FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Arbitration Agreement
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 La ricorrente riferisce di essere intestataria di 3 BFP: serie O, n. ***694 di Lire 5.000.000,00 emesso il ricorrente 23.7.1990; serie P n. ***992 di Lire 100.000,00 emesso il 23.7.1990; serie P n. ***251 emesso il 23.7.1990. Afferma di aver presentato i buoni per il rimborso e, in tal sede, di aver appreso che la liquidazione dei titoli sarebbe avvenuta secondo i rendimenti della serie Q. Sostiene che, per quanto attiene al BFP serie P/O, e fermo restando che tale modulo non poteva essere utilizzato durante il collocamento della serie Q, risulta apposto sul retro del buono un timbro P/O coi nuovi rendimenti limitati al primo ventennio. Dichiara, inoltre, che ai buoni della serie P/O non può applicarsi il d.m. 13.6.1986 perché la fonte ministeriale consente la modifica dei tassi soltanto con riguardo alla serie immediatamente precedente a tale fonte (cioè la serie P). Afferma che, per quanto attiene ai due BFP serie Q/P, risulta apposto sul retro dei buoni un timbro P/Q coi nuovi rendimenti limitati al primo ventennio. Fa quindi valere il diritto al maggiore rendimento, rispetto a quello prospettato dalla resistente, derivante dai tassi stampigliati sul retro dei buoni, quantificato in un importo complessivo pari a € 51.794,73. L’intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, eccepisce – in primo luogo – che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell’Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall’art. 1339 c.c. Ne discenderebbe, dunque, una questione già portata all’esame duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell’incompetenza per materia e di quella temporale. Nel merito, con riguardo ai BFP oggetto di controversia, a seguito dell’apposizione del timbro “Q/P” la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. Afferma che il timbro “Q/P” non indica il rendimento dell’ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione periodo temporale, non è variato il meccanismo di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011calcolo fondato sull’interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). Nello specificoSecondo l’intermediario, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riferimento ai “tassi” riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi primo ventennio del titolo. Per quanto attiene l’ultimo decennio, ogni modulo di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a fornire con la sottoscrizione ciascun bimestre. Ad avviso dell’intermediario, nessun affidamento legittimo potrebbe dunque essere stato ingenerato in capo alla ricorrente circa il diverso rendimento reclamato. Chiede quindi il rigetto del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Decision Correction
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il I fatti sono stati così ricostruiti dalla ricorrente. - In data 27/01/2009, la ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio stipulava, mediante scrittura privata e conclusasi con una dichiarazione banca poi incorporata dall’intermediario convenuto, un contratto di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 transazione in forza del 26.10.2011quale le parti, attraverso reciproche rinunce e concessioni, regolavano il possibile sorgere di contenzioso con riferimento a prodotti derivati swap offerti e collocati dalla banca. Nello specifico- Con la transazione, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrentela banca si impegnava a concedere credito a particolari condizioni ma disattendeva gli impegni assunti. - In particolare, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario»in violazione dell’art. 2.3 del contratto, precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con l’intermediario convenuto: - rifiutava la sottoscrizione del contrattodi nuovi mutui ipotecari (per € 2.463.298,00) nonostante essi fossero contenuti entro il plafond contrattualmente previsto; - concedeva un’apertura di credito non eccedente € 600.000, nonostante la misura concordata fosse pari a € 850.000; - metteva a disposizione solo € 400.000 invece di € 800.000 come concordato per “denaro caldo e anticipi fatture”. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e - chiedeva la “formafattorizzazione” del credito per dar corso all’anticipo fatture. - La ricorrente tentava una definizione bonaria della comunicazione controversia, senza esito positivo. Priva di interruzione del servizioesito rimaneva anche la domanda di mediazione dinanzi all’Organismo forense di Imperia, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiaritoprima, e al fine di verificare l’eventuale superamento Genova, poi. - Alla luce di quanto sopra e prima di adire il Tribunale di Genova quale foro convenzionale, la ricorrente chiede la risoluzione del contratto di transazione per inadempimento della questione banca, con consequenziale declaratoria di improcedibilità che reviviscenza. - La ricorrente lamenta infine “l’applicazione del tasso sui contratti di mutuo in corso (possibile usura), relativamente alla quale ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorredato corso ad accertamenti peritali”, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto nonché la mancata produzione della documentazione integrale riguardante la controversia. In data 27.10.2009 il ricorrentesede di controdeduzioni l’intermediario ha preliminarmente sollevato le seguenti eccezioni d’inammissibilità del ricorso: - difetto di competenza dell’ABF posto che la ricorrente “parrebbe richiedere la risoluzione del contratto di transazione ossia una pronuncia avente natura costitutiva e quindi preclusa ad organismi diversi dall’Autorità giudiziaria”; - difetto di competenza per materia e temporale rispetto alla domanda di una pronuncia relativamente alla reviviscenza (che deriverebbe dalla risoluzione della transazione) della fattispecie relativa a prodotti derivati swap; - difetto di competenza rispetto a domande di mero accertamento strumentalmente ed esclusivamente volte all’esercizio di azioni di condanna dell’intermediario per importi superiori a € 100.000,00; - mancanza di preventivo reclamo rispetto alla doglianza circa l’applicazione di tassi d’interesse asseritamente usurari ai contratti di mutuo in essere. Nel merito, insieme ad altro soggettol’intermediario, con riferimento al contenuto della transazione, afferma che nel periodo marzo 2003-febbraio 2007, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente ricorrente alcuni contratti derivati di swap, di volta in essere presso la banca stessa – e cointestato volta estinti anticipatamente, fino al contratto “IRS Range” sottoscritto il 14/2/2007 con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia scadenza al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc16/2/2017.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Contract of Transaction
FATTO. Con La ricorrente, titolare di due rapporti di conto corrente con l’intermediario convenuto (n. 421061 e n. 420881), contesta a quest’ultimo l’illegittimità dell’addebito di una commissione annuale per il rilascio di una fideiussione di cui reclama l’intervenuta perdita di efficacia. Eccepisce altresì il mancato adempimento dell’intermediario all’ordine impartito il 30 luglio 2011 avente a oggetto la chiusura del conto corrente n. 421061, con conseguente ingiustificata applicazione delle commissioni e delle spese per la tenuta del conto. In particolare, con reclamo del 17 marzo 2012, negativamente riscontrato dall’intermediario il successivo 5 aprile 2012, e con il conseguente ricorso datato del 30 maggio 2012, la ricorrente osserva quanto segue: - di aver ottenuto dall’intermediario il 19 gennaio 2010 una “fidejussione bancaria per garantire [il] pagamento [di] canoni di locazione per futuro contratto di [affitto di] ramo di azienda” stipulato il 20 gennaio 2010; - di aver ricevuto il 18 agosto 2010 dalla società concedente “regolare disdetta del contratto di affitto nei termini previsti”, provvedendo nel dicembre 2010 a fornire all’intermediario copia di tale disdetta, nonché a documentare il “regolare pagamento dei canoni d’affitto” e la riconsegna dell’azienda in data 31 dicembre 2010, il tutto ”per far si che la Banca revocasse la fidejussione per gli anni successivi”; - che il 19 gennaio 2011 “la Banca … ha addebitato il rinnovo della fidejussione per l’anno 2011 (Euro 360,00 …), nonostante [la medesima ricorrente] avess[e] cessato l’attività e il contratto d’affitto fosse decaduto il 31/12/2010”; - di aver inutilmente richiesto con raccomandata del 30 luglio 2011 e con successivo sollecito del 6 ottobre 2011 la chiusura del conto corrente n. 421061 “con revoca di tutte le disposizioni continuative appoggiate”; - che il 19 gennaio 2012 l’intermediario “ha addebitato il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad rinnovo della fidejussione per l’anno 2012 (Euro 360,00 …)” determinando un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione saldo passivo sul conto corrente in essere presso della ricorrente, saldo che veniva segnalato dall’intermediario medesimo con “comunicazione di sconfinamento” del 24 febbraio 2012. Sulla base dei fatti sopra rappresentati la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e ricorrente afferma la non bancari denominato debenza degli addebiti della commissione annuale applicata per il rinnovo della fideiussione, “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari essendo venuto meno il 31/12/2010 il presupposto della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010garanzia, in quanto l’attività è cessata con effetto dalla disdetta ricevuta e i pagamenti degli affitti garantiti erano stati regolarmente eseguiti e documentati all’Istituto bancario”. In ogni caso contesta le spese di tenuta del conto corrente n. 421061 e gli addebiti per imposta di bollo applicati in data successiva alla comunicazione di chiusura del conto intervenuta in data 30 luglio 2011. Dunque chiede: (i) che venga ordinata la precedente “chiusura [del] c/c 421061 con revoca di tutte le disposizioni continuative appoggiate … come da … [sua] richiesta inviata con raccomandata a/r il 30-07-2011”; (ii) che venga disposto il “rimborso di tutte le spese [di] tenuta [del] c/c maturate in data successiva al 30-07-2011 con rimborso [delle] imposte di bollo”; (iii) che venga disposto lo storno degli importi addebitati per il rinnovo della fideiussione per gli anni 2011 e 2012, per un totale di Euro 720,00. L’intermediario ha provveduto al deposito delle controdeduzioni in data 4 luglio 2012, riferendo quanto segue: - che il modulo sottoscritto dalla ricorrente al fine del rilascio della fideiussione espressamente prevede: i) “l’applicazione di una commissione da trattenersi in via anticipata con periodicità annuale pari all’1,80% dell’importo garantito, pari cioè ad € 360,00”; ii) l’obbligo della debitrice di provvedere al pagamento, oltre che di tale commissione, anche di altre spese relative alla garanzia, mediante addebito sul conto corrente n. 420881; iii) l’impegno della cliente ai menzionati pagamenti “dalla data della prestazione della garanzia … fino a che il relativo atto non … sia stato restituito dal creditore unitamente ad una sua dichiarazione liberatoria, e quindi indipendentemente dall’eventuale termine di scadenza della garanzia medesima”; - che la garanzia era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta concessa con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009durata fino al 31 dicembre 2014 e, in sede di trasmissione dell’estratto riscontro alla richiesta di escussione da parte della società garantita, ha domandato alla beneficiaria medesima, senza risultato, “la conferma dello svincolo della garanzia e la restituzione dell’originale della Fidejussione”; - che la mancata restituzione dell’originale della garanzia ha reso impossibile “procedere all’anticipato scarico”, integrando la fideiussione un contratto autonomo di garanzia, e mancando la “prova certa ed incontestata dell’esatto adempimento dell’obbligazione garantita, elemento necessario alla Banca in qualità di garante per poter eventualmente opporre, l’exceptio doli generalis … al garantito … per la pregressa estinzione” del debito; - di non aver dato corso alla chiusura del conto corrente n. 421061 per i seguenti motivi: poiché, “[n]onostate il ricevimento delle lettere racc. a.r. in data 30.07.2011 e 06.10.2011, … su tale conto sono confluiti gli addebiti automatici e le spese collegate al rapporto di conto corrente nr. 420881, (conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità addebito delle spese … della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, fidejussione …) per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, la cliente ha esercitato il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza recesso con la controparte conseguente chiusura effettuata dalla Banca in data 11.11.2010”; poiché la fideiussione risulta “operativa e valida sino al 31 dicembre 2014”; - di aver altresì comunicato alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta essere in calce al resoconto ogni caso disponibile a dar corso alla chiusura del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, chen. 421061 alle seguenti due condizioni: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza ricorrente provvedesse a rientrare dell’esposizione allora sussistente (tale accertamento era pertanto un onere pari ad euro 406,17) mediante versamento del cliente) relativo importo e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino provvedesse a revoca»; ▪ comunicare nuove coordinate bancarie sulle quali addebitare “le spese inerenti la comunicazione della disdetta era avvenuta «fideiussione” in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012essere.
Appears in 1 contract
Sources: Banking Dispute Resolution
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 protocollato l’11.11.2013, la ricorrente ha rappresentato in fatto quanto segue: - a garanzia del completamento di lavori commissionati a una società terza per la fornitura di una casa prefabbricata, era stato richiesto all’intermediario convenuto il ricorrente rilascio di una fideiussione bancaria, compiutosi in data 29.08.2012; - la fideiussione prevedeva tre tranche. Le condizioni relative alla prime due si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame sono avverate. Quanto all’ultima tranche, la fideiussione era valida per l’importo di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione € 10.804,94 fino alla data di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specificoultimazione di tutti i lavori, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo comunque fino e non già ad un rapporto bancario»oltre il termine del 31 gennaio 2013. La fideiussione avrebbe potuto essere escussa ove la società terza fosse incorsa in una “situazione di crisi”; fra tali situazioni, precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi veniva contemplata “la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento”. - nel mese di gennaio del 2013, era pervenuta una comunicazione circa l’apertura di una interruzione procedura concorsuale nei confronti della società madre austriaca, socio unico della società figlia operante in Italia; - il 25 gennaio 2013, era stata inviata alla società debitrice una diffida ad adempiere le proprie residue obbligazioni. Il 31 gennaio 2013, era stata, invece, consegnata all’intermediario convenuto la richiesta di un servizio escussione della garanzia autonoma; - in data 08.02.2013, l’intermediario convenuto aveva eccepito che la [banca] si società debitrice non versava in “situazione di crisi” ai sensi della fideiussione sottoscritta; - con atto del Tribunale di Udine del 22.02.2013, era impegnata a fornire stata aperta la procedura fallimentare della società figlia con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversiasede in Italia. In data 27.10.2009 08.03.2013, era stata, quindi, inviata al curatore fallimentare della società debitrice la contestazione degli inadempimenti contrattuali, con quantificazione dei danni economici causati per un totale di € 38.000,00; - in data 16.03.2013, aveva presentato reclamo nei confronti dell’intermediario convenuto, allegando l’intervenuto fallimento della società italiana e richiamando i pertinenti articoli di legge. Conseguentemente, aveva chiesto nuovamente l’escussione della fideiussione prestata; - in data 10.04.2013, l’intermediario convenuto aveva riscontrato il ricorrentereclamo, insieme ad altro soggetto, stipulava con eccependo la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensileapplicabilità dell’art. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.20101957 c.c., in quanto la precedente fideiussione in oggetto non era disciplinata dal diritto italiano. L’intermediario invocava l’applicazione dell’art. 4/2 del Regolamento CE 593/2008, laddove prescrive “in mancanza di specifica scelta delle parti, l’applicabilità della legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza/sede abituale”; - la fideiussione era stata smarrita però rilasciata su richiesta del costruttore, persona giuridica con sede in Italia, a favore di un acquirente, persona fisica italiana e consumatore ai sensi del Regolamento CE 593/2008, nell’ambito di un contratto avente per oggetto la costruzione di un immobile sito in Italia. Ne consegue che la norma pertinente sarebbe l’art. 6 del medesimo Regolamento. Inoltre, l’art. 4/3 del Regolamento specifica che “se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestatamente più stretti con un paese diverso da quello indicato nei paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese”; - sono seguiti ulteriori contatti con l’intermediario di esito insoddisfacente. La parte attrice ha, quindi, chiesto all’ABF di pronunciarsi sulle seguenti domande: - affermare che la fideiussione emessa, quale atto unilaterale, (…) [dall’intermediario convenuto] nella sua qualità di banca estera autorizzata dalla resistenteBanca d’Italia ad operare in Italia a favore [della ricorrente] è soggetta alla legge italiana (…); - accertare che le azioni adottate dalla ricorrente hanno fatto sì che i termini di prescrizione dell’obbligazione originaria [dell’intermediario convenuto] siano stati interrotti; - condannare [l’intermediario convenuto] al pagamento di quanto dovuto con riferimento alla obbligazione originaria, per la terza tranche della fideiussione pari ad € 10.804,94 ed agli interessi legali dal 6 agosto 2012 fino alla data del pagamento; - condannare [l’intermediario convenuto] per aver con il proprio operato contribuito a generare preoccupazioni, stress e sfiducia nel sistema bancario e di garanzia previsto dalla legge italiana al pagamento del 50% dei maggiori costi sostenuti dall’acquirente e quantificati in € 18.000,00. Veniva però respinta con missiva L’intermediario resistente ha presentato le proprie controdeduzioni a mezzo della propria difesa tecnica il 12.02.2014, eccependo preliminarmente la mancata competenza del 9.11.2010Collegio adito atteso che la convenuta “non aderisce al sistema ABF”. Nel caso di specie trattasi, infatti, di banca austriaca, senza alcuna succursale in Italia, che si limita ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi; e, pertanto, non è obbligata ad aderire al sistema ABF “purché aderisca ad un sistema stragiudiziale estero partecipante alla rete FIN-NET”. La stessa avrebbe, in cui la banca evidenziava specie, aderito all’Ufficio di aver comunicato in data 31.12.2009Conciliazione Comune dell’Economia Finanziaria Austriaca, in sede come risulta dal pertinente elenco versato agli atti (e comunque reperibile sul sito dell’Ufficio di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegatoConciliazione). Nel merito, la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependol’intermediario convenuto ha affermato che: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009ricorrente ha chiesto il pagamento di una somma pari a € 10.804,94. Se è vero che la banca, in data 29.08.2011, ha emesso la fideiussione bancaria in parola a favore della ricorrente, è anche vero che recava l’informativa sulla disdettaal momento delle relative escussioni della fideiussione non ne sussistevano i presupposti; - l’escussione è stata richiesta il 31.01.2013, nell’ultimo giorno utile. Dal testo della fideiussione si evince, però, come fosse necessario che il costruttore versasse in uno stato di crisi. Il contratto individuava la società costruttrice e specificava che la condizione di crisi si sarebbe dovuta verificare in una delle seguenti date: a) data di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto; b) data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; c) data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; d) data di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria; In data 31.01.2013, nessuna delle condizioni si era verificata in capo alla società costruttrice. La ricorrente, in tale data, si è riferita espressamente allo “stato di insolvenza” della società austriaca, benché unico presupposto valido fosse l’apertura di una procedura fallimentare in capo alla società italiana; - la nullità della stessa disdettaprocedura fallimentare dell’impresa italiana è stata, sia per la modalità di comunicazioneperò, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (aperta solo il 25.02.2013. Da ciò consegue che, al momento della fideiussione, la società costruttrice italiana non era in crisi ai sensi e per gli effetti del contratto di fideiussione, condizione necessaria per l’escussione; - per contrastare la clausola 6 del contratto di fideiussione, la ricorrente invoca l’art. 1957 c.c. “senza però badare al fatto che la normativa italiana non è applicabile alla fideiussione bancaria in oggetto in quanto essa viene disciplinata dal diritto austriaco” in forza dell’applicazione dell’art. 4/2 del Regolamento CE 593/2008 (atteso che le parti non avevano scelto la legge applicabile). In effetti, la banca convenuta, che doveva prestare il servizio caratteristico, non aveva alcun interesse a suo avvisosottoporre la sua prestazione al diritto italiano, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data cui non aveva le conoscenze necessarie al fine di valutare i possibili rischi in cui era stata operataincorreva con l’emissione della fideiussione; - anche nell’ipotesi in cui fosse applicabile la legge italiana, a suo dire precedente non muterebbe il dato della cessazione dell’efficacia della fideiussione allo spirare della data del 31 gennaio 2013; - infine, si rileva che la durata contrattuale fissata in 365 giorni, domanda di condanna al risarcimento non è suffragata da computarsi prova con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011danno risarcibile, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che mentre la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio domanda finalizzata alla pregressa corrispondenza con la controparte e sospensione dell’autorizzazione è estranea alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative»cognizione dell’ABF. La banca resistente presentava le proprie convenuta ha, quindi, chiesto che il Collegio: Le controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del sono state trasmesse via mail alla ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Not Specified
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 Il ricorrente, soggetto non correntista della convenuta, lamenta la mancata negoziazione di un assegno emesso dal suo datore di lavoro (ai fini del pagamento dello stipendio mensile) e tratto sulla medesima convenuta. Più precisamente, il ricorrente riceveva il pagamento del suo stipendio tramite assegno bancario emesso su carnet rilasciato dall’odierna convenuta e il 13 agosto 2014 si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specificorecava presso la stessa dipendenza traente, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversiaincassarlo. In data 27.10.2009 il Il ricorrente, insieme non correntista della convenuta, si vedeva opporre il rifiuto di quest’ultima al “cambio” dell’assegno in contanti; dapprima poiché “superiore ad altro soggetto€ 1.000,00” e poi, stipulava con in fase di reclamo, perché la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e si dichiarava non bancari denominato “Conto obbligata per Te … Family”, a fronte del legge al pagamento di un canone assegno bancario”. Gli venivano inoltre rappresentate ragioni di verifica della sua “solvibilità” benché il titolo avesse “copertura certa”. Dal momento che tale assegno, pari ad € 1.350,00, rappresentava il suo stipendio mensile, il ricorrente pativa “numerosi disagi”. Tra i servizi non bancari offerti era compresa Conclusasi infruttuosamente la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”fase di reclamo, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto correntesi rivolgeva all’ABF, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per chiedendo il risarcimento del danno patito e la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010refusione delle spese sostenute. Il mese successivo ricorrente ha chiesto il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice risarcimento del danno nella misura di € 2.000,00 “o di quella ritenuta di giustizia” oltre “ad € 500,00 per l’intervento legale e spese”. Nel presentare le proprie controdeduzioni, la richiesta convenuta ha precisato di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando aver dato riscontro al reclamo ed eccepisce preliminarmente di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito trovato documenti, riferibili alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo indicata dal ricorrente (che veniva comunque allegato13 agosto 2014), che attestino la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010presentazione all’incasso dell’assegno. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava Ha sostenuto, comunque, di non essere obbligata alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte negoziazione di un pacchetto assegno “a chiunque si presenti allo sportello [...] soprattutto se persona non conosciuta”, anche alla luce del parere ABI 1031/2009 in materia di servizi abbinato al conto corrente“Cambio di assegni bancari”. Ha citato, per il quale era previsto inoltre, della giurisprudenza di merito e di legittimità sull’accettazione dell’assegno bancario e sull’assenza di un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la rapporto cartolare tra banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte trattaria e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative»prenditore dell’assegno. La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere ha chiesto che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012venga rigettato.
