Common use of FATTORI DI RISCHIO Clause in Contracts

FATTORI DI RISCHIO. In conformità a quanto previsto dal Testo Unico TV e dalla Convenzione 1994, Rai stipula con cadenza triennale un apposito contratto di servizio con il Ministero, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contratto, in particolare, disciplina a livello tecnico le modalità e i livelli qualitativi di ero- gazione del Servizio Pubblico da parte di Rai e contiene una serie di prescrizioni in materia di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi alla diffusione del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministero, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospetto, po- trebbero determinare livelli di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti o la necessità di nuovi investimenti non preventivati, con assunzione di oneri ulteriori per la Società. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.1 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi in una perdita di clientela per la Società, con effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti che la Società potrebbe essere tenuta ad affrontare. Alla Data del Prospetto, la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032. Per maggiori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.5 del Prospetto.

Appears in 2 contracts

Samples: Prospetto Informativo, Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. In conformità Il finanziamento dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione il 27 febbraio 2015. La Società deve corrispondere a quanto previsto dal Testo Unico TV GE Capital per ciascun trimestre o frazione di trimestre un interesse nominale annuo a un tasso pari alla somma di Euribor a 3 mesi più spread (maggiorazione di 3,15 punti). Gli interessi, gli accessori e dalla Convenzione 1994le spese devono essere pagati in rate trimestrali posticipate. Nel caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute per capitale, Rai stipula con cadenza triennale un apposito interessi, spese e accessori, la Società dovrà corrispondere a GE Capital gli interessi di mora in misura pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di 4 punti percentuali. Il contratto prevede che la Società debba rispettare per l’intera durata del finanziamento specifici parametri finanziari c.d. covenants (rapporto indebitamento finanziario netto/EBITDA; rapporto indebitamento finanziario netto/patrimonio netto), che vengono verificati da GE Capital semestralmente, sulla base del bilancio consolidato ovvero della situazione semestrale consolidata al 30 giugno. Il contratto di servizio con il Ministerofinanziamento prevede inoltre clausole che subordinano al preventivo consenso di GE Capital, integrativo tra le altre cose: (i) l’assunzione di delibere di fusione, scissione, concentrazione, scioglimento, liquidazione, modifiche della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contrattoforma societaria, in particolareriduzione del capitale sociale, disciplina richiesta di concordato preventivo e di amministrazione straordinaria, cessione di rami d’azienda o qualsiasi altra operazione straordinaria; (ii) la cessazione o variazione dell’attività della Società; (iii) la concessione di garanzie a livello tecnico le modalità e i livelli qualitativi favore di ero- gazione del Servizio Pubblico terzi da parte della Società; e (iv) la costituzione di Rai vincoli reali sui propri beni o di proprie controllate, beni immateriali o materiali, mobili o immobili e contiene una serie sui propri diritti o crediti a fronte di prescrizioni in materia obbligazioni proprie o di qualità tecnica terzi, e gestione degli Impianti relativi alla diffusione la creazione di alcun vincolo non consentito ai sensi del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di serviziofinanziamento (cd. negative pledge). Il contratto prevede, inoltre, l’impegno della Società a non emettere categorie di azioni diverse dalle azioni ordinarie o strumenti partecipativi, nonché il divieto di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447-bis del c.c. In caso di mancato rispetto dei predetti covenants e delle altre clausole sopra richiamate GE Capital è legittimata a risolvere il contratto e conseguentemente la Società dovrà provvedere al pagamento dell’intero debito per capitale, interessi, oltre ad accessori e spese, cosi come risultante alla data di risoluzione. La Società dovrà, inoltre, versare una penale, a titolo di risarcimento danni, nella misura del 1,50% calcolato sull’importo residuo dovuto al momento della risoluzione. Infine, la Società deve rimborsare integralmente il finanziamento nel caso in cui la partecipazione al capitale sociale della Società detenuta, direttamente o indirettamente, dalla famiglia Fedrigoni si riduca al di sotto del 51%. In data 4 agosto 2014 GE Capital ha rilasciato il proprio consenso all’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale deliberato dall’Assemblea straordinaria della Società in data 18 luglio 2014. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministero, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospetto, po- trebbero determinare livelli di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti o la necessità di nuovi investimenti non preventivati, con assunzione di oneri ulteriori per la Societàinformazioni cfr. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.1 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 22.3 del ProspettoProspetto Informativo. In data 13 giugno 2014 la Società ha concluso un contratto di finanziamento, successivamente modificato in data 12 settembre 2014, con Barclays Bank Plc. (“Barclays”) di importo complessivo pari ad Euro 15 milioni da utilizzarsi per il rifinanziamento dell’indebitamento esistente nonché per esigenze operative. Il finanziamento dovrà essere rimborsato entro il 12 dicembre 2015. La perdita Società ha la facoltà di utilizzare ripetutamente la linea di credito e ciascun utilizzo avrà la durata massima di 90 giorni (l’“Utilizzo”). Alla scadenza di ciascun Utilizzo, sempre nei limiti della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi linea di credito complessivamente concessa, la Società potrà quindi decidere di (i) rimborsare il relativo importo; (ii) richiedere una nuova erogazione; (iii) richiedere il rinnovo, integrale o parziale, dell’Utilizzo. La Società dovrà quindi rimborsare ciascun Utilizzo al termine del relativo periodo di Interessi (come definito all’interno del contratto), fermo restando che tutti gli Utilizzi in una perdita essere alla scadenza del finanziamento dovranno essere rimborsati in tale data (i.e. il 12 dicembre 2015). Il contratto prevede clausole che subordinano al preventivo consenso di clientela per la SocietàBarclays, con effetti negativi sui suoi ricavitra le altre cose, nonché sulla sua situazione economica(i) l’effettuazione di operazioni sul capitale sociale, patrimoniale e finanziariaovvero fusioni, scissioni o altre operazioni di natura straordinaria similare; (ii) l’effettuazione di cessioni, sotto qualsiasi forma, di beni, ossia cespiti, partecipazioni, aziende o rami d’azienda, marchi o qualsiasi altra immobilizzazione; (iii) ad apportare modifiche allo statuto che diano luogo al diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del cod. civ. Inoltre, la Società si è impegnata a costituire in favore di Barclays garanzie di grado e valore equivalenti a quelle che la stessa eventualmente accordasse ad altri creditori e a far si che ogni altra garanzia reale e/o personale rilasciata da terzi a garanzia di eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti operazioni bancarie e/o finanziarie realizzate dalla Società in futuro sia preventivamente estesa al contratto di finanziamento a favore di Barclays (cd. negative pledge). Nel caso in cui i suddetti impegni non siano rispettati dalla Società, Barclays avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. con la conseguenza che la Società potrebbe essere tenuta ad affrontaredovrà rimborsare a Barclays (i) il residuo importo in linea capitale del finanziamento con gli interessi maturati, (ii) ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto di finanziamento; e (iii) gli ulteriori interessi di mora, nella misura stabilita dal contratto, dalla data di risoluzione e/o di recesso. Alla Data del Prospetto, Il contratto prevede inoltre il rimborso anticipato obbligatorio nel caso in cui la Famiglia Fedrigoni cessi di controllare la Società (salvo il preventivo consenso di Barclays). In tal caso il finanziamento sarà automaticamente ed integralmente cancellato e la Società dovrà rimborsare integralmente, entro un termine non èsuperiore a 15 giorni, né è mai stata prima d’orail finanziamento (capitale residuo, titolare interessi ed altri oneri maturati sull’ammontare rimborsato). Infine il contratto di Frequenze, finanziamento riconosce a Barclays la cui asse- gnazione viene invece effettuata facoltà di recedere dal contratto nel caso in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e localicui, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipendel’altro, pertantouna qualsiasi società del Gruppo (i) sia divenuta insolvente o abbia diminuito, dalla capacità dei clienti Broadcaster per fatto proprio, le garanzie che aveva promesso o sia ritenuto in stato di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stessecrisi agli effetti della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia n. 267); (ii) non sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano più in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni di pagamento; (iii) cessi di pagare in relazione alle quali l’Emittente presta tutto o in parte sostanziale i propri servizidebiti e comunichi la propria intenzione in tal senso; (iv) a causa di difficoltà economiche o finanziarie, avvii negoziazioni o concluda accordi con i propri creditori al fine di ottenere che le Frequenze il proprio indebitamento sia riscadenzato. Inoltre, Barclays ha la facoltà di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessirecedere dal contratto nel caso di convocazione degli organi sociali competenti per deliberare la liquidazione o comunque, il verificarsi di una causa di scioglimento della Società e/o di qualsiasi società appartenente al Gruppo e/o di alcun garante delle obbligazioni della Società derivanti dal contratto di finanziamento. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza Nessuno dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate suddetti eventi si è fissata al 28 giugno 2032. Per maggiori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia verificato alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.5 Data del ProspettoProspetto Informativo.

