Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie ferie, proporzionale ai mesi di trenta servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per anno solareeffetto della ri- partizione settimanale dell’orario in 5 giorni. Per i casi In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in cui l'orario proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 11, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la RSU. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. X.Xxx. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 35. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infor- tunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiu- dizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalistato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il computo dei giorni lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaprecedentemente fissato, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trentaoppure al termine, un ulteriore periodo di quindici giornise successivo, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionidella malattia o dell’infortunio extra-professionale. In occasione del godimento del tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, decorre l’azienda è tenuta a favore del lavoratore rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la normale retribuzione richiesta di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, spettanti in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata forza dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarieCCNL precedente- mente applicati, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriesuperiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie di trenta con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per anno solareciascun anno. Per i casi in cui l'orario La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalipermesso retribuito, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, anche in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trentaestive o, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniretribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. In occasione Agli effetti del godimento computo del periodo di ferie, decorre la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a favore del lavoratore la normale retribuzione 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di cui al successivo art.49preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziodurante il periodo stesso, di malattia. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero Il periodo di ferie per ha carattere continuativo e comunque non aver compiuto frazionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un anno intero periodo continuativo di servizio spettaferie coincidente con il periodo estivo, per ogni non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie potranno essere godute entro il mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, luglio dell'anno successivo a norma del 1° comma del presente articoloquello di maturazione. Il dipendente, calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate accordo con la RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati norma entro il primo trimestre mese di aprile di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve . Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Negli Istituti in cui il calendario delle attività è imposto da terzi le attribuzioni sospensioni dell'attività didattiche ed educative non coperte da ferie e non lavorate non incidono sulla normale retribuzione. La maturazione avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieogni anno.

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Samples: brescia.cislscuolalombardia.it, www.cislscuolaromagna.it, www.unistrada.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di trenta cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario gli agenti con anzianità di servizio non sia distribuito su sei fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi settimanaliper gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, il computo dei giorni 2°, e 3°. Ogni settimana di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento sarà ragguagliata a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a6 (sei) 1° comma del successivo art.61 spettagiorni lavorativi; tuttavia, in aggiunta alle ferie ordinarie caso di giorni trenta, un ulteriore periodo distribuzione dell'orario di quindici lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di cui alla Legge 28 marzo 1968leva, n. 416per richiamo alle armi, e successive modificazioni ed integrazioniper provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali saranno ridotte proporzionalmente all'intera durata delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendaassenze. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento annuale delle ferieferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980. NOTA (Ferie e permessi per festività soppresse) vedi accordi Cispel-Anac-Fenit a pag 56.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro Degli, Contratto Nazionale Di Lavoro Degli, Accordo Nazionale 20 Maggio 1983

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi. Nel caso di trenta settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi per anno solarelavorativi. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di La distribuzione delle ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaverrà preventivamente esaminata d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in aggiunta relazione alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, esigenze dell'azienda e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziodei lavoratori. Al lavoratore che, che all'epoca delle ferie, ferie non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero avere ancora una anzianità di servizio spettadi almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni il lavoratore, 1/12 qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. E' però data la facoltà all'azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il pagamento del periodo feriale allo stesso spettantedeve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, a norma del 1° comma né la sostituzione con compenso alcuno. Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatoriferimento, fatte salve le attribuzioni eventuali deroghe di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferielegge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.unionesindacaleitaliana.eu

Ferie. Tutti i Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori hanno diritto ad che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario (anzianità di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalioltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all’art. 195. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il computo dei giorni periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che potranno fissare i turni di ferie deve sempre in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere effettuato frazionate in non più di due periodi. I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Le parti si danno atto che, anche con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale alla normativa di cui alla lettera a) al presente articolo, restano fermi gli obblighi di cui ai successivi artt. 173, comma del successivo art.61 spettacomma, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trentae 224, un ulteriore 1° comma. Durante il periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto, di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioall’art.195. Al lavoratore cheretribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, all'epoca delle durante il periodo di ferie, non abbia maturato una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto all'intero ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per non aver compiuto un anno intero l’anno di competenza. Per ragioni di servizio spetta, per ogni mese il datore di servizio prestato, 1/12 lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornatefermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto sia per tornare eventualmente al luogo dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia quale il dipendente sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriestato richiamato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settima- ne. Nel caso di ferie di trenta giorni lavorativi frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalen- ti ad una settimana. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contempo- raneamente per anno solarel’intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o indi- vidualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale. Per i casi in cui l'orario lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l’utile medio di servizio non sia distribuito su sei cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre imme- diatamente precedente. I giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale festivi di cui alla lettera a) 1° comma ai punti b), c), d), dell’art. 9 parte comune, del successivo art.61 spettapresen- te C.C.N.L., in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore che ricorrono nel periodo di quindici giornigodimento delle ferie, di non sono com- putabili come ferie per cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionisi farà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. In occasione del godimento del Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, decorre l’azienda è tenuta a favore praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del lavoratore la normale retribuzione viag- gio. Il periodo di cui tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al successivo art.49, con esclusione compenso sosti- tutivo delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioferie maturate. Al lavoratore che, all'epoca che all’epoca delle ferie, ferie non abbia maturato ha matura- to il diritto all'intero all’intero periodo di ferie per non aver compiuto avere ancora un’anzianità di alme- no un anno intero di servizio spettacontinuativo presso l’azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superio- re ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità maturati successi- vamente all’epoca della maturazione del precedente periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolooppure dal giorno dell’assunzione. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate periodo di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni preavviso non può essere considerato periodo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie di trenta ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:  27 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario anzianità di servizio non sia distribuito su fino a 10 anni;  30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni. Il periodo feriale sarà comunque conteggiato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni settimanali anche in caso di ferie deve sempre essere effettuato coincidenza con riferimento a giornate lavorative periodi di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniadozione della settimana corta. In occasione del godimento del periodo caso di ferielicenziamento, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione comunque avvenuto, o di cui dimissioni, al successivo art.49lavoratore, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non qualora abbia maturato il diritto all'intero periodo di alle ferie per intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, 1/12 computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. In caso di ferie collettive al lavoratore che non ha maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal teatro in relazione alle necessità del servizio e tenute presenti le esigenze del lavoratore. Il periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolodovrà avere normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi. Il dipendenteperiodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, il periodo feriale sarà ridotto in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze proporzione al minor orario di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieprestato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento ri- ferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta ag- giunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giornigior- ni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniin- tegrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore lavorato- re la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità in- dennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro quat- tro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno l’anno solare. L'epoca L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazionedall’Amministrazione, previo pre- vio esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77all’art.77, sulla base di criteri crite- ri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione Direzio- ne sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatol’inte- ressato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque qualun- que momento dell'annodell’anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno po- tranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendadell’Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie di trenta ventisei giorni lavorativi per anno solarelavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settima- nale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni turni di ferie deve sempre in qualsi- asi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere effettuato con riferimento frazionate in non più di due periodi. l turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) quello festivo, ad ecce- zione dei turni aventi inizio il comma o il 16° giorno del successivo art.61 spettamese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavo- ro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da al- tro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordina- rio. Il registro di cui al successivo art.49precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccaniz- zata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, con esclusione l’indennità sostitutiva delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie si calcola dividendo per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e ventisei la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieretribuzione mensile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di trenta 30 giorni lavorativi. Il medico ha diritto, per ciascun anno, in sostituzione delle festività sop- presse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l'anno solare. Il medico assunto in data successiva al 1° gennaio di ciascun anno ha di- ritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al perio- do di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qua- lunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Il godimento delle ferie sarà programmato entro il 31 marzo di ciascun an- no nelle forme concordate tra l'Amministrazione della Struttura sanitaria, il Direttore Sanitario e la RSM Cimop, sentito il Medico Responsabile, in modo da garantire ai medici un periodo di ferie estive di almeno 18 giorni consecutivi lavorativi per anno solare(giugno-settembre). Le rimanenti ferie devono es- sere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazio- ne, ai sensi del DLgs.213/2004. In mancanza di tale richiesta è facoltà dell'Amministrazione assegnarle in qualunque momento, previo parere della Direzione Sanitaria. Lechiusureannualidelle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle Autorità competenti, sono computate nelle ferie. Per eccezionali esigenze di servizio l'Amministrazione, d'intesa con il Direttore Sanitario e la RSM Cimop, può rinviare il periodo di ferie pro- grammato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso l’Amministrazione risarcirà il Medico delle spese sostenute e documen- talmente dimostrabili a seguito dell'annullamento delle ferie o del richia- mo da esse. Per i casi in cui nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliset- timanali e per il medico part time, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato esse- re fatto con riferimento a sei giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriesettimanali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Medico Dipendente, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Medico Dipendente

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha di- ritto ad un periodo di ferie di trenta ventisei giorni lavorativi per anno solarelavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribu- zione dell’orario di lavoro settimanale - è in ogni caso consi- derata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le do- meniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel pe- riodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio al- l’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che po- tranno fissare i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni turni di ferie deve sempre in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante pro- grammazione. Le ferie potranno essere effettuato con riferimento frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il comma o il 16° giorno del successivo art.61 spettamese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, ferie decorre a favore del lavoratore la normale nor- male retribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il perso- nale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il pe- riodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di ser- vizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavora- tore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di pre- avviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il la- voratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca suc- cessiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’an- xxxxxxxx rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al successivo art.49precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, con esclusione l’indennità sostitutiva delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie si calcola dividendo per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e ventisei la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieretri- buzione mensile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso stsso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stes- sa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie retribuite di trenta giorni lavorativi 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 19. Le assenze per anno solare. Per malattia, infortuni, i casi in cui l'orario periodi di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalicura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il computo congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non sono computabili nelle ferie. Il periodo di ferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esi- genze dell’azienda lo impongano, il datore di lavoro e l’impiegato pos- sono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di diffe- rire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’im- piegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno successivo, dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative non goduti. L’impiegato che per esigenze di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, servizio non abbia usufruito in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell’art. 28. Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al pe- riodo di ferie, decorre a favore ma prima del lavoratore la normale retribuzione godimento di cui esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. Qualora l’impiegato, al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle feriemomento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto all'intero al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero ferie, quanti sono i mesi di servizio spettapre- stati nell’anno. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3, per ogni mese nonché negli altri casi di servizio prestatoorario variabile, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, il computo delle ferie può essere rap- portato a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie di trenta ventisei giorni lavorativi per anno solarelavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 70. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni turni di ferie deve sempre in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere effettuato con riferimento frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il comma o il 16° giorno del successivo art.61 spettamese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziofatto. Al lavoratore che, all'epoca delle retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, non abbia maturato una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto all'intero ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non aver compiuto un anno intero possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio spetta, per ogni mese il datore di servizio prestato, 1/12 lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo feriale allo stesso spettantedi ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a norma del 1° comma del presente articolocompletare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 49 per il lavoro straordinario. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali registro di cui all'art.77al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieretribuzione mensile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie di trenta ventisei giorni lavorativi per anno solarelavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni turni di ferie deve sempre in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere effettuato con riferimento frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il comma o il 16° giorno del successivo art.61 spettamese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziofatto. Al lavoratore che, all'epoca delle retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, non abbia maturato una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto all'intero ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non aver compiuto un anno intero possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio spetta, per ogni mese il datore di servizio prestato, 1/12 lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo feriale allo stesso spettantedi ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a norma del 1° comma del presente articolocompletare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali registro di cui all'art.77al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieretribuzione mensile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settimane. Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di trenta giorni lavorativi lavoro, contemporaneamente per anno solare. l'intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale aziendale o la R.S.U. Per i casi in cui l'orario lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l'utile medio di servizio non sia distribuito su sei cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. I giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale festivi di cui alla lettera aai punti b), c) 1° comma e d) dell'art. 22, del successivo art.61 spettapresente c.c.n.l., in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore che ricorrono nel periodo di quindici giornigodimento delle ferie, di non sono computabili come ferie, per cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionisi darà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. In occasione del godimento del Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, decorre l'azienda è tenuta a favore praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del lavoratore la normale retribuzione viaggio. Il periodo di cui tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al successivo art.49, con esclusione compenso sostitutivo delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioferie maturate. Al lavoratore che, che all'epoca del rapporto delle ferie, ferie non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto avere ancora una anzianità di almeno un anno intero di servizio spettacontinuativo presso l'azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolooppure dal giorno dell'assunzione. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate periodo di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni preavviso non può essere considerato periodo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Salvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, i lavoratori che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più di ferie oltre le quattro setti- mane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a se- conda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di trenta fatto. I giorni lavorativi festivi di cui all’articolo 31 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per anno solarecui si farà luogo ad un corrispondente prolungamen- to del periodo feriale. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliLe ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, il computo dei giorni per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie deve sempre essere effettuato consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con riferimento a giornate lavorative le esigenze di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettalavoro dell’azienda, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziosentite le rappresen- tanze sindacali unitarie. Al lavoratore che, all'epoca che all’epoca delle ferie, ferie non abbia ha maturato il diritto all'intero dell’intero periodo di delle ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spettaspetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 un dodicesimo del periodo feriale allo stesso spettantedi cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a norma questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del 1° comma del presente articolorapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate periodo di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni preavviso non può essere considerato periodo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normal- mente lavoranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore è costituita dalla retribu- zione giornaliera globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.entebilateralemetalmeccanici.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure: - 4 settimane in caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti; - 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 16 anni compiuti; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti. In caso di ferie di trenta frazionate, 5 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di fruiti come ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articoloequivalgono ad una settimana. Il dipendenteriposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo annuale, in sostituzione delle festività soppressesarà tenuto conto, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendenteparte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane, l'eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla R.S.U. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione superiore a 15 giorni come mese intero. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. I giorni festivi di cui all'art. 16, punti b) e dell'Aziendac), che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Non è ammessa ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia sia tacita che esplicita del al godimento annuale delle ferie. Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all'indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto. Quando il lavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove stava godendo le ferie stesse. Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già concordato con l'azienda, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l'alloggio prenotato in altra località per il periodo di ferie. Il lavoratore dovrà però fornire precisa documentazione. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo cumulativo delle ferie, dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in banca ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i Artt. 152 e 153 160 ore di ferie annuali, pari a 28 giornate di calendario (o a 4 settimane di calendario). Nei turni “6+1+1”, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori hanno diritto ad a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliconsecutivo pari a 3 settimane, il computo dei lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie, salvo diverso accordo di secondo livello, possono essere godute esclusivamente in periodi settimanali interi e non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 25% quale risarcimento per mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente almeno nel terzo anno solare precedente. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. Il datore può richiamare il lavoratore in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto del lavoratore di completare il periodo successivamente e al rimborso di spese documentate sostenute per il rientro e per il ritorno in ferie. Le ferie sono sospese in caso di ricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 4 giorni di ferie deve sempre essere effettuato calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà il diritto al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 146 In occasione del primo matrimonio civile, ai lavoratori non in prova e con riferimento a giornate lavorative contratto della durata di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaalmeno 12 mesi, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, sarà concesso un ulteriore periodo di quindici giornicongedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di cui alla Legge 28 marzo 1968matrimonio. Durante il congedo matrimoniale, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniil lavoratore qualificato percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale. In occasione del godimento del periodo dell’eventuale secondo matrimonio il congedo sarà ridotto a 8 giorni consecutivi di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriecalendario.

