Garanzia di attecchimento Clausole campione

Garanzia di attecchimento. L’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% di tutte le piante. L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 gg. a decorrere dall’inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. Nel caso il progetto e l’Elenco Prezzi contemplino la manutenzione dell’impianto, la garanzia dell’attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa. L’avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio con la D.L. e l’Impresa entro 10 gg. dalla scadenza del periodo sopra definito. L’Impresa è tenuta una sola volta alla sostituzione delle piante non attecchite. Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, già sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi accordi fra le parti.
Garanzia di attecchimento. Tutto il materiale vegetale deve avere una garanzia di attecchimento interessante l’intera stagione vegetativa successiva a quella di impianto, la garanzia dovrà comprendere la sostituzione del materiale vegetale morto o deteriorato, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, nella stagione utile successiva. Nel caso in cui alcune piante muoiano o si deperiscono, l’Appaltatore dovrà individuare le cause del deperimento insieme alla Direzione Lavori, e concordare con essa, gli eventuali interventi da eseguire a spese dell’Appaltatore , prima della successiva piantumazione. Nel caso in cui non vi siano soluzioni tecniche realizzabili, l’Appaltatore dovrà informare per iscritto la Direzione Lavori che deciderà se apportare varianti al progetto. L’Appaltatore resta comunque obbligato alla sostituzione di ogni singolo esemplare per un numero massimo di due volte (oltre a quello di impianto), fermo restando che la messa a dimora e la manutenzione siano state eseguite correttamente. Sono a carico dell’Appaltatore, l’eliminazione e l’allontanamento dei vegetali morti (incluso l’apparato radicale), la fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora. Sulle piante sostituite, la garanzia si rinnova fino a tutta la stagione vegetativa successiva. Per quanto riguarda i prati, questi dovranno avere una garanzia di un anno dalla semina, dovranno essere riseminate le aree che, a giudizio della Direzione Lavori, non raggiungano sufficienti livelli di copertura, oppure riseminata l’intera area. La garanzia di attecchimento viene estesa a tutto il periodo di manutenzione eventualmente previsto.
Garanzia di attecchimento. Art. 12 - Garanzia per i tappeti erbosi
Garanzia di attecchimento. L’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 90% sui materiali forniti e sulle opere eseguite (corrispondente ad una fallanza massima del 10%). Contemplando il progetto la manutenzione dell’impianto, la garanzia di attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa. L’avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra Direzione Lavori e Impresa entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di manutenzione. Nel caso in cui per alcuni esemplari si rendessero necessarie diverse sostituzioni, l’Impresa è tenuta, in accordo con la D.L., ad accertare ed eliminare le cause della moria, oppure, ove questo non sia possibile, ad informare tempestivamente per iscritto la D.L., relazionando sulle difficoltà riscontrate e per ricevere da questa istruzioni in merito alle eventuali varianti da apportare. Resta comunque stabilito che, per ogni singolo esemplare, rimangono a carico dell’Impresa, oltre al primo impianto, un numero massimo di due sostituzioni (per un totale di tre interventi a pianta).
Garanzia di attecchimento. Nel caso sia richiesta la messa a dimora di nuove piante, siepi o arbusti, la Ditta si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% delle essenze arboree e arbustive. L'attecchimento si intende avvenuto quando, alla scadenza dei 12 mesi successivi alla messa a dimora, le essenze arboree e arbustive si presentano sane e in buono stato vegetativo. Poiché è contemplata la manutenzione di tali essenze extra-manutenzione per un anno, la garanzia di attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Responsabile del servizio e Ditta entro 15 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito. La Ditta è tenuta a una sola sostituzione delle piante non attecchite, purché dimostri di aver adottato tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari al corretto attecchimento; in caso contrario avrà l’onere delle ulteriori sostituzioni. Il pagamento del materiale vegetale fornito direttamente dalla Ditta avverrà a parte, dietro presentazione di regolare fattura, per 2/3 dell'importo, dopo che il Responsabile del servizio avrà accertato l'idoneità tecnica del materiale stesso. Ad attecchimento certificato, si darà luogo al pagamento dell'importo rimanente.
Garanzia di attecchimento. Salvo diverso patto espresso non viene data garanzia di attecchimento.
Garanzia di attecchimento. Il periodo di garanzia viene fissato in un anno per l'attecchimento degli impianti vegetali. Tale periodo decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori delle opere. Per attecchimento, di un albero o arbusto (forestale e non) di nuovo impianto, si intenderà la ripresa vegetativa per almeno il 90% della parte epigea, senza il manifestarsi di fenomeni di essiccazione prematura di foglie, germogli e rami. Tutto il materiale vegetale dovrà avere una garanzia di sostituzione per tutto il periodo di attecchimento e comunque sino all'avvenuta ripresa vegetativa e sino all'approvazione dei documenti di collaudo: tale garanzia di sostituzione sarà valida per le piante morte e per le piante non attecchite. In caso di morte ripetuta delle piante, la sostituzione dovrà essere effettuata ogni qualvolta necessaria, fino al definitivo attecchimento. In tal caso il deposito a garanzia sarà trattenuto dal Committente per tutto il periodo di garanzia a decorrere dall'ul- tima sostituzione e svincolato al termine di tale periodo (un anno dall'intervento di sostituzione). Saranno a carico dell'Impresa l'eliminazione ed allontanamento degli esemplari morti o malati (compresa la ceppaia), la fornitura dei nuovi soggetti e la loro messa a dimora.
Garanzia di attecchimento. Per le piante messe a dimora la durata della garanzia è di 1 anno. Le piante non attecchite devono
Garanzia di attecchimento. A carico dello sponsor compete l’onere della garanzia di attecchimento della durata di 1 (uno) anno per tutte le piante ad iniziare dalla data del verbale Ultimazione Lavori. Dopo tale scadenza le piante si dovranno presentare sane ed in buono stato vegetativo; qualora le piante al termine del periodo di garanzia si presentassero compromesse sia dal punto di vista vegetativo, sia da quello estetico, a giudizio della D.L., l’Impresa le dovrà sostituire.
Garanzia di attecchimento. 1. L'Impresa s'impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.