Appears in 1 contract

Samples: Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. In conformità a quanto previsto dal Testo Unico TV e dalla Convenzione 1994, Rai stipula con cadenza triennale un apposito contratto di servizio con il Ministero, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contrattoPer le osservazioni espresse in proposito, in particolare, disciplina a livello tecnico le modalità e i livelli qualitativi di ero- gazione del Servizio Pubblico da parte di Rai e contiene una serie di prescrizioni in materia di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi alla diffusione del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE data 15 novembre 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato, come detto, dal Testo Unico TV fino Collegio Sindacale si rinvia alla PARTE I, Capitolo I, Paragrafo 1.1 del Supplemento alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari pubblicato in data 3 dicembre 2010. Tenuto conto del recente andamento gestionale della Società e del Gruppo e degli scostamenti rilevati rispetto al 6 maggio 2016 piano industriale consolidato rivisto in data 8 settembre 2010, nonché delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, la Società ritiene ormai superato tale piano e non dipendaprevede, pertanto, dalla sottoscrizione di redigere un nuovo piano industriale entro la data di approvazione del nuovo contratto bilancio 2010, indipendentemente dai risultati dell’offerta pubblica di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministero, non conosciute né prevedibili alla Data scambio sulle quote del Prospetto, po- trebbero determinare livelli di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti o la necessità di nuovi investimenti non preventivati, con assunzione di oneri ulteriori per la SocietàFondo Investietico. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai circa il piano industriale di Gruppo si rinvia alla Sezione PrimaPARTE I, Capitolo VIII, Paragrafo 6.1.5.1 13 del ProspettoSupplemento alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari pubblicato in data 3 dicembre 2010. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto Quanto alle considerazioni svolte dagli amministratori in merito alla possibilità per la Società ed il Gruppo di Serviziocontinuare a operare sulla base del presupposto della continuità aziendale alla data del 30 settembre 2010, si richiama integralmente quanto riportato al successivo punto b) del presente paragrafo, non essendo intervenuti significativi mutamenti rispetto alla data del 30 giugno 2010. Il Gruppo chiude il primo semestre del 2010 con una perdita netta pari a Euro 3.345 migliaia rispetto ad una perdita di Euro 5.599 migliaia registrata al 30 giugno 2009. Al 30 giugno 2010 sussiste inoltre una situazione di patrimonio netto negativo per Euro 4.090 migliaia, nonché una situazione nella quale le passività correnti superano le attività correnti per un importo pari a Euro 9.763 migliaia. I dati semestrali evidenziano fenomeni di tensione finanziaria, per l’analitica descrizione dei quali si rinvia alla Sezione PrimaPARTE I, Capitolo VII, Paragrafo 6.4.21.2 del Supplemento alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari pubblicato in data 3 dicembre 2010. Gli Amministratori hanno comunque ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale in considerazione delle iniziative di reperimento di risorse finanziarie, e nonché del processo di riorganizzazione analiticamente descritti nella PARTE I, Capitolo XXIII, Paragrafo 22.1 1.2 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi Supplemento alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari pubblicato in una perdita di clientela per la Societàdata 3 dicembre 2010, con effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti che la Società potrebbe essere tenuta ad affrontare. Alla Data del Prospetto, la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032. Per maggiori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.5 del Prospettorinvia.

