Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.
- UNI EN ISO 9002: Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza.
- UNI EN ISO 9003: Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nelle prove, controlli e collaudi finali.
- UNI EN ISO 9004/1: Gestione per la qualità ed elementi del sistema qualità. Guida generale.
ESIGENZE, REQUISITI E CLASSIFICAZIONI GENERALI
- UNI 7867/1: Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Nozioni di requisito e prestazione.
- UNI 7867/2: Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Specificazione di prestazioni, qualità e affidabilità.
- UNI 7867/3: Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Verifiche di conformità relative ad elementi.
- UNI 7867/4: Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Qualità ambientale e tecnologica nel processo edilizio.
- UNI 8289: Edilizia. Esigenze dell'utenza finale. Classificazione.
- UNI 8290/1: Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.
- UNI FA 122/83: Foglio di aggiornamento n°1 alla UNI 8290/1.
- UNI 8290/2: Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti.
- UNI 8290/3: Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi degli agenti.
ARTICOLO 2: ACQUA
L’acqua dovrà essere dolce, limpida, non aggressiva e priva di materie terrose. Xxxxxxx accettate solo le acque provenienti da reti di distribuzione pubblica.
La normativa di riferimento ai fini delle caratteristiche delle acque per impasti è il D.M. 09 Gennaio 1996; allegato 1.
Acqua per puliture: dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di manufatti a pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite l’utilizzo di appositi filtri contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RS03 OH) rispettivamente. Il processo di deionizzazione non rende le acque sterili, nel caso in cui sia richiesta sterilità, si potranno ottenere acque di quel tipo operando preferibilmente per via fisica.
ARTICOLO 3: INERTI
3.1: INERTI PER CALCESTRUZZI E MALTE, PER GETTI DI SOTTOFONDO E XXXXXXXX
Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili e dovranno essere privi di sostanze organiche, di frazioni limose o argillose, di gesso, in accordo con le limitazioni indicate ai punti successivi, secondo la destinazione d’uso degli stessi; la distribuzione granulometrica dovrà essere adeguata alla loro destinazione ed al procedimento di messa in opera degli impasti.
La sabbia dovrà risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, provenienti da rocce silicee, quarzose, granitiche e calcaree; non dovrà provenire da rocce in decomposizione o gessose.
La ghiaia dovrà essere formata da elementi resistenti, inalterabili all'aria, all'acqua e al gelo; non potranno essere impiegati elementi monodimensionali (aghi) o bidimensionali (piastrelle).
Gli inerti verranno accettati e potranno essere impiegati solo se le certificazioni attesteranno il rispetto di tutte le disposizioni date dalle normative vigenti di seguito indicate, commisurate alle opere da eseguire, ai fini del:
- Campionamento,
- Natura petrografica,
- Analisi granulometrica,
- Degradabilità per azione dei solfati,
- Contenuto in solfati,
- Contenuto in cloruri solubili in acqua,
- Massa volumica,
- Contenuto di sostanze organiche,
- Resistenza a compressione,
- Gelività,
- Coefficiente di forma,
- Reattività in presenza di alcali.
3.2: INERTI PER VESPAI IN MATERIALE SCIOLTO
La qualità e provenienza dei materiali deve essere conforme a quanto specificato al precedente comma.
Le caratteristiche fisico-chimiche di riferimento sono deducibili dalla normativa precedentemente elencata e, in difetto, dalle seguenti indicazioni.
Granulometria: la dimensione massima degli inerti dovrà essere commisurata alle opere da eseguire; in ogni caso sarà facoltà della D.L. stabilire il diametro massimo degli inerti e le classi granulometriche da impiegare.
Contenuto di sostanze organiche: esaminati a vista, gli inerti non dovranno contenere radici o sostanze organiche in genere.
Contenuto di impurità terrose: esaminati a vista, gli inerti dovranno risultare ben puliti e privi di incrostazioni di qualsiasi natura; strofinati non dovranno lasciare traccia di residui terrosi.
Resistenza a compressione: la resistenza non dovrà risultare inferiore a 700 kg/cmq; potrà essere richiesta debita certificazione riguardante la resistenza a compressione degli aggregati grossi determinata mediante rottura di provini che rappresentino campioni attendibili del materiale, ricavati dalla roccia corrispondente.
ARTICOLO 4: LEGANTI E ADDITIVI PER AGGLOMERATI CEMENTIZI
4.1: CALCI
Le calci aeree proveranno dalla cottura a 850÷900° C di calcari purissimi. Le calci idrauliche proverranno dalla cottura a 900÷1000° C di calcari marmosi naturali, contenenti cioè in proporzioni sensibili silice, allumina e ossido ferrico oppure dalla cottura di miscela di calcare e materie argillose.
(a) CALCI AEREE.
La calce grassa in zolle o macinata dovrà essere di perfetta ed uniforme cottura, non essere "stracotta", nè lenta ad idratarsi e dovrà essere di qualità tale che, mescolata con il giusto accesso di acqua necessario all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo senza lasciare residui maggiori del 1,5%, dovuti a parti non bene carbonizzate, siliciose o altrimenti inerti. Mescolata con l'acqua dovrà raggiungere rapidamente lo spegnimento con forte sviluppo di calore, aumentando di volume fino al triplo; l'impasto che si otterrà dovrà essere tenace, bianco, morbido e untuoso. La calce aerea grassa in zolle o macinata, prima trasporto in cantiere dovrà essere conservata in locali chiusi ed al riparo dagli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere dovrà essere eseguito al riparo dalla pioggia e dall'umidità. Sarà rifiutata, sia all'arrivo in cantiere che al momento dell'estinzione, la calce ridotta in polvere o sfiorita. Si dovrà approvvigionare la calce in zolle a seconda delle necessità e, in attesa dello spegnimento, si dovrà provvedere alla conservazione della calce in luoghi asciutti. Per la confezione delle malte per intonaci dovrà essere impiegata calce spenta da almeno tre mesi con stagionatura in vasca. La calce idrata in polvere sarà ottenuta dall'idratazione della calce viva con la sola quantità stechiometrica di acqua (circa 1/3 in peso). I sacchi contenenti la calce idrata dovranno sempre, sia all'atto della fornitura che al momento dell'impiego, in perfetto stato di conservazione; saranno rifiutati quelli che comunque presenteranno manomissioni. Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal X.X. 00 novembre 1939 n° 2231, nonchè‚ alle altre norme e prescrizioni vigenti sotto riportate.
(b) CALCI IDRAULICHE.
I leganti idraulici dovranno avere i requisiti di cui alla Legge 26 maggio 1965, n° 595, al D.M. 3 giugno 1968 e al D.M. 31 agosto 1972. Per quanto si riferisce al trasporto, conservazione ed accettazione della calce idraulica in zolle, se usata, vale quanto stabilito per la calce grassa in zolle. Lo spegnimento delle zolle dovrà essere eseguito nei bagnoli come nel caso delle calci aeree. Lo spegnimento delle zolle dovrà essere effettuato alcune ore prima dell'impiego, che dovrà poi avvenire tempestivamente per evitare l'inizio della presa prima dell'impiego stesso. La calce idraulica naturale o artificiale in polvere dovrà essere fornita con tutte le modalità di cui all'art. 3 della Legge 26 maggio 1965 n° 595.
4.2: CEMENTI
Il cemento dovrà avere le caratteristiche e i requisiti previsti dalla Legge 26 maggio 1965 n° 595 dal D.M. 03 giugno 1968, con le modifiche introdotte dal D.M. 31 agosto 1972, dal D.M. 20 novembre 1984 e dal D.M. 13 settembre 1993, nonchè dalle norme ENV 197/1.
Il cemento in sacchi dovrà essere conservato in magazzini coperti, asciutti, al riparo da correnti di aria; i sacchi dovranno essere sistemati in modo da formare cumuli ben assestati, collocati su impalcati sollevati dal suolo, eseguiti con tavole di legno e ricoperti con cartonfeltri bitumati o fogli dipolietilene; i sacchi non dovranno essere a contatto con le pareti del magazzino e saranno protetti con teli impermeabili. I sacchi dovranno essere sigillati e ad essi dovrà essere fissato, a mezzo del sigillo, un cartellino indelebile con indicati la qualità del legante, lo stabilimento del produttore, la quantità d'acqua per malta normale e la resistenza minima a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego; verranno rifiutati sacchi che presentassero manomissioni.
Per i cementi forniti sfusi dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico dei sili; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni di cui ai punti precedenti; in ogni caso la provenienza e la qualità dei cementi dovranno risultare dai documenti di accompagnamento e l'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori. In caso di uso di cemento sfuso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di uno o più sili per la conservazione e di una bilancia per il controllo dei dosaggi; i
contenitori per il trasporto e i sili dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra diversi tipi e classi di cemento.
I cementi normali e ad alta resistenza saggiati su malta normale dovranno avere i limiti minimi di resistenza meccanica indicati nei D.M. e nelle Norme sopra citate.
4.3: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
L'uso di additivi dovrà sempre essere approvato dalla D.L.; l'Appaltatore dovrà quindi informare tempestivamente la D.L. della sua intenzione di additivare il calcestruzzo, fornendo ogni informazione sulla qualità, le caratteristiche e i dosaggi dei prodotti che intende usare. Le caratteristiche degli additivi dovranno essere garantite dai produttori; nel caso di uso contemporaneo di più additivi, i produttori dovranno inoltre garantirne la compatibilità. Gli additivi impiegati per calcestruzzo armato dovranno essere esenti da cloruri. Gli additivi dovranno produrre nel calcestruzzo additivato variazioni consentite dalle norme di riferimento qui di seguito riportate.
4.4: NORMATIVE DI RIFERIMENTO
- Legge 26 maggio 1965 n° 595 "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici";
- Decreto Ministeriale 3 giugno 1968 "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova per cementi";
- Decreto Ministeriale 31 agosto 1972 "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche"
- Decreto Ministeriale 20 novembre 1984 "Modificazioni al D.M. 03 giugno 1968 recante Xxxxx sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi"
- Decreto Ministeriale 13 Settembre 1993 recante: "Modificazioni al D.M. 03 giugno 1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi"
- Norme ENV 197/1
- Regio Decreto 16 novembre 1939 n° 2230 "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico";
- UNI 7208: Cementi - Determinazione del calore di idratazione col metodo per soluzione;
- UNI 9156 - Cementi resistenti ai solfati - Classificazione e composizione;
- UNI EN 196/6: Metodi di prova dei cementi – Determinazione della finezza;
- UNI EN 196/7: Metodi di prova dei cementi - Metodi di prelievo e di campionatura del cemento.
- UNI 7101: Additivi per impasti cementizi - Definizione e classificazione;
- UNI 7102: Idem - Additivi fluidificanti - Idoneità e relativi metodi di controllo;
- UNI FA 94/80: Foglio di aggiornamento n° 1 alla UNI 7102;
- UNI 7103: Additivi per impasti cementizi - Additivi aeranti - Idoneità e relativi metodi di controllo;
- UNI 7104: Idem - Additivi ritardanti - Idoneità e relativi metodi di controllo;
- UNI FA 95/80: Foglio di aggiornamento n° 1 alla UNI 7104;
- UNI 7105: Additivi per impasti cementizi - Additivi acceleranti - Idoneità e relativi metodi di controllo;
- UNI 7106: Idem - Additivi fluidificanti - aeranti – Idoneità e relativi metodi di controllo;
- UNI FA 96/80: Foglio di aggiornamento n° 2 alla UNI 7106;
- UNI 7107: Additivi per impasti cementizi - Additivi fluidificanti - ritardanti - Idoneità e relativi metodi di controllo;
- UNI FA 97/80: Foglio di aggiornamento n° 1 alla UNI 7107;
- UNI 7108: Additivi per impasti cementizi - Additivi fluidificanti - acceleranti - Idoneità e relativi metodi di controllo;
- UNI FA 98/80: Foglio di aggiornamento n° 1 alla UNI 7108;
- UNI 7109: Additivi per impasti cementizi - Additivi antigelo - Idoneità e relativi metodi di controllo;
- UNI 7110: Idem - Determinazione della solubilità in acqua distillata ed in acqua satura di calce;
- UNI 7111: Idem - Determinazione del tenore di sostanza secca;
- UNI 7112: Idem - Determinazione delle sostanze zuccherine riducenti;
- UNI 7114: Idem - Determinazione del potere schiumogeno degli additivi aeranti e fluidificanti - aeranti;
- UNI 7115: Idem - Determinazione della densità degli additivi liquidi o in soluzione;
- UNI 7116: Idem - Determinazione dell'alcalinità totale;
- UNI 7117: Idem - Determinazione della tensione superficiale di soluzioni contenenti additivi;
- UNI 7118: Idem - Determinazione della concentrazione idrogenica (ph) di soluzioni contenenti additivi;
- UNI 7119: Idem - Determinazione del cloro;
- UNI 7120: Idem - Determinazione dei tempi di inizio e di fine presa delle paste cementizie contenenti additivi antigelo;
- UNI 8145: Idem - Additivi superfluidificanti - Idoneità e relativi metodi di controllo;
- UNI FA 124/83: Foglio di aggiornamento n° 1 alla UNI 8145;
- UNI 8146: Agenti espansivi, non metallici per impasti cementizi - Idoneità e relativi metodi di controllo;
- UNI 125/83: Foglio di aggiornamento n° 1 alla UNI 8146;
- UNI 8147: Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi - Determinazione dell'espansione contrastata della malta contenente l'agente espansivo;
- UNI FA 126/83: Foglio di aggiornamento n° 1 alla UNI 8147;
- UNI 8148: Agenti espansivi metallici per impasti cementizi - Determinazione dell'espansione contrastata del calcestruzzo contenente l'agente espansivo;
- UNI FA 127/83: Foglio di aggiornamento n° 1 alla UNI 8148;
- UNI 8149: Agenti espansivi metallici per impasti cementizi - Determinazione della massa volumica;
- UNI FA 128/83: Foglio di aggiornamento n° 1 alla UNI 8149.