Appears in 1 contract
Sources: Not Specified
FATTO. La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue. - Richiama espressamente quanto contenuto nel reclamo. Afferma di essere stata segnalata dall’intermediario in Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti di legge. - Nonostante il debito in questione sia stato saldato nel mese di febbraio 2020, la segnalazione non risulta aggiornata fino al successivo dicembre. - Parte ricorrente chiede la “rettifica delle segnalazioni nel periodo di competenza, tenendo conto che le segnalazioni sono state fatte nonostante un piano di rientro programmato e non segnato come piano di rientro a scalare. Anche la circ. 139/1991 il 20° agg. pone chiarezza sulla questione vietando la segnalazione continua a sofferenza. Debito poi saldato come accordi tra le parti. Non viene prodotto doc. richiesti ai sensi del 119 TUB”. - Si precisa che, nel reclamo, la ricorrente chiede “la cancellazione, sin dalla prima segnalazione, della illegittima iscrizione” e, “alternativamente - qualora il segnalante dovesse insistere nel sostenere la fondatezza nel merito dell’iscrizione de quo, che (contrattuali e contabili riferite allo svolgimento del rapporto e in particolare alle movimentazioni da cui è scaturita la pendenza” (segue l’elenco dei documenti) “nonché le evidenze e risultanze della valutazione complessiva fatta” dall’intermediario e “preordinata all’accertamento dei presupposti sostanziali della sofferenza”. Nelle controdeduzioni l’intermediario espone, allega e chiede quanto segue. - In via preliminare, eccepisce che il ricorso è inammissibile in quanto il contratto di mutuo oggetto della segnalazione a sofferenza contestata è stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n. 710/2016. - Il conto corrente n. ***999 non è stato oggetto di passaggio a sofferenze in quanto, come si evince dall’estratto conto allegato, il saldo a debito del rapporto è stato imputato a perdite. - Quanto alla richiesta documentale, ha provveduto a consegnare gli estratti conto del conto corrente e la rendicontazione del finanziamento con le email di cui all’allegato 4. - La segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia trae origine dal mutuo ipotecario n. **356, sottoscritto dalla ricorrente in data 27/1/2006 per un importo di € 135.000,00, oggetto di cartolarizzazione a C** M**e S.r.l., per conto della quale svolge il ruolo di servicer. - Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame versamento di questo Collegio € 12.000,00 e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come l’accettazione da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il parte della mandataria della proposta della ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo si è giunti alla definizione della posizione, ▇▇▇▇▇ e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio impregiudicati i diritti in ordine alla procedura esecutiva. - Appare pertanto improbabile che la [banca] si era impegnata ricorrente non fosse a fornire conoscenza dello stato del proprio indebitamento, essendo lo stesso oggetto di solleciti di pagamento e di procedure di pignoramento immobiliare. - Con riguardo alle segnalazioni in CR, le stesse risultano legittime, avendo rispettato la normativa in materia sia da un punto di vista sostanziale, a seguito dell’inadempimento della ricorrente, sia da un punto di vista formale, con la sottoscrizione l’invio delle comunicazioni previste; le segnalazioni risultano essere speculari rispetto all’andamento del contrattorapporto. Vengono esclusivamente contestate - Per tutte le “modalità” e la “forma” della comunicazione ragioni sopra esposte, l’intermediario chiede di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine accogliere l’eccezione di verificare l’eventuale superamento della questione inammissibilità o di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversiarigettare integralmente il ricorso. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – sede di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrenterepliche alle controdeduzioni parte ricorrente richiama quanto esposto nel ricorso. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme controrepliche l’intermediario si riporta alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecccontrodeduzioni.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Not Specified
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 reclamo del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso 25/02/2013 il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad titolare di un rapporto assicurativo di mutuo fondiario, ha lamentato l’aumento della commissione di incasso rata da € 2,00 a € 8,00; tale aumento sarebbe ingiustificato e non già ad un rapporto bancariotroverebbe riscontro nell’«allineamento del costo dei servizi ai costi reali», precisava come indicato nella comunicazione trasmessagli. In particolare,nell’aumentare la commissione, la banca ha fatto riferimento «a un generico “andamento sfavorevole della congiuntura economica e della qualità del credito”, che peraltro non riguarda la commissione medesima. Tale spiegazione non integrerebbe il giustificato motivo prescritto dall’art. 118 TUB. Nella risposta al reclamo la convenuta ha affermato che “il pagamento tramite RID comporta un iter operativo più complesso e oneroso”; tuttavia «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi l’addebito mensile al ricorrente della rata di mutuo è un’operazione automatizzata e standardizzata […] che non necessita di alcun intervento manuale e/o specifico da parte del personale». L’aumento non avrebbe pertanto alcuna motivazione economica, ma sarebbe una interruzione di mera penalizzazione per i clienti che hanno aperto un servizio che la [nuovo conto corrente presso altra banca] si era impegnata , a fornire con la condizioni migliori. Al momento della sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e mutuo, inoltre, il documento di sintesi riportava la “formacommissione incasso rata” senza fare distinzione tra l’addebito su conto corrente intrattenuto presso la stessa banca e il pagamento della rata da parte di altro istituto. Tale nuova voce è stata introdotta nel foglio informativo solo il 26/02/2013 per cui, nel rispetto del contratto sottoscritto, non andrebbe applicata al mutuo che a quella data era già in ammortamento. La banca segnala che, a seguito della chiusura del conto corrente su cui poggiava il mutuo, i ricorrenti hanno chiesto di procedere al pagamento delle rate tramite RID da altra banca. Tale modalità di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, «comporta molti interventi manuali (scarico transitorio RID, pagamento rata mutuo, quadratura giornaliera del transitorio rate mutuo sospese e del relativo conto di contabilità, senza considerare eventuali insoluti o storni)». Tutti questi interventi sarebbero manuali e giornalieri, giacché la resistente non ravvisa conveniente adottare procedure informatiche per un fenomeno che risulta limitato. La comunicazione di interruzione variazione della commissione è stata inoltrata secondo la normativa vigente; essa rappresenta una precisazione della generica “commissione incasso rata”, giustificata dall’esigenza di recuperare i costi del servizio, elementi tutti compresi considerato il meccanismo di incasso rata tramite RID, come precisato anche nella proposta di modifica unilaterale del contratto di mutuo del 24/10/2012. Per ridurre l’incidenza delle spese, nel “rapporto bancario”». Ciò chiaritorispondere al reclamo la resistente ha proposto ai clienti «due ragionevoli soluzioni alternative» che prevedevano rispettivamente l’apertura di un conto corrente al costo di € 2,00 mensili con ripristino della commissione incasso rata nella misura precedente di € 2,00, e al fine di verificare l’eventuale superamento la riduzione a € 5,00 della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente commissione in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010ricorso. Il mese successivo ricorrente chiede il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28ripristino della commissione nella misura originaria. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, L’intermediario insiste per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, eccrigetto.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Mutuo Fondiario
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio I ricorrenti hanno affermato che: -sarebbero la coniuge e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo la figlia (e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione pertanto le eredi) di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione cliente della banca resistente, deceduto nel maggio del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione 2013; -insieme alla coniuge, in particolare, egli sarebbe stato presso tale banca cointestatario di interruzione del servizioun conto corrente, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiaritoal quale sarebbe stato collegato un deposito titoli in amministrazione; -alla sua morte, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorretale conto corrente sarebbe stato bloccato, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con ma la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso resistente avrebbe ciononostante continuato ad addebitare su di esso fino al 31 gennaio 2014 le spese di tenuta e altri oneri, tra i quali il costo del servizio Telepass di cui il de cuius era stato titolare; -la documentazione richiesta per la successione sarebbe stata tuttavia fornita alla banca stessa – resistente già il 25 novembre 2013 e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta il dispositivo Telepass sarebbe stato riconsegnato il 16 dicembre 2013; -il saldo residuo sarebbe stato accreditato dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di su un conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento corrente di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdettale ricorrenti sono cointestatarie; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda -senza la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioniautorizzazione, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF avrebbe altresì “scaricato” i titoli che erano depositati nel dossier cointestato al de cuius e li avrebbe “caricati” su quello cointestato alle ricorrenti; -tale operazione avrebbe cagionato loro un danno patrimoniale, costituito dall’addebito di «respingere alcune spese, dalla perdita di valore di tali titoli pari a € 50,00 e dal mancato conseguimento di un c.d. bonus fedeltà. Ciò posto, le ricorrenti hanno chiesto che: -la banca resistente sia condannata a restituire loro le spese di tenuta del conto cointestato al de cuius, perché indebite; -sia ordinato alla banca resistente di ripristinare il titolo depositato sul dossier cointestato al de cuius e sia condannata al pagamento di € 50,00 a titolo di rimborso della perdita di valore da esso subita. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -il 26 giugno 2013, avrebbe appreso che il congiunto delle ricorrenti era deceduto, in quanto le era stato richiesto dall’ente previdenziale competente di restituire quanto nel frattempo erogato a titolo di pensione del de cuius; -il 27 novembre 2013, le ricorrenti avrebbero consegnato alla filiale competente la richiesta avanzata dal … [dichiarazione di successione; -l’8 gennaio 2014, avrebbero chiesto per iscritto che fosse estinto il conto corrente cointestato al de cuius; -tale estinzione sarebbe avvenuta il 29 gennaio 2014; -la documentazione inerente alla restituzione del dispositivo Telepass sarebbe stata consegnata alla filiale competente il 24 dicembre 2013; -l’importo di € 3,42, che il 31 dicembre 2013 era stato addebitato per tale servizio sul conto corrente di una delle ricorrente] con , le sarebbe stato pertanto rimborsato dalla banca resistente; -il BTP di € 35.000,00, che era depositato nel dossier titoli cointestato al de cuius, sarebbe stato suddiviso in un BTP di € 26.000,00, depositato sul dossier intestato alla prima ricorrente, e in un BTP di € 9.000,00, depositato sul dossier intestato all’altra; -quest’ultima avrebbe trasferito alla prima il titolo che era stato depositato sul suo dossier, sostenendo così alcune spese e perdendo il premio fedeltà. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia rigettato, perché infondato in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012fatto e in diritto.
Appears in 1 contract
Sources: Not Specified
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il La società ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame censura la condotta dell’intermediario, per avere questi illegittimamente e arbitrariamente sospeso l’erogazione del servizio incassi SDD e ridotto le linee di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente credito in essere presso la banca stessa – e cointestato il medesimo intermediario, con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”conseguente sconfinamento, a fronte da parte del pagamento di un canone mensilecliente. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato)Tanto premesso, la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e all’immagine, conseguenti all’illegittima condotta dell’intermediario. In particolare, la ricorrente afferma di essere stata più volte contattata telefonicamente dall’intermediario resistente e di avere in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (tal modo appreso che, a suo avvisopartire dal mese di febbraio 2016, imponevano “gli incassi SDD (…) non sarebbero stati lavorati sul conto corrente” ad essa intestato; nel corso di una di queste telefonate, inoltre, veniva proposto “di ripresentare gli incassi SDD aderendo ad una linea di credito (fido o altro) o in alternativa di rivolgersi ad altri istituti bancari” (cfr. reclamo del 09/02/2016). Nonostante la raccomandatasuccessiva richiesta di chiarimenti, avanzata per via iscritto, l’intermediario “in maniera autonoma e priva del richiamo consenso della società non effettuava le operazioni di accredito” (cfr. comunicazione del 20/02/2016); ciò in violazione delle prescrizioni del regolamento UE 260/2012 in tema di preavviso. L’intermediario, nelle controdeduzioni, precisa di aver emanato, in data 08/09/2015, “una disposizione interna sul servizio incassi SDD in base alla specifica normativa quale sarebbe stata necessaria un’idonea linea di settore)fido per adeguare detto servizio alle nuove disposizioni”. Dopo quattro mesi di “ripetuti solleciti” alla cliente, sia stante il perdurante rifiuto della stessa di aggiornare gli affidamenti, la informava che “non [avrebbe] più potuto accettare detto “servizio incassi”, come peraltro è stato confermato nella […] risposta [al reclamo] del 18.02.2016”. In seguito a tale missiva, nella quale informava la ricorrente della necessità di “formalizzare un’idonea linea di fido per accogliere le presentazioni di portafoglio”, il legale rappresentante della ricorrente provvedeva a sottoscrivere, in data 23/03/2016, una “richiesta delle nuove linee di fido”; queste ultime successivamente deliberate dagli organi competenti della banca, in data 25/03/2016. Nel corso di un secondo incontro, tenutosi il 04/04/2016, l’amministratore della società ricorrente si rifiutava, tuttavia, di sottoscrivere le condizioni relative alla nuova concessione, poiché ritenute troppo onerose; quindi, “di comune accordo con la data cliente, si procedeva alla revoca del fido per smobilizzo crediti”. L’intermediario riferisce che, in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorniseguito all’introduzione della commissione sull’affidamento, da computarsi concordarsi “in forma scritta con il cliente unitamente al tasso debitore per tutte le aperture di credito in conto corrente”, “per tutte le concessioni relative ad affidamenti di breve termine (…) ha introdotto il nuovo contratto di affidamento (▇.▇▇.). Con riferimento alla segnalazione in Centrale dei Rischi, precisa di non aver segnalato alcuno sconfinamento, “mentre le segnalazioni “contestate” sono presenti a livello “sistema”, cioè effettuate da altri istituti, nel periodo in esame”. L’intermediario prosegue affermando che, in data 26/10/2016, la ricorrente “chiedeva la chiusura dei rapporti, la revoca dei fidi ed il trasferimento dei titoli presso altra Banca”; non risultava tuttavia possibile soddisfare tali richieste per le ragioni esplicitate al giorno cliente con comunicazione del 15/11/2016 (all.4). Siffatta comunicazione non veniva riscontrata, ragion per cui, in data 10/03/2017, l’intermediario provvedeva a informare la cliente che “i rapporti di attivazione del “Conto per Te … Family” da conto corrente e il deposito titoli sono tuttora aperti”. In ogni caso, parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava resistente ritiene che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00richiesta risarcitoria non sia accoglibile in quanto non supportata da prove (richiama sul punto la decisione del Coll. Pertanto, dopo aver richiamato l’artRoma n. 2248/14). 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, l’intermediario richiama inoltre la pronuncia di ▇▇▇▇. S.U., n. 26972/08, sulla non risarcibilità dei pregiudizi consistenti in meri “disagi, fastidi, disappunti (…)”. In sede di repliche, la ricorrente contesta quanto dichiarato dall’intermediario e, in particolare, afferma che le variazioni alle condizioni contrattuali non sono state comunicate con quattro mesi di anticipo; precisa che il primo contatto telefonico è avvenuto il 07/02/2016 e ad esso aveva fatto seguito l’invio della comunicazione del 09/02/2016 di richiesta di chiarimenti. Inoltre, l’incontro con i rappresentanti della banca non si sarebbe tenuto il 23/03/2016: in tale data, afferma, l’amministratore della società si trovava “fuori città”. A riprova del danno subito, asserisce di aver dovuto inviare “ben 79 comunicazioni agli utenti per mancato incasso di fatture per un totale di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa28.133,10” (cfr. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine solleciti di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, eccpagamento allegati).) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Intermediary Service Agreement
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della nullità di un contratto di fideiussione. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. La società attuale ricorrente stipulava con un terzo, in qualità di appaltatrice, un contratto avente ad oggetto la “progettazione direzione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale commerciale … nonché della fornitura di elettrodomestici ed arredamento interno”. Considerato che il committente chiedeva di pagare ratealmente, il contratto prevedeva la stipula di una polizza fideiussoria - assicurativa o bancaria - a garanzia dei pagamenti. La garanzia veniva prestata dall’odierno resistente, in data 14 luglio 2014, sotto forma di fideiussione dell’importo di € 40.000,00, caratterizzata dalla previsione della clausola “a prima richiesta”, e con rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di preventiva escussione del debitore principale. In data 18 luglio 2014, “facendo affidamento sull’efficacia e validità di tale garanzia”, la società ricorrente sottoscriveva quindi il contratto d’appalto. Il debitore principale, emetteva, altresì, assegni bancari “ad ulteriore garanzia dei pagamenti a farsi”. Tuttavia, il primo assegno, con data 20 agosto 2014, risultava impagato per mancanza di provvista “e così pure altri assegni”. La ricorrente informava, pertanto, immediatamente il resistente “di tale grave inadempimento” e richiedeva all’intermediario, appunto nella qualità di garante, il pagamento delle somme come previsto nell’atto di fideiussione. Tuttavia l’intermediario “per sottrarsi all’obbligo di adempiere la garanzia”, invocava la clausola di cui all’art. 5 del contratto “eccependo che il socio contraente … non aveva prestato la garanzia ipotecaria ivi prevista”. Ritenendo tale eccezione infondata, il 14 novembre 2014, la società ricorrente, tramite il proprio legale, ha presentato formale reclamo all’intermediario. La società deduce, innanzitutto, che la clausola invocata dalla resistente «non è in realtà qualificabile come una condizione ai sensi degli art. 1353 ss. c.c., in quanto essa non sospende gli effetti giuridici del contratto che è stato stipulato tra le parti; infatti all’art. 2 delle condizioni generali è espressamente previsto che il premio relativo al seguente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione…». Secondo la società tale clausola «introduce a carico dell’altro contraente (e conseguentemente del terzo garantito) un onere che limita l’esercizio del suo diritto contrattuale in modo tale da snaturare causalmente il negozio giuridico di garanzia, facendo venir meno la naturale solidarietà tra il debito del fideiussore e quello del debitore principale, la quale è peraltro dichiaratamente voluta dalle parti contraenti». Sulla base di tali premesse la società concludeva chiedendo all’intermediario di «riconsiderare la richiesta di escussione della polizza, riscontrandola con esito positivo». Non soddisfatta del riscontro ricevuto, la società si rivolgeva è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo Finanziario, sostenendo - sulla scorta di alcuni orientamenti della Cassazione e dello stesso ▇▇▇▇▇▇▇ – che «una questione già portata all’esame clausola condizionale che snaturi il tipo di questo contratto al quale è apposta, alterando la causa che lo caratterizza peculiarmente è inficiata da nullità». La società ha quindi chiesto al Collegio e conclusasi di dichiarare la nullità della clausola dettata dall’art. 5, e, quindi, per l’effetto, di dichiarare l’intermediario tenuto ad adempiere gli obblighi nascenti dalla garanzia. L’intermediario ha resistito depositando controdeduzioni con una dichiarazione cui chiede il rigetto del ricorso. Il resistente espone in fatto di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specificoavere rilasciato, nella nota allegata al presente ricorso il in data 14 luglio 2014, un atto di fideiussione a favore della società ricorrente, ricordando con il quale si prestava garanzia fino alla concorrenza di € 40.000,00. La fideiussione, infatti, veniva rilasciata «a garanzia del corretto e puntuale pagamento di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) per la progettazione, la direzione e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione svolti nel locale commerciale sito in Napoli …, nonché della fornitura di elettrodomestici ed arredamento interno». Prosegue quindi osservando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava sebbene l’art. 5 delle condizioni generali di fideiussione prevedesse che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] Contraente si era impegnata obbliga a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente prestare garanzie ipotecarie a favore dei titolari della descritta tipologia Società fideiubente su beni, anche di conto correnteterzi, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destrodel valore per lo meno equivalente alla garanzia prestata che non spiega alcun effetto giuridico fino all’avverarsi di tale condizione», per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta tali garanzie di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente natura reale non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012venivano mai fornite. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente sottolineato che la sua clausola sospensiva di cui all’art. 5 non atteneva al rapporto obbligatorio garantito, ma rappresentava una condizione idonea a incidere sull’efficacia dell’atto di fideiussione stesso, sicché «operatività era subordinata l’eccezione è opponibile anche al creditore garantito», il resistente insiste nell’affermare che «tale condizione sospensiva, il cui verificarsi non dipende dall’arbitrio del fideiussore, ma è ricollegabile ad un fatto volontario del contraente, non può essere considerata vessatoria» perché «non attiene ad una limitazione di responsabilità del fideiussore, ma all’insorgere stesso dell’obbligazione fideiussoria, con tutto ciò che ne consegue anche in ordine alla doppia sottoscrizione». In conclusione, l’intermediario sostiene la piena validità della Polizza (tale accertamento era pertanto clausola, e dunque la legittimità del proprio rifiuto di adempiere gli obblighi derivanti dalla garanzia, sottolineando che la clausola in parola risponderebbe ad un onere interesse pienamente meritevole di tutela – come riconosciuto dalla giurisprudenza – atteso che la funzione economica della clausola ipotecaria consiste nella possibilità che il garante possa esperire con successo l’eventuale azione di rivalsa nei confronti del cliente) e tale avvertenza debitore principale nel caso in cui, per l’inadempimento di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009»quest’ultimo, come previsto il garante debba corrispondere il pagamento richiesto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012beneficiario.
Appears in 1 contract
Sources: Fideiussione
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 La ricorrente ha affermato che: x il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico30 aprile 2014, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava avrebbe stipulato con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente resistente un contratto di fideiussione omnibus per garantire le obbligazioni di una società commerciale; x tale contratto sarebbe tuttavia nullo; x nelle sue clausole sarebbero infatti riprodotti gli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall’ABI, i quali, secondo quanto accertato dalla Banca d’Italia mediante il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, si porrebbero in essere presso contrasto con il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza che è sancito dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990; x il 7 maggio 2018, la ricorrente avrebbe receduto dal suddetto contratto; x solo mediante le comunicazioni periodiche della banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – resistente, la ricorrente avrebbe appreso di aver sottoscritto una fideiussione omnibus; x in precedenza, sarebbe stata infatti convinta di aver garantito fino al massimo del 50% di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile finanziamento di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»40.000,00; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e x non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioniinformandola adeguatamente, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF avrebbe pertanto violato il principio di «respingere buona fede. Ciò posto, la richiesta avanzata ricorrente ha chiesto che: -in via principale, sia accertato che, stante la nullità del contratto di fideiussione stipulato con la banca resistente, non è debitrice nei confronti di quest’ultima; -in via subordinata, sia accertato che, il 7 maggio 2018, ha receduto da tale contratto. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: x questo Arbitro non potrebbe pronunciarsi nel merito della controversia, in quanto le violazioni dei divieti antitrust allegate dalla ricorrente sarebbero di esclusiva competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali Ordinari di Milano, Napoli e Roma; x il contratto di fideiussione omnibus stipulato con la ricorrente non sarebbe comunque nullo; x il 19 marzo 2018, a seguito della concessione di un nuovo finanziamento di € 24.000,00 al debitore principale, la ricorrente avrebbe dichiarato di tener ferma la fideiussione rilasciata; x alla data del 25 novembre 2019, il debito del debitore principale sarebbe ammontato a € 17.465,00; x non sarebbe stata comunicata a tale debitore alcuna decadenza dal … [ricorrente] con beneficio del termine. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -in via pregiudiziale, il ricorso sia dichiarato inammissibile per materia; -nel merito, il ricorso sia respinto. Nella seduta del 26 marzo 2020, il Collegio ABF di Roma, il quale era territorialmente competente a pronunciarsi sul ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per questione, ha deciso di sottoporne l’esame a questo Collegio, ritenendo che la decisione questo questione della nullità dei contratti stipulati “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale sia di particolare importanza e volendo evitare l’insorgere di contrasti interpretativi con altri Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012territoriali.
Appears in 1 contract
Sources: Fideiussione
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 protocollato il 21.3.2012, il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame esponeva che, nel mese di questo Collegio luglio 2011, aveva concordato con il responsabile della filiale della Banca resistente, alle stesse condizioni economiche originarie, la proroga di 24 mesi della scadenza della linea di credito accesa con il contratto di conto corrente ipotecario, stipulato in data 6/9/2006 e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del scadenza al 6.9.2011. Era altresì fissato un appuntamento per la stipula dell’atto presso il notaio per il 26.10.2011. Nello specificoTuttavia, nella nota allegata al presente ricorso solo la sera prima della stipula, il responsabile della dipendenza informava il cliente che la proroga sarebbe stata concessa per soli 12 mesi ad un tasso pari all’euribor 6 mesi + 4 anziché + 1 come previsto in origine. Il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario»in ragione dei tempi ristrettissimi, precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che si sentiva “costretto” a sottoscrivere comunque la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contrattoproroga alle nuove condizioni. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato Con reclamo inviato all’intermediario in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto5.12.2011, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario edoleva della circostanza che, in occasione della nuova stipula, non gli fosse stata consegnata alcuna informativa precontrattuale, e concludeva di ritenere ancora valida quella consegnata al momento dell’accensione del finanziamento. A seguito del mancato accoglimento del reclamo da parte dell’intermediario, da questi comunicato con nota lettera del 17 gennaio 201104.01.2012, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte e dopo l’invio di un pacchetto una lettera di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile contestazione avverso l’addebito di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattualiinteressi ritenuti non dovuti, il ricorrente reiterava la richiesta cliente, nel ricorso all’ABF sopra indicato, domandava l’immediato ripristino delle originarie condizioni dell’apertura di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte credito e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative»rimborso dei maggiori oneri addebitati. La banca resistente presentava tempestivamente le proprie controdeduzioni in data 23/5/2012, tramite il Conciliatore Bancario, allegando, oltre ad altra documentazione, la copia del contratto originario di apertura di credito del 6/9/2006, con nota la relativa informativa precontrattuale del 6.3.201230/8/2006, l’estratto della delibera di rinnovo del contratto adottata dai competenti organi interni in data 11/10/2011, e la copia del contratto di proroga del 26/10/2011. Dopo Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario confermava di aver riepilogato stipulato in data 6.9.2006 un contratto di apertura di credito in conto corrente “con rimborso mediante unico rientro alla scadenza finale prevista per il … 6/9/2011”, e di avere a suo tempo consegnato al cliente la dovuta informativa precontrattuale; eccepiva che, alla scadenza del contratto, il cliente, impossibilitato ad estinguere il finanziamento, aveva solo verbalmente chiesto la proroga della scadenza, così violando l’art. 2, comma 2, del contratto per il quale la richiesta di ▇▇▇▇▇▇▇ doveva essere presentata tramite raccomandata a.r. pervenuta almeno 90 giorni prima della scadenza; sottolineava che la proroga sarebbe stata richiesta, sempre in via informale, anche dal garante del ricorrentericorrente in data 15.9.2011, e che, solo in ragione dei buoni rapporti intrattenuti con la banca dal cliente e dal suo garante e per soddisfare le esigenze del primo, la resistente osservavapratica era stata trasmessa ai competenti organi decidenti, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»senza tuttavia l’assunzione di alcun impegno né riguardo alla concessione della proroga né riguardo alle condizioni economiche della stessa; in realtà dal documento riconosceva di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ aver contattato il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con il giorno precedente la consegna stipula dell’atto, per comunicargli le notizie relative all’atto stesso; sottolineava che l’art. 5 del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente contratto di ▇▇▇▇▇▇▇ recitava che la sua «operatività medesima non dava luogo alla concessione di un nuovo finanziamento e che pertanto l’informativa precontrattuale non era subordinata alla validità dovuta e che in occasione della Polizza (tale accertamento era stipula dell’atto di proroga né il ricorrente né il garante sollevavano alcuna eccezione; chiedeva pertanto un onere al Collegio il rigetto del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012quanto infondato.
Appears in 1 contract
Sources: Banking Dispute Resolution
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato con l’impresa fornitrice (Società X), in data 01/08/2019, un contratto di consegna e installazione di un impianto per il ricorrente trattamento domestico dell’acqua potabile e un abbonamento all’assistenza ordinaria con durata dodecennale e la previsione di n. 12 interventi; - che successivamente all’installazione dell’impianto, avvenuta in data 6/08/2019, «si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame sono verificati subito malfunzionamenti per cui in data 12/08/2019 è stata inviata raccomandata con ricevuta di questo Collegio ritorno per esercitare il diritto di recesso»; - che la raccomandata suindicata è stata consegnata il 14/08/2020, entro il termine previsto dal contratto; - che nulla è stato riscontrato dall’impresa fornitrice e, a causa del perdurare del malfunzionamento dell’impianto, si è proceduto a contattare l’assistenza tecnica; - che in data 19/09/2019 «è intervenuto un tecnico per la sostituzione dell’impianto e conclusasi della fontanina»; - che «dopo numerosi solleciti alla assistenza tecnica, in data 2/07/2020 è intervenuto un tecnico che non è stato in grado di sostituire il problema a causa dell’errata manutenzione fatta in precedenza»; - che «da quel momento nessun tecnico è più intervenuto nonostante i ripetuti solleciti»; - che «a settembre 2020 non è avvenuta la manutenzione annuale prevista dall’abbonamento dodecennale sottoscritta con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specificoil contratto»; - in conclusione, nella nota allegata al presente ricorso che «l'assistenza richiesta non ha mai risolto il ricorrentemalfunzionamento dell'impianto, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo nonostante le numerose richieste, e non già ad un rapporto bancario»è stata effettuato l'intervento di assistenza ordinaria nelle tempistiche, precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] nonostante si era impegnata sia continuato a fornire con la sottoscrizione pagare regolarmente le rate del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurativefinanziamento». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del parte ricorrente, a seguito di reclamo infruttuosamente presentato in data 06/12/2020, ha proposto ricorso all’ABF chiedendo che il Collegio ABF adito accerti e dichiari la resistente osservavarisoluzione del contratto di finanziamento per cui è controversia e disponga che l’intermediario rimborsi in suo favore l’importo corrispondente a tutte le rate versate. Costituitosi, tra l’altrol’intermediario resistente, chenelle controdeduzioni presentate tramite Conciliatore Bancario in data 11/02/2021, in particolare, ha rappresentato: ▪ - che l’8/10/2019 la ricorrente richiedeva e otteneva dall’istituto di credito convenuto un prestito finalizzato all’acquisto di un depuratore d’acqua; - che il bene oggetto del contratto di fornitura veniva regolarmente consegnato alla cliente, la quale nulla eccepiva e, infatti, «tutte le prime 14 rate venivano versate nel rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosidelle scadenze così come pattuite»; - che solo in realtà dal documento data 6/11/2020 la parte istante lamentava il mal funzionamento del depuratore; - che, ricevuta la lettera di sintesi reclamo, l’intermediario «si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel contoadoperava nell’inoltrare una richiesta di chiarimenti alla società convenzionata che, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favoreprontamente, «possono essere modificati a discrezione della bancasi rendeva disponibile ad un sopraluogo e, sia per quanto riguarda la loro tipologiasoprattutto, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna al ripristino del materiale informativofunzionamento del bene»; ▪ il regolamento relativo - che «nessun riscontro da parte Ricorrente è mai stato presentato alla copertura assicurativa avverte espressamente che società convenzionata ma, soltanto, la sua volontà di recedere dagli obblighi contrattuali sottoscritti». In sede di repliche alle controdeduzioni, parte ricorrente: - ha rappresentato di aver lamentato alla Società X il malfunzionamento del depuratore ben prima del 6/11/2020; - ha affermato di aver esercitato il diritto di recesso entro il termine contrattuale di 14 giorni; - ha ribadito che a settembre 2020 non veniva eseguita dalla Società X la manutenzione annuale prevista dall’abbonamento all’assistenza ordinaria e ha aggiunto che a ottobre 2020 «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) l’assistenza tecnica ha cercato telefonicamente di prendere appuntamento per fare la manutenzione prevista e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revocasostituire il rubinetto guasto»; ▪ la comunicazione - ha evidenziato che, considerato il grave inadempimento da parte della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazionifornitrice, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF cliente ben poteva rifiutare il nuovo intervento di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con manutenzione proposto. Nelle proprie conclusioni l’intermediario ha chiesto il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione rigetto del 24 luglio 2012ricorso.
Appears in 1 contract
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il La ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame ha affermato che: -sarebbe stata titolare di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere due conti correnti presso la banca stessa – resistente, uno c.d. ordinario e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato l’altro c.d. anticipi; -a partire dal 2012, la banca resistente avrebbe più volte addebitato su tali conti una “Conto per Te … Familycommissione utilizzi oltre disponibilità fidi”, per l’importo complessivo di € 13.659,50; -sarebbero stati inoltre addebitati interessi eccedenti la soglia imperativamente posta dall’art. 644, 3° comma, c.p. e dell’art. 2, 4° comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), per quanto la banca resistente abbia di volta in volta annotato un loro storno parziale a fronte del pagamento titolo di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgicoriduzione interessi (l. 108/1996)”; -entro il limite di tale eccedenza, in forza di polizza sottoscritta gli interessi addebitati dovrebbero essere pertanto restituiti dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto correnteresistente; -il 28 maggio 2012, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destroparti avrebbero stipulato un contratto di transazione; -durante la trattativa che ha preceduto la stipulazione di tale contratto, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la banca resistente non era più avrebbe anticipato gli importi delle fatture emesse dalla società ricorrente, sebbene fossero inferiori al limite massimo dell’apertura di credito concessale; -poiché la banca resistente si sarebbe rifiutata di esibire i conteggi richiesti, la società ricorrente sarebbe stata di fatto costretta a incaricare un proprio consulente tecnico. Ciò premesso, la società ricorrente ha chiesto che: -la banca resistente sia condannata al pagamento degli importi addebitati sui conti correnti della società ricorrente a titolo di “commissione utilizzi oltre disponibilità fidi”; -la banca resistente sia condannata al pagamento degli interessi addebitati sui medesimi conti correnti, nella parte in vigore cui eccedano il limite imperativamente posto dalla legislazione anti-usura; -sia ordinato alla banca resistente che i tassi d’interesse pattuiti tra le parti mediante la transazione del 29 maggio 2012 siano applicati retroattivamente dall’inizio della trattativa che ha preceduto la sua stipulazione, ovvero quanto meno dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 gennaio 2012 circa; -la banca resistente sia condannata al pagamento di € 3.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla società ricorrente per il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte compenso di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la consulente contabile; -la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio sia condannata al risarcimento del danno cagionato dalla eventuale segnalazione negativa alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative»Centrale rischi. La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota ha resistito al ricorso, affermando che: -stipulando il contratto di transazione del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente28 maggio 2012, la resistente osservavasocietà ricorrente avrebbe rinunciato a contestare giudizialmente la tenuta dei conti correnti di cui era titolare, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia segnatamente per quanto riguarda la liquidazione e il computo degli interessi debitori; -avrebbe altresì dichiarato di aver regolarmente ricevuto gli estratti conto, recanti l’indicazione delle condizioni economiche applicate e delle loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» modifiche periodiche; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ -mediante la comunicazione n. 16 del 20 luglio 2012, la banca ricorrente avrebbe riportato in maniera chiara le nuove disposizioni relative alla “commissione utilizzi oltre la disponibilità fondi” e i relativi tassi applicati in relazione all’entità degli sconfinamenti; -gli interessi addebitati sui conti correnti della disdetta era avvenuta «in sede società ricorrente non avrebbero mai ecceduto il limite imperativamente posto dalla legislazione anti-usura; -i sistemi informatici della banca resistente avrebbero infatti automaticamente provveduto a mantenere gli interessi addebitati entro tale limite, accreditando la loro eventuale eccedenza; -durante il 2012, sul conto c.d. anticipi della società ricorrente sarebbe stata a tale titolo accreditata la somma di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009»€ 3.701,94, come previsto dal citato regolamentoladdove gli interessi da essa dovuti sarebbero stati complessivamente pari a € 8.100,19; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico -rientrerebbe nella libertà privata della banca di «mantenere l’efficacia decidere se anticipare o meno l’importo delle fatture emesse da un cliente affidato, anche laddove il loro importo non superi il limite massimo dell’affidamento; -nel caso di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore specie, il mancato rimborso dei fidi temporanei che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, erano nel frattempo scaduti avrebbe indotto la banca resistente chiedeva dunque all’ABF a non rinnovare la loro concessione, concordando piuttosto con la società ricorrente un piano di «respingere rientro; -la spesa sostenuta dalla società ricorrente per il compenso di un consulente contabile costituirebbe la richiesta avanzata dal … [conseguenza di una sua libera scelta, la quale non potrebbe essere imputata alla banca resistente; -la banca resistente sarebbe tenuta a segnalare alla Centrale Rischi la posizione debitoria complessiva di ciascun cliente; -nel caso della società ricorrente] con , la categoria di censimento sarebbe stata quella dei rischi a revoca per l’importo accordato di € 271.000,00 e il relativo utilizzo di € 264.000,00. Ciò posto, l’intermediario resistente ha chiesto che il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012sia rigettato perché infondato.
Appears in 1 contract
Sources: Banking Dispute Resolution
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 I ricorrenti hanno affermato che: -sarebbero gli unici eredi del padre, deceduto il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame 7 giugno 2012; -come accertato da questo Arbitro mediante la decisione n. 1709 del 2015, la banca resistente non avrebbe dato loro alcuna informazione in ordine alla successione ereditaria dell’avo (da parte del padre), deceduto il 25 agosto 2010; -a seguito di tale decisione di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione Arbitro, la banca resistente avrebbe loro trasmesso alcuni resoconti del dossier titoli di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specificotale avo, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrenteprecisando che, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad in base a un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario»accordo tra gli eredi di quest’ultimo, precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione quanto ▇▇▇ depositato era stato trasferito alla sua coniuge; -tale procedura sarebbe tuttavia evidentemente irregolare, per quanto eventualmente consentita dagli altri eredi; -al padre dei ricorrenti sarebbe spettata la quota di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione sesto di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”»tale eredità. Ciò chiaritoposto, i ricorrenti hanno chiesto che: -la banca resistente sia condannata a mettere a loro disposizione la quota di un sesto dell’asse ereditario del de cuius, loro avo (da parte del padre). La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -il valore complessivo dell’asse ereditario di cui si tratta sarebbe di € 273.731,48, e pertanto superiore al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a limite massimo entro il quale questo Collegio di Arbitro può pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorremerito; -sussisterebbe un litisconsorzio necessario nei confronti degli altri eredi del de cuius; -per quanto non sia stata rinvenuta la relativa documentazione, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso resistente si sarebbe limitata a eseguire un accordo fra tali eredi, cosicché non sarebbe ravvisabile alcuna sua responsabilità. Ciò posto, la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010ha chiesto che: -il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva il valore della controversia sarebbe superiore a € 100.000,00; -il ricorso sia dichiarato altresì inammissibile a causa del 9.11.2010difetto di contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari; -il ricorso sia comunque rigettato, perché infondato in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, fatto e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, eccdiritto.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Arbitration Agreement
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il La ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad unitamente alla madre poi deceduta, sottoscriveva con l’intermediario resistente un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia contratto di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia che prevedeva una serie di servizi accessori di natura bancaria e assicurativa. Tra questi ultimi figurava una polizza assicurativa che garantiva la possibilità per il titolare del conto corrente di ricevere una diaria pari ad Euro 38,73 per ogni giorno di ricovero superiore al ricorrentesettimo fino alla durata massima di 80 giorni. In data 25.01.2010 al Nel 2009 la madre della ricorrente veniva diagnosticata ricoverata presso due distinte strutture ospedaliere dal 16/06/2009 al 29/06/2009 e successivamente dal 29/06/2009 al 19/11/2011 per un periodo di degenza superiore ad 80 giorni. Al fine di ricevere quanto dovuto la ricorrente si rivolgeva (in nome della madre) inizialmente alla Compagnia di Assicurazione, che negava il versamento della somma richiesta in ragione dell’interruzione della collaborazione con l’intermediario resistente e, successivamente, direttamente allo stesso intermediario, il quale chiariva che, a seguito di una modifica unilaterale del contratto di conto corrente comunicata alle parti in data 31/03/2009, la polizza assicurativa non figurava più tra i servizi connessi a quella particolare tipologia contrattuale. Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall’intermediario, la ricorrente, subentrata in tutti i rapporti della madre nel frattempo deceduta, ha presentato ricorso all’ABF con il quale ha chiesto “gonatrosi” al ginocchio destrola corresponsione di quanto dovuto a titolo di diaria, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato euro 3098,40 e degli interessi legali maturati su tale credito fino a fine aprile 2010novembre 2012. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta Da dicembre 2012 sono invece da computarsi gli interessi moratori poiché con lettera del 28.05.2010procuratore è da considerarsi realizzata la costituzione in mora della banca”. Con le proprie controdeduzioni, segnalando che l’intermediario resistente ha precisato quanto segue: - tra le prestazione accessorie al contratto di conto corrente della ricorrente figurava la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 possibilità di usufruire di un rimborso assicurativo pari ad una diaria di Euro 38,73 per ogni giorno di ricovero superiore al settimo per un massimo di 80 giorni; - di aver prontamente comunicato alla ricorrente il ricorrente chiedeva, pertanto, venir meno della clausola relativa alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura prestazione assicurativa in oggetto nel conto scalare del 31/03/2013 e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdettaribadito tale informativa nelle risposte alle successive lettere della stessa ricorrente; - non sussiste alcuna “correlazione tra la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali sottoscrizione del Conto (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente …) e la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento della polizza collettiva che decorre dalla sottoscrizione della Banca delle polizza stessa e non certo dall’adesione al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” (…) da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto correntecliente che, per il quale era previsto un canone mensile questo motivo, ha l’obbligo di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava accertare preventivamente la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012polizza”.
Appears in 1 contract
Sources: Contract of Current Account
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il Il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattualiinutilmente esperito reclamo pervenuto all’intermediario in data 06/04/2020, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente presentava ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario all’ABF competente al fine di ottenere l’accertamento la cancellazione/rettifica dei propri dati relativi a n. 2 prestiti finalizzati accordati dalla parte resistente, dati che sarebbero stati illegittimamente registrati presso le banche dati delle Centrali Rischi di tre società di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC). Il ricorrente riteneva le iscrizioni illegittime perché le linee di credito relativamente alle quali era stata effettuata la segnalazione risultavano estinte ed inoltre affermava che l’intermediario non aveva assolto all’obbligo di preavviso previsto dalla normativa di settore: sicché la condotta dell’intermediario sarebbe stata contraria al consolidato orientamento in materia dell’ABF e del Garante Privacy. Eccepiva, poi, che a seguito della nullità ricezione dell’istanza di cancellazione l’intermediario non aveva dato prova di aver adempiuto all’obbligo di preavviso e denunciava che la condotta dell’intermediario era stata contraria ai canoni di buona fede e correttezza, nonché ai parametri di diligenza qualificata che devono connotare il comportamento degli operatori finanziari. Concludeva, quindi, chiedendo di ordinarsi all’intermediario di cancellare la segnalazione effettuata presso le banche dati delle Centrali Rischi delle società coinvolte di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), attesa l’illegittimità della comunicazione «medesima. Si costituiva - seppur tardivamente - con controdeduzioni l’intermediario resistente che riferiva come il ricorrente fosse a conoscenza – sottoscrivendo i relativi contratti in ragione di specifica clausola circa la finalità del trattamento - che i suoi dati personali sarebbero stati trattati per diverse finalità, tra cui la valutazione del merito creditizio e che gli stessi avrebbero potuto essere comunicati ai Sistemi di Informazione Creditizia. Più specificatamente l’intermediario rilevava che il ricorrente aveva provveduto con gravi e reiterati ritardi al pagamento delle rate concordate per nr. 2 finanziamenti, costringendo così parte resistente ad avviare le opportune azioni a tutela del proprio credito. Ancora, evidenziava che alle date del 4/01/2018 e 21/05/2018, a seguito del ritardo di n. 2 mesi nei versamenti, aveva inviato al ricorrente la nota relativa ai “prolungati ritardi nel pagamento delle rate”, avente ad oggetto il preavviso di imminente segnalazione. Di più, a causa del prolungarsi della condotta omissiva posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del essere dal ricorrente, la resistente osservavain data 5/02/2018 e 20/04/2019 veniva inviata una ulteriore comunicazione di preavviso denominata “ultimo avviso di pagamento: imminente decadenza dal beneficio del termine”, tra l’altrosottolineando che tale ulteriore evento negativo sarebbe stato riportato nei Sistemi di Informazione Creditizia cui l’intermediario partecipava. Infine l’intermediario rappresentava che in data 29/09/2018 e 15/05/2019 il ricorrente era incorso nella decadenza del beneficio del termine, che: ▪ rispetto al precedente comunicata nelle medesime date con raccomandata e, per l’effetto, l’intermediario aveva comunicato ai Sistemi di Informazione Creditizia i dati relativi all’andamento dei pagamenti e dei ritardi, così come registrati. Dava contezza che uno dei due finanziamenti era stato oggetto di transazione “a saldo e stralcio”. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso. In sede di repliche alle controdeduzioni, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; presentate in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel contodata 12/10/2020, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente parte ricorrente ha rappresentato che la sua «operatività società resistente non aveva fornito la prova della ricezione del preavviso di segnalazione; inoltre evidenziava che non era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento neppure stata indicata la data di iscrizione nei SIC dei dati negativi riferiti al ricorrente, pertanto non era pertanto un onere del cliente) possibile stabilire se vi era corrispondenza temporale tra la detta iscrizione e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012le comunicazioni prodotte.