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Samples: cisalterziario.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di trenta 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 giorni, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettima- nali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per anno solareterrito- rio interrompe il decorso delle ferie. Per Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art. 42. Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richie- ste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i casi diversi periodi. Le ferie potranno esse- re fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in cui l'orario non più di due periodi nell’arco dell’anno. Le chiusure annuali delle istitu- zioni sono computate nelle ferie. In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, la lavoratrice o il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma lavoratore prima del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento termine del periodo di ferie, decorre a favore fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza fruire di detto periodo in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato epoca successiva e il diritto all'intero periodo di ferie al rimborso delle spese sostenute sia per non aver compiuto un anno intero di servizio spettal’anticipato rientro, sia per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e tornare eventualmente al luogo dal quale la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro dipen- dente o il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitariodipendente siano stati richiamati. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in qualunque momento dell'annoservizio durante il periodo di ferie. Le chiusure annuali Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle Strutture sanitarieferie nell’arco massimo di un biennio, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferienei limiti previsti dalla legge.

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Samples: www.frgeditore.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settimane. Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di trenta giorni lavorativi lavoro, contemporaneamente per anno solarel'intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la RSU. Per i casi in cui l'orario lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l'utile medio di servizio non sia distribuito su sei cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. I giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale festivi di cui alla lettera aai punti b), c) 1° comma e d) dell'art. 9, parte comune, del successivo art.61 spettapresente CCNL, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore che ricorrono nel periodo di quindici giornigodimento delle ferie, di non sono computabili come ferie, per cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionisi darà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. In occasione del godimento del Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, decorre l'azienda è tenuta a favore praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del lavoratore la normale retribuzione viaggio. Il periodo di cui tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al successivo art.49, con esclusione compenso sostitutivo delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioferie maturate. Al lavoratore che, che all'epoca del rapporto delle ferie, ferie non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto avere ancora una anzianità di almeno un anno intero di servizio spettacontinuativo presso l'azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolooppure dal giorno dell'assunzione. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate periodo di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni preavviso non può essere considerato periodo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del

Ferie. Tutti i lavoratori hanno A decorrere dal 1º gennaio 2008 il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie retribuito pari a ventisei giorni feriali lavorativi, in caso di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario orario di servizio non sia lavoro distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, e di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniventidue giorni feriali lavorativi in caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero Tale periodo di ferie per non aver compiuto è incrementato di un anno intero numero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, giorni lavorativi pari e in sostituzione delle festività religiose soppresse. La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, ha diritto inoltre a quattro giornate salvo ovviamente urgenti necessità di carattere aziendale. Possibilmente, almeno due terzi del periodo di ferie da fruirsi entro l'anno solarespettanti sono assegnati, su richiesta del dipendente, in un periodo dell'anno solare di competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro in accordo con le R.S.A./R.S.U., dandone tempestiva comunicazione agli interessati. L'epoca Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro sia questo a tempo indeterminato o a termine, non pregiudica il diritto alle ferie ed al dipendente spetterà il pagamento delle ferie non godute in proporzione ai dodicesimi maturati. In tale occasione, nel computo dei dodicesimi la frazione di mese superiore ai 15 giorni varrà come mese intero mentre non si terrà conto di quella pari o inferiore a 15 giorni. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Le assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o per motivi riconosciuti dal datore di lavoro, non sono computate nel periodo di ferie annuali. Sono fatti salvi gli accordi formalmente assunti in essere fino alla loro eventuale modifica convenuta tra le parti. Congedi parentali I congedi, i riposi, i permessi, l'assistenza per i portatori di handicap e la durata tutela delle lavoratrici e dei turni lavoratori ammessi alla maternità o alla paternità sono disciplinati dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di ferie sono stabiliti dall'Amministrazionetutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, previo esame n. 53), con le Rappresentanze sindacali modifiche introdotte dal X.Xxx. 23 aprile 2003, n. 115. Il datore di cui all'art.77lavoro garantirà e anticiperà il 100% della retribuzione in caso di maternità per il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro previsto per legge (congedo di maternità), sulla base nonché l'anticipazione del 30% riconosciuto dall'INPS per l'eventuale utilizzazione del periodo di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute congedo parentale nei termini e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendamodalità previste dall'art. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita 32 del godimento annuale delle ferieD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferie retribuite di trenta giorni lavorativi 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell'art. 19. Le assenze per anno solare. Per malattia, infortuni, i casi in cui l'orario periodi di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalicura stabiliti dall'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, il computo congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal datore di lavoro non sono computabili nelle ferie. Il periodo di ferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell'impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell'azienda lo impongono, il datore di lavoro e l'impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. E' in facoltà dell'impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell'epoca dell'anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all'impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell'anno successivo, dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative non goduti. L'impiegato che per esigenze di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma servizio non abbia usufruito in tutto o in parte, del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorniferie spettantegli, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 28(*). Nel caso di cui alla Legge 28 marzo 1968cessazione del rapporto, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del dopo maturato il diritto al periodo di ferie, decorre a favore ma prima del lavoratore la normale retribuzione godimento di cui esse, l'impiegato ha diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute. Qualora l'impiegato, al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle feriemomento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto all'intero al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero ferie, quanti sono i mesi di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 prestati nell'anno. (*) Ai fini del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione computo dell'indennità sostitutiva delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie riposo, con decorrenza della retribuzione globale di trenta giorni lavorativi fatto (1), nella seguente misura: - per anno solareanzianità fino a 25 anni: 4 settimane; - per anzianità oltre i 25 anni: 4 settimane e 1 giorno. Per i casi In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni caso di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei orefrazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana. Al personale I giorni festivi di cui alla lettera aall'art. 44 (giorni festivi) 1° comma non sono computabili come giornate di ferie. In caso di inizio del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore e sempreché sia stato superato il periodo di quindici giorniprova, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del al lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo spetterà un dodicesimo di ferie per non aver compiuto un anno ogni mese intero di servizio spettaanzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero. Per il calcolo dell'anzianità pregressa, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate 29 lett.A (passaggi di ferie da fruirsi entro l'anno solarequalifica). L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente Compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendaservizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'Azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Se il lavoratore, per esigenze di servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno a cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo. A richiesta del lavoratore il trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di esse. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo anno di servizio. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Se il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie egli usufruirà del trattamento di trasferta di cui all'art. 77 (trasferte) per il tempo necessario sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie e, analogamente, il periodo di tempo necessario per l'eventuale ritorno nella località di godimento annuale delle ferie.

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Samples: Contratto

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, incluse le festività soppresse di cui al successivo comma 5, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. 5l, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio servizio, spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 l/l2 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1l° comma del presente articolo. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. , che si aggiungono alle ferie di cui al precedente comma l. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazionedalla Struttura, previo esame confronto con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77all'art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni di calendario consecutivi di ferie nel periodo l5 giugno-l5 settembre, prevedendo meccanismi di rotazione a livello aziendale al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate dalla Struttura in qualunque momento dell'annoentro i limiti di legge, valutando anche le eventuali richieste del lavoratore. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso, delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarieStrutture, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendadella Struttura. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie sono sospese da: - malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni, - malattie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, - da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui al successivo art. 34, lett. c). È cura del dipendente informare tempestivamente la Struttura ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, la Struttura, a seguito di formale richiesta del dipendente, da presentare entro il mese di marzo di ciascun anno, riconoscerà l’utilizzo cumulativo delle ferie in periodi successivi all’anno in cui è stata presentata la richiesta. Detta richiesta dovrà contenere anche l’indicazione del numero di giorni di ferie (maturati e non goduti o maturandi) da accumulare e del periodo in cui il dipendente intende goderne. La Struttura comunicherà l’accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Ai fini di quanto stabilito dal presente comma il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea documentazione.

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Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie riposo retributivo nella misura di: - 22 gg. lavorativi (173 ore), in caso di trenta giorni distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; giorni. - 26 gg. lavorativi per anno solare. Per i casi (173 ore), in cui l'orario caso di servizio non sia distribuito distribuzione dell'orario settimanale su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni 6 Fermo restando quanto previsto nel comma precedente le festività cadenti nel periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei orecomportano un corrispondente prolungamento del periodo medesimo. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Il periodo di quindici giornigodimento delle ferie annuale sarà concordato in sede aziendale entro il primo trimestre di ogni anno. La contrattazione si svilupperà per concordare l'utilizzo programmato delle festività e delle ferie durante l'arco dell'anno con l'obiettivo di evitare chiusure anche brevi degli stabilimenti, fermo restando il godimento di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, un periodo minimo continuativo di ferie (2 settimane) e successive modificazioni ed integrazioniil criterio dello scaglionamento delle ferie stesse in un ampio arco di mesi. In occasione caso di ferie collettive e in caso di risoluzione del godimento del periodo rapporto di ferielavoro, decorre a favore del al lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, che non abbia maturato il diritto all'intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte di anno feriale maturata. A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata. Il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per non aver compiuto un anno intero il viaggio, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. Al fine di servizio spettafavorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, per ogni mese di servizio prestatole aziende potranno accogliere, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettantesalve diverse esigenze tecnico- organizzative, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendentele richieste, in sostituzione tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto. Eventuali residui di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati relativi a periodi successivi al 31.12.2000 possono essere legittimamente fruiti entro il primo trimestre 30° mese successivo al termine dell'anno di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente maturazione delle stesse (per i periodi pregressi si veda allegato n. 12). Restano fermi i trattamenti individuali di miglior favore già acquisiti dal personale dipendente in base a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieregolamentazioni contrattuali preesistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti Conformemente a quanto previsto aI TitoIo XXI (Ferie) di cui aI presente CCNL, i lavoratori Iavoratori a tempo parziaIe hanno diritto ad a un periodo di ferie annuaIi neIIa misura di trenta 26 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario Iavorativi, fermo restando che Ia settimana Iavorativa – quaIe che sia Ia distribuzione deII'orario di servizio non sia distribuito su Iavoro settimanaIe – è comunque considerata di sei giorni lavorativi settimanali, il Iavorativi daI Lunedì aI Sabato agIi effetti deI computo dei giorni deIIe ferie. La retribuzione va commisurata aIIa prestazione di ferie deve sempre essere effettuato Iavoro ordinario riferita aI periodo di maturazione deIIe ferie. NeI soIo caso di prestazione Iavorativa di tipo “VerticaIe” e/o “Misto” configurata come aIternanza di mesi Iavorati a tempo pieno con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaaItri non Iavorati, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trentaaIternativa a quanto previsto aI comma precedente, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero iI periodo di ferie sarà caIcoIato proporzionaImente in reIazione ai mesi Iavorati neI periodo di maturazione, con corresponsione deIIa retribuzione intera. PERIODO DI PROVA − PERIODO DI COMPORTO - TERMINI DI PREAVVISO II periodo di prova, di comporto ed i termini di preavviso per non aver compiuto un anno intero i Iavoratori occupati a tempo parziaIe, hanno Ia stessa durata di servizio spettaqueIIi previsti per i Iavoratori a tempo pieno e si caIcoIano in giorni di caIendario indipendentemente daIIa durata e daIIa articoIazione deIIa prestazione Iavorativa. I termini di preavviso decorrono daI primo e daI sedicesimo giorno di ciascun mese. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Restano confermate eventuaIi condizioni di migIior favore, per ogni mese anche di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendentesede operativa di Iavoro, in sostituzione delle festività soppresseatto, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali riferimento aIIa materia di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitarioaI presente TitoIo. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.Lavoro Ripartito (Job — Sharing) ArticoIo 63 DEFINIZIONE E MODALITA´ DI IMPIEGO DEL LAVORO RIPARTITO

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Ferie. Tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad a un periodo di ferie riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 4 settimane in caso di trenta giorni lavorativi per anno solareanzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con la determinazione della retribuzione si fa riferimento a giornate lavorative di sei oreall'art. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma 45 del presente articolocontratto. Il dipendenteGli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatocomunque, fatte salve le attribuzioni diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di legge del Direttore sanitarioparticolari esigenze organizzative e/o tecniche-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Le rimanenti ferie devono Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e R.S.U. in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e possono essere assegnate Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendentevia normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di servizio lavoro, fra giugno e dell'Aziendasettembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Non è ammessa L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la rinuncia sia tacita che esplicita Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato d'impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 106 del godimento annuale presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All'impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto dal momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. In caso di rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari con anzianità superiore ai tre anni, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i I lavoratori hanno diritto ad maturano, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie di trenta retribuito pari a: - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): per anno solareil viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): per il viaggiatore o piazzista nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 6 giornate. Per La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi di cui all'art. 31, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità di cui all'art. 31, ultimo comma. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto o per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. Qualora il periodo di ferie collettive sia inferiore alle quattro settimane (pari a 20 giorni lavorativi o 24 giorni lavorativi, rispettivamente in caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni), previste dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il periodo residuo dovrà essere di xxxxx xxxxxx nell'anno di maturazione e comunque, per un massimo di due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno. La malattia che coincide con il periodo di ferie ne sospende il godimento, fatti salvi i casi in cui l'orario l'INPS o l'ASL, su richiesta dell'azienda o autonomamente, accertino che il tipo di servizio malattia diagnosticata è compatibile con il proficuo godimento, cioè con la funzione propria delle ferie di recupero delle energie psico-fisiche. In ogni caso il lavoratore deve comunque assolvere agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali. Il periodo di ferie non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaligoduto sarà utilizzato in un momento successivo, in accordo con l'azienda. Salvo diverso preventivo accordo tra le parti, il computo dei giorni lavoratore è tenuto a rientrare in servizio al termine delle ferie programmate o alla successiva data di termine della malattia. Il periodo delle ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative collettive verrà di sei orenorma programmato entro il 1º quadrimestre dell'anno. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, Le parti s'incontreranno in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore sede aziendale per fissarne il periodo di quindici giornigodimento, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione tenendo conto delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioesigenze aziendali. Al lavoratore che, all'epoca delle ferieferie collettive, non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per stabilito, spetteranno unicamente i dodicesimi delle ferie maturate, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni; i giorni residui verranno considerati permessi non aver compiuto un anno intero retribuiti salvo accordo tra le parti di servizio spetta, per ogni mese anticipo degli istituti contrattuali maturandi. Di norma il periodo di servizio prestato, 1/12 del preavviso non può essere considerato periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornatediverse intese tra le parti. Quando, per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca il godimento delle ferie stesse. Le ferie sono retribuite con la retribuzione normale di fatto. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieferie stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto A partire dal 1° gennaio 1980, il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solareferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliFermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il computo dei giorni predetto periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di sei orerichiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma Nel calcolo del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore predetto periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ferie saranno escluse le domeniche ed integrazionii giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. In occasione del godimento del ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato. Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al successivo art.49precedente comma 1, con esclusione non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. L'assegnazione delle indennità specificamente connesse alla presenza ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in serviziocaso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva. Al lavoratore che, all'epoca Dichiarazione a verbale Le parti si danno reciprocamente atto che la misura delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del come stabilita nel presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre assorbe fino a quattro concorrenza eventuali giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca riposo, comunque aggiuntivamente attribuite nel corso di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 e la durata dei turni successivamente fino alla data di ferie sono stabiliti dall'Amministrazionesottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 ottobre 1979, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77o gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriecorrispondenti ai predetti riposi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti Di Aziende Industriali

Ferie. Tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 61. In caso di ferie di trenta frazionate, cinque giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario di servizio non sia normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi settimanali, fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute. Per il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero devono essere corrisposti gli elementi di servizio spettacui ai numeri dall'1 al 12 dell'art. 48. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, per ogni mese l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, riposo feriale ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendenteparte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendaservizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime. Non La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del da parte dell'impiegato al godimento annuale delle ferie. Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie. Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, semprechè dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.

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Samples: Verbale Di Accordo

Ferie. Tutti i Ai lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spettaspettano, per ogni mese anno di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante26 giornate corrispondenti a 169 ore annue dl ferie retribuite. Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia distribuito in cinque giorni, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro spettano 22 giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solareretribuite (escluso il sabato). L'epoca e la Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata dei turni inferiore all'anno spetta il rateo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazioneproporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno medesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, previo esame con le Rappresentanze sindacali a questi effetti, come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitariomalattia o infortunio. Le rimanenti ferie sono irrinunciabili e devono essere godute e possono essere assegnate nel periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendentecui effettuarle fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Xxx, per ragioni eccezionali, il godimento delle ferie non avvenga durante l'anno di maturazione, le ferie stesse dovranno essere completate non oltre 18 mesi dal 31 dicembre dell'anno in cui sono maturate. In caso di eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore dalle ferie, l'azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in sede. Al lavoratore padre è riconosciuto 1 giorno di servizio e dell'Aziendapermesso retribuito in occasione della nascita del figlio, di adozione o di affidamento. Non Il permesso di cui sopra non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita conteggiabile nelle ferie. N.d.R.: L'accordo 10 aprile 2015 prevede quanto segue: - All'art. 15 modificare il 2º comma con "Al lavoratore padre sono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito in occasione della nascita del godimento annuale delle feriefiglio, di adozione o di affidamento".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i I lavoratori hanno diritto ad maturano, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie di trenta retribuito pari a: - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): per anno solareil viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): per il viaggiatore o piazzista nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 6 giornate. Per La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi di cui all'art. 31, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità di cui all'art. 31, ultimo comma. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto o per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. Qualora il periodo di ferie collettive sia inferiore alle quattro settimane (pari a 20 giorni lavorativi o 24 giorni lavorativi, rispettivamente in caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni), previste dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell'anno di maturazione e comunque, per un massimo di due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno. La malattia che coincide con il periodo di ferie ne sospende il godimento, fatti salvi i casi in cui l'orario l'INPS o l'ASL, su richiesta dell'azienda o autonomamente, accertino che il tipo di servizio malattia diagnosticata è compatibile con il proficuo godimento, cioè con la funzione propria delle ferie di recupero delle energie psico-fisiche. In ogni caso il lavoratore deve comunque assolvere agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali. Il periodo di ferie non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaligoduto sarà utilizzato in un momento successivo, in accordo con l'azienda. Salvo diverso preventivo accordo tra le parti, il computo dei giorni lavoratore è tenuto a rientrare in servizio al termine delle ferie programmate o alla successiva data di termine della malattia. Il periodo delle ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative collettive verrà di sei orenorma programmato entro il 1º quadrimestre dell'anno. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, Le parti s'incontreranno in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore sede aziendale per fissarne il periodo di quindici giornigodimento, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione tenendo conto delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioesigenze aziendali. Al lavoratore che, all'epoca delle ferieferie collettive, non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per stabilito, spetteranno unicamente i dodicesimi delle ferie maturate, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni; i giorni residui verranno considerati permessi non aver compiuto un anno intero retribuiti salvo accordo tra le parti di servizio spetta, per ogni mese anticipo degli istituti contrattuali maturandi. Di norma il periodo di servizio prestato, 1/12 del preavviso non può essere considerato periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornatediverse intese tra le parti. Quando, per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca il godimento delle ferie stesse. Le ferie sono retribuite con la retribuzione normale di fatto. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieferie stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie di trenta con corresponsione della normale retribuzione, pa- ri a 30 giorni lavorativi per anno solareciascun anno. Per i casi in cui l'orario La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalipermesso retribuito, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, anche in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trentaestive o, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniretribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. In occasione Agli effetti del godimento computo del periodo di ferie, decorre la settimana, quale sia la distri- buzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a favore del lavoratore la normale retribuzione 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o pu- erperio né con il periodo di cui al successivo art.49preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziodurante il periodo stesso, di malattia. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero Il periodo di ferie per ha carattere continuativo e comunque non aver compiuto frazionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un anno intero periodo continuativo di servizio spettafe- rie coincidente con il periodo estivo, per ogni non inferiore ai 2/3 dei giorni spettan- ti. Le ferie potranno essere godute entro il mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, luglio dell'anno successivo a norma del 1° comma del presente articoloquello di maturazione. Il dipendente, calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Dire- zione in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate accordo con la RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati norma entro il primo trimestre mese di aprile di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve . Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Negli Istituti in cui il calendario delle attività è imposto da terzi le attribuzioni sospen- sioni dell’attività didattiche ed educative non coperte da ferie e non lavorate non incidono sulla normale retribuzione. La maturazione avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieogni anno.

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Samples: www.cislscuolapiemonte.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 4 settimane. Tre settimane di trenta ferie verranno godute consecutivamente mentre la quarta settimana potrà essere goduta in separato periodo. I periodi di godimento delle ferie saranno concordati con adeguato anticipo, tenendo conto sia delle esigenze tecniche dell'azienda sia delle esigenze del lavoratore. Ogni periodo settimanale verrà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale. In caso di godimento frazionato, il periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non qualora vi sia distribuito una distribuzione dell'orario settimanale su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici 5 giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo caso di anticipo della concessione di ferie, decorre a favore l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dalla data di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con (ad esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza sospensioni per mancanza di lavoro concordate fra le parti), nonchè dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in servizioapplicazione delle specifiche disposizioni di legge. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di alle ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di servizio prestato, 1/12 mese pari o superiore a 2 settimane. Per le festività elencate all'art. 29 che cadano nel corso delle ferie si deciderà aziendalmente se queste determinino prolungamento o meno del periodo feriale allo stesso spettantee si applicheranno conseguentemente i relativi trattamenti economici. Periodi di aspettativa oltre a quelli già previsti dalle norme vigenti, a norma possono essere concessi su richiesta scritta del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppressepurchè sussistano documentate e gravi necessità personali e/o familiari, ha diritto inoltre senza che ciò comporti nessun onere a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solarecarico dell'impresa nè gravi compromissioni dell'attività produttiva. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieN.d.R.: L'accordo 10 gennaio 2008 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i Ai lavoratori hanno diritto ad un periodo con rapporto di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento lavoro a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spettatempo indeterminato spettano, per ogni mese anno di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro 26 giornate di ferie da fruirsi retribuite. Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno medesimo. intero. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o infortunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la fruizione di due settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l'anno di maturazione, le stesse potranno essere fruite entro l'anno solarei 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento. L'epoca Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 52. In caso di eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore dalle ferie, l'azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in sede. Le parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione normativa tra il presente c.c.n.l. e la durata dei turni trattamenti precedenti, per gli impiegati 4 giornate di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con state trasformate in permessi retribuiti (vedi art. 38). Le parti sollecitano gli enti e le Rappresentanze sindacali imprese cooperative a favorire la fruizione di cui all'art.77, sulla base periodi continuativi di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatoassenza dal lavoro da parte dei lavoratori extracomunitari mediante l'utilizzo cumulativo delle ferie e dei permessi retribuiti maturati ai sensi del presente contratto, fatte salve le attribuzioni di legge esigenze tecnico-produttive dell'azienda e previa formale richiesta del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute lavoratore e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriesuccessiva autorizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49suc- cessivo art. 53, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazionedall’Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali sinda- cali di cui all'art.77all’art. 68, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatol’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'annodell’anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendadell’Azienda. Per comprovate ragioni di servizio, il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per il richiamo in servizio. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la rinuncia sia tacita che esplicita monetizzazione delle stesse, salvo nelle ipotesi di risolu- zione del godimento annuale rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servizio prestati. Qualora nel periodo delle ferieferie sopraggiunga malattia o infortunio, regolarmente certificati e comunicati al datore di lavoro a norma di legge e di contratto, il decorso delle ferie rimane interrotto. I giorni di interruzione delle ferie per effetto di malattia o infortunio non comportano automatico prolungamento del periodo di ferie in precedenza programmato.

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Samples: www.frgeditore.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settimane. Nel caso di ferie di trenta giorni lavorativi frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente per anno solarel'intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale. Per i casi in cui l'orario lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l'utile medio di servizio non sia distribuito su sei cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. I giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale festivi di cui alla lettera a) 1° comma ai punti b), c), d), dell'art. 9 parte comune, del successivo art.61 spettapresente C.C.N.L., in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore che ricorrono nel periodo di quindici giornigodimento delle ferie, di non sono computabili come ferie per cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionisi farà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. In occasione del godimento del Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, decorre l'azienda è tenuta a favore praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del lavoratore la normale retribuzione viaggio. Il periodo di cui tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al successivo art.49, con esclusione compenso sostitutivo delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioferie maturate. Al lavoratore che, che all'epoca delle ferie, ferie non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto avere ancora un'anzianità di almeno un anno intero di servizio spettacontinuativo presso l'azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolooppure dal giorno dell'assunzione. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate periodo di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni preavviso non può essere considerato periodo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: www.fenealuil.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi. Nel caso di trenta settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi per anno solarelavorativi. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di La distribuzione delle ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaverrà preventivamente esaminata d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in aggiunta relazione alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, esigenze dell'azienda e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziodei lavoratori. Al lavoratore che, che all'epoca delle ferie, ferie non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero avere ancora una anzianità di servizio spettadi almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni il lavoratore, 1/12 qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. E' però data la facoltà all'azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il pagamento del periodo feriale allo stesso spettantedeve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, a norma del 1° comma nè la sostituzione con compenso alcuno. Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatoriferimento, fatte salve le attribuzioni eventuali deroghe di legge del Direttore sanitariolegge. Le rimanenti ferie devono essere godute N.d.R.: Per il settore "Soccorso e possono essere assegnate assistenza stradale" si veda l'accordo 2 maggio 2007 in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriecalce al c.c.n.l.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi. Nel caso di trenta settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi per anno solarelavorativi. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di La distribuzione delle ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaverrà preventivamente esaminata d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in aggiunta relazione alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, esigenze dell'azienda e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziodei lavoratori. Al lavoratore che, che all'epoca delle ferie, ferie non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero avere ancora un’anzianità di servizio spettadi almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, 1/12 il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il pagamento del periodo feriale allo stesso spettantedeve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo sociale delle ferie non e ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, a norma del 1° comma né la sostituzione con compenso alcuno. Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatoriferimento, fatte salve le attribuzioni eventuali deroghe di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferielegge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di riposo (ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49), con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza decorrenza degli elementi retributivi percepiti in servizio, della durata di quattro settimane. Al lavoratore che, all'epoca Nel caso di godimento frazionato delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero qualora l’orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. L’epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, secondo l’esigenza di lavoro dello stabilimento. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articoloda concordare tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. Il dipendente, relativo pagamento dovrà essere fatto in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre via anticipata a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendachi ne farà richiesta. Non è ammessa la rinuncia sia tacita od espressa alle ferie. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie. Il lavoratore assunto nel corso dell’anno, in caso di xxxxx xxxxxxxxxx avrà diritto alle ferie per l’anno stesso in rapporto ai mesi interi di servizio prestati. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati, semprechè non abbia usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Qualora durante il periodo feriale sopravvenga una malattia che esplicita comporti il ricovero ospedaliero, regolarmente documentato, le ferie si considerano interrotte per la durata del godimento annuale delle feriericovero medesimo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie di trenta ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per anno solareciascun anno. Per i casi in cui l'orario Compatibilmente alle esigenze della Scuola, le ferie dovranno essere godute nei periodi di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliinattività didattica. La maturazione avverrà dal 1°settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il computo dei dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a giornate lavorative di sei ore15 non saranno considerate. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle Le ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionipreavviso. In occasione Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del godimento computo del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di cui al successivo art.49lavoro settimanale, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioè comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero Il periodo di ferie per ha carattere continuativo e comunque non aver compiuto un anno intero frazionabile in più di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendentedue periodi, compatibilmente con le esigenze della Scuola. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola le ferie saranno godute: - assenza per maternità nel periodo estivo; - supplenze che comportano periodi di servizio inattività didattica. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie non inferiore a 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie potranno essere godute, vista la domanda dell’interessato, entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie è definito dalla Direzione previa consultazione con la R.S.U. di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Nelle istituzioni non scolastiche le ferie potranno essere godute in qualsiasi periodo dell'anno e dell'Aziendamaturano sulla base dell'anno solare. Non L'utilizzo del periodo è ammessa la rinuncia sia tacita interrotto in caso di malattia o di ricovero ospedaliero di oltre 2 giorni. Nel caso di malattia, che esplicita del godimento annuale delle ferienon comporti il ricovero ospedaliero, il dipendente dovrà darne comunicazione, anche con raccomandata A.R., al gestore dell'ente e all'Istituto Assicuratore, al fine di poter predisporne il controllo di merito.

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Samples: Ipotesi Di Accordo CCNL Fism 2002 2005

Ferie. Tutti i I lavoratori che hanno un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 180 ore a far data dal 1° luglio 1990. Comunque ai lavoratori, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di trenta ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Ai fini della maturazione di cui sopra, la frazione di un mese superiore ai 15 giorni lavorativi sarà considerata come mese intero. Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di assenza per anno solaremalattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno. Per i casi in cui l'orario L'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, norma nel periodo maggio- ottobre per le prime 3 settimane mentre il computo godimento dei giorni di ferie deve sempre eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato con riferimento a giornate lavorative al di sei orefuori di tale periodo; le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Al personale La programmazione del periodo delle ferie collettive dovrà avvenire di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie norma entro il mese di giorni trenta, un ulteriore aprile. Il periodo di quindici giornipreavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionisenza prolungamento del periodo feriale. In occasione del godimento Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferieferie non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario salvo che la giustificazione dell'assenza non sia potuta pervenire in tempo utile a causa di comprovati motivi di forza maggiore. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1° giugno 2014, decorre a favore dal 1° febbraio 2015, dal 1° ottobre 2015 così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del lavoratore la normale retribuzione periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 160,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui al successivo art.49sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 80,00 con la retribuzione del mese di luglio 2014, la seconda pari ad euro 80,00 con esclusione delle indennità specificamente connesse la retribuzione del mese di gennaio 2015. Xxxx apprendisti in forza alla presenza in serviziodata di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo L'importo di ferie "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per non aver compiuto un anno intero i casi di servizio spettamilitare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per ogni mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolomaggio 2014. Il dipendente, L'importo di "una tantum" verrà riconosciuto al lavoratore anche in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate caso di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriedimissioni o licenziamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i Ai lavoratori hanno diritto ad un periodo con rapporto di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento lavoro a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spettatempo indeterminato spettano, per ogni mese anno di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro 26 giornate di ferie da fruirsi retribuite. Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nella ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno medesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o infortunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la fruizione di 2 settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l'anno di maturazione, le stesse potranno essere fruite entro l'anno solarei 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento. L'epoca Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 52. In caso di eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore dalle ferie, l'azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in sede. Nota a verbale. Le Parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione normativa tra il presente CCNL e la durata dei turni trattamenti precedenti, per gli impiegati 4 giornate di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con state trasformate in permessi retribuiti (vedi art. 38) Impegno a verbale. Le Parti sollecitano gli enti e le Rappresentanze sindacali imprese cooperative a favorire la fruizione di cui all'art.77, sulla base periodi continuativi di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatoassenza dal lavoro da parte dei lavoratori extracomunitari mediante l'utilizzo cumulativo delle ferie e dei permessi retribuiti maturati ai sensi del presente contratto, fatte salve le attribuzioni di legge esigenze tecnico-produttive dell'azienda e previa formale richiesta del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute lavoratore e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriesuccessiva autorizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie ferie, proporzionale ai mesi di trenta servizio prestato nell'anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per anno solareeffetto della ripartizione settimanale dell'orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell'orario di lavoro multiperiodale di cui all'art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la R.S.U. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all'anno; esso viene assegnato dall'azienda, che ne fissa l'epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l'anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell'anno successivo quello di maturazione. Per i casi "anno di maturazione" ai sensi e per gli effetti dell'attuazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, deve intendersi l'anno di calendario; in caso di assunzione in corso d'anno, le ferie relative all'anno di assunzione vengono computate "pro-rata". La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui l'orario all'art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di servizio lavoro. L'assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psico-fisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalistato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il computo dei giorni lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaprecedentemente fissato, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trentaoppure al termine, un ulteriore periodo di quindici giornise successivo, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionidella malattia o dell'infortunio extra- professionale. In occasione del godimento del tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell'anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, decorre l'azienda è tenuta a favore del lavoratore rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la normale retribuzione richiesta di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che abbiano ripreso l'attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del C.C.N.L. 1° marzo 2002 vengono conservate "ad personam" le quantità di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, spettanti in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata forza dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarieCC.CC.NN.L. precedentemente applicati, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriesuperiori.