- Legge 26 maggio 1965 n° 595: "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici";
- D.M. 3 giugno 1968: "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici";
- D.M. 31 agosto 1972: "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche";
- UNI 10319: Calci aeree - Terminologia.
ARTICOLO 5: LATERIZI
Tutti i laterizi verranno accettati solo se accompagnati dalla certificazione di qualità,. La normativa di riferimento è la seguente:
- UNI 2105: Tavelle - Tipi e dimensione.
- UNI 2106: Tavelloni - tipi e dimensioni.
- UNI 2107: Tavelle e tavelloni - Requisiti e prove.
- UNI 8942/1: Prodotti in laterizio per murature - Terminologia e sistema di classificazione.
- UNI 8942/2: Prodotti in laterizio per murature - Limiti di accettazione.
- UNI 8942/3: Prodotti in laterizio per murature - Metodi di prova.
5.1: LATERIZI PER MURATURE.
Campionamento. Si intenderà come provino ogni singolo prodotto intero di laterizio. Il campionamento per il collaudo di accettazione della fornitura alla consegna verrà effettuato garantendo la casualità del prelievo dei provino.
Dimensioni. Rispetto alle dimensioni nominali, saranno accettate variazioni non superiori ai limiti seguenti: Prodotti da intonacare:
Lunghezza nel senso dei fori : + 4% (max + 8 mm) altre dimensioni : + 3% (max + 6 mm)
Gli spessori non dovranno risultare inferiori ai limiti seguenti:
pareti interne : 6 mm pareti esterne : 7 mm
Forma. Imperfezioni sulla planarità delle facce e la rettilineità e ortogonalità degli spigoli saranno accettate se contenute nei seguenti limiti:
Prodotti da intonacare:
+ 3 mm fino a 10 cm
+ 3% oltre i 10 cm (fino a un massimo di + 6 mm per tutte le imperfezioni)
Percentuale dei fori. Rispetto ai valori nominali sarà accettata una variazione (in più o in meno) non superiore all'8%.
Massa volumetrica. Rispetto ai valori nominali sarà accettata una variazione (in più o in meno) non superiore all'8%.
Caratteristiche meccaniche. La resistenza caratteristica nel senso della sollecitazione non dovrà mai risultare inferiore ai valori indicati nella tabella seguente, con tolleranza - 8% sui valori normali.
Carico di rottura (KG/CMQ):
- Mattoni forati portanti: 25
- Mattoni forati da tamponamento: 15
- Blocchi forati per murature portanti: 60
- Mattoni pieni o semipieni: 150
Il coefficiente di variazione della resistenza a compressione dovrà essere inferiore al 20%
Comportamento ad azioni igrotermiche. L'imbibizione dei laterizi dovrà essere compresa fra 8 e 20 grammi per decimetro quadrato e per minuto primo. L'acqua assorbita dai laterizi, espressa in percento del peso del provino secco, dovrà essere compresa fra 10% e 25%. Il rischio di gelività, definito come da diagramma di cui al punto 14.5.2. della UNI 8942/3, dovrà essere "basso" per tutti i tipi di laterizio.
5.2: LATERIZI PER SOLAI
I laterizi per solai verranno accettati se accompagnati da certificazione del rilascio del "marchio di Qualità" da parte dell'Ente preposto (ISTEDIL). In assenza di certificazione i laterizi per solai potranno ancora essere accettati se rientreranno nelle limitazioni di seguito indicate.
Campionamento. Si intenderà come provino ogni singolo prodotto intero di laterizio. Il campionamento per il collaudo di accettazione della fornitura alla consegna verrà effettuato garantendo la casualità del prelievo dei provino.
PROVA | N° PROVINI |
Aspetto | 125 |
Dimensioni e forma | 10 |
Percentuale foratura | 10 |
Efflorescenza | 5 |
Inclusioni calcaree | 5 |
Caratteristiche fisico- meccaniche | 30 |
Prove in generale. Le prove dovranno essere condotte con le modalità previste dalla normativa ANDIL e dall'allegato 7 al D.M. 27 luglio 1985.
Aspetto. Vale quanto riportato relativamente ai prodotti con fori orizzontali.
Dimensioni e forma. Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non dovrà essere inferiori a 8 mm. Lo spessore delle pareti perimetrali non dovrà essere inferiore a 8 mm.
Lo spessore dei setti non dovrà essere inferiore a 7 mm. Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiore di 3 mm. Sulle misure normali saranno accettate le seguenti tolleranze.
Altezza: + 3,5% | |
Larghezza: | + 2,0% |
Lunghezza: | + 2,5% |
Percentuale di foratura. Il rapporto fra l'area complessiva dei fori e l'area delimitata dal perimetro della sezione del blocco non dovrà risultare superiore a 0,6 + 0,625 h. essendo h l'altezza del blocco in metri; in ogni caso il rapporto non dovrà risultare superiore a 0,75.
Efflorescenza. Si dovrà rilevare l'attitudine alla efflorescenza mediante confronto di campioni immersi in acqua con altro campione asciutto. I prodotti verranno accettati solo se presenteranno una efflorescenza "media" (apparizioni di una patina sottile uniforme).
Caratteristiche fisico-meccaniche. Il modulo elastico del laterizio non dovrà essere superiore a 250.000 kg/cmq. Il coefficiente di dilatazione termica non dovrà essere inferiore a 0,000006 mm/mm °C. Il coefficiente di dilatazione per umidità, così come definito al punto 7 al D.M. 27 luglio 1985, dovrà essere minore di 0,4 mm/m. La resistenza caratteristica alla compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature, non dovrà essere inferiore ai valori sotto indicati (in kg/cmq)
BLOCCHI DI SOLO BLOCCHI CON
ALLEGGERIMENTO FUNZIONE STATICA
Nella direzione dei fori | 150 | 300 |
Nella direzione trasversale ai fori | 50 | 150 |
La resistenza caratteristica a trazione per flessione non dovrà essere inferiore a 70 kg/cmq per i blocchi di solo alleggerimento e a 100 kg/cmq per i blocchi collaboranti. Tutti i blocchi dovranno resistere ad un carico di 150 kg su area di 5x5 cm al centro della faccia superiore.
Inclusioni calcaree. Le inclusioni calcaree, determinate mediante esame dei crateri formatisi in seguito alla bollitura dei campioni, dovranno risultare comprese nei limiti seguenti:
- nessun cratere di diametro superiore a 1,5 mm;
- non più di 3 crateri per diametro quadrato di superfici aventi diametro medio compreso fra 7 e 15 mm.
5.3: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Ministeriale 20.11.87 “Nome tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento”
- Decreto Ministeriale 15.01.96 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
Pre-Norme CEN
- PrEN 771-3 del 02.96 “Elementi di calcestruzzo vibrocompresso per murature”
- PrEN 772-16 del 06.92 “Determinazione delle dimensioni e dello spessore delle costole”
- PrEN772-20 del 07.93“Determinazione della planarità delle facce e degli spigoli; determinazione dell’angolo tra le facce”
- PrEN 772-1 del 06.92 “Determinazione della resistenza a compressione”.
ARTICOLO 6: PRODOTTI DEL LEGNO
6.1: LEGNO MASSICCIO
Il legno dovrà essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e la rigidezza devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche (vedere ad esempio la norma UNI 8198 FA 145).
I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO 8375. Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso.
6.2: LEGNO CON GIUNTI A DITA
Fatta eccezione per l'uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare legno di conifera con giunti a dita (massa volumica 000-000-000 kg./mc)a condizione che:
- il profilo del giunto a dita e l'impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la resistenza richiesta;
- i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla norma raccomandata ECE-1982 "Recommended standard for finger - jointing of coniferous sawn timber" oppure documento del CEN/TC 124 "Finger jointed structural timber").
Se ogni giunto a dita è sollecitato sino alla resistenza a trazione caratteristica, è consentito usare il legno con giunti a dita anche nelle membrature principali.
L'idoneità dei giunti di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere determinata mediante prove (per esempio secondo la BSI 5291 "Finger joints in structural softwoods", integrata quando necessario da prove supplementari per la trazione parallela alla fibratura).
Per l'adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l'idoneità e la durabilità dell'adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione.
6.3: ELEMENTI DI COLLEGAMENTO MECCANICI
Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità portante caratteristiche e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazione del contenuto di umidità in esercizio .
Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente siano stati provati in maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati.
Classe di umidità 1: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondenti ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa dell'aria circostante che supera il 65% soltanto per alcune settimane all'anno.
Nella classe di umidità 1 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 12%.
Classe di umidità 2: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2°C e ad una umidità relativa dell'aria circostante che supera l'80% soltanto per alcune settimane all'anno.
Nella classe di umidità 2 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 18%.
Classe di umidità 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati.
Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri difetti in modo da non ridurre la capacità portante dei giunti.
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10d, essendo d il diametro del chiodo.
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm. rispetto a quello del bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo di il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.
Xxxxxxx e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio.
Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di -0,1 mm. e i fori predisposi negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposi un bullone od una vite. I connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.
Quando si usano i connettore a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento nel legno. L'operatore di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare, che il legno subisca danni.
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, di dovrà controllare attentamente che esso non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue:
- il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza del gambo non filettato;
- il foro per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del gambo;
- le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.
L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno sostituire gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei giunti.
Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto e la messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell'opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.
6.4: SEGATI DI LEGNO
I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 2 mm;
6.5: PANNELLI A BASE DI LEGNO
I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ± 3 mm;
- tolleranze sullo spessore:± 0,5 mm;
6.6: PANNELLI A BASE DI PARTICELLE DI LEGNO
I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche;
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm; -umidità del 10 % ± 3 %;
6.7: PANNELLI DI LEGNO COMPENSATI
I pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono fornite con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: ±5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 1 mm;
ARTICOLO 7: MATERIALI FERROSI
7.1: MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impegnare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26 Marzo 1980, allegati n° 1, 3 e 4 alle norme UNI vigenti, e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
- Ferro: Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
- Acciaio trafilato o laminato: Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità: In particolare per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente graduale.
- Acciaio fuso in getti: L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, essere senza soffiature ed esente da qualsiasi altro difetto.
- Ghisa: La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggeremente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e eperfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle,sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E’ assolutamente escluso l’impegno di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno i n ghisa grigia o sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo.
7.2: METALLI VARI
Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impegnare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavoro a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata.
7.3: ACCIAI PER CEMENTO ARMATO
1996.
Gli acciai utilizzati per opere in cemento armato o precompresso dovranno rispettare le prescrizioni del D.M. 09 gennaio
Tutti i materiali che perverranno in cantiere dovranno essere controllati in stabilimento ed essere corredati dalla
certificazione di qualità. Gli acciai saranno in barre ad aderenza migliorata FeB44K con le seguenti caratteristiche :
- tensione caratteristica di snervamento > 4400 kg\cmq
- tensione caratteristica di rottura > 5500 Kg\cmq
- allungamento % A5 > 12%
7.4: RETE ELETTROSALDATA
Le reti ed i tralicci elettrosaldati dovranno avere diam. compreso fra 5 e 12 mm. e dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
- tensione di snervamento □ 3900 Kg\cmq
- tensione di rottura □ 4400 Kg\cmq
- rapporto dei diametri □ min./max □ 0,60
- allungamento % A 10 □ 8%
Le caratteristiche della rete dovranno inoltre soddisfare ai seguenti requisiti:
- la rete sarà costituita da fili di acciaio ad alta resistenza (tipo UNI EN 60/80) trafillati a freddo;
- i punti di incrocio delle singole maglie dovranno essere saldati medianti saldatura elettrica;
- la saldatura dovrà avvenire in modo che si stabilisca una continua struttura dei due fili;
- la penetrazione di un filo nell'altro dovrà essere compresa tra un quarto e un mezzo del diam. dei fili;
- per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere almeno un punto di incrocio saldato;
- saranno ammessi scarti, nel diam. dei fili, nell'ordine del ± 3% rispetto alla sezione nominale;
- nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al ± 5% rispetto alle dimensioni prescritte.
La dimensione maggiore delle maglie non potrà comunque superare i 35 cm. Dovrà verificarsi la resistenza al distacco offerta dalla saldatura nel nodo; forzando con idonee dispositivo il filo trasversale nella direzione di quello maggiore posto in trazione, la resistenza dovrà risultare maggiore di 12 Am (Kg) essendo Am la sezione del filo di diam. maggiore misurata in mmq.
1.1: PROFILATI IN ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
Tutti gli elementi dovranno essere finiti con zincatura e verniciatura rispondenti alle caratteristiche di cui ai rispettivi articoli, le saldature dovranno avvenire prima del procedimento di zincatura.
le travature (perforate) per strutture portanti di scale in ferro, griglie di copertura delle intercapedini, ecc. dovranno essere in acciaio zincato comprese di piastre di fondazione con struttura completamente indipendente (autoportante) o eventualmente ancorata tramite tassellature ad espansione, compresi o compensati nel prezzo tutta la bulloneria indispensabile, i dadi e le piastre.
1.2: ELEMENTI GRIGLIATI
I gradini delle scale in ferro saranno realizzati in acciaio zincato antisdrucciolevole e antitacco da cm. 120x30, omologati per scale antinendio, compresa idonea bulloneria.
