FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.
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Sources: Arbitration Agreement
FATTO. Con atto introduttivo Il ricorrente espone di arbitrato essere socio di una società a responsabilità limitata, alla quale in data 23.2.201827.2.2009 la banca resistente concedeva un mutuo ipotecario. Riferisce inoltre di aver sottoscritto con la banca unitamente agli altri soci, la Società a r.l. Centriail successivo 24 marzo, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni un accordo di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, postergazione avente ad oggetto l’affidamento l’impegno irrevocabile a non esigere, né incassare dalla società comune debitrice le somme alla stessa erogate a titolo di “finanziamento soci” fino all’estinzione integrale di ogni debito della società nei confronti della banca. Insoddisfatto delle risposte fornite in concessione fase di reclamo, propone ricorso all’ABF al fine di ottenere dalla banca l’accesso alle informazioni relative al regolare pagamento dei ratei del servizio di distribuzione del gas naturalemutuo da parte della società. Ritiene, formulava le seguenti conclusioni: infatti, che il diniego opposto dalla convenuta sia illegittimo in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare quanto il diritto di Centria accesso del socio alle informazioni e alla documentazione relativa alla società è espressamente riconosciuto dalla legge (cita l’art. 2261 c.c. relativo alle società di persone nonché l’art. 2476 c.c. relativo alla s.r.l.); sottolinea inoltre che anche l’ABF ha riconosciuto il diritto del socio (di società di persone) ai sensi dell’art. 119 TUB in quanto “potenziale destinatario degli effetti sostanziali conseguenti al rapporto tra banca e società” (così Collegio di Roma, decisione n. 3793/12 – cfr. infra) e che il medesimo principio sia applicabile al caso di specie, tenuto conto dell’accordo di postergazione sottoscritto. Sottolinea, inoltre, le affinità esistenti tra le società a rideterminare responsabilità limitata e le società di persone, richiamando anche la disciplina dell’accesso alle informazioni contenuta nella Centrale dei Rischi, i cui dati possono essere richiesti dai “soci di srl e i soci illimitatamente responsabili […] che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società”. Sulla base di ciò, il canone ricorrente formula la domanda di “accesso alle informazioni bancarie relative alla predetta società ed in particolare al regolare pagamento del mutuo concesso con atto del 27 febbraio 2009”. La resistente ha presentato controdeduzioni nelle quali precisa di aver già rigettato la richiesta del ricorrente finalizzata all’accesso alle informazioni bancarie riferite alla società di cui all’artquest’ultimo è socio, tenuto conto dell’estraneità del ricorrente al rapporto di mutuo in questione. 6 Il diniego veniva ribadito nei riscontri forniti al successivo reclamo e ad un esposto indirizzato all’organo di vigilanza. Peraltro nella nota del citato contratto con decorrenza 23.11.2015 la banca consigliava al ricorrente di far valere la propria pretesa direttamente nei confronti della società, domandando eventualmente un provvedimento monitorio nei confronti degli amministratori, “non vantando purtroppo [il ricorrente] alcun titolo ad ottenere informazioni dalla scadenza obanca verso la quale, peraltro, lo stesso non risponde neppure in via sussidiaria (quale garante o socio illimitatamente responsabile) per le obbligazioni derivanti dal rapporto di mutuo”. La resistente conferma quindi la correttezza del proprio operato, evidenziando che i precedenti ABF e giurisprudenziali citati dal ricorrente si riferiscono a diritti spettanti a soci di società di persone, in ragione delle peculiarità di tale struttura societaria. Peraltro osserva che la stessa decisione citata dal ricorrente nega, nel solco di analoga determinazione già assunta dal Garante della privacy, che un siffatto diritto di accesso possa essere riconosciuto al più tardisocio accomandante, con decorrenza da proprio a motivo dell’assenza di una sua responsabilità illimitata. Precisa, infine, che l’accordo di postergazione sottoscritto dal socio non vale a conferire legittimazione alla pretesa del ricorrente, in quanto il predetto patto non è destinato ad alterare, né eliminare la posizione di alterità del socio rispetto alla società di capitali, dallo stesso discendendo solo un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase obbligo della banca di gestione ope legis comunicare ai soci l’estinzione del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000mutuo, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso consentire loro l’esercizio delle proprie pretese creditorie nei confronti della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.msocietà., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.
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Sources: Mutuo Ipotecario
FATTO. Con atto introduttivo L’ATI con capogruppo mandataria il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC società cooperativa impugnava davanti al TAR Lazio – sede di arbitrato Roma il provvedimento del 4 giugno 2012 (n. di prot. 80861), con il quale l’Azienda per la Mobilità del Comune di Roma – ATAC s.p.a. disponeva la revoca in autotutela degli atti della procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di un deposito tranviario nell’area ex “Centro Carni” ed opere connesse, che il raggruppamento ricorrente si era aggiudicato con deliberazione del consiglio d’amministrazione n. 81 del 14 novembre 2005, stipulando il conseguente contratto d’appalto in data 23.2.201819 maggio 2006. Con motivi aggiunti il predetto Consorzio impugnava la nota dell’Azienda del 19 ottobre 2012 (prot. n. 147684), con la Società a r.l. Centriaquale questa chiedeva la riconsegna delle aree di cantiere sul presupposto, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 espressamente dichiarato, dell’intervenuta caducazione del contratto per effetto della precedente revoca. L’azienda aveva motivato l’atto di revoca sulla base di plurimi motivi di interesse pubblico, consistenti: nella “sostanziale non esecuzione” dell’appalto; nell’aggravio dei costi prospettati dall’appaltatrice; nelle proprie sopravvenute mutate esigenze operative; nell’inserimento del 17.9.2002, stipulato da essa società deposito tramviario in un piano di dismissioni immobiliari deliberato dall’assemblea di Roma Capitale; nell’incertezza in ordine all’effettiva disponibilità di risorse per finanziare l’opera. Aveva quindi preannunciato che con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone separato provvedimento avrebbe corrisposto all’appaltatrice l’indennizzo di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o21-quinquies, al più tardicomma 1-bis, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost241/1990., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.