Appears in 1 contract

Samples: Prospetto Delle Variazioni Del Patrimonio Netto Consolidato Al 30 Settembre 2010

FATTORI DI RISCHIO. obblighi contrattuali dell’accordo SPPA. Si è ritenuto opportuno contabilizzare la parte restante, pari a Euro 8 milioni, nel conto economico del 2016, considerando l’inizio dell’accordo SPPA avvenuto nella seconda metà dell’anno, con la spedizione del primo lotto significativo di volumi relativi allo SPPA durante il quarto trimestre dell’anno. Ai sensi dello SPPA, il Gruppo Safilo è divenuto fornitore di occhiali a marchio Gucci con diritto di esclusiva fino al 31 dicembre 2018. Si precisa che il diritto di esclusiva è soggetto ad alcune limitate eccezioni per collezioni speciali e le capsule collection, che Kering può decidere di acquistare da terzi entro determinati limiti quantitativi. Ai sensi dello SPPA, per ogni anno contrattuale, il Gruppo è tenuto a fornire – e Kering è tenuto ad acquistare – un determinato quantitativo minimo di prodotti (fissato per volumi decrescenti) fino al termine del contratto. In particolare, a partire da gennaio 2019 è previsto un dimezzamento dei quantitativi minimi garantiti di volumi. Lo SPPA prevede clausole penali a carico di entrambe le parti al verificarsi di determinati eventi. In particolare, Xxxxxx S.p.A. è tenuta a corrispondere una penale in caso di ritardi nella consegna della merce. Inoltre, in aggiunta alle consuete clausole risolutive per violazioni di obblighi contrattuali tipiche per contratti di questo tipo (e fatte salve le misure correttive applicabili), Kering può recedere dallo SPPA in caso di ritardi significativi e ripetuti nella consegna dei prodotti e di non conformità significative e ripetute dei prodotti consegnati, qualora le stesse non siano rimediate nei termini stabiliti. Qualora Kering dovesse esercitare il proprio diritto di recesso o risoluzione ovvero le parti decidessero di non rinnovare lo SPPA e il Gruppo Safilo non fosse in grado di stipulare nuovi accordi di licenza o accordi di partnership a termini e condizioni equivalenti con quanto previsto dal Testo Unico TV dallo SPPA in tempistiche ragionevoli, il Gruppo potrebbe dover ridurre la propria attività con conseguente mancato assorbimento di capacità produttiva, con possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale e dalla Convenzione 1994finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del Gruppo Safilo. Inoltre, Rai stipula con cadenza triennale un apposito contratto eventuale recesso o risoluzione anticipata potrebbe impattare, anche in maniera significativa, sui Dati Previsionali; peraltro, tali impatti dipenderebbero dai tempi e dai modi di servizio con il Ministero, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contratto, in particolare, disciplina a livello tecnico le modalità tale recesso o risoluzione anticipata e i livelli qualitativi di ero- gazione del Servizio Pubblico da parte di Rai e contiene una serie di prescrizioni in materia di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi alla diffusione del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e pertanto non sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministero, non conosciute né prevedibili stimabili alla Data del Prospetto. Si segnala, po- trebbero determinare livelli infine, che il periodo di servizio più stringenti rispetto esclusiva è contrattualmente fissato fino alla fine dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018 mentre la scadenza dello SPPA è fissata alla fine del 2020. Durante questo periodo il Gruppo Xxxxxx continuerà a quelli attualmente previsti o la necessità fornire occhiali a marchio Gucci a Kering secondo le quantità previste dallo SPPA, mentre Xxxxxx avrà flessibilità di nuovi investimenti non preventivatidecidere se, per il suo complessivo fabbisogno, continuare ad avvalersi solamente del Gruppo Safilo ovvero acquistare ulteriori prodotti a marchio Gucci da società concorrenti del Gruppo ovvero internalizzare tale produzione, con assunzione di oneri ulteriori per la Societàpossibili effetti negativi sull’attività, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del Gruppo Safilo. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI17, Paragrafo 6.1.5.1 17.2, del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto Il Gruppo Safilo è esposto al rischio di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, non riuscire a soddisfare le esigenze dei consumatori attraverso la capacità di cogliere i mutamenti delle preferenze degli stessi e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi le tendenze e le innovazioni tecnologiche nel mercato in una perdita di clientela per la Società, con effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti che la Società potrebbe essere tenuta ad affrontare. Alla Data del Prospetto, la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032. Per maggiori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.5 del Prospettoopera.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Finanziamento

FATTORI DI RISCHIO. Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei rating attribuiti all’Emittente ovvero alle Obbligazioni potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In conformità a quanto previsto dal Testo Unico TV e dalla Convenzione 1994, Rai stipula con cadenza triennale un apposito contratto di servizio con il Ministero, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contratto, in particolare, disciplina un peggioramento del merito di credito dell’Emittente potrebbe determinare un aumento dello Spread di Credito dell’Emittente, determinando altresì una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei rating dell’Emittente ovvero delle Obbligazioni determini una diminuzione dello Spread di Credito dell’Emittente, determinando altresì un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni, ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni. Eventuali modifiche ai rating dell’Emittente o delle Obbligazioni, che dovessero intervenire durante il Periodo di Offerta, saranno portate a livello tecnico conoscenza del pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ORE” e/o “Milano Finanza” o su altro quotidiano economico a diffusione nazionale, nonché mediante specifico avviso diffuso da Borsa Italiana. Il regolamento delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile prevede - al verificarsi di fatti perturbativi della regolare rilevazione dei valori del parametro di indicizzazione (EURIBOR) - la rilevazione dei valori di tale parametro da parte dell’Agente di Calcolo. Gli eventi di turbativa e le modalità di rilevazione ad esito di tali eventi sono indicati nel regolamento delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile. UniCredit opererà quale agente di calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione delle cedole relative alle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile e i livelli qualitativi delle attività connesse. Tale coincidenza fra responsabile del collocamento ed agente di ero- gazione del Servizio Pubblico da parte calcolo potrebbe determinare una situazione di Rai conflitto di interessi nei confronti degli investitori. L’Offerta è integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto in Italia, fatti salvi gli impegni di garanzia assunti dal consorzio di collocamento e contiene una serie di prescrizioni in materia garanzia (di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi cui alla diffusione del segnale televisivo e radiofonicoSezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4). Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinatoNessuna quota sarà destinata ad Investitori Qualificati, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministero, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospetto, po- trebbero determinare livelli di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti o la necessità di nuovi investimenti non preventivati, con assunzione di oneri ulteriori per la Società. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia seguito definiti alla Sezione PrimaSeconda, Capitolo VI5, Paragrafo 6.1.5.1 5.2.1. L’ammontare complessivo del Prospetto. Per maggiori informazioni Prestito a Tasso Fisso e del Prestito a Tasso Variabile sarà comunicato al pubblico mediante apposito avviso integrativo pubblicato sul Nuovo Contratto quotidiano “Il Sole 24 ORE” e/o “Milano Finanza” o su altro quotidiano economico a diffusione nazionale entro 5 (cinque) giorni lavorativi - secondo il calendario di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, Borsa Italiana di volta in volta vigente (Giorno Lavorativo) - dalla conclusione dell’Offerta e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi in una perdita di clientela per la Società, con effetti negativi sui suoi ricavicontestualmente trasmesso a Consob, nonché sulla sua situazione economicamediante specifico avviso diffuso da Borsa Italiana. Pertanto, patrimoniale al momento dell’adesione, l’aderente non conoscerà l’ammontare definitivo del Prestito a Tasso Fisso e finanziaria. Inoltredel Prestito a Tasso Variabile, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare il quale è comunque stabilito in un incremento dei costi e degli investimenti che la Società potrebbe essere tenuta ammontare massimo pari ad affrontare. Alla Data del Prospetto, la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032. Per maggiori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.5 del ProspettoEuro 1.000.000.000 incrementabile fino ad Euro 2.000.000.000.

Appears in 1 contract

Samples: www.borsaitaliana.it

FATTORI DI RISCHIO. In conformità a quanto previsto dal Testo Unico TV e dalla Convenzione 1994, Rai stipula con cadenza triennale Lo stabilimento industriale sito in Grassobbio (Bergamo) è oggetto di un apposito contratto di servizio con il Ministero, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contrattolocazione stipu- lato nel 2004 tra TESMEC (in qualità di conduttore) e Società Gestione Beni S.p.A. (ora Italease Gestione Beni S.p.A., in particolare, disciplina a livello tecnico le modalità e i livelli qualitativi qualità di ero- gazione locatore) in virtù del Servizio Pubblico da parte quale l’Emittente utilizza lo stabilimento industriale. Il contratto prevede espressamente l’esclusione della facoltà di Rai e contiene una serie di prescrizioni in materia di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi alla diffusione recesso anticipata del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data conduttore prima del- la scadenza del Prospetto, risulta ancora in vigore contratto fissata il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 30 novembre 2016 e non dipendaprevede alcun meccanismo di rinnovo au- tomatico. Non si può escludere che in caso di risoluzione del contratto da parte del locatore o caso in cui il contratto non venisse rinnovato, pertantociò potrebbe avere un conseguente impatto negativo sull’attività di produzione dell’Emittente o sulla situazione finanziaria della stessa. Si segnala inoltre che ai sensi del contratto il conduttore è obbligato a sostenere tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straor- dinaria senza diritto ad una variazione del canone per il periodo necessario ad effettuare gli interventi. Il conduttore inoltre è obbligato ad assicurare l’immobile contro tutti i rischi ed i danni che l’immobi- le possa subire o arrecare. Il ritardo nel pagamento dei canoni comporta il pagamento di interessi di mo- ra pari al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di quattro punti percentuali e il mancato pagamento, dalla sottoscrizione del nuovo an- che parziale, delle rate di canone darà al locatore la facoltà di risolvere il contratto di servizio con diritto, salvo in ogni caso il Ministerodiritto del locatore al pagamento delle somme dovute nonché al risarcimento del danno. È infine previsto che il contratto non possa essere risolto, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto salva in questo caso la sospensione del paga- mento dei canoni, in caso di servizio tra Rai impossibilità di utilizzo o distruzione dell’immobile, per qualsiasi causa non imputabile al conduttore, a condizione che i lavori di rimessa in pristino vengano portati a termi- ne entro diciotto mesi dalla notifica al locatore dell’evento determinante. I costi dei lavori di ripristino sono a carico del locatore, salvo che i lavori siano dovuti a cattiva gestione del conduttore e il Ministero, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospetto, po- trebbero determinare livelli di servizio più stringenti rispetto venga- no eseguiti per evitare danni e/o rischi a quelli attualmente previsti persone o la necessità di nuovi investimenti non preventivati, con assunzione di oneri ulteriori per la Societàcose. Per maggiori ulteriori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.1 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, 6.1 e Capitolo VIVIII, Paragrafo 6.4.2, e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 8.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi in una perdita di clientela per la Società, con effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti che la Società potrebbe essere tenuta ad affrontare. Alla Data del Prospetto, la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032. Per maggiori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.5 del ProspettoProspetto Informativo.

Appears in 1 contract

Samples: investor.tesmec.com

FATTORI DI RISCHIO. In conformità a quanto previsto dal Testo Unico TV La BRRD, recepita in Italia con i D.Lgs. n. 180/2015 e dalla Convenzione 1994n. 181/2015, Rai stipula con cadenza triennale un apposito contratto di servizio con il Ministero, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contrattoha previsto, in particolare, disciplina che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della crisi dell’intermediario, l’Autorità di Xxxxxxxxx (e.g. la Banca Centrale Europea o la Banca d’Italia, a livello tecnico seconda del caso) possa disporre: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa. Fra le modalità misure di risoluzione rientra il c.d. “bail-in” o “salvataggio interno”, entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il “bail-in” si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (a) in primo luogo, si sacrifichino gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e (b) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L’ordine di partecipazione alle perdite per il “bail-in” è, dunque, il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; e Sono escluse dal bail-in le passività indicate nell’articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i covered bond) e i livelli qualitativi depositi protetti dal fondo di ero- gazione garanzia depositi nei limiti di 100.000 Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall’articolo 96-bis del Servizio Pubblico da parte TUB). Qualora sia disposta la misura del bail-in nei confronti di Rai una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000 per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall’Autorità di Vigilanza competente). Qualora uno o più degli istituti bancari presso cui potrebbero essere depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e contiene una serie fosse soggetto all’applicazione del meccanismo del “bail-in” di prescrizioni in materia di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi alla diffusione del segnale televisivo e radiofonicocui al D.Lgs. Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo n. 180/2015 prima che sia disciplinato, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministerorealizzata l’Operazione Rilevante, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospetto, po- trebbero determinare livelli di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti o la necessità di nuovi investimenti non preventivati, con assunzione di oneri ulteriori per la Società. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.1 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi in una perdita di clientela per la Società, con effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti può escludere il rischio che la Società potrebbe possa incontrare difficoltà o essere tenuta ad affrontare. Alla Data del Prospetto, impossibilitata nell’ottenere la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesserestituzione, in quanto strettamente collegata tutto o in parte, della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell’ambito dell’esercizio del Diritto di Recesso, o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società, ovvero delle somme da utilizzare per la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032. Per maggiori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.5 del Prospettorealizzazione dell’Operazione Rilevante.