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Samples: www.multiservizicaerite.it

Ferie. Tutti i Artt. 153 e 154 160 ore di ferie annuali, pari a 28 giornate di calendario (o a 4 settimane di calendario). Nei turni “6+1+1”, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori hanno diritto ad a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliconsecutivo pari a 3 settimane, il computo dei lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie, salvo diverso accordo di secondo livello, possono essere godute esclusivamente in periodi settimanali interi e non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 25% quale risarcimento per mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente almeno nel terzo anno solare precedente. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. Il datore può richiamare il lavoratore in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto del lavoratore di completare il periodo successivamente e al rimborso di spese documentate sostenute per il rientro e per il ritorno in ferie. Le ferie sono sospese in caso di ricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 4 giorni di ferie deve sempre essere effettuato calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà il diritto al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 147 In occasione del primo matrimonio civile, ai lavoratori non in prova e con riferimento a giornate lavorative contratto della durata di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaalmeno 12 mesi, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, sarà concesso un ulteriore periodo di quindici giornicongedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di cui alla Legge 28 marzo 1968matrimonio. Durante il congedo matrimoniale, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniil lavoratore qualificato percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale. In occasione del godimento del periodo dell’eventuale secondo matrimonio il congedo sarà ridotto a 8 giorni consecutivi di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriecalendario.

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Samples: cisalterziario.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un Le ferie sono disciplinate dall’art. 13 del CCNL del 29/11/2007. Il dipendente nella richiesta del periodo di ferie dovrà indicare il proprio recapito (numero di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario telefono o di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolocellulare). Il dipendente, dipendente potrà abbandonare il servizio per il godimento delle ferie richieste solo in sostituzione presenza di decreto di autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico che dovrà avvenire entro 15 giorni dal termine fissato per la presentazione della richiesta da parte di tutti i dipendenti. Le richieste delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi dovranno essere presentate entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro non oltre il primo trimestre 30 aprile di ogni anno. In caso di ritardo le stesse potranno essere accolte in funzione delle esigenze di servizio subordinate alla priorità delle richieste presentate entro i termini stabiliti. In caso di interruzioni del congedo dovute a malattia del dipendente, congiuntamente con la Direzione sanitariapotrà essere richiesto il rientro in presenza per motivate esigenze di servizio prima di usufruire del restante periodo di fruizione di riposi compensativi o di ferie. Le ferie, garantendo possibilmente a tutti di regola, devono essere richieste in anticipo almeno tre giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico (per il personale ATA, sentito il parere del Direttore dei servizi generali ed amministrativi) Le ferie potranno essere di norma fruite durante i mesi di Luglio ed Agosto, comunque per un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendenteminimo non inferiore a 15 giorni; nel caso dei docenti, compatibilmente con gli impegni connessi con gli Esami di Stato e i corsi di recupero estivi. Eccezionalmente si potranno fruire anche nel corso dell’anno scolastico ove maturate o durante le festività natalizie e/x xxxxxxxx, per motivate esigenze familiari o personali Per i supplenti, le ferie maturate devono essere fruite nel corso della durata di vigenza del contratto, in prima istanza nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Le ferie non fruite non daranno luogo ad alcun compenso sostitutivo. Per il personale ATA, l’amministrazione - sulla base delle richieste pervenute - predisporrà un prospetto riepilogativo riguardo alle presenze, al fine di garantire la continuità del funzionamento dei servizi. Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi, tenendo presente le esigenze di servizio e dell'Aziendasenza oneri per l’amministrazione. Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate di maggiore impegno e/o con turnazione pomeridiana salvo motivate esigenze personali e la possibilità di scambiare il turno con un collega. Sempre con riferimento al personale Ata, per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassativamente entro il 30 Aprile 2022. Il piano di ferie estive di tutto il personale verrà predisposto dal Direttore SGA, entro il 15 maggio 2020, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, non potrà subire modifiche se non per motivate esigenze di servizio o personali e previo accordo con i colleghi coinvolti. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza di almeno tre Collaboratori Scolastici e due Assistenti Amministrativi. Non è ammessa potranno essere portati all’anno scolastico successivo più di 6 giorni di ferie non goduti relativamente all’anno scolastico precedente, salvo eccezioni derivati da impossibilità oggettiva. Per venire incontro alle unità di personale che assicureranno la rinuncia sia tacita presenza nel mese di agosto ed evitare che esplicita siano svantaggiate rispetto ai colleghi nella determinazione della quantità delle ferie beneficiabili, sarà data la possibilità a loro di prestare anticipatamente ore straordinarie, a fronte di necessità reali della scuola, per avere un credito di ore recuperabile in quei giorni. Il personale che dovrà prestare servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche sarà individuato con i seguenti criteri: Per i criteri di cui al precedente punto 8 lettera b) viene definito il criterio dell'avvicendamento considerando come anno di riferimento quello immediatamente precedente con una presenza in servizio nel mese di agosto per periodi non inferiori a 15 gg. - Non sono da considerarsi turni già espletati in altre istituzioni scolastiche di provenienza; in caso di presenza dettata dalla disponibilità individuale, la stessa non costituisce titolo per l’esenzione dall’eventuale turnazione che sarà dimostrata con provvedimento formale dell’amministrazione; In caso di assenza per malattia nel periodo di riferimento da parte del godimento annuale dipendente preposto alla turnazione, la stessa non sarà considerata valida ai fini dell’esenzione della turnazione per l’ a.s. successivo se l’assenza avrà durata superiore a gg. 5; nel piano delle ferieferie dovranno essere tenute presenti eventuali esigenze derivanti da vincoli per chiusura aziendale da parte del coniuge o convivente al fine di garantire una frazione di almeno 15 giorni.

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Samples: www.eliovittorini.edu.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale l'intermedio ha diritto ad a un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 4 settimane per anno solareanzianità da 1 a 12 anni; - 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni; - 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con la determinazione della retribuzione si fa riferimento a giornate lavorative di sei oreall'art. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma 45 del presente articolocontratto. Il dipendenteGli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatocomunque, fatte salve le attribuzioni diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di legge del Direttore sanitarioparticolari esigenze organizzative e/o tecniche-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Le rimanenti ferie devono Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e R.S.U. in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e possono essere assegnate Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendentevia normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di servizio lavoro, fra giugno e dell'Aziendasettembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Non è ammessa L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la rinuncia sia tacita che esplicita Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 97 del godimento annuale presente contratto, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All'intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime. In caso di rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari con anzianità superiore ai tre anni, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti A tutti i lavoratori hanno diritto ad di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito di giorni 26 lavorativi. Le ferie sono irrinunciabili nella misura di quattro settimane annue ed ogni patto contrario è nullo. Tale periodo va goduto almeno per due settimane, consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per il restante periodo, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di trenta giorni lavorativi utilizzarlo per anno solareun rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Per i casi Il periodo minimo di quattro settimane previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto. Le ferie non possono decorrere da un giorno festivo e non possono essere date in cui l'orario periodi di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni preavviso o di malattia. Le festività infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei oredaranno luogo al prolungamento delle ferie medesime o al pagamento delle competenze previste dalla legge per le festività. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta Il diritto alle ferie ordinarie matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici mese superiore a 15 giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione al quale ha diritto, quanti sono i mesi di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo effettivo servizio prestato per l'anno di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriecompetenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, di trenta 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, é comun- que considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le fe- stività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per anno solareterritorio interrompe il decorso delle ferie. Per Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art. 58. Il periodo di ferie é stabilito dalle amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i casi diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in cui l'orario non più di due periodi nell’arco dell’anno. Le chiusure annuali delle istituzioni sono computate nelle ferie. In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni datore di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento termine del periodo di ferie, decorre a favore fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione a fruire di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza detto periodo in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato epoca successiva e il diritto all'intero periodo di ferie al rimborso delle spese sostenute sia per non aver compiuto un anno intero di servizio spettal’anticipato rientro, sia per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e tornare eventualmente al luo- go dal quale la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro dipendente o il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitariodipendente sia stato richiamato. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità é dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze servizio durante il periodo di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie riposo retribuito nella misura di: - 22 gg. lavorativi (173 ore): in caso di trenta distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni; - 26 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell’orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi per anno solareil viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni In quest’ultimo caso la giornata di ferie deve sempre essere effettuato coincidente con riferimento a giornate lavorative la prevista mezza giornata di sei ore. Al personale prestazione sarà calcolata in ragione di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo mezza giornata di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero Fermo restando quanto previsto nel comma precedente le festività cadenti nel periodo di ferie per non aver compiuto comportano un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 corrispondente prolungamento del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolomedesimo. Il dipendente, riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Il periodo di godimento delle ferie annuali sarà concordato in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati sede aziendale entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti in modo da assicurare un periodo estivominimo continuativo feriale di 2 settimane purché maturato, sentito l'interessatoeccezion fatta per i settori indicati in nota(1) per i quali i periodi minimi continuativi feriali sono due, fatte salve le attribuzioni uno di legge due settimane e l’altro di una purché maturato. In caso di ferie collettive e in caso di risoluzione del Direttore sanitariorapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte di anno feriale maturata. Le rimanenti A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata. Il periodo di ferie devono essere godute e possono essere assegnate non può coincidere con il periodo di preavviso. Qualora il lavoratore venga richiamato in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle servizio durante il periodo di ferie, fatte salve cinque giornatel’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieferie stesse.

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Samples: Verbale Di Accordo

Ferie. Tutti i lavoratori I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie di trenta con corresponsione della normale retribuzione, pa- ri a 30 giorni lavorativi per anno solareciascun anno. Per i casi in cui l'orario La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalipermesso retribuito, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, anche in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trentaestive o, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniretribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. In occasione Agli effetti del godimento computo del periodo di ferie, decorre la settimana, quale sia la distri- buzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a favore del lavoratore la normale retribuzione 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di cui al successivo art.49preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziodurante il periodo stesso, di malattia. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero Il periodo di ferie per ha carattere continuativo e comunque non aver compiuto frazionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un anno intero periodo continuativo di servizio spettafe- rie coincidente con il periodo estivo, per ogni non inferiore ai 2/3 dei giorni spettan- ti. Le ferie potranno essere godute entro il mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, luglio dell'anno successivo a norma del 1° comma del presente articoloquello di maturazione. Il dipendente, calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Dire- zione in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate accordo con la RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati norma entro il primo trimestre mese di aprile di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve . Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Negli Istituti in cui il calendario delle attività è imposto da terzi le attribuzioni sospen- sioni dell’attività didattiche ed educative non coperte da ferie e non lavorate non incidono sulla normale retribuzione. La maturazione avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieogni anno.

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Samples: Accordo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Collaborazione Coordinata E Continuativa Di Docenza Nelle Istituzioni Scolastiche Paritarie

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di trenta 30 giorni lavorativi per anno solarelavorativi. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spettaIl medico ha diritto, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendenteciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi aggiungersi alle ferie, da godersi entro l'anno solare. L'epoca Il medico assunto in data successiva al 1° gennaio di ciascun anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al periodo di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Il godimento delle ferie sarà programmato entro il 31 marzo di ciascun anno nelle forme concordate tra l'Amministrazione della Struttura sanitaria, il Direttore Sanitario e la durata dei turni RSM Cimop, sentito il Medico Responsabile, in modo da garantire ai medici un periodo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali estive di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitarioalmeno 18 giorni consecutivi lavorativi (giugno-settembre). Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, ai sensi del DLgs.213/2004. In mancanza di tale richiesta è facoltà dell'Amministrazione assegnarle in qualunque momento dell'annomomento, previo parere della Direzione Sanitaria. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità Autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le . Per eccezionali esigenze di servizio l'Amministrazione, d'intesa con il Direttore Sanitario e dell'Aziendala RSM Cimop, può rinviare il periodo di ferie programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso l’Amministrazione risarcirà il Medico delle spese sostenute e documentalmente dimostrabili a seguito dell'annullamento delle ferie o del richiamo da esse. Non è ammessa la rinuncia Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriedistribuito su sei giorni settimanali e per il medico part time, il computo dei giorni di ferie deve essere fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.

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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Medico

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad Art. 98 Il Lavoratore dipendente di cui al presente c.c.n.l. matura un periodo di ferie annuali nella misura di trenta giorni lavorativi 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per anno solarei dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche. Le ferie saranno godute in periodi minimi settimanali e, nel corso dell'anno, non potranno essere frazionate in più di 2 periodi. È facoltà del Datore di lavoro fissare, in caso di chiusura collettiva dello Studio, un periodo di ferie consecutive pari a tre settimane; in tal caso il Lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la quarta settimana. Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed esse potranno essere sostituite dal pagamento della relativa indennità solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, eccezionalmente, di accordo assistito tra Studio e Lavoratore. Per i casi in cui l'orario indifferibili ragioni di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliil Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il computo dei giorni diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei orespetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile lorda normale. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del La malattia insorta durante il periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al con certificazione regolarmente trasmessa allo Studio, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo art.49Titolo. In tal caso, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un anno intero momento successivo, previo accordo con lo Studio. In caso di servizio spettalicenziamento o di dimissioni, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolospetterà al Lavoratore dipendente l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie da fruirsi entro l'anno solaresalvo diverso accordo con la Parte che lo riceve. L'epoca e la durata dei turni Quesito posto alla Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale: “Ferie. Nell’articolo non viene disposto come si devono conteggiare le ore di ferie sono stabiliti dall'Amministrazionein caso di assunzione di un lavoratore. Si chiede se è corretto adottare la maturazione ± 15 giorni esplicitata nell’art. della tredicesima.”. La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente Interpretazione (Prot. 5/13): “La maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di 13°. Pertanto, previo esame con ai fini della maturazione del rateo di ferie del lavoratore in forza, le Rappresentanze sindacali frazioni di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente mese superiori a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie15 giorni si considerano come mese intero.”.

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Samples: www.unionesindacaleitaliana.eu

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie di trenta ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 27 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario anzianità di servizio non sia distribuito su fino a 10 anni, - 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni. Il periodo feriale sarà comunque conteggiato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni settimanali anche in caso di ferie deve sempre essere effettuato coincidenza con riferimento a giornate lavorative periodi di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniadozione della settimana corta. In occasione del godimento del periodo caso di ferielicenziamento, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione comunque avvenuto, o di cui dimissioni, al successivo art.49lavoratore, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non qualora abbia maturato il diritto all'intero periodo di alle ferie per intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, 1/12 computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. In caso di ferie collettive al lavoratore che non ha maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal teatro in relazione alle necessità del servizio e tenute presenti le esigenze del lavoratore. Il periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolodovrà avere normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi. Il dipendenteperiodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, il periodo feriale sarà ridotto in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze proporzione al minor orario di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieprestato.

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Samples: www.ilrossetti.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. La distribuzione delle ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaverrà preventivamente esaminata d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in aggiunta relazione alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, esigenze dell'azienda e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziodei lavoratori. Al lavoratore che, che all'epoca delle ferie, ferie non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero avere ancora un'anzianità di servizio spettadi almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetta 1/12 di ferie per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, 1/12 il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di xxxxx, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. E' però data la facoltà all'azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il pagamento del periodo feriale allo stesso spettantedeve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, a norma del 1° comma né la sostituzione con compenso alcuno. Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate Contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatoriferimento, fatte salve le attribuzioni eventuali deroghe di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferielegge.