Appears in 1 contract
Sources: Decision Communication
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 reclamo del 2.1.2011 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando informato l’intermediario di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in la merce, oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che finanziamento, entro il termine concordato con la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenutaditta venditrice di mobili (agosto 2010). Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario eLa finanziaria, con nota del 17 gennaio 20114.2.2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte ha riscontrato il reclamo, precisando di un pacchetto aver versato “l’importo relativo all’acquisto del bene …al fornitore come richiesto nel contratto ..”, nonché di essere dispensata “da ogni verifica in relazione alla consegna del bene ….., dal mancato completamento della fornitura/prestazione, … non essendo opponibili [ a sé medesima ]… le eccezioni relative al rapporto di compravendita o di prestazioni di servizi abbinato al conto correnteintervenuto tra il cliente e il fornitore, posto che non esiste tra quest’ultimo e [ la finanziaria ] alcun accordo di esclusiva per la concessione del credito”. Nella lettera da ultimo citata, l’intermediario ha anche precisato di aver sollecitato il fornitore ad intervenire nella consegna della cucina comprensiva di elettrodomestici, a seguito della segnalazione del proprio ricorrente. Con ulteriore reclamo del 16.2.2011, il cliente ha sollecitato alla propria controparte la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione di tutte le somme già versate e degli oneri accessori, ai sensi della normativa vigente. Nel presentare il ricorso, la parte attrice ha avanzato all’ABF la richiesta di annullamento del contratto di finanziamento, a motivo della mancata consegna della suddetta cucina da parte del fornitore. Il ricorrente, quindi, ha richiamato e accluso la documentazione già citata, nonché le due lettere di diffida del 16.2.2010 inviate, rispettivamente, sia all’originario fornitore sia a quello subentrato e successivamente fallito. La resistente ha fatto pervenire, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertantotramite del Conciliatore, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota in data 3.5.2011. In particolare, l’intermediario ha, preliminarmente, esposto le circostanze di fatto, nei seguenti termini. Innanzitutto, la convenuta ha illustrato come il proprio cliente abbia sottoscritto - nel maggio del 6.3.20122010, tramite l’originaria ditta fornitrice - un contratto di finanziamento di € 5.200,00, per l'acquisto di una cucina completa di elettrodomestici, da restituire “mediante versamento di n. 48 rate mensili da € 108,34= cadauna”. Dopo aver riepilogato “… Sennonché in data 2.1.2011 il ricorrente chiedeva alla ….[ convenuta ] la richiesta revoca del contratto di finanziamento per inadempimento contrattuale della” azienda fornitrice. In merito alle contestazioni sollevate dal ricorrente, la resistente osservavaha richiamato la suddetta lettera di riscontro al reclamo e una missiva indirizzata al fornitore del 4.2.2011, confermando la propria estraneità al contratto di compravendita di mobili. Nel merito, l’intermediario ha affermato che il proprio cliente “non ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento …, in forza della normativa vigente alI'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento …”. Sul punto, la convenuta ha richiamato: ✓ l'art. 42 del D. Lgs. n. 206/2005, del "Codice del Consumo", specificando che “Dal tenore letterale del disposto normativo paiono chiari i limiti posti al consumatore per l'esperimento dell'azione nei confronti del finanziatore. La proposizione dell'azione sussidiaria di responsabilità nei confronti di quest'ultimo è subordinata infatti alla sussistenza di due presupposti: da un lato l'esistenza di un accordo preventivo tra l’altrofornitore di beni / servizi … e finanziatore …, con il quale il primo conceda al secondo l'esclusiva per il finanziamento della propria clientela e da altro lato l'inadempimento del fornitore di beni / servizi. In assenza pertanto di tale accordo tra le parti, il consumatore, a fronte dell'inadempimento del fornitore di beni / servizi …, non potrà in alcun modo far valere le proprie pretese anche nei confronti del soggetto finanziatore. Il contratto di finanziamento rimane, pertanto, del tutto estraneo alle vicende del contratto di acquisto e conseguentemente valido ed efficace”. Sul punto l’intermediario ha anche evidenziato di non avere concluso con il fornitore alcun patto di esclusiva per la concessione di credito, ma unicamente un rapporto di convenzionamento; ✓ l’art. 13 della convenzione con il predetto fornitore, che esclude il rapporto di esclusiva; ✓ la sentenza n. 1950/07 del Tribunale di Palermo, riguardante “un caso identico a quello per cui è causa, [ che ] ha affermato l'insussistenza di collegamento negoziale tra i contratti di fornitura di beni e di finanziamento….”. In particolare, il “Tribunale di Palermo … ha precisato che: ▪ rispetto ‘le due fattispecie negoziali che la parte attrice intende considerare come funzionalmente collegate ed interdipendenti (ossia contratto di acquisto del servizio e contratto di finanziamento), devono in realtà … ritenersi tra loro concepite in modo autonomo: sia la legge, infatti, che le parti escludono che possano essere opposte [ alla finanziaria ] le eccezioni relative al precedente ricorsorapporto di compravendita o di prestazione di servizi intervenuto tra il cliente e il convenzionato, l’interessato in assenza di accordo di esclusiva con il convenzionato. Quanto sopra è espressamente previsto al punto 3) delle condizioni generali di contratto multi conto, disposizione, questa, che non può ritenersi vessatoria ex art. 1469 bis cc in quanto, da un lato, preclude solo la possibilità di opporre eccezioni relative all'inadempimento non di controparte, bensì di un soggetto terzo; dall'altro, la disposizione in parola, riproducendo in sostanza il contenuto di una norma di legge (D. Lgs. n. 385/93 art. 125 e D.Lgs. n. 206/05 art.42), non può qualificarsi vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis, 3° comma, cc’". ✓ un altro caso analogo, ove il Tribunale di Viareggio, il 13.12.2005, ha affermato che: "l'attrice ha infatti stipulato due diversi contratti, fonte ciascuno di distinte obbligazioni, e ✓ la sentenza, più recente, del Tribunale di Foggia che, nel rigettare analoga domanda, dopo aver rilevato l'applicabilità al caso sottoposto a giudizio dell'art. 125 del D. Lgs. n. 385/1993, di seguito sostituito dall'art. 42 del D. Lgs. n. 206/05, ha precisato che "… la convenzione in atti conclusa tra .....[ il fornitore e la finanziaria ] non reca alcuna previsione di esclusiva … nella concessione del credito… al consumo dei clienti della... .[omissis} L'estraneità della [ resistente ] ai rapporti tra venditore ed acquirente è, del 8 che prevedono l'impegno della fornitrice a restituire immediatamente (a semplice richiesta della [ convenuta ] ) l'importo erogato, maggiorato di spese ed interessi, ove il cliente rinunci all'acquisto, eserciti il diritto di recesso, sospenda o cessi il pagamento delle rate del finanziamento a seguito di contestazioni riguardanti la fornitura del bene o in caso di nullità del contratto”; ✓ il principio già affermato da ▇▇▇▇. 2004 n. 12567, secondo cui "affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi, potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (enunciando, in fattispecie di mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell'acquisto di un veicolo, il principio di cui in massima, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, di accoglimento dell'opposizione del mutuatario che aveva modificato rifiutato il pagamento ingiuntogli delle rate di mutuo perché l'autovettura non gli era stata consegnata dal venditore, essendo con ciò venuta meno la ragione del finanziamento. La S. C. ha, in particolare, escluso che la configurabilità di un mutuo di scopo derivasse dal semplice fatto della qualificazione del mutuo in termini di prestito al consumo e della circostanza dell'avvenuto versamento della somma della banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario; e ciò, tanto più in presenza di una clausola contrattuale che espressamente limitava il ruolo della banca all'erogazione del credito e che riconosceva la totale estraneità di essa al rapporto commerciale con il venditore ed a qualsiasi altro rapporto ad essa collegato, sussistente con terzi) (cfr. Cass. 2003 n. 9970)". Va in definitiva affermato che gli attori non possono, nella specie, agire direttamente nei confronti del finanziatore opponendogli le eccezioni relative al distinto contratto di acquisto intercorso con la venditrice, permanendo intatti verso … gli obblighi contrattuali da loro assunti attraverso la firma del contratto di finanziamento … ”; ✓ la sentenza del Tribunale di Latina - Sez. Dist. di Gaeta, che “in un caso identico a quello per cui è causa, ha rigettato la tesi del collegamento negoziale proprio sulla base della normativa sopra citata (assenza di esclusiva tra [ la finanziaria ] e fornitore dei beni ex art. 42 del D. Lgs. n. 206/05) e delle condizioni generali del contratto di finanziamento”; ✓ il fatto che, nel caso di specie, “non possono invocarsi i principi elaborati in dottrina ed in giurisprudenza in tema di "mutuo di scopo" in quanto il contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio rientra nella fattispecie del credito al consumo”; ✓ la sentenza, già sopra richiamata, del Tribunale di Latina - Sez. Dist. Di Gaeta, che “ha poi rigettato l'eccezione di nullità della clausola contrattuale che prevede l'inopponibilità a Fiditalia S.p.a. delle eccezioni relative al contratto di vendita in assenza di esclusiva, escludendo la natura vessatoria di simile clausola …”; ✓ il recentissimo decreto legislativo n. 141/2010, ove “il Legislatore ha abrogato il citato art. 42 del D. Lgs. n. 206/05, che prevedeva che il consumatore potesse agire nei confronti del finanziatore "... a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore ... ", e, per la prima volta, ha stabilito che: "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile ... [omissis] ... " (cfr. art. 125 quinquies del D. Lgs. In conclusione, l’intermediario, nonostante ritenga che il proprio cliente debba “rivolgere le proprie richieste «facendo credere pretese solo ed esclusivamente verso il fornitore dei beni … consapevole del disagio del ricorrente ed al solo fine di favorire la composizione bonaria dell'insorta vertenza autorizza [ il proprio cliente a ] sospendere … il pagamento delle rate del finanziamento” . La convenuta ha, altresì, precisato che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari “ provvederà a stornare definitivamente il finanziamento e non bancari compresi nel contoconseguentemente a restituire le rate sin qui già pagate, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o solo ed esclusivamente ad avvenuto accertamento dell'inadempimento del fornitore e ad avvenuta restituzione da parte della società [ fornitrice ] delle somme a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari»questa erogate”. Sulla scorta di tali considerazioniDa ultimo, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere convenuta ha affermato che “risulta evidente sia la richiesta avanzata legittimità [ del proprio ]….operato [ e ] l'infondatezza, seppure parziale, delle domande proposte dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012ricorrente che, pertanto, dovranno essere rigettate”.
Appears in 1 contract
Sources: Reclamo
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 Per il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso restauro conservativo ed il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione risanamento di un servizio immobile di proprietà, il Comune di Terrarossa rilasciava alla ALFA srl, così come espressamente richiesto da quest’ultima, il relativo permesso di costruire, previo pagamento del 50% degli oneri concessori dovuti per legge e contestuale dazione di apposita cauzione “a prima domanda” e “senza eccezioni” all’uopo concessa dalla BETA Scarl a garanzia del versamento del restante 50%. Ebbene, dal momento che la [banca] si era impegnata a fornire con ALFA srl non ha più liquidato gli importi ancora dovuti, il Comune di Terrarossa può esigerne l’integrale corresponsione da parte della banca garante e questa non può opporvisi in alcun modo per i seguenti motivi di DIRITTO Sia dal testo della garanzia rilasciata in favore dell’odierno attore, che dalla lettera d’incarico rivolta alla BETA Scarl, emerge chiaramente la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione comune volontà dei contraenti di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – riversare su di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato soggetto “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosiistituzionalmente” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui solvibile (la banca) ha inteso informare i titolari il rischio economico sotteso all’eventuale inadempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dalla ALFA srl nei confronti del Comune di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrenteTerrarossa, la resistente osservavaindipendentemente dall’esistenza, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari validità ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata efficacia del rapporto di conto corrente»; ▪ base, nonché a prescindere da ogni accertamento in ordine alla colpevolezza o meno dell’inadempimento medesimo. In altri termini, attraverso un atipico meccanismo con funzione latamente cauzionale - meglio conosciuto come contratto autonomo di garanzia - le parti hanno concordemente voluto assicurare al beneficiario il pronto e sicuro soddisfacimento del suo credito qualora, come nel caso di specie, la ALFA srl non sussiste «nessuna specifica normativa avesse adempiuto all’obbligo di settore corrispondere le restanti somme ancora dovute a titolo di oneri concessori per il permesso di costruire concessole dal Comune di Terrarossa. (in tal senso: ▇. ▇▇▇▇▇▇, Le garanzie del credito, Milano, 2010, pag. 812). In particolare, elementi quali il nomen iuris attribuito alla garanzia - espressamente denominata “cauzione” – così come la previsione dell’obbligo per il garante di pagare “dietro semplice richiesta scritta motivata del Comune” e, peraltro, “senza che preveda ad esso possa essere opposta eccezione alcuna”, essendo per loro natura incompatibili con il carattere accessorio che è tipico dell’obbligazione fideiussioria, ne escludono in radice la comunicazione configurabilità e, quindi, l’applicabilità della relativa disciplina codicistica. Tale certezza emerge altresì dalla considerazione che, mentre un qualsiasi contratto di fideiussione coinvolge unicamente il garante, da un lato, ed il beneficiario della garanzia, dall’altro, con conseguente estraneità del debitore garantito, al contrario, nel caso di specie, ci troviamo di fronte a mezzo raccomandata relativa all’informativa quel rapporto trilaterale che nella sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, le Sezioni Unite della disdetta Corte di Cassazione hanno felicemente definito come "un articolato coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni tra il destinatario della prestazione (e beneficiario della garanzia), il garante (sovente una istituto di credito), e il debitore della prestazione (ordinante la garanzia atipica), in attuazione di una polizza collettiva ai beneficiari»complessa operazione economica destinata a dipanarsi, sotto il profilo della struttura negoziale, attraverso una scansione diacronica di rapporti, il primo (di valuta), corrente tra debitore e creditore, tra cui viene originariamente pattuito l'adempimento di una certa prestazione del primo nei confronti dell'altro, il secondo (di provvista), destinato a intervenire tra debitore e futuro garante, con esso pattuendosi l'impegno di quest'ultimo a garantire il creditore del primo rapporto, il terzo nascente, infine, tra creditore e ▇▇▇▇▇▇▇, con quest'ultimo senz'altro obbligato ad adempiere alla prestazione del debitore a semplice richiesta del primo nel caso di inadempimento del secondo…” Abbiamo, infatti, un soggetto debitore (la ALFA srl) che ha dato mandato ad una banca (la BETA Scarl) di pagare uno specifico importo ad un soggetto determinato (il Comune di Terrarossa) onde garantirlo dell’eventuale inadempimento della prestazione a lui dovuta. Sulla scorta Ebbene, le precisazioni appena svolte sono di tali fondamentale importanza per la corretta risoluzione della presente controversia. Infatti, anche se, per un verso, il contratto autonomo di garanzia, esattamente come la fideiussione, attribuisce al soggetto beneficiario una pretesa creditoria valevole nei riguardi del garante, tuttavia, ciò che contraddistingue nettamente la seconda tipologia contrattuale dalla prima è, come detto, la natura necessariamente accessoria dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella assunta dal c.d. debitore principale, qualità di cui, invece, il contratto autonomo di garanzia è completamente privo in quanto caratterizzato, al contrario, da una netta scissione del rapporto di garanzia rispetto a quello garantito. Ne deriva, pertanto, che, mentre l’articolo 1945 del Codice Civile consente al fideiussore di opporre al beneficiario anche tutte quelle eccezioni fondate sul rapporto-base garantito e che competono, quindi, al debitore principale, analoga facoltà non spetta, invece, al “garante autonomo”. Questi, infatti, è vincolato a pagare “illico et immediate” la somma convenuta, senza potervisi opporre in alcun modo e, quindi, in virtù di una semplice richiesta in tal senso rivoltagli dal beneficiario il quale, peraltro, non è nemmeno tenuto allegare alcunché a sostegno della pretesa addotta. All’uopo, è opportuno sottolineare che la stessa giurisprudenza di legittimità, in più di un’occasione, ha avuto modo di ricordare che, siccome nella clausola di pagamento per effetto della sola richiesta rivolta dal creditore al garante è insita l’implicita rinuncia di quest’ultimo a sollevare eccezioni che traggono la loro origine dal rapporto garantito, ne deriva che il soddisfacimento di una siffatta istanza, fondata, come nel caso di specie, sull’inadempimento del debitore principale, non deve essere né preceduta da né tantomeno subordinata ad alcun accertamento in ordine all’effettiva sussistenza o meno del dedotto inadempimento (cfr: Cass. civ. sent 12 dicembre 2008, n. 29215; sent. SS. UU. 12 gennaio 2007, n. 412). Tant’è vero che, anche di recente, proprio le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno dato ancora una volta risposta positiva al quesito concernente l’idoneità o meno della sola clausola di pagamento a prima richiesta a svincolare il contratto di garanzia dal rapporto principale, rendendolo per ciò stesso autonomo e realizzando, altresì, una deroga alla disciplina legale della fideiussione. Con la summenzionata sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, infatti, i giudici hanno dato continuità a quel condivisibile orientamento secondo cui la previsione di una clausola di pagamento “a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni)”, poiché incompatibile con il principio di accessorietà che, come detto più volte, caratterizza necessariamente il contratto di fideiussione, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, svincolandolo automaticamente da ogni vicenda afferente il rapporto garantito,. Pertanto, solo in presenza di elementi capaci di dimostrare con certezza che, nonostante il tenore letterale della convenzione, le parti hanno in realtà inteso attribuire carattere accessorio all’obbligazione di garanzia, si potrebbe tentare, in qualche modo, di qualificare detta convezione in termini di fideiussione piuttosto che di contratto autonomo di garanzia. Tuttavia, nel caso di specie, non solo non è dato riscontrare nulla di simile ma, addirittura, un’eventuale discrasia tra la natura del contratto così come desumibile dal suo tenore letterale e la reale intenzione delle parti è esclusa in radice laddove, nella lettera d’incarico rivolta alla BETA Scarl, la ALFA srl le ha espressamente negato ogni possibilità opporre una qualunque eccezione a fronte della semplice richiesta scritta motivata di pagamento rivoltale dal Comune di Terrarossa. Ebbene, proprio in ordine alla valenza interpretativa da attribuire alla lettera di incarico, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che per stabilire la natura autonoma o accessoria del contratto di garanzia occorre “considerare … anche il contenuto dell’accordo tra il debitore principale ed il garante” al fine di accertare se sia stata o meno “esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.” (cfr: Cass. civ., sent. 9 novembre 2006, n. 23900 e sent. 20 aprile 2004, n. 7502). Alla luce delle superiori considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF quindi, il Comune di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.Terrarossa rassegna le seguenti
Appears in 1 contract
Sources: Garanzia
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 del 10 febbraio 2016, la s.r.l. istante ha adito questo Arbitro, lamentando il mancato adempimento, da parte dell’intermediario, ad una fideiussione stipulata a garanzia delle obbligazioni nascenti da un contratto di locazione immobiliare, perfezionato dalla ricorrente in qualità di parte locatrice in data 21 aprile 2011. Il rapporto locatizio – prosegue la ricorrente – procedeva regolarmente, fino a quando la conduttrice si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi rendeva morosa nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di alcuni canoni; di talché, la ricorrente notificava atto di intimazione di sfratto per morosità e procedeva, quindi, all’escussione della garanzia. Non avendo la conduttrice sanato la morosità, lo sfratto veniva eseguito e l’immobile rilasciato nel settembre 2014. Nel frattempo – insiste l’istante – l’intermediario pagava parte della morosità accumulata, riconoscendo però alla ricorrente solo gli importi maturati fino alla data di recesso dalla fideiussione, che era stato formalizzato dalla banca in data 20 aprile 2014. Tuttavia – afferma sempre la ricorrente – la garanzia prestata in relazione alle obbligazioni nascenti da un canone mensile. Tra i servizi contratto di locazione non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”potrebbe avere durata inferiore a quella dell’obbligazione principale cui è legata, in forza di polizza sottoscritta guisa tale che il recesso comunicato dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, sarebbe da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari»considerarsi illegittimo. Sulla scorta di tali considerazionipremesse, pertanto, la ricorrente conclude per la condanna dell’intermediario resistente al pagamento dell’importo di € 8.739,00, pari alla residua morosità accumulata dalla conduttrice fino al rilascio dell’immobile. Nelle proprie controdeduzioni, la parte resistente ha rilevato che la fideiussione rilasciata dalla banca in data 21 aprile 2011 prevedeva una durata annuale, tacitamente prorogabile di anno in anno in mancanza di revoca da parte della banca, da esercitarsi almeno trenta giorni prima della scadenza originaria o prorogata. In caso di revoca – sottolinea l’intermediario – eventuali richieste di pagamento da parte del beneficiario sarebbero dovute pervenire, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi dalla scadenza non rinnovata. Ciò premesso in punto di diritto, prosegue la banca allegando e documentando in fatto di avere esercitato il recesso dalla fideiussione in data 20 febbraio 2014, rispettando così i termini contrattuali (posto che la garanzia si sarebbe rinnovata il 20 aprile 2014), ed a seguito della notifica del 12 maggio 2014, da parte della ricorrente, di un’intimazione di pagamento per l’importo di € 2.920,00, essa diligentemente lo onorava. In data 15 gennaio 2015, tuttavia, e dunque – secondo la prospettazione della resistente – ben oltre i termini contrattualmente previsti, la ricorrente notificava una nuova intimazione di pagamento per € 8.739,00. Non ritenendo in nessun modo giustificata tale ultima richiesta (sia in quanto tardiva, sia in quanto relativa a morosità maturate successivamente al 20 aprile 2014), la banca rifiutava il pagamento. Così esposti i fatti, e ritenuto del tutto legittimo il proprio operato, la parte resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con ha pertanto concluso per il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione rigetto del 24 luglio 2012ricorso.
