Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore personale dipendente di cui al presente contratto ha diritto a ad un periodo di ferie annualidi 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno. Ai soli fini del computo delle ferie fruite, non rinunciabili i suddetti giorni corrispondono a 164 ore annue. La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In caso di articola- zioni dell’orario di lavoro diverse da sei giorni settimanali, il periodo di ferie cui il lavoratore ha diritto sarà rapportato all’effettiva diversa articolazione, ferme restando le 164 ore annue. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e non monetizzabilile festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. In caso di ricoveri ospedalieri, nella misura ovvero di 4 settimane malattia con prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario, salvo quelle previste regolarmente denunciati e riconosciuti dalle strutture pubbliche com- petenti per legge (fanciulli territorio, si interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e adolescenti)del lavoratore la retribuzione di cui all’art. 42. Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Saranno comunque garantite almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore. Alle lavoratrici e lavoratori che ne fanno richiesta, potranno essere cumulate le ferie maturate nel corso di un biennio nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. Le chiusure annuali degli Enti sono computate nelle ferie: in tal caso le comunicazioni ai lavoratori interessati andranno fornite con congruo preavviso. In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario le frazioni di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL mese superiori a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno norma durante il periodo di maturazionepreavviso di licenziamento. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze Eccezionalmente per ragioni di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio , il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e la lavoratrice o il lavoratore dipendente nel corso prima del termine del periodo di ferie ovvero sospendere o differire il periodo già precedentemente autorizzato, fermo restando il diritto del socio della lavoratrice e del lavoratore dipendente a completare di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenutegià sostenute e documentate unitamente a quelle eventualmente affrontate per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Durante Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduteferie.

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Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente personale con rapporto di cui al presente contratto lavoro a tempo indeterminato ha diritto a ad un periodo di ferie annualidi ventisei giorni lavorativi, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro settimanale, viene settimanale - è in ogni caso considerata di 6 giornisei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Il Dal computo del predetto periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agostodi ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Allargamenti della fascia temporale Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno essere concordati fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativae mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di cui sopra sono normalmente godute due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel corso dell'anno giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di maturazionesopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di necessità della cooperativalicenziamento o di dimissioni, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie in sostituzione al quale ha diritto, quanti sono i mesi di tutte le festività soppresseeffettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle Le ferie può non possono essere goduta anche concesse durante i periodi il periodo di attività formativa compatibilmente con le esigenze preavviso di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabilelicenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso prima del termine del periodo di ferie fermo ferie, fermi restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenutesostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Durante Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il periodo lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. CHIARIMENTO A VERBALE Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente si calcola dividendo per ventisei la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godutemensile.

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Ferie. Il socio e A decorrere dal 1 Gennaio 2008 il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a per ogni anno solare ad un periodo di ferie annualiretribuito pari a ventisei giorni feriali lavorativi, non rinunciabili in caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni, e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane ventidue giorni feriali lavorativi in caso di calendarioorario di lavoro distribuito su cinque giorni. Tale periodo di ferie è incrementato di un numero di giorni lavorativi pari e in sostituzione delle festività religiose soppresse. La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti)ovviamente urgenti necessità di carattere aziendale. A tal fine la settimana lavorativaPossibilmente, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il almeno due terzi del periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferieferie spettanti sono assegnati, su richiesta del lavoratoredipendente, saranno concesse compatibilmente in un periodo dell'anno solare di competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro in accordo con le esigenze della cooperativaRSA/RSU, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativalavoro sia questo a tempo indeterminato o a termine, esse dovranno essere fruite entro e non oltre pregiudica il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabileed al dipendente spetterà il pagamento delle ferie non godute in proporzione ai dodicesimi maturati. Per ragioni In tale occasione, nel computo dei dodicesimi la frazione di servizio mese superiore ai 15 giorni varrà come mese intero mentre non si terrà conto di quella pari o inferiore a 15 giorni. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Le assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o per motivi riconosciuti dal datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente lavoro, non sono computate nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo annuali. Sono fatti salvi gli accordi formalmente assunti in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per essere fino alla loro eventuale modifica convenuta tra le ferie non goduteParti.

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Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente ha diritto, per ogni anno di cui al presente contratto ha diritto a servizio, ad un periodo di ferie annualiretribuite pari a 26 giorni lavorativi per 6 giorni lavorativi a settimana; ovvero pari a 22 giorni lavorativi per 5 giorni lavorativi a settimana. In occasione della programmazione delle ferie le aziende ed i rappresentanti dei lavoratori esamineranno eventuali richieste del personale tenendo conto delle esigenze tipiche del servizio e del fatto che le ferie stesse debbono essere distribuite in due frazioni di cui una nel periodo estivo. Nel periodo 1/6-30/9 l'impresa assicurerà, comunque, al lavoratore per ogni anno di anzianità di servizio il godimento di 2 settimane continuative di ferie. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse con riferimento alla retribuzione globale. Qualora non rinunciabili e abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo delle ferie, al lavoratore saranno rimborsate le eventuali spese documentate derivanti dall'interruzione. Al lavoratore che all' epoca delle ferie non monetizzabiliabbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, nella misura per non avere ancora una anzianità di 4 settimane servizio di calendarioalmeno 12 mesi consecutivi presso la azienda, salvo quelle previste spetterà un dodicesimo di ferie per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario ogni mese di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorniservizio prestato. Il periodo di fruizione continuativa, preavviso non può essere considerato periodo di almeno 2 settimane, da parte ferie. Il pagamento del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agostoferiale deve essere effettuato in via anticipata. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente nè la sostituzione con le esigenze della cooperativacompenso alcuno. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno dirittonon usufruisca, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie sua volontà, delle medesime, non goduteha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.

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Ferie. Il socio Tutte le lavoratrice e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie annualiferie, non rinunciabili e non monetizzabilirinunciabile, nella misura di 4 settimane 26 giorni lavorativi nell'arco di calendarioun anno solare, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene è comunque considerata di 6 giorni6gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Alle lavoratrici e ai lavoratori, in sostituzione delle festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1997 n° 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n° 792 hanno diritto inoltre ad ulteriore, a 4 giornate di ferie da fruire entro l’anno solare salvo esigenze di servizio. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di cui all’art. 48 con esclusione della retribuzione specificatamente connessa alla presenza in servizio. Il periodo di fruizione continuativaferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati una equa rotazione annuale tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativai diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in più periodi nell'arco dell'anno garantendo a tutti un periodo estivo che va da giugno a settembre, sentito l’interessato e fatto salvo le attribuzioni di cui sopra legge del responsabile medico della struttura. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazionecomputate nelle ferie. In caso di necessità della cooperativadimissioni o di licenziamento, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie in sostituzione al quale ha diritto, quanti sono i mesi di tutte effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento, salvo accordo tra le festività soppresseparti. Per particolari necessitàEccezionalmente, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per per ragioni di servizio il datore di lavoro la Struttura potrà richiamare in servizio il socio e la lavoratrice o il lavoratore dipendente nel corso prima del termine del periodo di ferie ferie, fermo restando il diritto del socio della lavoratrice e del lavoratore dipendente a completare fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenutesostenute per l'anticipato rientro, dal luogo dal quale la dipendente o il dipendente è stato chiamato. Durante Le ferie devono essere godute e non è ammessa la rinuncia né tacitamente, né per iscritto, nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduteferie.

