FATTO Clausole campione

FATTO. Il ricorrente, che si qualifica non consumatore, deduce di aver sottoscritto con l’intermediario convenuto, in data 16.12.2016, un contratto di leasing finanziario automobilistico con opzione finale di acquisto. La locazione finanziaria prevedeva, oltre al pagamento del prezzo dell’autovettura in 48 rate mensili, la corresponsione di commissioni e spese per Euro 488,00 e di interessi passivi per Euro 1.629,10, per un totale di Euro 2.117,10 (cfr. all. b) al ricorso). Il ricorrente deduce che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 27492/2018 del 20.12.2018 (prodotto sub all. c) al ricorso), ha accertato l’esistenza e l’attuazione, dal giugno 2003 all’aprile 2017, di un’intesa restrittiva della concorrenza tra svariate case automobilistiche e le loro captive banks, ivi compreso l’intermediario convenuto. Il provvedimento ha quindi comminato una sanzione nei confronti dell’intermediario convenuto per violazione del divieto di accordi tra imprese e di pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri di cui all’art. 101 del TFUE. Deduce altresì che tale provvedimento sanzionatorio è stato impugnato dagli intermediari sanzionati, ivi compreso l’intermediario convenuto, davanti al Tar del Lazio che, con ordinanza n. 2047/2019, ne ha disposto la sospensione in via cautelare fino alla decisione del merito, per la quale è stata fissata l’udienza del 26 febbraio 2020. In data 26.02.2019 il ricorrente aveva proposto reclamo all’intermediario convenuto chiedendo la restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi e costi del contratto di finanziamento (sul presupposto della nullità delle relative clausole del contratto di leasing per violazione del divieto di intese restrittive) nonché, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, il risarcimento del danno subito a causa della violazione del diritto della concorrenza imputata all’intermediario convenuto dalla decisione dell’AGCM. In seguito al riscontro negativo, in data 19.03.2019, dell’intermediario convenuto, che opponeva di aver ceduto il rapporto controverso ad altra società finanziaria del medesimo gruppo automobilistico, il ricorrente proponeva ricorso all’ABF in data 18.10.2019 nei confronti dell’intermediario cedente, senza convenire la finanziaria cessionaria. Il ricorrente concludeva chiedendo: “1. in via principale, la restituzione di tutte le commissioni, spese e interessi pagati in esecuzione del contratto di finanziamento sottoscritto,...
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativaIndennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcun...
FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato...
FATTO. Il sig. ….., in data ….., ha presentato attraverso l’URP del Comando Legione Carabinieri ….. un’istanza di accesso al Dipartimento di Medicina Legale di ….., chiedendo copia degli atti amministrativi contenuti nel proprio fascicolo ed in particolare di “tutti gli atti successivi alla richiesta inoltrata al Dipartimento di Medicina Legale - ….. dal Comando Legione Carabinieri ….. con ff. nn. …../….. - ….. del ….. e …../….. - ….. del ….. (…) nella circostanza si chiede di trasmettere anche le attestazioni ricevute delle avvenute trasmissioni tra uffici”. Tale documentazione, si precisa, attiene alle pratiche di riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio e/o del loro aggravamento. In data ….. il Dipartimento di Medicina Legale di trasmetteva una generica comunicazione di presa in carico dell’istanza ricevuta preannunciando un futuro invito compatibile con la lista d’attesa esistente e le risorse umane a disposizione. In data il richiedente sollecitava l’evasione della istanza d’accesso sempre attraverso l’URP del Comando Legione Carabinieri ….. di una nuova richiesta presentata il di “copia di quanto già richiesto e non trasmesso ovvero di tutti gli atti successivi alla richiesta di accertamenti sanitari per causa di servizio protocollate i numeri (…) presso la stazione di ….. entrambe in data Copia di tutte le attestazioni delle avvenute trasmissioni tra uffici nonché copia della certificazione che attesti la data di presa in carico delle pratiche numero presso la ….. di ; si In data ….. il Dipartimento di Medicina Legale trasmetteva una comunicazione pec identica a quella già fornita in precedenza, contenente una generica presa in carico dell’istanza ricevuta. Conseguentemente il sig. ….. adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso ed adottasse le relative determinazioni. Pervenivano alla Commissione una serie di comunicazioni interne tra gli Uffici della amministrazione adita relative alla trasmissione del ricorso e delle note della Commissione ma del tutto inconferenti ai fini dell’accesso del sig. …..