Appears in 1 contract

Samples: Documento Di Ammissione

FATTORI DI RISCHIO. In conformità Le concessioni di cui il Gruppo è titolare prevedono, di norma, il pagamento di considerevoli penali nel caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti a quanto previsto dal Testo Unico TV e dalla Convenzione 1994carico delle società del Gruppo. Pertanto, Rai stipula con cadenza triennale un apposito contratto le so- cietà del Gruppo potrebbero essere obbligate al pagamento di servizio con ingenti somme nell’ipotesi in cui le stesse dovessero rendersi inadempienti agli obblighi previsti dalle concessioni. Nell’ipotesi in cui il MinisteroGruppo non dovesse avere una liquidità sufficiente a causa del pagamento delle penali in seguito all’inadempimento degli obblighi previsti dalle concessioni, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contrattoo non riuscisse a reperire nuove fonti finanziarie, in particolareovvero ad accedere alle garanzie per far fronte ai predetti impegni patrimoniali, disciplina a livello tecnico le modalità e i livelli qualitativi di ero- gazione del Servizio Pubblico da parte di Rai e contiene una serie di prescrizioni in materia di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi alla diffusione del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministero, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospetto, po- trebbero determinare livelli di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti o la necessità di nuovi investimenti non preventivati, con assunzione di oneri ulteriori per la Società. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.1 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi in una perdita di clientela per la Società, con potrebbero aversi effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sull’attività e sulla sua situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e/o del Gruppo. La Concessione GNTN e finanziariala Concessione ADI prevedono che, alla scadenza delle medesime, il con- cessionario debba devolvere gratuitamente all’AAMS, rispettivamente: (i) tutti i beni che costitui- scono la rete distributiva fisica, nonché la rete telematica stessa; e (ii) tutti i beni che costituiscono la rete telematica. InoltrePertanto, eventuali modifiche in caso di devoluzione dei beni relativi ai GNTN, ai fini dello svolgimento delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti che la Società proprie attività il Gruppo potrebbe essere tenuta ad affrontarecostretto a sostituire tali terminali con conseguenti investimenti aggiuntivi di risorse economiche. Alla Data Sebbene l’AAMS non abbia esercitato il diritto di ottenere la devoluzione dei beni in occasione della scadenza della previgente concessione Enalotto, sostituita dalla Concessione GNTN attualmente vigente, non si può escludere che in futuro tale autorità eserciti il medesimo diritto con possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e/o del Prospetto, la Società Gruppo. La tabella che segue riporta l’indicazione del valore netto contabile di tali beni al 31 dicembre 2013: Sisal 27.099 2.158 Sisal Entertainment 5.579 523 (*) Nota: le immobilizzazioni immateriali non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra includono i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032valori degli oneri concessori. Per maggiori ulteriori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla Sezione Prima, cfr. Capitolo VI6, Paragrafo 6.1.5.5 6.5.1 e Paragrafo 6.5.2 del ProspettoDocumento di Registrazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.poste.it