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Samples: fp.cisl.it

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente I lavoratori maturano per ogni anno di cui al presente contratto ha diritto a servizio un periodo di ferie annualiretribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, non rinunciabili e non monetizzabilifermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, nella misura in caso di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro settimanalesu 5 giorni, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale i giorni lavorativi di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ai precedenti commi fruiti come ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenutecomputati per 1,2 ciascuno. Durante il periodo di ferie spetta decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al socio e primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore dipendente spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di assunzionerichiamo in servizio, licenziamento o di dimissioniper cause eccezionali, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al quale hanno dirittopresente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per quanti sono i mesi gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di effettivo lavoro prestato nell'anno favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la corresponsione della relativa indennità per massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie non goduteanche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.

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Samples: www.reteomeo.it

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabilimonetizzabili in costanza di rapporto, nella misura di 4 ventisei giorni lavorativi, pari a quattro settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti)lavorative. A tal fine le Parti precisano che la settimana lavorativa, qualunque sia la a prescindere dalla distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro settimanale, viene è considerata di 6 sei giorni lavorativi (pertanto dal lunedì al sabato) agli effetti del computo delle ferie. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni , la fruizione di ogni singolo giorno di ferie comporterà una decurtazione pari a 1,20 giorni. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 due settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativagiugno – 3 settembre. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno dell’anno di maturazione e comunque, per il residuo, non oltre i 18 mesi dal termine del medesimo anno. Al fine di ridurre al minimo il disagio per l’attività, i lavoratori dovranno predisporre un proprio piano ferie entro il 31 marzo di ogni anno con previsione delle assenze sino al 31 dicembre successivo. Laddove ciò non avvenga i medesimi prestatori potranno essere collocati in ferie d’ufficio con atto unilaterale del datore da comunicarsi con preavviso di gg. 5 al dipendente e comunque entro i 18 mesi successivi l’anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate Il periodo di ferie in sostituzione non potrà avere inizio nella giornata di tutte le festività soppressedomenica o di giorno festivo. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al decorre a favore del lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute. Per ragioni di servizio il datore potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie. In questo caso spettano al dipendente il diritto a completare il periodo residuale in un momento successivo, il rimborso delle spese necessarie per il rientro. L’eventuale diniego del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente Personale Navigante di cui al presente contratto Cabina ha diritto a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, annuali nella misura di 4 settimane trenta giorni di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo predetto numero si incrementa di fruizione continuativa, un giorno ogni cinque anni di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al servizio sino ad un massimo di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte godimento le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante ed i periodi riposi mensili nella ragione di attività formativa compatibilmente con le esigenze 1 (un) giorno di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni riposo ogni 3 (tre) giorni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenuteferie. Durante il periodo di ferie spetta la Società corrisponde al socio e al lavoratore dipendente Personale Navigante di Cabina la retribuzione composta da stipendio e indennità di fattovolo minima garantita. In Nel rispetto della normativa vigente le ferie saranno assegnate dall’Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali e degli eventuali accordi in sede aziendale. Al Personale Navigante di Cabina richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la Compagnia è tenuta ad applicare, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dal successivo. La Compagnia inoltre è tenuta a rimborsargli le eventuali documentate spese già sostenute inutilmente a causa dell'anticipata interruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi. I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle ferie. La regolamentazione sull’interruzione del godimento delle ferie a causa di sopraggiunta malattia è rinviata alla contrattazione aziendale. Nel caso di assunzionepagamento delle ferie eventualmente non godute per risoluzione del rapporto di lavoro, licenziamento o ciascun giorno di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del ferie non goduto sarà liquidato sulla base della retribuzione mensile divisa per 30. Il periodo di ferie al quale hanno dirittoè computato ai fini dell'anzianità di servizio. Per quanto attiene alle quantità di giornate di ferie da concedere ed alle modalità di assegnazione delle giornate di ferie in determinati periodi dell’anno, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godutesi rinvia alla contrattazione aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del

Ferie. Il socio e Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa26 giorni lavorativi. Le ferie potranno essere frazionate in non più di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativadue periodi all’ anno, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte purché concordati fra le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenuteparti. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. Il diritto al socio godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al lavoratore dipendente fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la retribuzione possibilità di fattodiverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente stesso tanti 12simi dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per ha diritto quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le servizio prestato. Le ferie non godutepossono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio. Ai fini dei computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda – compreso il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto primo – a un periodo di ferie annualiretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 19. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornisono computabili nelle ferie. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno ferie deve essere concordati concordato tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendaleParti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato. Al Il periodo annuale di fuori della fascia temporale di cui sopraferie è normalmente continuativo, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con ma ove le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativadell’azienda lo impongano, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare e l’impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di diffe- rire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’im- piegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di giugno dell’anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie fermo restando il spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell’art. 30. Nel caso di cessazione del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e rapporto, dopo maturato il diritto al rimborso delle spese sostenutepe- riodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. Durante Qualora l’impiegato, al momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzioneferie, licenziamento o di dimissioni, gli spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno dirittoferie, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le servizio pre- stati nell’anno. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il computo delle ferie non godutepuò essere rap- portato a ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente I lavoratori maturano per ogni anno di cui al presente contratto ha diritto a servizio un periodo di ferie annualiretribuito pari a 4 settimane. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura in caso di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro settimanalesu 5 giorni, viene considerata i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di 6 giorniferie contrattuale che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all’art. 5, Disciplina Speciale, Parte Prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane salvo diverse intese aziendali. Il periodo delle ferie sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetterà 1/12 del periodo feriale di cui al primo comma per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il diritto alle ferie periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è irrinunciabile e inalienabileammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in servizio il socio e via del tutto eccezionale, il lavoratore dipendente non sia ammesso al godimento delle ferie, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All’inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa od una somma calcolata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie fermo restando sarà corrisposto al lavoratore il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e trattamento di trasferta per il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il solo periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione viaggio. - Dichiarazione comune - Al fine di fatto. In caso di assunzionefavorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno le aziende considereranno con la corresponsione della relativa indennità per massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie non goduteanche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.

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Samples: www.reteomeo.it

Ferie. Il socio e il lavoratore personale dipendente di cui al presente contratto ha diritto a ad un periodo di ferie annualidi 26 giorni lavorativi nell’arco di 1 anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 giorni, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le fe- stività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art. 43. Il periodo di ferie è stabilito dalle amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non rinunciabili più di 2 periodi nell’arco dell’anno. Le chiusure annuali delle istituzioni sono computate nelle ferie. In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice e non monetizzabilial lavoratore tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, nella misura quanti sono i mesi di 4 settimane effettivo servizio prestato per l’anno di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti)competenza. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario le frazioni di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL mese superiori a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno norma durante il periodo di maturazionepreavviso di licenziamento. In caso di necessità della cooperativaEccezionalmente, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in per ragioni di servizio il socio e la lavoratrice o il lavoratore dipendente nel corso prima del termine del periodo di ferie ferie, fermo restando il diritto del socio della lavoratrice e del lavoratore dipendente a completare di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenutesostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luo- go dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Durante Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduteferie.