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Samples: Accordo Nazionale Sulla Regolamentazione Dell'esercizio Del Diritto Di Sciopero Nel Settore Del Noleggio Autobus Con Conducente

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Art. 79 Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di: -orario di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia lavoro distribuito su sei 5 giorni: 22 giorni lavorativi settimanali, il computo dei – 173 ore -orario di lavoro distribuito su 6 giorni: 26 giorni – 173 ore -viaggiatori e piazzisti con orario di ferie deve sempre essere effettuato lavoro su 5 giornate o 4 intere e due mezze giornate: 22 giorni – 173 ore -viaggiatori e piazzisti con riferimento a giornate lavorative orario di sei orelavoro distribuito su 6 giornate: 26 giorni – 173 ore Maternità Art. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore 81 Durante l'intero periodo di quindici giorniastensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS. Il datore di cui alla Legge 28 marzo 1968lavoro integrerà la suddetta indennità corrisposta dall'Inps fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Congedo per gravi motivi familiari Art. 73 Valido per parenti o affini entro il terzo grado, n. 416anche se non conviventi. Il congedo, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza utilizzabile in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle feriemodo continuativo o frazionato, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spettapotrà essere superiore a due anni. Congedo parentale Art. 83 Ciascun genitore, per ogni mese bambino, nei primi dodici anni di servizio prestato, 1/12 via del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, minore ha diritto inoltre di astenersi dal lavoro per un periodo massimo, continuativo o frazionato, non eccedente complessivamente i 10 mesi. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quattro giornate sei mesi; b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di ferie da fruirsi entro l'anno solareastenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. L'epoca e la durata dei turni Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di ferie sono stabiliti dall'Amministrazioneastenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori hanno altresì il diritto di astenersi dal lavoro, previo esame con nel limite massimo di sette giorni lavorativi all'anno, per le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre malattie di ogni annofiglio di età compresa fra i tre e gli otto anni. I medesimi genitori, congiuntamente con la Direzione sanitariaalternativamente, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivohanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, sentito l'interessatonel limite di sette giorni lavorativi all'anno, fatte salve per le attribuzioni malattie di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute ogni figlio di età compresa fra i tre e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriegli otto anni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di trenta 26 giorni lavorativi lavorativi. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per anno solareciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Per i casi in cui l'orario Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalidette corresponsioni, il computo dei giorni compenso sostitutivo convenzionale. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie deve sempre essere effettuato più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio. Il datore di lavoro, compatibilmente con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma le esigenze sue e del successivo art.61 spettalavoratore, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore dovrà fissare il periodo di quindici giorniferie, ferma restando la possibilità di cui alla Legge 28 marzo 1968diverso accordo tra le parti, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionida giugno a settembre. In occasione caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferieferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, decorre a favore spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del lavoratore la normale retribuzione periodo di cui ferie al successivo art.49quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizionè durante il periodo di malattia o infortunio. Al lavoratore che, all'epoca Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo le frazioni di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, si calcolano in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriedodicesimi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto (Vedi accordo di rinnovo in nota) Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a giorni 31 in caso di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario anzianità di servizio non sia distribuito su sei fino a 5 anni e di giorni lavorativi settimanali35 per anzianità di servizio superiori. Tale spettanza assorbe i permessi di cui all'art. 24 del c.c.n.l. 15 novembre 2000 ed all'accordo nazionale CISPEL/FNDAI del 19 luglio 1978 (Allegato III) (1). Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il computo dei giorni predetto periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di sei orerichiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma Nel calcolo del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore predetto periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, ferie sono escluse le domeniche e successive modificazioni ed integrazionii giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. In occasione del godimento del ogni caso il dirigente conserva il diritto a beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato presso la stessa azienda. Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferieprecedente comma 2, non abbia maturato risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il diritto all'intero primo semestre dell'anno successivo, viene corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il mese di ferie per non aver compiuto un luglio dello stesso anno intero di servizio spettae pari, per ogni mese giornata di ferie non fruita, a 1/26 della retribuzione mensile (1). In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese di viaggio sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato, 1/12 del prestati. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolodi preavviso. Il dipendentePertanto, in sostituzione caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva. Verbale di interpretazione autentica Confservizi-FEDERMANAGER 31 ottobre 2006 Le parti firmatarie del c.c.n.l. per i dirigenti delle festività soppresseimprese dei servizi pubblici locali, ha diritto inoltre a quattro giornate si danno atto con il presente verbale che l'anzianità utile ai fini delle spettanze di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77all'art. 14, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni annocomma 1 del c.c.n.l. 21 dicembre 2004, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate è quella maturata in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite azienda anche in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriealtra qualifica.

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Ferie. Tutti i lavoratori I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo pe-riodo annuale di ferie di trenta con corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni lavorativi per anno solareciascun anno, comprensivi delle festività soppresse. Per i casi La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse la-vorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in cui l'orario ag-giunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliogni anno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il computo dei di-pendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati. Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a giornate lavorative di sei ore15 non saranno considerate. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma Agli effetti del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento computo del periodo di ferie, decorre a favore la settimana, quale sia la distribu-zione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni la-vorativi. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive tranne quanto previsto dall’art. 28 comma 4. L'utilizzo del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia documentata. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puer-perio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non aver compiuto un anno intero frazionabile in più di servizio spettadue periodi. E' ammesso, per ogni comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. Le ferie potranno essere godute entro il mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, agosto dell'anno successivo a norma del 1° comma del presente articoloquello di maturazione. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre Per il personale assunto a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendentetempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze esigen-ze dell'Istituto, le ferie saranno godute: Per i docenti: durante la sospensione estiva delle lezioni. durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali. Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferienorma entro il mese di aprile di ogni anno.

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Ferie. Tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad a un periodo di ferie riposo di trenta giorni lavorativi per anno solare4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con la determinazione della retribuzione si fa riferimento a giornate lavorative di sei oreall'art. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma 45 del presente articolocontratto. Il dipendenteGli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatocomunque, fatte salve le attribuzioni diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di legge del Direttore sanitarioalmeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Le rimanenti ferie devono Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecnico-produttive, potrà essere godute programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e possono R.S.U. in tempo utile, e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere assegnate goduta collettivamente in qualunque momento dell'annoperiodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. Le chiusure annuali L'epoca di godimento delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite tre settimane sarà in altro periodo, scelto dal dipendentevia normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di servizio lavoro, fra giugno e dell'Aziendasettembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Non è ammessa L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la rinuncia sia tacita che esplicita Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività elencate nella Prima parte dell'art. 90 del godimento annuale presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, per ciascun anno solare di 30 o 26 giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in 6 o 5 giorni lavorativi. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività infrasettimanali in esso comprese. Il ricovero ospedaliero e la malattia regolarmente documentata dalla struttura sanitaria pubblica interrompono il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all'art. 62. Il periodo di ferie è stabilito dalle amministrazioni locali in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Di norma il personale dovrà essere posto nella condizione di usufruire di un periodo di ferie di trenta almeno 15 giorni lavorativi consecutivi in periodo estivo (giugno-settembre). Le chiusure annuali degli Enti, Opere ed Istituti sono computate nelle ferie. In caso di dimissioni o di licenziamento, saranno retribuiti alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per anno solarel'anno di competenza, in quanto maturati e non goduti. Per i casi in cui l'orario A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni datore di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento termine del periodo di ferie, decorre a favore fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione a fruire di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza detto periodo in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato epoca successiva e il diritto all'intero periodo di ferie al rimborso delle spese sostenute sia per non aver compiuto un anno intero di servizio spettal'anticipato rientro, sia per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e tornare eventualmente al luogo dal quale la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro dipendente o il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitariodipendente sia stato richiamato. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarienon vi si può rinunciare né tacitamente, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriené per iscritto.

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Samples: www.abcdeidiritti.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo Al fine di contemperare la garanzia del servizio con le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività soppresse, si procederà nel modo seguente: le richieste di ferie e di trenta giorni lavorativi festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico acquisito il parere del DSGA; le richieste per anno solarele ferie estive devono essere presentate entro il 31 marzo; entro il 30 aprile verrà predisposto il piano delle ferie. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni In ogni caso la domanda di ferie deve sempre essere effettuato presentata almeno 3 giorni prima della fruizione; Le ferie devono essere godute nel periodo che va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico, possibilmente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque entro il termine dell'anno scolastico Eventuali richieste di xxxxx durante il periodo delle lezioni saranno valutate dal DSGA ed autorizzate dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle esigenze di servizio Nel periodo di sospensione dell'attività didattica (Natale, Pasqua, Luglio, Agosto), il funzionamento della scuola sarà garantito con riferimento a giornate lavorative la presenza minima nella sede di sei ore. Al via Agadir di: n. 2 Assistenti Amministrativi; n.2 Collaboratori Scolastici Nel caso in cui tutto il personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaun profilo richieda lo stesso periodo o non garantisca la copertura minima di presenze, in aggiunta alle ferie ordinarie mancanza di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del personale disponibile a modificare il periodo di ferie, decorre queste saranno concesse adottando il criterio della rotazione. Il personale dovrà avere un residuo di ferie pari a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziogiorni 6. Al lavoratore che, all'epoca Dopo l'autorizzazione delle ferie, eventuali variazioni saranno prese in considerazione solo per gravi e motivate esigenze e sempre che la variazione non abbia maturato il diritto all'intero periodo di interferisca nella fruizione delle ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame restante personale o con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieservizio.

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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie ferie, con decorrenza della retribuzione globale. Tale periodo è di trenta 26 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi lavorativi, fermo restando che, in cui l'orario regime di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalisettimana lavorativa di cinque giorni, il computo dei giorni periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento è di 22 giorni lavorativi. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento rateo del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato. A tali fini, 1/12 le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Sulla base del periodo feriale allo stesso spettanteprogrammato - di norma entro il mese di marzo - per le ferie collettive, a norma concordato con la R.S.U. o, in mancanza, con le R.S.A. delle XX.XX. stipulanti, congiuntamente alle competenti strutture territoriali, l'azienda assegna le ferie tenuto conto delle esigenze del 1° comma del presente articoloservizio e delle richieste dei dipendenti. Il dipendenteperiodo di ferie annuale ha normalmente carattere continuativo. In caso di frazionamento, in sostituzione una parte delle festività soppresseferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti e sarà goduta nel periodo maggio-ottobre. Per i dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle località/stazioni montane, ha diritto inoltre a quattro giornate balneari e climatiche, la parte di ferie da fruirsi godere nel medesimo periodo sarà pari a 1/3 di quelle spettanti. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l'anno solaredel diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta anche nell'anno successivo. L'epoca Le festività di cui all'art. 20, comma 1, lett. b) e la durata dei turni c) che cadano durante il periodo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazionenon assorbono il coincidente giorno di ferie. Nel caso in cui, previo esame con in regime di settimana lavorativa di cinque giorni, tali festività cadano nel sesto giorno prelavorato retribuito, le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendastesse si intendono assorbite. Non è ammessa la ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia sia tacita del lavoratore o per disposizioni dell'azienda. Il lavoratore che esplicita nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. La risoluzione del godimento annuale rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a quello maturato, l'azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione, l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. L'assegnazione delle ferieferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di trenta 22 giorni. I suddetti periodi di ferie vanno computati per giorni lavorativi (escluso il sabato). Nell'anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quello di passaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per anno solaredodicesimi. Per i casi in cui l'orario Le frazioni di servizio mese fino a 15 giorni non sia distribuito su sei saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il personale avrà diritto allo stesso od alle indennità sostitutive dei giorni lavorativi settimanali, maturati e non goduti. Qualora il computo dei lavoratore abbia goduto un numero di giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento superiori a giornate lavorative quelli maturati, il datore di sei ore. Al personale lavoro avrà diritto di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, trattenere in aggiunta alle ferie ordinarie sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per godute e non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solarematurate. L'epoca e la durata dei turni di delle ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendentesarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le Commissioni interne e le Rappresentanze sindacali aziendali. Le ferie superiori ai 15 giorni potranno essere divise in due periodi. L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore. In caso di richiamo in servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita nel corso del godimento annuale delle ferieferie o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese, comprovate documentalmente, derivategli dall'interruzione o dallo spostamento. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Il periodo di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui le ferie non siano state fruite nel termine dell'anno di lavoro, il diritto non è ovviamente perduto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 61. In caso di ferie di trenta frazionate, cinque giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario di servizio non sia normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi settimanali, fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute. Per il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero devono essere corrisposti gli elementi di servizio spettacui ai numeri dall'1 al 12 dell'art. 48. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, per ogni mese l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, riposo feriale ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendenteparte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendaservizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime. Non La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento dalle ferie. Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia tacita per il rientro in sede che esplicita per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie. Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del godimento annuale delle ferieversamento dell'anticipo stesso.

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Samples: Accordo Di Rinnovo

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie di trenta ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 27 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario anzianità di servizio non sia distribuito su fino a 10 anni; - 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni. Il periodo feriale sarà comunque conteggiato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni settimanali anche in caso di ferie deve sempre essere effettuato coincidenza con riferimento a giornate lavorative periodi di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniadozione della settimana corta. In occasione del godimento del periodo caso di ferielicenziamento, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione comunque avvenuto, o di cui dimissioni, al successivo art.49lavoratore, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non qualora abbia maturato il diritto all'intero periodo di alle ferie per intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, 1/12 computandosi come mese intero le frazioni di mese superfori a 15 giorni. In caso di ferie collettive al lavoratore che non ha maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal teatro in relazione alle necessità del servizio e tenute presenti le esigenze del lavoratore. Il periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolodovrà avere normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi. Il dipendenteperiodo di preavviso non può essere considerate periodo di ferie. Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, il periodo feriale sarà ridotto in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze proporzione al minor orario di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieprestato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E I Tecnici Dipendenti Dai Teatri,

Ferie. Tutti La durata del periodo annuale di ferie è di 26 giorni lavorativi. Agli effetti delle ferie si computano i lavoratori hanno diritto ad giorni dal lunedì al sabato. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che intenda effettuare un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco di un biennio. Nel caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per quanti sono i casi in cui l'orario mesi di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni prestato (se inferiore all'anno). Il periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative è di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416norma, e successive modificazioni ed integrazionisalvo particolari esigenze aziendali, fissato tra maggio e ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, e quelle di raccolta e salatura di pelli grezze fresche, che possono fissarlo in ogni periodo dell'anno. In occasione del godimento Le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi. Il decorso delle ferie è interrotto in caso di sopravvenuta malattia riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Le festività cadenti nel corso del periodo di ferie, decorre a favore feriale danno luogo ad un corrispondente prolungamento del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioperiodo stesso. Al lavoratore cheinviato in trasferta, all'epoca oltre al rimborso delle feriespese di viaggio, trasporto bagaglio, postali e altre, spetta una diaria non abbia maturato inferiore al doppio della retribuzione giornaliera di fatto. La diaria è ridotta di 1/3 se la trasferta non comporta pernottamento fuori sede; per le missioni di durata superiore a un mese o quando le mansioni del lavoratore comportino viaggi abituali la diaria è ridotta del 10%. In alternativa alla diaria il diritto all'intero periodo datore di ferie per non aver compiuto un anno intero lavoro può effettuare il rimborso di tutte le spese a piè di lista. Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni in servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendenteextra-urbano è corrisposta, in sostituzione della diaria, un'indennità di trasferta commisurata alle seguenti aliquote della retribuzione giornaliera di fatto: da 9 a 11 50 da 12 a 16 80 da 17 a 24 120 Al personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili va corrisposta - relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida ed in sostituzione della diaria - un'indennità di trasferta forfettariamente determinata nel 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto La diaria fissa ha carattere retributivo per il 50% del suo ammontare. Qualora non sia corrisposta, è concordato un rimborso delle festività soppresse, spese di vitto e alloggio. Al lavoratore che non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto spetta un'indennità per i giorni di mancato viaggio pari a 2/5 della diaria. Il lavoratore non residente nel luogo sede dell'azienda ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e al rimborso delle maggiori spese per la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate permanenza in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriesede.

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Samples: Contratto Di Somministrazione

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie ferie, proporzionale ai mesi di trenta servizio prestato nell‟anno solare, nelle seguenti misure: - 26 giorni lavorativi/anno, quando l‟orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 giorni lavorativi/anno, quando l‟orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per anno solareeffetto della ri- partizione settimanale dell‟orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell‟anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell‟orario di lavoro multiperiodale di cui all‟art. 23, comma 11, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la RSU. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all‟anno; esso viene assegnato dall‟azienda, che ne fissa l‟epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l‟anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell‟anno successivo quello di maturazione. Per i casi “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell‟attuazione dell‟art. 10 del X.Xxx. n. 66/2003, deve intendersi l‟anno di calendario; in caso di assunzione in corso d‟anno, le ferie relative all‟anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui l'orario all‟art. 35. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di servizio lavoro. L‟assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infor- tunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiu- dizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L‟effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell‟espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalistato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il computo dei giorni lavoratore avrà l‟obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaprecedentemente fissato, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trentaoppure al termine, un ulteriore periodo di quindici giornise successivo, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionidella malattia o dell‟infortunio extra-professionale. In occasione del godimento del tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell‟anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, decorre l‟azienda è tenuta a favore del lavoratore rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l‟eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la normale retribuzione richiesta di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l‟attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, spettanti in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata forza dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarieCCNL precedente- mente applicati, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriesuperiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di quattro settimane e due giorni (176 ore). I lavoratori con qualifica impiegato e quadro con oltre 10 anni di anzianità aziendale hanno diritto ad un giorno di ferie aggiuntivo (8 ore) rispetto a quanto sopra riportato. In caso di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, il rateo di maturazione delle ferie sarà calcolato sulla base di tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo annuo, per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. Le frazioni di mese fino a 15 giorni (di calendario) non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni (di calendario). I periodi di assenza per malattia, infortunio, congedo obbligatorio di cui al D.Lgs. n. 151/2001, nonché i periodi di assenza per regolari permessi retribuiti saranno utilmente computati come servizio, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie sulla base delle rispettive discipline ed entro i limiti di trattamento individuati dai singoli istituti. In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno ai fini del computo del periodo di ferie ferie. Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro a turni avvicendati che prevedono un sistema di trenta giorni lavorativi fruizione scaglionata delle ferie, l'epoca di fruizione delle stesse sarà normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per anno solarel'intero stabilimento, per reparti, per aliquote o individualmente. Per i casi in cui l'orario La fruizione individuale ha normalmente carattere continuativo per un periodo minimo di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo 2 settimane. Il godimento dei giorni di ferie deve sempre essere eccedenti sarà effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei oreanche in altri periodi dell'anno, nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma Stante quanto stabilito dall'art. 2109 del successivo art.61 spettacod. civ., in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendenteparte dell'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. In caso di ferie collettive, qualora le esigenze produttive lo permettano, la terza settimana di ferie potrà essere agganciata alle altre due. A meno di diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale. La malattia o l'infortunio non sul lavoro regolarmente certificati e comunicati, insorti durante il periodo di ferie continuative ne sospendono il decorso qualora comportino ricovero ospedaliero oppure abbiano una prognosi iniziale superiore a 10 giorni. Fatte salve diverse pattuizioni tra azienda e lavoratore, il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore verranno liquidate in occasione della corresponsione delle competenze di fine rapporto, le eventuali ore residuali di ferie maturate e non fruite. Parimenti, verrà effettuata in occasione della liquidazione delle competenze di fine rapporto, la trattenuta retributiva per la eventuale parte di ore di ferie fruite in eccedenza rispetto al maturato. Chiarimento 1 La soppressione del punto 3 dell'art. 5 del c.c.n.l. 13 settembre 2012 che prevedeva un maggior numero di ferie per gli impiegati con oltre 15 anni di anzianità di servizio e dell'Aziendaè da intendersi non per il diritto già maturato ma per il maturando dal 1° gennaio 2017. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale Chiarimento 2 Relativamente al rateo mensile di maturazione delle ferie, si conferma che le modalità di calcolo dello stesso vengono applicate anche ai permessi retribuiti, ex festività, riduzione di orario. Chiarimento 3 Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro a seguito di contratto a part time, ovvero nei casi di sospensione e/o riduzione della retribuzione a seguito di temporanea assenza lavorativa (di durata pari o superiore alla settimana) per ricorso agli ammortizzatori sociali, aspettativa, fruizione di congedi parentali (come, ad esempio, quelli riconducibili alle fattispecie del 5° comma - art. 34 - D.Lgs. n. 151/2015), fruizione di altri istituti che parimenti contemplano una decurtazione contrattuale e/o di legge della normale retribuzione mensile oppure il mancato riconoscimento della stessa, anche il rateo di maturazione ferie verrà adeguato in ragione del livello di integrazione retributiva prevista dal presente contratto e/o dalle specifiche norme di legge regolamentanti la materia. Chiarimento 4 Le parti, con riferimento al 4° comma dell'art. 64 - Ferie - Sezione quarta - Norme specifiche per gli operai- c.c.n.l. cartai e cartotecnici 30 novembre 2016, si impegnano ad individuare le casistiche relative alle assenze giustificate che danno diritto alla maturazione delle ferie. Tabella riepilogativa ore annue Ferie, Rol, Ex Festività, Permessi Retribuiti Tipologia Orario Lavorativo Full Time Orario medio settimanale Ore Annue Ferie Ore Annue Permessi Retribuiti/Ex festività/Rol Totale Ore Annue Spettanza Giornalieri e 2 turni (no c.c.) 40,00 ore 176,00 96,00 272,00 3 Turni (no c.c.) 40,00 ore 176,00 128,00 304,00 1 - 2 turni (7 giorni su 7) 40,00 ore 176,00 176,00 3 Turni (7 gironi su 7) 37,20 ore 176,00 32,00 208,00 Impiegati con anzianità > 10 anni + 8 ore (tot. 184 ore) Solo x impiegati con anzianità al 1/1/2017 > di 15 anni + 24 ore (tot. 200 ore)

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio effettivamente compiuto ad un periodo di ferie riposo fruibile a giorni interi, con decorrenza della retribuzione, di trenta 26 giorni lavorativi per (che possono essere conteggiati anche mediante le corrispondenti ore lavorative). Durante il primo anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei lavoratore può richiedere il godimento delle ferie soltanto per i giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un diritto; successivamente, dopo il primo anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 gli è data facoltà di richiedere ogni anno l'intero periodo di ferie spettantegli, cumulando a tal fine anche la quota di ferie afferente ai sei mesi successivi alla data di godimento. E' rimessa alla Società la fissazione della data del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articoloannuale per ciascun lavoratore. Il dipendentelavoratore ha però facoltà di far conoscere i suoi desideri circa tale data alla Società, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, dalla quale saranno tenuti nella possibile considerazione compatibilmente con le esigenze di servizio servizio. Il periodo feriale viene normalmente concesso intero e dell'Aziendanel periodo dal 1° maggio al 15 ottobre inclusi. Al lavoratore che all'atto della prenotazione delle ferie dichiari di fruire, in tutto o in parte, del periodo feriale spettantegli in epoca diversa da quella compresa nell'arco feriabile normalmente previsto (1° maggio - 15 ottobre) sarà riconosciuto il beneficio di un ulteriore giorno di ferie per ogni otto giorni di ferie - anche non consecutivi - non fruiti nel suddetto arco feriabile normale. Detti benefici non si applicano a coloro che, pur avendo prenotato le ferie in tutto o in parte fuori dell'arco feriabile normale, abbiano comunque beneficiato nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 15 ottobre di licenze straordinarie di almeno 10 giorni con o senza assegni per qualsiasi titolo (tranne che per lutto). Non è ammessa rinuncia espressa o tacita al diritto alle ferie, nè la rinuncia sia tacita compensazione delle stesse con retribuzione in denaro, né il recupero negli anni successivi. In caso di malattia o infortunio che esplicita del godimento annuale non abbia reso possibile l'inizio delle ferie., il godimento di esse potrà avere luogo a guarigione avvenuta anche entro il primo semestre dell'anno successivo; in difetto, e per questa sola ipotesi, sarà corrisposto al lavoratore un indennizzo pari alla retribuzione dovuta per il periodo di xxxxx. Il lavoratore che, durante le ferie, sia richiamato in servizio ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dal richiamo stesso in sede e fruirà dei rimanenti giorni di ferie, appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo, oppure durante un nuovo periodo scelto dall'interessato previo accordo con la Società. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto alle ferie e, pertanto, in tal caso, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati. Nel caso che il lavoratore abbia già fruito delle ferie, verrà dedotto dalla sua liquidazione l'importo equivalente alle giornate eventualmente fruite in più di quelle che gli sarebbero spettate. Chiarimento a verbale

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Della Societa' Italcable

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta 30 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei 6 giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei 6 ore. Al personale di cui alla lettera lett. a) 1° ), comma 1 del successivo art.61 art. 61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta30, un ulteriore periodo di quindici 15 giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, legge 28.3.68 n. 416, 416 e successive modificazioni ed e integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. 49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del comma 1 del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro 4 giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze rappresentanze sindacali di cui all'art.77all'art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque 5 giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendadella Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i Artt. 160 e 161 160 ore di ferie annuali, pari a 28 giornate di calendario (o a 4 settimane di calendario). Nei turni “6+1+1”, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori hanno diritto ad a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliconsecutivo pari a 3 settimane, il computo dei lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie, salvo diverso accordo di secondo livello, possono essere godute esclusivamente in periodi settimanali interi e non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 25% quale risarcimento per mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente almeno nel terzo anno solare precedente. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. Il datore può richiamare il lavoratore in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto del lavoratore di completare il periodo successivamente e al rimborso di spese documentate sostenute per il rientro e per il ritorno in ferie. Le ferie sono sospese in caso di ricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 4 giorni di ferie deve sempre essere effettuato calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà il diritto al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 154 In occasione del primo matrimonio civile, ai lavoratori non in prova e con riferimento a giornate lavorative contratto della durata di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettaalmeno 12 mesi, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, sarà concesso un ulteriore periodo di quindici giornicongedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di cui alla Legge 28 marzo 1968matrimonio. Durante il congedo matrimoniale, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniil lavoratore qualificato percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale. In occasione del godimento del periodo dell’eventuale secondo matrimonio il congedo sarà ridotto a 8 giorni consecutivi di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriecalendario.

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Samples: cisalterziario.it

Ferie. Tutti i I lavoratori che hanno un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 180 ore a far data dal 1º luglio 1990. Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di trenta ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Ai fini della maturazione di cui sopra, la frazione di un mese superiore ai 15 giorni lavorativi sarà considerata come mese intero. Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di assenza per anno solaremalattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno. Per i casi in cui l'orario L'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il computo godimento dei giorni di ferie deve sempre eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato con riferimento a giornate lavorative al di sei orefuori di tale periodo. Al personale Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale. N.d.R.: L'accordo 28 marzo 2007 prevede quanto segue: Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla lettera a) 1° comma tabella allegata, a partire dal 1º maggio 2007 e dal 1º febbraio 2008 sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura: - 2005: 2%; - 2006: 2,1%; - 2007: 2,4%; - 2008: 2,5%. Ad integrale copertura del successivo art.61 spettaperiodo dal 1º gennaio 2005 al 30 aprile 2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 380 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in aggiunta alle ferie ordinarie relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di giorni trenta, un ulteriore periodo cui sopra verrà erogato in tre rate pari a: - € 130 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di quindici giornigiugno 2007, di cui € 5 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali e secondo le indicazioni che entro tale data verranno fornite dalle parti sociali; - € 115 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2008; - € 135 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2008. Xxxx apprendisti in forza alla Legge 28 marzo 1968data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Gli importi di "una tantum" saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, n. 416assenza facoltativa "post-partum", e successive modificazioni part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed integrazioniindiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum". In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2007. La detrazione dall'"una tantum" degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della 2ª tranche di "una tantum". La presente dichiarazione è parte integrante del godimento del periodo presente accordo. Sulla base di feriequanto previsto dal presente articolo, decorre a favore del lavoratore di seguito si riporta la normale retribuzione tabella relativa agli incrementi retributivi ed ai nuovi minimi retributivi e le relative decorrenze: Liv. Minimo retributivo 2005 Incremento al 1/5/2007 Minimo retributivo al 1/05/2007 Incremento al 1/2/2008 Minimo retributivo al 1/2/2008 1º A € 1.718,22 € 77,30 € 1.795,52 € 77,30 € 1.872,82 1º B € 1.497,51 € 67,37 € 1.564,88 € 67,37 € 1.632,25 2º € 1.404,84 € 63,20 € 1.468,04 € 63,20 € 1.531,24 3º € 1.317,59 € 59,27 € 1.376,86 € 59,27 € 1.436,14 4º € 1.222,57 € 55,00 € 1.277,57 € 55,00 € 1.332,57 5º bis € 1.118,33 € 50,31 € 1.168,64 € 50,31 € 1.218,95 5º € 1.069,24 € 48,10 € 1.117,34 € 48,10 € 1.165,44 6º € 1.006,87 € 45,30 € 1.052,17 € 45,30 € 1.097,46 I minimi retributivi indicati in tabella sono comprensivi di: paga base, ex indennità di contingenza e E.d.r.; inoltre, per il livello 1º, l'importo indicato in tabella è comprensivo di indennità di funzione quadri (€ 51,65 mensili). Le parti convengono che i valori dell'ex indennità di contingenza, per ciascuna delle categorie professionali di cui al successivo art.49all'art. 22, con esclusione a decorrere dal 1º luglio 1994 sono i seguenti: 1º A 538,64 1º B 532,05 5º bis 516,58 Il valore dell'E.d.r. è di € 10,33 per 13 mensilità, erogata a partire dal mese di gennaio 1993, è considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua dell'ex indennità di contingenza di cui alla L. n. 38/1986. La retribuzione sarà corrisposta mensilmente o per altro periodo. La corresponsione della retribuzione e delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziospettanti al lavoratore per cessazione del rapporto di lavoro sarà accompagnata da una busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute. Al lavoratore cheQualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, all'epoca delle ferienonchè sulla qualità della moneta, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 dovrà essere fatto all'atto del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriepagamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Le parti firmatarie del presente contratto, ravvisando l'interesse comune ad una più razionale distribuzione del periodo feriale nel Paese che consenta il superamento delle strozzature di inattività dei settori industriali che permetta una più consona finalizzazione al riposo, si dichiarano disponibili e auspicano discipline che consentano lo scaglionamento territoriale o aziendale di tale distribuzione. L'operaio ha diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliannuali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione commisurata all'orario contrattuale nella misura di: - grafici-editoriali, informatici-servizi innovativi: quattro settimane e mezzo, pari a 173 ore e 15 minuti; - cartari-cartotecnici: 166 ore e 50 minuti. In caso di cui al successivo art.49risoluzione del rapporto di lavoro, con esclusione comunque avvenuta, all'operaio, qualora abbia maturato il diritto delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Al lavoratore cheIn caso di ferie collettive, all'epoca delle ferie, all'operaio che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di alle ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spettaintere, per ogni mese competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Si computano come servizio, 1/12 agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di assenza: per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dall'art. 61 - Malattia e infortunio, per gravidanza e puerperio nei limiti dell'assenza obbligatoria di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per assenze giustificate per un periodo non superiore a mesi 3 complessivi nell'anno. L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. Il godimento dei giorni di ferie eccedenti la terza settimana potrà normalmente avvenire anche al di fuori dell'epoca anzidetta. La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, salvo diverso accordo documentato tra le parti. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale allo stesso feriale. La settimana è pari all'orario medio settimanale. La giornata è pari ad un quinto dell'orario medio settimanale. Le giornate di ferie, godute dai lavoratori, vengono detratte dal monte ore ferie complessivamente spettante, a norma del 1° comma del presente articoloin relazione al numero di ore che si sarebbero dovute prestare in tali giornate. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate Le parti esplicitamente riconoscono che per "malattie con ricovero ospedaliero" non hanno voluto riferirsi esclusivamente al periodo di ospedalizzazione. Ogni singola giornata di ferie maturata, e non ancora fruita, sino alla data del 31 dicembre 2001 sarà rapportata, con decorrenza dal 1º gennaio 2002, ad 1/5 dell'orario medio settimanale di 38 ore e 40 minuti. Qualora alla data del 31 dicembre 2001 le ferie maturate e non ancora fruite fossero espresse in termini orari, il riproporzionamento conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca 38 ore e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame 40 minuti a 38 ore e 30 minuti avverrà con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti seguenti modalità: - ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieal 1º gennaio 2002 = ferie al 31 dicembre 2001 : 38,666 x 38,5.

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Samples: www.apindustria.vi.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie di trenta ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 27 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario anzianità di servizio non sia distribuito su sei fino a 10 anni; - 30 giorni lavorativi settimanali, il computo dei per anzianità di servizio oltre 10 anni. Il periodo feriale verrà comunque conteggiato sulla base di 6 giorni lavorativi settimanali anche in caso di ferie deve sempre essere effettuato coincidenza con riferimento a giornate lavorative periodi di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniadozione della settimana corta. In occasione del godimento del periodo caso di ferielicenziamento, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione comunque avvenuta, o di cui dimissioni al successivo art.49lavoratore, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non qualora abbia maturato il diritto all'intero periodo di alle ferie per intere, xxxx corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, 1/12 computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni. In caso di ferie collettive al lavoratore che non ha maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal teatro in relazione alle necessità del servizio e tenute presenti le esigenze del lavoratore. Il periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolodovrà avere normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi. Il dipendenteperiodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, il periodo feriale sarà ridotto in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze proporzione al minor orario di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieprestato.

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Samples: www.indafondazione.org

Ferie. Tutti Le Imprese chiuderanno i lavoratori hanno diritto ad un cantieri nel periodo di ferie ferragosto per una durata di trenta 12 giorni lavorativi in modo che il 12° giorno coincida con il venerdì. Le Imprese che svolgono particolari lavorazioni connesse con i periodi estivi (vedi lavori stradali, difese fluviali, impermeabilizzazioni, manutenzione all’interno di stabilimenti in occasione di sospensione dell’attività produttiva per anno solareferie), avranno in ogni caso la possibilità di definire un diverso periodo di godimento delle ferie collettive in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Per Fermo restando che per gli operai il trattamento economico per ferie è quello previsto dal vigente CCNL, le aziende, peraltro, corrisponderanno la retribuzione relativa alle ferie godute individualmente oltre i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei predetti 12 giorni di ferie deve sempre essere effettuato xxxxx xxxxxxxxxx, con riferimento a il limite massimo di 64 ore ragguagliate ad anno solare di 5 giornate lavorative di sei orenell’arco del mese. Al personale La retribuzione di cui sopra verrà recuperata dalle imprese su quanto le stesse sono tenute a versare alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo Casa Edile a titolo di ferie, decorre festività soppresse, riposi annui e gratifica natalizia a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero interessato nel periodo di paga in cui vengono fruite le opere di xxxxx, sugli accantonamenti successivi, nonché su ogni eventuale altra competenza in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Le ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati devono essere godute entro il primo trimestre 31 dicembre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitariatranne quando siano iniziate nel mese di dicembre e godute continuativamente nel nuovo anno. Viene inoltre stabilito, garantendo possibilmente sempre che non intervengano modifiche al riguardo a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornatelivello nazionale, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendentela ex festività del 4 novembre sarà goduta e retribuita nell’ambito dei 12 giorni di ferie (11 giorni a titolo di ferie ed 1 giorno a copertura della festività del 4 novembre). Il lavoratore potrà richiedere di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieuna terza settimana di ferie ad agosto.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro Del 25/03/2017

Ferie. Tutti i I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno diritto una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 173 ore a far data dal 1º luglio 1993, e per il settore della panificazione a far data dal 1º gennaio 1995. Per gli apprendisti di trenta giorni lavorativi età non superiore a 16 anni, la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni. Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Si computano nell'anzianità, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie, i periodi di assenza per anno solaremalattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno. Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale. Per i casi lavoratori del settore della panificazione in cui l'orario forza al 31 dicembre 1994 resta fermo quanto previsto all'art. 19 del c.c.n.l. della panificazione 1º luglio 1991 (vedi Allegato 3). Per tutti gli istituti contrattuali che maturano in ragione d'anno, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi dei predetti istituti per quanti sono i mesi di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliprestato presso l'impresa. A tal fine le frazioni di mese, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento pari o superiori a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici 15 giorni, daranno luogo alla maturazione di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni1/12. In occasione del godimento del periodo La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173. N.d.R.: L'ipotesi di ferie, decorre accordo 19 novembre 2013 prevede quanto segue per le imprese alimentari non artigiane fino a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.15 dipendenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 art. 52 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. 41, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio servizio, spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre inoltre, a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77all'art. 67, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del al Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate Aiop, Aris E Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 2002 – 2005

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie di trenta ventisei giorni lavorativi per anno solarelavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settima- nale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni turni di ferie deve sempre in qualsi- asi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere effettuato con riferimento frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) quello festivo, ad ecce- zione dei turni aventi inizio il comma o il 16° giorno del successivo art.61 spettamese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavo- ro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da al- tro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordina- rio. Il registro di cui al successivo art.49precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccaniz- zata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, con esclusione l’indennità sostitutiva delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie si calcola dividendo per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e ventisei la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieretribuzione mensile.

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Ferie. Tutti i I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno diritto una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 173 ore a far data dal 1° luglio 1993, e per il settore della panificazione a far data dal 1° gennaio 1995. Per gli apprendisti di trenta giorni lavorativi età non superiore a 16 anni, la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni. Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Si computano nell'anzianità, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie, i periodi di assenza per anno solaremalattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno. Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale. Per i casi lavoratori del settore della panificazione in cui l'orario forza al 31 dicembre 1994 resta fermo quanto previsto all'art. 19 del c.c.n.l. della panificazione 1° luglio 1991 (vedi Allegato 3). Per tutti gli istituti contrattuali che maturano in ragione d'anno, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi dei predetti istituti per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa. A tal fine le frazioni di mese, pari o superiori a 15 giorni, daranno luogo alla maturazione di 1/12. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173. N.d.R.: L'ipotesi di accordo 19 novembre 2013 prevede quanto segue per le imprese alimentari non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento artigiane fino a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 15 dipendenti: Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal comma del successivo art.61 spettamaggio 2010, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trentadal 1° maggio 2011 e dal 1° marzo 2012, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionicosì come da tabelle allegate. In occasione del godimento Ad integrale copertura del periodo di feriecarenza contrattuale, decorre considerando i 115 € già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad € 52 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in un'unica soluzione con la retribuzione di settembre 2010. Tale importo è comprensivo dei € 12 (dodici), composti da € 6 a favore carico dei lavoratori e € 6 a carico dei datori di lavoro, che saranno versati sul c/c di cui all'articolo rubricato "Azioni per lo sviluppo del lavoratore sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali" del presente accordo. Qualora la normale retribuzione suddetta quota non venga versata ai fini di cui al successivo art.49periodo che precede, dovrà essere integralmente corrisposta direttamente ai lavoratori. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziole medesime decorrenze sopra stabilite. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo L'importo di ferie "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per non aver compiuto un anno intero i casi di servizio spettamilitare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per ogni mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettantemaggio 2010. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a norma del decorrere dal comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieinquadramento.

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Ferie. Tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore non in prova ha diritto ad a un periodo di ferie riposo annuale (ferie) con decorrenza della retribuzione globale di trenta fatto percepita in servizio, nella misura di 4 settimane. Il periodo sopra indicato si intende di calendario. Peraltro le festività di cui ai punti b) e c), art. 20, Testo Unificato - Comune, che cadono nei periodi feriali continuativi (almeno 1 settimana di calendario), non saranno computati come ferie. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni ogni giorno di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento godute frazionatamente equivale a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo1,2. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, riposo annuale ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca normalmente carattere continuativo e la durata dei turni scelta dell'epoca viene fatta di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio. Comunque il periodo di ferie consecutive non potrà eccedere le 3 settimane. Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione, per tanti 12simi quanti sono i mesi di servizio e dell'Aziendamaturati. Agli effetti del computo delle ferie le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero di servizio prestato. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale o la non concessione delle ferie, ma in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva in misura corrispondente alla retribuzione per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione. Agli effetti del computo della retribuzione per il periodo feriale ogni giornata lavorativa equivale a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso e il lavoratore ha diritto, al momento della risoluzione del rapporto stesso, alla liquidazione dei 12simi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale compiuto, sempreché non abbia goduto del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei 12simi. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il godimento delle ferie, l'Azienda è tenuta a corrispondergli, sia per il rientro in sede che per il rientro successivo nella località dove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dagli accordi particolari di settore. Nota a verbale. Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre 3 mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre 6 mesi beneficeranno di 2 giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori. Ai fini di cui sopra non si intendono “camere oscure” quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.

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Ferie. Tutti I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Salvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, i lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino un'anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di trenta fatto. I giorni lavorativi festivi di cui all'art. 31 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per anno solarecui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanaliLe ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, il computo dei giorni per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie deve sempre essere effettuato consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma le esigenze del successivo art.61 spettalavoro dell'azienda, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in serviziosentite le Rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore che, che all'epoca delle ferie, ferie non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di delle ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spettaspetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 un dodicesimo del periodo feriale allo stesso spettantedi cui al 1º comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a norma questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del 1° comma del presente articolorapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate periodo di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni preavviso non può essere considerato periodo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al 1º comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell'anno del godimento delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.

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Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad Xxxx apprendisti di et‡ non superiore ai 16 verr‡ concesso per ogni anno di servizio prestato un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei pari a 30 giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento calendario; a giornate lavorative norma di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spettalegge, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trentaagli apprendisti che abbiano superato i 16 anni, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioniquattro settimane. In occasione del godimento caso di licenziamento o dimissioni spetteranno allíinteressato tanti dodicesimi del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese feriale annuale quanti sono i mesi interi di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e Per gli apprendisti la durata dei turni dellíorario fa riferimento alla normativa sullíorario di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessatolavoro prevista dal presente CCNL, fatte salve le attribuzioni nuove disposizioni di legge a disciplina della materia. Ai fini dello svolgimento delle 120 ore medie di attivit‡ formativa prevista dalla normativa in vigore, si prevede che le stesse possano essere distribuire diversamente nellíarco della durata del Direttore sanitariocontratto di apprendistato e che 42 ore annue medie siano riservate alla formazione trasversale. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale la formazione sar‡ cosÏ articolata: - 80 ore per gli apprendisti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale non attinente allíattivit‡ da svolgere, di cui 28 destinate ai contenuti di carattere trasversale e 52 ai contenuti di carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico - 50 ore per gli apprendisti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale attinente allíattivit‡ da svolgere, di cui 14 destinate ai contenuti di carattere trasversale e 36 ai contenuti di carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico. Le rimanenti ferie devono essere godute parti rinviano alla Commissione Paritetica nazionale líeventuale definizione di linee guida e possono essere assegnate degli indirizzi di massima dellíattivit‡ formativa. In sede territoriale gli Enti Confederali Bilaterali per la formazione o in qualunque momento dell'annoloro assenza le Associazioni Imprenditoriali e/o le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, avranno la facolt‡ di individuare contenuti professionali e minor durata della formazione in relazione alla tipologia delle professionalit‡ da acquisire, della preparazione specifica gi‡ posseduta, della formazione gi‡ acquisita in precedenti esperienze. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro La formazione svolta sar‡ attestata dallíazienda al termine del periodo, scelto evidenziando le competenze professionali acquistate dal dipendentelavoratore, compatibilmente dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi allíimpiego. Copia dellíattestazione sar‡ consegnata al lavoratore. Líapprendista Ë tenuto a frequentare regolarmente i corsi e le iniziative formative ed Ë riservato al datore di lavoro líesercizio dellíazione disciplinare nel caso di assenza ingiustificata ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina del lavoro. Ferme restando le quantit‡ formative previste dalla legislazione vigente, in caso di apprendistato a tempo parziale, le stesse saranno riproporzionate su base annua, con le esigenze di servizio e dell'Aziendastesse modalit‡ previste allíart. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie3 della presente regolamentazione.

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Samples: www.direzionedelpersonale.it

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di trenta lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi per anno solarecomprensivi delle due giornate previste dall'art. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi settimanalidi ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, il computo dei a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di sei ore. Al attività, per il personale di cui alla lettera a) 1° comma ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle computo delle ferie ordinarie di e i giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie goduti per non aver compiuto un anno intero frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio spetta, per ogni mese la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, . La frazione di mese superiore a norma del 1° comma del presente articoloquindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solarealle ferie. L'epoca e la durata dei turni di 8. Le ferie sono stabiliti dall'Amministrazioneun diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitariosalvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in qualunque momento dell'annoservizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie15, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita di malattia, che esplicita del abbiano impedito il godimento annuale in tutto o in parte delle ferie.ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato,

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Samples: Ipotesi Di Contratto Collettivo Nazionale Del Comparto Scuola Quadriennio Giuridico 2006 2009 E 1° Biennio Economico 2006 2007

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di trenta assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi per anno solareviene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i casi in cui l'orario giovani di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalietà inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l'art. 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, il computo dei giorni di delle ferie deve sempre essere effettuato con riferimento è rapportato a giornate lavorative di sei ore. Al personale Nell'ambito delle iniziative di formazione individuale e collettiva del presente contratto, all'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per formazione professionale di interesse agrario, istituiti da enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso. Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell'arco del triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno. In caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le parti sociali ai sensi dell'art. 6 della legge n. 53/2000, e quelli approvati dal Fondo per la formazione continua in agricoltura di cui alla lettera a) all'art. 118 della legge n. 388/2000, l'operaio a tempo indeterminato potrà usufruire dei relativi congedi, utilizzando in primo luogo il monte ore di cui al comma precedente. Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1° comma del successivo art.61 spetta, per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie. Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di formazione professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in aggiunta alle ferie ordinarie quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione provinciale. Le modalità di giorni trenta, fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione continua riconosciuti dall'art. 6 della legge n. 53/2000. In caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un ulteriore periodo permesso retribuito di quindici dieci giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito. Ha altresì diritto ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge (1). Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del godimento figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi (2). Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49congedo richiesto, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l'ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in servizio. Al cui il lavoratore chesia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, all'epoca delle ferie, non abbia maturato lo stesso è tenuto a preavvertire il diritto all'intero periodo datore di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, lavoro dell'assenza e a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e presentare la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente richiesta scritta con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute relativa certificazione tempestivamente e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto comunque entro 48 ore dall'inizio dell'assenza dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferielavoro.

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Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1º gennaio-31 dicembre), ad un periodo di ferie riposo retribuito pari a 22 o a 26 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di trenta lavoro sia ripartito su 5 o 6 giorni lavorativi lavorativi, indipendentemente dall'anzianità di servizio. La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per anno solaredodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. Per i casi il personale entrato in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalio cessatone in corso d'anno, il computo dei conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie siano interamente usufruite e al secondo decimale superiore nel caso di pagamento per cessazione di rapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento superiori a giornate lavorative quelli maturati, il datore di sei ore. Al personale lavoro avrà diritto di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, trattenere in aggiunta alle ferie ordinarie sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per goduti e non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solarematurati. L'epoca e la durata dei turni di delle ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendentesarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordo fra le parti potranno essere divise in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore. In caso di richiamo in servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita nel corso del godimento annuale del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese (comprovate documentariamente) derivategli dall'interruzione o dallo spostamento. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.