Appears in 1 contract
Sources: Fideicommissum
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il del 16 febbraio 2016, la s.r.l. istante ha adito questo Arbitro, chiedendo l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, operata dalla banca resistente, e ciò: (i) sia perché non preceduta da un’analisi della propria complessiva situazione finanziaria; (ii) sia perché intervenuta successivamente all’accollo, da parte di altra società, del mutuo oggetto di segnalazione, in guisa tale che la ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità avrebbe dovuto essere segnalata come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specificogarante, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già quale debitrice principale. Ha inoltre concluso la ricorrente per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione della predetta segnalazione. Questi, nel dettaglio, i fatti riferiti dall’istante: - in data 12.05.2010 la società ricorrente stipulava con l’intermediario un contratto di mutuo fondiario dell’importo di € 960.000,00, iscrivendo ipoteca su un immobile di sua proprietà; - in data 28.03.2014, tuttavia, l’istante vendeva il predetto immobile ad un rapporto bancario»altra società, precisava e nell’ambito del contratto di compravendita era stabilito, in riferimento al pagamento del prezzo, che «l’importo residuo di € 753.718,97 sarebbe stato corrisposto mediante accollo del corrispondente importo in linea capitale, quale residuato dopo il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi pagamento della rata in scadenza al 31 marzo 2014, del predetto mutuo concesso alla società venditrice dalla resistente e – come detto – garantito dall’ipoteca gravante sull’immobile; - ciò posto, con raccomandata a/r del 14.07.2014 la società acquirente chiedeva all’intermediario di addebitare le rate del mutuo sul proprio conto corrente a mezzo RID, ed in assenza di riscontro da parte della banca, con bonifico del 12.08.2014 la società acquirente provvedeva ad accreditare, sul conto corrente dell’odierna ricorrente ove erano prelevate dall’intermediario le rate di ammortamento, una interruzione somma corrispondente all’importo delle rate dei mesi di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire aprile, maggio, giugno e luglio 2014; - con nota del 05.09.2014 – prosegue l’istante – l’intermediario richiedeva alla società acquirente di prendere contatti con la sottoscrizione filiale di incardinamento del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del serviziorapporto, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione valutare la possibilità di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorreaccollo del predetto mutuo, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il salvo però poi comunicare alla ricorrente, insieme ad altro soggettoin data 29.12.2014, stipulava con l’avvenuta decadenza dal beneficio del termine a causa del mancato pagamento di quattro rate del mutuo; - la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere chiedeva dunque all’istante il pagamento, entro dieci giorni dalla ricezione, dell’intero capitale residuo (di importo pari ad € 715.387,10); - stante il mancato pagamento, poi, nel mese di gennaio 2015 l’intermediario segnalava a “sofferenza” la posizione dell’odierna ricorrente presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – Centrale Rischi della Banca d’Italia: “sofferenza” comprensiva sia del mancato pagamento delle rate di ammortamento del mutuo fondiario, sia di un insieme ulteriore scoperto relativo ad un conto corrente, conseguente alla revoca di servizi bancari un’apertura di credito precedentemente concessa; Ciò premesso in fatto, e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, chiarito che in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia relazione al debito derivante dal rapporto di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate la resistente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, tempestivamente opposto dalla ricorrente (con regolamento consegnato giudizio tuttora pendente), l’istante ha dedotto l’illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi: - in copia primo luogo in quanto, nell’effettuarla, l’intermediario non avrebbe tenuto conto della “complessiva situazione finanziaria del cliente”, così come previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, sottolineando che al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destromese di dicembre 2014, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta risultassero scadute e impagate solo quattro rate del contratto di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopramutuo (mentre – come detto – l’altro debito era stato puntualmente contestato dinanzi all’A.G.O.); - in secondo luogo, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera virtù del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (fatto che, a suo avvisoseguito dell’intervenuto accollo del debito derivante dal contratto di mutuo, imponevano l’istante avrebbe dovuto essere iscritta solamente quale garante della società accollante, così come pure affermato dal Collegio di coordinamento ABF, con decisione n. 611 del 31.01.2014. Rilevato, infine, di avere subito ingenti danni a seguito dell’illegittima segnalazione dell’intermediario, a causa dell’incremento degli oneri gravanti sui rapporti intrattenuti con il sistema creditizio, nonché della ripercussione sulla propria reputazione ed immagine professionale, ha concluso la raccomandataricorrente chiedendo all’Arbitro di ordinare la cancellazione della predetta segnalazione presso la Centrale Rischi, ovvero di ordinarne la correzione, indicando la ricorrente quale mera garante e non quale debitrice principale, nonché per la condanna dell’intermediario al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla segnalazione. Nelle proprie controdeduzioni, la banca ha sollevato in via preliminare l’eccezione di irricevibilità del richiamo alla specifica normativa ricorso, essendo attualmente pendente tra le parti un controversia dinanzi all’A.G.O. Ciò posto, e passando al merito, l’intermediario ha fornito una versione dei fatti sostanzialmente corrispondente a quella riferita dall’istante, specificando come la ricorrente non avesse formalizzato alcuna richiesta di settoreaccollo del finanziamento (tanto che la banca ne era venuta a conoscenza solo in data 02.07.2014), sia per né avesse preso ulteriori contatti con la data filiale di radicamento del rapporto. Più in cui era stata operatagenerale – prosegue la banca – non avendo essa mai dichiarato di aderire all’accollo, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011tanto meno liberando l’accollato, e in aggiunta dovendosi comunque ritenere la complessiva posizione dell’istante sicuramente tale da rendere legittima la segnalazione a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente“sofferenza”, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ha concluso per il rigetto del ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Arbitration Agreement
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specificopresentato in data 4 novembre 2015, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad assistito da un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario»legale di fiducia, precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi espone di una interruzione essere titolare di un servizio che la [banca] si era impegnata mutuo ipotecario, stipulato il 13 luglio 2010, per un importo pari a fornire con la sottoscrizione del contratto205.200,01 euro, da rimborsare in 300 rate mensili (a scadenza posticipata) da 915,41 euro, oltre alla prima rata da 1.177,10 euro. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizioL’operazione, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 precisa il ricorrente, insieme ad altro soggettoè stata inserita, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente ai fini fiscali, in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – quelle che godono dei benefici “prima casa” in quanto, a norma dell’art. 1 del contratto di mutuo in oggetto, il mutuo è stato erogato per l’acquisto di un insieme immobile da adibire ad abitazione principale. I pagamenti mensili “sono stati piuttosto regolari dalla data di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Familystipula sino ai primi mesi del 2015”, periodo in cui il ricorrente ha attraversato difficoltà economiche-finanziarie, a fronte causa della perdita del pagamento lavoro; di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”conseguenza, in forza data 11 maggio 2015, per evitare che maturassero interessi sulle quote insolute, chiedeva la “moratoria ai sensi dell’art. 1, comma 246, legge di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrentestabilità 2015”. In tal modo, attraverso l’accesso alla sospensione del piano di ammortamento, il ricorrente avrebbe potuto tentare di risanare le proprie difficoltà economiche. A seguito di tale istanza, nelle more di istruttoria così avviata, l’intermediario invitava il ricorrente ad accedere ad una propria misura interna in tali casi prevista, il cd. “Piano Arca”. In tale piano era prevista la rateazione di n. 3 di rate in 8 mesi, con contestuale sospensione del piano di ammortamento, permettendo così di mantenere fermi i presupposti di regolare ammortamento del mutuo durante tutta la fase istruttoria, evitando la classificazione del mutuo a morosità. Tale “Piano Arca” è stato perfezionato in data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro19 maggio 2015, con scadenza individuata per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010il 28 dicembre 2015. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopraricorrente, in Euro 2.582,28data 22 luglio 2015, inviava all’intermediario la modulistica per l’accesso alla sospensione del mutuo (ex art. L’assicurazione1, peròcomma 246, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010l. 190/2014. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni 7 agosto 2015, l’intermediario comunicava “la non procedibilità della richiesta poiché la legge in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità questione risulta di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa fatto applicabile ai titolari di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno rapporto di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimolavoro subordinato”. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena espostoTuttavia, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente in data 31 agosto 2015 reiterava la richiesta di risarcimento accesso alla sospensione del mutuo, rilevando che la ratio della disciplina di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 246, “era finalizzata alle famiglie in difficoltà, senza distinzioni di sorta”. Più in particolare, il ricorrente, riportando integralmente il menzionato art. 1, evidenzia che la misura della sospensione del piano di ammortamento è rivolta ad una duplice categoria di soggetti: le famiglie e le imprese. Inoltre, dato che tale distinzione è riconducibile esclusivamente alla natura del finanziamento erogato, “a nulla rileva che il contraente sia anche titolare di una impresa individuale in quanto al momento dell’erogazione egli agiva nella qualità di soggetto privato”. Sul punto l’intermediario, riscontrando negativamente anche tale ulteriore istanza, rileva che, ”sebbene la posizione lavorativa del comune cliente rientra tra quelle contemplate dalla legge di Stabilità (piccole medie imprese), il finanziamento per il quale il suo assistito richiede ulteriore sospensione è un mutuo ”privato”. Nei casi di specie è previsto che la moratoria venga applicata esclusivamente ai lavoratori dipendenti, circostanza già ampiamente esplicitata dalla polizza assicurativaDirezione della Filiale di (…)”. Con Il ricorrente contesta il rilievo manifestato dall’intermediario, evidenziando che ha sempre agito nella veste di consumatore e nell’interesse della propria famiglia tanto che il mutuo era finalizzato all’acquisto della prima casa. Diversamente, la posizione lavorativa del ricorrente assume un ruolo fondamentale (solamente) nella dimostrazione delle cause che lo hanno indotto ad avanzare la richiesta moratoria ai sensi del citato comma 246. Inoltre, evidenzia, che la legge non indica alcuna specifica limitazione e/o condizione per l’accesso a tale misura, limitandosi ad estenderla a famiglie e/o imprese, conferendo delega per un successivo accordo per gli ulteriori aspetti. L’accordo tra ABI e le associazione di categoria del 31 marzo 2015, individua all’art. 3 gli eventi che danno diritto all’accesso a tale misura e sul punto il ricorrente rileva che l’art. 3, tutelando esclusivamente “i lavoratori dipendenti a discapito di quelli autonomi”, introdurrebbe una disparità di trattamento, illegittima non solo alla luce dei precetti costituzionali, ma anche per “eccesso di delega”, considerando che l’unica distinzione prevista al comma 246 era quella tra imprese e famiglie, le quali ricomprendono “i lavoratori autonomi al pari di lavoratori dipendenti”. Si sottolinea, di conseguenza, l’illegittimità del diniego all’accesso della misura in esame, laddove esso traesse fondamento nell’art. 3 succitato, disposizione “che andrebbe disapplicata poiché illegittima sotto il profilo dei principi costituzionali, quantomeno per violazione degli artt. 2, 3, 4, 29,35 e 47 della Carta (...). Nel che si concreta la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale (...). In definitiva l’art. 3 va disapplicato ove erroneamente interpretato”. In conclusione, si rappresenta così, per le ragioni su esposte, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma qui in rilievo (art. 3 succitato), con conseguente ammissibilità ed applicabilità anche ai lavoratori autonomi, e dunque, al caso di specie. corso di ammortamento per un periodo di n. 8 mesi (dal 22 maggio 2015 al 21 gennaio 2016), tramite il pagamento rateale di modesto importo, avrebbe ripianato la debitoria morosa. Il 21 luglio 2015 il ricorrente richiedeva una sospensione del piano di ammortamento del mutuo in oggetto ritenendo di poter accedere alla misura prevista, ricevendo, però, risposta negativa, risultando mancanti i presupposti per potervi accedere; in data 31 agosto 2015 presentava reclamo, riscontrato con nota del 21.12.2011 30 settembre 2015. Il focus della vicenda ruota intorno alla errata interpretazione dell’art. 1, comma 246, della legge n. 190/2014; le categorie individuate da tale normativa sono due, distinte e separate: le famiglie e le imprese piccole e medie; in ossequio a tale disposizione di legge, l’ABI ha stipulato due accordi: uno con le Associazioni di categoria delle imprese in data 1° aprile 2015, a beneficio di queste ultime, ed un altro in data 31 marzo 2015 con le Associazioni dei consumatori a beneficio delle famiglie. Posto che la banca condizione di accesso alla sospensione dei pagamenti delle rate di finanziamenti concessi a favore delle PMI è legata alla finalità del finanziamento stesso, che deve essere erogato per finanziare i costi a beneficio dell’impresa, il finanziamento in oggetto non può dirsi rientrante in tale categoria, in quanto erogato per l’acquisto della prima abitazione. D’altro canto, le condizioni di accesso alla sospensione delle rate del mutuo erogato per l’acquisto della prima casa, previste all’art. 3 dell’accordo ABI/Associazioni dei Consumatori, non comprendono la fattispecie rappresentata dal ricorrente, quale imprenditore e lavoratore autonomo; tali misure sono infatti rivolte ai lavoratori dipendenti con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato che hanno perso l’occupazione o che hanno avuto accesso, o avranno a breve accesso, ai trattamenti statali di sostegno al reddito (CIG o CIGS). Per tali ragioni, l’intermediario ribadisce di aver operato correttamente, nel pieno rispetto della legge vigente, “a nulla valendo la tesi di controparte che vorrebbe fosse disatteso da parte della parte resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABFil dettato normativo, asseritamente giudicato incostituzionale”. Non soddisfatto della risposta ricevutaIn relazione alle rispettive argomentazioni, con il ricorrente chiede “di accogliere il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009e per l’effetto, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative»previa disapplicazione dell’art. La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.3 dell’accordo ABI 31 marzo 2015:
Appears in 1 contract
Sources: Mutuo Ipotecario
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 La parte ricorrente, per il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame tramite di questo Collegio e conclusasi un’associazione di categoria, deduce la violazione del divieto di patto commissorio con una dichiarazione riferimento ad un contratto di improcedibilità come pegno su titoli stipulato con un intermediario appartenente al medesimo gruppo dell’intermediario convenuto con il quale uno dei soggetti ricorrenti, diverso da Decisione n. 2309/2011 quello che ha concesso il pegno, ha stipulato un contratto di leasing. Dai documenti versati in atti e, segnatamente, dal contenuto del 26.10.2011. Nello specificoreclamo emerge, nella nota allegata al in particolare, che il cointestatario del presente ricorso stipulava con il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad convenuto un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi contratto di leasing per l’acquisto di alcuni beni aziendali a favore di una interruzione società unipersonale, assistito da pegno costituito dalla ricorrente garante presso un intermediario del medesimo gruppo. L’attività commerciale veniva chiusa nel settembre 2014 a seguito dei pessimi risultati economici e - in data 5 febbraio 2015 - il cointestatario per il tramite di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire avvocato inviava una missiva con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” quale dichiarava di non poter dare esecuzione al contratto di leasing con il pagamento dei canoni residui e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi invitava l’intermediario resistente a rientrare nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversiapossesso dei beni. In data 27.10.2009 18 gennaio 2016 la parte ricorrente ha formulato reclamo all’indirizzo dell’intermediario presso il ricorrentequale era stato costituito il pegno su titoli, insieme chiedendo che venisse dichiarata la nullità del pegno perché contrario all’art. 2744 c.c. (divieto di patto commissorio). Tale reclamo è stato riscontrato, negativamente, non dal soggetto destinatario dello stesso, bensì dall’intermediario oggi convenuto. La parte ricorrente chiede, quindi, che il Collegio “[…] giudichi nullo il patto commissorio e svincoli i beni ad altro soggettoesso connessi, stipulava con vittoria di spese […]”. L’intermediario, preliminarmente, eccepisce la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso carenza di legittimazione passiva deducendo che il ricorso è volto a far valere la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – nullità di un insieme contratto stipulato tra la cliente e un altro intermediario, il quale si vedrebbe eventualmente coinvolto senza poter svolgere le proprie difese. Con le controrepliche sottolinea che l’alterità soggettiva non viene meno anche se entrambi gli intermediari fanno parte dello stesso gruppo bancario. Nel merito, l’intermediario osserva che nel caso di servizi bancari e specie il pegno è stato costituito unicamente a scopo di garanzia per un valore di € 10.000,00 a fronte di un debito garantito di € 12.000,00 e, quindi, in “totale assenza di sproporzione”; inoltre, al 17 marzo 2016 il debito ammontava a € 8.282,02. Si rileva, poi, che il debitore principale è esposto finanziariamente nei confronti della convenuta sin dal 3 dicembre 2014 e, ad oggi, la garanzia non bancari denominato “Conto è ancora stata escussa per Te … Family”permettere a parte debitrice di riuscire a rientrare del debito mediante canali alternativi; ciò a dimostrazione della buona fede delle parti nella sottoscrizione del contratto di pegno che viene ritenuto ultimo canale percorribile prima dell’attivazione di iniziative giudiziali. L’intermediario nega la violazione dell’art. 2744 c.c. in quanto il creditore garantito prima di realizzare la garanzia deve provvedere, secondo quanto previsto dal contratto, a fronte del pagamento vendere i titoli sul mercato realizzando una somma la cui eventuale eccedenza, rispetto a quanto di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”spettanza, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente verrà messa a favore dei titolari disposizione della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata questa prospettiva, non è configurabile un patto commissorio, quanto, piuttosto, un patto marciano la cui validità è affermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Infine, l’intermediario contesta la domanda di rifusione delle spese legali adducendo che nel presente procedimento la difesa tecnica costituisce una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010mera facoltà. In data 21.07.2010 conclusione, l’intermediario chiede “[…] in via preliminare di respingere il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando ricorso per carenza di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando legittimazione passiva di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla parte resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava In via principale e subordinata di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con integralmente il ricorso in oggetto»quanto infondato in fatto e in diritto […]”. Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012Con le repliche e le controrepliche le parti hanno sviluppato gli argomenti difensivi contenuti nel ricorso e nelle controdeduzioni.