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FATTO. Con atto introduttivo La Città di arbitrato in data 23.2.2018Viterbo, la Società a r.l. Centriacon determinazione dirigenziale n. 2518 del 4 agosto 2010, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni ha deliberato di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro all’espletamento di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto una procedura di gara per l’affidamento in concessione per il periodo 1.10.2010 – 30.9.2011 del servizio di distribuzione trasporto urbano a chiamata alternativo al trasporto di linea per i cittadini permanentemente o temporaneamente disabili, mediante invito a presentare un’offerta ad almeno cinque operatori economici e pubblicazione di apposito avviso anche sul sito internet del gas naturaleComune di Viterbo. La determina a contrarre ha specificato che l’aggiudicazione avrebbe avuto luogo al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo complessivo del servizio posto a base di gara di € 70.000,00 oltre IVA se ed in quanto applicata, formulava le seguenti conclusioni: per l’intero periodo. L’amministrazione, con determinazione n. 3080 de 13 settembre 2010, ha aggiudicato in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo definitiva la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento gara alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. ditta ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro alle condizioni tutte del capitolato speciale di appalto e verso il corrispettivo di cui all’offerta economica presentata, pari a complessivi € 66.031,00 oltre IVA. La cooperativa ricorrente, quale “seconda graduata”, ha proposto il presente ricorso, articolando i seguenti motivi d’impugnativa: Violazione dell’art. 81, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta. La scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sarebbe illogica e contrastante con funzioni l’impostazione, relativa alla procedura di Presidenteaccreditamento, dell’Avvin precedenza adottata dall’Ente nonché irrispettosa del precetto di cui alla norma in epigrafe. La determinazione del 4 agosto 2010 e l’avviso del 12 agosto 2010 sarebbe caratterizzati da contraddittorietà essendo stata trascurata ogni attenzione per i profili che avevano costituito il perno centrale della procedura di accreditamento “fallita”. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sarebbe comunque inadeguato rispetto alla natura del servizio. Violazione degli artt. 7, commi 1 e 2, e 8, commi 1 e 2, l. n. 21 del 1992. Violazione della lex specialis di gara. La ditta ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ sarebbe carente del requisito stabilito nella tabella facente parte dell’art. 2 del capitolato speciale, vale a dire della titolarità di autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente. La formula del capitolato speciale di disponibilità di un autoveicolo “abilitato al servizio N.C.C.”, infatti, implicherebbe necessariamente la titolarità dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio del noleggio con conducente. Il sig. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componentetitolare della ditta individuale aggiudicataria, designato da Centria S.r.l.sarebbe privo dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, requisito essenziale per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente. Né il controinteressato potrebbe avvalersi della prestazione di un soggetto terzo titolare di autorizzazione amministrativa o acquisire la stessa a titolo di conferimento. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnativa, deducendo gli stessi vizi già prospettati nell’atto introduttivo del giudizio che si trasmetterebbero in via derivata, ad altri atti, tra cui l’informativa dell’avvenuta stipula del contratto di appalto in data 28 dicembre 2010 con Autoservizi Tuscia Srl; e inoltre, prendendo atto che la stipulazione del Prof. Avvcontratto ha avuto luogo nell’osservanza del termine dilatorio di legge, ha formulato domanda di dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni122 c.p.a. Intervenuta l’accettazione della nominaIl Comune di Viterbo ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che il contratto d’appalto avrebbe già prodotto tutti i suoi effetti. Nel merito, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso Comune e la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine controinteressata hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il deposito di memorie e documentirigetto del ricorso. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replicaAll’udienza pubblica del 29 gennaio 2014, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria causa è stata trattenuta per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.
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Sources: Appalto
FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018ricorso protocollato il 21 maggio 2014, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002il ricorrente espone che, stipulato da essa società con i Comuni l’intermediario (8 novembre 2012) un mutuo ipotecario per l’acquisto di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente un immobile ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) ouso abitativo, al più tardiquale erano associate due polizze assicurative, trascorso un anno da predetta scadenza una (30.9.2015polizza A) per il rischio “morte e invalidità permanente” (per € 5480,26) e l’altra (polizza B) per “i casi di inabilità temporanea totale, perdita di impiego e ricovero ospedaliero” (per € 519,75), i cui premi non gli venivano tuttavia proporzionalmente retrocessi, nonostante la parziale estinzione anticipata del citato mutuo, avvenuta nel corso del 2013. Contesta la motivazione sottesa al diniego oppostogli dalla parte resistente, fondato sulla mancata integrale estinzione del finanziamento, presupposto necessario, secondo quanto affermato dall’intermediario, per ottenere il richiesto rimborso. A supporto della domanda restitutoria richiama taluni precedenti pronunciamenti del Collegio romano dell’ABF (nn. 823/2010; 1129/2011; 1142/2011; 449/2013) e al “principio di buona fede contrattuale”. Nelle controdeduzioni la parte resistente conferma le ragioni del rigetto della domanda restitutoria già prospettate in sede di riscontro al reclamo, richiamandosi alla regolamentazione convenzionale dei rapporti de quo, che non contempla l’estinzione parziale del mutuo “tra i casi che prevedono la restituzione dei premi assicurativi” (vengono citati in tal senso l’art. 7 del fascicolo informativo relativo alla polizza per i casi di inabilità etc. e gli artt. 4.3. e 9 del fascicolo informativo concernente la polizza per i casi di morte etc.). In via subordinatarelazione alle rispettive argomentazioni, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 ricorrente chiede “la restituzione dei premi assicurativi in misura corrispondente alla parziale estinzione anticipata del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comunemutuo”. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare parte resistente chiede che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Costricorso sia rigettato., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.