I parapetti di protezione delle scale in ferro saranno realizzati con pannelli grigliati zincati tipo Orsogrill, maglia mm.
42x44, di altezza non inferiore a cm.110, omologati tipo scala antincendio.
I ripiani delle scale in ferro, le griglie di copertura delle intercapedini, ecc. saranno realizzati in grigliato zincato tipo Orsogrill, maglia mm. 76x15 come da prescrizioni della vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Le griglie di copertura delle intercapedini dovranno essere realizzati con pannelli amovibilli.
1.3: ELEMENTI IN PROFILATI NORMALI
I parapetti delle scale interne, dei muri esterni verso le intercapedini, ecc., verranno realizzati a disegno con profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari e tubolari, in ferro zincato.
ARTICOLO 8: MALTE
Le malte dovranno essere confezionate con materiali base (acqua, sabbia, cemento, calce) aventi le caratteristiche specificate ai relativi articoli del presente Capitolato Speciale.
La composizione delle malte dovrà essere definita in relazione al tipo di impiego, alle condizioni ambientali quali umidità, temperatura, esposizione, ecc., al tempo di presa, alle esigenze di lavorabilità; l'Appaltatore resterà totalmente responsabile della scelta della composizione delle malte più idonee per ciascun impiego, anche se avrà preventivamente ottenuto l'approvazione della D.L. Le malte saranno per quanto possibile impastate meccanicamente; l'impasto manuale, che sarà ammesso solo per piccole quantità, dovrà essere eseguito su apposito tavolato. I componenti delle malte dovranno sempre essere dosati con misurazione del peso o del volume. Le malte cementizie dovranno essere mescolate a secco per non meno di 90 sec. con mescolatrice da 0,75 mc.; il tempo di mescolazione sarà incrementato di 15 sec. per ogni 0,3 mc. oltre gli 0,75. Gli impasti dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria per l'impiego immediato e, per quanto possibile, in prossimità del lavoro. I residui di impasto dovranno essere gettati a rifiuto, solo i residui formati con calce comune potranno essere utilizzati nel giorno stesso della loro manipolazione. La D.L. avrà facoltà di poter variare le proporzioni dei vari componenti delle malte in rapporto ai quantitativi stabiliti nelle voci che seguono. La D.L. potrà ordinare che le malte siano passate al setaccio.
8.1: MALTE PER MURATURE
Per l'esecuzione di murature di qualsiasi genere la sabbia da impiegarsi dovrà essere contenuta nei seguenti limiti granulometrici.
Diametro | dell’inerte | (mm.) % |
0 ÷ 2 | > * 80 % | |
0 ÷ 4 | > * 95 % | |
4 ÷ 5 | < * 5 % | |
0 ÷ 5 | 100 % |
Le parti minori di 3 micron saranno tollerate fino ad un massimo del 4%. In ogni caso il diametro massimo degli inerti più grossi non dovrà essere superiore alla metà dei giunti fra i mattoni. La composizione delle malte per murature sarà accettata se rientrerà nei limiti di seguito indicati; malte di composizione diversa potranno essere impiegate solo se avranno ottenuto la preventiva approvazione della D.L.
8.2: MALTE PER INTONACI
Le malte per intonaci avranno preferibilmente le composizioni di seguito indicate; malte di composizione diverse dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori.
INTONACI INTERNI
Sabbia Grassello Calce idraulica - Cemento
(mc) | (mc) | (kg) | (kg) |
1 | 0,50 | = | = |
1 | = | 450±520 | = |
1 | 0,20 | 350 | = |
1 | 0,20 | = | 300 |
INTONACI ESTERNI
Sabbia | Xxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxx | - Xxxxxxx |
(xx) | (xx) | (xx) | (xx) |
1 | = | = | 550±600 |
1 | = | 200 | 200 |
1 | 0,20 | 350 | = |
1 | 0,20 | = | 300 |
La granulometria da impiegarsi nelle malte da intonaci dovranno essere adeguate alle opere da eseguire; in particolare per gli intonaci civili la sabbia dello strato di finitura avrà granulometria compresa al 95% tra 0,1 e 0,2 mm.
8.3: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La composizione delle malte da impiegarsi per l'esecuzione di sottofondi per pavimenti o rivestimenti dovrà essere sottoposta alla approvazione della Direzione Lavori prima dell'esecuzione delle opere.
Per pavimentazioni e rivestimenti rigidi si impiegheranno preferibilmente malte bastarde con prevalenza di calce aerea ed idraulica.
La normativa tecnica di riferimento specifica è la seguente:
- UNI 6009: Stampo per la preparazione provini da cm. 4x4x16 di malta plastica - Complessivo e parti componenti;
- UNI 6010: Stampo, copristampo e cuscinetto per la preparazione provini di malta battuta per prove di resistenza a compressione;
- UNI 6011: Stampo, copristampo e cuscinetto per la preparazione provini di malta battuta per prove di resistenza a trazione;
- UNI 6687: Malta normale - Determinazione del ritiro idraulico - Prova di laboratorio;
- UNI 7044: Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante l'impiego di tavola a scosse;
- UNI 7121: Malta normale - Determinazione del contenuto di aria;
- UNI 7927: Malta - Determinazione della resistenza alla penetrazione e dei tempi di inizio e fine presa;
- UNI 8993: Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi - Definizione di classificazione;
- UNI FA 1/89;
- UNI 8994: Idem - Controllo dell'idoneità;
- UNI FA 1/89;
- UNI 8995: Idem - Determinazione della massa volumica della malta fresca;
- UNI FA 1/89;
- UNI 8996: Idem - Determinazione dell'espansione libera in fase plastica;
- UNI FA 1/89;
- UNI 8997: Idem - Malte superfluide - Determinazione della consistenza mediante canaletta;
- UNI FA 1/89;
- UNI 8998: Idem - Determinazione della quantità di acqua d'impasto essudata;
- UNI FA 1/89.
ARTICOLO 9: CONGLOMERATI CEMENTIZI
9.1: IMPASTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
La confezione del calcestruzzo potrà avvenire in cantiere o in una centrale fissa di betonaggio; le seguenti prescrizioni sono riferite ad entrambi i casi. Il calcestruzzo dovrà essere confezionato con materiali base (acqua, cemento, inerti eventuali additivi) aventi le caratteristiche specificate ai precedenti articoli. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo e il dosaggio del cemento e la qualità di acqua dovranno essere tali da assicurare sia la richiesta resistenza caratteristica del calcestruzzo, sia la necessaria lavorabilità in relazione alle condizioni di getto. La confezione del calcestruzzo dovrà essere eseguita esclusivamente con impastatrici meccaniche in grado di assicurare la totale miscelazione e la uniforme distribuzione dei vari componenti nella massa. Il dosaggio dei componenti dovrà essere eseguito in modo che ne venga assicurata la costanza nel tempo. L'uso di additivi dovrà sempre essere approvato dalla D.L.; l'Appaltatore dovrà quindi informare tempestivamente la D.L. della sua intenzione di additivare il calcestruzzo, fornendo ogni informazione sulla qualità le caratteristiche e i dosaggi dei prodotti che intenderà usare. L'Appaltatore dovrà annotare su apposito registro, per ogni preparazione o fornitura di miscela omogenea, la qualità e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, la curva granulometrica relativa all'insieme degli inerti, la qualità e il dosaggio di eventuali additivi. In caso di fornitura di calcestruzzo preconfezionato, i dati di cui sopra dovranno essere allegati alla bolla di carico, che indicherà inoltre l'ora del carico dell'autobetoniera in centrale; salvo espressa autorizzazione della D.L., non verrà consentito l'uso di impasti caricati su autobetoniera da oltre 90 minuti. Nel confezionamento di calcestruzzi per cementi armati si dovrà tenere conto delle condizioni di esposizione dei manufatti secondo il prospetto seguente:
Condizioni di esposizione Ambiente
Xxxxxxxxxxxx al coperto o normalmente asciutti o esposti alla pioggia in climi prevalentemente
asciutti Normale
Xxxxxxxxxxxx interrati o in climi severi o in
presenza di atmosfera aggressiva o in prossimità Moderatamente di traffico veicolare intenso aggressivo
Calcestruzzi a contatto con acque aggressive o percolanti o esposti all'uso di sali disgelanti
o in ambienta marino o in atmosfera industriale Molto particolarmente aggressiva aggressivo
In ambiente moderatamente aggressivo o molto aggressivo il calcestruzzo dovrà presentare elevata impermeabilità e compattezza, che verranno ottenute sia con una corretta dosatura dei componenti che con adeguate modalità di confezione, messa in opera e stagionatura. Nei calcestruzzi in ambiente aggressivo, il rapporto acqua/cemento non dovrà essere superiore a 0,4: la lavorabilità potrà essere ottenuta con opportuni additivi fluidificanti. La D.L. potrà autorizzare l'impiego di calcestruzzi con rapporto acqua/cemento fino a 0,5, ma in questo caso potrà essere richiesto l'aumento di 1:2 cm dello spessore del copriferro.
9.2: CONTROLLI SUL CONGLOMERATO
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto all'allegato 2 del D.M. 09 gennaio 1996. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del
D.M. 09 gennaio 1996.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari.
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera nei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.
9.3: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- UNI 6126: Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere.
- UNI 6127: Provini di calcestruzzi - Preparazione e stagionatura.
- UNI 6128: Confezione in laboratorio di calcestruzzi sperimentali.
- UNI 6130/1: Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica - Forma e dimensioni.
- UNI 6130/2: Idem - Casseforme.
- UNI 6131: Prelevamento campioni di calcestruzzo indurito.
- UNI 6132: Prove distruttive sui calcestruzzi - Prova di compressione.
- UNI 6133: Idem - Prova di flessione.
- UNI 6134: Idem - Prova di compressione sui monconi di provini rotti per flessione.
- UNI 6135: Idem - Prova di trazione.
- UNI 6393: Controllo della composizione del calcestruzzo fresco.
- UNI 6394/1: Massa volumetrica del calcestruzzo Determinazione su calcestruzzo fresco.
- UNI 6394/2: Idem - Determinazione su calcestruzzo indurito.
- UNI 6395: Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco.
- UNI 6505: Cls. indurito - Determinazione del contenuto di cemento (met. Florentin).
- UNI 6555: Calcestruzzo confezionato con inerti della dimensione massima fino a 30mm Determinazione del ritiro idraulico.
- UNI 6556: Prove sui calcestruzzi - Determinazione del modulo elastico secante a compressione.
- UNI 6686: Macchine per prove di compressione su materiali da costruzione - Requisiti.
- UNI 7086: Calcestruzzo - Determinazione della resistenza alla degradazione per cicli di gelo e disgelo.
- UNI 7122: Calcestruzzo fresco - Determinazione della quantità d'impasto essudata.
- UNI 7123: Calcestruzzo - Determinazione dei tempi di inizio e fino presa mediante la misura della resistenza alla penetrazione.
- UNI 9858: Calcestruzzo - Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità.
- UNI 7548/1: Calcestruzzo leggero - Definizioni e classificazione.
- UNI 7548/2: Idem - Determinazione della massa volumetrica.
- UNI 7699: Calcestruzzo - Determinazione dell'assorbimento di acqua alla pressione atmosferica.
- UNI 9189: Calcestruzzo indurito - Determinazione dell'indice sclerometrico.
ARTICOLO 10: ISOLANTI TERMICI
Le forniture dovranno pervenire in cantiere nei loro imballaggi originali recanti etichetta autoadesiva con le principali indicazioni circa il formato, lo spessore, il numero delle lastre e rotoli, ecc. I materiali dovranno essere protetti dall'azione diretta del sole, immagazzinandoli sotto una tettoia oppure coprendoli con fogli di materia plastica di colore chiaro opaco.
Per la preventiva accettazione dei suddetti materiali da parte della D.L., l’impresa dovrà presentare i relativi campioni e predisporne una campionatura in opera corredata della relativa certificazione di qualità.
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti.
I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).
I materiali isolanti si classificano come segue:
A) Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).
1) Materiali cellulari.
composizione chimica organica: plastici alveolari;
composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso;
2) Materiali fibrosi.
composizione chimica organica: fibre di legno;
composizione chimica inorganica: fibre minerali.
3) Materiali compatti.
composizione chimica organica: plastici compatti; composizione chimica inorganica: calcestruzzo; composizione chimica mista: agglomerati di legno.
4) Combinazione di materiali di diversa struttura.
composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali-perlite», fibro-cemento, calcestruzzi leggeri;
composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
5) Materiali multistrato.
composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;
composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali;
composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
B) Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura.
1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta.
composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;
composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta.
composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta.
composizione chimica organica: plastici compatti;
composizione chimica inorganica: xxxxxxxxxxxx;
composizione chimica mista: asfalto.
4) Combinazione di materiali di diversa struttura.
composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
5) Materiali alla rinfusa.
composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; composizione chimica mista: perlite bitumata.
Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alla legge 9- 1-1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 (FA 1 - FA 2 - FA 3).
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il D.L. può inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.
Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la direzione dei lavori accetta quelli proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.
10.1: LANA DI VETRO
Ai fini dell’isolamento dei solai di sottotetto verrà posato doppio materassino isolante tipo “FELTRO ISOVER RCB”, costituito da lana di vetro trattata con resine termoindurenti con un foglio di carta kraft totalmente incollato con bitume su una faccia, di spessore cm.8 (4+4).