Appears in 1 contract
Sources: Pegno Su Titoli
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 La parte ricorrente, nel ricorso, ha affermato quanto segue in data 27/01/2020 decedeva il padre intestatario di un conto corrente aperto presso l’intermediario convenuto; in data 20/02/2020 presentava presso la filiale di radicamento del suindicato conto corrente la dichiarazione di successione – dalla quale si evinceva che il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame e la di questo Collegio lui sorella erano gli unici eredi legittimi del de cuius – e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 tutta la documentazione necessaria per ottenere la chiusura del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario»; tuttavia, precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di tale richiesta non veniva evasa dalla banca a causa della mancata adesione dell’altra coerede; per tale ragione, in data 1/06/2020 veniva inoltrata all’intermediario una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire missiva con la sottoscrizione quale veniva reiterata la richiesta di chiusura del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione conto corrente del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversiade cuius. In data 27.10.2009 30/06/2020 la banca riscontrava la sua richiesta e rilevava che la chiusura del conto corrente e la relativa liquidazione pro-quota della consistenza non poteva avere luogo poiché “era necessario il consenso scritto di tutti gli eredi, ciò sulla base di quanto previsto dalla giurisprudenza prevalente e di quella dell’ABF”; in data 14/07/2020 veniva così inviata una seconda missiva all’intermediario con la quale si dava atto che l’orientamento maggioritario prevalso nella giurisprudenza di legittimità e nelle decisioni arbitrali era nel senso di riconoscere al singolo coerede la legittimità a richiedere la chiusura del contro corrente intestato al de cuius, “senza la necessità di interessare gli altri coeredi”; la banca comunicava il 17/07/2020 di aver ricevuto opposizione formale dal legale dell’altra coerede; in data 30/07/2020 veniva inviata un’ulteriore missiva all’intermediario, riscontrata in data 28/08/2020; la banca non ha esercitato tra i coeredi, in maniera adeguata, il ruolo di soggetto intermediario terzo ed imparziale che gli compete, favorendo l’altra coerede (cfr. richieste all’arbitro all. ricorso). In sede di controdeduzioni, l’intermediario resistente ha affermato che in data 27/01/2020 decedeva il titolare del c/c n. xxx1069 ed il figlio, odierno ricorrente, insieme provvedeva ad altro soggettoinformare la Banca di quanto occorso; in data 24/05/2020 “la Banca rilasciava la certificazione di sussistenza in base alla quale veniva presentata la dichiarazione di successione. In data 20/02/2020 [nome ricorrente] consegnava la copia della dichiarazione di successione”; a fronte della richiesta di liquidazione presentata da parte di uno solo dei coeredi – odierno ricorrente – la banca provvedeva ad inviare una raccomandata anche alla di lui sorella, stipulava “per informarla della richiesta ricevuta e chiedere istruzioni in ordine alla liquidazione delle attività successorie”; la filiale invitava tutti gli eredi a sottoscrivere congiuntamente l’atto di quietanza, fornendo le relative disposizioni sulla liquidazione delle rispettive quote; in data 13/07/2020 la sorella del ricorrente si presentava presso la filiale presso cui era il conto e manifestava la propria formale opposizione allo svincolo delle attivo sul conto; in pari data, parte resistente riceveva anche una comunicazione da parte dell’avvocato dalla coerede con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso quale veniva diffidata la banca stessa – e cointestato dal procedere con un terzo soggetto – la liquidazione separata delle attività successorie “considerato che sono in corso gli accertamenti per ipotesi di lesione di legittima, valutando se del caso di interessare la competente autorità giudiziaria”; in virtù delle norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, in caso di successione ereditaria la banca provvede allo svincolo delle somme ivi presenti solo con il consenso di tutti gli eredi, ovvero a fronte di un insieme atto di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”divisione con firme autenticate da notaio o, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”ancora, in forza di polizza sottoscritta un provvedimento giudiziale di divisione; attesa l’esplicita opposizione alla liquidazione pro quota delle attività successorie sollevata dalla coerede, la banca resistente si è limitata ad applicare le regole contrattuali, “assumendo una posizione di prudenziale cautela cui deve ispirarsi la condotta dell’Intermediario in presenza di situazioni caratterizzate da litigiosità fra gli aventi diritto, come risulta quella in questione”; in assenza della concorde volontà degli eredi volta a favore dei titolari della descritta tipologia completare l’iter relativo alla successione, nonché a definire la totale liquidazione delle attività successorie, non è possibile procedere all’estinzione del conto corrente. In sede di repliche alle controdeduzioni, parte ricorrente ha contestato il richiamo operato dall’intermediario alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, evidenziando come l’accordo negoziale allegato alle controdeduzioni disciplini, all’art. 5, l’ipotesi di conto corrente cointestato a firma disgiunta, con la conseguenza che tale disposizione non può trovare applicazione al caso in esame, essendo il de cuius l’unico intestatario del conto corrente; ha ribadito che il comportamento dell’intermediario sarebbe contrario all’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità e dalle principali pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Coll. Coordinamento decisione n. 27252/2018 e Coll. Milano n. 9784/2020); ha rappresentato di essere disposto a pagare le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia spese di gestione del conto corrente solo fino alla data del 20/02/2020, ossia sino a quando non è stata presentata all’intermediario richiesta di chiusura del conto e di liquidazione della quota parte spettante al ricorrente. In data 25.01.2010 Nelle controrepliche l’intermediario ha eccepito l’applicabilità delle disposizioni contrattuali relative al ricorrente veniva diagnosticata rapporto di conto corrente cointestato a firma disgiunta anche alle diverse ipotesi di conto corrente mono-intestato; ha rilevato che suddetta previsione contrattuale da un lato preclude agli eredi del cliente deceduto la facoltà di compiere separatamente atti dispositivi; dall’altro lato, vincola anche l’intermediario che è chiamato ad adempiere il contratto secondo quanto pattuito; ha rappresentato che di fronte ad una “gonatrosi” al ginocchio destromanifesta opposizione esercitata dall’altra coerede, per la quale occorreva banca non ha la facoltà di dare comunque corso alla liquidazione di quota parte dell’attivo presente sul conto corrente caduto in successione; ha sottolineato come un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava diverso comportamento da parte dell’intermediario sarebbe astrattamente idoneo ad esporre quest’ultimo alla compagnia assicuratrice la possibilità di una richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepitoper inadempimento contrattuale, eccependo: proposta dall’altro erede opponente. La parte ricorrente ha chiesto che l’Arbitro disponga che l’intermediario convenuto “- la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdettaproceda alla chiusura del contro corrente del de cuius ed effettui il bonifico a mio favore del 50% della consistenza; - la nullità corrisponda alla parte ricorrente le spese di gestione del conto corrente del de cuius a partire dalla data del 20/02/2020 (richiesta di chiusura del conto e consegna di tutti i documenti necessari con relativa dichiarazione di successione) fino alla chiusura del citato conto corrente a seguito della stessa disdetta, sia Vostra decisione; - corrisponda alla parte ricorrente le spese prevista queale controbuto per la modalità procedura”. L’intermediario resistente ha chiesto al Collegio di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute respingere le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta richieste del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Not Specified
FATTO. Con istanza presentata allo stabilimento balneo - termale militare “…..” di ….. il ….., dipendente civile del Ministero della Difesa, ha preliminarmente evidenziato di aver svolto tra l’….. e l’….. la duplice funzione di delegato del comandante alle attività di gestione di impianti ed infrastrutture e di responsabile del procedimento della fase di progettazione (limitatamente alle parti infrastrutturali, ex art. 14 del D.P.R. n° 236/2012). In tale qualità egli ha chiesto sia di accedere a svariati documenti di carattere tecnico, molti dei quali da lui stesso inviati quali allegati a messaggi di posta elettronica dalla casella attribuitagli quale dipendente del predetto Ministero; sia di ottenere una serie di informazioni riguardo alle gare eventualmente indette dal Ministero stesso sulla base dei capitolati tecnici oggetto dell’istanza di accesso. Lamentando che riguardo a quest’ultima si fosse formato il silenzio rigetto, il ….. ha adìto questa Commissione con ricorso datato 19 gennaio 2012 pervenuto l’….. Con memoria pervenuta il ….. di quello stesso mese l’Amministrazione resistente ha evidenziato che gli atti in suo possesso non consentivano di attribuire all’odierno ricorrente “… alcuna forma di responsabilità nell’istruttoria e nell’aggiudicazione di gare pubbliche formalizzate, per altro, dalla Direzione d’Intendenza del Comando Militare …” di ….. da cui dipende lo stabilimento resistente. La Commissione, nella precedente seduta invitava l’Amministrazione resistente a trasmettere il ricorso alla sede centrale del Ministero della Difesa: specificamente all’ufficio da cui, a dire dell’Amministrazione stessa, erano state bandite le gare in argomento. La Commissione, inoltre, riteneva necessario che il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione documentasse l’esistenza di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione formale incarico ricevuto per assumere il ruolo di responsabile del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” procedimento della comunicazione fase di interruzione del servizioprogettazione, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione provare la sua legittimazione alla presentazione dell’istanza di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi accesso, impregiudicata ogni altra valutazione nel merito sul precedente ricorso occorredel ricorso. Nelle more dell’adempimento dei predetti incombenti istruttori, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – termini di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010legge sono stati interrotti. Il mese successivo ricorrente ha fornito chiarimenti ed allegato documenti diretti a dimostrare lo svolgimento delle mansioni di responsabile del procedimento. L’Amministrazione, anziché trasmettere il ricorrente presentava ricorso alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzosede centrale, quantificatocome richiesto dalla Commissione, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente ha fornito diretto riscontro alla Commissione indicando le ragioni per le quali non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, sussisterebbe un interesse all’accesso in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010l’istanza è, in cui la banca evidenziava nella sostanza, finalizzata a provare lo svolgimento di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” mansioni superiori da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011dipendente, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva mancanza di prova da parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, eccquest’ultimo degli incarichi conferiti.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Access Request
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 La Società ricorrente ha stipulato - in data 2 ottobre 2008 - con l’Intermediario convenuto, per il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione tramite di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione concessionario autorizzato, un contratto di “leasing automobilistico”. Ai fini della cessione del contratto, ha consegnato l’autoveicolo locato a un secondo concessionario; in data 1° luglio 2011 l’autoveicolo in questione è stato concesso in leasing e consegnato a un’altra società. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” Il Convenuto – invocando la mancanza di consenso alla cessione – ha risolto il contratto per perdita di possesso del bene da parte dell’utilizzatore e ha chiesto la “forma” della comunicazione di interruzione restituzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversiadovuto. In data 27.10.2009 merito ai fatti occorsi, per i quali è stata presentata anche denuncia all’autorità giudiziaria, la Ricorrente ha chiesto all’ABF il ricorrenterisarcimento dei danni subiti a causa della condotta tenuta dal secondo concessionario, insieme ad altro soggettoquale collaboratore del Resistente per il collocamento del contratto di leasing; ne ha quantificato l’ammontare complessivo in 20.000 euro. Con comunicazione datata 3 agosto 2011, stipulava ricevuta dal Resistente il successivo 5 agosto, la Società ricorrente “in via congiunta al proprio legale rappresentante” ha lamentato - tramite legale - che “nonostante i ripetuti solleciti verbali, non [risulterebbe] ancora … evasa la pratica di cessione del bene con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente contestuale liberatoria a [proprio] favore”; in essere presso la banca stessa particolare, ha rilevato che l’autoveicolo (BMW modello X5 3,0d Cat. Attiva E70) – e cointestato oggetto del contratto di leasing sottoscritto con un terzo soggetto il Convenuto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”già stata consegnata dal concessionario (01/07/2011), in forza di polizza sottoscritta un successivo contratto di leasing, al nuovo locatario. In conseguenza dell’avvenuta cessione, l’Interessata ha contestato l’intimazione di pagamento del canone del mese di luglio 2011 e ha chiesto “di regolarizzare la documentazione del passaggio di veicolo oggetto del contendere” e “lo storno della rata mensile corrente mese”. Il 4 agosto 2011, via e-mail, la Ricorrente ha evidenziato di non essere più in possesso dell’autoveicolo concesso in leasing, in quanto questo era stato consegnato, in data 1° luglio 2011, da un concessionario convenzionato ad altra società per subentro nel contratto (la Ricorrente si esprime in termini di “riscatto” del bene da parte del concessionario e di successiva consegna al nuovo locatario). La Ricorrente ha dichiarato di essersi rivolta al concessionario su invito del Resistente, il quale le ha comunicato di non trattare “direttamente le cessioni con i propri clienti ma esclusivamente a mezzo e tramite [propri] concessionari autorizzati”. Il 10 agosto 2011, via e-mail, il Resistente ha comunicato che il contratto di leasing era ancora in essere, in quanto non risultava alcuna richiesta di subentro e che il concessionario non aveva inoltrato alcuna richiesta della specie; pertanto, il rapporto contrattuale sarebbe terminato alla scadenza prevista (settembre 2013). Il giorno stesso, la Ricorrente ha sporto denuncia a una locale stazione di Polizia e ha rappresentato quanto segue: - in data 30.09.2008 aveva stipulato un contratto di leasing automobilistico con il Convenuto; - intenzionata a cedere il contratto “per limitare le spese”, a metà giugno aveva incontrato, per il tramite del proprio consulente del lavoro, una signora “di probabile origine cubana” che gli proponeva il subentro da parte di altra società “con cui stava trattando la vendita di un aereo”; - domandata al Convenuto la documentazione relativa al contratto in essere, veniva informato del fatto che la cessione doveva perfezionarsi presso un concessionario autorizzato; - il 30 giugno 2011 si era recato presso il concessionario indicato dalla banca resistente signora, che la stessa “dichiarava di conoscere bene e che poteva effettuare il subentro”; la signora era in compagnia di un uomo, “che ha affermato … essere responsabile per il nord Italia della [cessionaria]” - prima di entrare, aveva firmato un modulo che i due asserivano essere quello necessario per il subentro; - entrato nella concessionaria aveva consegnato la documentazione e la carta di circolazione ad una dipendente, che ne aveva fatto copia; aveva consegnato anche le chiavi dell’autoveicolo, che erano poi state affidate all’uomo, il quale aveva domandato anche “il contrassegno dell’assicurazione per qualche giorno, tempo necessario per fare una nuova copertura. Documento che poi mi avrebbe rispedito in raccomandata”; - lasciato l’autoveicolo, era stato accompagnato alla stazione dalla donna, alla quale aveva consegnato, come suggerito dal consulente del lavoro, € 1.500,00 “a favore dei titolari titolo di mediazione” (“il valore del veicolo era di circa 40000 e rimanevano da pagare rate per circa 50000 euro per ancora più di due anni”); - l’8 luglio aveva incontrato nuovamente i due per la consegna della descritta tipologia copia del nuovo contratto di conto correnteleasing; - il 14 luglio aveva appreso del mancato subentro; contattata la dipendente del concessionario che si era occupata della pratica, veniva informato che la cessione non si era ancora perfezionata (“risultava solo una proposta … il signor ▇▇▇▇▇ avrebbe dovuto presentarsi con la legale rappresentante il martedì prima ma … avevano spostato l’appuntamento per il 18 luglio”); - i primi di agosto si era recato personalmente presso il concessionario, aveva parlato con un responsabile il quale, in un primo momento, gli aveva confermato che i timbri apposti sulla copia del contratto erano i loro, poi, invece, aveva asserito che si trattava di un falso e che era stato “incauto a consegnare le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrentechiavi ad una semplice impiegata”. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una 18 agosto 2011 la Ricorrente ha esperito un tentativo di conciliazione con esito negativo per mancata comparizione della controparte (verbale del 14.09.2011). Con missiva del 22 settembre 2011 il Convenuto ha comunicato - ai sensi dell’art. 4, comma 2° - l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing per perdita del possesso del bene e ha intimato il pagamento del debito per un ammontare di € 52.433,00. Con comunicazione del 17 ottobre 2011 il Convenuto ha comunicato alla Ricorrente di aver ricalcolato il dovuto, non conteggiando l’IVA e il passaggio di proprietà, “gonatrosi” al ginocchio destro, per stante l’avvenuta perdita di possesso [del bene] … con la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010conseguenza che non è possibile intestare l’auto”. L’ammontare richiesto all’esito del ricalcolo è di € 45.797,05. Il mese successivo ricorso è stato presentato - tramite legale - dalla società locataria e - in proprio - dal socio accomandatario, nonché fideiussore per il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice finanziamento (nell’atto d’introduzione al ricorso il procuratore si esprime nei seguenti termini: “la richiesta di indennizzosig. …., quantificatosia persona fisica che società, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28sottoscrive il presenta atto”). L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010La Ricorrente ha ricapitolato brevemente i fatti occorsi e sopra descritti. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedevaparticolare, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (ha dichiarato che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.:
Appears in 1 contract
Sources: Not Specified
FATTO. Con ricorso datato presentato in data 19 gennaio 2012 ottobre 2013, il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame riferisce di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione essere titolare di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso l’intermediario resistente, da circa quindici anni. Tuttavia, in data 11 settembre 2013, apprendeva - in modo occasionale - che il giorno prima l’intermediario aveva esercitato il recesso in relazione a tutti incarichi di pagamento RID conferitigli dal ricorrente medesimo, senza alcuna comunicazione né tanto meno preavviso. Ciò in palese violazione dell’art. 23 del contratto di conto corrente che, riepilogando gli obblighi del prestatore dei servizi di pagamento, statuisce la banca stessa – e cointestato necessità di comunicare il recesso con un terzo soggetto – preavviso di un insieme almeno due mesi, salvo giustificato motivo. Nel caso di servizi bancari e specie, ha pure puntualizzato il ricorrente, l’intermediario non bancari denominato “Conto per Te … Family”può invocare alcuna giusta causa, a fronte considerato che tutti i pagamenti domiciliati erano stati puntualmente onorati, come pure le rate del pagamento mutuo in essere con la medesima resistente. Anche l’affidamento, che insisteva sul medesimo conto corrente, non aveva mai evidenziato alcuno sconfinamento; subita l’improvvisa revoca, il ricorrente riferisce di un canone mensileavere provveduto immediatamente al rientro, non appena avutane conoscenza. Tra La resistente ha innanzitutto precisato di avere tempestivamente notificato al cliente la comunicazione di recesso dal contratto che regola i servizi RID a mezzo di due raccomandate inviate il 24 agosto 2013 e l’1 settembre 2013 “recapitate senza esito positivo ma con rilascio dell’avviso di ricevimento”. Le affermazioni al riguardo del ricorrente, che sostiene di avere ricevuto la comunicazione solo in data 11 settembre 2013 non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa impedisce di ritenere già efficace il recesso; in ogni caso, l’intermediario ha ritenuto, nelle more, di consentire l’addebito dei RID pervenuti fino alla data dell’11 settembre 2013. In merito al giustificato motivo, esso si rinviene nelle motivazioni del provvedimento di licenziamento “Indennità da ricovero per intervento chirurgicoche evidentemente sono ben note al ricorrente”, in forza quanto oggetto di polizza sottoscritta dalla banca resistente contestazione con lettere del 3 ottobre 2012 e del 7 dicembre 2012. In queste, veniva tra l’altro imputato al ricorrente un uso del conto corrente non in linea con gli obblighi di buona fede e fedeltà a favore cui dovrebbe essere improntata l’attività del dipendente di un intermediario finanziario: nello specifico, dall’analisi delle movimentazioni, “sono stati accertati dei titolari della descritta tipologia rapporti di natura economica con altri clienti [dell’intermediario] – anche classificati come “sofferenze” – che non potevano trovare giustificazione anche in relazione al delicato ruolo ricoperto dal [ricorrente] nell’azienda, ovvero quello di Istruttore Fidi Centrale”. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha osservato che la comunicazione di recesso richiamata nelle controdeduzioni riguardava unicamente il recesso dall’apertura di credito in conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato non i servizi RID. Per questi ultimi, nessuna comunicazione è stata mai effettuata. Ha poi fornito alcuni dettagli, invero poco rilevanti ai fini della controversia in copia al ricorrenteesame, in merito alle circostanze del proprio licenziamento, tuttora oggetto di impugnazione. Sono infine pervenute, in data 6 e 17 febbraio 2014 due note dell’intermediario che illustrano ancora la vicenda del licenziamento e ribadiscono che esso rappresenta la giusta causa giustificativa del recesso dal rapporto di conto corrente e dalla prestazione dei servizi di pagamento. In data 25.01.2010 relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro▇▇▇▇▇▇▇▇ ABF di dichiarare l’illegittimità del comportamento tenuto dall’intermediario e, per la quale occorreva un intervento chirurgicol’effetto, effettuato a fine aprile 2010dichiarare tenuto l’intermediario medesimo al risarcimento del danno nella misura ritenuta più congrua dal Collegio decidente. Il mese successivo L’intermediario, da parte sua, chiede che il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010ricorso sia rigettato, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva giusta causa della revoca “è integrata nella motivazione del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava provvedimento di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede licenziamento causato da alcune condotte connesse all’utilizzo dell’apertura di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecccredito”.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Not Specified
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il La società ricorrente – titolare di un contratto di factoring e di contratti di conto corrente – disconosce la modifica apportata […] al contratto di factoring, avente ad oggetto un servizio integrativo c.d. Maturity. In particolare, l’istante osserva che “dal tenore del contenuto della modifica contrattuale richiesta, si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo evince che la stessa difficilmente poteva essere formulata dalla cliente, apparendo, tuttavia, imposta unilateralmente dalla Banca, rilevandosi quindi, una questione già portata all’esame pratica commerciale contraria ai principi di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione buona fede, oltre a configurarsi un profilo di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011illecito ben più grave, suscettibile di segnalazione”. Nello specificoCiò premesso, nella nota allegata al presente ricorso il la ricorrente, ricordando assumendo che nella precedente decisione «“le modifiche contrattuali effettuate dalla Banca sono state fatte firmare in maniera non trasparente alla cliente” e che la banca ha contribuito “in concorso con il caso presentato aveva sollevato problematiche debitore nel ritardare la conoscenza dello stato di insolvenza di quest’ultimo, anche a fronte del contenuto della modifica”, censura la condotta dell’intermediario, che esulavano ritiene scorretta e contraria alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali dettate dalla competenza ABF essendo inerenti ad Banca d’Italia e, riscontrato negativamente il reclamo, chiede all’Arbitro: 1) la revoca delle modifiche apportate al contratto e il ripristino delle condizioni contrattuali originariamente pattuite; 2) “informazioni relative agli accordi intercorrenti tra il debitore ceduto e l’intermediario, posto che quest’ultimo avrebbe ritardato la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore”; 3) il riaccredito delle fatture vantate, originariamente verso il debitore e successivamente cedute alla Banca per effetto del contratto di factoring, per un rapporto assicurativo importo complessivo di euro 61.415,45, […]. Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato, avendo sempre correttamente provveduto a dare puntuale esecuzione al quadro contrattuale in essere tra le parti. Parte resistente eccepisce, in particolare, che: 1) nel corso delle trattative svoltesi tra la medesima e non già ad un rapporto bancario»la società ricorrente emergeva, precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi per quest’ultima, la necessità di una interruzione fruire di un servizio che aggiuntivo (c.d. Maturity), offerto dalla Banca su espressa richiesta della cliente, la quale pertanto, in data 25.02.15, contestualmente, sottoscriveva il contratto di factoring, i contratti di conto corrente e le condizioni integrative relative al servizio Maturity. La banca accoglieva tale richiesta della cliente, provvedendo a riscontrarla con lettera di accettazione in data 06.03.2015, impegnandosi, [banca…] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le differenza di quanto previsto nel contratto di factoring, a provvedere “modalità” e la “forma” della comunicazione entro 10 giorni successivi alla data di interruzione del servizioscadenza dei crediti in fattura, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al ad effettuare l’accredito salvo buon fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione dei relativi importi sul conto corrente anticipi (...) e a concedere al Debitore ceduto dilazioni di pagamento, sino ad un massimo di 60 giorni fine mese dalla scadenza originaria dei crediti indicata in essere presso cessione, addebitando direttamente a carico dello stesso interessi, commissioni e spese relative alla dilazione concessa”. In esecuzione di tale contratto la Banca accreditava a favore della ricorrente importi a titolo di maturazione crediti alla data di scadenza fattura, “curando poi l’incasso dei relativi importi alla data di scadenza prorogata del credito”. 2) con comunicazione del 18.04.2016 la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”resistente, a fronte del pagamento seguito della domanda proposta dal debitore per l’ammissione alla procedura di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa concordato preventivo, comunicava alla ricorrente il recesso dall’accordo per il servizio Maturity, cui seguiva la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le missiva con cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia si procedeva al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” riaddebito degli importi riportati dalle fatture maturate da parte del ricorrente medesimodell’intermediario e poi non pagate dal debitore ceduto. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta Relativamente a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva contestato da parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservavarappresenta poi che il servizio Maturity viene offerto solo ed esclusivamente su espressa richiesta della clientela ed è un servizio integrativo delle condizioni proprie del contratto di factoring ed è disciplinato nel modulo di proposta che la ricorrente ha sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di factoring e conto corrente. Tale servizio consiste in ciò, tra l’altroche l’intermediario, che: ▪ rispetto in aggiunta agli obblighi di gestione e incasso dei crediti ceduti, si impegna in ragione dell’esigenza della cedente a ricevere i pagamenti delle forniture eseguite in favore della propria clientela alle scadenze indicate in fattura e della necessità manifestata dalla debitrice ceduta di beneficiare di dilazioni per far fronte ai pagamenti dovuti in ragione delle forniture. 3) il modulo di proposta [...] prevedeva la possibilità di recedere dall’accordo, pertanto, non si comprende il motivo per il quale a seguito della raccomandata con la quale la Banca manifestava la propria accettazione, la ricorrente non avesse manifestato volontà al precedente ricorsorecesso. Per ciò che concerne il ritardo nelle segnalazioni della situazione economico finanziaria del debitore, l’interessato dichiarava che tali circostanze si erano manifestate solo nel 2016 con il deposito della domanda di concordato del 12 aprile e che già in data 18.04.2016 provvedeva a comunicare il proprio recesso dall’accordo in parola; a ciò seguiva, in data 27.06.2016 la missiva con la quale la medesima comunicava il riaddebito, “ai sensi dell’art. 4 delle condizioni regolanti il servizio Maturity degli importi portati dalle fatture maturate da parte della Banca e poi non pagate da parte del [debitore]”. Con le repliche del 21.11.2016 parte ricorrente precisa che non era mai sorta alcuna necessità relativa alla concessione del servizio Maturity e che il contratto di factoring era comprensivo di un plafond pro-soluto, azionabile a richiesta in qualsiasi momento dal cliente. Con riguardo al modulo, predisposto dalla Banca e fatto firmare come richiesta di servizio aggiuntivo, l’istante evidenzia che lo stesso “conteneva una clausola sfavorevole delle condizioni contrattuali originarie, permettendo una ulteriore dilazione di pagamento a favore del debitore che versava già in difficoltà finanziarie posto che l’intermediario aveva modificato le proprie richieste «facendo credere dei bilanci pubblicati al Registro Imprese e delle informazioni sulla società già disponibili in tutti i portali di monitoraggio delle imprese già nel febbraio 2015 quando la Banca si presentava in qualità di Factor”. La ricorrente osserva, altresì, che i servizi assicurativi offerti col Conto dagli allegati e dalle email prodotte dalla medesima si preallertava l’intermediario della situazione finanziaria in cui versava il debitore ceduto “(…) già il 18 marzo del 2016 vi era una istanza di Fallimento che veniva riunita ad altro procedimento antecedente e appare inverosimile che la Banca non avesse contezza dei dati di una azienda che monitora dal marzo 2011”. L’istante svolge poi una serie di osservazioni tese a dimostrare come l’intermediario non avesse “ottemperato” alle norme per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e non bancari compresi nel contofinanziari ai sensi degli artt. 115 ss. Tub, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o imputando in particolare all’intermediario il mancato rispetto delle procedure “volte a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del prestare assistenza al cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti, e quelle organizzative e di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012controllo interno che assicurino una valutazione dei rischi (...)”.