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Samples: Accordo Per L’elezione Delle Rsu Nelle Realtà Di Cui Alla Sfera Di Applicazione Del CCNL Uneba

Ferie. Il socio e L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda – compreso il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto primo – a un periodo di ferie annualiretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 18. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornisono computabili nelle ferie. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno ferie deve essere concordati concordato tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendaleParti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato. Al Il periodo annuale di fuori della fascia temporale di cui sopraferie è normalmente continuativo, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con ma ove le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativadell’azienda lo impongano, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare e l’impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di giugno dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie fermo restando il spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell’art. 27. Nel caso di cessazione del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e rapporto, dopo maturato il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie spetta non godute. Qualora l’impiegato, al socio e momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al lavoratore dipendente la retribuzione periodo completo di fatto. In caso di assunzioneferie, licenziamento o di dimissioni, gli spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno dirittoferie, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno servizio prestati nell’anno. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il computo delle ferie può essere rapportato a ore. Le Parti si impegnano a disciplinare – con separato accordo entro il 30/06/2018 – la corresponsione della relativa indennità per le cessione dei riposi e delle ferie non godutea titolo gratuito ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 151/2015.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente Nel corso di cui al presente contratto ogni anno feriale l’impiegato ha diritto a un periodo di ferie annualiriposo, non rinunciabili e non monetizzabilicon decorrenza della retribuzione, nella misura di pari a: - 4 settimane in caso di calendarioanzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, salvo quelle previste in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 due settimane, da parte del lavoratoreprevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, riguarda in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agostoin modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Allargamenti della fascia temporale La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere concordati godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendaleinteressate. Al L’epoca di fuori della fascia temporale di cui sopragodimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativadi lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Le L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato d’impresa. Nei casi di cui sopra sono normalmente godute alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 106 del presente contratto cadenti nel corso dell'anno delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di necessità anticipo della cooperativaconcessione delle ferie, esse dovranno l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione atto dal momento della liquidazione della relativa indennità per le ferie non godutesostitutiva.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annualidi 160 ore retribuito pari a 4 settimane. I giorni festivi di cui ai punti a, b, c, d, dell’art. 19 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non rinunciabili e sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. L’epoca delle ferie sarà stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell’impresa. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non monetizzabiliha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora un’anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l’impresa, nella misura spetterà un dodicesimo di 4 settimane ferie per ogni mese di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti)servizio prestato. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario In caso di lavoro settimanale, viene considerata licenziamento o di 6 giornidimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di fruizione continuativa, preavviso non può essere considerato periodo di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente retribuite con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso Le singole giornate di assunzioneferie si intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all’inizio del godimento delle ferie stesse, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e assicurando comunque al lavoratore dipendente tanti 12simi un congruo acconto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Art. 26 - Lavoratori immigrati Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa ed al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nel Paese di provenienza, è facoltà dell’azienda, su richiesta scritta del periodo singolo lavoratore da presentarsi, salvo gravi motivi familiari, con almeno trenta giorni di ferie preavviso, consentire la fruizione, anche in un unico periodo, delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste. Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l’arco di tempo necessario di permanenza nel Paese di provenienza, possono essere concordati tra azienda e lavoratore, o la concessione di giorni di permesso non retribuito o l’effettuazione di eventuali recuperi in corso d’anno esenti da qualsiasi onere di maggiorazione contrattuale. Qualora il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima dell’effettuazione dei suddetti recuperi, l’azienda tratterrà l’importo corrispondente al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godutemancato recupero dalle competenze dovute al lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente dirigente ha diritto, per ogni anno di cui al presente contratto ha diritto a servizio, ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti)trenta giorni da fruire in una o più soluzioni. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso Dal computo del periodo di ferie fermo restando il diritto vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso. Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso del socio e del lavoratore dipendente 'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenutequindici giorni. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente decorre la retribuzione di fatto. In Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sul a media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di assunzionerisoluzione del rapporto di lavoro, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della non possono essere sostituite dal a relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui al 'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del '8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità per le ferie non godutegodute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo al 'anno di maturazione. Ai fini del a determinazione del 'indennità sostitutiva del e ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto al e ferie maturate. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente. In caso di interruzione del e ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico del datore di lavoro. Il decorso del e ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro. Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.

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Ferie. Il socio e L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda – compreso il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto primo – a un periodo di ferie annualiretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 18. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornisono computabili nelle ferie. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno ferie deve essere concordati concordato tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendaletenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato. Al Il periodo annuale di fuori della fascia temporale di cui sopraferie è normalmente continuativo, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con ma ove le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativadell’azienda lo impongano, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare e l’impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie fermo restando il spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell’art. 27 . Nel caso di cessazione del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e rapporto, dopo maturato il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie spetta non godute. Qualora l’impiegato, al socio e momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al lavoratore dipendente la retribuzione periodo completo di fatto. In caso di assunzioneferie, licenziamento o di dimissioni, gli spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno dirittoferie, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le servizio prestati nell’anno. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il computo delle ferie non godutepuò essere rapportato a ore.

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Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha I dipendenti hanno diritto a ad un periodo di ferie annualidi trenta giorni lavorativi per anno solare. corrispondenti a 180 ore e 190 ore per i lavoratori con orario settimanale rispettivamente di 36 ore e di 38 ore. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 43. Il dipendente che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a 4 giornate, da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, non rinunciabili e non monetizzabiliinferiore a giorni 15, nella misura sentita/o l’interessata/o. La programmazione dei turni di 4 settimane ferie verrà effettuata tenendo conto dei flussi di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario attività ed in funzione delle esigenze di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativaservizio. Le rimanenti ferie di cui sopra sono normalmente devono essere godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, anche su richiesta del dipendente interessatoe sono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di servizio Le chiusure annuali dei presidi, una parte delle ferie può stabilite dall'Associazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le quattro giornate di cui al comma precedente, che potranno essere goduta anche durante i periodi di attività formativa fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizioservizio e dall’Amministrazione. Il diritto alle ferie Non è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al rimborso godimento delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per ferie; le ferie non godutedevono essere godute preferibilmente entro ciascun anno.