Ai fini dell’isolamento delle pareti esterne e dei doppi tavolati interni, verrà utilizzata lana di vetro in pannelli semirigidi, rispondenti alla seguente descrizione:
- pannello autoportante, idrorepellente, in lana di vetro TELSTAR con due veli di vetro VELIMAT sulle facce, trattato con resine termoindurenti (tipo ISOVER pannello MUPAN o similare), di spessore cm.5, dimensioni cm. 60x120; la caratteristica di assorbimento acustico è 0,77 . □ Xxxxxx a 1000 Hz; la caratteristica di comportamento al fuoco del pannello
nudo è: classe 0 "non combustibile” lo spessore di cm.5 dovrà garantire una resistenza termica pari a m2h °C/Kcal 1,63 a 20
°C secondo i parametri prescritti dalla norma UNI CTI 7891 e FA 113.83.
10.2: POLISTIRENE ESPANSO
Ai fini dell'isolamento termico delle pareti verranno utilizzati pannelli di polistirene espanso, spessore fino a cm 6 (doppio strato da cm 3+3) densità 15 Kg/mc.
Il materiale dovrà essere ottenuto per polimerizzazione dello stirene monomero. La lastra dovrà avere una struttura cellulare chiusa, e avrà su entrambi i lati una pellicola superficiale di estrusione compatta.
ARTICOLO 11: PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE
I materiali da usarsi per l’esecuzione delle opere di cui alla presente specifica dovranno essere corrispondenti alle prescrizioni di seguito indicate, e come risulta dai disegni di progetto. Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare alla D.L. documentazione idonea (certificazione di qualità) a verificare la corrispondenza tra le prescrizioni date e i materiali da utilizzare per l’esecuzione delle opere. I materiali dovranno essere stoccati, a cura dell’Appaltatore, seguendo scrupolosamente le indicazioni delle ditte produttrici. Verranno rifiutati e prontamente allontanati dal cantiere quei materiali che avessero subito lesioni o deterioramenti tali da compromettere le caratteristiche richieste e/o una corretta esecuzione delle opere. Per quanto riguarda la definizione, le caratteristiche, le modalità di controllo e di collaudo si farà riferimento alle norme di seguito riportate.
Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
a) Le membrane si designano descrittivamente in base:
- al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
- al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
- al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
- al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
- mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
- asfalti colati;
- malte asfaltiche;
- prodotti termoplastici;
- soluzioni in solvente di bitume;
- emulsioni acquose di bitume;
- prodotti a base di polimeri organici.
c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera.
Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni.
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione;
- flessibilità a freddo;
- comportamento all'acqua;
- permeabilità al vapore d'acqua;
- invecchiamento termico in acqua;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- comportamento all'acqua;
- invecchiamento termico in acqua.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione ed alla lacerazione;
- comportamento all'acqua;
le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione e alla lacerazione;
- punzonamento statico e dinamico;
- flessibilità a freddo;
- stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
- stabilità di forma a caldo;
- impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua;
- permeabilità al vapore d'acqua;
- resistenza all'azione perforante delle radici;
- invecchiamento termico in aria ed acqua;
- resistenza all'ozono (solo per xxxxxxxxxxx e plastomeriche);
- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione e alle lacerazioni;
- punzonamento statico e dinamico;
- flessibilità a freddo;
- stabilità dimensionali a seguito di azione termica; stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
- comportamento all'acqua;
- resistenza all'azione perforante delle radici;
- invecchiamento termico in aria;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
- l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma aj utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).
a) I tipi di membrane considerate sono:
- Membrane in materiale elastomerico senza armatura:
- Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura.
- Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura.
Nota: Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate).
- Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura.
- Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, polipropilene).
- Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura.
- Membrane polimeriche accoppiate.
Nota: Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.
In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.
b) Classi di utilizzo:
- Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).
- Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).
- Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).
- Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.
- Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).
- Classe F - membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nota: Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche comuni a più classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.
1.4: IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CONTRO TERRA
Verranno impermeabilizzate con uno strato di guaina bituminosa avente le seguenti caratteristiche:
- Membrana prefabbricata a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri;
- Armatura con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo antistrappo.
- Carico di rottura a trazione:
- in senso longitudinale 14 Kg/cm.
- in senso trasversale 11 Kg/cm
- Flessibilità a freddo: -15 °C;
- Spessore: mm. 4.
1.5: PROTEZIONE DELLE GUAINE
A protezione di tutte le murature contro terra, impermeabilizzate come specificato al precedente comma, verrà utilizzata una membrana in polietilene ad alta densità (PEAD) con rilievi semiconici realizzanti un sistema di drenaggio ad intercapedine ventilata (tipo ONDULINE – Fondaline), avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- materiale di origine: polietilene ad alta densità
- spessore: 6/10 mm. circa
- altezza dei rilievi: 8 mm. circa
- peso 600 gr/mq. circa
- lunghezza dei rotoli: 20 ml.
- altezza dei rotoli: ml.0,50-1,00-1,50-2,00 secondo necessità
- resistenza a compressione: 150 k.n./mq.
- resistenza sottosuolo: agli urti, alle radici, a tutti gli agenti chimici del terreno
- stabilità alle temperature: da –30 °C a + 80°C
- proprietà chimiche: indegradabile e neutro per l’acqua potabile
- colore: doppia estrusione bicolore marrone/nero
Le modalità di posa sono stabilite all’articolo specifico, Capo II, del presente documento.
1.6: IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI PIANI
Verranno impermeabilizzati con un doppio strato di membrane a base bituminosa elastoplastomeriche spessore 4 mm. armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo.
Il secondo strato verrà incollato a cavallo delle sormonte dello primo strato e completamente incollato. Carico di rottura a trazione:
- in senso longitudinale 14 Kg/cm
- in senso trasversale 11 Kg/cm Flessibilità a freddo - 15°C
11.1: IMPERMEABILIZZAZIONI PER COPERTURE IN PVC
Fornitura e posa in opera di telo impermeabile sintetico antiradice, flessibile, spalmato, armato con velo di vetro dello spessore di mm 2, tipo 'SARNAFIL' o similare, resistente ai microrganismi, ai batteri e alle alghe, posato a secco con sovrapposizione dei teli di ca. 10 cm e saldatura termica dei sormonti mediante apporto di aria calda con sistemi manuali ed automatici; compresa assistenza muraria alla posa.
Sono altresì compresi eventuali ponteggi ed ogni altro onere e opera provvisionale per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
1.7: BARRIERA AL VAPORE
E’ costituita da una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica impermeabile al vapore, armata con feltro di fibre di vetro con spessore di mm.3.
La membrana posta come chiusura di una tazza XXXXX contenente una soluzione satura di fosfato biacido di ammonio (NH4.H2PO4) dovrà presentare una permeabilità al vapore acqueo quasi nulla.
1.8: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.
- Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.
- Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.
- Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.
- Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.
ARTICOLO 12: PIETRE NATURALI
Le pietre naturali dovranno provenire da cave in grado di assicurare, oltre che la rispondenza dei materiali alle caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura), e alle campionature delle specie prescelte, anche la costanza della qualità in rapporto alle quantità.
Tutte le pietre naturali dovranno essere di primissima qualità omogenee, a grana compatta senza difetti quali bucce, vene, lenti, ghiaia, scaglie, nodi, etc.
I materiali per pavimentazioni e rivestimenti dovranno corrispondere alle norme di accettazione* di cui al X.X. 00 novembre 1939 n. 2232, adottando per le prove di resistenza all'urto, alla flessione e all'usura le modalità ivi indicate. Saranno rifiutate le pietre morbide provenienti dal cappellaccio delle cave, o prossime a questo, le pietre marmose, gessose, solubili e gelive. Le pietre e i marmi dovranno essere sottoposti alle prove di gelività, d'urto e di resistenza chimica prescritte rispettivamente negli artt. 8-15-16 del X.X. 00 novembre 1939 n° 2232.
Pietre da taglio. La pietra da taglio in lastre o in blocchi da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni richieste.
In generale, le lavorazioni dei materiali dovranno essere le seguenti, e come meglio specificato nella descrizione dei singoli manufatti:
- la faccia vista della pietra da taglio in lastre per soglie, rivestimenti, mostre, cornici, stipiti, ecc. dovrà essere lavorata a pelle piana perfettamente levigata;
- in tutte le lavorazioni le facce esterne di ogni concio o lastra dovranno avere spigoli vivi, ben profilati e squadrati in modo che tra lastra e lastra non eccedano la larghezza di 3 mm;
- per le lastre di zoccolatura è richiesta la lavorazione degli spigoli con smussatura a 45°;
- qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento, qualora non corrispondano al piano di sega, dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fine;
- tutte le parti viste dovranno essere levigate, le coste dovranno essere fresate a giunto, le altre parti a filo di sega.
12.1: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento è la seguente:
- R.D. 16 NOVEMBRE 1939 N° 2232 "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione".
- R.D. 16 NOVEMBRE 1939 N° 2234 “Norme per l’accettazione dei materiali per pavimentazioni”
ARTICOLO 13: MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.
Tutti i materiali dovranno essere di I^ scelta; dovranno pervenire in cantiere nelle loro confezioni originali ben sigillate e recanti, oltre alle indicazioni del produttore, la definizione della scelta, delle dimensioni, del colore, del calibro e di quanto altro necessario ad una precisa identificazione e dovranno essere conservati nell’imballaggio originale fino al momento della posa in opera.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
Per tutte le pavimentazioni da eseguirsi dovrà essere sottoposta alla D.L. idonea campionatura per l’accettazione dei materiali. La posa dovrà avvenire secondo le disposizioni impartite dalla D.L. la quale ha la facoltà di decidere gli abbinamenti di colori e materiali nonchè lo schema di posa (esecuzione di greche, campiture, posa a 45° ecc.) senza che ciò dia luogo a richiesta di maggiori compensi da parte dell’Impresa.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
I materiali verranno accettati se risponderanno alle prescrizioni di seguito indicate, per ciascun tipo di pavimento, debitamente certificate.
13.1: PIASTRELLE DI CERAMICA
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87.
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:
Assorbimento d'acqua, E in % Formatura Gruppo I Gruppo II a Gruppo II b Gruppo III
E□3% | 3%□E□6% | 6%□E□10% | E□10% | |
Estruse(A) | UNI EN 121 | UNI EN 186 | UNI EN 187 | UNI EN 188 |
Pressate a | UNI EN 176 | UNI EN 177 | UNI EN 178 | UNI EN 159 |
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla » e « mattonelle greificate » dal
X.X. 00 novembre 1939 n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)² minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui:
- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
13.2: PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO mm. 10, FINITURA NATURALE
Le caratteristiche tecniche certificate dei materiali dovranno essere conformi alle seguenti specifiche:
* assorbimento d’acqua: dovrà essere inferiore o uguale allo 0,5% come prescritto dalla norma UNI EN 99;
* dimensioni: dovranno essere rispettati i valori dichiarati, con una variazione max., così come prescritto dalla norma UNI EN 98, pari a:
- lunghezza e larghezza +/- 0,6% max
- spessore +/- 5% max
- rettilineità spigoli +/- 0,5% max
- ortogonalità +/- 0,6% max
- planarità +/- 0,5% max;
* resistenza alla flessione: dovrà essere superiore o uguale a 27 N/mm2, come prescritto dalla norma UNI EN 100;
* resistenza all’abrasione profonda: dovrà essere inferiore o uguale a 205 mm3, come prescritto dalla norma UNI EN 102;
* durezza (scala Mohs): dovrà essere superiore o uguale a 6, come prescritto dalla norma UNI EN 101;
* coefficiente di dilatazione termica lineare: dovrà essere inferiore o uguale a 9 MK-1, come prescritto dalla norma UNI EN 103;
* resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all’ attacco chimico: dovrà essere certificata l’assenza di difetti visibili, rotture del corpo piastrella o alterazioni apprezzabili della superficie, così come prescritto dalle norme UNI EN 104, 202,106;
* resistenza dei colori alla luce: dovrà essere certificata l'assenza di variazioni apprezzabili di colore così come prescritto dalla norma DIN 51094;
* resistenza all’urto: dovrà essere superiore o uguale a 20 ai sensi del X.X. 00/00/00 Xx 0000.
13.3: PRODOTTI DI GOMMA
I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista.
b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi.
c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
d) piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;
e) rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;
f) piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012;
g) rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.
h) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.
i) La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³.
j) La stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4 % per i rotoli.
k) La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1).
l) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti.
m) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2.
n) Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) e si intende effettuato secondo i criteri indicati in
13.1 utilizzando la norma UNI 8272.
o) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni sopra descritte.
13.4: PRODOTTI DI VINILE
I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme.
- UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
- UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;
- UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.
I metodi di accettazione sono quelli delle norme generali di cui punto 13.01.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
13.5: PRODOTTI DI CALCESTRUZZO
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
(a) MATTONELLE DI CEMENTO
Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo le prescrizioni in premessa avendo il R.D. sopracitato quale riferimento.
(b) MASSETTI DI CALCESTRUZZO
Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:
- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;
- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15 % per il singolo massello e ± 10 % sulle medie;
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15 % per il singolo massello e non più del 10 % per le medie;
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per un singolo elemento e ± 3 % per la media;
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm² per la media;
I criteri di accettazione sono quelli riportati in premessa.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
MASSETTI DI CALCESTRUZZO CON FINITURE SPECIALI A CERA
Formazione di pavimento in cemento comprensivo delle seguenti lavorazioni:
Verifica del corretto funzionamento delle tubazioni/condotti di qualsiasi natura e materiale esistenti sotto il pavimento con ripristino e sostituzione dei tratti danneggiati dall’usura e/o dalle precedenti operazioni di scavo concordando gli interventi e procedendo alle successive lavorazioni dopo aver acquisito il benestare da parte della D.L.