Appears in 1 contract
Sources: Factoring Agreement
FATTO. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del regime giuridico dei contratti bancari stipulati dall’impresa dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 presentato il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame 10 giugno 2014 - preceduto da reclamo dell’1 agosto 2013 non riscontrato dall’intermediario – la società istante ha esposto di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione essere titolare di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversiaconto corrente intrattenuto presso l’intermediario resistente. In data 27.10.2009 19 dicembre 2012 aveva depositato domanda di concordato preventivo “in bianco”, e, il ricorrentesuccessivo 20 dicembre 2012 aveva chiesto all’intermediario che tutte le somme comunque pervenute sul conto corrente, insieme ad altro soggettovenissero stornate presso un diverso conto corrente acceso per le finalità della procedura; nelle more, stipulava il concordato era stato omologato dal tribunale con decreto depositato il 2 gennaio 2014. Non avendo l’intermediario provveduto a quanto richiesto, proponeva reclamo reiterando la richiesta di messa a disposizione delle somme incassate per conto della società. Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto che il dies a quo, nel quale era sorto l’obbligo dell’intermediario di rimettere tutti i versamenti in conto corrente nella disponibilità della procedura concordataria, andava determinato nella data del 19 dicembre 2012, in cui era stata presentata la domanda di concordato preventivo; in particolare, poi, ha argomentato sottolineando la rilevanza della scientia decotionis della banca, e affermando, altresì, che i pagamenti in questione rappresentavano l’oggetto di un mandato in rem propriam della banca, e non potevano essere oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 56 l.f. Pertanto, ha chiesto all’Arbitro bancario finanziario di ordinare alla banca il versamento alla procedura concordataria della somma di € 28.154,46 e di tutte le somme a qualunque titolo pervenute successivamente al 19 dicembre 2012. Nelle controdeduzioni, presentate il 27 agosto 2014, l’intermediario ha precisato che il rapporto contrattuale con la banca convenuta l’attivazione sul società ricorrente si articolava in un conto corrente di corrispondenza e in essere presso un conto anticipi, entrambi accesi in data 17 dicembre 2001. Ha eccepito, quindi, che il diritto della banca di trattenere le somme di cui la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – ricorrente chiede la restituzione è espressamente previsto sia dal contratto di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia conto anticipi sia dal contratto di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato ritualmente sottoscritti dalla ricorrente; e che, comunque, il proprio credito sarebbe sorto in copia al ricorrenteepoca anteriore all’ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedevaL’intermediario ha chiesto, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza rigetto della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, eccdomanda.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Banking Contracts
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il Il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame lamenta di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione essere stato vittima di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione furto di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Familyidentità”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”denunciato alle autorità competenti in data 24/2/2016, in forza quanto a suo nome era stato illegittimamente stipulato con l’intermediario resistente un prestito personale; in particolare, afferma di polizza sottoscritta aver subito un danno dalla banca resistente segnalazione a favore dei titolari della descritta tipologia sofferenza di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destrotale posizione, per la quale occorreva non aveva ricevuto neanche il prescritto preavviso di iscrizione. Lamenta, in particolare, di aver subito un intervento chirurgicopregiudizio patrimoniale dall’accaduto, effettuato poiché gli sarebbe stato negato un finanziamento richiesto altro intermediario (in data 4/2/2016) volto ad acquisire uno studio professionale: operazione per la quale erano già state concluse le trattative, raggiunti gli accordi sugli elementi essenziali del contratto di cessione e predisposto il contratto medesimo. Afferma, quindi, di aver subito un danno di natura economica per la mancata conclusione di tale affare commerciale a fine aprile 2010lui favorevole, nonché un mancato guadagno per non poter più accedere al mercato del credito, con lesione del suo diritto di iniziativa economica. Asserisce, inoltre, di aver subito un danno alla propria reputazione professionale e commerciale a causa del permanere per un lungo periodo di tempo della segnalazione nei SIC. Il mese successivo il ricorrente presentava chiede pertanto all’Arbitro di condannare l’intermediario al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un importo pari a € 30.000,00 per impossibilità di accesso al credito e perdita di occasioni favorevoli e a € 12.000,00 per lesione del diritto alla compagnia assicuratrice la richiesta reputazione professionale e commerciale, all’onore e all’immagine. L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali afferma di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopraaver provveduto, in Euro 2.582,28. L’assicurazionedata 10/3/2016, peròa cancellare la segnalazione nei SIC appena venuto a conoscenza in data 5/2/2016 della volontà del ricorrente di disconoscere il finanziamento; precisa, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010inoltre, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto mai effettuato alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando segnalazione nella Centrale Rischi. In ogni caso, riferisce di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che inviato al ricorrente la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenutacomunicazione di preavviso in data 20/12/2014 tramite nota poi restituita al mittente nel mese di febbraio 2015. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi terminiTra l’altro, il 5.10.2010preavviso era stato preceduto da altre comunicazioni dirette all’indirizzo del ricorrente, tra cui l’invio dei bollettini per il pagamento delle rate, l’invio di nota di sollecito del pagamento in data 15/11/2014 e di altra nota per comunicare la decadenza dal beneficio del termine in data 14/2/2015. Permanendo lo stato di arretrato, in quanto data 14/9/2015, il credito veniva ceduto ad altro intermediario. Soltanto in data 5/2/2016, la precedente resistente veniva a conoscenza della volontà del ricorrente di disconoscere il finanziamento. Quanto alla diligenza impiegata nell’istruttoria della pratica, l’intermediario fa presente di aver effettuato “in assoluta buona fede” le verifiche della documentazione contrattuale fornita dal ricorrente. L’istruttoria, infatti, si era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010conclusa positivamente una volta soddisfatti tutti i requisiti necessari per l’accoglimento, in tra cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009verifica dei dati anagrafici del ricorrente, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010tra l’altro già cliente della banca. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava Riguardo alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrentedanno, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»eccepisce la mancanza di evidenze probatorie; in realtà dal documento particolare, mancherebbe la prova che il diniego di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel contofinanziamento ricevuto da altro intermediario sarebbe riconducibile alla segnalazione di tipo negativo, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni comunque prontamente cancellata dalla resistente, una volta pervenuta la denuncia di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, eccdisconoscimento. Pertanto l’intermediario chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Identity Theft Complaint
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il Il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione titolare di un servizio contratto di leasing di autovettura, afferma in ricorso che l’autovettura (una berlina) oggetto di leasing risulta tra quelle la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del serviziocui centralina è stata manomessa dalla casa costruttrice, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento falsificare ed alterare la classe di inquinamento attribuita al veicolo, con conseguente obbligo del finanziatore di agire nei confronti del fornitore per la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e con diritto dell’utilizzatore di sospendere il pagamento dei canoni (cfr. art. 12 della questione convenzione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio Ottawa del 1988 ). Il contratto di pronunciarsi locazione finanziaria oggetto di ricorso sarebbe affetto da “insanabile nullità” per mancata indicazione nel merito sul precedente ricorso occorretesto contrattuale del TEAG e dell’ISC, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversiain violazione di quanto stabilito dall’art. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte 117 comma 8 del TUB applicabile ratione temporis. L’istante chiede pertanto all’Arbitro: - l’immediata sospensione del pagamento dei canoni di un canone mensileleasing, unitamente alla restituzione dei canoni versati dal dicembre 2015 in poi; - di disporre che l’intermediario proceda in danno del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. Tra i servizi 2043 c.c.; - accertare l’inadempimento dell’intermediario per non bancari offerti era compresa aver tutelato il ricorrente utilizzatore nei confronti del produttore; - di accertare la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”nullità, in forza annullabilità ed inefficacia del contratto di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia finanziamento, attesa l’assenza di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destroqualsiasi riferimento relativo agli indici ISC e TAEG e, per la quale occorreva un intervento chirurgicol’effetto, effettuato a fine aprile 2010condannare l’intermediario alla restituzione delle quote degli interessi versate dall’inizio del rapporto. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali eccepisce in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010via preliminare l’incompetenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistentecontestazione “verte principalmente su presunti vizi e difetti del veicolo oggetto di locazione finanziaria”. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010Nel merito, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) l’intermediario rileva che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari condizioni generali di contratto non da previsioni contrattuali «ma solo con contemplano la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale responsabilità a carico della banca per l’eventuale presenza di «mantenere l’efficacia vizi e/o difetti del bene o comunque di specifici rapporti assicurativi sua inidoneità all’utilizzo; in corrispondenza ogni caso, come confermato dalla casa costruttrice, tutti i veicoli interessati dalla vicenda segnalata dal ricorrente “sono tecnicamente sicuri e adatti alla durata circolazione su strada”; la campagna di richiamo è stata - infatti - intrapresa per eseguire l’intervento di manutenzione “per la correzione delle caratteristiche delle emissioni di ossidi di azoto” senza alcun costo a carico della clientela, per cui non si ravvisa a carico del rapporto fornitore alcun inadempimento di conto corrente»grave entità; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa la legge impone l’indicazione in contratto del TAEG solo per i contratti stipulati con consumatori, mentre nel caso di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta specie il ricorrente è titolare di una polizza collettiva ai beneficiari»ditta individuale. Sulla scorta Pertanto l’intermediario chiede all’Arbitro di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012ricorso.
Appears in 1 contract
Sources: Leasing Agreement
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 La società ricorrente rappresenta di aver stipulato con la Banca resistente, in data 05/08/2010, un contratto di mutuo assistito da ipoteca nonché da garanzia prestata da un Confidi; il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come mutuo veniva concesso al TAN 2,75% da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata aggiornarsi trimestralmente in base all’Euribor - spread 1,3% mentre il TEG contrattuale era pari al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione 4,489% a fronte di un servizio tasso soglia del 3,84% così come messo in luce nella perizia tecnica di parte depositata. Pertanto, la ricorrente eccepisce l’usurarietà genetica del mutuo e quindi chiede che sia accertata e dichiarata la [banca] si era impegnata nullità della clausola contrattuale sugli interessi passivi applicati e che venga quindi disposto l’azzeramento di ogni interesse con conseguente ordine di restituzione delle somme pagate a fornire tale titolo, con la sottoscrizione del contrattovittoria di spese e compensi. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al La ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009solleva, in sede di trasmissione dell’estratto conto perizia tecnica, anche la questione della presunta usurarietà del mutuo a seguito della rinegoziazione dello stesso, avvenuta del 13/06/2013, e con le repliche argomenta in proposito che la perizia avrebbe fatto correttamente riferimento al tasso soglia vigente al momento della stipula del mutuo, non essendovi stata alcuna rinegoziazione del contratto di fine periodo mutuo, posto che la Banca resistente si è avvalsa semplicemente della sua "potestà" contrattuale di modificare unilateralmente il contratto, approfittando della necessità della ricorrente di fruire della sospensione prevista dall'accordo tra il MlSE e l'A.B.I. In ogni caso, la ricorrente rileva che da nessuno dei documenti redatti in virtù della c.d. "rinegoziazione" risulta che le parti abbiano voluto attribuire alla modifica contrattuale, riguardante solo il tasso di interesse, effetti novativi, cosicché la fonte normativa, legale e pattizia, è rimasta quella del contratto dì mutuo redatto il 5/08/2010. La Banca resistente eccepisce, in primo luogo che la perizia depositata dalla ricorrente - che in ogni caso, contesta nel merito, nel metodo e nelle conclusioni - è a tutti gli effetti priva di qualunque valore probatorio e che, quindi, la ricorrente deve comunque assolvere all’onere probatorio ex art. 2697 cc. Ad avviso della Banca resistente, in ogni caso, l'elaborato peritale sarebbe viziato dall’erroneo inserimento nel calcolo, anche di costi notarili, deposito infruttifero cauzionale (che veniva comunque allegatorelativo alla garanzia del Confidi) e interessi di mora, laddove spese notarili e interessi di mora sono espressamente escluse dal computo del TEG dalla legge sull'usura e dalle istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione del TEG (come confermato dalla giurisprudenza ABF: Coll. Coordinamento, dec. n. 1875/14. Quanto al deposito cauzionale, la Banca resistente rileva come dai chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia (febbraio 2010), la disdetta emergerebbe che debba essere escluso dal contratto assicurativo con effetto calcolo del TEG l’importo dei depositi cauzionali versati a fronte di garanzie fornite da Confidi. La Banca resistente insiste altresì sulla esclusione degli interessi moratori dal 01.03.2010. Con computo del TEG adducendo diverse ragioni e facendo presente che tale esclusione è stata ribadita dalla Banca d'Italia in una nota del 17.11.2010 3 luglio 2013. La Banca resistente quindi assume che il ricorrente inoltrava TEG alla data della stipula del mutuo non risulterebbe usurario, posto che in quel momento (5/8/2010) il TEG era pari a 3,189% e il tasso soglia di riferimento per tale categoria di finanziamento era pari al 3,84%. Fa inoltre presente che nell'ISC indicato nell'atto originario di mutuo non era stata inserita la commissione relativa alla garanzia prestata dal Confidi per la ragione che il rilascio della stessa non era stata contestuale alla stipula del mutuo (avvenuta 1 mese e 5 giorni dopo), essendo stata tale commissione invece calcolata nel TEG che, come detto, risulterebbe inferiore in ogni caso al tasso usura. La Banca resistente un nuovo reclamo e chiedeva fa ancora presente, con riguardo alla rinegoziazione del mutuo avvenuta il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 20096/6/2013, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data il tasso soglia da tenere in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi considerazione dovrebbe essere quello rilevato con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011trimestre aprile/giugno 2013 e non, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto come indicato erroneamente dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»quello alla data della stipula del mutuo; in realtà dal documento di sintesi si evince particolare il tasso soglia pertinente era pari a 9,0125% mentre il TEG era pari a 5,438%. Chiede quindi che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012venga rigettato.
Appears in 1 contract
Sources: Mutuo
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 Il ricorrente lamenta che la clonazione di un assegno circolare per l’importo di euro 10.195,95, la cui scansione era stata inviata ad un sedicente acquirente di merce via e- mail, non è stata rilevata né dall’Intermediario A emittente né dall’Intermediario B negoziatore. Rappresenta in particolare di aver ottenuto l’emissione dell’assegno circolare da una filiale dell’Intermediario A, presso la quale era titolare conto corrente e che tale assegno non veniva consegnato personalmente al beneficiario ma scansionato e inviato a quest’ultimo via e-mail. Alcuni giorni dopo l'emissione dell'assegno circolare, il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” recava presso lo sportello della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e Intermediario al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità la regolarità dello stesso, in quanto il beneficiario comunicava mediante e-mail che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversial'assegno era stato già negoziato. In data 27.10.2009 il Il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione dopo aver ottenuto in un primo momento il riaccredito dell'assegno sul conto corrente corrente, si vedeva stornato il relativo importo in essere presso la banca stessa – quanto l'assegno era stato clonato e cointestato con incassato da un terzo soggetto – dopo essere stato negoziato presso una filiale della Intermediario B. Il ricorrente presentava immediatamente denuncia all’Autorità, ritenendosi vittima di un insieme una truffa. Il ricorrente rappresenta inoltre che l'assegno negoziato (quello cioè clonato) presentava vizi rilevabili ictu oculi quali: la validità del modulo originale dell'assegno originale fino a euro 100.000 mentre il modulo utilizzato il titolo clonato aveva validità fino ad euro 10.000,00; l'apposizione di servizi bancari una firma completamente diversa; l'indicazione di diverso beneficiario, nonostante l’assegno fosse emesso come “non trasferibile”. Il ricorrente quindi rileva che il comportamento degli Intermediari A e B configuri una palese violazione dei comuni canoni di prudenza e diligenza (ex art. 1176, 2° comma c.c.) e pertanto una precisa responsabilità per i danni dallo stesso subiti. In esito ai reclami inviati, l’Intermediario A comunicava al ricorrente la volontà di sottoporre ai suoi Organi deliberanti una soluzione transattiva che contemplasse il pagamento a saldo e stralcio del 50% dell'importo facciale del titolo, mentre nessuna proposta transattiva veniva comunicata da parte dell’Intermediario B. Il ricorrente non bancari denominato “Conto per Te … Family”accettava tale proposta e quindi si rivolge all’▇▇▇▇▇▇▇ chiedendogli di disporre la restituzione della somma di euro 10.195,95 pari all’importo dell’assegno clonato. L’Intermediario A emittente conferma sostanzialmente le circostanze rappresentate dal ricorrente, a fronte del pagamento assumendo però che l’Intermediario negoziatore sia l’unico in grado di un canone mensileoperare controlli sull’autenticità dell’assegno. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”Comunque, l’Intermediario A conferma di aver manifestato, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente riscontro al reclamo, la disponibilità a favore dei titolari della descritta tipologia di conto correntetransigere, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ipotizzando un rimborso del 50% e invitando il ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, rivolgersi per la quale occorreva un intervento chirurgicodifferenza all’Intermediario B negoziatore. Inoltre, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta l’Intermediario A rileva comunque una grave violazione dell’obbligo di indennizzo, quantificato, sulla base custodia del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” titolo da parte del ricorrente medesimoricorrente, assumendo che il comportamento imprudente di questo abbia contribuito causalmente alla produzione dell'evento di danno, configurandosi nel caso di specie, certamente come gravemente colposo e imprudente il comportamento dello stesso ricorrente, che trasmetteva l’assegno via e-mail a una controparte conosciuta tramite internet. L’Intermediario A seguito sottolinea la circostanza che il fenomeno delle truffe su internet effettuate tramite assegno clonato/contraffatto è quotidianamente riportato nelle cronache giudiziarie e nella maggior parte dei casi si tratta proprio di fornitura di merce. Invoca quindi il buon senso che dovrebbe indurre a ritenere che colui che si appresta a concludere un affare in rete con degli sconosciuti debba tutelarsi preventivamente al fine di evitare di essere la vittima di una delle innumerevoli truffe largamente diffuse. In queste circostanze, l’aver posto in essere un atteggiamento poco prudente denota scarsa attenzione nella tutela dei propri interessi, oltre ad un grado di negligenza tale da integrare un comportamento dai connotati tipici della sopra citata decisione n. 2309/2011colpa grave. Attuando una condotta attenta, diligente e in aggiunta a quanto appena espostonon caratterizzata da superficialità, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario eavrebbe potuto evitare il realizzarsi della fattispecie oggetto di ricorso. L’Intermediario A emittente chiede quindi che l’Arbitro definisca la ripartizione del danno in esame fra tutte le parti, con nota anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in misura proporzionale alle effettive responsabilità di ciascuna parte e cioè anche del 17 gennaio 2011ricorrente e dell’intermediario B e comunque in misura non superiore al 50% per l’Intermediario A. L’Intermediario B negoziatore assume che il titolo presentatogli era regolare e privo di alterazioni o irregolarità rilevabili ictu oculi, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte essendo stato evidentemente riprodotto, a seguito dell'invio della copia, un esemplare del tutto rispondente alle caratteristiche di un pacchetto titolo di servizi abbinato pagamento regolare e genuino e che, quindi, il controllo operato al conto correntemomento della negoziazione è andato a buon fine. L’Intermediario B assume altresì che l’indicazione del diverso beneficiario costruisce circostanza di fatto nota e verificabile solo dall’emittente, facendo presente, inoltre, che il titolo è stato presentato mediante procedura di check- truncation. Infine, rileva come nella presente controversia assuma rilievo decisivo il contegno concretamente osservato dal ricorrente, il quale, nella descrizione dei fatti, si limita ad indicare di aver trasmesso l'immagine del titolo per il quale era previsto un canone mensile perfezionamento di € 11,00una vendita, non essendovi alcun riferimento a precedenti trattative o contatti telefonici. PertantoQuindi, dopo aver richiamato l’artsecondo l’Intermediario B la condotta del ricorrente avrebbe esplicato una rilevante incidenza causale nella verificazione del danno, da valorizzarsi ai sensi del disposto dell’art. 8 delle condizioni contrattuali, 1227 c.c.; tale condotta sembrerebbe anzi potersi qualificare come di per sé idonea e sufficiente per il ricorrente reiterava verificarsi dell’illecito. Chiede quindi che l’Arbitro respinga il ricorso siccome infondato e “in considerazione del fatto che risulta in esame da parte dell'Istituto bancario interessato la richiesta possibilità di risarcimento accogliere parzialmente l'istanza di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere rimborso del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012”.