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Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente Nel corso di cui al presente contratto ogni anno l’operaio ha diritto a ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura riposo di 4 settimane. Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane di calendariolavoro. Tre settimane saranno normalmente consecutive, salvo quelle previste per legge (fanciulli mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e adolescenti)Rappresentanza Sindacale Unitaria. A tal fine la La quarta settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il potrà essere goduta collettivamente in periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati concordare tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendaleinteressate. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, Per le rimanenti festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo senza prolungamento del periodo di riposo. L’epoca sarà stabilita tenendo conto delle esigenze dell’azienda e delle necessità degli operai. A chi ne facesse richiesta e qualora l’azienda non disponga per tutti in tal senso, l’importo della retribuzione per il periodo di ferie dovrà essere anticipato; non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie. In caso di dimissioni o licenziamento il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie; lo stesso periodo di preavviso si computa, però, agli effetti della maturazione delle ferie. Quando l’orario di lavoro sia distribuito su richiesta del lavoratorecinque giorni, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativain caso di godimento delle ferie, ogni periodo settimanale equivarrà a cinque giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari a 1/5 dell’orario contrattuale settimanale. Le Il diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di precedente maturazione. In caso di necessità anticipo della cooperativaconcessione delle ferie, esse dovranno essere fruite entro e l’anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’operaio che non oltre abbia maturato il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabileintere spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare Quando l’operaio venga richiamato in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fattodelle ferie, l’azienda è tenuta ad usargli il trattamento previsto dall’art. In caso di assunzione80 – Parte Operai – sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorrerà le ferie. Qualora durante il periodo feriale sopravvenga una malattia che comporti il ricovero ospedaliero, licenziamento o di dimissioniregolarmente documentato, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godutesi considereranno interrotte per la durata del ricovero medesimo.

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Ferie. Il socio e Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura riposo di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti)con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 2 settimane10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, da parte del lavoratorementre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativadi lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute Per le festività elencate prima cadenti nel corso dell'anno delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di necessità anticipo della cooperativaconcessione delle ferie, esse dovranno l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. L’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetta 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto atto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fattomomento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. In caso di assunzionerapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, licenziamento o le aziende favoriranno il godimento consecutivo diquattro settimane di dimissioni, spetteranno al socio ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva. MALATTIA Infortunio sul lavoro In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore dipendente tanti 12simi saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto. In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio, o una precedente malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro. L’assenza, escluso l’infortunio avvenuto durante l’orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell’attività da parte del periodo lavoratore nell’ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta entro 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non oltre i 3 giorni dall’inizio dell’assenza stessa. Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie al quale hanno dirittonè in preavviso di licenziamento nè in congedo matrimoniale. Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, per quanti sono i mesi a partire dal primo giorno di effettivo lavoro prestato nell'anno con assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la corresponsione data di dimissione. Il conteggio finale dell’integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore. A richiesta del lavoratore, l’azienda anticiperà, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’infortunio o della relativa indennità per le ferie non godutemalattia professionale il rimborso delle stesse da parte dell’Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi istituti.

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Samples: www.unimpresa.it

Ferie. Il socio Tutte le lavoratrici e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie annualidi trenta giorni lavorativi per anno solare. Nei casi in cui l'orario di lavoro non sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve essere effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 44. Alla lavoratrice ed al lavoratore che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo estivo, non rinunciabili inferiore a giorni 15, sentita/a l’interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e non monetizzabilisono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, nella misura stabilite dall'Associazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di 4 settimane di calendariocui al comma precedente, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale che potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui soprafruite in altro periodo, le rimanenti feriescelto dalla dipendente o dal dipendente, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizioservizio e dall’Amministrazione. Il diritto alle ferie Non è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al rimborso godimento annuale delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduteferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto a ad un periodo annuale di ferie annualicon corresponsione della normale retribuzione, non rinunciabili e non monetizzabilipari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. Agli effetti del computo del periodo di ferie, nella misura di 4 settimane di calendariola settimana, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene è comunque considerata di 6 giornigiorni lavorativi. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno scolastico, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio nè con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia. Il periodo di fruizione continuativaferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativadell'istituto. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di cui sopra sono normalmente godute nel corso luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. In caso Il calendario delle ferie sarà definito dal Legale Rappresentante previa consultazione con la R.S.I., ove esista, di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite norma entro e il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate costituiscono motivo di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresseaggiuntive e sono pertanto da considerarsi giornate lavorative a tutti gli effetti. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte La maturazione delle ferie può essere goduta anche durante i periodi avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduteogni anno.

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Samples: www.cislscuola.it

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di cui al presente contratto ha diritto a un periodo giorni di ferie annualie di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno Al fine di stabilire l’entità delle ferie spettanti al dipendente, non rinunciabili assume esclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non monetizzabili, nella misura delle ore) lavorative prestate. Il numero di 4 settimane giorni di calendariofestività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno Il docente è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste per dalla legge (fanciulli Segnaliamo la risposta dell’ USR Veneto relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativab) del CCNL 2006/09, qualunque sia la distribuzione dell'orario addebitabili ai docenti con contratto di lavoro settimanalepart-time. La risposta contiene delle indicazioni precise: la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all’orario stabilito. dovranno essere adottate, viene considerata dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di 6 giornipartecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili. Il periodo Dirigente Scolastico dovrà fornire al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di fruizione continuativapriorità delle sedute, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda compatibili con il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni suo orario di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in e ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godutemedesimo.

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Samples: www.iiscetraro.edu.it

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente Nel corso di cui al presente contratto ha diritto a ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorniretribuito. Il periodo di fruizione continuativaferie annuale è pari a 22 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giornate, o di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale26 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro su 6 giorni. Al compimento di fuori della fascia temporale un’anzianità di cui sopra, le rimanenti servizio di 10 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie Al compimento di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno un’anzianità di maturazione. In caso servizio di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 20 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie in sostituzione oltre a quello previsto al punto precedente. Competono, altresì, le giornate di tutte riposo relative alle festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n° 937. Le domeniche, le festività soppresseinfrasettimanali e le giornate lavorative libere non sono computabili come giorni di ferie. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte La fruizione delle ferie deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, per eccezionali esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere personale, il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di marzo dell’anno successivo salvo diverso accordo tra Agenzia e dipendente. Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzi one ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di ferie è assegnato dall’Agenzia con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. I l lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, successivamente, a presentare documentazione probante. Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di ferie, queste devono essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L’Agenzia può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio In tal caso il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando lavoratore, oltre ad avere il diritto del socio e del lavoratore dipendente a di completare detto periodo le ferie in epoca successiva e il un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio comunque sostenute e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi documentate in ragione del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduterientro dalle stesse.

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Samples: Contratto Collettivo

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie annualidi 160 ore retribuite, pari a 4 settimane. I giorni festivi di cui ai punti b) e c) dell'art.3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non rinunciabili e sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio degli operai compatibilmente con l'esigenza di lavoro. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non monetizzabiliha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, nella misura di 4 settimane norma spetterà un dodicesimo di calendario, salvo quelle previste ferie per legge (fanciulli e adolescenti)ogni mese di servizio prestato. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario In caso di lavoro settimanale, viene considerata licenziamento o di 6 giornidimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di fruizione continuativa, preavviso non può essere considerato periodo di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono hanno normalmente godute nel corso dell'anno di maturazionecarattere continuativo. In caso di necessità Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie in oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte godimento delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di serviziouna indennità pari alla relativa retribuzione. Il diritto alle Le ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. In caso Le singole giornate di assunzioneferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e assicurando comunque al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduteun congruo acconto.

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Samples: Verbale Di Accordo 27/2/2008

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente Nel corso di cui al presente contratto ogni anno feriale l’impiegato ha diritto a ad un periodo di ferie annualiriposo, non rinunciabili e non monetizzabilicon decorrenza della retribuzione di fatto, nella misura di pari a: —4 settimane per gli aventi anzianità fino a 8 anni; —5 settimane per gli aventi anzianità oltre 8 anni. L’epoca delle ferie sarà stabilita di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario comune accordo secondo le esigenze di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornidell’azienda. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo paga- mento dovrà essere fatto in via anticipata a chi ne farà richiesta. Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. I periodi di fruizione continuativapreavviso e congedo matrimoniale, nonché quelli di almeno 2 settimanemalattia e infortunio, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale non potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti considerati come ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativagodimento frazionato ogni periodo settimanale equivarrà a 5 giornilavo- rativi, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivociascuno dei quali compensato in misura pari ad 8 oregiornaliere. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte Per le festività soppresseelencate nel 1º comma dell’Art. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte 44 - Parte generale e cadenti nel corso delle ferie può essere goduta anche durante i periodi verrà corrisposto il trattamento economico relativo, senza prolungamento del periodo di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizioriposo. Il Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni in misura intera spetterà un 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente mese pari o superiore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto2 settimane lavorative. In caso di assunzioneanticipo della concessione delle ferie, licenziamento o l’anzianità, agli effetti della decor- renza del nuovo periodo feriale decorrerà ugualmente dalla data di dimissionimaturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, spetteranno al socio infortuni, congedo matrimoniale - nell’am- bito dei previsti periodi di conservazione del posto - le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per maternità e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo congedi parentali, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie al quale hanno diritto- eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno oppure compensati con la corresponsione della relativa una indennità sostitutiva corrispon- dente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime. A fronte di esigenze tecnico-produttive-espositive improrogabili l’azienda comuni- cherà e motiverà alle RSU e/o alle OOSS territoriali la necessità di un diverso godi- mento del periodo feriale, in aumento o in diminuzione (2 settimane / 4 settimane). Di conseguenza, previo accordo sindacale, verrà definito un diverso godimento della 3a e della 4a settimana di ferie, non consecutive rispetto alle prime 2 settimane, all’interno del periodo che va di massima dal 1° giugno al 30 settembre, fatte salve diverse definizioni convenute tra le Parti.

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Samples: Accordo Quadro Sulle Molestie E La Violenza Nei Luoghi Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti)ventisei giorni. A tal fine fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornisei giornate. Il Le ferie non sono di norma frazionabili, sono un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile, sono monetizzabili e devono essere normalmente godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo di fruizione continuativaferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, ovvero in caso di almeno 2 impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue, fino alle quattro settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agostosaranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Allargamenti della fascia temporale Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse: le parti stipulanti giornate di riposo settimanale spettanti per legge; le festività nazionali e infrasettimanali; le giornate non più festive agli effetti civili. Conseguentemente il presente CCNL a livello aziendale. Al periodo di fuori della fascia temporale ferie sarà prolungato di cui sopra, tanti giorni quante sono: le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge; le esigenze della cooperativafestività nazionali ed infrasettimanali; le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno preavviso. Durante le ferie al personale è dovuta la normale retribuzione di maturazionefatto. Nella quantificazione del diritto alle ferie, non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità obbligatoria, malattia o infortunio. In caso di necessità prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini della cooperativadeterminazione dei ratei di ferie, esse dovranno essere fruite entro e i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non oltre il 30 giugno dell'anno successivointeramente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su Su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio particolari, il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso prima del termine del periodo di ferie ferie, fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e altresì, il diritto al rimborso delle spese sostenutesostenute sia per l’anticipato rientro che per tornare eventualmente nel luogo di ferie. Durante L’eventuale insorgenza della malattia, tempestivamente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dall’Inps, interrompe il periodo decorso delle ferie. Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fattolavoro o soppressione del riposo settimanale. In caso di assunzioneNegli Istituti dell’assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, ha diritto per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente ha diritto, per ogni anno di cui al presente contratto ha diritto a effettivo servizio, ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente retribuito con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzioneorario settimanale distribuito su cinque giorni, licenziamento o cinque giorni di dimissioniferie equivarranno ad una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento previsto dall’art. 34 (Festività) ovvero, spetteranno in alternativa, al socio prolungamento delle ferie stesse. In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto al comma 16 dell’art. 21 (Orario di lavoro) le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo. Il periodo delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà scelto di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio. Al fine di promuovere un effettivo godimento delle ferie residue dei lavoratori, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 36 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal termine dell’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse, lasciando inoltre alle Parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto il lavoratore è tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione di fatto e per i giorni di ferie non goduti. Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie. In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell’anno, al lavoratore dipendente saranno corrisposti tanti 12simi del periodo di dodicesimi della indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi interi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Nei casi di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non avrà maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Per i minori si fa riferimento alle norme di legge. All’inizio del godimento delle ferie dovrà essere effettuato, a chi ne farà richiesta, il pagamento della relativa indennità per le retribuzione. I periodi di ferie non godute.saranno i seguenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente ha diritto, in ogni anno di cui al presente contratto ha diritto a servizio, ad un periodo di ferie annualiretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle escluse le indennità previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario prestazioni di lavoro settimanale, viene considerata straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. La durata delle ferie è di 6 giorni32 giorni lavorativi. Il periodo I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agostoferie. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazioneDopo 3 anni i giorni previsti diventano 32. In caso di necessità distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della cooperativalocalità in cui il dipendente presta servizio, esse purché ricadente in giorno lavorativo. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti conserva il diritto a ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno primo semestre dell’anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate In caso di ferie in sostituzione motivate esigenze di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza. Il diritto alle Le ferie è irrinunciabile sono sospese da malattie adeguatamente e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fattodebitamente documentate che si siano protratte per l’intero anno solare. In caso tal case, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di assunzioneservizio. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per qualora le ferie spettanti a tale data non godutesiano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

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Samples: www.comune.seregno.mb.it