Fornitura, posa in opera e costipamento di sottofondo con ghiaia grossa o ciottoloni o materiale di risulta esistente in cantiere, ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco o ghiaietto, compresa sistemazione del materiale e rullatura per uno spessore minimo di cm. 10 e medio di cm 15.
Isolamento perimetrale della pavimentazione da tutte le strutture verticali mediante fornitura e posa di guaina in polietilene espanso spess. mm. 5 e/o mm. 10 e altezza maggiore della pavimentazione (>cm 18)
Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso, estruso in monostrato, costituito da celle perfettamente chiuse, uniformi ed omogenee riempite con gas a bassa conducibilità termica con facce dotate di pellicola sottile, per l’isolamento termico del pavimento. Tipo Roofix Isover dello spessore di mm. 40.
Fornitura e posa in opera di isolamento in cartonfeltro bitumato da tetto per formazione di barriera al vapore spess. mm.
5.
Fornitura e posa, sui due lati longitudinali della pavimentazione, come da indicazioni della D.L. di soglie in beola grigia
provenienza Valdossola, bisellatura con leggero arrotondamento degli spigoli e lisciata di mola, con faccia a vista piano sega spessore cm 2 in sovrapposizione di quella esistente per circa 3-4 cm., da colonna a colonna, sagomata intorno alle colonne, per una larghezza di 35-40 cm. e comunque fino a filo interno del serramento in ferro, con battuta incastrata in pvc per la posa dei serramenti in ferro.
Fornitura e posa di casseri metallici a controllo laser predisposti con fori circolari passanti per i ferri di trasferimento dei carichi, compresa fornitura e posa di spezzoni di barre d’armatura Ø 14 in acciaio Feb44K, posati ad interasse di cm. 50, per metà annegati nel getto e per la restante parte ricoperti con tubi in pvc corrugato Ø 20 mm. a formazione di giunto di dilatazione, nei punti concordati con la D.L.
Fornitura e posa di calcestruzzo resistenza cubica Rck 250, consistenza minima S4, a formazione di pavimento in cemento spessore cm 18, gettato a mezzo betoniera e/o pompa steso mediante l’utilizzo di apposite stagge manuali con armatura tridimensionale fibrorinforzato mediante l’impiego di fibre polimeriche ibride (tipo RUREDIL X FIBER 54) composte da fibre fibrillate in polipropilene e da fibre monofilamento in copolimero aventi le seguenti caratteristiche:
lunghezza 54 mm
diametro equivalente 0,069 mm rapporto d’aspetto 782
Denier 3020
resistenza a trazione 620-758 MPa
e per garantire alte prestazioni si deve dosare le fibre inserendo nell’impasto 3kg/mc. seguendo le prescrizioni tecniche di buona posa del prodotto utilizzato, inserendo le fibre direttamente nell’apparato mescolante presso l’impianto di prefabbricazione o di betonaggio, le fibre andranno aggiunte contemporaneamente sul nastro trasportatore agli inerti ed al cemento, le sabbie e una prima frazione di ghiaia,seguendo le precise indicazioni delle schede tecniche del materiale utilizzato.
Fornitura e posa di armatura di rinforzo su tutti i punti di discontinuità, come i pilastri, pareti e pozzetti, costituita da 4 barre Ø 14 L 50 cm. minimo, posate ortogonalmente allo spigolo o come da indicazioni della D.L.;
Esecuzione dei giunti di contrazione mediante taglio meccanico a moduli da circa mq 80/100, profondità 1/5 dello spessore della pavimentazione e successiva sigillatura con profilo morbido in pvc nero.
Sigillatura definitiva dei giunti con mastice poliuretanico, previo inserimento nella sede del giunto di apposito fondogiunto in pvc.
Trascorse alcune ore dal getto, quando il cls si trova in fase di presa, ma può sostenere il peso dell’operatore, lisciare la superficie con elicottero o manualmente, ed applicare a spolvero l’induritore di superficie tipo SLC colore 2 della Levocell, colore nella gamma delle tonalità standard su scelta della D.L. L’applicazione va ripetuta più volte fino ad ottenere un inglobamento di spolvero che va da un minimo di 4 ad un massimo di 6 Kg/mq. In funzione del colore desiderato a discrezione della D.L.
Terminata l’operazione di lisciatura, applicare immediatamente l’antievaporante tipo SLC CURING della Levocell. Il curing deve avere un effetto temporaneo e non lasciare residui sulla pavimentazione in calcestruzzo dopo alcuni giorni dalla sua applicazione per non compromettere i trattamenti successivi, il consumo è di 50-100 gr/mq.
Prima dei trattamenti successivi è obbligatorio attendere un giorno di essiccamento per ogni cm. di spessore della pavimentazione ( esempio 18 cm.= 18 giorni d’attesa). Nel caso in cui in cantiere si debbano svolgere altre attività si deve proteggere la pavimentazione con un geotessile ed eventualmente effettuare una pulizia con un detergente a base acida tipo FC SPECIAL SOL della Levocell.
Si procede poi con l’applicazione di tinta minerale in base acida tipo SLC PATINA della Levocell, colore nelle tonalità standard su indicazioni della D.L., tramite polverizzatore resistente agli acidi e ripartizione del prodotto sulla superficie con l’ausilio di una spazzola in nylon montata su manico, con movimenti circolari. Dopo circa un’ora d’applicazione lavare la superficie con monospazzola per eliminare gli eccessi di SLC PATINA non impregnati fino ad ottenere un’acqua di risciacquo chiara (consumo 100-150 gr/mq).
L’operazione, a discrezione della D.L., può essere ripetuta più volte fino ad ottenere l’effetto desiderato, realizzare quindi preventivamente dei campioni significativi ed avere consenso prima dell’applicazione dei trattamenti successivi che impedirebbero eventuali altre correzioni.
A pavimento ancora umido applicare a rullo un prodotto in grado di fissare la patina, fermare il supporto, indurirlo e permettere una migliore aderenza della cera, tipo SLC FISSATORE della Levocell (consumo 100-125 gr/mq).
Ad essiccamento del fissatore avvenuto, in funzione dell’igrometria e della temperatura, applicazione con spazzola o pennellessa di cera acrilica in emulsione acquosa tipo SLC CERA della Levocell che donerà al calcestruzzo l’aspetto finito dando una buona resistenza alle macchie ed all’abrasione (consumo 66-80) gr/mq) applicazione di un’eventuale seconda mano di prodotto a distanza di circa 4-6 ore dalla prima con monospazzola per ottenere un aspetto brillante.
Per ulteriori dettagli come rese e dosaggi, tempi d’applicazione, attrezzature e consigli, attenersi strettamente alle schede tecniche dei singoli prodotti.
La D.L. potrà richiedere, a sua descrizione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre acquisire dalla Società fornitrice dei prodotti sia la certificazione di qualità ai sensi ISO 9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta, il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
La lavorazione comprensiva di tutto quello sopra riportato comprende anche l’assistenza muraria, le attrezzature, le campionature, le certificazioni richieste e tutto quanto necessitano per dare la lavorazione finita a perfetta regola dell’arte.
13.6: PAVIMENTO IN MASSETTI AUTOBLOCCANTI
I massetti autobloccanti saranno realizzati in calcestruzzo vibrocompresso multistrato spessore cm. 6-7, forma, colori e schema di posa a scelta della Direzione Lavori, con superficie sabbiata, posati a secco su letto di sabbia - spessore ca. 3 cm. - vibrocompattata con piastra e sigillatura a secco con sabbia fine.
Il massetto dovrà essere prodotto e controllato a norma UNI 9065 da azienda con sistema di qualità aziendale, certificato a norma ISO 9002 in possesso del marchio Pavitalia, avere resistenza all'abrasione Classe A.
Lo strato di finitura del massetto per il 12% dello spessore totale dovrà essere realizzato con miscela di quarzi e graniti selezionati a granulometria massima di 3 mm. in modo da ottenere un manufatto con elevate caratteristiche di resistenza all'usura ed allo scivolamento e con finitura superficiale a colori brillanti.
13.7: PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
Si intendono definiti come segue:
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine;
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm:
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);
le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;
Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
13.8: MATTONELLE IN ASFALTO
Dovranno rispondere alle prescrizioni del X.X. 00 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm² (30 kg/cm²) minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso.
Per i criteri di accettazione si fa riferimento alle disposizioni in premessa; in caso di contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
13.9: PRODOTTI DI METALLO
I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630 per le lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.
13.10: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento ai fini delle caratteristiche tecniche delle piastrelle e dei massetti autobloccanti, è qui di seguito riepilogata.
- UNI EN 87: Piastrelle di ceramica per rivestimento di pavimenti e pareti. Definizioni, classificazione, caratteristiche e contrassegno.
- UNI EN 98: Piastrelle di ceramica. Determinazione delle caratteristiche dimensionali e d'aspetto.
- UNI EN 99: Piastrelle di ceramica. Determinazione dell'assorbimento d'acqua.
- UNI EN 100: Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza a flessione.
- UNI EN 101: Piastrelle di ceramica. Determinazione della durezza della superficie secondo la scala di Mohs.
- UNI EN 102: Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza all'abrasione profonda. Piastrelle non smaltate.
- UNI EN 103: Piastrelle di ceramica. Determinazione della dilatazione termica lineare.
- UNI EN 104: Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza negli sbalzi termici.
- UNI EN 105: Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza al cavillo. Piastrelle smaltate.
- UNI EN 106: Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza chimica. Piastrelle non smaltate.
- UNI EN 122: Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza chimica. Piastrelle smaltate.
- UNI EN 154: Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza all'abrasione della superficie. Piastrelle smaltate.
- UNI EN 155: Piastrelle di ceramica. Determinazione della dilatazione all'umidità mediante acqua bollente. Piastrelle non smaltate.
- UNI EN 163: Piastrelle di ceramica. Campionamento e criteri di accettazione.
- UNI EN 177: Piastrelle di ceramica. Piastrelle passate a secco con assorbimento d'acqua di 3% < E < 6%. Gruppo
B IIa.
- UNI EN 202: Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza al gelo.
- UNI 9065 : Masselli di calcestruzzo per pavimentazione. Parte Prima : Terminologia e classificazione
Parte Seconda : Metodo di prova e di calcolo
Parte Terza : Limiti di accettazione
ARTICOLO 14: PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.
I prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.);
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
- fuidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).
a seconda della loro collocazione
- per esterno;
- per interno.
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento
- di fondo;
- intermedi;
- di finitura.
Per tutti i rivestimenti da eseguirsi dovrà essere sottoposta alla D.L. idonea campionatura per l’accettazione dei materiali. La posa dovrà avvenire secondo le disposizioni impartite dalla D.L. la quale ha la facoltà di decidere gli abbinamenti di colori e materiali nonchè lo schema di posa (esecuzione di greche, campiture, posa a 45° ecc.) senza che ciò dia luogo a richiesta di maggiori compensi da parte dell’Impresa.
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
14.1: PIASTRELLE DI CERAMICA
Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
14.2: ELEMENTI DI METALLO O MATERIA PLASTICA
Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori;
Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
14.3: LASTRE DI CARTONGESSO
Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
14.4: LASTRE DI CALCESTRUZZO
Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.
14.5: INTONACI
Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
14.6: PRODOTTI VERNICIANTI
I prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Tutti i materiali dovranno pervenire in cantiere in recipienti chiusi, muniti di marchi e sigilli recanti in modo chiaramente leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la qualità.
I materiali verranno immagazzinati in ambienti idonei, evitando locali a temperatura inferiore a 10 °C e quelli in cui l’escursione termica sia tale da compromettere la buona conservazione dei materiali stessi. I recipienti dovranno essere aperti solo al momento dell’impiego: i materiali, al momento dell’apertura dei recipienti, non dovranno presentare degradamento alcuno. Tutti i materiali, se non diversamente disposto, dovranno essere pronti al pennello: non sarà consentita alcuna diluizione con solventi, salvo particolari disposizioni della D.L. o nel caso di impiego di prodotti vernicianti per i quali le ditte produttrici prevedano la diluizione dei prodotti stessi.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- avere funzione impermeabilizzante;
- essere traspiranti al vapore d'acqua;
- impedire il passaggio dei raggi UV;
- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici e inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla D.L.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti dalle norme
UNI.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superflcie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
(a) SMALTO PER OPERE IN FERRO
Smalto sintetico semilucido di finitura, specifico per la protezione di opere in ferro avente le seguenti caratteristiche:
- brillantezza: 40-60-Gloss (Apparecchio Xxxxxxx 60°);
- protezione: deve essere assicurata una protezione efficace e durevole nel tempo;
- resistenza: deve essere garantita la resistenza all’azione degli agenti atmosferici e ai deboli aggressivi chimici; deve essere garantito il non sfogliamento.
PITTURAZIONE DI PARETI INTERNE A CIVILE
1) Isolante inibente a solvente
2) Idropittura a base di resine vinilacriliche per la tinteggiatura delle pareti interne finite con intonaco a civile, di colore bianco o tinte correnti a scelta della D.L.
PITTURAZIONE DI PARETI ESTERNE A CIVILE (PRODOTTI AI SILICATI)
1) Fissativo all'acqua
2) Pittura ai silicati opaca a tinte correnti a scelta della D.L.
14.7: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento è la seguente:
- UNI 8757, 11.85, prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti - criteri per l'informazione tecnica (Gr. 2)
UNI 8759, 11.85, prodotti per sistemi di rivestimento plastico ad applicazione continua (RPAC) - criteri per l'informazione tecnica (Gr. 2).