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Sources: Mutuo Ipotecario
FATTO. Con atto introduttivo Il ricorrente, titolare di arbitrato un B.F.P., appartenente alla serie “Q/P”, sottoscritto in data 23.2.201815.10.1987, del valore di £ 500.000, deduceva di aver chiesto il rimborso e di averlo ricevuto per un importo inferiore rispetto a quello spettante secondo i termini dei rendimenti riportati a tergo dei titoli. In considerazione dell’esito negativo del reclamo esperito il 16/09/2020, il ricorrente si rivolgeva all’A.B.F. in data 01/03/2021, per sentir dichiarare l’obbligo dell’intermediario a rimborsare il B.F.P., secondo le condizioni previste per la Società a r.l. Centriaserie “Q/P”, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende relativi rendimenti stampigliati sul retro del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutititolo, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilitonessuna modifica correttiva era stata apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni, in aderenza ai principi generali e di settoreche devono, dall’artpertanto, essere liquidati secondo la tabella originaria posta sul retro del titolo. 5L’intermediario convenuto si costituiva ritualmente, c. 5eccependo, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 l’irricevibilità del contratto inter partesricorso per incompetenza ratione temporis, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidereil ricorso è volto a censurare un comportamento dell’intermediario che si colloca prima del 01.01.2009. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio resistente eccepiva, altresì, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae, in quanto i BPF sono prodotti finanziari emessi da Cassa Depositi e Prestiti, collocati dal resistente, regolati da leggi speciali e non assoggettati alla disciplina del T.U.B. Secondo il resistente, le disposizioni della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro con funzioni Banca d’Italia sui sistemi di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che siano sottratte alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario le controversie attinenti ai servizi e alle attività di regolazione investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del settoreT.U.B ai sensi dell’art. 23, secondo comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58. Nel merito, l’intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei B.F.P., in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osservava che: 1) il criterio B.F.P. appartiene alla serie di emissione “Q”, emesso sul modulo cartaceo delle precedenti serie “P”, aggiornato con l’indicazione della remunerazione serie di appartenenza ”Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi (sul retro), come previsto dall’art. 5 del capitale investitoDM 13.06.1986; 2) il suddetto D.M. 13.06.1986 pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986 (prodotta in allegato) ha istituito la nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q" e stabilito i nuovi tassi fino al 20° anno (con interesse composto) e l’importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, riconosciuto dalla regolazione tariffaria calcolato con l’applicazione dell’interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12% come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro. Secondo l’intermediario, la presenza dei timbri, aggiunti sia sul lato frontale che sul retro, indica la presenza di variazioni, rispetto ai tassi risultanti sul modulo, che annullano e sostituiscono i precedenti. Pertanto, avendo aggiornato il modulo della serie P conformemente a quanto previsto dal citato decreto, nonché corrispondendo alla parte ricorrente i rendimenti previsti per la parte di impianto degli enti concedentiserie Q, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta l’intermediario ritiene legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Costcondotta., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.
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Sources: Not Applicable
FATTO. Con atto introduttivo La parte ricorrente riferiva di arbitrato essere erede legittimo di S. M., deceduto in data 23.2.201813.04.2020 e titolare, alla data del decesso, di rapporti - conto corrente e deposito titoli ordinario - presso l’intermediario resistente. Dopo aver tempestivamente comunicato all’intermediario la Società propria qualità di erede legittimo, unitamente al fratello W. M, formalizzava la richiesta di liquidazione pro quota dei rapporti in essere, stante l’indisponibilità del fratello a r.l. Centria, ai sensi una gestione congiunta della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni pratica; nel mese di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni luglio depositava la documentazione utile a provvedere dare corso alla designazione dell’arbitro richiesta di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta liquidazione dei rapporti e/o di riscossione degli importi. Successivamente sollecitava la nullità richiesta di liquidazione pro quota dei rapporti in essere, ricevendo inizialmente un netto rifiuto. Per quanto riguarda il rapporto assicurativo, dopo una iniziale collaborazione, l’agenzia eccepiva l’estraneità del rapporto. Il 20.07.2020 proponeva formale contestazione all’intermediario, reiterando la medesima richiesta e ricevendo, il 26.08.2020, la comunicazione di accoglimento dell’istanza, con invito a fissare un appuntamento per la formalizzazione dell’operazione (liquidazione pro quota delle consistenze del conto corrente e del deposito titoli); con la medesima comunicazione veniva altresì indicata la piena disponibilità dell’intermediario ad inserire la richiesta di liquidazione della clausola compromissoria contenuta nell’artsuddetta polizza. 23 A seguito del contratto inter partesparere favorevole dell’intermediario, l’agenzia assumeva un atteggiamento evasivo, riferendo la necessità di una non meglio precisata “autorizzazione finale allo svincolo della successione”. Essendo socio unico e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere amministratore di una s.r.l. operante nel settore dell’edilizia, sta patendo gravi conseguenze anche sul piano imprenditoriale (decreto ingiuntivo), in conseguenza anche dell’impossibilità di attingere alle risorse ereditarie per fronteggiare la controversia; situazione economica in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenzacorso e pagare, respingere senza ulteriori aggravi, le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidereesposizioni debitorie. In via riconvenzionaleseguito alla pec dell’intermediario, con la quale si motivava il diniego alla liquidazione pro quota del coerede richiamando la formalizzazione di diffida dell’altro coerede (W. M.), in data 29.09.2020 veniva richiesta la condanna di Centria integrato il citato reclamo. Il 02.10.2020, riceveva un secondo decreto ingiuntivo, riferito sempre a debiti della s.r.l., che sarebbe stato anch’esso evitato, se incassate al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comunetempo le risorse ereditarie. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta diffida del 17.10.201807.09.2020, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: firma del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.coerede W.
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Sources: Liquidation of Inheritance
FATTO. Con atto introduttivo La ricorrente lamenta l’inadempimento del fornitore e per l’effetto chiede all’intermediario finanziatore la restituzione delle rate versate, oltre a spese e interessi legali. Più precisamente, la ricorrente, assistita da un legale, ha rappresentato i seguenti fatti. In data 18.12.12, la ricorrente commissionava a una ditta terza la fornitura e l’istallazione di arbitrato una piscina; chiedeva a tal fine un finanziamento alla società resistente per l’importo di € 16.940,00, sottoscrivendo il relativo contratto presso il fornitore. Il contratto veniva sottoscritto anche dal marito in qualità di coobbligato. Approssimandosi il periodo estivo senza aver avuto alcuna notizia dalla società fornitrice circa i tempi della consegna ed avendo tutto approntato per ricevere la prestazione (consistente nello scavo della piscina), la ricorrente tentava infruttuosamente di contattare i responsabili della società fornitrice. In seguito, veniva fissata la consegna per il giorno 8.07.2013 alle ore 6.00, ma a quella data non si presentava alcun incaricato della società. A seguito di un incontro con il responsabile della società fornitrice venivano in quella sede convenute e riportate nel testo contrattuale le precise date di consegna e di installazione della piscina, con il primo termine per la consegna in data 23.2.201818.07.2013. In data 09.07.2013, la Società ricorrente contattava l’intermediario resistente al fine di discutere “la questione relativa ai disagi in quel momento subiti a r.lcausa dei ritardi nella consegna del bene e della sospensione dei pagamenti”. CentriaNon avendo ricevuto risposta, seguiva una nuova mail, anch’essa non riscontrata. In data 18.07.2013, la ricorrente non riceveva il materiale atteso e conseguentemente non veniva effettuato alcun montaggio della piscina. Il giorno 19.07.2013, la ricorrente inviava alla società fornitrice un atto di messa in mora con contestuale diffida ad adempiere entro e non oltre il 2.08.2013. In data 23.07.2013 la ricorrente informava di tale fatto anche la banca resistente. Non seguiva nessun riscontro alla predetta missiva da parte della banca, così come nessun riscontro o effetto sortivano sia la diffida ad adempiere che il sollecito inviato alla società fornitrice dalla difesa della ricorrente. Il contratto con il fornitore doveva, quindi, considerarsi risolto. Con raccomandata del 5.08.2013, ricevuta dalla resistente in data 19.08.2013, la ricorrente riportava il fatto che la società fornitrice non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni entro il 02.08.2013 e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 10 del contratto, il contratto era da considerarsi risolto. In data 12.09.2013, la ricorrente riceveva dalla resistente una missiva semplice, datata 5.08.2013, nella quale veniva riscontrata la comunicazione del 23.07.2013 e veniva richiesto l’invio di copia della clausola compromissoria contenuta nell’artmessa in mora al fine di sottoporla al fornitore, “sollecitandolo ad intervenire”. 23 Nella medesima data seguiva un’ulteriore missiva semplice, datata 13.08.2013, nella quale, senza riferimento alcuno a comunicazioni dalla ricorrente, l’intermediario dichiarava di non poter procedere alla valutazione di merito dell’inadempimento della società fornitrice, non essendo stata riscontrata da parte della società terza la richiesta di informazioni inviata alla società di credito Non essendovi alcuna possibilità di verificare l’effettiva data di invio delle missive predette, non essendovi timbro postale sulle buste, la ricorrente le riscontrava con raccomandata in data 17.09.2013, ricevuta dalla resistente in data 23.09.2013. In tale missiva si ripercorrevano le fasi della vicenda, si allegava nuovamente la messa in mora e la diffida ad adempiere e si contestava, peraltro, il fatto che venisse negata la gravità dell’inadempimento sulla scorta dalla mancata risposta della ditta fornitrice. Veniva, infine, chiesta la rivalutazione dell’accertamento della risoluzione del contratto. Secondo la ricorrente, ricorrono nel caso di specie i requisiti previsti dall’art.125-quinquies, t.u.b affinché il contratto di credito venga dichiarato risolto. I contratti di credito e quello di fornitura risultano collegati in quanto nel contratto con la società resistente v’è un riferimento al bene da acquistarsi. La ricorrente ha provveduto alla messa in mora del fornitore con contestuale diffida ad adempiere e sussistono ictu oculi i requisiti della gravità dell’inadempimento. Infine, la prova dell’inadempimento, per giurisprudenza pacifica, non è onere della ricorrente creditrice, ma grava piuttosto sul debitore inadempiente. Nel caso di specie, stante il collegamento negoziale, la prova liberatoria dovrebbe essere fornita dalla banca resistente. A nulla giova, quindi, quanto assunto dalla Banca resistente in ordine al mancato riscontro della società fornitrice alla richiesta di informazioni posto che tale comportamento non può essere opposto alla ricorrente. Con ricorso protocollato il 20.10.2013 la ricorrente ha chiesto che il Collegio ABF: - accerti e dichiari la risoluzione del contratto di credito al consumo stipulato con l’intermediario resistente e per l’effetto condanni la società resistente alla restituzione delle rate versate, oltre spese sostenute, oltre interessi legali dalla ricezione della missiva di risoluzione al saldo. - ordini alla società resistente la cancellazione dei dati relativi alla ricorrente (e al coobbligato nel finanziamento) dai sistemi di informazione creditizia. Nelle proprie controdeduzioni, protocollate in data 6.12.2013, l’intermediario ha affermato che: - in data 9.1.2013, la ricorrente, volendo acquistare una piscina del 17.9.2002costo complessivo di € 16.940,00 da una società terza fornitrice, stipulato domandava alla resistente l’erogazione di un finanziamento per l’intero importo; - la società resistente erogava l’anticipazione di € 16.940,00 alla società terza e la ricorrente avrebbe dovuto rimborsare la medesima somma mediante versamento di n. 18 rate da essa € 941,12; - il contratto non menzionava la circostanza per la quale la ricorrente avrebbe corrisposto 10.000,00 € a titolo di anticipo prezzo direttamente a mani della società con i Comuni di Montevarchifornitrice, Cavigliaindicando, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avvinvece, che la somma erogata serviva a pagare l’intero costo della piscina; - nel luglio del 2013 la ricorrente comunicava per la prima volta alla società resistente il ritardo che la società fornitrice avrebbe maturato nell’istallazione della piscina. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende Nell’agosto del 2013 la ricorrente comunicava l’intervenuta risoluzione del contratto con il fornitore e di quello, collegato, con la società resistente; - la società resistente rispondeva con le missive del 17.9.20025.08.2013, avente 13.08.2013 e 30.09.2013, evidenziando che, allo stato, non sussistevano le condizioni per considerare risolto il contratto di finanziamento. Ciò nonostante, con la comunicazione del 30.09.2013 la società resistente comunicava alla ricorrente di aver interrotto a tempo indeterminato le azioni di recupero nei suoi confronti e di aver provveduto ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio aggiornare le segnalazioni nei SIC; - la domanda avversaria si fonda sul dedotto inadempimento di distribuzione del gas naturaleun soggetto, formulava le seguenti conclusioni: in via principalela società fornitrice, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 parte del presente procedimento: non si vede, dunque, come possa essere dichiarata la risoluzione del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002di finanziamento in ragione di vizi che riguardano un contratto stipulato dalla cliente con una parte terza; - inoltre, dopo la scadenza società resistente contesta la sussistenza dei presupposti per risolvere il contratto di finanziamento, dal momento che non è provato l’inadempimento della società terza e comunque che tale inadempimento sia di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio acquisto ex art. 141455, c. 7c.c.; - l’unico soggetto che, d.lgs. n. 164/2000allo stato, sta patendo un danno è la società resistente, che vede il finanziamento sottoscritto dalla cliente interrotto per un inadempimento del fornitore, peraltro non provato, sebbene abbia adempiuto alle obbligazioni assunte; - la società resistente conserva, dunque, il proprio diritto di credito sino al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutimomento in cui, in coerenza contradditorio anche con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilitola società terza, in aderenza ai principi generali la ricorrente non avrà ottenuto pronuncia risolutiva del contratto di fornitura e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase quello di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comunefinanziamento. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è convenuta ha chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.ABF:
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Sources: Financial Agreement
FATTO. Con atto introduttivo Il Prof. ….., Ingegnere Docente, il 30/11/2016 ha chiesto documentazione inerente la soppressione della classe II periodo corso serale meccanica elettronica; cattedra di arbitrato in data 23.2.2018cui era titolare. L’accedente dolendosi della mancata ostensione ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che riesamini il caso e, valutata la Società a r.l. Centrialegittimità del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della clausola compromissoria contenuta nell’artlegge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato. 23 del contratto del 17.9.2002L’Amministrazione resistente ha precisato di aver convocato per il giorno 20/01/17 il ricorrente a prendere copia di quanto richiesto. Il ricorrente in data 02/02/2016 ha sostenuto che, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchia seguito della convocazione, Caviglia, Figline non ha ricevuto la documentazione richiesta e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti si sarebbe ripresentato presso l’Istituto il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune04/02/2017. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedevaCommissione, nella seduta del 17.10.20187 febbraio 2017 ha ritenuto necessario, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: ai fini del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇decidere, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base tenuto conto di quanto previsto dalla disciplina rappresentato dalle parti, conoscere se l’istanza di settoreaccesso fosse stata integralmente accolta, ovvero comunque sulla base dei principi in materia interrompendo, nelle more dell’espletamento di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimentotale incombente istruttorio, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisionetermini di legge. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale Sono pervenute memorie sia del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevataricorrente che dell’Amministrazione resistente. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione 14 febbraio 2017 è pervenuta memoria del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionalericorrente, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto evidenziato come la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionerichiesta ostensione non sia avvenuta integralmente.
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Sources: Accesso Agli Atti
FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018Parte ricorrente chiede nel ricorso del 14 maggio 2015, la Società a r.l. Centriadepositato il 18 maggio 2015, ai sensi un “intervento finalizzato alla risoluzione della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 problematica” relativa alla cessione del contratto di leasing “con intestazione in via esclusiva al ricorrente quale socio e amministratore della società” ricorrente. Il ricorrente era socio della società in nome collettivo la quale ha stipulato un contratto di leasing con l'intermediario convenuto. A seguito del 17.9.2002venir meno della pluralità dei soci e della mancata ricostituzione della stessa nel termine di legge, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avvil ricorrente proseguiva l'attività d'impresa come ditta individuale. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende Ha quindi chiesto all'intermediario la conseguente "modifica/variazione" dell'intestazione del contratto del 17.9.2002di leasing, avente ad oggetto l’affidamento cui subordina il pagamento dei canoni insoluti. Il ricorrente era socio e amministratore, unitamente alla sig.ra R., della società in concessione del servizio di distribuzione del gas naturalenome collettivo Alfa. A seguito dei dissidi tra i soci, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ricorrente presentava ricorso ex art. 14700 c.p.c. al Tribunale di Venezia il quale disponeva la sospensione della sig.ra R. da ogni potere di gestione, c. amministrazione e rappresentanza della società Alfa. Dal 27/12/2012, la sig.ra R. recedeva dalla società Alfa. Per effetto del menzionato recesso e della conseguente mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi previsto dalla legge, la società Alfa “si trasformava” in ditta individuale intestata al ricorrente, la quale proseguiva l’attività in precedenza svolta dalla società Alfa. Il ricorrente è anche legale rappresentante della società Beta che svolge attività tricologica in forza di un contratto di franchising e in regime di continuità aziendale con la società Alfa e la ditta individuale intestata al ricorrente. Nel corso delle “travagliate vicende societarie” di cui sopra, il ricorrente, nel marzo 2012, aveva preso personalmente contatti con l’intermediario per avere informazioni sulle “modalità di subentro nel contratto di leasing già in essere con la società [Alfa] e relativo all’immobile in cui veniva e viene svolta l’attività tricologica”. Il ricorrente incaricava un legale di seguire la questione relativa alla cessione del contratto di leasing. Il legale, attuale procuratore del ricorrente, contattava l’intermediario nel maggio 2014 per comprendere quale fosse la prassi operativa della banca nei casi di cessione del contratto. Alla data di presentazione del ricorso non è tuttavia pervenuta alcuna comunicazione indicante le formalità e l’iter per la cessione/subentro del contratto di leasing. Il ricorrente ha più volte chiesto alla banca indicazioni sullo stato della pratica offrendo nel contempo il pagamento dei canoni dovuti, previa la necessaria “variazione dell’intestazione del contratto per esigenze fiscali e di contabilizzazione degli importi” e ha altresì proposto alla banca formale reclamo. Il ricorrente asserisce di essere in grado di versare in un’unica soluzione gli importi dovuti, previa la rettifica sopra indicata. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto “relativamente alla controversia in questione sono già pendenti diversi procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria ed è attualmente pendente anche una procedura di mediazione, giunta peraltro al 7° incontro”. Nel mese di marzo 2015, d.lgsl'intermediario procedeva, come già accennato, con la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo e con ricorso ex art. n. 164/2000702 bis c.p.c. per il rilascio dell'immobile. Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 20/4/2015 e notificato in data 19/5/2015. In data 18/5/2015, tuttavia, il ricorso all'ABF è stato depositato presso la Segreteria Tecnica e poi regolarizzato in data con precisazione dell'intermediario convenuto (cfr. sopra 1.5). Per la rilevanza della data di deposito del ricorso al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuticonsiderare pendente il procedimento ABF, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione cfr. Coll. Mil. n. 1545/15 e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata7453/15. In data 30.12.202129/6/2015, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione parte ricorrente ha presentato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'intermediario convenuto) formulando altresì "in via riconvenzionale", domanda di condanna dell'intermediario "alla modifica del giudiziocontratto come conseguenza della trasformazione" della società Alfa snc in ditta individuale. Con decreto del 13.1.2022Parte ricorrente riferisce, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionaleinoltre, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto attualmente risulta ancora pendente la procedura di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto mediazione civile avviata dall’intermediario davanti alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale di Roma. Tale procedura, dopo vari rinvii, è stata differita in attesa di conoscere l'esito dell'istruttoria avviata dall'intermediario e finalizzata a valutare le modalità concrete per permettere di mantenere - come chiesto dal ricorrente - il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionerapporto di leasing immobiliare.
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Sources: Leasing Agreement
FATTO. Con atto introduttivo Il Comune di arbitrato Prato nell’anno 2002, avendo contratto diversi mutui con istituti di credito, ha deciso di procedere alla ristrutturazione del suo debito e a tal fine ha pubblicato un "avviso per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dell’advisor… nella definizione delle strategie di possibile trasformazione dell’indebitamento e nell’assistenza, consulenza e gestione in data 23.2.2018operazioni di Interest Rate Swap". Sono pervenute sette proposte e, la Società a r.l. Centriaseguito del loro esame da parte di una commissione tecnica appositamente nominata, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato è stata individuata come migliore quella formulata da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni s.p.a. (nel seguito: “Dexia”) che pertanto è stata nominata advisor con determinazione dirigenziale 29/7/2002 n. 2331. Successivamente è stato sottoscritto l’accordo quadro ISDA Master Agreement il quale prevede, tra l’altro, l’applicazione al medesimo della legge inglese e la deroga alla giurisdizione italiana a provvedere alla designazione dell’arbitro favore di propria competenzaquella britannica relativamente a “qualsiasi causa, azione o procedimento legale” riguardante il medesimo. Con lo stesso attoInfine, dopo avere esposto le vicende con determinazione dirigenziale 4/12/2002 n. 3842, il Comune di Prato ha approvato il testo della proposta irrevocabile da formulare a Dexia per la stipula del contratto di Interest Rate Swap, poi concluso con l’accettazione della predetta società nella medesima data del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto 4/12/2002 con decorrenza dalla 30/6/2002 e scadenza o30/6/2012. Nell’anno 2003 il Comune ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario per il finanziamento di opere pubbliche sottoscritto integralmente da Dexia, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza su proposta della quale è stato sciolto l’originario contratto e con riferimento alla fase sono stati stipulati due nuovi contratti di gestione ope legis del servizio ex artInterest Rate Swap a copertura di ulteriori posizioni debitorie dell’Amministrazione. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine Nell’anno 2004 questa ha poi deciso l’emissione di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutibuoni obbligazionari e Dexia ha quindi fornito, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilitoqualità di advisor, in aderenza ai principi generali e una proposta complessiva per l’estinzione anticipata, mediante l’emissione di settoreun prestito obbligazionario, dall’art. 5, c. 5, del dei mutui che essa aveva contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇conla ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Prestiti s.p.a. e con Cariprato-Cassa di risparmio di Prato s.p.a. mediante emissione di prestiti obbligazionari e la ristrutturazione dello swap in essere, per adeguarlo all’avvenuta modifica delle passività sottostanti. Conseguentemente il Consiglio comunale, con atto datato 15.3.2018deliberazione 28/12/2004 n.214, provvedevano alla designazione dell’arbitro hastabilito la conversione dei mutui con emissione di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o prestito obbligazionario sottoscritto interamente da Dexia e la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 contestuale stipulazione del contratto inter partes, di swap. Con determinazione dirigenziale 29 dicembre 2004 n. 3956 il Comune di Prato e quindi l’incompetenza Dexia hanno sciolto il contratto di Interest Rate Swap in essere e stipulato due nuovi contratti a copertura delle ulteriori emissioni obbligazionarie. Le operazioni suddette sono state poi oggetto di una ulteriore ristrutturazione e con determinazione dirigenziale 28/6/2006 n. 1691 l’Amministrazione ha stabilito di sciogliere i tre contratti swap all’epoca in essere con Dexia e di stipulare un nuovo contratto sulle medesime posizioni debitorie. Il nuovo contratto swap è stato stipulato mediante scambio di proposta irrevocabile del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva Comune in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie 28/6/2006 e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso accettazione da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto Dexia il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione29/6/2006.