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente I lavoratori maturano per ogni anno di cui al presente contratto ha diritto a servizio un periodo di ferie annualiretribuito pari a 4 settimane. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti cia- scuno. Tuttavia, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura in caso di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro settimanalesu 5 giorni, viene considerata i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di 6 giorniferie con- trattuale che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all’art. 5, Disciplina Speciale, Parte Prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispon- dente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane salvo diverse inte- se aziendali. Il periodo delle ferie sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavora- tori compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindaca- li unitarie. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spet- terà 1/12 del periodo feriale di cui al primo comma per ogni mese di servizio prestato. La frazio- ne di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il pagamen- to delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il diritto alle ferie periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è irrinunciabile e inalienabileammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in servizio il socio e via del tutto eccezionale, il lavoratore dipendente non sia ammesso al godimento delle ferie, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari con- dizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavo- ranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All’inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa od una somma cal- colata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie fermo restando sarà corri- sposto al lavoratore il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e trattamento di trasferta per il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il solo periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduteviaggio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha hanno diritto a ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella sostituibili con indennizzi economici. La misura è di 4 (quattro) settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti)calendario all’anno. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 due settimane, da parte del lavoratoresocio coimprenditore o del lavoratore dipendente, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori fuori, della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratoresocio coimprenditore o del lavoratore dipendente, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno dell’anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni Nel caso di servizio il datore inizio o di cessazione del rapporto di lavoro potrà richiamare in servizio durante il corso dell'anno, il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente nel corso del periodo hanno diritto a tanti dodicesimi di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenuteper quanti sono i mesi di lavoro prestato. Durante Per tali fini il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fattoiniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e coimprenditore o al lavoratore dipendente tanti 12simi dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Coimprenditori Ed I Lavoratori Dipendenti Delle Cooperative

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto personale ha diritto a ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, annuali nella misura di 4 settimane di calendarioquattro settimane. Agli effetti del computo delle ferie, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la lavorativa dovrà essere ragguagliata su 5 o 6 giorni lavorativi a seconda delle distribuzione dell'orario di lavoro settimanalelavoro. La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, viene considerata non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito con il pagamento di 6 giorni1/26 esimo della normale retribuzione. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda salvo diverse intese aziendali. Qualora il periodo estivo nella fascia di ferie collettive sia inferiore alle quattro settimane, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Il periodo delle ferie collettive verrà di norma programmato entro il luglio - 31 agostoquadrimestre dell'anno. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente Compatibilmente con le esigenze della cooperativaaziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie nei periodi di minor lavoro. Le ferie potranno essere frazionate in non più di cui sopra due periodo nell'arco dell'anno. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In interrotte in caso di necessità della cooperativasopraggiunta malattia o infortunio, esse dovranno essere fruite entro e non oltre in presenza di comunicazione preventiva al datore di lavoro. Durante il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate periodo di ferie in sostituzione decorre la normale retribuzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabilefatto stabilita dal presente CCNL. Per ragioni di servizio servizio, il datore di lavoro potrà può richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di dalle ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante successivamente il periodo di ferie spetta al socio nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e al lavoratore dipendente la retribuzione di fattoper il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie. In caso di assunzione, licenziamento o risoluzione del rapporto di dimissionilavoro, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno ha diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro servizio prestato nell'anno con la corresponsione della relativa di competenza. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità per le è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie non goduteassegnatogli.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto personale in servizio ha diritto per ogni anno solare ad un congedo ordinario retribuito di 30 o 36 giornate lavorative, a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine seconda che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di articolata su 5 o 6 giornigiornate. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agostoMetà delle giornate saranno stabilite dalla Direzione. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute L’altra metà sarà programmata nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativadell’anno su proposta del personale, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Durante il periodo di fruizione delle ferie alla lavoratrice o al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione in godimento. La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di lavoro durante l’anno di maturazione ha diritto, per ogni mese di servizio prestato, ad 1/12^ del periodo di ferie spettanti e le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Il periodo di fruizione delle ferie viene stabilito dall'Amministrazione attraverso la predisposizione di un piano ferie da adottarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I criteri e le modalità per la definizione del piano ferie e la fruizione delle stesse, sono definiti attraverso esame congiunto con le XX.XX. firmatarie del presente contratto entro il mese di marzo. Verrà garantita comunque ad ogni lavoratrice e lavoratore un periodo estivo non inferiore a 15 giorni continuativi. Il piano ferie dovrà tenere conto delle indicazioni che le lavoratrici e i lavoratori, nel rispetto dei criteri stabiliti, dovranno fare pervenire entro il mese di aprile. In caso di comprovate esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie potranno essere fruite entro, ma non oltre, il primo semestre dell’anno successivo. La fruizione delle ferie può essere rinviata anche al secondo semestre dell’anno successivo, qualora sussistano motivi non imputabili alla volontà del dipendente ma a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie entro i termini indicati nei commi precedenti. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie, trattandosi di diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Ai fini della sospensione del decorso delle ferie in caso di insorgenza di malattia, anche in paesi esteri, le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad inviare, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, idonea certificazione medica. Il godimento dei singoli periodi di ferie è sempre subordinato a preventiva espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione così come la mancata autorizzazione o il diniego. Il diritto alle ferie non maturerà in tutti i casi in cui è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduteespressamente escluso dalle normative vigenti.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Definitivo