Appears in 1 contract
Sources: Not Applicable
FATTO. Con Nel proprio ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo narra di essersi iscritto ad un corso di lingua inglese. Per il pagamento del relativo corrispettivo, pari a € 1.824,00, optava per un finanziamento con l’intermediario convenuto, strutturato in n. 12 rate mensili di € 152,00 cad. Con lettera del 13.5.2009 (non prodotta dalle parti) il ricorrente comunicava all’intermediario la propria intenzione di sospendere i pagamenti a causa dell’inadeguata prestazione del servizio. Di conseguenza il 10.6.2009 l’intermediario scriveva alla scuola di lingua per chiedere: • copia del contratto sottoscritto dal cliente, “specificando il luogo di sottoscrizione”; • dichiarazione in merito a quanto lamentato dall’interessato; • copia completa della documentazione intercorsa sull’argomento. La eventuale risposta fornita dalla scuola non è stata esibita dalle parti, che, invece, hanno prodotto copia di una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata lettera indirizzata al presente ricorso il ricorrente, ricordando datata 28.7.2009, con la quale la scuola faceva presente che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti contratto non prevedeva la possibilità di recedere unilateralmente, come si evinceva dalle “Condizioni Generali riportate sul retro … conosciute e controfirmate per accettazione”. Il cliente veniva invitato ad un rapporto assicurativo incontro per verificare e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione risolvere le problematiche incontrate nello svolgimento del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” corso e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010pianificare lo svolgimento dello stesso. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice ribatteva con lettera del 31.7.2009, formulando la richiesta di indennizzo“bonaria recessione consensuale”. All’intermediario, quantificatointeressato per conoscenza, sulla base del regolamento rinnovava l’invito a “non provvedere ad alcun addebito di cui sopra, interessi per ritardato pagamento … [né] ad alcuna iscrizione … dei dati in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando sistemi di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010informazioni creditizie”. Con nota del 17.11.2010 22.9.2009 l’intermediario comunicava all’interessato di avere provveduto ad “informare i Sistemi di Informazioni Creditizie in merito alla contestazione in corso” e che tale precisazione sarebbe stata accessibile “a tutti gli Enti finanziatori che si dovessero trovare nelle condizioni di consultare gli archivi del SIC”. La fase del reclamo si concludeva con due ulteriori atti: una lettera del 10.5.2010, con la quale il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo chiedeva all’intermediario conferma dell’avvenuta cancellazione del suo nominativo dagli archivi SIC, e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepitola relativa risposta, eccependo: - datata 1.6.2010, con la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (quale gli veniva confermato che, a suo avviso, imponevano salvo diversi accordi con la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena espostoscuola, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del contratto rimaneva in essere “a tutti gli effetti di legge” così come stabilito dall’art. 17 gennaio 2011, rilevava delle Condizioni Generali e che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava pertanto la richiesta di risarcimento cancellazione non poteva essere accolta. Non ritenendosi soddisfatto, il 9.6.2010 l’interessato presentava ricorso, chiedendo all’ABF: • la cancellazione del proprio nominativo dagli archivi SIC; • la restituzione della somma di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta152,00, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o quale prima rata pagata a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.favore dell’intermediario;
Appears in 1 contract
Sources: Financing Agreement
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 I fatti rilevanti ai fini della decisione sono i seguenti, provati per tabulas e pacifici tra le parti: · Elintech ha commissionato ad X. un trasporto di merce relativo ad una partita di 620 cX. di telefoni cellulari, da consegnare al cliente finale Auchan; · X. ha stipulato un contratto di subtrasporto con Y., per completare il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo trasporto da lei iniziato; · Y. ha subìto il furto della merce trasportata; · Elintech ha riaccreditato ad Auchan il prezzo della merce venduta ed ha poi ottenuto dalla propria assicurazione ACE l’indennizzo di € 273.765 per la perdita della merce, del complessivo valore di mercato di € 388.518; · X. è quindi stata raggiunta dalla richiesta di ACE di rimborsare l’indennità corrisposta, nonché da una questione già portata all’esame richiesta di questo Collegio Elintech di pagare la differenza tra il valore della merce e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”»l’indennità assicurativa percepita. Ciò chiaritoposto in linea di fatto, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito X. conviene in giudizio Y. per ottenerne la condanna a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 risarcire il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzodanno subìto, quantificato, sulla base del regolamento ex art. 1696 commi 1 e 4 c.c., nel prezzo della merce perduta, pari ad € 388.518, oltre rivalutazione ed interessi. Costituendosi in giudizio, resiste Y., per un verso deducendo il difetto di cui sopralegittimazione attiva e di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di X., non avendo la stessa a sua volta ancora provveduto a risarcire il danno a Elintech od Auchan; per altro verso negando una propria colpa grave in Euro 2.582,28relazione al furto subìto, ciò che comporta comunque una rimodulazione della responsabilità risarcitoria ex art. L’assicurazione1696 comma 2 c.p.c.; da ultimo ed in ogni caso, peròchiedendo ed ottenendo la chiamata in giudizio della propria assicurazione CNA per essere garantita in denegata ipotesi di condanna. Ritualmente costituitasi, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 anche CNA eccepisce il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando difetto di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza legittimazione attorea; l’inammissibilità comunque della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia domanda per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava concernente la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto pervenuta ad X. da Elintech; la prescrizione ex articolo 2952 comma 2 c.c. dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato non essendo stato comunicata all’assicuratore la richiesta del ricorrenteterzo danneggiato, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»cioè X.; l’inoperatività comunque della polizza; in realtà dal documento denegata ipotesi, l’applicazione dei massimali e scoperti di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, eccpolizza.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Subtransport Agreement
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il La ricorrente, ricordando fideiussore della società beneficiaria in un contratto di mutuo ipotecario erogato dall’intermediario convenuto, riceveva da quest’ultimo, soltanto in data 17/06/2015, una missiva del 16/12/2014, a mezzo della quale veniva comunicata “la segnalazione dello status di sofferenza in centrale dei rischi (…) in relazione alle esposizioni di mutuo ipotecario per il quale la stessa risulta sottoscrittrice di fidejussione specifica”. Di conseguenza, la ricorrente presentava all’intermediario una richiesta contenente un elenco di documenti e di informazioni da fornire in merito al debito principale. Dichiara di aver allo stato ricevuto solo una parte dei documenti richiesti, fra cui copia del contratto di mutuo fondiario sottoscritto, documento di sintesi e condizioni economiche, la garanzia presente nel contratto di mutuo e la lettera di revoca della linea di credito oggetto della garanzia. La ricorrente veniva altresì informata che la posizione in oggetto presentava una esposizione debitoria pari ad € 18.247,07 oltre interessi, spese ed oneri maturati e maturandi. Per tale motivo, in data 12/01/2016 la ricorrente presentava ulteriore reclamo a mezzo del quale rappresentava che “gli atti trasmessi non risulta[vano] conformi alle richieste avanzate” e tornava a domandare tutta la documentazione contrattuale già richiesta nelle precedenti missive, ma non ancora ottenuta, ovverossia: - copia del piano di ammortamento del mutuo da cui evincere le rate già pagate e la loro data, con espressa indicazione di quanto pagato a titolo di quota di capitale e quanto a titolo di quota di interesse, nonché di eventuale mora; - copia delle perizie eseguite sull’immobile e/o fattura del tecnico che eseguì tale perizia; - movimentazione bancaria a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla data odierna; - intera corrispondenza inoltrata alla ricorrente dall’inizio della prestazione di garanzia ad oggi. In assenza, di nuovo, di riscontro, la ricorrente decideva di adire l’Arbitro Bancario Finanziario. L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quale, in via preliminare, chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile attesa l’incompetenza temporale dell’Organo adito. Ciò in quanto “il rapporto di mutuo ed il successivo accollo (rapporti per i quali la ricorrente interviene nella precedente decisione «qualità di garante)” al centro dei fatti qui controversi “si sono instaurati antecedentemente al 1° gennaio 2009”. Nel merito la resistente, pur ammettendo un ritardo nella comunicazione alla ricorrente della segnalazione dello status di sofferenza del debitore principale, dovuto ad un non meglio precisato “disguido tecnico”, ritiene le censure destituite di fondamento. In particolare, rileva che “la qualifica di fideiussore della ricorrente non le dà titolo per esercitare il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti diritto od ottenere copia della documentazione relativa ad un rapporto assicurativo di cui non è parte; tale principio, oltre a discendere dalle regole generali, è ribadito anche dall’art. 4 del protocollo di intesa stipulato tra l’ABI e non già ad un rapporto bancario»le Associazioni di Consumatori il 2/10/2002, precisava come emendata da Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/05/2005, che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio stabilisce che la [banca] si era impegnata banca è tenuta a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e comunicare al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”fideiussore, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzoquest’ultimo, quantificatosolo l’entità dell’esposizione complessiva del debitore, sulla base quale ad essa risultante al momento della richiesta, ma non anche a dargli informazioni di dettaglio sull’andamento del regolamento di cui soprarapporto, in Euro 2.582,28. L’assicurazionené meno che mai la relativa documentazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” ciò potendo avvenire unicamente previo ottenimento da parte del ricorrente medesimofideiussore del consenso scritto del debitore principale”. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte Ritiene infine sfornito di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto prova l’asserito danno patito dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative»ricorrente. La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere chiede che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012venga dichiarato irricevibile ratione temporis, infondato nel merito e carente di prova.
Appears in 1 contract
Sources: Fideicommissum Agreement
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 In data 30/04/2009 veniva stipulato un contratto di fideiussione con il quale il fideiussore garantiva a favore del beneficiario gli obblighi ed oneri rivenienti dal contratto di locazione immobiliare del 24/03/2009 stipulato tra quest’ultimo e il conduttore. La fideiussione prevedeva un importo massimo garantito di € 2.202,00 e validità dal 01.04.2009 al 31.03.2015. A seguito dell’inadempimento da parte del conduttore – che abbandonava i locali nel novembre 2010 e si rendeva irreperibile – circa l’obbligo di regolare corresponsione dei canoni di locazione di agosto, settembre ed ottobre 2010 (oltre alle spese condominiali preventive e consuntive del 2010), la società ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame in primis allo stesso conduttore (con vari solleciti e, da ultimo, con nota spedita il 19/1/2011, “con fissazione del termine per l’adempimento”), senza ottenere riscontro; successivamente – in data 27/1/2011 – avanzava istanza per l’escussione della garanzia fideiussoria. Tramite visura camerale, la ricorrente apprendeva che la società che aveva prestato la garanzia era stata posta in liquidazione e, a seguito di questo Collegio e conclusasi contatti intercorsi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specificoil Commissario giudiziario, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando veniva a sapere che nella precedente decisione «il caso presentato la stessa aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ceduto ad un rapporto assicurativo Confidi, l’attuale convenuto, la gestione delle polizze con diritto di surroga (circostanza confermata dalla comunicazione del Confidi del 20/05/2011, agli atti). Con missiva del 28/04/2011, la società ricorrente avanzava reclamo al Confidi, reiterando le richieste già rivolte alla società cedente. Il Confidi riteneva di dover respingere le richieste per i seguenti motivi: • estinzione della garanzia fideiussoria per mancato tempestivo avviso dell’inadempimento del contraente ex art. 1957 c.c. e 1-6 C.G. di contratto; • estinzione della garanzia fideiussoria in base al disposto dell’art. 1956 c.c., dal momento che, nonostante l’inadempimento del locatario, la ricorrente ha continuato a far credito allo stesso; • inosservanza dell’obbligo del beneficium excussionis da parte del beneficiario. Con il ricorso pervenuto il 29/07/2011, la cliente formulava le seguenti richieste: • “accertare e dichiarare la piena cogenza del contratto di fideiussione”; • “condannare il Confidi al versamento a favore della ricorrente della somma garantita dal contratto di fideiussione sopramenzionato, stipulato in data 30/04/2009, di € 2.202,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria”. La ricorrente esponeva di non già ad un rapporto bancario»aver escusso il Confidi prima del gennaio 2011, precisava in quanto non poteva essere a conoscenza dell’intervenuta procedura di liquidazione in capo al primo fideiussore, così come non poteva aver avuto contezza dell’intervenuta cessione del contratto in oggetto a favore del Confidi. Soggiungeva, inoltre, che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi contratto di una interruzione di un servizio che la [banca] locazione si era impegnata automaticamente risolto per inadempimento del conduttore a fornire con la sottoscrizione seguito del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del mancato pagamento di un canone mensile3 mensilità, escludendo così l’applicabilità del disposto di cui all’art. Tra i servizi non bancari offerti era compresa 1956 c.c. Infine, la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”ricorrente precisava che, in forza questo caso, non poteva trovare applicazione il principio dell’obbligo di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia preventiva escussione del debitore principale, poiché tale eccezione non può essere sollevata in sede stragiudiziale. L’intermediario non ha inviato le proprie controdeduzioni. Non aveva nemmeno inviato la mail di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta conferma di indennizzo, quantificato, sulla base ricezione del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedevaricorso e, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato Segreteria Tecnica ha trasmesso (in data 31.12.200917.10.2011) copia del ricorso stesso all’intermediario e (per conoscenza) alla ricorrente. Quest’ultima ha, quindi, inviato alla Segreteria Tecnica copia della cartolina di ritorno, ove si evince il recapito alla controparte del ricorso in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato)data 29/07/2011. Attesa la mancata produzione delle controdeduzioni entro il termine previsto dalla procedura, la disdetta dal contratto assicurativo Segreteria Tecnica ha sollecitato l’invio delle stesse con effetto dal 01.03.2010messaggio di posta elettronica in data 09/01/2012. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava Le controdeduzioni non sono comunque pervenute alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, eccSegreteria Tecnica.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Fideicommissum Agreement
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo La vicenda trae origine da una questione già portata all’esame delibera condominiale c.d. “ristretta”, ossia assunta dal Consiglio di questo Collegio Condominio, senza la successiva ratifica dell’assemblea, nè tantomeno preceduta da una corretta e conclusasi con una dichiarazione formale delibera di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo approvazione dell’opera e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversiaspesa. In data 27.10.2009 tale decisione il ricorrenteConsiglio di condominio esulando da una funzione meramente “consultiva” attribuita dalla legge, insieme ad altro soggettoesaminava differenti preventivi di appaltatori inerenti lavori di rifacimento del terrazzo/ lastrico solare, stipulava con approvando uno di tali preventivi e suddividendo il relativo pagamento del costo dell’opera tra i condomini. Uno dei condomini rifiutava pagare le rate ed impugnava la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – delibera del Consiglio di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010condominio, in quanto esorbitante dai poteri ed in ogni caso collegata ad un opera mai approvata dall’assemblea, quale orano sovrano e deliberante, né compresa nei precedenti verbali di condominio. Il Tribunale adito accoglieva l’opposizione e affermava che il Consiglio di Condominio, composto da cinque condomini, non si era limitato a svolgere funzione consultiva, come disciplinato nell’art. 1130-bis c.c., ma aveva espresso una decisione vincolante per l’intero condominio approvando i lavori di rifacimento ed il preventivo ritenuto più economico, ripartendo in tal modo le spese tra i condomini. Successivamente il Condominio soccombente impugnava tale decisione dinanzi alla Corte d’▇▇▇▇▇▇▇, la quale però confermava il disposto del giudice di prime cure, rilevando inoltre l’interesse legittimo del condomino di proporre azione ex art. 1137 c.c., anche nei confronti di una delibera “ristretta” La Corte rilevava che sebbene la riunione dei consiglieri avrebbe dovuto avere carattere consultivo, nella pratica esprimeva una decisione sui lavori di manutenzione del lastrico. Inoltre si rilevava che nel verbale di assemblea, precedente a quello impugnato, prodotto in giudizio, non risultavano approvate le opere in oggetto alla delibera oggetto di opposizione, né era stata smarrita dalla resistenteadottata successivamente alcuna successiva approvazione o ratifica assembleare. Veniva però respinta con missiva Il Condominio proponeva ricorso in Cassazione adducendo due motivi di ricorso e rimarcando, MA SOLO IN CASSAZIONE, che una successiva assemblea condominiale, avesse ratificato la decisione del 9.11.2010consiglio di condominio, approvando a “larghissima maggioranza” i lavori e la scelta dell’impresa esecutrice. Il condomino controricorrente, in cui la banca evidenziava ragione del principio di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota autosufficienza del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere deduceva che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento il verbale di sintesi si evince che i servizi bancari e quell’assemblea, posto a fondamento del ricorso non bancari compresi nel contoera mai stato acquisito agli atti del giudizio, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni nei precedenti gradi di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, eccmerito.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Obbligazioni E Contratti
FATTO. Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il La ricorrente chiede l’annullamento “per dolo determinante, come previsto dall’art. 1439 del c.c.”, del contratto stipulato con l’intermediario convenuto nel maggio/giugno 2010, avente ad oggetto un finanziamento vincolato all’acquisto di determinati beni (mobili) presso una specifica società di arredamento (Jolly S.p.A.) in un arco temporale limitato (cinque anni). Più precisamente, si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011. Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione tratta di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” contratto di finanziamento collegato e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”». Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia. In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme accessorio ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento chirurgico”contratto, in forza del quale la suddetta società di polizza sottoscritta dalla banca resistente arredamento concede alla ricorrente uno sconto sul prezzo di acquisto di mobili a favore fronte dell’impegno della ricorrente ad acquistare in un quinquennio mobili per un valore non inferiore a € 2.400,00 (oltre IVA). L’operazione – che comporta dunque la stipulazione di due contratti, l’uno con la società di arredamento e l’altro di finanziamento con l’intermediario convenuto – è stata presentata e offerta alla ricorrente da alcuni agenti della società di arredamento e la negoziazione e stipulazione dei titolari relativi contratti è avvenuta ad opera di questi ultimi fuori sede. La ricorrente lamenta di essere stata raggirata e indotta in errore proprio dal comportamento tenuto, in fase precontrattuale e di stipulazione del contratto di finanziamento, dagli agenti della descritta tipologia società di conto correntearredamento, le cui condizioni erano disciplinate sostenendo che “i raggiri usati dagli Agenti, sicuramente noti anche [all’intermediario], furono tali che, senza di essi, [la ricorrente] non sarebbe mai addivenuta alla stipula del [contratto con regolamento consegnato in copia al ricorrente. In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010. Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la società di arredamento] e della correlata richiesta di indennizzofinanziamento sottopostale in modo chiaramente fraudolento”. Contestando “evidenti violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e di offerte fuori sede di prodotti di finanziamento”, quantificatola ricorrente evidenzia in particolare di non essere stata resa edotta dei costi del finanziamento – in quanto “nessuna quota di interessi era stata pubblicizzata dall’Agente … lasciando intendere … che il finanziamento … fosse a zero costi” né le era stata fornita alcuna informazione in merito al “TAG, … ▇▇▇▇ … e TEG medio applicati” – e di non aver neppure ricevuto copia del contratto, “né tantomeno la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa di settore, con particolare riferimento alla trasparenza del prodotto (i.e. foglio informativo analitico, documento di sintesi. etc.:)”. Rileva inoltre la ricorrente che sulla base copia del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta contratto inviata dall’intermediario soltanto con lettera del 28.05.201010 agosto 2010 non sono neanche indicati il luogo e la data di sottoscrizione dello stesso. L’intermediario convenuto, segnalando di contro, respinge ogni addebito mosso nei suoi confronti dalla ricorrente, osservando in particolare quanto segue: (i) la ricorrente era perfettamente a conoscenza delle condizioni economiche del finanziamento e, quindi, del numero e dell’importo delle rate pattuite per il rimborso, nonché del TAN e del TAEG applicati, in quanto, tra l’altro, in data 23.6.2010 la banca inviava la lettera di accettazione del finanziamento, “ribadendo le condizioni economiche già contenute nella domanda di intervento finanziario – sezione prospetto contabile”, secondo le quali la ricorrente avrebbe dovuto restituire la somma finanziata (€ 2.800,00) “maggiorata di spese ed interessi contrattualmente pattuiti (TAN 13,60% e TAEG 15,50% …) mediante versamento di n. 60 rate … a decorrere dal 28.7.2010”; (ii) la ricorrente compilava in ogni sua parte il contratto di finanziamento e approvava tutte le condizioni generali, “mediante l’apposizione di ben 11 sottoscrizioni”; (iii) l’importo finanziato veniva effettivamente erogato per intero; (iv) il Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) prevedeva all’epoca dei fatti di causa il diritto del consumatore di recedere “entro 10 giorni lavorativi” dai contratti di finanziamento conclusi fuori sede, ma tale diritto non veniva esercitato dalla ricorrente; (v) per quanto attiene alla mancanza della data e luogo sulla domanda di finanziamento, infine, l’intermediario precisa che tali elementi “non sono prescritti a pena di nullità” e che la polizza stipulata con la resistente non era più compilazione della domanda avveniva a cura della ricorrente, cui dunque spettava indicarli. Peraltro, in vigore dal 1° marzo 2010. In data 21.07.2010 il ricorrente chiedevavia preliminare, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta. Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010l’intermediario eccepisce altresì l’incompetenza dell’ABF, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010richiesta di annullamento “avrebbe dovuto essere proposta avanti all’Autorità Giudiziaria”, in cui la banca evidenziava ragione del collegamento negoziale tra il contratto di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010. Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo finanziamento e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo: - la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta; - la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo. A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00. Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa. Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza quello con la controparte società di arredamento e alla decisione assunta dall’ ABF. Non soddisfatto della risposta ricevutadel fatto che “il contraddittorio dovrebbe essere esteso anche nei confronti del fornitore dei beni”, con al quale viene imputato il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative». La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che: ▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste «facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecccomportamento doloso.) che le relative condizioni» ; ▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»; ▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»; ▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento; ▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»; ▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari». Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di «respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto». Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
Appears in 1 contract
Sources: Contract