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FATTO. Con atto introduttivo Alla presente decisione il Collegio di arbitrato coordinamento è chiamato in data 23.2.2018base alla Ordinanza del Collegio di Roma, n. 260/2014 del 17.01.2014, pronunciata in ordine al ricorso n. 661736 dell’11.07.2013. Nella predetta Ordinanza, il caso, alla luce di quanto rappresentato dai ricorrenti e dall’intermediario resistente risulta così riassunto. “I ricorrenti hanno affermato che il 15 settembre 2010, avrebbero stipulato con la Società a r.lbanca resistente un contratto di credito fondiario, il quale prevederebbe un TAEG del 4,114% e un tasso degli interessi moratori del 5,75%. CentriaSecondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 644, 4° comma, c.p., gli interessi moratori concorrerebbero al superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari: a tal fine, occorrerebbe pertanto sommare il tasso degli interessi moratori a quello degli interessi corrispettivi. Nel caso di specie, tale somma sarebbe pari al 9,864%, laddove nel terzo trimestre del 2010 il limite oltre il quale gli interessi di un mutuo a tasso fisso sono sempre usurari sarebbe stato del 7,485%. Gli interessi pattuiti tra le parti avrebbero pertanto superato tale limite e sarebbero usurari senz’altro, ai sensi dell’art. 644, 3° comma, c.p. e dell’art. 2, 4° comma, della clausola compromissoria contenuta nell’artlegge 7 marzo1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura). 23 Ciò posto, i ricorrenti hanno chiesto che la banca resistente sia condannata alla restituzione della quota di interessi di ciascuna rata pagata dai ricorrenti, aumentata degli interessi legali dal giorno del contratto suo pagamento a oggi, e che sia accertato che i ricorrenti sono obbligati al pagamento della sola quota di capitale delle rate non ancora scadute, e non anche della rispettiva quota di interessi. La banca ha resistito al ricorso, affermando che si sarebbe attenuta alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, che sono emanate dalla Banca d’Italia. Al paragrafo C4 (Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del 17.9.2002TEG), stipulato da essa società con i Comuni in particolare, le suddette Istruzioni prevederebbero espressamente che dal calcolo del tasso effettivo globale medio siano esclusi “gli interessi di Montevarchimora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”. Tale esclusione sarebbe stata altresì ribadita dalla Banca d’Italia nei chiarimenti resi il 3 luglio 2013. Ciò posto, Cavigliala banca resistente ha chiesto che il ricorso sia rigettato, Figline perché infondato”. Nella Ordinanza, in diritto, si evidenzia che: “Si deve anzitutto rilevare che, se partitamente considerati, né il tasso degli interessi corrispettivi, né quello degli interessi moratori che sono stati convenuti dalle parti sono superiori al limite imperativamente posto dall’art. 644, 3° comma,c.p. e Incisa Valdarno designava dall’art. 2, 4° comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avvmateria di usura). I ricorrenti hanno tuttavia allegato che tale limite sarebbe stato superato dalla somma dei medesimi tassi. In un precedente analogo, questo ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000ha ritenuto che, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo accertare se il suddetto limite sia stato superato, il tasso convenzionale degli interessi moratori non debba essere sommato a quello degli interessi corrispettivi, laddove il contratto preveda che gli uni siano sostitutivi degli altri (decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 5877 del 2013). Se si muove dagli orientamenti interpretativi della Suprema Corte di Cassazione richiamati dai ricorrenti, tali considerazioni potrebbero non essere tuttavia decisive ai fini del presente giudizio. Si deve rilevare infatti che il decorso degli interessi moratori sostituisce quello degli interessi corrispettivi soltanto a partire dal giorno in cui il mutuante provochi la risoluzione del contratto per l’inadempimento del mutuatario. Quest’ultimo deve allora provvedere sì «alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nella semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora a un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall’art. 1224, 1° comma, c.c.» (Cass. civ., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12639). Ciò non toglie che, com’è stato chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che è stata appena menzionata, il mutuatario resti obbligato «al pagamento integrale delle rate già scadute» prima della risoluzione del contratto per il suo inadempimento: egli sarà pertanto obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi che è incorporata in ciascuna delle rate già scadute. In tal senso, si è più recentemente pronunciata anche Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2013, n. 21885: «In tema di mutuo fondiario è prevista la decorrenza automatica degli interessi corrispettivi maturati alle singole scadenze e l’applicabilità degli interessi di mora sugli importi a tale titolo dovuti, al pari del capitale versato». In altri termini, quanto dovuto dal mutuatario a titolo di interessi corrispettivi produce a sua volta interessi moratori, verificandosi così un fenomeno di anatocismo ai sensi dell’art. 120, 2° comma, t.u.b. Se ne trova del resto un’espressa conferma nella deliberazione che, proprio sulla base di tale disposizione di legge, è stata emanata dal CICR il 9 febbraio 2000 (Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, 2° comma, del testo unico bancario, come modificato dall’art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999), il cui art. 3, 1° comma, così prevede: «Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con gli enti locali convenutiscadenze temporali predefinite, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla ordinaria amministrazione e con quanto scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, in aderenza ai principi generali produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento […]». E’ pertanto evidente che, rispetto alle rate scadute, gli interessi moratori (non si sostituiscono, ma) vengono ad aggiungersi a quelli corrispettivi. A ciò consegue che, laddove l’art. 644, 4° comma, c.p. fosse ritenuto applicabile anche agli interessi ▇▇▇▇▇▇▇▇, il loro tasso dovrebbe essere sommato a quello degli interessi corrispettivi convenuti tra le parti contraenti, al fine di settore, accertare se sia stato superato il limite imperativamente posto dall’art. 5644, c. 53° comma, c.p. e dall’art. 2, 4° comma, della legge n. 108 del contratto tipo approvato con d.m1996. 