FATTO. Il ricorrente, titolare di una rivendita di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇, afferma in ricorso che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta di credito, garantito da un confidi, per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” men...
FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorso.
FATTO. Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il Tribunale del Lavoro di Savona, in data 9.1.2020, che ha assunto il n. 11/2020 RG, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, docente di posto comune per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di disc...
FATTO. La parte ricorrente espone quanto segue: � in data 27.5.2009 sottoscriveva una richiesta di prestito personale per l’importo di 60.000,00 euro, mediante modulo predisposto dalla stessa banca; � nell’ottobre del 2010 chiedeva per le vie brevi il conteggio estintivo relativo al suddetto prestito, venendo informata che lo avrebbe ricevuto per posta; � in data 20.10.2010, non ricevendo alcuna documentazione, e non essendo in possesso né del contratto, né del piano di ammortamento,“si determinava a trasmettere, a mezzo bonifico bancario, l’importo di 55.000,00 euro”, nella sostanza pari al capitale residuo dovuto, comunicatole via filo. “Nel contempo, inviava una raccomandata a.r. con cui ribadiva la propria volontà di estinguere anticipatamente il finanziamento, allegava la contabile del bonifico effettuato e chiedeva che l’eventuale importo residuo da versare le venisse dettagliatemante comunicato così da provvedere al saldo”; � non ricevendo ancor alcun riscontro, successivamente inoltrava, a favore dell’intermediario, ulteriori bonifici rispettivamente pari a 765,00 euro e a 800,00 euro, per un importo complessivo, incluso il precedente versamento, di 56.565,00 euro; � in data 18.7.2011, oltre 9 mesi dopo l’iniziale richiesta, l’intermediario inviava un conteggio estintivo nel quale richiedeva un saldo di euro 2.543,38, pari alla differenza tra 59.108,38 euro (comprensivo di 55.097,24 euro a titolo di capitale residuo alla data del 5.10.2010, 550,97 euro per penale di estinzione anticipata e 3.460,17 per imprecisate rate maturate e non pagate, comprensive delle indennità di ritardo) e 56.565,00 euro, già corrisposto a titolo di anticipata estinzione; � tale conteggio veniva contestato, con richiesta di informazioni di dettaglio in ordine alla somma dovuta per rate scadute; � anni dopo l’intermediario trasmetteva n. 33 bollettini per rate mensili da pagare, per estinguere il finanziamento, a partire dal 5.12.2015, per un importo complessivi di 24.468,00 euro; � nonostante la copiosa corrispondenza intercorsa dal 2011 al 2016 e i reclami inoltrati in data 14.4.2016, 31.5.2016, 10.5.2016 l’intermediario, rilevata l’inadempienza per l’importo di 24.375,79 euro, trasmetteva la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e successivamente procedeva a segnalare il proprio nominativo presso la banca dati “Crif”. In punto di diritto la parte ricorrente eccepisce: • la nullità del contratto di finanziamento, per assenza del requisito della forma scritta ad s...
FATTO. Gli onorevoli ….. e ….., il Senatore ….. e i Consiglieri Comunali ….. e ….., in data 25 ottobre 2016, presentavano alla Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova, un’ istanza di accesso volta all’ostensione di diversi atti attinenti agli interventi infrastrutturali relativi al tratto. Motivavano l’istanza con espresso richiamo alla propria appartenenza agli organi elettivi degli enti citati e alle finalità inerenti l'esercizio delle prerogative connesse al mandato elettorale, nonchè a quanto previsto dal D.Lgs. n. 96/16. L’amministrazione adita, con provvedimento del 24 novembre 2016, rigettava l’istanza deducendo che “per mole e dettagli richiesti, comporta un ingiustificato ed insostenibile appesantimento delle strutture aziendali che non vi possono far fronte senza pregiudizio dell’attività istituzionale”. Avverso tale provvedimento gli istanti hanno adito la Commissione, con ricorso dell’11 gennaio 2017, affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente.
FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof...