Common use of FATTO Clause in Contracts

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”.

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Sources: Mutuo Fondiario

FATTO. Con ricorso presentato Il ricorrente, esperita infruttuosamente la fase del reclamo, ha adito il Collegio ABF di Roma per chiedere ai sensi dell’art.125 sexies TUB il rimborso della somma di euro 3.419,75 (di cui euro 152,98 per commissioni bancarie, euro 2.921,41 per commissioni all’intermediario finanziario ed euro 345,36 per premi assicurativi), oltre interessi e spese legali, a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati e non ristornati a seguito dell’anticipata estinzione, alla rata 63 (su totali 120), di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. La resistente, con le controdeduzioni, non ha contestato l’esistenza del contratto e neppure la sua estinzione anticipata alla rata n.63, ma ha eccepito la propria carenza di legittimazione in relazione alla richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto e ha proposto, sulla base di 57 rate a scadere alla data 29 dicembre 2014dell’ 11.3.2016, la restituzione dell’importo di euro 2.770,42 di cui euro 2.750,42 a titolo di commissioni finanziarie (al netto della somma di euro 171,00 già asseritamente rimborsata in sede di estinzione) ed euro 20,00 per refusione delle spese di procedura, oltre agli interessi legali fino alla data dell’effettivo pagamento, deducendo la natura istantanea delle commissioni bancarie (esame documenti, oneri acquisizione provvista, conversione tasso ed elaborazione dati ex D.Lgs.n.231/2007 etc). Nessuna delle parti, peraltro, ha prodotto il conteggio di anticipata estinzione. Il ricorrente, a sostegno della dedotta pretesa, ha allegato la prima pagina del contratto, costituita dal documento di sintesi, nonché un prospetto di liquidazione da cui risulta il capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata, di guisa che dagli atti acquisiti al procedimento non è possibile procedere all’esame delle clausole contrattuali aventi ad oggetto le commissioni richieste, né sarebbe possibile la verifica degli importi abbuonati. Stante la incompletezza della documentazione prodotta (in particolare l’assenza del contratto completo e del conteggio di estinzione anticipata), il ricorrente chiede che venga riconosciuta Collegio di Roma, nella seduta del 4.5.2017, ha sospeso il procedimento e ha rimesso la nullità decisione al Collegio di Coordinamento prospettando in particolare la questione relativa al rilievo del principio dell’onere della “clausola del tasso minimo (…) prova nel procedimento ABF, rispetto al quale non concordata e vessatoria”si sono finora registrati orientamenti uniformi all’interno dello stesso collegio territoriale. Il Collegio rimettente, applicata premesso che, la natura up front delle commissioni bancarie affermata dall’intermediario dovrebbe dedursi dalla parte convenuta al contratto descrizione completa indicata nel contratto, di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, cui il ricorrente ha precisato ancora come: - prodotto solo la clausola che dispone una soglia minima prima pagina, ha sollevato il dubbio se sia il ricorrente a dover provare la natura continuativa delle commissioni o se invece sia l’intermediario a doverne dimostrarne la natura istantanea e se, dalla carente documentazione prodotta nel procedimento debba discenderne l’accoglimento o il rigetto della domanda. In relazione al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%)quesito, non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e il Collegio di Roma ha posto peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel un problema preliminare, osservando che, essendo il contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche finanziamento documentato nella specie da un modulo composto da un solo foglio, debitamente sottoscritto, potrebbe dedursene che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - esso esaurisca la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione documentazione contrattuale, con la conseguenza che, dovendo l’Arbitro decidere sulla base delle allegazioni delle parti (come statuito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10929 del 15.12.2016) e mancando la possibilità di esaminare il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fattotenore delle clausole, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico tutti gli oneri e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancarile commissioni dovrebbero considerarsi recurring, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato linea con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia decisione n. 305/2012 6167/2014 del Collegio di NapoliCoordinamento, e come tali rimborsabili. In via alternativa, ha osservato che se invece si ritenga consentito al Collegio decidente presumere, sulla base di quanto normalmente avviene in casi consimili, che fa notare il regolamento contrattuale sia integrato da atti allegati contenenti per l’appunto la descrizione delle clausole controverse (con il rischio però di sconfinare nell’uso della scienza privata), allora si pone la questione teorica del riparto dell’onere della prova circa la natura up front o recurring delle commissioni convenute nel contratto e, in proposito, ha esplicitato il proprio convincimento, fondandolo sulla decisione n.6167/2014 del Collegio di Coordinamento, e cioè che la natura up front delle clausole deve non solo essere eccepita ma anche dimostrata dall’intermediario, sul quale grava l’obbligo di esporre in modo trasparente i costi up front e quelli recurring, con la conseguenza che ove non sia possibile desumerne la natura dal contratto, unilateralmente predisposto dalla banca, tutti i costi dovrebbero considerarsi ripetibili per la quota non maturata alla data di estinzione anticipata del finanziamento. In conclusione la questione demandata al Collegio di Coordinamento è stata così formulata: “se la qualificazione di una clausola come up front individui un fatto contrario alla pretesa esercitata dal ricorrente ai sensi della norma citata (art.125 sexies TUB), con ciò che ne consegue tanto con riguardo all’onere di eccepire la circostanza ad opera dell’intermediario quanto alla distribuzione dell’onere della prova ai sensi dell’art.2697, 2° comma,c.c., ovvero se l’onere della prova incomba in ogni caso sul ricorrente, con la conseguenza che tutte le volte in cui il contratto prodotto dal ricorrente non contenga tale clausola presenti anche un vantaggio ripartizione la domanda deve essere integralmente rigettata, finanche per il clientequella parte degli oneri che, costituendosi, l’intermediario non abbia contestato avere natura recurring”. InfattiIl Collegio di Roma, nel sollevare il problema, non ha mancato di sottolineare anche il rilievo da attribuire alla carenza documentativa nel caso specificodi mancata costituzione dell’intermediario, detta clausola ha consentito all’intermediario tenuto conto del dovere di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%cooperazione previsto a suo carico dalle Disposizioni emesse dalla Banca di Italia (cfr. Sez. VI,par.1, ult. cpv.), il quale dovrebbe implicare l’obbligo di mettere a disposizione dell’ABF i documenti rilevanti, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti prescindere dal comportamento tenuto dal ricorrente e obblighi finanche a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro prescindere dai poteri che al cliente siano riconosciuti dagli artt.117 e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”119 TUB.

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Sources: Collegio Di Coordinamento Decision

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014Nel presente procedimento la parte ricorrente, titolare di n. 20 BFP, chiede il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo rimborso dei titoli con applicazione dei rendimenti indicati sul retro degli stessi, affermando quanto segue: • nel corso degli anni dal 1983 al 1988 ha sottoscritto, unitamente ai propri genitori (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floororamai defunti), senza però che la parte convenutaalcuni Buoni Postali Fruttiferi; • al momento della liquidazione, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente ha rispettato le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contrattoriportate sul retro dei titoli, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” sia per quanto riguarda gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoliinteressi relativi ai primi 20 anni, che fa notare come per quelli riportati in misura fissa dal 20° al 30° anno; • gli importi rimborsati sono infatti nettamente inferiori rispetto a quanto dovuto; • la Suprema Corte ha sancito che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (cfr. Cass. n. 13979/2007); • tale clausola presenti anche un vantaggio per il clienteorientamento risulta altresì confermato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario ex multis Trib. di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇▇, sent. 974/14). Se Nelle proprie controdeduzioni, l’Intermediario in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso per: - incompetenza temporale dell’Arbitro, in quanto la fattispecie oggetto del ricorso attiene a vizi genetici del negozio ed è pertanto sottratta temporalmente dall’ambito di competenza dell’ABF; - incompetenza per materia dell’Arbitro, essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB. Nel merito, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue: - Con riguardo ai buoni Serie “Q/P”: • detti buoni appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria “Q”, istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986; • detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); • il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; • detti buoni sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie; • in applicazione del disposto dell’art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche fosse opzione floor dell’importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P); • un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l’avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un’espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall’appellante come appartenente alla nuova serie “Q” e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019); • la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l’indicazione di una sigla e di condizioni diverse; • i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell’autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05); • non è invocabile il principio dell’affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe contraria dovuto avvedere, usando l’ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019). - Con riferimento ai buoni Serie “O” e Serie “P”: • dette serie hanno visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. 13.06.1986 concernente la “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”; • il D.M. 13.06.1986, stabilisce espressamente che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", a partire dalla stessa data, si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie Q, conformemente a quanto previsto dal TUF D.P.R 156/1973; • la variazione dei tassi di interesse operata con detto ▇.▇. ▇▇▇▇ fondamento da una fonte di rango legislativo - ovvero il D.P.R del 1973 - escludendo di conseguenza un possibile profilo di inadempimento contrattuale a carico dell’emittente; • tale cornice normativa depone evidentemente nel senso della eterointegrazione del contratto, ovvero la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei titoli possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi, ciò costituendo nella specie un’integrazione extra testuale del rapporto (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenzacfr. Cass. 27809/2005); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro • la giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario voglia ha più volte ribadito che il regolamento contrattuale, originariamente convenuto fra le parti al momento della emissione del titolo, possa essere legittimamente dichiarare la legittimità della clausola prevedente un etero integrato” sulla base delle variazioni del tasso di interesse minimodisposte con successivo decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ciò costituendo un adeguato sistema di pubblicità legale, senza necessità di una specifica e diretta informativa dei singoli intestatari; dichiarare • il rendimento dei titoli in contestazione è pertanto infondata fissato da un atto di natura amministrativa che integra, modifica e sostituisce la richiesta tabella dei tassi riportati sui titoli stessi, secondo l’espressa previsione dell’art. 173 del D.P.R. del 1973; • in senso conforme le SS.UU. della parte ricorrente Suprema Corte che hanno enunciato la legittimità di una modifica delle condizioni del contratto, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo (cfr. SS.UU. n. 13979/2007). In sede di repliche, la cliente ribadisce sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso e, conseguentementein particolare, rigettare precisa che: • la mera pubblicazione del D.M. del 1986 sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a rendere edotto il ricorsoconsumatore delle modifiche intervenute e non assolve agli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sull’intermediario; • laddove l’intermediario ha apposto il timbro modificativo dei rendimenti, non ha comunque diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno; • l’intermediario non ha liquidato gli importi dovuti neppure per i buoni serie “Q” nn. ***.033, ***222 e ***017, i quali riportano sul retro la seguente dicitura: “dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto; • desiste da “qualsiasi azione” relativa ai buoni delle serie “O” e “P”, sottoscritti negli anni 1983-1985, pur ritenendo comunque scorretto il comportamento dell’intermediario.

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Sources: Rimborso Titoli

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014Il ricorrente, il ricorrente chiede che venga riconosciuta titolare di un conto corrente presso la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”resistente, applicata dalla parte convenuta al contratto lamenta l’omessa comunicazione ex art. 118 TUB di mutuo fondiario ipotecario stipulato variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società quale sono state introdotte la commissione di scoperto di conto e oggetto la commissione di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato comeistruttoria veloce, attraverso nonché, con particolare riferimento alla commissione di istruttoria veloce, la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però mancata indicazione degli addebiti che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione determinano l’applicazione di tale clausolacommissione. Chiede, venendo meno così al dovere quindi, la restituzione di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta euro 1.918,46 a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazionecommissioni illegittimamente percepite dall’intermediario, come ad esempio oltre le spese di spedizione raccomandate per euro 25. L’intermediario chiede il rigetto del ricorso, asserendo che dal 2009, previo invio della proposta di modifica unilaterale, è stata introdotta la riduzione dello spreadCSC senza esercizio del recesso della controparte, con precisazione che tale commissione veniva regolarmente riportata ed annotata negli estratti conto oltre che nei documenti di sintesi. In virtù di quanto osservato, data 17/07/12 la ricorrente veniva preavvisata dell’introduzione della CIV senza alcuna contestazione della controparte. Peraltro il 02/09/13 le parti pattuivano consensualmente alcune modifiche delle condizioni economiche e in tale ambito la ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dava atto dell’applicazione sin dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor)01/10/12 della predetta commissione. Ciò premesso posto in punto di fatto, quanto alle la banca eccepisce la tardività delle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico da controparte, avvenute, rispettivamente, dopo 6 e giurisprudenziale”. Infatti4 anni dall’introduzione delle stesse commissioni, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di ed invoca un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 precedente del Collegio di Napolicoordinamento, decisine n. 8226/2015, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il clientesi è pronunciato nel senso di ritenere che l’assenza di contestazioni consente di considerare accetta la modifica del precedente assetto negoziale. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario Inoltre con specifico riferimento alla CIV sostiene di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti aver adeguato le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, proprie procedure ed i propri processi operativi alle modifiche normative intervenute in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”materia.

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Sources: Contractual Dispute Resolution

FATTO. Con Nel proprio ricorso presentato parte ricorrente ha affermato di aver sottoscritto, unitamente al cointestatario del ricorso, una fideiussione omnibus con l’intermediario resistente in data 29 dicembre 201417/12/2015 per garantire le obbligazioni di una società. Ha dichiarato di essersi avveduto, a seguito di rilascio di copia del contratto nel gennaio 2022, del fatto che il contratto suddetto risultava conforme allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, “con conseguente nullità delle clausole contrattuali come disposto dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia”, come recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994/2021. Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario resistente ha osservato, in via preliminare, che il ricorso sarebbe stato presentato dal ricorrente come “consumatore” e ha conseguentemente contestato l’erroneità di tale qualifica. A questo proposito ha osservato che il ricorrente avrebbe sottoscritto la fideiussione omnibus a garanzia dei rapporti contrattuali della società nella qualità di amministratore unico della stessa. L’intermediario ha, inoltre, eccepito l’incompetenza per materia dell’arbitro, ritenendo che la verifica dell’esistenza, al momento della sottoscrizione della fideiussione, di una intesa anticoncorrenziale dovrebbe essere rimessa alle sezioni specializzate in materia di impresa e, dunque, esulerebbe dalla competenza dell’ABF. Nel merito ha evidenziato che: - la Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55/2005, non ha accertato alcuna condotta vietata dalla normativa antitrust, essendosi limitata a concludere che lo schema elaborato dall’ABI conteneva alcune disposizioni che, se applicate in modo uniforme, sarebbero risultate in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/1990. Ha richiamato, a tale proposito, la pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 30818/2018) secondo cui «il provvedimento della Banca d’Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici» la sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale; - il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all’applicazione, con riferimento al contratto sottoscritto nella specie, di norme uniformi fra le banche, né avrebbe prodotto testi di fideiussione sottoscritti nel medesimo periodo da altri clienti presso altri istituti di credito, al fine di dimostrare la sussistenza di un uso uniforme delle clausole contestate; - secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di merito, laddove il contratto di fideiussione sia stato stipulato a distanza di anni dal periodo analizzato dal provvedimento della Banca d’Italia, tale provvedimento non può costituire una “prova privilegiata” e parte attrice dovrebbe dimostrare l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale al momento della sottoscrizione del contratto, non potendosi dare alcun rilievo alla circostanza per cui la fideiussione sottoscritta “ricalca” lo schema ABI dell’ottobre 2002, che la ricorrente neanche avrebbe allegato al ricorso; - in ordine all’invocata inefficacia della fideiussione per decadenza del termine ex art. 1957 c.c., il ricorrente chiede che venga riconosciuta contratto prevede la nullità della clausola di garanzia c.d. clausola del tasso minimo a prima richiesta” (…) cfr. art. 7 condizioni contrattuali), per cui si sarebbe in presenza di un contratto autonomo di garanzia e non concordata e vessatoria”di una fideiussione e, applicata dalla parte convenuta al contratto pertanto, «non sarebbe intervenuta alcuna decadenza dai termini previsti dall’art. 1957 c.c. in quanto la disciplina di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato comenon è applicabile al caso di specie». - l’obbligazione garantita non risulterebbe ancora scaduta, attraverso in quanto il conto corrente intestato alla società, attualmente a debito, è ancora in essere e, pertanto, non si sarebbe ancora verificato il dies a quo (chiusura del conto corrente) da cui si dovrebbero far decorrere i sei mesi previsti dall’art. 1957 c.c. - anche se si ritenesse estinta l’obbligazione principale, l’intermediario avrebbe comunque interrotto la suddetta clausoladecadenza dei termini, venga inseritoavendo inviato, all’interno del contratto sia al debitore principale che ai garanti, la lettera di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però preavviso di revoca degli affidamenti ed intimazione di pagamento. Ritiene sul punto l’intermediario che la parte convenutafideiussione non si estingua se il creditore, quale acquirente del derivatoentro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) eabbia avanzato anche solo una semplice richiesta stragiudiziale. Tanto premesso, dapprimal’intermediario ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, informi il suo cliente essendo richiesti all’ABF accertamenti sottratti alla sua competenza; in subordine, di respingerlo, in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che privo di qualsiasi supporto probatorio circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola i fatti e che sia risarcito il danno causatole circostanze a fondamento della pretesa. In sede di repliche alle controdeduzionirepliche, il parte ricorrente ha precisato ancora come: - allegato il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. Ha poi sostenuto la infondatezza della qualificazione del contratto non come fideiussione omnibus, ma come contratto autonomo di garanzia, sostenendo che la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%)“a semplice richiesta scritta”, in assenza di altri elementi, non è “sarebbe sufficiente per affermare siffatta qualificazione. Ha poi contestato quanto sostenuto dall’intermediario resistente, secondo cui il dies a quo da cui si dovrebbero conteggiare i sei mesi previsti dall’art. 1957 c.c. non sarebbe cominciato a decorrere, affermando che la diffida del 04/09/2019 non sarebbe mai stata pubblicizzata e/o rappresentata recapitata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”debitore principale, essendo stata spedita a un indirizzo errato. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancariHa precisato, in quantoogni caso, lungi dal perseguire meri fini speculativiche il rapporto principale sarebbe stato ripartito in scadenze e il creditore aveva l’obbligo di avviare “serie iniziative” entro sei mesi dalle singole scadenze e che, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche secondo quanto affermato dalla Corte Cassazione, in presenza di un forte ribasso dei tassirapporto principale ripartito in scadenze periodiche per il debitore, il tutto senza dover gravare dies a quo a partire dal quale decorre il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”termine di decadenza del termine fissato dall’art. Richiama 1957 c.c. va individuato nella data delle singole scadenze, e non già nel termine “finale” del rapporto principale (Cass. 15902/2014 e 2301/2004). Nelle controrepliche, l’intermediario ha eccepito la tardività del deposito in sede di replica della copia del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, ribadendone, comunque, l’irrilevanza, rispetto alla fattispecie in esame, che riguarderebbe un contratto concluso ad anni di distanza dal predetto provvedimento. Quanto all’interruzione della decadenza dal termine previsto dall’art. 1957 c.c., ha fatto presente che la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente a tal proposito fine la pronuncia semplice richiesta di pagamento stragiudiziale, trasmessa anche solo nei confronti del garante, qualora sia presente nel contratto la clausola “a prima richiesta” (come nel caso di specie). Ha infine evidenziato che parte ricorrente non ha negato di aver ricevuto l’intimazione della banca, ribadendo per il resto le proprie argomentazioni. Il Collegio rimettente ha preliminarmente affermato la fondatezza dell’eccezione relativa alla qualificazione di parte resistente, richiamando la decisione n. 305/2012 5368/2016 del Collegio di NapoliCoordinamento, nella quale, affrontando la questione del c.d. “professionista di rimbalzo”, è stato enunciato il seguente principio di diritto: «nel caso di una persona fisica che fa notare come abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società` commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale clausola presenti anche un vantaggio persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per il clientescopi di natura privata». InfattiRilevato che, nel caso specificodi specie, detta clausola parte ricorrente ha consentito all’intermediario sottoscritto la fideiussione omnibus a garanzia dei rapporti contrattuali della società in qualità di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%amministratore unico della stessa, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”)ha affermato che avrebbe agito come non consumatore. Quanto alla presunta vessatorietà seconda eccezione preliminare sollevata da parte resistente, il Collegio rimettente ne ha affermato la infondatezza, richiamando la pronuncia del Collegio di Coordinamento, decisione n. 14555/2020, nella quale si statuisce che, ai sensi dell’art. 33, 2° comma, della clausola medesimalegge n. 287/90 (e successive modificazioni), si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF sezioni specializzate in materia d’impresa sono esclusivamente competenti per «le azioni di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 nullità e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di elementi probatori comprovanti il danno lamentatourgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV». [l’intermediario] – relazione Tale disposizione legislativa è applicabile alle domande di accertamento della [società nullità di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio intese anticoncorrenziali e di condanna al conseguente risarcimento del danno, ma non anche alle domande di accertamento della nullità dei contratti stipulati “a valle” di tali intese (in senso conforme, cfr. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, decisione n. 13895/21; ABF Napoli, decisione n. 5064/22). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria Ciò premesso il Collegio rimettente, preso atto della complessità e importanza delle questioni rilevate e della sussistenza di orientamenti non uniformi tra i singoli Collegi territoriali, ha sospeso la trattazione del ricorso e ha rimesso la decisione a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere questo Collegio di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”coordinamento.

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Sources: Fideiussione

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014Parte ricorrente ha affermato quanto segue: − che, il ricorrente chiede 2 febbraio 2016, ha acquistato un’autovettura al prezzo di € 13.000,00, saldato tramite finanziamento concesso dall’intermediario convenuto; − che, a seguito della consultazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il 22 luglio 2020 si avvedeva «che venga riconosciuta l’autovettura non le era mai stata trasferita e che sulla stessa risultano tre fermi amministrativi per un importo complessivo di € 4.470,88»; − che, il 22 luglio 2020, ha inoltrato alla finanziaria convenuta una missiva, con la nullità quale comunicava la volontà di risolvere il contratto di finanziamento a seguito del grave inadempimento della “clausola ditta fornitrice, la quale non aveva provveduto alla trascrizione dell’atto di compravendita del tasso minimo mezzo; − che «ad oggi i coobbligati hanno corrisposto alla finanziaria l’importo di € 10.075,00 = (diecimilasettantacinque//00), e continuano, al fine di evitare segnalazioni pregiudizievoli al C.R.I.F., a pagare le rate a scadenza, nonostante la proprietà dell’autovettura non sia mai stata trasferita alla signora [ricorrente] e sulla stessa risultino tre fermi amministrativi per il mancato pagamento da parte del legale rappresentante pro-tempore della concessionaria, sig. (…), di debiti verso l’erario». Pertanto domanda che il Collegio ABF adito accerti e dichiari la risoluzione del contratto di finanziamento per cui è controversia e disponga che l’intermediario rimborsi in suo favore l’importo di € 10.075,00, pari alla somma di tutte le rate versate alla finanziaria. L’intermediario, invece, ha rappresentato quanto segue: − in via preliminare, che, dal tenore letterale del ricorso avversario, non è possibile evincere quali siano le richieste avanzate all’ABF, atteso che «nessuna domanda, invero, risulta formulata dai finanziati nei confronti della finanziaria»; − che, a seguito della sottoscrizione dell’atto di compravendita dell’autovettura, «la proprietà del veicolo, quindi, è certamente stata trasferita, tempestivamente, all’acquirente, che in effetti a far data dal 2016 risulta aver regolarmente utilizzato la Citroen»; − che «la lamentata assenza di trascrizione al PRA dell’atto di vendita, se da un lato non inficia l’acquisto della proprietà del mezzo in capo al compratore, d’altro lato non può neppure configurare un inadempimento del venditore», infatti l’art. 94 del Codice della Strada (testo in vigore dal 13 agosto 2010 al 31 dicembre 2019) prevedeva che «in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli (…) il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento»; − che l’intento del legislatore è pertanto quello di porre a carico dell’acquirente l’onere di procedere alla trascrizione dell’atto di acquisto presso il Pubblico Registro Automobilistico, come confermano alcuni precedenti giurisprudenziali secondo cui la richiesta al PRA degli adempimenti di cui all’art. 94 del Codice della Strada costituisce obbligo esclusivo dell’acquirente (Cass. civ. n. 20843/2017) e nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore che non concordata e vessatoria”provveda a tale richiesta (Cass. civ., applicata dalla parte convenuta al contratto ordinanza n. 2263/2013); − che è l’atto di mutuo fondiario ipotecario stipulato vendita in sé che vale come cessione del bene ed è con la stessa nell’aprile sua sottoscrizione che si perfeziona il trasferimento di proprietà del 2009veicolo in capo all’acquirente; − che «la trascrizione in sé dell’atto di compravendita non crea alcun effetto giuridico, atteso che tale effetto si è già verificato in precedenza in virtù, per l’appunto, dell’atto di vendita medesimo», come confermato dai seguenti precedenti giurisprudenziali: (i) Cass. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato comeciv., attraverso ordinanza n. 5667/2018, la suddetta clausola, venga inserito, all’interno quale ha stabilito che il momento perfezionativo del contratto di mutuocompravendita «si fonda esclusivamente sul consenso delle parti»; (ii) Cass. civ., ordinanza n. 26327/2019, a mente della quale «la trascrizione dell'atto di vendita dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo e configurando, invece, un vero mero strumento legale di pubblicità e proprio strumento derivato (opzione floor)di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene; pertanto, senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva autoveicoli ben possono essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato validamente alienati con la semplice forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti verbale consensuale»; − che ha riscontrato negativamente al reclamo il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”7 settembre 2020.

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Sources: Not Specified

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però apprendeva che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola clinica era chiusa a tempo indeterminato e che sia risarcito era stata depositata istanza prefallimentare; − il danno causato. In sede 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di repliche alle controdeduzionidiffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.dcontratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari24.7.2020, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativiai sensi dell’art. 125 quinques TUB, consente agli intermediari stessi la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di “mantenere una minima redditività alle operazioni finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento anche in presenza di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un forte ribasso dei tassiproblema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzanteproblema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di NapoliParte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumonelle controdeduzioni, in quanto sono individuati in modo chiaro questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare comunque rigettarsi il ricorso.

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FATTO. Con ricorso presentato La ricorrente, titolare di un contratto di conto corrente presso l’intermediario resistente, afferma: - che in data 29 dicembre 201412/08/2016 la resistente comunicava una proposta di modifica unilaterale del rapporto contrattuale, riguardante l’imposizione di un canone annuale per l’uso della carta di debito accessoria al conto, sino ad allora concessa gratuitamente; - che le giustificazioni sottese all’anzidetta modifica unilaterale (l’introduzione, con Regolamento UE 2015/751, di un limite alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento effettuate con carta e l’aumento dei costi di emissione e gestione delle carte, dovuti ad investimenti tecnologici) sono inaccettabili, sotto il profilo sia logico che giuridico; - che, infatti, attraverso l’aumento del canone l’odierna resistente eluderebbe i limiti ai costi dei pagamenti con carta, imposti dalla normativa europea a tutela dei consumatori; - che, pertanto, la modifica unilaterale del contratto proposta dalla resistente non è sorretta dal “giustificato motivo” richiesto a tal fine dall’art. 118 TUB. Per quanto sopra esposto, la ricorrente chiede che venga riconosciuta l’Arbitro “annulli la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta modifica abusiva apportata unilateralmente” al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009in esame, specificando i limiti operativi dell’art. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato118 TUB. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora comel’intermediario eccepisce: - che la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al comunicazione ricevuta dalla cliente prima della stipula indica in modo analitico e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente puntuale il foglio informativo contenente le contenuto delle variazioni delle condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel del contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia prevedendo espressamente il diritto di finanziamento differente a quello poi stipulatorecesso senza penalità e senza spese di chiusura, così come richiesto dalla normativa sulla trasparenza bancaria; - che l’introduzione del canone annuo per la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi carta di debito è dovuta all’emanazione del Regolamento UE 2015/751, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, avente l’obiettivo di accrescere il livello di concorrenza e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo di integrazione del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza mercato europeo delle carte di pagamento; - che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio cliente è stata informata circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base (potendo conseguentemente optare per la prosecuzione del rapporto sulla base delle nuove condizioni contrattuali o per il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti recesso dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floorcontratto). Ciò premesso in fattoConclude, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre pertanto, chiedendo il rigetto del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (ricorso, stante la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 correttezza del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”proprio operato.

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Sources: Contract Modification

FATTO. Con ricorso presentato Il ricorrente, titolare di una carta di credito e di una carta bancomat, espone di aver subito in data 29 dicembre 201411.08.2020 due truffe telematiche di € 390,00 ciascuna. Riferisce nello specifico: - che in data 11.08.2020 gli veniva richiesto via mail un aggiornamento dei dati della carta di credito e del relativo conto corrente “consistente in un mero click”; - che alle ore 16:00 del giorno successivo veniva avvisato dall’Ufficio frode dell’intermediario convenuto che l’11.08.2020 era stato disposto, tramite la carta bancomat, un pagamento on line a sua insaputa, rivelatosi poi essere un’operazione di € 390,00, subito disconosciuta; - che l’intermediario ha provveduto al blocco dello home banking in data 11.08.2020 per “operazione/flusso anomalo”; - che agli inizi del settembre 2020 si accorgeva che, sempre nella giornata dell’11.08.2020, era stata compiuta un’ulteriore operazione di € 390,00, questa volta tramite la carta di credito, parimenti disconosciuta. Afferma che le transazioni sono avvenute senza alcuna richiesta né comunicazione di PIN/credenziali e senza alcuna autenticazione forte sostenendo che le stesse “non sono state effettuate con l’accesso tramite credenziali, avendo sia l’home banking che la carta di credito PIN che nulla hanno a che vedere con le credenziali di accesso, peraltro anch’esse mai inserite”. Lamenta la negligenza dell’intermediario per non aver bloccato preventivamente i movimenti anomali “da esso stesso identificati come tali”. Ritiene che la truffa informatica occorsa sia identificabile come “home banking e phishing/man-in-thebrowser” richiamando l’obbligo per gli intermediari di adottare accorgimenti adeguati per prevenire l’illecita captazione di dati attraverso il phishing, onde evitare accessi non autorizzati. Afferma che “[q]ualora si verifichi un accesso non autorizzato o l’impiego dei dati raccolti per finalità non conformi alla legge, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della gestore risponde ex art. 2050 c.c.” trattandosi di responsabilità oggettiva clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola aggravata” e che sia risarcito pertanto il prestatore del servizio, per andare esente da responsabilità, non deve solo dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno causatosofferto, ma fornire altresì la prova positiva di una causa esterna. In sede Sostiene che, nel caso di repliche alle controdeduzionispecie, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra ha adottato la diligenza professionale richiesta, né dimostrato l’adeguatezza dei presidi di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente sicurezza predisposti; in particolare non ha dimostrato che le condizioni economiche che sarebbero poi operazioni sono state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre eseguite con un foglio informativo relativo ad una tipologia sistema dinamico di finanziamento differente a quello poi stipulato; - autenticazione né la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”servizio di SMS Alert. Richiama a tal proposito Inoltre non ha sospeso in via precauzionale la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”seconda transazione sospetta.

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FATTO. Con ricorso presentato riferimento ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 29 dicembre 201415.10.2014 ed estinto anticipatamente, il ricorrente chiede che venga riconosciuta previa emissione di conteggio estintivo del 02/04/2021, la nullità ricorrente, insoddisfatta dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede, richiamando i recenti orientamenti della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, applicata dalla parte convenuta di dichiarare l’intermediario tenuto al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa rimborso al ricorrente medesimo da apposita società della quota parte non goduta degli oneri pro quota e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno degli interessi maturati a seguito dell’anticipata estinzione del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancarifinanziamento, in quantoapplicazione del criterio pro rata temporis, lungi dal perseguire meri fini speculativiper l’importo complessivo di € 2.922,23, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche oltre interessi legali; in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ rimanendo l’applicazione del suddetto criterio per i costi ritenuti recurring, chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front. Chiede altresì la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in euro 200,00, e delle spese della procedura per euro 20,00. L’intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese della ricorrente ed evidenzia che in conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la “Commissione della mandataria per la gestione del finanziamento”, di cui alla lett. b) del contratto. In merito agli altri costi oggetto di domanda, l’intermediario eccepisce la natura up front delle Commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria”” (di cui alla lett. a) e delle “Provvigioni all’intermediario del credito” (di cui alla lett. c), in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati all’atto dell’estinzione. Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a Con specifico riguardo, poi, alla provvigione dell’intermediario del credito richiama, da un lato, il “testo contrattuale” ed in particolare la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione”, contenuta nell’allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto previsto dal TUF gli intermediari ex art. 106 TUB; dall’altro, la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h), del TUB, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistatacfr. sez. VII, dovere di trasparenza); par. 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre e dalla [società di consulenza] (indipendente) guida della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]parole semplici”. L’intermediario chiede fa presente, inoltre, che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario ex art. 106 Tuf, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie. Precisa, poi, che le provvigioni all’intermediario del credito, specificamente identificato nell’apposita sezione del modulo relativo alle dichiarare Informazioni europee”, sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate e pertanto rappresentano costi da escludere dal computo del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi. Sostiene altresì che la legittimità voce di costo in esame è stata ampiamente valutata dai Collegi territoriali, ritenendo la stessa di natura up-front anche in caso d’intervento di un intermediario ex art. 106 TUB, ed a sostegno delle sue argomentazioni cita anche diverse decisioni della clausola prevedente giurisprudenza di merito. Con riferimento, poi, alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo “pro rata temporis”, la resistente precisa che le parti del contratto hanno pattuito un tasso piano di interesse minimoammortamento “alla francese”, la cui caratteristica è quella di avere “rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente. Da tale modulo sottoscritto non si può non ritenere provata l’adesione del contraente al criterio di rimborso degli interessi secondo la loro ripartizione sul piano di ammortamento. Sostiene che sull’infondatezza del criterio di restituzione degli interessi secondo il metodo “pro rata temporis” si sono espressi anche i Collegi territoriali, e che anche la prevalente giurisprudenza di merito ha fugato ogni dubbio circa la pretesa che il criterio di calcolo degli interessi da restituire possa prescindere dalla particolare costruzione del piano di ammortamento alla francese. Con riferimento poi alla “commissione di estinzione anticipata”, l’intermediario evidenzia che la stessa è stata calcolata nel rispetto delle condizioni contrattuali, essendo corrispondente all'1% del capitale residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata, e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Tale indennizzo oltre a rientrare nei limiti previsti normativamente è oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono per porre termine a un rapporto di finanziamento e che impegnano diverse strutture. L’intermediario svolge, inoltre, alcune considerazioni critiche proprio in merito alla sentenza Lexitor che ritiene non sarebbe applicabile al caso in esame, in quanto le Direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati, come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; dichiarare pertanto infondata che la richiesta Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF (con decisione 26525/19) ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l’obbligo di interpretazione conforme, osserva il resistente, è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale; sostiene che il diritto nazionale (art. 12, comma. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma , ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità). Neppure a seguito della parte sentenza ▇▇▇▇▇▇▇ è quindi consentito all’interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB; afferma che l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza. Tra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei. L’intermediario aggiunge infine che la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D’altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento civilistico italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; e che la sua applicazione pedissequa produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: per un decennio, infatti, la Banca d’Italia avrebbe impartito istruzioni contra legem e come evidenziato dalla nota OAM del 27.01.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori. L’intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto le richieste del ricorrente esono infondate in fatto e in diritto. Tanto premesso, conseguentemente, rigettare il ricorso”.si rileva quanto segue in

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FATTO. Con ricorso presentato Titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 29 dicembre 201423/7/2010 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 30/9/2014 in concomitanza con la 48ma rata, il ricorrente riceveva dall’intermediario €270,72 per le “commissioni di gestione” e in data 3/10/2018, in acconto, €1.565,00 per le “commissioni finanziarie”. Successivamente il ricorrente, considerato che gli importi ricevuti risultavano espressamente a titolo di acconto, chiedeva all’intermediario l’ulteriore rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti per € 1.969,86. Insoddisfatto dagli esiti del reclamo, assistito da professionista, chiede all’ABF di ottenere la restituzione, secondo il criterio proporzionale lineare, di complessivi €2.240,59, di cui: - € 947,61 per commissioni bancarie; - € 838,86 per commissioni intermediazione; - € 454,12 per costi assicurativi. Costituitosi, l’intermediario eccepisce di aver tempestivamente riscontrato il reclamo proponendo, a solo fine transattivo, il pagamento della somma onnicomprensiva di €1.565,00, precisando che venga riconosciuta “con il pagamento della somma, si intende rinunciato ogni eventuale diritto e/o pretesa nascente dal contratto in epigrafe e dalla sua anticipata estinzione nei confronti della nostra Società”. Per la nullità formale accettazione della proposta, l’intermediario inviava al ricorrente apposito modulo, da restituire debitamente compilato e firmato, in base al quale il cliente dichiarava clausola del tasso minimo di aderire alla proposta formulata (…) a completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa, dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata (anche se non concordata e vessatoria”espressamente menzionata o ribadita in sede di reclamo), applicata dalla parte convenuta al derivante dal contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile finanziamento, dalle condizione contrattuali ed economiche del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società prestito e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Oredella sua anticipata estinzione”. In tale articolo viene rilevato comeL’offerta veniva accettata dal ricorrente, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero che in data 30/07/2018 sottoscriveva l’accordo transattivo quale “accettazione e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda quietanza liquidatoria” e il 3/10/2018 l’intermediario provvedeva al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima €1.565,00 a definizione della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivocontroversia. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo avanza nuovamente richiesta di rimborso sul presupposto “falso e frutto di artificiosa modifica del 2,65%modulo di “Accettazione e quietanza liberatoria” che l’accordo conclusosi valesse quale “acconto”. L’intermediario, anziché il meno gravoso tasso variabilepur riconoscendo di non aver effettuato, senza all’epoca, uno scrupoloso controllo del documento restituito, debitamente sottoscritto, insiste nell’affermare che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazioneproposta transattiva, così come ad esempio originariamente formulata, implicasse la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie rinuncia da parte del consumatore cliente di ogni pretesa avanzata con riferimento al contratto in questione. L’intermediario sostiene, altresì, che la negligenza in cui è incorso è certamente derivata dal rapporto di buona fede che è solito instaurare con le controparti, in ossequio ai principi previsti dal nostro ordinamento. Il canone di correttezza e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziaribuona fede non è, invece, stato rispettato dal cliente. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattualeInfine, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.dcomportamento in male fede di parte ricorrente è, per l’intermediario, doloso ex art. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo1439 c.c., in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessanel riscontro alla proposta che accompagnava il modulo controfirmato, non viene indicata alcuna modifica apportata alla transazione. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è Pertanto, parte resistente chiede all’ABF di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare infondato il presente ricorso”.

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FATTO. Con ricorso presentato del 22 luglio 2016, l’istante – di professione medico – ha sollevato numerose questioni relative ad un contratto di leasing di durata quinquennale, stipulato con l’intermediario resistente nel 2011, ed avente per oggetto un’apparecchiatura diagnostica utilizzata nell’ambito della sua attività professionale. In particolare, riferisce l’istante che, in data 29 dicembre 20142 agosto 2011, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al stipulava con l’intermediario resistente un contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009leasing quinquennale, per un importo finanziato di € 38.600,00. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del Tale contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che – prosegue la parte convenutaricorrente – in data 26 maggio 2016 veniva sottoposto a perizia da parte di un’associazione di tutela dei consumatori, quale acquirente che lo qualificava come leasing finanziario (anziché “operativo”) ed evidenziava la violazione della normativa di trasparenza, in ragione di alcune carenze contenutistiche e formali, nonché della normativa anti-usura, e segnatamente: - la mancata allegazione del derivatodocumento di sintesi e del piano di ammortamento finanziario; - la mancata indicazione dell’ISC, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi calcolato secondo il suo cliente circa metodo TAEG; - la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere una commissione di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede estinzione anticipata di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), ammontare non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulatoprecisato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei mancata indicazione del tasso degli interessi convenzionali; - l’avvenuta applicazione di tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor)usurari. Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal la ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre ha dedotto in diritto l’integrale nullità del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” contratto, ai sensi degli artt. ▇▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇▇▇, ▇▇. ▇, ▇▇▇ (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”▇▇ relazione all’art. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari1418 c.c.), in quantoragione delle sopradette mancate indicazioni/allegazioni, lungi dal perseguire meri fini speculativinonché la nullità parziale dello stesso, consente agli intermediari stessi con riguardo alle clausole regolanti l’obbligo di pagamento degli interessi, adducendo: i) la violazione della disciplina anti-usura ex l.108/96 ed ex art. 1815 c.c.; ii) la violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, ai sensi dell’art. 9, co. 3, l. 192/98; iii) nonché, più in generale, la violazione degli artt. 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c. Sulla scorta di tali argomenti, dunque, l’istante ha concluso per la condanna della resistente al rimborso delle competenze illegittimamente addebitate a titolo di interessi e quantificate in complessivi € 9.581,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, nonché per la condanna dell’intermediario ai sensi dell’art. 2043 c.c. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e, in ogni caso, in misura non inferiore all’importo della somma oggetto di retrocessione. Nelle proprie controdeduzioni, in via preliminare la resistente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, sia per la mancata corrispondenza fra questo ed il reclamo (giacché quest’ultimo mantenere una minima redditività alle operazioni non conteneva alcuna quantificazione delle somme richieste, né alcuna specifica descrizione delle supposte censure inerenti il contratto di finanziamento anche leasing”), sia per la carenza di petitum e di causa petendi (giacché l’istante non avrebbe esposto “né le ragioni in presenza di un forte ribasso dei tassifatto e in diritto a supporto del ricorso, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mixné formula precise domande”). Quanto Ciò posto, nel merito l’intermediario ha rilevato come il contratto per cui è controversia non sarebbe stato un contratto di leasing finanziario, bensì “operativo”, posto che, alla presunta vessatorietà della clausola medesimascadenza del periodo di utilizzo, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio era previsto in capo all’utilizzatore il diritto di diritti e obblighi a carico esercitare l’opzione per il riscatto (ciò che varrebbe ad escludere la riconducibilità del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 concreto contratto allo schema negoziale del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011leasing finanziario). InfineIn conseguenza di ciò, quanto alla prosegue la resistente, né vi sarebbe stata la necessità di prevedere alcun tasso d’interesse corrispettivo e di determinare l’entità della commissione per l’estinzione anticipata, né – ancora – avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa sulla trasparenza, per cui non era richiesta l’indicazione dell’ISC/TAEG e del TAN (peraltro prescritta solo per i “contratti dei consumatori” e non prevista per i contratti di risarcimento leasing), né – infine – potrebbe trovare applicazione la normativa anti-usura. Rilevato, inoltre, che l’istante non avrebbe dato atto di come il tasso corrispettivo indicato nel ricorso sia stato calcolato, e che – con riferimento agli interessi di mora – non sarebbe stata fornita la prova dell’effettiva applicazione, e che gli stessi – oltre a non rilevare ai fini del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] superamento del tasso soglia relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria erano stati concordati in misura pari a quanto previsto dall’art. 5 , d.lgs. 231/02 (e dunque, ipso facto, in misura legale), l’intermediario ha concluso per il rigetto della domanda. Alle controdeduzioni dell’istante ha replicato il ricorrente, resistendo alle eccezioni preliminari sollevate dall’intermediario e argomentando circa l’effettiva riconducibilità del contratto (a prescindere dal TUF nomem iuris utilizzato) allo schema del leasing finanziario (v. relazione predetta posto nel rapporto trilatero tra utilizzatore-fornitore-finanziatore, il riscatto del bene era comunque previsto, ancorché da parte del fornitore). Ha inoltre richiesto l’istante per il rimborso delle spese sostenute per la perizia, pari ad € 750,00. A tali repliche, infine, ha ulteriormente controdedotto la resistente, deducendo, tra l’altro, l’irrilevanza, ai fini della qualificazione del contratto di leasing, della facoltà di riscatto offerta al fornitore, terzo rispetto al contratto stipulato fra il ricorrente e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”l’intermediario.

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FATTO. Con ricorso presentato Parte ricorrente ha esposto quanto segue: - in data 29 dicembre 201425/06/2015, stipulava con l’intermediario un contratto di prestito personale; - da un’analisi effettuata, il ricorrente TAEG effettivo del finanziamento risulta essere pari a 8,893%, difforme da quello contrattualmente indicato (7,44%). Tale differenza risiede nel mancato inserimento del premio dovuto a polizza assicurativa CPI obbligatoria nel calcolo del TAEG. Sussistono, infatti, gli indici di cui al Collegio di Coordinamento e in particolare: (i) la polizza ha una funzione di copertura del credito; (ii) esiste una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione; (iii) l'indennizzo è parametrato al debito residuo; (iv) manca nel contratto o nella documentazione informativa indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG dovuto dal cliente in caso di adesione o meno alla copertura assicurativa; (v) esiste un vincolo dell'indennizzo direttamente in favore della banca; (vi) non è garantito il diritto di recesso dalla polizza per tutto il corso del finanziamento, senza costi e senza riflessi sul costo del credito. In conclusione, il cliente chiede che venga riconosciuta di dichiarare la nullità della clausola di determinazione del TAEG e di applicare il tasso sostitutivo previsto dalla legge, con condanna alla restituzione dell’eccedenza percepita. Nelle controdeduzioni l’intermediario afferma quanto segue: - di aver correttamente escluso le polizze dal calcolo del TAEG, in quanto l’adesione alle stesse risultava del tutto facoltativa. A sostegno evidenzia anzitutto che in sede precontrattuale il ricorrente ha sottoscritto il modulo ‘Informazioni europee di base sul credito ai consumatori’, ove è indicato che non è obbligatorio sottoscrivere una polizza per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte; - le polizze in esame sono da ritenersi facoltative anche in quanto non sussiste il vincolo a favore dell’intermediario, in quanto le Condizioni di assicurazione prevedono che, qualora si verifichi un sinistro, le società corrispondano la prestazione all’assicurato o al beneficiario designato; - inoltre, l’assicurato ha facoltà di recedere dalle coperture assicurative nelle modalità e nei termini di cui all’art. 19 delle Condizioni di assicurazione; - inoltre, la banca ha aderito nel mese di giugno 2014 al Protocollo ABI/Assofin/Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU, che ha previsto che – nel caso di manifestate esigenze assicurative da parte del cliente – è necessario esporre nella documentazione precontrattuale del finanziamento, oltre al TAEG, anche il cosiddetto clausola costo complessivo del tasso minimo (…) non concordata e vessatoriacredito”, applicata dalla parte convenuta calcolato con le stesse modalità del TAEG, ma che include il costo dei servizi accessori facoltativi tra i quali quelli relativi alle polizze CPI; - in ottemperanza a tale accordo, è stata evidenziata nella documentazione precontrattuale il costo complessivo del finanziamento, con e senza la polizza: a fronte di un TAEG pari al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato 7,44% (senza costo della polizza), è stato indicato un indice del costo complessivo del credito (calcolato con la stessa nell’aprile formula del 2009TAEG), con inclusa la polizza CPI, pari al 10,86%. L’istanza - tale comparazione dei costi è stata visionata dal ricorrente, che ha dichiarato “…di aver ricevuto un esemplare del ricorrente si fonda su documento Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, composto da 7 fogli uniti fra loro, nella copia consegnata al Consumatore, da una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Orefascetta olografica”. In tale articolo viene rilevato comeI fogli 5, attraverso 6, 7 e 8 del documento, che va considerato unitario, costituiscono l’allegato che prevede la suddetta clausolacomparazione dei costi richiesta dal Collegio di Coordinamento per provare la facoltatività della polizza; - la banca allega altresì copia di alcuni moduli contrattuali nei quali non è presente alcuna copertura assicurativa. A fronte di condizioni del finanziamento assimilabili a quelle proposte al cliente, venga inseritosia con riguardo all’importo erogato che al tasso applicato, all’interno l’intermediario ha quindi stipulato nel medesimo periodo contratti senza polizza. Alla luce di tali considerazioni, l’intermediario chiede il rigetto del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causatoricorso. In sede di repliche alle controdeduzionirepliche, parte ricorrente, per quanto attiene alla prova “di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”, evidenzia che non risulta nella documentazione agli atti dichiarazione alcuna circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti. In merito all’affermazione di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), il ricorrente cliente contesta l'avvenuta ricezione della comunicazione. D'altronde l'Intermediario non ha precisato ancora come: - la clausola fornito prova dell'effettiva ricezione del documento, che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “risulta infatti privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”data o firma.

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Sources: Loan Agreement

FATTO. Con ricorso presentato Il ricorrente, titolare di un contratto di leasing stipulato con l’intermediario resistente in data 29 30 settembre 2006, chiedeva nel novembre 2009 il riscatto anticipato del bene locato e la conseguente estinzione del relativo finanziamento. Con nota del 2 dicembre 20142009 l’intermediario, nel comunicare l’accoglimento della richiesta, liquidava in € 14.546,00 l’importo dovuto dall’utilizzatore per l’acquisto del bene, pari all’ammontare dei venti canoni residui attualizzati (€ 11.950,71), maggiorati di IVA e spese per “estinzione anticipata” e “trapasso”. L’utilizzatore, ritenendo eccessivo l’importo liquidato, formulava reclamo nei confronti dell’intermediario in data 9 gennaio 2010. Questi replicava il 19 gennaio 2010, precisando che il contratto non prevede un’opzione di riscatto anticipato a favore dell’utilizzatore e che, in conformità alla propria prassi interna, l’importo dei canoni residui, comprensivo degli interessi maturandi, è stato attualizzato applicando un tasso di sconto dell’1%. Non soddisfatto dei chiarimenti forniti dall’intermediario, il cliente ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario in data 8 marzo 2010. Preso atto della mancata previsione nel contratto della facoltà di riscatto anticipato e, tuttavia, dell’accoglimento della richiesta in tal senso avanzata nel caso di specie, il ricorrente si richiama alle “regole del mercato” e chiede che venga riconosciuta la nullità l’intervento dell’Arbitro affinché: a) il prezzo di riscatto sia equamente ricondotto all’importo dei venti canoni a scadere (al momento della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floorformulazione della richiesta), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata applicare gli interessi maturandi e/o rappresentata ulteriori penalità; b) che siano forniti adeguati chiarimenti sulle spese addebitate. L’intermediario ha replicato al cliente prima ricorso con controdeduzioni depositate il 15 aprile 2010. Dopo aver riportato nel dettaglio le spese conteggiate (€ 11.950,71 costituiti dall’ammontare dei canoni residui, maggiorato di € 300 quale prezzo per l’opzione di acquisto, nonché € 171,65 per spese di estinzione e trapasso), ed aver ribadito che l’importo del credito residuo è stato attualizzato applicando un tasso dell’1%, ha sottolineato che la mancata previsione della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto facoltà di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra estinzione anticipata del rapporto sarebbe coerente con la peculiare natura del leasing finanziario, generalmente caratterizzato da un piano di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia ammortamento di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzituttodurata predeterminata, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivocoincidente di regola (anzi, di gran lunga inferiore) rispetto alla vita economica del bene. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%riscatto anticipato sarebbe, anziché il meno gravoso tasso variabiledunque, senza che la parte convenuta a titolo da considerarsi operazione di natura corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservatostraordinaria”, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi cui prezzo non può non tener conto dei finanziamenti accesi dalla società di trasparenza previsti dal TUB oltre che leasing per l’operazione, nonché dei tempi di ammortamento delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte spese di gestione del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziaricontratto. 10 centesimi superioriL’intermediario ha chiesto, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattualeperciò, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre rigetto del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso.

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Sources: Leasing Agreement

FATTO. Con La ricorrente chiede di accertare la violazione, nella fase precontrattuale e contrattuale, da parte dell’intermediario dei doveri informativi inerenti a contratti in derivati finanziari e di dichiarare, alternativamente, la nullità o l’annullabilità di tali contratti. Chiede, inoltre, il risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, derivante dalla citata stipulazione e il rimborso delle spese legali, quantificate in Euro 500,00. In particolare, con reclamo del 2 aprile 2013, negativamente riscontrato dall’intermediario il 31 aggio 2013, e con successivo ricorso all’ABF presentato in data 29 dicembre 2014maggio 2013, il la ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola evidenzia quanto segue: - di essere conduttore dal 25 luglio 2003 di un contratto di leasing immobiliare stipulato con una società del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”gruppo di appartenenza dell’intermediario convenuto del valore originario di poco meno di 1 milione di Euro per effetto dell’intervenuta cessione, applicata dalla parte convenuta al in tale data, del suddetto contratto; - di aver stipulato con l’intermediario, in data 13 aprile 2007, un contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato decennale per € 600.000,00 “ di cui era previsto il rimborso periodico, con la stessa nell’aprile interesse mensile composto da una quota variabile, pari ad un dodicesimo del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su tasso annuo euribor 6 mesi, e da una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto quota fissa, pari ad un dodicesimo di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore1,250% annuali. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno ; - in occasione della stipulazione del contratto di mutuo, di aver sottoscritto con l’intermediario convenuto e su sua proposta un vero e proprio strumento derivato (“contratto quadro in interest rate swap, opzione cap, opzione floor), senza però che opzione collar, swap option forward rate agreement per società o persone giuridiche qualificate” al fine di consentire alla ricorrente “di cautelarsi contro gli eventuali effetti delle variazioni del tasso d’interesse” riferite al suddetto mutuo; - di aver stipulato con l’intermediario il contratto di tipo “interest rate swap” n. 503180328 “con decorrenza 22.03.2005 e termine 22.03.2010”, con capitale di riferimento € 1.000.000. Di aver sottoscritto un nuovo contratto di opzione di tipo Interest Rate Swap accrual con decorrenza 27 febbraio 2007 e termine 27 febbraio 2012 in sostituzione di altro contratto con decorrenza 17 marzo 2006 e termine 21 marzo 2011. Di aver sostituito anche quest’ultimo contratto con altro contratto Interest ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ a tasso protetto con decorrenza 27 aggio 2010 e termine 27 maggio 2012, con capitale di riferimento di Euro 500.000 e con ammontare a debito di Euro 68.500 di cui l’intermediario ha preteso il pagamento. Lamenta la ricorrente la violazione, da parte convenutadell’intermediario, quale acquirente dei doveri informativi di cui all’art. 21 del derivatoT.U.F. e di buona fede “in occasione della stipula, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) erinegoziazione, dapprimaestinzione, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausolarimodulazione, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata sostituzione e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”trasformazione dei contratti derivati su tasso d’interesse” in parola. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria ▇, al riguardo, come tali contratti siano stati “raccomandati” alla stessa dall’intermediario e siano stati presentati “come ancillari ed a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistatascopo assicurativo, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) ma solo in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]apparenza serventi agli interessi del mutuatario”. L’intermediario chiede Precisa la ricorrente come l’intermediario avesse riferito che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia i contratti de quo dichiarare la legittimità della clausola prevedente un si sarebbero comportati alla stregua di una garanzia di protezione contro il rischio di variazione del tasso di interesse minimoinerente al contratto di leasing finanziario prima, e poi di mutuo, nell’esclusivo interesse della società”. Lamenta in particolare la ricorrente come la medesima non sia stata informata circa la rischiosità e la “vera natura” dei derivati in discorso. Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta altresì come l’intermediario avesse sottoposto alla propria firma documentazione attestante la propria qualifica di “operatore qualificato” nonché comprovante la ricezione da parte della stessa di informazioni circa l’inapplicabilità della normativa di tutela prevista dal T.U.F. per tale tipo di operatore. Precisa che, al momento della sottoscrizione dei contratti derivati de quo, non aveva mai operato “correntemente in strumenti finanziari derivati” e che, come risulta dall’analisi del profilo finanziario redatta dallo stesso intermediario, la stessa è “cliente al dettaglio, privo di qualsivoglia conoscenza in campo di strumenti finanziari anche complessi ed ovviamente pure della capacità di valutarne i principali rischi”. Eccepisce altresì la ricorrente come, rispetto a quanto lasciato intendere dall’intermediario, i contratti derivati in questione non hanno finalità di copertura. Infatti, nella “proposta di rimodulazione con contratto di interest rate swap del 25.05.2010, l’intermediario ha affermato che il nozionale di contratti derivati aventi ad oggetto strumenti finanziari OTC su tassi d’interesse [...] è pari a € 1.000.000, nonostante l’esposizione debitoria [della ricorrente] verso l’intermediario, già dal 2007, si fosse ridotta quasi alla metà”. Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiede a questo ▇▇▇▇▇▇▇ quanto segue: - di accertare la violazione dei doveri informativi da parte dell’intermediario in occasione della proposta, conclusione, esecuzione, scioglimento, rinegoziazione, rimodulazione del contratto quadro e dei singoli contratti in derivati esecutivi del primo; - di dichiarare pertanto infondata la richiesta nullità per assenza di causa o per assenza della volontà delle parti del contratto quadro e dei singoli contratti derivati condannando l’intermediario, nei limiti di competenza per valore, alla “restituzione di tutte le - in ogni caso, di accertare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patito nella misura da determinarsi equitativamente. In via subordinata rispetto alla dedotta domanda di nullità o di annullamento, disporre la compensazione tra il maggior credito risarcitorio accertato in capo alla ricorrente e la parte residua del credito di Euro 68.000 vantato dall’intermediario. - disporre la condanna dell’intermedio alla refusione delle spese di consulenza legale di Euro 500,00. In uno con il ricorso, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione: all. A) copia reclamo; all. 1) scrittura 24 giugno 2003; all. 2) scrittura del 25 luglio 2003; all. 3) lettera intermediario 25 novembre 2003; all. 4) contratto di riscatto anticipato del leasing; all. 5) contratto di mutuo; all. 6) contratto quadro in strumenti derivati; all. 7) contratto di interest rate swap; all. 8 comunicazione intermediario; all. 9) contratto di interest rate swap accrual; all. 10) contratto di interest rate swap 25 maggio 2010; all. 11) piano di ammortamento; all. 12) analisi profilo finanziario della Società; all. 13) estratti conto con spese in derivati. L’intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni in data 27 agosto 2013. In via preliminare l’intermediario eccepisce l’improcedibilità del ricorso per molteplici motivi: per incompetenza per materia dell’ABF, posto che le richieste della ricorrente ineriscono operazioni in derivati finanziari e, conseguentementein generale, rigettare servizi e attività d’investimento; per difetto di coincidenza del reclamo con il ricorso, facendo il reclamo esclusivo riferimento al “contratto quadro in derivati stipulato il 18.03.2005” e non anche ai contratti in derivati sottoscritti in esecuzione del medesimo il 18.03.2005, il 17.03.2006, il 23.02.2007, il 25.05.2010; per incompetenza per valore, essendo il valore delle somme di cui la ricorrente chiede la restituzione superiore al limite di competenza per valore dell’ABF; in quanto la domanda di annullamento dei contratti derivati implicherebbe una pronuncia costitutiva che esulerebbe dalla competenza dell’ABF; per incompetenza temporale, essendo il contratto di cui la ricorrente chiede la nullità o l’annullabilità stato stipulato anteriormente al 1° gennaio 2009. Nel merito, l’intermediario osserva come la sola operazione che rientrerebbe nell’ambito della cognizione temporale dell’ABF sarebbe rappresentata dal derivato stipulato il 25 maggio 2010. Rileva come la ricorrente abbia dichiarato di essere “operatore qualificato” in occasione della sottoscrizione del contratto quadro del 18 marzo 2005, allorquando sono state dalla medesima fornite le informazioni relative alla propensione al rischio, agli obiettivi d’investimento e alla situazione finanziaria, ricevendo altresì il “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Osserva altresì come la ricorrente avesse esperienza in strumenti finanziari derivati, per averne in precedenza sottoscritti con lo stesso, il 18 luglio 2003 e il 26 febbraio 2004. Ciò premesso, l’intermediario deduce come i contratti derivati in questione siano “contratti di interest rate swap” finalizzati alla copertura del rischio di un eventuale andamento sfavorevole dei tassi d’interesse rispetto ad una posizione debitoria, risultando il nozionale di tali derivati coerente con l’indebitamento a tasso variabile della ricorrente. Con particolare riferimento al derivato stipulato il 25 maggio 2010, osserva come il prodotto “denominato tasso certo” integri uno strumento semplice finalizzato ad una copertura base, ed accessibile anche ad una clientela al dettaglio, priva di qualificate competenze finanziarie. Precisa che tale contratto è stato il frutto di una rimodulazione del “precedente contratto del 23 febbraio 2007 e ha Sulla base di tali presupposti, l’intermediario, oltre ad eccepire l’improcedibilità del ricorso per le plurime ragioni sopra descritte, nel merito chiede il rigetto del ricorso, essendo stata documentata “la correttezza del proprio operato e l’assolvimento degli obblighi sul medesimo gravanti”. In uno con le controdeduzioni, l’intermediario ha depositato la seguente documentazione: all. 1)lettera ufficio reclami 31 maggio 2013; all. 2) contratto quadro per l’operatività in derivati del 25 maggio 2010; all. 3) contratto di negoziazione del 18 marzo 2005; all. 4) Informazioni richieste alla cliente ai sensi della normativa Consob; all. 5) Contratti in derivati del 18 luglio 2003 e del 26 febbraio 2004; all. 6) Contratto di prestazione servizi di investimento 25 maggio 2010; all. 7) Centrale rischi; all. 8) Scheda prodotto derivato 25 maggio 2010; all. 9) Contratto tasso certo del 25 maggio 2010; all. 10) Estratto contro 5/2010; all. 11) Proposta estinzione derivato del 23 febbraio 2007; all. 12) Rendicontazione periodica derivato del 25 maggio 2010. In data 5 dicembre 2013 la ricorrente ha presentato una replica alle controdeduzioni ribadendo la propria posizione.

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Sources: Financial Derivatives Contract

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014In riferimento a due contratti di prestito mediante cessione di quote della retribuzione e delegazione di pagamento, sottoscritti il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”30/11/2015 ed estinti anticipatamente sulla base dei conteggi estintivi emessi il 17/3/2021, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenutaricorrente, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In non soddisfatta dell’interlocuzione avuta con l’intermediario in sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - reclamo e richiamando la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 decisione del Collegio di NapoliCoordinamento n° 26525/2019, si è rivolta a mezzo rappresentante volontario all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo, in applicazione del criterio proporzionale, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio l’intermediario retroceda la somma complessiva di euro 4.868,58, oltre interessi legali, le spese di assistenza e di procedura. In via gradata l’attrice ha invocato per le sole voci “up front” l’applicazione del criterio di calcolo della curva degli interessi. Costituitasi, parte resistente si oppone alle pretese della ricorrente e, con riferimento a entrambi i contratti, evidenzia quanto di seguito esposto. In conformità alle disposizioni contrattuali, la cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la Commissione per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b del contratto. Eccepisce, poi, la natura up front delle Commissioni per il clienteperfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria”” (di cui alla lett. Infattia) e delle “Provvigioni all’intermediario del credito” (di cui alla lett. c) in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturate all’atto dell’estinzione. Con specifico riguardo, poi, alla provvigione dell’intermediario del credito la resistente richiama: da un lato il “testo contrattuale” ed in particolare la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione”, contenuta nell’allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall’altro la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici”. Fa presente, inoltre, che l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario ex art. 106, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva. Precisa, poi, che le provvigioni all’intermediario del credito, specificamente identificato nell’apposita sezione del modulo relativo alle “Informazioni europee”, sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate e pertanto rappresentano costi da escludere dal computo del costo totale del credito, in caso specificodi rimborso anticipato, detta clausola ha consentito all’intermediario in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%terzi. Tale approccio è in linea con recenti decisioni del Collegio di Roma (cfr. dec. nn. 2052/20 e 2782/20). La voce di costo in esame è stata ampiamente valutata dai Collegi territoriali ritenendo la stessa di natura “up-front” anche in caso d’intervento di un intermediario ex. 106 T.U.B (la resistente cita numerose decisioni dei Collegi ABF). A sostegno delle sue argomentazioni cita anche alcune decisioni della giurisprudenza di merito. Con riferimento, poi, alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo “pro rata temporis”, la convenuta afferma che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento “alla francese”, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 2 “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, riquadro relativo a fronte dello spread dell’1,80%“Rate, standarded eventualmente, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia loro ordine di contratto (“Progetto casa miximputazione”). Quanto Da tale modulo sottoscritto non si può non ritenere provata (a dire della banca finanziatrice) l’adesione del contraente al criterio di rimborso degli interessi secondo la loro ripartizione sul piano di ammortamento. Sull’infondatezza del criterio di restituzione degli interessi secondo il metodo “pro rata temporis” si è espresso anche il Collegio di Roma con una recentissima decisione n. 12183 dell’11/5/2021. Anche la giurisprudenza di merito avrebbe fugato ogni dubbio circa la pretesa che il criterio di calcolo degli interessi da restituire possa prescindere dalla particolare costruzione del piano di ammortamento alla presunta vessatorietà della clausola medesimafrancese (cfr. Tribunale di Roma, si rileva come sentenza del 19 settembre 2019). Con riferimento poi a uno dei contratti (n. xxx570) e alla richiesta relativa alla commissione di estinzione anticipata, l’intermediario evidenzia che tale commissione è stata calcolata nel rispetto delle condizioni contrattuali, essendo corrispondente all'1% del capitale residuo al momento dell’estinzione anticipata, e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Tale indennizzo oltre a rientrare nei limiti previsti normativamente è oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono per porre termine a un rapporto di finanziamento e che impegnano diverse strutture. Ritiene, altresì, non sia determinato alcuno squilibrio dovute la richiesta di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti restituzione delle spese di assistenza difensiva in quanto non risultano presenti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è per il rimborso stabilite dal Collegio di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti Coordinamento dell’ABF in materia di clausole vessatorie (cfr decisioni n. 668/2011 3498/12 e n. 2688/20116167/14); in particolare oltre al requisito dell’accoglimento del ricorso è necessario che il ricorrente si avvalga dell’assistenza difensiva sin dal reclamo e dimostri di aver sostenuto il relativo costo). Infine, quanto La convenuta svolge anche alcune considerazioni critiche in merito alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇▇ che ritiene non sarebbe applicabile al caso in esame per una pluralità di ragioni: le Direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019 e dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 1907/20); la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF (con decisione 26525/19) ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l’obbligo di interpretazione conforme, osserva la resistente, è precluso nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE); Il nostro diritto nazionale (art. 12, c. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma, ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria Neppure a quanto previsto dal TUF seguito della sentenza ▇▇▇▇▇▇▇ è quindi consentito all’interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB; l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento e la ragionevolezza. Tra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (v. relazione predetta 10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e mancato pagamento dell’opzione acquistatala Francia, dovere di trasparenza3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile, sempre secondo la banca, solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D’altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento civilistico italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; l’applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: per un decennio, infatti, la Banca d’Italia avrebbe impartito istruzioni “contra legem” e come evidenziato dalla [società nota OAM del 27.01.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori. Conclude e chiede all’ABF di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione ritenere congrua la somma offerta e di rigettare ogni altra pretesa della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”ricorrente.

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Sources: Loan Agreement

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014, del 24 giugno 2016 il ricorrente chiede lamentava che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra avesse dato seguito ad un accordo di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente rinegoziazione, nonostante l’esistenza di tutte le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia e chiedeva all’Arbitro di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivoriconoscere valido ed efficace detto accordo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇)▇, infatti, il ricorrente di essere contitolare, insieme al coniuge, di un finanziamento contratto con l’intermediario per l’acquisto della prima casa e di aver presentato, in data 9.10.2015, richiesta per la rinegoziazione del mutuo. Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria Narrava ancora il ricorrente che tale richiesta veniva accolta dalla banca, che invitava i clienti a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta sottoscrivere l’accordo, effettivamente sottoscritto in data 6.11.2015 e mancato pagamento dell’opzione acquistatainviato all’intermediario. Il ricorrente riferiva, tuttavia, che successivamente veniva contattato dall’intermediario al fine di sottoscrivere una nuova richiesta di rinegoziazione, non essendo la prima andata a buon fine per incompletezza della documentazione, benché i ricorrenti avessero provveduto ad inviare la documentazione mancante; A seguito della nuova richiesta, l’intermediario rifiutava di dar corso alla rinegoziazione, con la seguente motivazione: “manca la scelta di rinegoziazione”. Lamentava, dunque il ricorrente che il comportamento dell’intermediario si è dimostrato in contrasto con il dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”correttezza e buona fede. L’intermediario chiede resiste alla domanda, sostenendo che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta di rinegoziazione del 9.10.2015 veniva presa in carico dalla banca, che faceva avere ai richiedenti l’istanza che avrebbero dovuto sottoscrivere ed inviare alla banca, secondo le modalità ivi precisate; i clienti, tuttavia, non procedevano all’invio secondo le modalità impartite: in particolare, nel plico inviato mancavano i documenti d’identità e i codici fiscali, con l’apposizione di “visto l’originale” e timbro da parte dell’ufficio postale, benché nell’accettazione della parte proposta di rinegoziazione che i clienti avrebbero dovuto restituire sottoscritta era chiaramente indicato che essi avrebbero dovuto “firmare…su ogni foglio presso l’Ufficio/Sportello che gestisce l’operazione di mutuo”; L’intermediario era pertanto costretto a rigettare la richiesta di rinegoziazione. Successivamente, in data 4 febbraio 2016, i ricorrenti presentavano una nuova richiesta, in cui tuttavia non era selezionata alcuna opzione in merito al tipo di rinegoziazione. Conseguentemente, detta richiesta era rigettata. In data 17 febbraio 2016 perveniva, infine, un’ulteriore richiesta, finalmente completa, ma anche tale domanda, alla luce delle politiche di credito e ai parametri di valutazione vigenti in quel momento, veniva rigettata. In diritto l’intermediario affermava che, al di fuori di particolari ipotesi normative o accordi con le associazioni di categoria, gli intermediari godono di piena autonomia di giudizio in merito alle determinazioni riguardanti la concessione del credito, sottolineando peraltro che per ben due volte su tre gli ostacoli che hanno condotto al rigetto della richiesta erano imputabili a colpa del ricorrente eQuanto alla richiesta risarcitoria, conseguentementel’intermediario deduceva che il ricorrente non ha allegato alcuna prova dei danni asseritamente subiti, rigettare il ricorso”.venendo meno all’onere di cui all’art. 2697 c.c..

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Sources: Rinegoziazione

FATTO. Con Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, con ricorso presentato del 27 settembre 2016 ha adito la Commissione avverso l’accesso parziale consentito con riferimento a diverse istanze di accesso agli atti, finalizzate a verificare la correttezza di contestazioni disciplinari sollevate a suo carico e l’irrogazione della relativa sanzione. L’amministrazione adita aveva escluso dall’accesso la visione delle segnalazioni di prestazione di lavoro straordinario presentate dagli altri dipendenti in data 29 dicembre 2014servizio nel periodo di riferimento indicato dall’istante. L’amministrazione resistente, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola con propria memoria del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”30 settembre 2016, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra dichiarava di aver consegnato al ricorrente provveduto a verificare quanto lamentato dal ricorrente, operando essa stessa quel controllo che avrebbe voluto effettuare l’istante, e come conseguenza – avendo verificato la propria inesattezza - di aver derubricato il foglio informativo contenente le condizioni economiche provvedimento sanzionatorio elevato a suo carico. Nella seduta del 27 ottobre 2016 la Commissione, rilevando che sarebbero poi state trasfuse nel contrattol’amministrazione non avesse, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” osteso la documentazione richiesta, avendo proceduto ad un mero esame in proprio della stessa (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, per l’effetto aveva derubricato il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi provvedimento sanzionatorio a carico del consumatorericorrente) invitava il ricorrente a specificare se dovesse ritenersi ancora sussistente il proprio interesse all’accesso de quo, interrompendo i termini di legge. InoltreSuccessivamente, pervenuta la parte convenuta ha osservato come comunicazione del ricorrente di attualità del proprio interesse all’accesso de quo la clausola rispetti le condizioni richieste dall’artCommissione, nella seduta del 15 dicembre 2016, interrompendo nuovamente i termini, invitava l’amministrazione a procedere alla notifica dell’istanza e del ricorso ai soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 34 3 del codice DPR 184/2006. Con ulteriore istanza del consumo18 gennaio 2017 il sig. ….. rappresentava, tra l’altro, che l’amministrazione adita non avesse ancora proceduto alla notifica ai soggetti controinteressati e che il proprio interesse all’accesso sarebbe stato soddisfatto anche attraverso la visione della documentazione relativa agli altri dipendenti in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato servizio con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è debita schermatura dei loro nomi, chiedendo alla Commissione di per sé garanzia valutare tale modalità di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”accesso.

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Sources: Accesso Agli Atti

FATTO. Con ricorso presentato La parte ricorrente riferisce di avere stipulato in data 29 dicembre 201420.1.2017, in qualità di consumatore, un contratto di finanziamento per l’importo complessivo di euro 40.000,00; il contratto precisava l’importo del capitale finanziato di euro 40.000,00 e l’importo erogato di euro 39.600,00 (dalla cui differenza si desume una spesa di istruttoria pratica di euro 400,00); quindi l’importo della rata costante di euro 434,11 e la durata mensile di 120 rate (da cui si desume l’importo totale del credito di € 52.093,20 e quello degli interessi sull’operazione di € 12.093,20); al contratto non era allegato alcun piano di ammortamento, non era, inoltre, indicato il regime finanziario applicato, non si menzionava il modo in cui sarebbero stati calcolati gli interessi; non si precisava il divisore annuo (se anno civile 365 gg. ovvero anno commerciale 360 gg.); non si indicava l’importo del tasso periodico equivalente; dal testo non si ravvisavano fattori in grado di far risalire agli elementi mancanti; l’art. 2 delle condizioni generali, nel disciplinare gli interessi, non precisava nulla in merito alla base mensile e al regime finanziario applicato; il contratto, pertanto, non rispetta il Provvedimento Banca d’Italia del 9.2.2011 n. 50863 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, vigente all’epoca della stipula del contratto; i piani di ammortamento “alla francese” (quale è quello oggetto della controversia) utilizzati dagli istituti bancari fanno scaturire l’importo della rata da una formula di matematica finanziaria che sviluppa esclusivamente il regime di capitalizzazione composta. Va precisato che non è algebricamente ammissibile che nello stesso piano di ammortamento possano convivere gli algoritmi di due diversi regimi finanziari; pertanto se un piano viene originariamente elaborato in regime composto, i relativi interessi non potranno assolutamente rappresentare la risultanza del calcolo in regime di capitalizzazione semplice, ma saranno il frutto del calcolo in regime composto e la risultanza di questa composizione sarà già insita nell’importo della rata; pur non essendo espressamente indicato nel contratto, l’imputazione della rata scaturisce dalla seguente formula matematica: ; il piano di ammortamento è da ritenersi perfetto ogniqualvolta rispetti le condizioni di chiusura e di equità finanziaria. La condizione di chiusura verifica la correttezza del piano di ammortamento dal punto di vista della restituzione (per cui la somma delle singole quote capitale deve essere uguale al capitale prestato); la condizione di equità finanziaria verifica invece la correttezza dal punto di vista della remunerazione (per cui ogni quota capitale deve rappresentare il valore attuale di ogni singola rata e la somma dei valori attuali deve essere pari al capitale prestato); questa digressione è necessaria alla comprensione del fenomeno anatocistico nell’ammortamento alla francese; anche la determinazione della quota interessi sia la risultanza dello sviluppo di una formula di matematica finanziaria: ; per espressa disposizione normativa (art. 821 c.c.) «I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto». Il principio generale del nostro ordinamento stabilisce quindi che gli interessi debbano essere improntati ad un criterio di proporzionalità in rapporto al capitale e al tempo. Il regime finanziario che esprime esclusivamente la linearità di questa proporzione è quello dell’interesse semplice; invece, nel piano di ammortamento “alla francese” del ricorrente ogni singola rata comprende una quota capitale sommata ad una quota interessi che tuttavia non viene calcolata in modo proporzionale come stabilisce la legge (art. 821 c.c.), ma in modo esponenziale. Gli interessi vengono moltiplicati per sé stessi tante volte quante sono le rate residue; generalmente nei mutui viene indicato il tasso in misura annuale, ma le operazioni vengono effettuate su scala temporale mensile. Per questo motivo occorre porre l’attenzione su come confrontare operazioni effettuate su scale temporali differenti e quindi come trasformare un’operazione di finanziamento (che nel nostro caso prevede interessi annuali del 5,50%) in una operazione che preveda interessi mensili. Il principio matematico di base per effettuare questi confronti è noto come principio di equivalenza finanziaria; molto spesso le parti si accordano accettando la convenzione commerciale secondo cui l’anno viene considerato di 360 giorni ed ogni mese costituito da 30 giorni. Ovviamente questa convenzione, avendo un denominatore inferiore rispetto alla formula dell’anno civile, offre un risultato più conveniente per il soggetto finanziatore che la propone; il contratto oggetto della controversia non precisa assolutamente il divisore commerciale da 360 giorni ma la banca lo ha arbitrariamente applicato; nel contratto, pertanto, oltre all’anatocismo matematico prodotto dalla naturale composizione degli interessi, vi è anche una quota di anatocismo occulto scaturita dalla surrettizia applicazione di un tasso periodale mensile [0,458%] più alto di quello che sarebbe stato effettivamente corretto applicare [0,447%]; l’applicazione del regime finanziario composto in un contratto dove non si è pattuita alcuna deroga al regime finanziario semplice, considerato che il TAN ed il TAEG per loro natura non tengono conto del fattore di composizione degli interessi, rende indeterminabile l’oggetto del contratto e produce l’invalidità dell’originaria clausola di interessi, ai sensi dell’art. 117, c. 7, TUB. La parte ricorrente chiede che venga riconosciuta di ordinare all’intermediario la nullità della “clausola rideterminazione dell’intero piano di ammortamento (120 rate) a tasso fisso nella misura del tasso minimo (…medio dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Costituitosi ritualmente l’intermediario precisa ed eccepisce che: a) non concordata e vessatoria”, applicata dalla con il contratto n. ***533 del 20.1.2017 è stata finanziata la somma di euro 40.000 da rimborsarsi in 120 rate da euro 434,11 al TAN del 5,50% con TAEG del 5,88%; b) parte convenuta al contratto ricorrente chiede a codesto spettabile Arbitro Bancario Finanziario di mutuo fondiario ipotecario stipulato valutare la correttezza del piano di rimborso applicato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su un’indagine che richiederebbe lo svolgimento di una consulenza resa tecnica, attività estranea al ricorrente medesimo perimetro di cognizione dell’ABF. Infatti, come da apposita società disciplina in materia e oggetto consolidato orientamento di articolo pubblicato sul quotidiano tutti i Collegi, si definisce Il Sole 24 Ore”. In controversia” una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre il generico accertamento della correttezza di conteggi e criteri di calcolo degli interessi fuoriesce da tale articolo viene rilevato comenozione; c) nel merito, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno in fase di sottoscrizione del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzionicontratto, il ricorrente ha precisato ancora come: - attestato di aver ricevuto adeguata informativa precontrattuale mediante la clausola consegna del PIES; esso contiene l’attestazione del ricorrente di aver ricevuto, già in tale fase, il piano di ammortamento del finanziamento; d) il contratto risulta completo in tutte le sue parti e regolarmente sottoscritto dal cliente, con specifica approvazione dell’articolo 2 relativo alle modalità e ai termini di rimborso; e) il succitato articolo 2, oltre a sancire il diritto del cliente ad ottenere, in qualsiasi momento e senza costi, il piano di ammortamento, prevede esplicitamente che dispone una soglia minima “gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante il piano di ammortamento “alla francese” (…) a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi”; non residuano, pertanto, profili di indeterminatezza; f) nel piano di ammortamento alla francese con rate mensili posticipate, gli interessi computati nella rata sono semplici e vengono calcolati mese per mese solo sul capitale residuo del finanziamento al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%)mese precedente; nel capitale non vengono mai inclusi gli interessi e che quindi non maturano a loro volta interessi; g) pertanto, non vi è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contrattoalcuna capitalizzazione composta, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulatoné alcun fenomeno anatocistico; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzituttoh) inoltre, non vi è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivoalcuna previsione normativa che impone di esplicitare contrattualmente il regime di capitalizzazione adottato; i) in merito all’invocata applicabilità dell’art. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo 125-bis comma 7 del 2,65%T.U.B., anziché il meno gravoso tasso variabile, senza preme ricordare che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica essa si riferisce alla difformità tra TAEG effettivo e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione TAEG contrattuale, quale non è il tasso dell’operazione come sopra quantificato caso di specie; allo stesso modo non poteva essere inferiore a 2,65% (c.dpossono trovare applicazione le previsioni di cui all’art. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto117 comma 7, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. InfattiT.U.B, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancarinon potendosi contestare, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltrenella documentazione contrattuale, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è mancanza di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti qualsivoglia indicazione circa “il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; e ogni altro prezzo e condizione praticati”. Alla luce di quanto sopra l’intermediario chiede di dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare inammissibile il ricorso. Seguono repliche delle parti.

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Sources: Mutuo

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014La ricorrente, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al titolare di un contratto di mutuo fondiario ipotecario chirografario stipulato con l’intermediario, si duole dell’usurarietà delle condizioni economiche applicate al rapporto. Rappresenta, in particolare, che la banca ha applicato un TAN fisso pari al 6,84% ed un TAEG del 7,689% nonché interessi moratori nella misura di “4 punti percentuali di maggiorazione sul tasso contrattuale in vigore”. Lamenta, pertanto, l’usurarietà genetica del contratto, atteso che il TEG del finanziamento erogato supera ab origine il tasso d’usura vigente al momento della stipula del contratto, dovendosi computare nello stesso le spese di istruttoria, le spese di pagamento rata, il premio assicurativo, le spese di invio della comunicazione annuale, le spese di estinzione anticipata nonché gli interessi moratori. Chiede, pertanto, la nullità/annullamento del contratto per usurarietà genetica con tutte le conseguenze ex art. 1815 c.c. o, in subordine, l’accertamento dell’erroneità del TAEG indicato del contratto, perché difforme da quello reale con conseguente annullamento del contratto per errore essenziale oppure il ricalcolo degli interessi dovuti ex art. 117, comma 4, TUB. L’intermediario, anzitutto, precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società medesima un finanziamento a tasso fisso e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano non un Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) prestito personale” e, dapprimain tali ipotesi, informi il suo cliente circa la previsione valutazione di tale clausola, venendo meno così usurarietà dei tassi di interessi deve essere condotta facendo riferimento al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola momento in cui gli interessi sono convenuti e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulatodel pagamento. Eccepisce, poi, la piena legittimità del tasso di interesse applicato al finanziamento, atteso che: (i) gli interessi di mora sono esclusi dal computo del TEG; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo (ii) le spese assicurative esulano dal computo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte TAEG in ragione del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infattifatto che, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltrespecie, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti copertura assicurativa non era necessaria ai fini dell’erogazione del finanziamento; (iii) le condizioni richieste dall’artspese previste per l’ipotesi di estinzione anticipata in misura del 2% anche se computate nel TEG sono tali da mantenerlo comunque al di sotto del tasso soglia. 34 Contesta, inoltre, il lamentato vizio di errore essenziale del codice contratto ex artt. 1428 e 1430 c.c. nonché il richiamo all’art. 117 TUB, giacché il contratto era chiaramente indicativo di tutte le voci di spesa. Chiede, pertanto, il rigetto del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”ricorso perché infondato.

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Sources: Mutuo Chirografario

FATTO. Con ricorso presentato I ricorrenti censurano, prima di tutto, il contegno tenuto dalla banca resistente durante le trattative contrattuali volte alla concessione di un mutuo ipotecario prodromico all’acquisto e alla ristrutturazione di un immobile da adibire a prima casa; al contempo, lamentano l’eccessiva onerosità di un affidamento alternativo sottoscritto con l’istituto resistente in attesa dell’erogazione del prestito principale. In particolare, in base alla dinamica riferita dagli istanti, i clienti avanzavano nei confronti dell’intermediario una richiesta per la concessione di mutuo. Poiché al momento del rogito il finanziamento non era stato ancora deliberato, i proponenti, in data 29 dicembre 201425 giugno 2013, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità acconsentivano a sottoscrivere – “come suggeritogli dalla direzione della filiale” –, un’apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di euro 35.000,00, in seguito rinnovata clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Orein più occasioni”. In tale articolo viene rilevato comePerdurando la situazione, attraverso i clienti intimavano alla banca, a mezzo del proprio legale di fiducia, di concludere l’istruttoria a suo tempo avviata per la suddetta clausolaconcessione del mutuo ipotecario. L’intermediario respingeva ogni richiesta di controparte evidenziando che l’erogazione non avrebbe potuto essere accordata a causa dell’inagibilità dell’immobile compravenduto; asserzione, venga inseritoquest’ultima, all’interno che i ricorrenti dichiarano non corrispondere a verità, come risulta peraltro dalla certificazione di inizio attività edilizia datata 21 agosto 2013 e dall’attestazione – anch’essa prodotta in atti – redatta da un tecnico professionista operante nel comune di localizzazione del contratto fabbricato. I clienti, preso atto dell’ostruzionismo della banca, chiedono pertanto all’Arbitro di disporre la conclusione dell’istruttoria per la concessione del mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunquevia subordinata, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto i proponenti – considerando che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto stanno già provvedendo a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%debito mediante versamenti [periodici] in misura abnorme e con interessi elevati” – invocano un ridimensionamento delle rate mensili, anziché il meno gravoso tasso variabileda ricondurre a misura congrua alle proprie condizioni economiche; al contempo, senza che la parte convenuta chiedono di dichiarare compensato, con quanto già pagato a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservatointeressi elevati [...] ma non dovuti”, il ricorrente asserisce residuo debito derivante dagli affidamenti accesi. Alle contestazioni replica la violazione degli obblighi convenuta. L’istituto di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia credito osserva, prima di prodotti finanziari. 10 centesimi superioritutto, aumentato come, a seguito di 1,10 punti percentuali richiesta dei ricorrenti volta alla concessione di spread; per espressa previsione contrattualeun mutuo, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo tecnico incaricato della valutazione dell’immobile effettuò sopralluogo e nel mese di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia aprile 2013 rilasciò il rapporto di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata▇ – allegato alle controdeduzioni –, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]certificando che il fabbricato non era “immediatamente utilizzabile”. L’intermediario chiede Il perito, altresì, non attribuiva alcun valore di mercato prudenziale ai fini fondiari. Precisa l’intermediario che, non avendo l’immobile in questione l’agibilità, non poteva essere istruita la pratica di mutuo. “Al fine di agevolare i clienti”, che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia si erano impegnati a svolgere quei lavori di manutenzione/ristrutturazione necessari all’ottenimento dell’agibilità sul bene oggetto di investimento e per consentire loro di dichiarare far fronte agli impegni assunti con il venditore”, fu concessa agli istanti, “dietro loro espressa richiesta”, un’apertura di credito in conto corrente, dell’importo di euro 35.000,00, con scadenza al 30 ottobre 2013, “termine entro il quale avrebbero effettuato i lavori necessari”. Alla scadenza del 30 ottobre non era stato effettuato alcun tipo di intervento sull’immobile. L’affidamento fu quindi prorogato al 31 dicembre 2013, su richiesta dei clienti, con l’intesa che entro tale data si sarebbero dovuti effettuare i lavori programmati per la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata sistemazione del fabbricato. Decorso senza novità il termine del 31 dicembre 2013, la richiesta della parte ricorrente filiale chiese l’autorizzazione agli organi deliberanti per una linea temporanea “a fronte dello sconfinamento non rientrato” e, conseguentementecontestualmente, rigettare propose una nuova perizia con conferimento incarico nel febbraio 2014 e sopralluogo effettuato nel marzo successivo. Dal documento in atti rilasciato dal tecnico emerge come “nessun lavoro fosse stato eseguito”. A fronte di tale situazione la posizione riceveva valutazioni negative sia interne alla banca, che dalla compagnia assicurativa. A causa del mancato rientro negli obblighi contrattuali derivanti dall’apertura di credito, nonché del mancato perfezionamento dei lavori necessari per ottenere l’agibilità dell’immobile, l’istituto intimava alle controparti, in data 14 agosto 2014, il ricorsopagamento del dovuto, cui fece seguito la sottoscrizione di un piano di rientro, poi non rispettato dai ricorrenti, tanto da indurre la resistente a segnalare la posizione in vertenza alla struttura di recupero del credito. ▇▇▇▇▇▇▇, inoltre, la convenuta che, come dimostrano gli allegati estratti conto al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, i proponenti non hanno mai provveduto “ad alcun versamento cui si erano impegnati. Nel merito, aggiunge la convenuta, che i clienti giudicano non fondate le perizie effettuate in aprile 2013 e in marzo 2014. Per opporsi a tali valutazioni peritali, i ricorrenti esibiscono una “attestazione” – datata 26 marzo 2013, quindi prima del rapporto intercorso con la banca – di un geometra che, però, in nessuna parte del documento afferma l’agibilità dell’immobile, bensì attesta la possibilità di ampliamento “solamente in base alle leggi Regional[i]” e che lo stesso era utilizzato dalla parte venditrice e dal marito “come abitazione di campagna”. Tutto ciò premesso, la resistente ritiene che nessuna responsabilità o violazione possa essergli contestata, e chiede dunque all’Arbitro il rigetto di ogni pretesa prospettata dalle controparti.

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Sources: Mutuo Ipotecario

FATTO. Con ricorso presentato Il ricorrente, titolare di conto corrente presso la banca convenuta, lamenta ripetute riduzioni del tasso di interesse creditore del conto in assenza di comunicazioni a norma dell’art. 118 T.U.B. e domanda, conseguentemente, il ripristino delle condizioni illegittimamente modificate e l’accredito dei maggiori interessi non percepiti, oltre interessi sulla somma asseritamente spettantegli. Più precisamente, il ricorrente, titolare di conto corrente presso la banca convenuta, ha esposto quanto segue: - in data 29 dicembre 2014, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della 15.11.2008 l’intermediario clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto conveniva di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediarioriconoscer[gli] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimocreditorio lordo del 2%” sul predetto conto; dichiarare pertanto infondata - tuttavia, a decorrere dal 01.01.2009 la richiesta della parte ricorrente convenuta modificava unilateralmente il tasso attivo riducendolo dal 2% all’1% e, conseguentementea far data dal 10.02.2009, rigettare lo diminuiva ulteriormente allo 0,01% lordo; - in sostanza, dal 15.11.2008 al 21.01.2015 (data di spedizione del reclamo) la banca variava più volte unilateralmente il ricorsotasso di interesse creditore in violazione della disciplina di cui all’art. 118 T.U.B. che dispone l’invio della proposta di modifica; - soltanto dalla lettura degli estratti conti il cliente apprendeva delle variazioni in peius del tasso di interesse attivo, fatto salvo un momentaneo miglioramento nell’agosto 2014; - nonostante le sue lamentele, l’intermediario non forniva prova dell’avvenuto recapito delle proposte di modifica unilaterale del contratto e, in data 30.12.2014, accreditava sul suo conto l’importo di € 445,65 chiedendogli, al contempo, la sottoscrizione di una dichiarazione di quietanza e rinuncia ad ogni ulteriore contestazione; - il tenore di tale dichiarazione induceva il ricorrente a procedere per le vie formali, dapprima bonariamente e quindi con il reclamo del 21.01.2015; - in sede di riscontro al reclamo la banca forniva copia di due proposte di modifica unilaterale del contratto del 21.11.2008 e del 18.12.2008, in realtà mai ricevute e comunque non esaustive nell’indicazione del giustificato motivo; - il ricorrente ribadiva quindi la violazione dell’art. 118 T.U.B. con lettera del 20.02.2015, ma le sue doglianze venivano respinte dalla banca con nota del 12.03.2015; - la circostanza che “i nuovi tassi di interesse fossero indicati nell’estratto del conto corrente via via inviati e nel documento di sintesi non sana l’irregolarità dell’Istituto di Credito.; - secondo il ricorrente la legge prevede che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia, ed il relativo onere della prova incombe sull’intermediario; - in mancanza di tale prova lo ius variandi non è correttamente esercitato e rimane privo di effetti, da ciò derivando l’applicazione delle precedenti condizioni contrattuali e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Il ricorrente ha chiesto all’ABF che “l’Istituto di Credito proceda al ripristino delle condizioni (tasso creditore) illegittimamente modificate ed al conseguente riaccredito della somma di Nelle proprie controdeduzioni, parte resistente ha riepilogato i fatti all’origine della controversia, ricordando che l’istante ha acceso il conto corrente in oggetto in data 24.04.2002 e rilevando: - che “[s]alvo errori o disguidi non […] risulterebbe mai pervenuta la comunicazione su[lla] regolarizzazione” disposta dal Presidente del Collegio di Milano con provvedimento n. 2775/2015; - di limitare le proprie difese al periodo successivo al 1° gennaio 2009, di competenza dell’ABF, nonostante le richieste attoree riguardino un arco temporale decorrente dal 15.11.2008 al 21.10.2014. Nel merito, l’intermediario ha osservato: - di aver correttamente provveduto all’invio di tutte le dovute proposte di variazione unilaterale del contratto, riservando al cliente la facoltà di recesso, peraltro mai esercitata; - di aver costantemente aggiornato il cliente sulle complessive condizioni che regolano il rapporto di conto corrente, tramite l’invio degli estratti conti, dei documenti di sintesi e di ogni altro documento contabile/informativo “all’indirizzo comunicato dal cliente”; - che il ricorrente usufruisce dal settembre 2011 del servizio “Documenti on line”, ricevendo e potendo visionare “tutti i documenti prodotti relativi ai rapporti intrattenuti con la Banca”, inclusi i documenti pregressi relativi al conto corrente che sono stati ivi inseriti, e tra questi “la comunicazione del 2008 in contestazione”; - pertanto, “il Ricorrente non può non sostenere di avere avuto contezza delle variazioni/modifiche del tasso creditore del conto a lui intestato”; - di aver comunque accreditato al cliente, a seguito delle sue lamentele sulla scarsa remunerazione dei tassi applicati e senza alcun riconoscimento di responsabilità, l’importo di € 445,00 “ad oggi peraltro non accettato in via definitiva”. La convenuta ha chiesto all’ABF:

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Sources: Banking Agreement

FATTO. Con ricorso presentato Parte ricorrente espone che, dopo aver stipulato, in data 29 dicembre 201418 aprile 2018, un contratto di locazione (docc.1 - 2) ha richiesto all’intermediario convenuto una garanzia fideiussoria a prima richiesta per un importo complessivo di euro 9.600,00 in sostituzione del deposito cauzionale, come previsto dal contratto. Come garanzia per il rilascio della fideiussione sono stati concessi i titoli n. *785 negoziati nel conto *330 aperto presso la banca resistente; Tanto detto, il contratto di locazione si è risolto e i locali sono stati riconsegnati al locatore il 16 aprile 2020 (doc.3); la garanzia fideiussoria non è stata attivata dal locatore nei 60 giorni successivi alla risoluzione del contratto (né del resto è stata attivata successivamente), sicché deve considerarsi estinta. Parte ricorrente chiede lamenta di aver più volte chiesto invano che la banca provvedesse a svincolare i titoli di credito posti a garanzia della fideiussione; il diniego deriverebbe dalla constatazione che il terzo garantito non ha restituito l’originale del contratto alla filiale. Tale decisione non è convincente e si pone in contrasto con i principi che regolano il rilascio delle garanzie personali rispetto all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria; la riconsegna dell’originale, infatti, non è previsto come elemento costitutivo della fattispecie estintiva dalla garanzia. Argomenta inoltre parte ricorrente che: - il fideiussore può restare obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale nel solo caso in cui venga riconosciuta proposta istanza contro il debitore entro due mesi dalla cessazione del rapporto; - dal momento che, nel caso di specie, tale istanza non è stata proposta, il creditore non ha alcuna residua pretesa e pertanto si può definire soddisfatto; - subordinare, peraltro, l’estinzione della fideiussione e con essa la nullità della “clausola del tasso minimo liberazione dei titoli posti a sua garanzia alla riconsegna dell’originale da parte di un soggetto terzo (il creditore) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta rispetto al contratto fideiussorio è irragionevole dal momento che il debitore è condizionato dal comportamento, in ipotesi disattento o anche scorretto, del creditore il quale - pur anche se perfettamente soddisfatto - potrebbe non avere alcun interesse alla riconsegna dell’originale; - la polizza fideiussoria è stata costituita, in luogo del deposito cauzionale, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del conduttore; - sebbene la fideiussione abbia durata sino al 17 maggio 2024, dal momento che il contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con locazione si è risolto è venuta meno la causa per la quale la garanzia è stata richiesta; - l’indicazione della durata al 17 maggio 2024 si giustificava in ragione della potenziale estensione del rapporto locatizio sino a tale data, ma evidentemente cede rispetto alla più breve durata concreta del rapporto medesimo; - va, infatti, rilevato che nel contratto di locazione, l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto nel momento in cui viene rilasciato l’immobile locato per qualunque ragione la risoluzione e il conseguente rilascio avvengano; - se il locatore trattiene la somma senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione; - pertanto, anche la garanzia richiesta come deposito cauzionale esaurisce la sua funzione al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno termine del contratto di mutuolocazione o, più precisamente, al termine di ogni obbligazione nascente dal contratto di locazione, inclusa quella oggetto della garanzia in esame; - la liberazione del garante dall’obbligazione di garanzia libera a sua volta i valori economici che sono stati messi a disposizione dell’istituto bancario per consentire il rilascio della polizza fideiussoria, nel caso di specie i titoli negoziati nel conto n. *330; - il diniego da parte dell’istituto di credito di svincolare tali titoli appare pertanto illegittimo, anche sotto il profilo penale in relazione al divieto di trattenere indebitamente somme di denaro o altri valori economici senza autorizzazione o consenso da parte del rispettivo titolare; - in aggiunta, la condotta della banca sta arrecando un vero danno al medesimo in quanto non può utilizzare nè negoziare i predetti titoli. L’intermediario chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue: - in data 9 maggio 2018, a garanzia di un contratto di locazione, ha rilasciato una fideiussione bancaria “a prima richiesta” nell’interesse della Ditta M.G. ed in favore del locatore fino alla concorrenza di euro 9.600,00 (all. 1); - in merito alla scadenza, nel testo dell’impegno è riportato che lo stesso è valido fino al 17 maggio 2024 e proprio strumento derivato (opzione floor)che, decorsi 30 giorni senza però richiesta alla Banca da parte del beneficiario - ma solo in questo caso - l’impegno si intenderà decaduto, anche senza la materiale restituzione dell’atto in originale; - il ricorrente a garanzia della fideiussione bancaria ha rilasciato un mandato irrevocabile di vendita di euro 4.000, che agli artt. 2 e 4 prevede l’indisponibilità e la parte convenuta, vendita dei titoli fino a che non siano estinte le obbligazioni garantite; - la fideiussione bancaria con indicazione della data di scadenza e di un termine perentorio entro il quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione essa può essere validamente escussa si estingue alla maturazione di tale clausola, venendo meno così al dovere termine finale; - il decorrere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto tale termine senza che sia eliminata pervenuta una richiesta di pagamento consentirà di ritenere definitivamente estinto l’impegno della Banca anche in assenza della restituzione dell’atto; - anticipatamente ai termini sopra descritti, la suddetta clausola garanzia potrà essere ritenuta estinta solo a seguito di restituzione dell’originale della garanzia con accompagnatoria di svincolo del beneficiario ovvero al ricevimento di una lettera liberatoria incondizionata del medesimo; - come già precisato nel riscontro al reclamo, l’autorizzazione allo svincolo da parte del beneficiario viene ritenuta validamente acquisita e che sia risarcito dotata di carattere ricettizio solo se pervenuta alla banca direttamente dal locatore a mezzo raccomandata o con altri mezzi aventi pari valore legale, quali ad esempio una PEC con firma digitale; - nel caso di specie detta liberatoria non è stata ricevuta né è a conoscenza dell’espletamento di concreti tentativi in tal senso; - contrariamente a quanto asserito dal cliente, infatti, trattandosi di garanzia autonoma “a prima richiesta”, come tale indipendente dalle vicende del rapporto sottostante, l’impegno della banca verso il danno causatobeneficiario non è in alcun modo vincolato nella durata alla possibile risoluzione anticipata del contratto di locazione sottostante; - la data di anticipata estinzione del citato contratto di locazione non interrompe i termini entro cui il beneficiario potrebbe rivalersi sulla Banca per inadempimenti del conduttore; - pertanto, la restituzione della documentazione originale fideiussoria o in alternativa la liberatoria del beneficiario sono contrattualmente previste e necessarie prima della scadenza del termine (cfr. In sede in tal senso Collegio di repliche alle controdeduzioniMilano, decisione 8522/2014); - come da documentazione allegata dal ricorrente, il verbale di riconsegna dell’immobile locato, sottoscritto dalle parti in data 18 aprile 2020, fa esplicito riferimento a riserve di eventuali danni circa lo stato manutentivo del cespite; - infine, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola sottoscritto all’atto del rilascio della garanzia (allegato 2) una manleva che dispone una soglia minima prevede espressamente al tasso d’interesse variabile (c.dpunto 4 che l’impegno è sussistente fino a che non sia stata data integrale ed incondizionata liberatoria del beneficiario. floor al 2,65%)Entrambe le parti hanno depositato repliche. In conclusione, non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al parte ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza chiede che la parte convenuta banca provveda a titolo svincolare i titoli di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore credito posti a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà garanzia della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”fideiussione.

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Sources: Contract of Lease

FATTO. Con ricorso presentato La vicenda portata alla cognizione del Collegio trae origine da un contratto di factoring pro solvendo, stipulato il 4 maggio 2006 tra la Società ricorrente e l’intermediario e la cui efficacia è cessata nel 2008 per effetto di esercizio del diritto di recesso da parte della Società, e che quest’ultima lamenta non essere stato correttamente eseguito. In particolare l’oggetto del contendere investe le modalità di gestione, da parte del factor, delle iniziative per la riscossione di due crediti, per l’importo nominale di complessivi € 88.167,62, aventi il loro titolo in fatture con scadenza 2 gennaio e 1 febbraio 2007, emesse dalla ricorrente nei confronti di un impresa terza sulla base di un contratto di appalto. Come si legge nel reclamo – inviato in data 29 dicembre 201415 aprile 2009 – il factor sarebbe stato, infatti, colpevolmente inerte nell’attivare le iniziative giudiziarie per la riscossione dei crediti suddetti – la cui esistenza ed esigibilità, in principio confermata con lettere indirizzate al factor al momento della cessione, era stata successivamente contestata dal debitore ceduto, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola quale aveva anzi sollevato diverse eccezioni per rifiutare il pagamento (da quella di falsità delle firme apposte sulle lettere di accettazione delle cessioni, a quella di compensazione per esistenza di maggiori crediti a proprio favore e derivanti da inadempimento del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta cedente al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con appalto) – al punto da optare, alla fine, per la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e retrocessione dei medesimi alla ricorrente, la quale ha dovuto così sostenere l’onere economico, oltre che della restituzione dell’importo oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”anticipazione, anche delle iniziative finalizzate all’incasso, in via giudiziaria, dei crediti dal debitore ceduto. In tale articolo viene rilevato comerelazione ai fatti così evidenziati la ricorrente, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno dopo aver sottolineato l’eccessiva onerosità del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato factoring (opzione floornel frattempo risolto), senza però che ha chiesto all’intermediario, in sede di reclamo, di rimborsarle la parte convenutasomma di € 20.220,65 “per non aver beneficiato dei servizi e di avere sostenuto dei costi aggiuntivi per tutelarsi dagli attacchi temerari e pretestuosi del proprio cliente e per scuotere il factor dalla totale e ingiustificata inerzia”. Non avendo l’intermediario soddisfatto tale richiesta, quale acquirente la Società si è dunque rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario. Nel ricorso, ricevuto in data 30 ottobre 2009, oltre a ripercorrere le vicende illustrate nel reclamo la Società ha ampliato l’ambito delle proprie contestazioni, deducendo - oltre al difetto di diligenza dell’intermediario nell’esecuzione del derivatocontratto - anche contestazioni relative ad una più generale mancanza di correttezza e trasparenza nella contabilizzazione delle operazioni e nella gestione degli accrediti, provveda nonché contestazioni in ordine alla mancata restituzione, all’esito della cessazione del contratto, delle fideiussioni a suo tempo rilasciate. Sulla base di tali allegazioni la ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo all’ABF di volere condannare l’intermediario al pagamento dell’opzione acquistata (premio) edelle seguenti somme: - € 20.220,65 per “spese vive sostenute e giustificate oltre interessi legali”; - € 24.783,98 per “maggiori oneri sostenuti oltre interessi legali”; - € 10.000,00 a titolo di “forfait per danni relativi al blocco del fido concesso e all’immagine della società”; - € 100,00 per copia estratti conto richiesti. L’intermediario ha risposto al ricorso con controdeduzioni, dapprimaritualmente depositate, informi il con cui contesta tutti gli addebiti mossi al suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenzaoperato. In tal modo dunqueparticolare, sarebbe stato violato quanto alla contestazione relativa al deficit di diligenza nella riscossione dei crediti di cui alle due fatture sopra citate, l’intermediario, dopo aver dato conto dello scambio di corrispondenza intervenuto a più riprese con il TUFdebitore ceduto, e delle contestazioni sollevate da quest’ultimo, ha sottolineato come la retrocessione di tali crediti – oltre a costituire oggetto di una facoltà contrattualmente riconosciutagli, dal momento che nelle operazioni di factoring pro solvendo il cedente è tenuto a garantire non solo l’esistenza e l’esigibilità del credito ma anche che lo stesso verrà regolarmente saldato e in caso di mancato pagamento deve rimborsare l’anticipo ricevuto ed è tenuto a farsi carico delle azioni legali di recupero - fosse stata espressamente concordata con la ricorrente. Richiede pertanto che sia eliminata Alla controdeduzione dell’intermediario, la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causatoricorrente ha replicato, ulteriormente ampliando l’oggetto delle proprie contestazioni. In sede di repliche alle controdeduzionireplica la Società ha, il ricorrente infatti, lamentato che dal comportamento dell’intermediario, che ha precisato ancora come: - determinato l’estinzione anticipata degli affidamenti ricevuti dalla ricorrente, sarebbero derivati ulteriori danni che vengono quantificati nella somma di € 500.000,00. Sempre in sede di replica, la clausola che dispone Società articola altresì la domanda di condanna al pagamento di una soglia minima somma equivalente al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima valore dei crediti oggetto della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie retrocessione da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”factor.

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Sources: Factoring Agreement

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio La ▇▇▇▇▇ S.r.l., per come ampiamente narrato nel ricorso principale, ha presentato la domanda di ammissione al finanziamento stanziato dal Ministero del Turismo denominato “Montagna Italia”, presentando un progetto per un importo pari ad € 1.999.364,000 (con importo a carico del privato di € 199.036,00). La stessa ricorrente ha già impugnato con il ricorso principale il decreto di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023 (prot. n.27410/23), con cui il Ministero del Turismo prendeva atto dell’esito dei lavori della Commissione di Valutazione e approvava la graduatoria definitiva della procedura di cui all’Avviso Pubblico n.9049 del 18.07.2022; dell’allegato 1 al decreto del 24.10.2023 contenente la graduatoria definitiva degli “Interventi Idonei”, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita al 46° posto con il punteggio complessivo di 66 punti; ancora, se ed in quanto necessario, degli altri allegati al precitato decreto e precisamente l’elenco degli “interventi non idonei” in quanto valutati con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita all’art. 8 dell’Avviso - Allegato 2 e l’elenco degli “interventi esclusi” dalla procedura, in quanto non ammessi a valutazione di merito, con indicazione delle relative motivazioni nonché della decreto 27413 del 24.10.2023, con il quale il segretario generale del ministero, a conclusione del procedimento, ha presto atto degli esiti della valutazione e li ha approvati; del verbale della commissione di valutazione n.5 dell’01.06.2023, seduta in cui si è discusso il progetto presentato da ▇▇ ▇▇▇▇▇ S.r.l.; nonché se ed in quanto necessario, il verbale della commissione di valutazione n.1 del 13.04.2023, seduta in cui è iniziata la discussione sul progetto della ricorrente, poi rinviata ad una seduta successiva; di ogni altro verbale della commissione di valutazione nonché dei verbali di valutazione del 14 novembre 2022, del 21 novembre 2022, del 28 novembre 2022, del 15 dicembre 2022, nonché ancora, sempre se ed in quanto necessario, del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19490 del 23/12/2022 con tutti i suoi allegati; del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19749 del 29/12/2022 il Ministero assegna al bando in oggetto ulteriori risorse nel frattempo reperite; del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19808 del 29/12/2022, nei limiti dell’interesse de ▇▇ ▇▇▇▇▇ S.r.l.; ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell’avviso pubblico 9049 del 18 luglio 2022 nella parte in cui (art. 8) fissa i criteri di valutazione delle domande (commi 4 e 5). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistataNel ricorso, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”.punto di

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FATTO. Con ricorso presentato 1. In data 27 aprile 2022 è stato disposto l’avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, con riferimento alle condotte, poste in essere da Facile Energy S.r.l. (d’ora innanzi anche “Facile Energy” o “la Società”), consistenti: i) nella conclusione di contratti e nell’attivazione di forniture non richieste, in assenza della sottoscrizione del consumatore o del suo consenso, unitamente all’omesso invio della documentazione contrattuale e alla richiesta di pagamento di corrispettivi non dovuti; ii) nella diffusione di informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete e omissione di informazioni rilevanti circa l’identità del Professionista e le caratteristiche delle offerte, al fine di condizionare indebitamente le scelte dei consumatori e attivare forniture non richieste; iii) nell’imposizione di ostacoli non contrattuali onerosi o sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali da parte del consumatore, con riferimento all’esercizio del diritto di ripensamento/recesso; iv) nella disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclami o senza congruo preavviso. In particolare, il procedimento istruttorio è volto a verificare le ipotesi di violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, 26 lett. f) in combinato disposto con l’articolo 66 quinquies, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del Codice del Consumo del Codice del Consumo. 2. In data 5 maggio 2022 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale di Facile Energy; il Professionista in data 29 dicembre 201417 maggio 2022 ha presentato una memoria, e relativa documentazione, ai fini della valutazione dei presupposti per l’eventuale sospensione provvisoria della pratica e, in data 26 maggio 2022, ha fornito il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità riscontro alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio dell’istruttoria, ribadendo e precisando i propri argomenti difensivi. 3. Le ulteriori evidenze acquisite nel corso dell’istruttoria hanno reso opportuno estendere l’oggetto del procedimento alle ulteriori condotte emerse, poste in essere da Facile Energy, consistenti: i) nell’addebitare in fattura gli “oneri di sistema” in contrasto con l’azzeramento degli stessi, disposto con gli interventi normativi e regolatori di seguito richiamati e ii) nella diffusione di informazioni ingannevoli in sede di risposta ai reclami dei consumatori relativi all’addebito ingiustificato dei predetti oneri di sistema, in quanto suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 4. Tali oneri costituiscono voci di spesa di natura tariffaria a carico dei clienti finali di energia elettrica e gas, configurati dalla regolazione vigente come maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di distribuzione, addebitati in bolletta e destinati ad essere trasferiti dagli operatori energetici alla Cassa per i servizi Energetici ed Ambientali o al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a seconda della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”natura delle componenti1. In tale articolo viene rilevato comeconsiderazione della necessità e dell’urgenza di introdurre misure di sostegno a famiglie e soggetti in condizione di fragilità economica e fisica, attraverso la suddetta clausolafinalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, venga inseritogli oneri di sistema sono stati azzerati fino al 30 giugno 2022 per gli utenti domestici, all’interno grazie a specifiche previsioni inserite nei dd. ll. n. 130 del contratto di mutuo27 settembre 2021 e n. 17 del 1° marzo 2022, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile nonché nella l. 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. floor al 2,65%), non è mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula Legge Bilancio 2022”) e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio attuate ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ dicembre 2021 n. 635/2021/R/com e 31 gennaio 2022 35/2022/R/eel. 5. Al contrario, sulla base delle denunce recentemente pervenute all’Autorità2, risulta che il Professionista continuerebbe ad addebitare tali oneri nelle fatture, emesse da novembre 2021 in poi, 1 Tali componenti sono previste a partire dall’art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 79/99, al fine di contribuire alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per lo stato, quali lo smantellamento delle centrali nucleari, gli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le agevolazioni a favore delle imprese cc.dd. energivore etc. 2 Cfr. denunce prott. nn. 44299 del 27 maggio 2022, 45460 del 1° giugno 2022, 46479 dell’8 giugno 2022, 46485 dell’8 giugno 2022 e 46490 dell’8 giugno 2022 (tutte relative all’addebito in fattura degli per oneri di sistema, pari a 20,17 euro in una fattura emessa nel mese di maggio 2022 per consumi relativi al mese di aprile u.s.), 46459 dell’8 giugno 2022, 46782 del 9 giugno 2022, 47221 del 10 giugno 2022, 47474 del 13 giugno 2022 e 47544 del 13 giugno 2022. rigettando le richieste di rimborso dei clienti, diffondendo altresì informazioni fuorvianti e ingannevoli in sede di riscontro ai reclami dei clienti. 6. Si veda, ad esempio, la denuncia dell’associazione di consumatori Centro Tutela Consumatori Utenti, la quale ha segnalato, per conto dei propri iscritti, la condotta di Facile Energy riguardante l’addebito degli oneri di sistema, per un ammontare di circa 27 euro mensili, in almeno due bollette (afferenti rispettivamente ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022) nonché ad un’analoga richiesta di pagamento nell’ambito di una terza fattura, emessa per il mese di febbraio 2022. 7. Inoltre, dall’esame del materiale istruttorio acquisito in occasione dell’attività ispettiva svolta in data 5 maggio u.s. presso la sede di Facile Energy, emerge come il Professionista non solo parrebbe consapevole di addebitare oneri dei quali i consumatori contestano la legittimità dell’applicazione, ma fornirebbe risposte alle richieste di rimborso avanzate dai consumatori del tutto fuorvianti - oltre che tardive -, alla luce della normativa sopra menzionata. 8. Inoltre, dalle fatture allegate a varie segnalazioni ricevute a partire dal mese di febbraio 20227, si evince l’addebito sostanzialmente generalizzato degli oneri di sistema da parte di Facile Energy (di ammontare variabile da circa 11 ad oltre 20 euro). 9. A sostegno di tali evidenze depone la documentazione che, in data 6 giugno u.s., l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha trasmesso all’Autorità, per i profili di competenza, pervenutale dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente8. Tale documentazione consta delle segnalazioni di consumatori afferenti alle condotte già contestate a Facile Energy nella comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, in alcune delle quali si 3 Cfr. e-mail 2022-04-07 1821, acquisita nella cartella RECLAMI RISPOSTE.zip (doc. 1348 del fascicolo ispettivo). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF 4 Cfr. e-mail 2022-04-07 1501, acquisita nella cartella RECLAMI RISPOSTE.zip (v. relazione predetta doc. 1348 del fascicolo ispettivo), 5 Cfr. e-mail 2022-05-02 1755, acquisita nella cartella RECLAMI RISPOSTE.zip (doc. 1348 del fascicolo ispettivo). 6 Cfr. e-mail 2022-04-29 0850, acquisita nella cartella RECLAMI RICEVUTI.zip (doc. 1347 del fascicolo ispettivo). 7 Cfr. ad es. denunce prott. nn. 21346 del 21 febbraio 2022, 42864 del 23 maggio 2022 e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”44520 del 30 maggio 2022.

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FATTO. Con ricorso presentato La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 29 dicembre 2014, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al 29.07.2009 ha stipulato con l’intermediario un contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con finanziamento da rimborsare mediante la stessa nell’aprile cessione del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda quinto dello stipendio; nel dicembre 2011 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 29 rate su una consulenza resa al ricorrente medesimo 108 (come da apposita società conteggio estintivo e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floorquietanza finale agli atti), senza però che ottenere la parte convenutarestituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 66 rate residue; in data 25.02.2021 ha quindi proposto reclamo, quale acquirente senza esito, nei confronti dell’intermediario. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (un intermediario ex art. 106 TUB, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria). Parte ricorrente domanda il rimborso degli oneri non maturati in seguito all’estinzione anticipata del derivato, provveda finanziamento per complessivi Euro 3.382,32 ovvero il maggiore o minore importo ritenuto corretto (al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione lordo dell’importo di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In Euro 1.129,35 ricevuto in sede di repliche alle controdeduzioniestinzione anticipata, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%come da conteggio estintivo agli atti), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta Euro 963,80 a titolo di “corrispettivocommissioni di intermediazionegli avesse riconosciuto alcuna agevolazioneper la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 1.356,49 a titolo di “provvigioni degli agenti o dei mediatori” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 94,91 a titolo di “oneri e spese” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 479,23 a titolo di “premio assicurativo” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 162,46 a titolo di “commissioni di intermediazione” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa, Euro 228,66 a titolo di “provvigioni degli agenti o dei mediatori” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla Compagnia assicurativa, Euro 15,99 a titolo di “oneri e spese” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa ed Euro 80,78 a titolo di “premio assicurativo” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla Compagnia assicurativa; inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di procedura per Euro 20,00. Nelle controdeduzioni l’intermediario, confermata l’estinzione anticipata del finanziamento in controversia (senza però indicare la rata in corrispondenza della quale ciò sarebbe avvenuto), ha eccepito come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi sarebbe incorso in un’ipotesi di trasparenza previsti decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con contestuale obbligo di saldare in un’unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto, anche per mezzo del TFR ed altre indennità come previsto dal D.P.R. 180/50; nel caso di specie per estinguere il debito non sarebbe stato sufficiente l’importo pervenuto a titolo di TFR e, pertanto, l’intermediario avrebbe provveduto all’attivazione della prevista copertura assicurativa, con conseguente chiusura del sinistro in data 6.06.2012; l’intermediario eccepisce che l’estinzione procurata dalla compagnia assicurativa esulerebbe dall’ambito d’applicazione dell’articolo 125-sexies TUB oltre dal momento che il ricorrente sarebbe obbligato a rimborsare alla compagnia l’importo che essa ha versato e, pertanto, questa sarebbe a sua volta subentrata nei diritti dell’intermediario; afferma dunque che nel caso di specie non si sarebbe verificato il presupposto dell’estinzione anticipata previsto dall’articolo 125-sexies TUB, dal momento che il debito sarebbe stato estinto dalla compagnia assicurativa con conseguente sua surroga; ha infine svolto considerazioni sulla non spettanza delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato spese legali (pur non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o flooressendo esse state richieste dal ricorrente). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre Ha domandato il rigetto del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso.

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Sources: Financing Agreement

FATTO. Con ricorso presentato Parte ricorrente contesta la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del c/c che detiene presso l’intermediario convenuto. Chiede pertanto la restituzione di € 25,00 addebitati in data 29 31 dicembre 2014, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della 2016 a titolo di maggiorazione una tantum dell’importo previsto dalla voce contrattuale clausola Spese e competenze del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto periodo di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Oreliquidazione”. In tale articolo viene rilevato comePiù precisamente, attraverso la suddetta clausolaparte ricorrente è titolare di un conto corrente di corrispondenza ordinario, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, aperto presso un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenzaintermediario poi fuso con altri a costituire l’attuale resistente. In tal modo dunquedata 22/9/2016 gli perveniva una proposta di modifica unilaterale relativa alla voce contrattuale “Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione” che veniva aumentata di € 25,00 alla luce dell’esborso sostenuto dalla Banca per la contribuzione al Fondo Nazionale di Risoluzione. Il 14/11/2016 presentava un reclamo per chiedere il ritiro della detta proposta di modifica unilaterale, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora comein quanto non rispettosa della normativa vigente; in particolare rilevava che: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%)non si trattava di un’effettiva variazione di condizioni contrattuali in essere, non è ma di mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto un’aggiunta di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra costi di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo natura diversa ad una tipologia condizione contrattuale preesistente e quindi di finanziamento differente a quello poi stipulatoun’impropria applicazione dell’art. 118 TUB”; - “se anche la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente si volesse considerare una variazione di condizione contrattuale ex art. Con riscontro del 6/12/2016 l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivoconfermava la correttezza del proprio operato. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%presentava, anziché il meno gravoso tasso variabilequindi, senza che ricorso all’ABF domandando la parte convenuta a titolo restituzione dell’importo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari€ 25,00, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di considerazione del fatto che mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio quando codesto spettabile ▇▇▇▇▇▇)▇ deciderà in merito al presente ricorso saranno già stati addebitati (in data 31 dicembre 2016) i 25,00 euro” che costituiscono la maggiorazione oggetto della modifica unilaterale de qua. Se Le argomentazioni del Cliente sono articolate come segue: • trattandosi di “una voce avulsa dalle spese cui è imputata” sarebbe stato “aggirato il divieto di introdurre, con la procedura dell’art. 118 TUB, clausole in precedenza non previste”; • non sussisterebbe “alcun nesso causale […] tra un costo straordinario di 113,9 milioni di euro sostenuto nel 2015 e i costi 2016 per l’elaborazione delle competenze del periodo di liquidazione, considerato anche fosse opzione floor che per gli anni successivi al 2016 la proposta in esame riporta detti costi ai livelli precedenti”; • “le modifiche normative di derivazione europea hanno come obiettivo di non far pagare ai contribuenti le crisi bancarie trasferendo l’onere alla clientela delle banche in crisi ed al sistema bancario tutelando comunque i depositanti sotto i 100.000,00 euro” e che pertanto la proposta dell’intermediario sarebbe contraria “viziata da incoerenza normativa in quanto addebitandoci i 25,00 euro ci fa direttamente contribuire alla crisi di fine 2015 delle quattro banche pure essendo noi correntisti, di altra banca, con saldo inferiore ai 100.000,00 euro”; È stato sottolineato come l’intermediario convenuto abbia chiuso il 2015 in utile e si sono messi altresì in luce alcuni elementi di opacità della proposta in quanto la medesima: a) non chiarisce se vengano recuperati solo i costi straordinari; b) non spiega perché venga applicato ai ricorrenti l’importo massimo di € 25,00; c) non evidenzia se detti costi siano addebitati a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta tutti i rapporti o solo ai conti correnti. La parte ricorrente ha dunque domandato la restituzione di € 25,00 “per i motivi già esposti nel reclamo e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere qui di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione seguito riportati tenendo anche conto della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]risposta pervenutaci dall’intermediario”. L’intermediario chiede resistente ha controdedotto come segue: - ha fatto presente come, nel caso oggetto del presente ricorso, sia stata modificata – in modalità una tantum – una condizione economica prevista nei contratti a tempo indeterminato; - ha affermato che l’Arbitro non sono state introdotte condizioni economiche nuove; - ha precisato di aver rispettato il termine di preavviso di cui all’art. 118 TUB nell’invio della “Proposta di modifica unilaterale del contratto”; - ha respinto l’assunto del ricorrente secondo cui mancherebbe, nel caso di specie, il giustificato motivo, argomentando come segue: • la Banca d’Italia, in attuazione dell’art. 78, d.lgs. 180/2015 ha emanato il Provvedimento n. 1226609 del 18/11/2015 con il quale ha istituito il Fondo Nazionale di risoluzione cui le Banche sono chiamate a contribuire nella misura determinata dalla Banca d’Italia; • la scelta di aderire o meno al fondo non presenta carattere potestativo per le singole Banche; • l’istituzione del Fondo di risoluzione ed il relativo obbligo per le Banche di alimentarlo vanno “ad aggravare in maniera inequivoca l’assetto patrimoniale delle stesse sì da riflettersi sull’equilibrio dei singoli rapporti • è stata citata a tal proposito la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5574 del 21 Febbraio 2007 nella parte in cui ricomprende tra gli eventi che possono costituire giustificato motivo la “variazione di condizioni economiche generali”: viene chiarito come proprio l’inasprimento dei costi di produzione dell’impresa bancaria, dovuto esclusivamente ad un fattore esterno, legittimi il ricorso allo strumento di riequilibrio contrattuale di cui all’art. 118 TUB (sono altresì richiamate, a supporto, alcune pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario voglia in tema di ius variandi: Coll. Coord., decisioni nn. 1889 e 1891 del 26/2/2016; Coll. Roma, decisione n. 2202 del 23/4/2013; Coll. Roma, decisione n. 3981 del 23/11/2012); • è stato sottolineato come, nel caso in questione dichiarare il factum principis valido e idoneo a integrare il requisito del giustificato motivo ai sensi dell’art. 118 TUB risieda nelle conseguenze per la legittimità Banca, impreviste e sopravvenute, derivanti dal recepimento nell’ordinamento italiano della clausola prevedente Direttiva Comunitaria 2014/59/CE […] che avrebbe provocato uno squilibrio giuridico - economico delle posizioni delle parti nel sinallagma contrattuale; • è evidenziato che la normativa vigente non vieta agli intermediari di ricorrere all’esercizio dello ius variandi di cui all’art. 118 TUB in quanto “l’obiettivo precipuo della Direttiva 2014/59/UE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 180/2015 è certamente quello di tutelare i fondi e le attività dei Clienti degli enti in crisi o in dissesto, evitando per quanto possibile che gli Stati membri debbano procedere al salvataggio degli enti stessi utilizzando il denaro dei “contribuenti”, e comunque riducendo al minimo i costi per i “contribuenti”, con evidente riferimento al rapporto tra il cittadino e lo Stato e non al rapporto Cliente – Banca” (vi è un tasso rimando ai considerando nn. 1, 5, 31 e 67 della Direttiva richiamata). - ha affermato che “il testo della proposta contiene l’esatta e puntuale esplicazione del giustificato motivo” e che l’importo dei contributi versati dalla parte resistente è verificabile dai terzi “sia in virtù del regime di interesse minimopubblicità legale cui è soggetta ogni banca sia in virtù dell’obbligo di rendiconto (assolto mediante pubblicazione sul sito istituzionale) che ha Banca d’Italia”; dichiarare pertanto infondata la richiesta - ha specificato di aver ripartito “l’impatto sostenuto su tutti i rapporti di conto corrente in essere”, essendo questo il prodotto più diffuso in Banca, in modo tale da “dare garanzia di non concentrare l’effetto solo su una parte della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare clientela”. L’intermediario ha chiesto il ricorsorigetto del ricorso “in quanto privo di fondamento sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti e argomentati in narrativa”.

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Sources: Modification of Banking Conditions

FATTO. Con ricorso presentato Il ricorrente, premesso di essere titolare del ▇/▇ ▇. *▇▇▇ presso l’intermediario convenuto e di avere stipulato, con una Compagnia assicurativa collegata all’intermediario, la polizza n. *233 contro i danni derivanti da furto, afferma che a partire dal mese di maggio 2020 e per i mesi a seguire l’intermediario non effettuava, sul predetto c/c, l'addebito automatico preautorizzato del premio mensile della polizza; quanto alla rata del mese di maggio 2020 precisa, peraltro, che non veniva addebitata per scopertura del saldo di c/c, il quale tuttavia risultava capiente per le rate successive. Lamenta che l'intermediario non lo ha avvisato dei mancati pagamenti delle rate e che a causa di tali omissioni la copertura assicurativa veniva sospesa, per cui, conseguentemente, non veniva risarcito il sinistro avvenuto in data 29 dicembre 201422.8.2020, denunciato telefonicamente con n. pratica 2020.09PCA.244637, il ricorrente quale gli causava un danno di circa € 8.500. Riferisce altresì che l’intermediario ha riscontrato il suo reclamo inviato in data 3 novembre 2020; che in data 22 gennaio 2021 riceveva, da parte della Compagnia assicurativa, un riscontro al reclamo inviato il 17.12.2020, nel quale si evidenziava che la rata insoluta era inerente al mese di giugno 2020. Tutto ciò premesso, chiede che venga riconosciuta “l’illecita esecuzione del rapporto di conto corrente da parte [dell’intermediario] e conseguentemente [corrisposto] L’intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che sul conto corrente di titolarità del Cliente risultano attivi, per conto della menzionata Compagnia assicurativa, numerosi mandati di pagamento. Sostiene, pertanto, che per accogliere la nullità della “clausola richiesta di rimborso oggetto del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”ricorso è necessario che il Cliente fornisca maggiori informazioni, applicata dalla parte convenuta al contratto fine di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causatopoter effettuare le opportune verifiche. In sede di repliche alle il ricorrente precisa che i mandati di pagamento, richiesti dall’intermediario in sede di controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola hanno ad oggetto l’addebito mensile del premio di € 16,06 relativo alla polizza danni “Vivere protetti”; sottolinea, quindi, che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che solo per scopi dilatori la parte convenuta a titolo resistente richiede informazioni di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazionedettaglio che potrebbe agevolmente acquisire direttamente dalla Compagnia assicurativa, come ad esempio per la riduzione dello spread. In virtù quale svolge in esclusiva l’attività di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso incasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”premi tramite RID.

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Sources: Insurance Policy

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014, La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità tema della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno risoluzione del contratto di mutuoleasing per impossibilità sopravvenuta della prestazione e il contrapposto accertamento dell’insussistenza del diritto del locatore al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del medesimo contratto per inadempimento del concessionario. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. Con ricorso del 22 gennaio 2014 - preceduto da reclamo del 25 novembre 2013 e dal riscontro dell’intermediario del 18 dicembre 2013 – parte ricorrente esponeva di rappresentare uno studio professionale di analisi cliniche e di avere stipulato, in data 30 marzo 2012, un vero contratto di leasing con l’intermediario avente per oggetto apparecchiature strumentali allo svolgimento della propria attività. Il successivo 31 ottobre 2013, tuttavia, chiedeva la risoluzione del contratto per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, determinata dalla cessazione dell’attività professionale in forma associata, dichiarando la propria disponibilità alla restituzione dei beni mai utilizzati. La società ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a sciogliersi dal contratto e proprio strumento derivato (opzione floor)la conseguente risoluzione del medesimo, senza però nonché di inibire all’intermediario di “azionare eventuali Con le controdeduzioni, pervenute il 24 febbraio 2014, l’intermediario precisava che, per l’esecuzione del contratto di leasing, aveva dovuto acquistare i beni che ne costituivano l’oggetto presso un fornitore e che il corrispettivo contrattuale era determinato in € 103.359,50, suddiviso in 60 canoni dell’importo di € 1.722,66. Rispetto a tali obblighi la parte convenutaricorrente, quale acquirente del derivato, provveda dopo avere provveduto al pagamento dell’opzione acquistata (premio) edei primi due canoni, dapprimasi era resa inadempiente; una prima volta, informi il suo cliente circa saldo delle rate in mora era stato ripianato mediante l’emissione di un effetto cambiario, dopodiché aveva nuovamente interrotto il pagamento dei canoni; pertanto, nel momento in cui aveva dedotto la previsione sopravvenuta impossibilità della prestazione, era già inadempiente a far tempo dal mese di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenzagiugno 2013. In tal modo dunqueconseguenza di tanto, sarebbe stato violato alla luce della morosità che aveva raggiunto l’importo di € 5.057,26, con nota del 27 novembre 2013 la società di leasing aveva comunicato alla ricorrente la risoluzione del contratto per inadempimento, invitandola alla restituzione delle attrezzature, e riservandosi il TUFdiritto al risarcimento dei danni ex art. Richiede pertanto 1456 cod. civ. L’intermediario contestava, inoltre, l’istanza del ricorrente per diversi motivi: in primo luogo, rilevava che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causatonelle pattuizioni contrattuali non era prevista una condizione risolutiva, né accordata alcuna facoltà di recesso o di sospensione del pagamento dei canoni, anche in caso di mancato utilizzo del bene. In sede di repliche alle controdeduzioniconcreto, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%)poi, non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”si era presentata alcuna impossibilità rilevante, che, ai sensi dell’art. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto1256 cod. civ., limitandosi a produrre deve riguardare un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo evento del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte tutto indipendente dalla volontà del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”debitore.

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Sources: Contract of Leasing

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014pervenuto il 16/03/2015, la ricorrente espone che nell’esercizio della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015, attraverso il sito Expedia, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava alla ricorrente chiede la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015, la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che venga riconosciuta il cliente “non riconosceva la nullità transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura clausola del tasso minimo (…) non concordata Prenotazione garantita - No-Show” e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano quella Il Sole 24 OreAdvance Deposit Service”. In tale articolo viene rilevato comeparticolare, attraverso per quanto concerne la suddetta clausolaprocedura “Prenotazione garantita - No-Show”, venga inserito, all’interno la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumoprocedura de qua consente, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi caso di cancellazione della stessaprenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è Le modalità di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2alternativa) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]denominata “Advance Deposit Service”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità L’inadempimento contrattuale della clausola prevedente un tasso ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. cons.

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FATTO. Con ricorso presentato in data 29 atto di citazione notificato il 2 dicembre 2014, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. 2004 [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇)▇▇ ceduto] conveniva davanti al Tribunale di Milano [Factor] per la domanda di accertamento negativo di un suo asserito debito verso di essa, consistente in un credito di [Cedente] di cui alla fattura n. 206 del 1 giugno 2004 emessa nei confronti di [▇▇▇▇▇▇▇▇ ceduto] e che [▇▇▇▇▇▇▇], nell’ambito di un suo rapporto di factoring ai sensi della L. 21 febbraio 991, n. 52 con [Factor], aveva ceduto a quest’ultima; la comunicazione della cessione era stata ricevuta dall’attrice l’8 giugno 2004. Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria Nel suddetto rapporto di factoring [▇▇▇▇▇▇▇] aveva ceduto alla [Factor] i propri crediti futuri nei confronti di [▇▇▇▇▇▇▇▇ ceduto] che sarebbero sorti nei ventiquattro mesi successivi alla stipulazione del factoring; tale cessione di crediti futuri era stata notificata a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta [▇▇▇▇▇▇▇▇ ceduto] in data 2 gennaio 2004. Dopo avere ricevuto l’8 giugno 2004 la comunicazione dell’emissione della fattura n. 206 del 1 giugno 2004, [▇▇▇▇▇▇▇▇ ceduto] aveva opposto in compensazione alla cessionaria [Factor] un proprio credito nei confronti della cedente [▇▇▇▇▇▇▇], insorto nel marzo-aprile 2004. In riferimento a questa vicenda aveva quindi proposto la sua domanda di accertamento negativo. Si costituiva [Factor] chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice a pagarle l’importo della fattura in questione, cioè Euro 46.342,33, oltre agli interessi. Con sentenza del 4 maggio 2010 il Tribunale accoglieva la domanda attorea, dichiarando estinto per compensazione e mancato pagamento dell’opzione acquistataquindi inesistente il credito de quo, dovere e in motivazione osservando che nella cessione di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla crediti futuri l’effetto traslativo si verifica quando il credito viene ad esistere e non invece anteriormente, quando cioè il cedente e il cessionario stipulano il contratto di factoring. Avendo proposto appello principale [società Factor] e appello incidentale [▇▇▇▇▇▇▇▇ ceduto], la Corte d’appello di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente eMilano, conseguentemente, rigettare il ricorso”con sentenza del 18 marzo-4 maggio 2015 ha rigettato entrambi i gravami.

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Sources: Observatory of Jurisprudence on Factoring

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla La parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora comerappresentato: - che ha subito la clausola sottrazione fraudolenta di € 4.000,00 tramite disposizione di un bonifico istantaneo on line che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “ha mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulatoautorizzato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente ha appreso dell’introduzione del servizio di bonifico istantaneo soltanto dal riscontro al reclamo del 12 giugno 2020, con cui l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non convenuto ha riferito che tale servizio è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivointrodotto tramite modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo 126-sexies del 2,65%T.U.B., anziché il meno gravoso tasso variabilecon proposta allegata all’estratto conto del 30.9.2017; - che, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria contrariamente a quanto previsto dal TUF dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza ABF, l’intermediario non ha tuttavia fornito elementi circa il giustificato motivo sottostante alla modifica né ha allegato prova dell’effettiva ricezione della proposta di modifica; - che l’introduzione del servizio di bonifico istantaneo ha radicalmente modificato la natura del rapporto contrattuale, consentendo pagamenti - di importo massimo fino a € 15.000,00 - connotati dall’irrevocabilità; - che tale caratteristica non gli ha consentito di recuperare la somma sottratta nonostante si sia tempestivamente attivato contattando il call center dell’intermediario; - che nella lettera di riscontro al reclamo l’intermediario afferma di aver inviato sul suo cellulare un SMS in cui faceva riferimento al completamento di un bonifico europeo (v. relazione predetta che sarebbe stato revocabile) e mancato pagamento dell’opzione acquistatanon di un bonifico istantaneo; - che una serie di elementi quali il destinatario del pagamento, dovere l’uso di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) un servizio mai utilizzato in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale precedenza e l’importo dell’operazione avrebbero dovuto indurre l’intermediario ad avvisare il cliente o a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”bloccare in via prudenziale l’operazione.

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FATTO. Con ricorso presentato La ricorrente, titolare di ditta individuale, riferisce di essere titolare di un conto corrente assistito da apertura di credito “nel quale sono confluite anche altre competenze e spese di rapporti accessori eccessivamente elevate”. In particolare contesta alla banca: - di aver capitalizzato sin dall’accensione del rapporto “interessi ultralegali, commissioni e competenze varie, in data 29 dicembre 2014aperta violazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., il ricorrente chiede che venga riconosciuta ma anche gli artt. 1346 e 1418 c.c.”, nonostante le sentenze della Corte di Cassazione del marzo 1999 e della Corte costituzionale n. 425/2000 avessero sancito “la nullità della “clausola del tasso minimo pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell’interesse”; - di aver aumentato senza alcuna comunicazione le condizioni della fidejussione dal 2% al 3,20% (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floora luglio 2014), senza però nonché “le spese fisse mensili che la parte convenutanel gennaio 2016 ammontavano a € 75,00”; - di non aver tempestivamente svincolato un BTP del valore di € 65.000,00, quale acquirente nonostante le numerose richieste avanzate determinando un aggravio di interessi pari a € 26.000,00 alla data del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi 17/9/2015; - di aver raddoppiato nel luglio 2014 il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor del conto corrente dal 7% al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente 14%superando il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇)▇▇▇▇. Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere Sulla base di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società ciò la ricorrente adisce l’Arbitro per chiedere “la restituzione delle somme derivanti dagli interessi illecitamente percepiti dall’istituto di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]credito”. L’intermediario chiede ha presentato controdeduzioni nelle quali, con riferimento alla contestata applicazione di interessi anatocistici, ha precisato che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare il conto corrente è stato acceso dalla ricorrente il 29/10/2007 e il relativo contratto prevede la legittimità della clausola prevedente medesima periodicità di capitalizzazione su base trimestrale degli interessi creditori e debitori in conformità alla delibera CICR del 9/2/2000. Ha poi precisato che la ricorrente risultava altresì beneficiaria di un’apertura di credito in conto corrente, garantita da pegno, di un tasso castelletto per anticipazione fatture salvo buon fine, di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la n. 7 fideiussioni a prima richiesta rilasciate a favore di terzi, pure garantite da pegno. Con riferimento a queste ultime ha negato di aver mai effettuato alcun aumento dei costi suscettibile di comunicazione precisando di aver rilasciato - su richiesta della ricorrente e previo accordo scritto con la stessa, anche con riferimento ai relativi costi - n. 7 fideiussioni a prima richiesta a favore di terzi in tempi e per importi differenti. Ciò risulta evidente anche dalla documentazione prodotta dalla cliente che allega tre contabili riferite ad altrettanti rapporti. In merito al ritardo nella vendita dei titoli BTP ha sottolineato che tali titoli erano stati costituiti in pegno a garanzia sia dell’apertura di credito in conto corrente che delle fideiussioni. La richiesta di svincolo dei titoli non è mai stata accompagnata dalla proposta di sostituzione della garanzia con altro bene di equivalente valore ovvero da alcuna dichiarazione di recesso/rinuncia da parte dei terzi beneficiari alle fideiussioni, né tantomeno dalla materiale restituzione delle stesse. La resistente ha quindi negato ogni responsabilità nella produzione degli interessi nel frattempo maturati sul conto corrente, essendosi limitata a proteggere e tutelare il proprio rischio di credito provvedendo a vendere i titoli solo a seguito dell’escussione delle fideiussioni avvenuta a ottobre 2015 sanando le relative esposizioni oltre a quella generatasi a seguito della revoca, a settembre 2015, dell’apertura di credito. Infine con riferimento all’asserita usurarietà del tasso come modificato nel luglio 2014 ha precisato di non poter fare alcuna valutazione in quanto la ricorrente e, conseguentemente, rigettare non specifica a quale rapporto si riferisce la doglianza; ha comunque osservato che dalla documentazione in possesso della banca non si evince alcuna modifica del tasso dal 7% al 14%. Ha soggiunto che qualora la cliente intendesse riferirsi al tasso applicato all’apertura di credito in conto corrente pari al 14,918% il ricorso”medesimo risultava inferiore al tasso soglia vigente all’1/7/2014 (16,750%) per la categoria di appartenenza. Pertanto il resistente ha chiesto il al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato.

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Sources: Banking Dispute Resolution

FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 201426/11/2020, il la ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al ha esposto: — di aver stipulato con l’intermediario resistente un contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile finanziamento contro cessione del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato comequinto della pensione, attraverso la suddetta clausola, venga inserito, all’interno del contratto di mutuo, un vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra poi estinto anticipatamente; — di aver consegnato al ricorrente presentato reclamo all’intermediario chiedendo il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia rimborso del complessivo importo di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta € 1.693,42 a titolo di restituzione delle commissioni e dei premi assicurativi versati anticipatamente e non maturati per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento stesso e di € 100,14 a titolo di restituzione della corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio penale d’estinzione”; — che “la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio penale d’▇▇▇▇▇▇)▇▇▇▇, di cui si chiede la restituzione integrale, risulta addebitata in violazione dell’articolo 125 sexies TUB, comma 3, lettera D”; — che l’intermediario aveva riscontrato il reclamo offrendole la somma di €1.693,42. Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria Insoddisfatta del riscontro dato dall’intermediario al reclamo, la ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto alla restituzione di tutti gli importi indicati nel reclamo stesso, oltre interessi legali. Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario ha affermato che il finanziamento è stato concluso prima che entrasse in vigore l’art. 125-sexies TUB; ha ribadito l’offerta dell’importo complessivo di € 1.714,06, di cui € 1.176,05 a titolo di restituzione della quota non maturata delle “commissioni intermediario incaricato”, € 78,83 a titolo di restituzione della quota non maturata degli “oneri e spese istruttorie”, € 439,18 a titolo di rimborso del “premio assicurativo” e € 20,00 a titolo di rimborso delle spese per la presentazione del ricorso. Ha affermato, altresì, che la penale di estinzione anticipata è stata correttamente applicata per cui non deve essere restituita. Su quest’ultimo punto, ha fatto presente che in relazione al contratto di cui trattasi, in quanto antecedente all’entrata in vigore dell’art. 125-sexies TUB, troverebbe applicazione la Delibera CICR 8 luglio 1992, art. 3, comma n.1, in cui era previsto che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistatacontratto, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”. L’intermediario chiede Risulterebbe pertanto la natura novativa e non ricognitiva dell’art. 125-sexies introdotto dal D. Lgs. n.141/2010. Ha precisato inoltre che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia nell’art. 9 del regolamento contrattuale, conformemente alla normativa vigente all’epoca della stipula del contratto, è previsto per il caso di anticipata estinzione un dichiarare compenso pari all’1% del capitale residuo”. Ciò premesso, l’intermediario ha chiesto che sia dichiarata la legittimità parziale cessazione della clausola prevedente un tasso materia del contendere, nonché il rigetto della domanda di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata rimborso della commissione di estinzione anticipata. La ricorrente, in replica alle controdeduzioni dell’intermediario, si è limitata a confermare di aver ricevuto dall’intermediario la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”somma di € 1.714,06.

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Sources: Financing Agreement

FATTO. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne l’inadempimento di un contratto di factoring, con conseguente revoca del plafond pro soluto, convenzionalmente pattuito. Con ricorso presentato del 20 febbraio 2014 – preceduto da reclamo del 7 agosto 2013, riscontrato dall’intermediario il successivo 5 settembre 2013 – il ricorrente esponeva che, giusta contratto del 14 giugno 2012, aveva ceduto in massa alla resistente tutti i crediti vantati nei confronti di un proprio debitore, pattuendo, in particolare, la natura pro soluto della cessione entro un limite massimo stabilito in € 200.000,00; in esecuzione delle obbligazioni contrattuali, aveva provveduto alla regolare consegna all’intermediario di tutte le fatture emesse nei confronti del debitore medesimo. Ciò nonostante, con nota del 28 febbraio 2013 la banca aveva comunicato la revoca del plafond pro soluto concesso sul debitore ceduto; con il reclamo del 7 agosto 2013, la revoca era contestata dalla ricorrente, che sulla base di controlli effettuati riscontrava il regolare invio di tutte le fatture emesse nei termini contrattuali e, pertanto, richiedeva più volte la verifica della posizione contabile della ricorrente. Queste ultime richieste rimanevano inevase, ma, con nota del 5 settembre 2013, in riscontro al reclamo, l’intermediario motivava la revoca con il mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte della ricorrente, che non aveva provveduto alla cessione della fattura n. 84/2013, determinando in questo modo il venir meno della garanzia pro soluto. Seguiva ulteriore corrispondenza tra le parti, nella quale la ricorrente produceva documentazione attestante l’invio della fattura in questione, in data 29 15 aprile 2013, e ne chiedeva l’anticipo ai sensi degli artt. 14 e 16 del contratto, rilevando, inoltre, che dai controlli contabili emergeva, altresì, che la banca, in violazione delle norme contrattuali, aveva anticipato solo parzialmente altre due fatture, contraddistinte dai nn. 1003/2012 e 1088/2012. Tuttavia, l’intermediario non solo perdurava nell’inadempimento, ma, con successiva nota del 18 dicembre 2013, chiedeva il rimborso per l’esposizione dei conti correnti, per un importo di € 4.722,04, oltre interessi e spese successive. Accanto alla violazione degli obblighi di pagamento dei crediti ceduti, la ricorrente contestava, inoltre, di avere informato tempestivamente il factor della negativa situazione patrimoniale del debitore ceduto, che, tuttavia, non ne teneva adeguatamente conto, fino a che si apprendeva dell’ammissione del ceduto alla procedura di concordato preventivo. L’istante deduceva, infine, che, da una lettura degli estratti conto, aveva modo di verificare l’addebito di commissioni dovute per la cessione pro soluto sino a dicembre 2013 per € 716,46, nonostante la revoca del relativo plafond disposta il 28 febbraio 2013. In forza di tale premessa, la ricorrente chiedeva all’Arbitro bancario finanziario di pronunciarsi “in merito alla richiesta avanzata con il reclamo proposto in data 7 agosto 2013 […] rivolta ad ottenere il rispetto delle condizioni contrattuali di cui all’accordo del 14 giugno 2012, ossia l’anticipo della corresponsione dei crediti di cui alle fatture regolarmente consegnate”. Con controdeduzioni pervenute il 7 aprile 2014, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità l’intermediario, dopo avere illustrato lo schema negoziale adottato nello svolgimento della “clausola del tasso minimo propria attività (…) non concordata e vessatoria”su cui infra), applicata dalla parte convenuta al contratto precisava di mutuo fondiario ipotecario avere stipulato con la stessa nell’aprile ricorrente un contratto di factoring e due connessi contratti di conto corrente preordinati alla disciplina del 2009. L’istanza dare e dell’avere reciproco e recanti annotazioni speculari; in relazione al factoring, su richiesta della ricorrente, veniva concesso un plafond pro soluto di € 200.000,00, con conseguente assunzione in capo alla cessionaria del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo mancato pagamento da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”parte della debitrice ceduta. In esecuzione di tale articolo viene rilevato comecontratto, attraverso la suddetta clausolaricorrente cedeva i crediti portati da n. 7 fatture (tra le quali la n. 53/13) a fronte dei quali, venga inseritosu richiesta della ricorrente, all’interno venivano effettuati anticipi parziali per € 270.000,00. Con comunicazione del contratto 28 febbraio 2013, la banca comunicava la revoca del plafond pro soluto concesso. Successivamente, nel mese di mutuoluglio 2013, la ricorrente tramite il proprio legale rendeva nota la propria intenzione di dare avvio a procedure di recupero dei crediti portati dalle fatture nn. 53 del 31 ottobre 2013 e 84 del 28 febbraio 2013; in tale occasione, la banca apprendeva che la ricorrente, contravvenendo agli obblighi contrattuali, aveva omesso di cedere la fattura n. 84 per € 60.897,32, cosicché, con nota del 2 agosto 2013, veniva pertanto comunicata alla ricorrente, ai sensi dell’art. 15 lett. a) delle condizioni generali di contratto, la decadenza dalla copertura pro soluto con conseguente riassunzione in capo alla ricorrente della garanzia della solvenza del debitore ceduto. Il successivo 9 agosto veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell’impresa ceduta; il decreto, concesso l’8 novembre 2013, non poteva tuttavia essere posto in esecuzione a cagione dell’ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo. Dopo aver ricostruito i fatti come sopra esposti, la resistente ha richiamato le disposizioni normative (art. 4 della L.52/1991) e contrattuali (artt. 12-15) relative alla prestazione della garanzia pro soluto entro i limiti del plafond eventualmente concesso, a condizione che il fornitore ceda indistintamente tutti i crediti nei confronti di un vero determinato debitore. Nel caso di specie, rilevava che la mancata consegna della fattura n. 84/2012 era circostanza riconosciuta dal legale della ricorrente, né, d’altra parte, la documentazione fornita dalla controparte, attestante diversamente l’invio, era idonea a darne adeguata dimostrazione. La conseguenza dell’applicazione delle norme contrattuali è stata che, venuto il carattere di rotatività, connesso alla concessione del plafond, i crediti a tale data non rientranti nello stesso sono stati ricondotti al regime proprio della cessione pro solvendo; in particolare alla data della revoca, i crediti ceduti e proprio strumento derivato non ancora incassati ammontavano a € 449.857,60, di questi ne venivano incassati € 189.688,83 che la banca legittimamente imputava ai crediti ancora risultanti garantiti (opzione floorart. 14); tale importo veniva contabilizzato sui conti della società a deconto dell’esposizione debitoria. Alla luce di ciò la resistente ha precisato di ritenere legittimo il diniego alla corresponsione del credito portato dalla fattura n. 84, così come la richiesta di restituzione delle anticipazioni erogate (art. 10) in considerazione tra l’altro dell’intervenuto stato di insolvenza della debitrice. Quanto alla contestazione relativa al mancato anticipo di alcune fatture, ha precisato che tale anticipo, previsto dall’art. 10 delle disposizioni contrattuali, non costituisce un diritto del cliente ma una facoltà che la banca può esercitare, su richiesta del cedente, dopo aver valutato i profili di rischio dell’operazione; e che, comunque, non erano mai pervenute richieste ulteriori rispetto a quelle relative alle tre anticipazioni concesse. Quanto all’asserita sottovalutazione della situazione del debitore ceduto, negava di aver mai ricevuto alcuna comunicazione nel gennaio 2013, né di potere desumere aliunde elementi di criticità di cui è venuta a conoscenza solo nel luglio 2013, allorquando, su richiesta della ricorrente, come contrattualmente previsto (art. 1, lett. C), senza però che la parte convenutasi era provveduto ad attivare in sede monitoria i crediti ceduti e impagati. Infine, quale acquirente del derivatoin relazione all’illegittimo addebito di commissioni, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) aveva rilevato effettivamente l’esistenza di un errore e, dapprimapertanto, informi aveva provveduto a porre rimedio procedendo allo storno delle commissioni non dovute. Concludeva, quindi, per il suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenzarigetto del ricorso. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di La società ricorrente formulava repliche alle controdeduzioni, nelle quali ribadiva di avere idoneamente provato l’invio della fattura n. 84, insisteva nell’imputare alla banca il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%)mancato diligente avvio delle iniziative di recupero coattivo dei crediti inadempiuti, non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre il tasso minimo del 2,65%, anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la parte convenuta a titolo di “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad esempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal TUB oltre che contestava lo storno delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, lungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. Richiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la parte convenuta ha osservato come la clausola rispetti le condizioni richieste dall’art. 34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio ▇▇▇▇▇▇). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla [società di consulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della parte ricorrente e, conseguentemente, rigettare il ricorso”commissioni indebitamente applicate.

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