Flusso informativo. 1. Dal 1° gennaio 2009, il medico specialista ambulatoriale rende disponibili alla propria azienda sanitaria le informazioni relative ai compiti di cui all’art. 13 bis, come definiti a livello regionale.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari Ed Altre Professionalita’ Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali Ai Sensi Dell’art. 48 Della Legge N.833/78 E Dell’art.8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Succ. Mod. E Integrazioni, Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari Ed Altre Professionalita’ Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali Ai Sensi Dell’art. 48 Della Legge N.833/78 E Dell’art.8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Succ. Mod. E Integrazioni, Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari Ed Altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali Ai Sensi Dell’art. 48 Della Legge N.833/78 E Dell’art.8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Succ. Mod. E Integrazioni
Flusso informativo. 1. a) Dal 1° gennaio 2009, il medico specialista ambulatoriale rende disponibili alla propria azienda sanitaria le informazioni relative ai compiti di cui all’art. 13 bis, come definiti a livello regionale.
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