ARTICOLO 15: INFISSI
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
- mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc;
- mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti. il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante anche il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, con formazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Infissi esterni
- isolamento acustico secondo la norma UNI 8204;
- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento misurata secondo le norme UNI EN 86, 42 e 77;
- resistenza meccanica secondo le norme UNI 9158 ed EN 107;
24;
Porte interne
- tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 25; planarità misurata secondo la norma UNI EN
- resistenza all'urto corpo molle misurata secondo la norma UNI 8200;
- resistenza al fuoco misurata secondo la norma UNI 9723;
- resistenza al calore per irraggiamento misurata secondo la norma UNI 832;
Porte esterne
- tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo la norma UNI EN 25; planarità misurata secondo la norma UNI EN 24;
- tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento misurata secondo le norme UNI EN 86, 42 e 71;
- resistenza all'antintrusione secondo la norma UNI 9569;
La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Gli schermi (tapparelle, persiane, xxxxxx) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certiflcazione e/o documentazione.
15.1: INFISSI IN LEGNO
Per l’esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno l’Impresa dovrà servirsi di una Ditta specializzata.
In aggiunta a quanto risultante nella descrizione di elenco prezzi allegato , i serramenti dovranno rispettare le seguenti norme generali.
Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che darà la Direzione dei lavori.
Il legname dovrà essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo ciò, dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e degli spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato, né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo.
I serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da fare scomparire qualsiasi sbavatura. E’ proibito assolutamente l’uso del mastice per coprire difetti naturali del legno o difetti di costruzione.
Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori regole dell’arte : i ritti saranno continui per tutta l’altezza del serramento ed i traversi collegati a dente e mortisia con caviglie di legno duro e con biette, a norma delle indicazioni che darà la D.L.
I denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall’una all’altra parte i pezzi in cui verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno incollate.
Nelle opere a specchiatura i pannelli saranno uniti ai telai ed ai traversi intermedi mediante scanalature nei telai e linguette nelle specchiature, con sufficiente riduzione dello spessore per non indebolire o soverchiare il telaio. Fra le estremità della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi un gioco per consentire i movimenti del legno.
Nelle fodere delle opere a superficie liscia o perlinata, le tavole di legno saranno connesse, a richiesta della D.L. o a dente e canale ed incollatura, oppure a canale unite da apposita animella o linguetta di legno duro incollata a tutta la lunghezza.
Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite a risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le imposte.
Le unioni delle parti in legno e delle ferramenta verranno fatte con viti ; i chiodi o le punte di Parigi saranno consentiti solo quando sia espressamente indicato dalla D.L.
Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. Dovranno essere, prima della loro applicazione, accettati dalla D.L. La loro applicazione ai vari manufatti dovrà avvenire a perfetto incastro, senza alcuna discontinuità e, quando sia possibile, mediante bulloni a vite.
Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai od ai muri dovranno essere sempre assicurati appositi ganci, catenelle od altro che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la posizione quando i serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura dovranno essere consegnate due chiavi.
A tutte le opere in legno, prima del loro collocamento in opera, e previa accurata pulitura a raspa e carta vetrata, verrà applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamente spalmato in modo che il legno ne resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore naturale e, quando la prima mano sarà ben essiccata, si procederà alla loro posa in opera e quindi alla loro pulitura con pomice e carta vetrata.
Ciascun manufatto in legno prima dell’applicazione della prima mano di olio dovrà essere sottoposto all’esame ed all’accettazione provvisorio della D.L., la quale potrà rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o colorati senza tale accettazione.
L’accettazione non è definitiva se non dopo che siano stato posti in opera e se malgrado ciò, i lavori andassero poi soggetti a fenditure, screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima che l’opera sia definitivamente collaudata, l’Impresa sarà obbligata a rimediarvi, cambiando a sue spese le opere difettose.
Resta inoltre stabilito che quando l’ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti i particolari per la costruzione di ciascun tipo, l’Impresa dovrà allestire il campione di ogni tipo che dovrà essere approvato dalla D.L. e verrà depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti in opera per ultimi, quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati.
In sede esecutiva l’Impresa è tenuta a controllare e rilevare in sito le misure esatte, il tipo ed il numero delle diverse opere, segnalando alla D.L. ogni eventuale inconveniente che possa essere di ostacolo alla perfetta riuscita delle opere stesse.
(a) Serramenti esterni
I serramenti esterni, sia finestre che portafinestre, sono realizzati in legno tipo Emlock (o qualità superiore) e vetrocamera. Il serramento deve essere certificato nel suo complesso e quindi nelle modalità di posa previste ed unitamente ad eventuali parti cieche;
(b) Porte interne
Le porte interne di tutti i locali sono realizzate in legno e devono essere certificate nel loro complesso e quindi nelle modalità di posa previste ed unitamente ad eventuali inserti in vetro richiesti.
15.2: SERRAMENTI IN ALLUMINIO
I serramenti hanno le seguenti caratteristiche:
* Controtelai in ferro realizzati con appositi profili di acciaio rullato zincato o verniciato antiruggine muniti di zanche.
Assemblaggio mediante saldatura e ritocchi con vernice antiruggine delle stesse.
* Finestre realizzate con profilati estrusi di alluminio elettrocolorati tenuta all'aria ed all'acqua ottenuta con il sistema della camera a giunto aperto con guarnizione INDUTRAL.
* Accessori standard di colore nero in alluminio pressofuso: cerniere, slitte, riscontri e cursori in nylon stabilizzato. Tenuta a muro mediante apposite guarnizioni.
* Vetro: il tamponamento delle specchiature sarà effettuato con vetrocamera composto da due lastre di cristallo stratificato tipo Visarm 33 (3+3+p.v.b. 0,76) e intercapedine di 12 mm. e posato con guarnizioni in neoprene o EPDM, opportuna tassellatura e successiva sigillatura esterna con silicone.
Per quanto riguarda la tenuta all'aria, all'acqua ed al carico del vento (UNI 7979-UNI EN 42-77-86) i serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta:
* Tenuta all'aria : Classe A3
* Tenuta all'acqua : Classe A4
* Resistenza ai carichi del vento: Classe V3
Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all'aria, all'acqua ed al carico del vento, ottenibile con questi profilati, dovranno essere dimostrabili con riproduzioni in fotocopia dei risultati del collaudo effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore dei profilati.
Finitura superficiale
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati di alluminio dovranno essere effettuate mediante:
Verniciatura nel colore a scelta della D.L. (ferro micaceo da campionare) avrà spessore minimo, per le parti in vista, di 30 microns e sarà effettuata con un ciclo comprendente:
- sgrassaggio alcalino a 60° C.;
- lavaggio;
- fosfocromatazione a 35°C per immersione per garantire che tutte le parti del profilato siano interessate;
- lavaggio demineralizzato;
- asciugatura;
- verniciatura mediante polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180°C.;
A garanzia della durata nel tempo e della resistenza agli agenti atmosferici dovranno essere effettuati, durante il ciclo di verniciatura, dei controlli atti a verificarne la qualità.
Tra questi i controlli più importanti sono:
- controllo della temperatura di cottura che deve essere costante con tutti i profilati;
- controllo della resistenza agli agenti atmosferici eseguita con apparecchiatura UV COM ATLAS secondo le norme ASTM G 53;
- controllo della aderenza secondo la norma DIN 53151;
- controllo della resistenza alla piegatura secondo la norma DIN 53152M;
- controllo della resistenza alla imbutitura secondo la norma DIN 53156;
- controllo della resistenza all'urto secondo la norma XXXX X0000.
15.3: SERRAMENTI IN FERRO
Nei locali denominati “vani tecnologici” verranno posati serramenti in ferro, realizzati con profilati speciali ferro-finestra, su disegno della D.L., ad elementi fissi ed apribili per finestre e porte interne ed esterne, aventi dimensioni e senso di apertura come da progetto.
Questi dovranno giungere in cantiere con trattamento di zincatura a caldo.
15.4: PORTE TAGLIAFUOCO AD UN’ANTA
La fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco a un battente tipo dovranno essere omologate secondo le direttive del Ministero degli Interni, costituite da:
lamiera d'acciaio zincata e verniciata, guarnizione termoespandente, serratura universale con una chiave e falso cilindro in pvc, rostro d'irrigidimento lattente lato cerniere, classe REI 120 spessore battente mm 64 con battute su i lati verticali e superiore, zanche da immurarsi per luci nette da mm 730-1230x2100. Complete di maniglione antipanico a norma di legge, e sistema a molla per autochiusura ed elettromagnete per l'apertura permanente, certificazione di omologazione e resistenza da produrre a carico dell'impresa.
15.5: PORTE TAGLIAFUOCO A DUE ANTE
La fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco a due battenti tipo dovranno essere omologate secondo le direttive del Ministero degli Interni, costituite da:
lamiera d'acciaio zincata e verniciata, guarnizione termoespandente, serratura universale con una chiave e falso cilindro in pvc sul battente principale e comando centrale manuale e per lo sbloccaggio rapido d'apertura della seconda anta, autobloccaggio della seconda anta in fase di chiusura, boccola in acciaio inox a pavimento per l'ancoraggio dello scrocco inferiore dell'anta secondaria delle porte, rostro d'irrigidimento dei battenti lato cerniere, classe REI 120 spessore battente mm 64 con battute su i lati verticali e superiore, zanche da immurarsi tre cerniere per battente due delle quali con molla incorporata per luci nette fino a mm 1880x2100 (1240+640 anche ancte asimmetriche). Complete di doppio maniglione antipanico a norma di legge, e sistema a molla per autochiusura ed elettromagnete per l'apertura permanente, certificazione di omologazione e resistenza da produrre a carico dell'impresa.
15.6: SERRAMENTO IN FERRO/VETRO ASSEMBLATO IN VETROCAMERA DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di serramenti in ferro preverniciati a smalto, colore a scelta della D.L., realizzati con profilati in ferro spessore minimo mm 1,5 e telaio di mm 50 per le parti fisse e mm 58 per le parti mobili, (la combinazione tra anta e telaio è di mm 75 in vista esterna) realizzati come da particolare esecutivo e in riferimento all 'aboco dei serramenti che diventa parte integrante della seguente fornitura in opera, specchiature a vetro assemblate in vetrocamera composte da cristallo stratificato antisfondamento Visarm 64S 4+1.52+6 (PVB 1,52) per la parte esterna, camera da mm 12 e cristallo stratificato di
sicurezza Visarm 8/9 (PVB 0,38) per la parte interna; sia per le parti fisse (sopraluce) che per le parti apribili complete di maniglione antipanico con sistema di chiusura a tre punti (superiore, inferiore e centrale) secondo la normativa vigente (certificazione di omologazione norma CE EN 1125 da produrre a carico dell'impresa esecutrice), maniglia con serratura a chiave tipo Yale per l'esterno.
Compreso tutti gli accessori, controtelai, ferramenta, assistenze, manovalanza per rilievi, la verifica delle quote di progetto e dei piani finiti, corrente elettrica e quadri CE, trasporto, scarico e montaggio, ponteggi, opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
A posa del serramento ultimata dovrà essere prodotta alla D.L. la certificazione di qualità delle vetrate assemblate al serramento.
L'abaco dei serramenti fa parte integrante di queste lavorazioni, gli esecutivi a cura del costruttore devono essere trasmessi, visionati e approvati dalla Direzione Lavori.
A posa del serramento dovranno essere prodotte in originale le certificazioni di qualità delle vetrate assemblate al serramento.
Sono a carico dell'impresa:
I rilievi dei vani architettonici, la verifica delle quote di progetto e dei piani finiti, corrente elettrica quadri CE; opere murarie, assistenza muraria ai posatori; pulizia finale imballi e vetrate; ponteggi interni ed esterni a norme 494 e s.m.i.; scarico ai piani e deposito; piani quote per singola posizione e quanto non espressamente specificato per dare il lavori eseguito a regola d'arte.
15.7: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per serramenti e profilati in genere è la seguente:
- UNI 7979: Edilizia. Serramenti esterni (verticali). Classificazione in base alla permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al vento.
- UNI EN 42: Metodi di prova delle finestre. Prova di permeabilità all’aria.
- UNI EN 77: Metodi di prova delle finestre. Prova di resistenza al vento.
- UNI EN 86: Metodi di prova delle finestre. Prova di tenuta all’acqua sotto pressione statica.
- UNI 9006/1;
- UNI 4522.
ARTICOLO 16: VETRI E CRISTALLI
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
I vetri e i cristalli dovranno essere della qualità e tipo richiesto, dovranno essere privi di qualsiasi difetto, marchiati o corredati delle certificazioni di qualità; tipologia e spessore dovranno corrispondere al progetto.
Per terminologia, definizioni, classificazione, resistenza ad agenti atmosferici, acqua e elementi chimici di varia natura, definizione dei difetti, ecc., si fa riferimento alle norme UNI di seguito riportate.
16.1: VETRI PIANI GREZZI
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
16.2: VETRI PIANI LUCIDI
I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, íl fornitore comunicherà i valori se richiesti.
16.3: VETRI PIANI TRASPARENTI FLOAT
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6487 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termiico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
16.4: VETRI PIANI TEMPRATI
I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
16.5: VETROCAMERA
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
16.6: VETRI PIANI STRATIFICATI
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica PVB (Polivinilbutilene) che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti e dello strato di PVB. Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificatl anticrimine;
- stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
- i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;
- i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7172 e norme UNI 9184;
- i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.