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di La durata annuale delle ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 è fissata in quattro settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la Ogni settimana lavorativa, qualunque sia di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione dell'orario del normale orario di lavoro settimanale, viene considerata di settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativaLe ferie vanno usufruite, di almeno 2 settimanenorma, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno nell’anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro Esse sono irrinunciabili e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta monetizzabili ad eccezione della risoluzione del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore rapporto di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenutedell’anno. Durante il periodo di ferie spetta decorre la normale retribuzione. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo e pertanto, compatibilmente con le esigenze dell’impresa e dei lavoratori, è facoltà dell’impresa stabilire un periodo di ferie pari a due settimane consecutive, nei periodi di minor lavoro. Il residuo dovrà essere usufruito entro i 18 mesi successivi al socio termine dell’anno di maturazione. Solo in casi di impedimento oggettivo del lavoratore o per motivi di servizio dell’impresa, potranno essere goduti entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. I lavoratori stranieri potranno godere cumulativamente in un’unica soluzione delle ferie e dei permessi annui per il comprovato rientro temporaneo nel proprio paese di origine. Sono esclusi dal computo, le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel corso delle ferie e, pertanto, il lavoratore avrà diritto al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi prolungamento del periodo di ferie ovvero al quale hanno dirittorelativo trattamento economico, di tanti giorni quante sono le festività nazionali e infrasettimanali comprese. Al lavoratore che non ha maturato l’anno di anzianità, o licenziato o dimissionario, spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per quanti ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, ai suddetti effetti, come mese intero. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e la determinazione dei periodi durante i quali, in via generale, è possibile il godimento delle ferie, saranno oggetto di accordi aziendali. Non saranno considerati giorni di ferie: - il periodo di preavviso; - i periodi di congedo di maternità o paternità; - i periodi di congedo parentale; - il periodo di malattia/infortunio sopravvenuti durante le ferie; - i periodi di malattia del bambino fino a otto anni di età che diano luogo a ricovero ospedaliero, su richiesta del genitore. Resta salvo che ai fini della sospensione delle ferie di cui al comma precedente, il lavoratore deve aver adempiuto correttamente agli obblighi di comunicazione, certificazione e ogni altra formalità prevista ai sensi di legge ed eventuali disposizioni dell’impresa. Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, sono a carico dell’impresa i mesi costi di effettivo lavoro prestato nell'anno rimborso delle spese effettivamente sostenute per il rientro in sede e l'eventuale ritorno nella località di ferie. Non è computato come ferie, il periodo di tempo necessario per rientrare in servizio. Qualora per esigenze di servizio il lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito con l’impresa per sopraggiunte esigenze di servizio ed abbia già versato un anticipo per la corresponsione della relativa indennità per le prenotazione delle ferie non goduterimborsabile, egli ha diritto al suddetto rimborso ad opera dell’impresa, dietro regolare presentazione della documentazione relativa al versamento corrisposto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e I dipendenti, il lavoratore dipendente cui orario di cui al presente contratto ha diritto a lavoro settimanale è normalmente ripartito su 5 giorni, hanno diritto, per ogni anno intero di servizio, ad un periodo di ferie annualidi 25 giorni. Nel computo dei giorni di ferie fruite non sono conteggiati i giorni festivi ed i sabati. I dipendenti, il cui orario di lavoro settimanale è normalmente ripartito su 5 giorni e 6 giorni, a settimane alterne, hanno diritto, per ogni anno intero di servizio, ad un periodo di ferie di 27 giorni. Nel computo dei giorni di ferie fruite non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura sono conteggiati i giorni festivi. Nell’ipotesi di 4 settimane coincidenza di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine un periodo feriale con la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario in cui l’orario di lavoro settimanalesettimanale è ripartito su 6 giorni, nel computo dei giorni di ferie fruite è conteggiata la giornata del sabato. Nell’ipotesi di coincidenza di un periodo feriale con la settimana in cui l’orario di lavoro settimanale è ripartito su 5 giorni, nel computo dei giorni di ferie fruite non è conteggiata la giornata del sabato. Hanno diritto a fruire di 27 giorni di ferie quei dipendenti che hanno osservato un orario di lavoro ripartito su 6 giorni, per almeno 15 settimane nell’arco di ciascun anno di servizio. I dipendenti, il cui orario di lavoro settimanale è normalmente ripartito su 6 giorni in via continuativa, hanno diritto, per ogni anno intero di servizio, ad un periodo di ferie di 29 giorni. Nel computo dei giorni di ferie fruite non sono conteggiati i soli giorni festivi. Per i dipendenti che non abbiano compiuto un anno intero di servizio, il periodo di ferie è determinato in dodicesimi per ogni mese di effettivo servizio. In tutti i casi, la frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la frazione di mese pari o inferiore a 15 giorni non viene calcolata. La programmazione delle ferie collettive, che non potranno eccedere le 3 settimane, viene considerata effettuata, annual­mente, dall'Università, sentite le rappresentanze sindacali aziendali. Nell’ambito di 6 giorniquanto previsto al comma precedente, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, saranno programmati, periodi di sospensione totale o parziale delle attività dell'Università in corrispondenza del periodo estivo e del periodo natalizio. In tali periodi è conteggiata la giornata di cui all'art. 13 del presente contratto all’uopo destinata. Il restante periodo di fruizione continuativaferie individuale è autorizzato dall’Università, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra contemperando le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente richieste dei dipendenti con le esigenze di servizio. Il diritto alle Le ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente devono essere fruite nel corso del periodo di ferie fermo restando ciascun anno solare. Qualora il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno dirittodipendente, per quanti sono i mesi motivi eccezionali, non abbia potuto usufruire delle ferie nell’anno di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le riferimento, il godimento delle stesse dovrà avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo. La fruizione delle ferie può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non goduteriferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle medesime nei termini indicati nei commi precedenti.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha Tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie annualidi trenta giorni lavorativi per anno. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. ln occasione del godimento del periodo di ferie, incluse le festività soppresse di cui al successivo comma 5, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 50, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non rinunciabili e abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non monetizzabiliaver compiuto un anno intero di servizio, nella misura spetta, per ogni mese di 4 settimane servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene mese superiore a quindici giorni è considerata di 6 giornia tutti gli effetti come mese intero. Il periodo dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di fruizione continuativaferie da fruirsi entro l’anno solare, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le che si aggiungono alle ferie di cui sopra al precedente comma 1. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono normalmente stabiliti dalla Struttura, previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni di calendario consecutivi di ferie nel periodo 15 giugno-15 settembre, prevedendo meccanismi di rotazione a livello azien- dale al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le rimanenti ferie devono essere godute nel corso dell'anno e possono essere assegnate dalla Struttura in qualunque momento entro i limiti di maturazionelegge, valutando anche le eventuali richieste del lavoratore. In caso Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di necessità della cooperativaservizio, esse dovranno il dipendente ha diritto al rimborso, delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. Le chiusure annuali delle Strutture, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessitàaltro solare periodo, su richiesta del dipendente interessatoscelto dal dipendente, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizioservizio e della Struttura. Il diritto alle Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 malattie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui al successivo art. 34, lett. c). È cura del dipendente informare tempestivamente la Struttura ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accerta- menti dovuti. Al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, la Struttura, a seguito di formale richiesta del dipendente, da presentare entro il mese di marzo di ciascun anno, riconoscerà l’utilizzo cumulativo delle ferie in periodi successivi all’anno in cui è irrinunciabile stata presentata la richiesta. Detta richiesta dovrà contenere anche l’indicazione del numero di giorni di ferie (maturati e inalienabilenon goduti o maturandi) da accumulare e del periodo in cui il dipendente intende goderne. Per ragioni La Struttura comunicherà l’accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Ai fini di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e quanto stabilito dal presente comma il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godutedovrà fornire apposita ed idonea documentazione.