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Ferie. Tutti i I lavoratori hanno diritto ad un periodo diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, a quattro settimane di ferie retribuite con la retribuzione globale di trenta fatto. In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di fruiti come ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioequivalgono ad una settimana. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, che all'atto della risoluzione del rapporto non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie feriale per non aver compiuto un anno intero avere un'anzianità di servizio spettadi dodici mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 delle ferie annuali di competenza per ogni mese di servizio prestatoanzianità. La frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà considerata, 1/12 agli effetti delle ferie, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. I giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 16 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale allo stesso spettanteovvero al pagamento degli stessi. Per i lavoratori a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo feriale (o l'indennità sostitutiva), sarà ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all'art. 69. Per i lavoratori a cottimo pieno la retribuzione sarà ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito nelle quattro settimane o due quindicine precedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le ferie sono riferite o la data della risoluzione del rapporto. Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma del 1° comma del presente articolonel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane l'eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di piano ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca verrà comunicato alla R.S.U. L'azienda e la durata dei turni di R.S.U. potranno stabilire l'epoca delle ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti in un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendadiverso da quello indicato. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale o espressa alle ferie. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo cumulativo delle ferie, dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in banca ore.

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Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi, retribuito con la retribuzio- ne di trenta giorni lavorativi per anno solarefatto, comprensiva dell'indennità di mensa. Per i casi Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà titolo al compenso delle ferie stesse, in cui l'orario proporzione ai mesi di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei orepre- stato. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, Qualora non abbia maturato il diritto all'intero alle ferie intere, il lavoratore avrà titolo a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’epoca delle ferie per non aver compiuto un anno intero sarà stabilita di comune accordo fra le parti tenendo conto delle esigenze di servizio. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Agli effetti dell’anzianità di servizio spettaper il godimento delle ferie, saranno utilmente computate le giornate di assenza o di sospensione di lavoro verificatesi per malattia, infortunio, puerperio, matrimonio e simili. Le ferie saranno concesse normalmente nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno. Dato lo scopo sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse. Il lavoratore che, nonostante l'asse- gnazione delle ferie, non usufruisse, per ogni mese sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. A richiesta del lavoratore verrà erogato un congruo antici- po sulla retribuzione relativa al periodo feriale. Per gli impiegati in servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma alla data del 1° comma del presente articolo. Il dipendenteaprile 1975, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate viene mantenuto “ad personam” lo scaglione di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferieoltre i 12 anni.

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Samples: Verbale Di Accordo

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie ferie, con decorrenza della retribuzione globale. Tale periodo è di trenta 26 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi lavorativi, fermo restando che, in cui l'orario regime di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalisettimana lavorativa di cinque giorni, il computo dei giorni periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento è di 22 giorni lavorativi. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento rateo del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato. A tali fini, 1/12 le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Sulla base del periodo feriale allo stesso spettanteprogrammato - di norma entro il mese di marzo - per le ferie collettive, a norma concordato con la R.S.U. o, in mancanza, con le R.S.A. delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle competenti strutture territoriali, l'azienda assegna le ferie tenuto conto delle esigenze del 1° comma del presente articoloservizio e delle richieste dei dipendenti. Il dipendenteperiodo di ferie annuale ha normalmente carattere continuativo. In caso di frazionamento, in sostituzione una parte delle festività soppresseferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti e sarà goduta nel periodo maggio-ottobre. Per i dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle località/stazioni montane, ha diritto inoltre a quattro giornate balneari e climatiche, la parte di ferie da fruirsi godere nel medesimo periodo sarà pari a 1/3 di quelle spettanti. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l'anno solaredel diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta anche nell'anno successivo. L'epoca Le festività di cui all'art. 20, comma 1, lett. b) e la durata dei turni c) che cadano durante il periodo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazionenon assorbono il coincidente giorno di ferie. Nel caso in cui, previo esame con in regime di settimana lavorativa di cinque giorni, tali festività cadano nel sesto giorno prelavorato retribuito, le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendastesse si intendono assorbite. Non è ammessa la ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia sia tacita del lavoratore o per disposizioni dell'azienda. Il lavoratore che esplicita nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. La risoluzione del godimento annuale rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a quello maturato, l'azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione, l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. L'assegnazione delle ferieferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non puo` superare le 3 settimane. Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana. L'epoca delle ferie sara` stabilita secondo le esigenze di trenta giorni lavorativi lavoro, contemporaneamente per anno solare. l'intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la R.S.U.. Per i casi in cui l'orario lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprendera` anche l'utile medio di servizio non sia distribuito su sei cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. I giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale festivi di cui alla lettera aai punti b), c) 1° comma e d) dell'art. 9, parte comune, del successivo art.61 spettapresente C.C.N.L., in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore che ricorrono nel periodo di quindici giornigodimento delle ferie, di non sono computabili come ferie, per cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionisi dara` luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. In occasione del godimento del Tale prolungamento puo` essere sostituito dalla relativa indennita` per mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, decorre l'azienda e` tenuta a favore praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla localita` ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del lavoratore la normale retribuzione viaggio. Il periodo di cui tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localita` di riposo, non verra` computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo da` diritto al successivo art.49, con esclusione compenso sostitutivo delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizioferie maturate. Al lavoratore che, che all'epoca del rapporto delle ferie, ferie non abbia ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto avere ancora una anzianita` di almeno un anno intero di servizio spettacontinuativo presso l'azienda, spettera`, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sara` considerata a questi effetti come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di anzianita` maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolooppure dal giorno dell'assunzione. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate periodo di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni preavviso non puo` essere considerato periodo di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Ferie. Tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore non in prova ha diritto ad un periodo di ferie riposo annuale (ferie) con decorrenza della retribuzione globale di trenta fatto percepita in servizio, nella misura di quattro settimane. Il periodo sopra indicato si intende di calendario. Peraltro le festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 20, Testo Unificato - Comune, che cadono nei periodi feriali continuativi (almeno una settimana di calendario), non saranno computati come ferie. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni ogni giorno di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento godute frazionatamente equivale a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo1,2. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, riposo annuale ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca normalmente carattere continuativo e la durata dei turni scelta dell'epoca viene fatta di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio. Comunque il periodo di ferie consecutive non potrà eccedere le tre settimane. Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio e dell'Aziendamaturati. Agli effetti del computo delle ferie le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero di servizio prestato. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale o la non concessione delle ferie, ma in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva in misura corrispondente alla retribuzione per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione. Agli effetti del computo della retribuzione per il periodo feriale ogni giornata lavorativa equivale ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso e il lavoratore ha diritto, al momento della risoluzione del rapporto stesso, alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale compiuto, sempreché non abbia goduto del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il godimento delle ferie, l'Azienda è tenuta a corrispondergli, sia per il rientro in sede che per il rientro successivo nella località dove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dagli accordi particolari di settore. Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre tre mesi, beneficieranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre sei mesi beneficieranno di due giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori. Ai fini di cui sopra non si intendono “ camere oscure ” quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da

Ferie. Tutti i lavoratori hanno medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di trenta 30 (trenta) giorni lavorativi. medico ha anche diritto per ciascun anno ai sensi della L. 23/12/77 n. 937 a due giornate da aggiungere alle ferie. I1 medico assunto posteriormente al gennaio ha diritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionate al pe- riodo di servizio che presterà nell'anno; pure nel caso di ces- sazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro nel corso l'anno. godimento delle ferie avverrà in modo programmato nelle forme che saranno concordate tra l'Amministrazione della Casa di Cura, il Direttore Sanitario e la R.S.M., tenuto conto della ne- cessità di garantire ai medici, di norma, un periodo estivo di 15 giorni lavorativi per anno solareconsecutivi (giugno-settembre). Le rimanenti fe- rie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento. Per eccezionali esigenze di servizio, l'Amministrazione, d'in- tesa con il Direttore Sanitario e la R.S.M., può rinviare il periodo di ferie programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie, in qual caso l'Amministrazione risarcirà il medico delle spese sostenute e documentalmente dimostrabili a seguito mento delle ferie o dal richiamo da esse. Per i casi in cui nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, settimanali e per il medico a il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato fatto con riferimento a giornate sei gior- nate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriesettimanali.

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Ferie. Tutti La durata del periodo annuale di ferie è di 26 giorni lavorativi. Agli effetti delle ferie si computano i lavoratori hanno diritto ad giorni dal lunedì al sabato. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che intenda effettuare un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco di un biennio. Nel caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di trenta giorni lavorativi per anno solareservizio prestato (se inferiore all'anno). Il periodo di ferie è di norma, e salvo particolari esigenze aziendali, fissato tra maggio e ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, e quelle di raccolta e salatura di pelli grezze fresche, che possono fissarlo in ogni periodo dell'anno. Le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi. Per i casi lavoratori retribuiti a provvigione la retribuzione per il periodo feriale comprende la media delle provvigioni percepite nello stesso periodo dai colleghi del negozio o reparto; nelle aziende con un solo dipendente in cui l'orario caso di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore xxxxx xxxxxxxxxx viene considerata la media delle provvigioni percepite negli ultimi 12 mesi (o nel minor periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato) dal singolo lavoratore. Se il dipendente in ferie è sostituito da un altro lavoratore estraneo al reparto, 1/12 ha diritto ad una quota di provvigioni pari a quella spettante al sostituto. L'indennità sostitutiva per ogni giornata di ferie non godute è ragguagliata a 1/26 della retribuzione mensile di fatto. Il decorso delle ferie è interrotto in caso di sopravvenuta malattia riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Le festività cadenti nel corso del periodo feriale allo stesso spettante, a norma danno luogo ad un corrispondente prolungamento del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriestesso.

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Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei 26 giorni di ferie deve sempre essere effettuato retribuite. Sono fatti salvi i periodi di permesso aggiuntivo previsti da specifiche disposizioni di legge per i tecnici sanitari di radiologia medica. I dipendenti con riferimento un'anzianità di servizio di almeno 3 anni hanno diritto a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di 28 giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo lavorativi di ferie. Dopo 3 anni di servizio, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione ai dipendenti di cui al successivo art.49comma 1 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 3. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tali effetti come mese intero. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 37 conserva il diritto alle ferie. Le ferie sino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Esse vanno fruite nel corso dell'anno di calendario di riferimento, con esclusione in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle indennità specificamente connesse alla presenza richieste del dipendente. Le ferie possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell'anno, fatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta, di un periodo continuativo non inferiore a due settimane. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. Al lavoratore cheIn tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, all'epoca nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle ferie, non abbia maturato spese anticipate o comunque sostenute per il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero goduto. In caso di indifferibili esigenze di servizio spettache non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione la fruizione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati deve avvenire entro il primo trimestre semestre dell'anno successivo. In caso di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni motivate esigenze di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute carattere personale e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al 31 dicembre entro il mese di giugno dell'anno successivo, purché la relativa richiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà disposta d'ufficio. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. Il datore di lavoro deve essere posto in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettante, anche se si protraggano per l'intero anno. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal responsabile della struttura, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 10 e dell'Azienda11. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita In caso di cessazione del godimento annuale rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle feriestesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di trenta 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L’in sorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per anno solareterritorio interrompe il decorso delle ferie. Per Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art.41. Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i casi diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in cui l'orario non più di due periodi nell’arco dell’an no. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie. In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’an no di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, la lavoratrice o il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma lavoratore prima del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento termine del periodo di ferie, decorre a favore fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza fruire di detto periodo in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato epoca successiva e il diritto all'intero periodo di ferie al rimborso delle spese sostenute sia per non aver compiuto un anno intero di servizio spettal’an ticipato rientro, sia per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e tornare eventualmente al luogo dal quale la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro dipendente o il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitariodipendente siano stati richiamati. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze servizio durante il periodo di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie la cui durata, stabilita in giorni lavorativi, da calcolarsi con il coefficiente 1, risulta dal seguente prospetto: In caso di trenta giorni lavorativi applicazione di orario di lavoro settimanale su 6 giornate lavorative, il coefficiente da utilizzare è pari a 1,2. Il computo delle ferie avverrà per anno solare. Non sono ammesse né la rinuncia né la mancata concessione. Per i casi l'anno in cui l'orario è avvenuta l'assunzione o la risoluzione del rapporto di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanalilavoro, il computo dei lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate per mese intero, mentre sono trascurate le frazioni inferiori a 15 giorni. Le giornate festive di cui all'art. H12, (giorni festivi), ricorrenti nel periodo di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei orenon sono computabili nelle stesse. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle L'assegnazione delle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore non può aver luogo durante il periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del preavviso né durante il periodo di ferie, decorre a favore del prova. Qualora il lavoratore la normale retribuzione venga richiamato in servizio durante il periodo di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca godimento delle ferie, non abbia maturato l'azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il diritto all'intero rientro in sede, sia per l'eventuale ritorno nella località ove egli godeva delle stesse. La malattia comprovata ed accertata interrompe il periodo di ferie purché sia tempestivamente comunicata per non aver compiuto un anno intero di servizio spettai previsti controlli. A mente dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro le giornate di ferie da fruirsi maturate e non godute entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni ciascun anno, fermo restando il periodo minimo di due settimane di ferie sono stabiliti dall'Amministrazioneda godersi nell'anno di maturazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77se maturato, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono possono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze nei 36 mesi successivi al termine dell'anno di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle feriematurazione.

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Ferie. Tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti con contratto part-time o ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie di trenta con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno solarescolastico. Agli effetti del computo del periodo di ferie la settimana lavorativa si considera, quale che sia la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro, di 6 giorni lavorativi. Compatibilmente alle esigenze dell'istituto le ferie dovranno essere godute nei periodi di inattività scolastica. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente C.C.N.L.. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato. Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 120 ore all'anno. Al personale dei livelli IV e V e VII potranno essere richieste nel corso dell'anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell'assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro. Per i ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui l'orario la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di servizio retribuzione: - lavoro notturno: 25%; - lavoro festivo: 40%; Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione, determinata come al precedente art. 20, moltiplicata per i seguenti coefficienti: -lavoro straordinario diurno feriale: 1,25; -lavoro straordinario notturno feriale: 1,45; -lavoro straordinario festivo: 1,50; -lavoro straordinario notturno festivo: 1.65. Per il personale non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo docente dei giorni livelli I,II,III e IV le ore di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettantelavoro straordinarie, a norma richiesta del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie possono essere compensate con ore libere da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati fruire entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro. - Tutte le festività civili e religiose coincidenti con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti domenica vengono retribuite con un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie00.xx della retribuzione globale oltre alla normale retribuzione.

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Ferie. Tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto ad per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di trenta giorni lavorativi fatto (per anno solaregli importi del premio di produzione nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. Per 15, parte A, commi 7 e 8) nella seguente misura: · per anzianità fino a 25 anni: 4 settimane; · per anzianità oltre i casi 25 anni 4 settimane e 1 giorno. In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni caso di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono a giornate lavorative di sei oreuna settimana. Al personale I giorni festivi di cui alla lettera aall'art. 81 (giorni festivi) 1° comma non sono computabili come giornate di ferie. In caso di inizio del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore e sempreché sia stato superato il periodo di quindici giorniprova, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del al lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo spetterà un dodicesimo di ferie per non aver compiuto un anno ogni mese intero di servizio spettaanzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero. Per il calcolo dell'anzianità pregressa, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. Il dipendente15, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate punto 1) (passaggi di ferie da fruirsi entro l'anno solarequalifica). L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente Compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Aziendaservizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'Azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Se il lavoratore, per esigenze di servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno a cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo. A richiesta del lavoratore il trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di esse. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo anno di servizio. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Se il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie egli usufruirà del trattamento di trasferta di cui all'art. 85 (trasferte) per il tempo necessario sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie e, analogamente, il periodo di tempo necessario per l'eventuale ritorno nella località di godimento annuale delle ferie.

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