- I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
16.7: VETRI PIANI PROFILATI AD “U”
I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI 7306 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
16.8: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per vetri e cristalli è la seguente:
- UNI 5832: Vetro piano - Termini e definizioni.
- UNI 6027: Taglio del vetro piano in lastre - Termini e definizioni.
- UNI 6028: Molatura del vetro piano in lastre - Termini e definizioni.
- UNI 6123: Vetri piani - Vetri grezzi – Vetri retinati.
- UNI 6486: Vetri piani - Vetri lucidi tirati.
- UNI 6487: Vetri piani - Vetro trasparente float.
- UNI 6534: Vetrazione in opere edilizie - Progettazione, materiali e posa in opera.
- UNI 6535: Specchi di cristallo lustro incolore o di vetro lucido incolore.
- UNI 7142: Vetri piani - Vetri temperati per edilizia ed arredamento.
- UNI 7143: Vetri piani - Spessore dei vetri piani per vetrazione in funzione delle loro dimensioni, dell'azione del vento e del carico della neve.
- UNI 7144: Vetri piani - Isolamento termico.
- UNI 7170: Vetri piani - Isolamento acustico.
- UNI 7171: Vetri piani - Vetri uniti al perimetro.
- UNI 7172: Vetri piani. Vetri stratificati per edilizia ed arredamento.
- UNI 7697: Vetri piani - Vetrazione in edilizia - Criteri di sicurezza.
- UNI ISO 3009: Prove di resistenza al fuoco - Elementi di vetro.
ARTICOLO 17: PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)
Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
17.1: TEGOLE E COPPI DI LATERIZIO
Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.).
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento alle seguenti prescrizioni:
1. i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm. ogni 2 dm² di superficie proiettata;
- sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.
2. sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti:
- lunghezza 3%;
- larghezza ± 3% per tegole e ± 8% per coppi;
3. sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15 %;
4. l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso.
5. resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N.;
6. carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;
7. i criteri di accettazione sono quelli riportati nella descrizione generale. In caso di contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 ed UNI 8635.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.
17.2: TEGOLE DI CALCESTRUZZO
Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni.
1. i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
- le fessure non sono ammesse; -le incavature non devono avere profondità maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie granulata);
- le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto;
- le scagliature sono ammesse in forma leggera;
- le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto.
2. Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:
- lunghezza ± 1,5 %;
- larghezza ± 1 %;
- altre dimensioni dichiarate ± 1,6 %;
- ortometria scostamento orizzontale non maggiore del 1,6 % del lato maggiore,
3. sulla massa convenzionale è ammessa la tolleranza del ± 10 %,
4. l'impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d'acqua, dall'intradosso, dopo 24 h.;
5. dopo i cicli di gelività la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N su campioni maturati
28 d.;
6. la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la media deve essere maggiore od uguale a 1500 N.;
7. i criteri di accettazione sono quelli del punto descrizione generale. In caso di contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 e UNI 8635.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
17.3: LASTRE DI FIBROCEMENTO PIANE
Le lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa; fibrocemento/silico calcare rinforzati); devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza od integrazione alle seguenti:
- larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza ± 0,4 % e massimo 5 mm;
- spessore (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza ± 0,5 mm fino a 5 mm e ± 10 % fino a 25 mm;
- rettilineità dei bordi scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalità 3 mm per metro;
- caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione);
- tipo 1: 13 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm² minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
- tipo 2: 20 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/ mm² minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
- massa volumica apparente;
- tipo 1 :1,3 g/cm³ minimo;
- tipo 2 :1,7 g/cm³ minimo;
- tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d'acqua ma senza formazione di gocce d'acqua;
- resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a flessione non maggiore del 10
%.
Le lastre rispondenti alla norma UNI 3948 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
17.4: LASTRE IN FIBROCEMENTO ONDULATE
Le lastre ondulate (a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da ondulazioni approssimativamente sinusoidali; possono essere con sezione traslate lungo un piano o lungo un arco di cerchio); devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad integrazione alle seguenti:
- facce destinate all'esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben squadrato ed entro i limiti di tolleranza;
- caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante ed accettato dalla Direzione dei lavori (in mancanza vale la norma UNI 3949);
- tenuta all'acqua, come indicato nel comma 2);
- resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori (in mancanza vale la norma UNI 3949);
- resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di + 20 °C seguito da permanenza in frigo a -20 °C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;
- la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm³.
Le lastre rispondenti alla norma UNI 3949 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene l'aspetto, le caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua e la resistenza al gelo.
17.5: LASTRE DI FIBROCEMENTO NERVATE
Le lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o caratterizzata da tratti piani e tratti sagomati.devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad integrazione a quelle indicate nel punto per le lastre ondulate.
La rispondenza alla norma UNI 8865 è considerata rispondenza alle prescrizioni predette, ed alla stessa si fa riferimento per le modalità di prova.
17.6: LASTRE DI MATERIA PLASTICA
Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e classificate secondo le norme UNI vigenti.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni:
- le lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro devono essere conformi alla norma UNI 6774;
- le lastre di polistirene devono essere conformi alla norma UNI 7073;
- le lastre di polimetilmetacrilato devono essere conformi alla norma UNI 7074;
- i criteri di accettazione sono quelli del punto descrizione generale
17.7: LASTRE DI METALLO
Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia commerciale. Esse dovranno avere le seguenti caratteristiche:
lastre isolanti a profilo nervato (tipo ONDULIT COVERIB) costituite da lamiera di acciaio zincato dello spessore di mm.0.60 protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo in asfalto plastico stabilizzato e da una lamine di alluminio naturale o preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale;
dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza ad a completamento alle seguenti caratteristiche:
- i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.) oltre a rispondere alle prescrizioni predette dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi;
I criteri di accettazione sono quelli del punto descrizione generale. In caso di contestazione si fa riferimento alle norme
UNI.
La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
17.8: PRODOTTI DI PIETRA
I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all'urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori. I criteri di accettazione sono quelli indicati nella descrizione generale. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.
ARTICOLO 18: MATERIALI PER LATTONERIE E PLUVIALI
18.1: LATTONERIA IN RAME
I canali, i pluviali esterni, le scossaline, cicogne e tiranti e tutti i pezzi occorrenti all’esecuzione della necessaria lattoneria, saranno realizzati in lamiera di rame della migliore qualità e scevra da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata, avente spessore mm. 8/10, realizzati delle dimensioni e forme richieste nonché lavorati a regola d’arte, con la massima precisione. Detti lavori saranno dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchio, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe ecc.). Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto prescritto dalla D.L. ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l’approvazione.
L’impresa ha l’obbligo di presentare, a richiesta della D.L., i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc. completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere l’approvazione da parte della Direzione stessa prima dell’inizio delle opere stesse.
18.2: PLUVIALI IN POLIETILENE
I tubi pluviali incassati in murature di mattoni o cemento armato o appese a soffitto e a muro saranno realizzati in polietilene ad alta densità (tipo GEBERIT) utilizzando tubi e pezzi speciali aventi diametro esterno come da disegno di progetto.
Le giunzioni dei tubi saranno eseguite a saldatura termica o con termoelementi a resistenza elettrica.
ARTICOLO 19: COMPARTIMENTAZIONE DI XXXXXX
L’auditorium dovrà essere compartimentato e completamente isolato dal resto della scuola, senza comunicazioni dirette.
Il serramento interno esistente tra la sala ed il corridoio della scuola verrà “impacchettato” tra due pareti costituite ciascuna da una struttura portante in profili di lamiera di acciaio zincato con guide e montanti da mm 50, lana di roccia inserita internamente (spessore mm 50 ad alta densità), lastra da mm 9 fissata alla struttura metallica mediante viti fosfatate; i giunti delle lastre e le viti saranno rasati e stuccati.
La nuova parete divisoria dovrà essere dotata di certificazione REI120.
ARTICOLO 20: PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO
Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa.
Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula:
R = 10 log Wi / Wt
dove: Wi è l'energia sonora incidente; Wt è l'energia sonora trasmessa.
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono proprietà fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica.
Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento, dalla eventuale presenza di intercapedine d'aria.
Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali.
- Dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
- Spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure speciticate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori.
- Massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla direzione tecnica.
- Potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 82703/3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
- modulo di elasticità;
- fattore di perdita;
- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve inoltre attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
1.9: CONTROSOFFITTATURA FONOIMPEDENTE
Le controsoffiittature saranno in pannelli acustici decorativi in fibre minerali, dimensioni pannello cm 60x60, spessore mm 18, completi di intelaiatura metallica di supporto “tegular”, certificazione pannelli di reazione al fuoco classe 1, certificazione REI 180 per i sistemi di sospensione.
Sono compresi i portalampade ad incasso adatti alle plafoniere da installare.
ARTICOLO 21: PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO
Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa.
Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall'espressione: a = Wa / Wi
dove: Wi è l'energia sonora incidente; Wa è l'energia sonora assorbita.
Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità di struttura (fibrosa o alvealare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore.
I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi:
- Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia);
- Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).
b) Materiali cellulari.
- Minerali:
- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
- laterizi alveolari;
- prodotti a base di tufo.
- Sintetici:
- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);
- polipropilene a celle aperte.
Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla direzione tecnica;
- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
- resistività al flusso d'aria (misurata secondo ISO/DIS 9053);
- reazione e/o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
ARTICOLO 22: PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni:
- gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2- (detta norma è allineata alle prescrizioni del D.M. sulle murature);
- gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori;
- gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla direzione dei lavori.
I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni:
- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;
- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.
I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente.
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ± 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori.
I box prefabbricati da installare nei nuovi servizi igienici devono essere costituiti da:
− pareti in pannelli di laminato massello stratificato, spessore mm 14, bordati mediante fresatura a sezione circolare;
− piedini di supporto regolabili con elemento portante in estruso di alluminio anodizzato naturale (diametro mm 45), finitura in nylon e dispositivo telescopico contenente la regolazione in acciaio inox;
− piedino per il fissaggio a pavimento stampato in nylon;
− collegamento orizzontale superiore estruso in alluminio anodizzato naturale, sezione a doppia ellissi con collegamento centrale di rinforzo e finitura laterale con tappi in polipropilene;
− fissaggio a parete mediante profilo speciale ad U in alluminio anodizzato;
− porta in pannello laminato pannello massello stratificato, spessore mm 14, bordato mediante fresatura a sezione circolare, dimensioni standard (cm 60-70x200), dotata di serratura con dispositivo “libero/occupato” e sistema di apertura dall’esterno facilmente azionabile in caso di emergenza.
Le pareti da installare per la formazione degli uffici al primo piano saranno di due tipologie:
− MODULO CIECO/VETRATO: struttura portante in acciaio zincato, con doppi pannelli di rivestimento in truciolare di spessore mm 18 con finitura in nobilitato melaminico, laminato, legno o laccato e superfici vetrate con vetri float trasparenti, spessore mm 4, montate su telaio di alluminio; ampiezza standard dei moduli (cm 50-100), spessore totale cm 9, profili vetri- angoli-stipiti in alluminio anodizzato elettrocolore nero, materiale di coibentazione lana di vetro, spessore mm 50;
− MODULO CIECO: struttura portante in acciaio zincato, con doppi pannelli di rivestimento in truciolare di spessore mm 18 con finitura in nobilitato melaminico, laminato, legno e laccato; ampiezza standard dei moduli (cm 50-100), spessore totale cm 9, profili vetri-angoli-stipiti in alluminio anodizzato elettrocolore nero, materiale di coibentazione lana di vetro, spessore mm 50.
Le porte relative avranno le seguenti caratteristiche:
− porta ad un’anta in vetro float trasparente, spessore mm 6, larghezza cm 100, altezza cm 210;
− porta ad un battente più semifisso, in vetro float trasparente, spessore mm 6, larghezza cm (90+30), altezza cm 210.
ARTICOLO 23: PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI,ADESIVI, GEOTESSILI)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
23.1: SIGILLANTI
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati:
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
23.2: ADESIVI
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
-compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
-durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
-durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
-caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
23.3: GEOTESSILI
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati,scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1 %;
- spessore: ± 3 %.
ARTICOLO 24: ALTRE FORNITURE ED OPERE
Per le forniture e le categorie di lavoro previste nei prezzi di elenco ma non descritte nei precedenti articoli, saranno osservate le disposizioni della Direzione Lavori, le eventuali norme esistenti nonché i migliori procedimenti della tecnica costruttiva, in modo da dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
Ciò vale anche nell’eventualità in cui descrizioni contenute nel presente Capitolato siano insufficienti o diano luogo a dubbi o contrastanti interpretazioni.
III. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ARTICOLO 25: NORME GENERALI
Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti con i migliori e più adatti materiali e secondo le migliori regole dell'arte
costruttiva.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità, forme e dimensioni risultanti, per le diverse opere e lavorazioni, dai disegni e tipi di esecuzione. Infine dovrà adottare ed applicare tutte le norme che, a maggior spiegazione ed interpretazione dei disegni e tipi suddetti e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, saranno fornite in corso dell'opera dalla D.L., nonchè il rispetto delle norme del Capitolato Generale d’Appalto e del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edilizi pubblicati dal Ministero dei Lavori Pubblici che si intendono parte integrante del presente Capitolato anche se materialmente non allegati.