5.2.2013A sostegno delle loro domande, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio i ricorrenti hanno invocato l’applicazione del principio di diritto che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.mè stato affermato da Cass., nonché conformemente alle norme 9 gennaio 2013, n. 350, secondo il quale «ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e ai principi richiamati dell’art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e ogni altro eventuale criterio quindi anche a titolo d’interessi moratori». Nella motivazione di tale sentenza si richiama espressamente il precedente di ▇▇▇▇. civ., sez. III, 4 aprile 2003, n. 5324, il quale ha stabilito che: «In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che potrà prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere enucleato nel corso considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori […]». Si richiama inoltre la sentenza della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇., con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇febbraio 2002, formulando n. 29, la quale, sia pure in un passaggio incidentale della motivazione, ha affermato che: «va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento contenuto all’art. 1,1° comma, del decreto-legge n. 394 del 2000 agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori». Già in precedenza, Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286 aveva infatti deciso che: «L’usurarietà del superamento del “tasso soglia” di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108 vale anche per le seguenti conclusioni: clausole concernenti gli interessi moratori». Potrebbe peraltro obbiettarsi che il dettato dell’art. 644, 1° comma, c.p. inequivocabilmente stabilisce che possano essere usurari gli interessi dati o promessi «in via preliminarecorrispettivo di una prestazione di denaro o di ogni altra utilità», dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partesossia quegli interessi che si qualificano appunto come corrispettivi, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata costituiscono la prestazione sinallagmatica della dazione di una somma di denaro da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento parte del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Componente, designato da Centria S.r.l.; mutuante e del Prof. Avvsuo passaggio in proprietà del mutuatario, ai sensi dell’art. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇1814 c.c. Tali evidentemente non sono gli interessi moratori, Componentei quali, designato dai Comunisecondo quanto si desume in modo in equivoco fin dalla rubrica dell’art. Intervenuta l’accettazione della nomina1224 c.c., il Collegio si costituiva costituiscono invece una preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile che l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria ha cagionato al creditore. Né varrebbe in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare contrario osservare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’artgià menzionato art. 1, c. 4531° comma, legge del d.l. n. 232/2016 394 del 2000, provvedendo a interpretare autenticamente l’art. 644 c.p. e l’art. 1815, 2° comma, c.c., avrebbe chiarito che possono essere usurari gli interessi promessi o comunque convenuti «a qualunque titolo», e pertanto anche quelli moratori. Per quanto qui rileva, già il dettato dell’art. 644, 1° comma, c.p. fa riferimento agli interessi che una parte «si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma», ma ciò non toglie che essi siano proprio e solo quelli corrispettivi: l’inciso finale di tale espressione legislativa chiarisce piuttosto che possono essere usurari anche quegli interessi (corrispettivi) che siano dissimulati o che comunque, in conformità frode al divieto imperativo posto dalla medesima disposizione di legge, siano convenuti in un apposito patto aggiunto o contrario al contratto stipulato tra le parti. Poiché l’espressione di interessi «promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo» che è impiegata dall’art. 1, 1° comma, del diritto comunitario e delle norme costituzionalid.l. n. 394 del 2000 non risulta avere un significato diverso, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria deve ritenere che l’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento legislativo non abbia ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 644 c.p. e la rimessione alla Corte costituzionale della questione dell’art.1815, 2° comma, c.c. a una categoria di legittimità della medesima disposizioneinteressi (quelli moratori, appunto) che in precedenza non vi rientrava. In via ulteriormente subordinatarealtà, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale l’autonomo contenuto precettivo dell’art. 1, co. 4531° comma, della l. del d.l. n. 232/2016394 del 2000 è consistito nel limitare l’applicazione delle suddette disposizioni legislative agli interessi (corrispettivi) che fossero usurari al giorno in cui essi sono promessi o comunque convenuti «a qualunque titolo», in relazione escludendo invece che esse siano altresì applicabili agli arttinteressi (corrispettivi) che siano divenuti usurari durante l’esecuzione del contratto. 3 Ciò risulta chiaro, se si considera che i presupposti di necessità e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine di urgenza per il deposito delle istanze l’emanazione del decreto-legge di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile cui si tratta sono espressamente individuati negli «effetti che la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionaledi cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale»: gli effetti di tale sentenza si riferiscono infatti all’usurarietà c.d. sopravvenuta degli interessi corrispettivi, dai quali deduce che l’art.1non riguardando invece quelli moratori. ***La tesi secondo la quale il tasso degli interessi moratori non è suscettibile di determinare il superamento del limite imperativamente posto dall’art. 644, comma 4533° comma, c.p. e dall’art. 4, 2° comma, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza n. 108 del canone contrattuale1996 risulta del resto coerente con quanto statuito dall’art. 19, ha ribadito le sue domande2° paragrafo, insistendo perché della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, secondo il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza quale «al fine di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a tal fine che venga disposta apposita CTU pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionaledelle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che tenga conto competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi» (sottolineatura aggiunta). In termini analoghi, l’art. 4, n. 13), della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi a immobili residenziali (COM(2011)142), la quale è stata approvata dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilitàParlamento europeo il 10 settembre 2013 con emendamenti, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura espressamente prevede che dal costo totale del credito «sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la decisione e chiesto il rigetto delle domande mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionecredito».
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Sources: Decision of the Coordination College