FATTORI DI RISCHIO. La durata del finanziamento è di 18 mesi e pertanto ciascuna Tranches dovrà essere rimborsata entro il 27 maggio 2015. Il contratto attribuisce alla Società la facoltà di chiedere a BNL, nel periodo intercorrente fra il settantesimo e il cinquantesimo giorno antecedente la scadenza finale del contratto, che tale scadenza venga posposta di ulteriori 18 mesi. BNL ha la facoltà di posporre la scadenza finale per un importo massimo pari al 75% degli utilizzi complessivi a valere sulla Tranche A e sulla Tranche B in essere. Il contratto prevede che la Società debba rispettare per l’intera durata del finanziamento, specifici parametri finanziari, c.d. covenants (rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA e rapporto Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto), il cui rispetto viene verificato annualmente sulla base dei dati del bilancio consolidato del Gruppo. Al 31 dicembre 2013 tali parametri sono stati calcolati con riferimento ai bilanci consolidati della controllante San Colombano S.p.A. e risultano rispettati. In conformità a quanto previsto dal Testo Unico TV e dalla Convenzione 1994data 3 settembre 2014, Rai stipula BNL ha comunicato che in caso di quotazione delle azioni della Società sul MTA i suddetti covenants finanziari saranno calcolati con cadenza triennale un apposito riferimento ai dati del bilancio consolidato redatto dall’Emittente. Il contratto prevede inoltre clausole che subordinano al preventivo consenso di BNL: (i) la possibilità per i soci in essere alla data di conclusione del contratto di ridurre la propria partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente a meno del 51% (fatto salvo che venga avviato un processo di IPO); (ii) la cessazione o il cambiamento sostanziale dell’attività della Società rispetto a quella esercitata alla data di conclusione del contratto; (iii) la messa in liquidazione volontaria della Società; (iv) la concessione di finanziamenti o di garanzie a favore di terzi da parte della Società; e (v) la concessione di fideiussioni, pegni, ipoteche o garanzie reali di qualsiasi altra natura sui propri beni, materiali o immateriali, o sui propri crediti, presenti e futuri, a favore di altri creditori (fatta eccezione per i vincoli reali concessi a fronte di finanziamenti assistiti da agevolazioni) (cd. negative pledge). Infine, BNL può risolvere il contratto al verificarsi di eventi tali da modificare l’assetto giuridico ed amministrativo della Società o comunque tali da incidere sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria che a giudizio di BNL possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito. In generale, in caso di mancato rispetto dei predetti covenants, delle altre clausole sopra richiamate o qualora si modifichi l’assetto giuridico ed amministrativo dell’Emittente, BNL è legittimata ad avvalersi della clausola risolutiva del contratto. Si precisa che quest’ultimi eventi non sono meglio specificati nel contratto di finanziamento; in ogni caso, in data 10 settembre 2014, BNL ha rilasciato il proprio consenso alla quotazione delle azioni della Società presso il MTA e all’aumento di capitale a servizio con dell’Offerta Globale deliberato dall’Assemblea straordinaria della Società in data 18 luglio 2014. Qualora BNL si avvalesse della facoltà di risolvere il Ministero, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contratto, essa può dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine, nel qual caso la Società deve immediatamente rimborsare ogni somma dovuta a BNL in particolare, disciplina a livello tecnico le modalità linea capitale e i livelli qualitativi di ero- gazione del Servizio Pubblico da parte di Rai per gli interessi maturati con possibili effettivi negativi sull’attività e contiene una serie di prescrizioni in materia di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi alla diffusione del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministero, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospetto, po- trebbero determinare livelli di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti o la necessità di nuovi investimenti non preventivati, con assunzione di oneri ulteriori per la Società. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.1 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi in una perdita di clientela per la Società, con effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti che la finanziaria della Società potrebbe essere tenuta ad affrontare. Alla Data e/o del Prospetto, la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032Gruppo. Per maggiori ulteriori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla cfr. Sezione Prima, Capitolo VIXXII, Paragrafo 6.1.5.5 22.3 del ProspettoProspetto Informativo. In data 30 agosto 2013 la Società ha concluso un contratto di finanziamento con GE Capital Interbanca S.p.A. (“GE Capital”) di importo complessivo pari ad Euro 10 milioni da utilizzarsi in un’unica soluzione il giorno stesso della sottoscrizione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. In conformità Alla scadenza prevista dalla normativa applicabile per le concessioni e gli affidamenti di cui sono titolari Italgas e le Società del Gruppo Italgas, oppure nell’ipotesi di esercizio del riscatto anticipato da parte dei Comuni, gli enti locali dovranno bandire le gare per l’assegnazione delle nuove concessioni di distribuzione del gas. A seguito delle gare che dovranno essere indette dagli enti locali per l’assegnazione delle concessioni, Italgas e le Società del Gruppo Italgas, potrebbero non aggiudicarsi la titolarità di una o più delle nuove concessioni, oppure potrebbe aggiudicarsi le nuove concessioni a quanto previsto dal Testo Unico TV condizioni meno favorevoli di quelle attuali, con possibili effetti negativi sull’attività e dalla Convenzione 1994sulla situazione economica, Rai stipula con cadenza triennale patrimoniale e finanziaria del Gruppo Italgas, fermo restando, nel caso di mancata aggiudicazione, l’incasso dell’indennità prevista in favore del gestore uscente. A tal proposito si segnala che la concessione relativa alla distribuzione di gas nel Comune di Roma, di cui Xxxxxxx è titolare, scadrà entro la fine dell’anno 2009. Si segnala inoltre che, in data 30 ottobre 2008, Italgas e GDF-Suez S.A. (di seguito, “Suez”) hanno stipulato un apposito contratto di servizio con compravendita (di seguito, il Ministero“Contratto Suez”) ai sensi del quale, integrativo inter alia, Italgas si è impegnata a cedere a Suez l’intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata in cui Italgas avrà conferito il ramo d’azienda comprensivo, tra l’altro, della Convenzione 1994 mede- simaconcessione relativa alla distribuzione di gas nel Comune di Roma (il “Ramo d’Azienda Romana Gas”) (Cfr. Detto contrattoSezione Prima, Capitolo 22, Paragrafo 22.2). L’esecuzione del Contratto Suez è subordinata a determinate condizioni tra cui, in particolare, disciplina il rilascio da parte del Comune di Roma della idonea autorizzazione al trasferimento della concessione di distribuzione da Italgas alla suddetta società a livello tecnico le modalità responsabilità limitata, da avverarsi al massimo entro il 31 agosto 2009. Nel caso di mancato perfezionamento del Contratto Suez, a seguito della gara che dovrà essere indetta dal Comune di Roma per l’assegnazione della concessione, Italgas potrebbe non essere in grado di aggiudicarsi la titolarità di tale concessione, oppure potrebbe aggiudicarsela a condizioni meno favorevoli di quelle attuali, con possibili effetti negativi sull’attività e i livelli qualitativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Italgas, fermo restando, nel caso di ero- gazione del Servizio Pubblico mancata aggiudicazione, l’incasso da parte di Rai e contiene una serie di prescrizioni Italgas dell’indennità prevista in materia di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi alla diffusione favore del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di serviziogestore uscente. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministero, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospetto, po- trebbero determinare livelli di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti o la necessità di nuovi investimenti non preventivati, con assunzione di oneri ulteriori per la Società. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI6, Paragrafo 6.1.5.1 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, 6.5.2 e Capitolo VI22, Paragrafo 6.4.2, e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi in una perdita di clientela per la Società, con effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti che la Società potrebbe essere tenuta ad affrontare. Alla Data del Prospetto, la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032. Per maggiori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.5 del Prospetto22.2.

Appears in 1 contract

Samples: Cessione Di Capacità

FATTORI DI RISCHIO. In conformità L’OPERAZIONE DESCRITTA NEL PROSPETTO INFORMATIVO PRESENTA GLI ELEMENTI DI RISCHIO TIPICI DI UN INVESTIMENTO IN TITOLI AZIONARI E WARRANT QUOTATI, NONCHÉ I FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLA STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE ED ALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO SVOLTA DALL’EMITTENTE, AL SET- TORE DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA, AL MERCATO IN CUI L’EMITTENTE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ, NON- CHÉ AI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLA QUOTAZIONE E ALL’OFFERTA DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI AL FINE DELL’ APPREZZAMENTO DEL- L’INVESTIMENTO. I FATTORI DI RISCHIO DI SEGUITO DESCRITTI DEVONO ESSERE LETTI CONGIUNTAMENTE AL- LE ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PROSPETTO INFORMATIVO. I rinvii a quanto previsto dal Testo Unico TV sezioni, capitoli e dalla Convenzione 1994paragrafi si riferiscono alle Sezioni ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto Informativo. Ai sensi dell’articolo 2.2.34 del Regolamento di Borsa vigente alla data del Prospetto Informativo, Rai stipula con cadenza triennale un apposito contratto di servizio con il Ministero, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contratto, in particolare, disciplina a livello tecnico le modalità e i livelli qualitativi di ero- gazione del Servizio Pubblico da parte di Rai e contiene una serie di prescrizioni in materia di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi alla diffusione del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni ai requisiti per la sottoscrizione diffusione delle Azioni Ordinarie tra il pubblico, si è reso necessario procedere ad un’offerta rivolta al pubblico indistinto in Italia. Avuto riguardo alle peculiari caratteristiche del settore di un nuovo contratto attività in cui l’Emittente si propone di servizio. Per quanto il rapporto concessorio operare ed ai rilevanti rischi potenziali tipici del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinatosettore stesso, come dettol’investimento in Azioni dell’Emittente medesimo, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione effettuato in occasione dell’Offerta Pubblica oggetto del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il MinisteroProspetto Informativo ovve- ro successivamente alla Quotazione, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospettopuò considerarsi in linea con quello tipico dei risparmia- tori orientati ad investimenti a basso rischio e comunque dei piccoli investitori. L’INVESTIMENTO NELLE AZIONI ORDINARIE È QUINDI DA CONSIDERARSI UN INVESTIMENTO DESTINATO AD UN INVESTITORE ESPERTO, po- trebbero determinare livelli di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti o la necessità di nuovi investimenti non preventivatiCONSAPEVOLE DELLE CARATTERISTICHE DEI MERCATI FINANZIARI E SOPRATTUTTO DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE, con assunzione di oneri ulteriori per la Società. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla Sezione Prima(CARATTERIZZATA DA PARTICOLARI RISCHI DI NATURA IMPRENDITO- RIALE, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.1 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi in una perdita di clientela per la Società, con effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti che la Società potrebbe essere tenuta ad affrontare. Alla Data del Prospetto, la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessiIN CONSIDERAZIONE DELL’OBIETTIVO DI INVESTIRE IN SOCIETÀ CHE VERSANO IN SPECIAL SITUATIONS) ED IN GRADO PERTANTO DI VALUTARE ADEGUATAMENTE L’ALTA RISCHIOSITÀ DELL’INVESTIMENTO PROPOSTO. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente veda al riguardo il successivo Paragrafo 4.6 “rischi connessi all’attività dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032. Per maggiori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.5 del Prospetto.

Appears in 1 contract

Samples: Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. In conformità a quanto previsto dal Testo Unico TV e dalla Convenzione 1994, Rai stipula con cadenza triennale un apposito contratto Alla Data del Documento di servizio con il Ministero, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contratto, in particolare, disciplina a livello tecnico le modalità e i livelli qualitativi Registrazione Sisal ha ricevuto una sola richiesta di ero- gazione del Servizio Pubblico restituzione dei corri- spettivi pagati da parte di Rai un ricevitore, basata sul presupposto che gli stessi sarebbero privi di giustifi- cazione causale in quanto i relativi servizi rientrerebbero fra le prestazioni che Sisal sarebbe tenuta ad effettuare per poter svolgere la propria attività di concessionario. Nonostante Sisal ritenga tale pretesa infondata tenuto conto delle differenze intercorrenti tra i servizi prestati e contiene una serie gli oneri concessori e, quindi ritenga pienamente legittimo il corrispettivo percepito sulla base di prescrizioni contratti liberamente stipulati, l’eventuale incremento di richieste analoghe e/o l’instaura- zione di procedimenti in materia di qualità tecnica e gestione degli Impianti relativi alla diffusione del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data del Prospetto, risulta ancora in vigore il Contratto di Servizio MiSE 2010-2012, approvato con D.M. del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A seguito della scadenza, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministero, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospetto, sede contenziosa che dovessero vedere Sisal quale parte soccombente po- trebbero determinare avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. La capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi e perseguire i propri obiettivi di crescita e di svi- luppo e di mantenere adeguati livelli di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente redditività dipende anche dalla realizzazione della propria stra- tegia industriale. La strategia di crescita del Gruppo fa perno su alcuni punti chiave: (i) sviluppo, consolidamento e in- tegrazione attraverso la catena del valore del mercato Giochi e Scommesse; (ii) diversificazione e ampliamento dell’offerta e della distribuzione nel mercato dei Pagamenti e Servizi; (iii) sviluppo e lancio di prodotti innovativi, in particolare nei settori online e mobile; (iv) focus su redditività e cash flow del Gruppo. Qualora il Gruppo non fosse in grado di realizzare la propria strategia di crescita, ovvero realizzarla nei tempi previsti e/o qualora le ipotesi di base sulle quali il Gruppo ha fondato la necessità propria strategia non dovessero rivelarsi corrette ovvero qualora la strategia non dovesse ottenere i risultati previsti, l’attività e le prospettive del Gruppo potrebbero esserne negativamente influenzate e i tassi di nuovi investimenti crescita registrati in passato potrebbero non preventivatiessere mantenuti, con assunzione di oneri ulteriori per la Società. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.1 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi in una perdita di clientela per la Società, con conseguenti effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi e degli investimenti che la finanziaria della Società potrebbe essere tenuta ad affrontare. Alla Data e/o del Prospetto, la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plesso. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizi, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltro, che con riferimento a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032Gruppo. Per maggiori ulteriori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla Sezione Prima, al Capitolo VI6, Paragrafo 6.1.5.5 6.1.12 del ProspettoDocumento di Registrazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.poste.it

FATTORI DI RISCHIO. In conformità a quanto previsto dal Testo Unico TV Sono in corso gli adeguamenti relativi ai seguenti punti: -interventi per recuperare margini di efficienza operativa (attività completate con eccezione del processo di digitalizzazione e dalla Convenzione 1994dematerializzazione, Rai stipula con cadenza triennale un apposito contratto che è in corso; comprenderà la rivisitazione progressiva di servizio con il Ministero, integrativo della Convenzione 1994 mede- sima. Detto contrattomolti processi, in particolareback-end e front-end e si potrà ritenere ragionevolmente avanzato per la fine del 2017.); -rafforzamento delle funzioni di controllo (alcune attività sono continuative, disciplina la formazione è pianificata per il 2015 e 2016); -potenziamento dei controlli della Revisione Interna (a livello tecnico le modalità regime entro 2017); -riduzione dei ritardi nella revisione fidi (Si prevede di mantenere un ritmo di riduzione dell’arretrato del 15% annuo). Dal marzo 2013 alla Data del Prospetto non sono state svolte ulteriori verifiche ispettive da Banca d’Italia, tuttavia si segnala che a seguito della comunicazione dei rilievi del Collegio Sindacale dell’Emittente ai sensi del art. 52 TUB in data 3 giugno 2014 (Cfr. Fattore di Rischio IV.I.21), la Banca d’Italia in data 18/12/2014 ha richiesto informazioni su - Stato di attuazione delle operazioni di aggiornamento dei questionari antiriciclaggio; - Conferma dell’avvenuta correzione delle anomalie informatiche di cui alla nota del Collegio in data 03/06/2014; - Stato di attuazione degli interventi di gestione e i livelli qualitativi di ero- gazione del Servizio Pubblico monitoraggio con particolare riferimento all’attività in Spagna; - Aggiornamento in merito alla effettuazione della revisione dell’impianto tabellare dell’AUI da parte di Rai società terza e contiene una serie alle integrazioni del contratto con l'attuale outsourcer informatico; - Iniziative adottate per la rimozione delle anomalie nella gestione delle carte di prescrizioni pagamento e del contante. La Banca ha riscontrato le richieste di Banca d’Italia in materia di qualità tecnica data 2 febbraio 2015 e gestione degli Impianti dato corso agli interventi programmati, tuttavia la rivisitazione dei processi interni relativi alla diffusione ai presidi antiriciclaggio e la revisione del segnale televisivo e radiofonico. Alla Data del Prospetto, risulta contratto con l’Outsourcer risultano essere ancora in vigore corso (per alcune attività si prevede il Contratto completamento entro il 2016, altre attività presuppongono attività continuative, per altre attività invece non è possibile prevedere una tempistica di Servizio MiSE 2010-2012definizione). Per maggiori informazioni si vedano il Paragrafo 5.1.5. del Capitolo V della Sezione I del Prospetto Informativo. In relazione a tutto quanto sopra esposto, approvato con D.M. si evidenzia che la maggior parte dei rimedi di carattere organizzativo e procedurale richiesti dalla Banca d’Italia per fare fronte alle criticità accertate nell’ambito delle verifiche dalla stessa condotte nel corso del 27 aprile 2011 e relativo al triennio 2010-2012. A 2013, nonché nel 2014 a seguito della scadenzadei rilievi del collegio sindacale, infatti, lo stesso è in regime di prorogatio e sono in corso le negoziazioni di implementazione, per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Per quanto il rapporto concessorio del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinatocui, come detto, dal Testo Unico TV fino al 6 maggio 2016 e non dipenda, pertanto, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Ministero, eventuali specifiche prescrizioni tecniche contenute nel nuovo contratto di servizio tra Rai e il Ministero, non conosciute né prevedibili alla Data del Prospetto, po- trebbero determinare livelli non è possibile valutarne l’efficacia sulla base di servizio più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti o la necessità di nuovi investimenti una loro applicazione estesa nel tempo. Non si può quindi escludere che le misure richieste dalla Banca d’Italia e realizzate dall’Emittente possano successivamente rivelarsi non preventivatipienamente efficaci, con assunzione di oneri ulteriori per la Società. Per maggiori informazioni sulla concessione tra Stato e Rai si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.1 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul Nuovo Contratto di Servizio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, e Capitolo XXII, Paragrafo 22.1 del Prospetto. La perdita della titolarità delle Frequenze da parte dei clienti Broadcaster potrebbe tradursi in una perdita di clientela per la Società, con determinando effetti negativi sui suoi ricavi, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, eventuali modifiche delle Frequenze assegnate potrebbero determi- nare un incremento dei costi finanziaria dell’Emittente e degli investimenti che la Società potrebbe essere tenuta ad affrontare. Alla Data del Prospetto, la Società non è, né è mai stata prima d’ora, titolare di Frequenze, la cui asse- gnazione viene invece effettuata in capo ai suoi clienti definiti Broadcaster – categoria che include gli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, tra i quali rientra anche Rai. L’attività dell’Emittente dipende, pertanto, dalla capacità dei clienti Broadcaster di mantenere la tito- larità delle Frequenze e di rinnovare le licenze per l’utilizzo delle stesse, in quanto strettamente collegata con la competitività a lungo termine della trasmissione in digitale terrestre, sebbene l’ammontare delle Frequenze in Italia sia limitato e il processo volto all’ottenimento delle stesse risulti altamente com- plessoGruppo. Non vi è certezza che nel lungo periodo i clienti Broadcaster siano in grado di conservare la ti- tolarità delle Frequenze in relazione alle quali l’Emittente presta i propri servizipossibile escludere, né che le Frequenze di cui tali clienti risultino attualmente titolari vengano nuovamente assegnate agli stessi. Si segnala, peraltroinoltre, che con riferimento in futuro a Rai, principale cliente dell’Emittente, la scadenza dei diritti d’uso relativi seguito di accertamenti o verifiche ispettive delle Autorità di Xxxxxxxxx si rendano necessari ulteriori interventi per rispondere alle Frequenze assegnate è fissata al 28 giugno 2032richieste di tali Autorità. Per maggiori informazioni sul quadro normativo e regolamentare relativo all’assegnazione delle Fre- quenze, si rinvia alla vedano il Paragrafo 5.1.5. del Capitolo V della Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5.5 I del ProspettoProspetto Informativo.

Appears in 1 contract

Samples: Prospetto Informativo