In particolare, le modalità di esecuzione di ogni specifica categoria di lavoro dovranno rispondere ai requisiti di seguito riportati e quelli di pertinenza stabiliti dal secondo Capo, parte seconda, del già citato Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edilizi.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai e dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
ARTICOLO 2: SCAVI
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 e Circ. Min. LL.PP. 24 settembre 1988, n° 30483, nonchè‚ secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltre‚ totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi natura esse siano, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche per a qualsiasi distanza chilometrica, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e i costi di discarica. , per qualsiasi tipo di terreno conferito (anche per terreni cosiddetti inquinati non pericolosi)
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nei luoghi indicati dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore si applica il disposto del 3° comma dell’art. 36 del Cap. Speciale di Appalto (D.M. 19.4.2000 n° 145).
25.1: SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo alle fondazioni dei muri o pilastri.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità indicata nei disegni del progetto strutturale. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.(sarà cura dell’impresa avvisare tempestivamente la
D.L. per dare corso alle opportune verifiche)
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradoni ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, salvo diversa indicazione della D.L.,sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
25.2: SCAVI DI SOTTOMURAZIONE
Per scavi di sottomurazione si intendono quelli eseguiti per abbassare il piano di fondazione delle murature esistenti. Tali scavi sono da eseguirsi a campione a tratti alternati secondo le indicazioni della D.L.
Le strutture murarie dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellate in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo ed impedire qualunque cedimento strutturale.
L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private e per ogni sua insufficienza.
ARTICOLO 26: RILEVATI E REINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purchè i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perchè‚ la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, da dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.
E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
E’ obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
ARTICOLO 27: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature a cura e spesa dell’impresa esecutrice per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche da reperirsi a cura e spese dell’Impresa, compreso tutti gli oneri e i costi di discarica eventuali aggiuntivi.
ARTICOLO 28: OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE
28.1: NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 09 Gennaio 1996.
In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compattato mediante vibratori ad ago; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 40 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 09 Gennaio 1996.
Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici della barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie di almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori.
28.2: RESPONSABILITA’ PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971 n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale.
L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.
ARTICOLO 29: STRUTTURE PREFABBRICATE DI CLS ARMATO E PRECOMPRESSO
Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l'associazione, e/o il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d'opera.
La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 dicembre 1987, nonché nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104 e ogni altra disposizione in materia.
I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'Impresa costruttrice dovranno appartenere ad una delle due categorie di produzione previste dal citato Decreto e precisamente: in serie «dichiarata» o in serie «controllata».
29.1: POSA IN OPERA.
Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgirnenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi e per evitale forti concentrazioni di sforzo.
I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione della unione.
Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in sito non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare concentrazioni di sforzo.
29.2: UNIONI E GIUNTI.
Per « unioni » si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni.
Per « giunti» si intendono spazi tra parti strutturali atti a consentire ad essi spostamenti mutui senza trasmissione di sollecitazioni.
I materiali impiegati con funzione strutturale nelle unioni devono avere, di regola, una durabilità, resistenza al fuoco e protezione, almeno uguale a quella degli elementi da collegare. Ove queste condizioni non fossero rispettate, i limiti dell'intera struttura vanno definiti con riguardo all'elemento significativo più debole.
I giunti aventi superfici affacciate, devono garantire un adeguato distanziamento delle superfici medesime per consentire i movimenti prevedibili.
Il Direttore dei lavori dovrà verificare che eventuali opere di finitura non pregiudichino il libero funzionamento del giunto.
29.3: APPOGGI.
Gli appoggi devono essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell'elemento appoggiato, dell'eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni termiche, della deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti. Per elementi di solaio o simili deve essere garantita una profondità dell'appoggio, a posa avvenuta, non inferiore a 3 cm, se è prevista in opera la formazione della continuità della unione, e non inferiore a 5 cm se definitivo. Per appoggi discontinui (nervature, denti) i valori precedenti vanno raddoppiati.
Per le travi, la profondità minima dell'appoggio definitivo deve essere non inferiore a (8 + l/300) cm, essendo « l » la luce netta della trave in centimetri.
In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al solo attrito.
Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità di trasmettere azioni orizzontali; l'appoggio deve consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle norme sismiche.
29.4: MONTAGGIO.
Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno essere proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre, nella fase di messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono avere velocità di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella dell'elemento stesso. La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto. Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato in progetto.
In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di maturazione richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto.
L'elemento può essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata la sua stabilità. L'elemento deve essere stabile di fronte all'azione del:
- peso proprio;
- vento;
- azioni di successive operazioni di montaggio;
- azioni orizzontali convenzionali.
L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi
Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme.
La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla direzione dei lavori, che escluderà l'impiego di manufatti non rispondenti.
29.5: ACCETTAZIONE.
Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.
ARTICOLO 30: OPERE E STRUTTURE IN MURATURA
30.1: MALTE PER MURATURE
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 2 e 3.
L'impiego di malte premiscelate pronte è consentito, purchè‚ ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la qualità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 13 settembre 1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987 n. 103.
30.2: MURATURE IN GENERE: CRITERI GENERALI PER L’ESECUZIONE
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori:
- Per il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
- Per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione:
- Per le imposte dei voltini;
- Per i dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti,impiegando le tecniche costruttive del “cuci/scuci” sia fra le parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca in giro e riempia tutte le connessure. Particolare cura dovrà essere fatta per garantire la presenza di malta anche sulle connesure verticale.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 nè minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purch‚ al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere la murature dal gelo notturno.
La direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
30.3: MURATURE PORTANTI: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TECNICHE
Si dovrà fare riferimento alle "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura" contenute nel D.M. 20 novembre 1987 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 30787 del 4 gennaio 1989.
MURATURA ELEMENTI RESISTENTI ARTIFICIALI
La muratura è costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipedo, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi resistenti possono essere di:
- laterizio normale;
- laterizio alleggerito in pasta;
- calcestruzzo normale;
- calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).
MURATURA ELEMENTI RESISTENTI NATURALI
La muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.
Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.
Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.
Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte.
In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
- muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;
- muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;
- muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera in strati regolari.
30.4: MURATURA PORTANTE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI.
1) L'edificio a uno o più piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.
A tal fine di deve considerare quanto segue:
a) Collegamenti.
I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.
Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammortamenti lungo le intersezioni verticali.
Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura dei solai la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente ancorati alla muratura.
Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore.
b) Cordoli.
In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla metà dello spessore del muro.
Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di almeno 6 cm² con diametro non inferiore a 12 mm.
In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sarà aumentata di 2 cm² a piano.
La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in elevazione. In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6 % dell'area del cordolo.
Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore a 30 cm.
Per edifici con più di 6 piani, entro e fuori terra, l'armatura dei cordoli sarà costituita da tondi con diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.
Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle barre dovrà sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.
c) Incatenamenti orizzontali interni.
Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.
Tali incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli.
Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento è assicurato dal solaio stesso.
In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm² per ogni campo di solaio.
d) Spessori minimi dei muri:
Lo spessore dei muri non può essere inferiore ai seguenti valori:
- muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;
- muratura in elementi resistenti artificiali sempieni 20 cm;
- muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;
- muratura di pietra squadrata 24 cm;
- muratura listata 30 cm;
- muratura di pietra non squadrata 50 cm.
30.5: PARAMENTI PER LE MURATURE DI XXXXXXXX.
Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potrà essere prescritta la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni;
- con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
- a mosaico grezzo;
- con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
- con pietra squadrata a corsi regolari.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm.
In entrambi i parametri a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento, dovranno essere accuratamente stuccate.
In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposto ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
ARTICOLO 31: MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO-VESPAI
31.1: MURATURE IN PIETRAME A SECCO.
Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il più possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così colla accuratezza della costruzione, alla mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali.
Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della direzione dei lavori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su più ordini, per lo scolo delle acque.
31.2: RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO
Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili).
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo stratodi pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
31.3: VESPAI E INTERCAPEDINI.
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai di pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll'asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.
Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.
ARTICOLO 32: SOLAI
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi saranno eseguite, in conformità alle indicazioni del progetto strutturale, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi.
I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi dei sovraccarichi previsti dal D.M. 16 Gennaio 1996 "Aggiornamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
32.1: SOLAI SU TRAVI E TRAVETTI DI LEGNO.
Le travi principali di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico.
I travetti (secondari) saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.
32.2: SOLAI SU TRAVI DI FERRO A DOPPIO T (PUTRELLE) CON VOLTINE DI MATTONI (PIENI O FORATI) O CON ELEMENTI LATERIZI INTERPOSTI.
Questi solai saranno composti dalle travi, dai copriferri, dalle voltine di mattoni (pieni o forati) o dai tavelloni o dalle volterrane ed infine dal riempimento.
Le travi saranno delle dimensioni previste nel progetto o collocate alla distanza prescritta; in ogni caso tale distanza non sarà superiore ad 1 m. Prima del loro collocamento in opera dovranno essere protette con trattamento anticorrosivo e forate per l'applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.
Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi alternativamente (e cioè uno con le chiavi e la successiva senza), ed i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m.
Le voltine di mattoni pieni o forati saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con malta di cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.
Quando la freccia è superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe di ferro per meglio assicurare l'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.
I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri.
Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi ricoperti sino all'altezza dell' ala superiore della trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se più alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice o altri inerti leggeri impastati con malta magra fino ad intasamento completo.
Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sarà opportuno applicarvi preventivamente uno strato di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dall'intonaco stesso.
32.3: SOLAI DI CEMENTO ARMATO O MISTI: GENERALITÀ E CLASSIFICAZIONE.
Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio od in altri materiali.
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di elementi prefabbricati.
Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 14 febbraio 1992 « Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato normale e precompresso ed a struttura metallica ».
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:
- 1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
- 2) solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
- 3) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni del precedente articolo 35, I solai del tipo 2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti.
SOLAI MISTI DI CLS ARMATO O CLS ARMATO PRECOMPRESSO E BLOCCHI FORATI
I solai misti di cemento armato normale o precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle seguenti categorie:
- 1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;
- 2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.
I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che, nel solaio in opera sia assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.
Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare elementi monoblocco disposti in moco che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali.
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm.
Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio compIeti, il limite minimo predetto potrà scendere a 5 cm. L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta. Il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.
Caratteristiche dei blocchi.:
1) Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi.
Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm.
Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiori di 3 mm.
Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in direzione orizzontale, con setti con rapporto spessore lunghezza il più possibile uniforme.
Il rapporto fra l'area complessiva dei fori e l'area lorda delimitata dal perimetro della sezione del blocco non deve risultare superiore a 0,670,625 h, ove h è l'altezza del blocco in metri,
2) Caratteristiche fisico-meccaniche;
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:
-30 N/mm² nella direzione dei fori;
-15 N/mm² nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a2). e di:-15 N/mm² nella direzione dei fori;
-5 N/mm² nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a1). La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di :
-10 N/mm² per i blocchi di tipo a2);
e di:-7 N/mm² per i blocchi di tipo a1).
Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrità dei blocchi con particolare riferimento alla eventuale presenza di fessurazioni.
Spessore minimo dei solai.
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore di 1125 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30.
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
Spessore minimo della soletta.
Nei solai del tipo a1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm.
Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
-possedere spessore non minore di 115 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore;
-avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50 % della superficie lorda.
Protezione delle armature.
Nei solai, la cui armatura e collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto dei seguenti limiti,
-distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;
-distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate norme contenute nel D.M. del 27 luglio 1985.
In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente bagnati.
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.
Conglomerati per i getti in opera.
Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi di ghiaia e per ridurre l'entità delle deformazioni differite.
Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature ne la distanza netta minima tra le armature.
Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza sia con i blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.
SOLAI PREFABBRICATI.
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile.
Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
SOLAI MISTI DI CLS ARMATO O CLS ARMATO PRECOMPRESSO E BLOCCHI DIVERSI
Classificazioni.
I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiale diversi dal laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche, elementi organici mineralizzati, ecc.). Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.
Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:
al) blocchi collaboranti;
a2) blocchi non collaboranti.
Blocchi collaboranti.
Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm² ed inferiore a 25 kN/mm².
Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati e caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla direzione dei lavori. Devono soddisfare a tutte le caratteristiche fissate per i blocchi di laterizio della categoria a2).
Blocchi non collaboranti.
Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm² e svolgere funzioni di solo alleggerimento.
Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le dimensioni dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di laterizio non collaboranti.
Spessori minimi.
Per tutti i solai, così come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di calcestruzzo contenenti armature di acciaio non potrà essere rninore di 4 cm.
SOLAI REALIZZATI CON L'ASSOCIAZIONE DI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO ARMATO
O PRECOMPRESSO PREFABBRICATI.
Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le seguenti prescrizioni. L'altezza minima non può essere minore di 8 cm.
Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25.
Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 3). senza soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indicato può essere portato a 35.
Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuità realizzato, agli estremi tali rapporti possono essere incrementati fino ad un massimo del 20 %.
E’ ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel D.M. 14 febbraio 1992.
Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
Solai alveolari.
Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo deve estendersi all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione.
Solai con getto di completamento.
La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di una armatura di ripartizione a maglia incrociata.
ARTICOLO 33: STRUTTURE IN ACCIAIO
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 « Norme per la disclplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
», dalla legge 2 febbraio 1974 ,n. 64. « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche », dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.
L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della direzione dei lavori:
- gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di offiicina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura,nonché la qualità degli acciai da impiegare;
- tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
33.1: COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI.
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
- attestato di controllo;
- dichiarazione che il prodotto è « qualificato » secondo le norme vigenti.
La direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'impresa.
33.2: CONTROLLI IN CORSO DI LAVORAZIONE.
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della direzione dei lavori.
Alla direzione dei lavori è riservata comunqule la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informerà la direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
33.3: MONTAGGIO.
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.