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Samples: www.frgeditore.it

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto personale ha diritto a un n. 26 giorni di ferie durante l’anno. Durante il periodo di ferie annualidecorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura comprensivi delle giornate di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge sabato se l'orario è distribuito su 6 (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 sei) giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativaregime di "settimana corta", esse dovranno essere fruite entro e non oltre dal lunedì al venerdì, il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate periodo di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresseannuali èpari a 22 (ventidue) giorni lavorativi. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte Il decorso delle ferie può resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. È facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non possono essere goduta anche concesse durante i periodi il periodo di attività formativa compatibilmente con le esigenze preavviso di serviziolicenziamento. Il diritto alle Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è irrinunciabile e inalienabiledovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso prima del termine del periodo di ferie ferie, fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva successiva, e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godutesia stato richiamato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente personale con rapporto di cui al presente contratto lavoro a tempo indeterminato ha diritto a ad un periodo di ferie annualidi ventisei giorni lavorativi, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro settimanale, viene setti- manale - è in ogni caso considerata di 6 giornisei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Il Dal computo del predetto periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agostodi ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Allargamenti della fascia temporale Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno essere concordati fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativae mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di cui sopra sono normalmente godute due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel corso dell'anno giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di maturazionesopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di necessità della cooperativalicenziamento o di dimissioni, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie in sostituzione al quale ha diritto, quanti sono i mesi di tutte le festività soppresseef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle Le ferie può non possono essere goduta anche concesse durante i periodi il periodo di attività formativa compatibilmente con le esigenze preavviso di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabilelicenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso prima del termine del periodo di ferie fermo ferie, fermi restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenutesostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Durante Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il periodo lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente si calcola dividendo per ventisei la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godutemensile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio e il lavoratore personale dipendente di cui al presente contratto ha diritto a ad un periodo di ferie annualidi 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione del- l’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasetti- manali in esso comprese. l’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbli- che competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art. 42. Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rota- zione annuale tra i diversi periodi. le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal la- voratore in non rinunciabili e non monetizzabilipiù di due periodi nell’arco dell’anno. le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie. In caso di dimissioni o di licenziamento, nella misura spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di 4 settimane ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di calendario, salvo quelle previste effettivo ser- vizio prestato per legge (fanciulli e adolescenti)l’anno di competenza. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario le frazioni di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL mese superiori a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno norma durante il periodo di maturazionepreavviso di licenzia- mento. In caso di necessità della cooperativaEccezionalmente, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in per ragioni di servizio il socio e la lavoratrice o il lavoratore dipendente nel corso prima del termine del periodo di ferie ferie, fermo restando il diritto del socio della lavo- ratrice e del lavoratore dipendente a completare di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenutesostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Durante Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si pre- sentino in servizio durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fattoferie. In Nel caso di assunzione, licenziamento o lavoratore di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un pe- riodo di ferie più lungo, al quale hanno dirittofine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, per quanti sono i mesi su sua richiesta e accordo del datore di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie non godutenell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio L’impiegato ha diritto, nel corso di ogni anno feriale e il lavoratore dipendente per ogni anno di cui al presente contratto ha diritto a servizio, ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di riposo con decorrenza della retribuzione pari a: – 4 settimane in caso di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli anzianità fino a 10 anni compiuti; – 4 settimane più un giorno in caso di anzianità oltre i 10 anni e adolescenti)fino a 18 anni compiuti; – 5 settimane in caso di anzianità oltre i 18 anni. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario Nelle aziende nelle quali l’orario settimanale di lavoro settimanalesia ripartito su 5 giorni, viene considerata 5 giorni equivarranno ad una settimana di 6 giorniferie ed identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze della cooperativadel lavoro, contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparto, per scaglioni o individualmente. Le ferie saranno concesse normalmente in periodo estivo: il godimento delle ferie dovrà avere carattere continuativo almeno per tre settimane. Un’eventuale diversa collocazione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata in tempo utile tra Direzione e Rappresen-tanza Sindacale Unitaria. La risoluzione del rapporto di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazioneimpiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturato. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate risoluzione del rapporto di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente impiego nel corso del periodo di ferie fermo restando dell’anno, all’impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell’indennità sostitutiva per il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso mancato godimento delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno dirittoferie, per quanti sono i mesi interi di effettivo lavoro servizio prestato nell'anno presso l’azienda. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Nel caso che l’impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. A tale effetto l’impiegato sarà tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con la corresponsione della relativa un’ indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio Tutte le lavoratrici e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie annualidi 33 gg. lavorativi per anno, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura comunque calcolati su di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la una settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata lavorativa di 6 giornigg, comprensive delle festività abolite dalla legge. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 ferie consecutive non potrà eccedere le 3 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL salvo diverse intese a livello aziendaledi Istituto. Al L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione dell’Istituto, relativamente a 2 settimane di fuori della fascia temporale ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede di cui sopraIstituto, le rimanenti ferie, su richiesta tenendo conto del lavoratore, saranno concesse desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze della cooperativadel lavoro dell’Istituto. Le rimanenti ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno possono essere fruite entro richieste dalla lavoratrice e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie dal lavoratore in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente qualunque altro momento dell’anno previo accordo con la Direzione dell’Istituto e ferme restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. In deroga al comma 4 del presente articolo, ai lavoratori stranieri che ne facciano richiesta entro il mese di marzo, potrà essere concesso il cumulo biennale di ferie. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabileperiodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze organizzative, ed in servizio il socio via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore dipendente non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore dipendente la retribuzione per le ore di fattoviaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. In Nel caso di assunzione, licenziamento inizio o di dimissionicessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, spetteranno al socio e al lavoratore la dipendente o il dipendente maturerà tanti 12simi del periodo di dodicesimi delle ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per mese eccedenti i quindici giorni di calendario verranno considerate mese intero e le ferie frazioni fino a quindici non godutesaranno considerate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi

Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente Nel corso di cui al presente contratto ha diritto a ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorniretribuito. Il periodo di fruizione continuativaferie annuale è pari a 22 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giornate, o di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale26 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro su 6 giorni. Al compimento di fuori della fascia temporale un’anzianità di cui sopra, le rimanenti servizio di 10 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie Al compimento di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno un’anzianità di maturazione. In caso servizio di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 20 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie in sostituzione oltre a quello previsto al punto precedente. Competono, altresì, le giornate di tutte riposo relative alle festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n° 937. Le domeniche, le festività soppresseinfrasettimanali e le giornate lavorative libere non sono computabili come giorni di ferie. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte La fruizione delle ferie deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, per eccezionali esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere personale, il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di marzo dell’anno successivo salvo diverso accordo tra Agenzia e dipendente. Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di ferie è assegnato dall’Agenzia con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, successivamente, a presentare documentazione probante. Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di ferie, queste devono essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L’Agenzia può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio In tal caso il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando lavoratore, oltre ad avere il diritto del socio e del lavoratore dipendente a di completare detto periodo le ferie in epoca successiva e il un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenutecomunque sostenute e documentate in ragione del rientro dalle stesse. Durante il periodo Restano ferme le spettanze ferie del personale “storico” dell’Agenzia del Demanio E.P.E. maturate nell’ambito della contrattualistica di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduteprovenienza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Personale Non Dirigente

Ferie. Il socio e L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda - compreso il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a primo - ad un periodo di ferie annualiretribuite di giorni 30 lavorativi, non rinunciabili e non monetizzabilifermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 19. Le assenze per malattia, nella misura infortuni, i periodi di 4 settimane cura stabiliti dall’Opera Na- zionale per gli Invalidi di calendarioGuerra, salvo quelle previste il congedo matrimoniale, i permessi bre- vi per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario motivi di famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal datore di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorninon sono computabili nelle ferie. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno ferie deve essere concordati concordato tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le tenendo conto delle esigenze della cooperativaazienda e del- le indicazioni dell’impiegato. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate Il periodo annuale di ferie in sostituzione di tutte è normalmente continuativo, ma ove le festività soppresse. Per particolari necessitàesigen- ze dell’azienda lo impongono, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare e l’impiegato possono con- cordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. E’ in facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie fermo restando il diritto spettantegli, ha dirit- to alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma del- l’art. 284. Nel caso di cessazione del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e rapporto, dopo maturato il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie spetta non godute. Qualora l’impiegato, al socio e momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al lavoratore dipendente la retribuzione periodo completo di fatto. In caso di assunzioneferie, licenziamento o di dimissioni, gli spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi dodi- cesimi del periodo di ferie al quale hanno dirittoferie, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non goduteservizio prestati nell’an- no.

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale